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Osservatorio
della Giurisprudenza PENALE - Circondario del Tribunale di Nola
coordinamento di : Avv. Angelo Pignatelli
con la collaborazione di : Magistrati, Avvocati, Cancellerie
BANCAROTTA DOCUMENTALE FRAUDOLENTA: elemento oggettivo: trattasi di reato di danno e coinvolge nella condotta punibile anche le scritture facoltative; elemento soggettivo: esige che lo scopo perseguito dall’ agente sia indirizzato proprio a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della fallita.
BANCAROTTA DOCUMENTALE SEMPLICE: elemento oggettivo: è un reato di pericolo presunto , per cui è irrilevante se la ricostruzione possa ugualmente effettuarsi “aliunde”, e riguarda le sole scritture rese obbligatorie dal codice civile; elemento soggettivo: postula un atteggiamento anche meramente colposo .Da ciò discende che, in tema di bancarotta documentale , quando sia assente o insufficiente l’ accertamento relativo allo scopo perseguito dall’ agente ed all’ oggettiva finalizzazione della riscontrata carenza , la mera mancanza dei libri e delle scritture contabili deve essere ricondotta , a norma dell’ art. 521 C.P.P., all’ ipotesi criminosa della bancarotta semplice.Ciò perché – come detto – la bancarotta fraudolenta documentale, prevista e punita dall’ art. 216, 1° comma, n. 2 R.D. 267/42, è un delitto doloso, mentre la bancarotta semplice è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, per cui è superflua l’ indagine sull’ efficacia causale dell’ omessa od irregolare tenuta dei predetti documenti, che è punita per sé stessa , indipendentemente dalle conseguenze scaturitene. [Sentenza n.134/05 proc. N. 24765/05 R.G.N.R. emessa il 17.05.2005 dal G.U.P. del Tribunale di Nola dr. Gennaro Sessa] .
In data 12/11/2004 il P.M. presso la Procura della Repubblica di Nola, chiudendo la fase delle indagini preliminari, avanzava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Tizio in ordine al delitto indicato in rubrica.
Nei termini di legge, questo G.U.P. emetteva il decreto di fissazione dell’ udienza preliminare, disponendo che ne fosse dato rituale avviso all’ imputato, al suo difensore ed alla persona offesa.
All’ udienza dell’ 11/01/2005, si rendeva, tuttavia, impossibile la trattazione del processo a causa dell’ omessa notifica all’ imputato dell’ avviso di fissazione, di tal che veniva disposto il rinvio in prosieguo alla data dell’ 08/02/2005.
Come già avvenuto in precedenza, anche all’ udienza in questione non poteva farsi luogo alla trattazione del processo stante l’omessa notifica all’ imputato dell’ avviso di fissazione, sicchè la scrivente A.G. disponeva l’ ulteriore rinvio in prosieguo alla data del 05/04/2005.
A tale udienza, il Giudicante, verificata la regolare instaurazione del rapporto processuale tra le parti, dichiarava la contumacia del Tizio; subito dopo, il suo difensore di fiducia avanzava, in forza della procura speciale di cui era munito, istanza di definizione del procedimento pendente a carico del proprio assistito con le forme del rito abbreviato.
La scrivente A.G., preso atto della richiesta di definizione anticipata del giudizio avanzata nell’ interesse dei predetti imputati, rinviava per la formulazione delle conclusioni all’ udienza del 17/05/2005.
All’ odierna udienza preliminare, celebrata come la precedente in contumacia dell’ imputato , il Giudicante ha disposto con ordinanza che il processo proseguisse con le forme del rito alternativo prescelto ed ha invitato, subito dopo, accusa e difesa a rassegnare le rispettive conclusioni.
Le parti hanno concluso quindi nei termini trascritti in epigrafe ed, all’esito, lo Scrivente ha deliberato come da dispositivo, cui fa seguito la presente motivazione.
L’ attenta disamina del materiale probatorio raccolto, complessivamente utilizzabile in ragione del rito alternativo prescelto, porta questo G.U.P. a ritenere che l’illecito in contestazione debba essere diversamente qualificato in termini di bancarotta semplice e che l’imputato Tizio debba essere prosciolto dallo stesso in ragione della sua intervenuta prescrizione.
La ricostruzione dei fatti da cui trae origine il presente giudizio può sinteticamente effettuarsi nei termini di seguito esposti.
Onde procedere alle operazioni di inventario, nei mesi successivi il curatore fallimentare nominato dall’ Autorità Giudiziaria, dr. Mevio, si recava più volte presso la sede della fallita , ubicata in località Zeta rinvenendo tuttavia un locale chiuso e non riuscendo a rintracciare l’odierno imputato, che si era accertato essere l’ amministratore di fatto dell’ impresa.
Dal momento che lo stesso Tizio, resosi “medio tempore” irreperibile, aveva omesso di depositare nei termini i libri e le scritture contabili, l’organo della procedura provvedeva a redigere apposita denunzia, che inoltrava poi alla Procura della Repubblica di Nola, territorialmente competente.
Delineandosi sostanziali irregolarità nella gestione della fallita, il rappresentante della Pubblica Accusa si determinava ad esercitare l’azione penale nei confronti dell’ odierno imputato nei termini indicati in rubrica.
Riassunta in tal modo la vicenda concreta da cui trae origine il presente procedimento , ritiene il Giudice dell’ Udienza Preliminare che l’ illecito in contestazione debba essere diversamente qualificato in termini di bancarotta documentale semplice e che l’ imputato Tizio debba essere prosciolto dallo stesso in ragione della sua intervenuta prescrizione.
Orbene, nel caso di specie il rappresentante della Pubblica Accusa imputa al Tizio di avere, nella sua duplice qualità di socio liquidatore ed amministratore di fatto della fallita, sottratto e distrutto i libri e le altre scritture contabili al fine precipuo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto e/o di recare pregiudizio ai creditori, rendendo così impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
Stante tuttavia l’ esiguità del materiale probatorio raccolto, è di fatto assolutamente impossibile accertare se il mancato rinvenimento delle scritture contabili della fallita sia ascrivibile alla volontaria distruzione delle stesse da parte dell’ imputato o, piuttosto, ad una mera omessa tenuta , né è dato comprendere se tale mancanza riguardi tutte le scritture o le sole rese obbligatorie dalla legge, così come, sul piano psicologico, non v’è prova del fatto che la mancata tenuta fosse finalizzata ad impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari dell’ impresa.
In punto di diritto, mette conto evidenziare che tra le due fattispecie delittuose della bancarotta documentale fraudolenta e della bancarotta documentale semplice corrono rilevanti differenze coinvolgenti profili oggettivi e soggettivi.
In particolare, sul piano dell’ elemento oggettivo , il primo è un reato di danno e coinvolge nella condotta punibile anche le scritture facoltative, mentre il secondo è un reato di pericolo presunto, per cui è irrilevante se la ricostruzione possa ugualmente effettuarsi “aliunde”, e riguarda le sole scritture rese obbligatorie dal codice civile; sul piano psicologico, invece, il primo esige che lo scopo perseguito dall’ agente sia indirizzato proprio a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della fallita, mentre il secondo postula un atteggiamento anche meramente colposo (in tal senso Cass. Pen. Sez. V^ , sent. n. 10068 del 04/10/80).
Da ciò discende che, in tema di bancarotta documentale, quando – come nel caso di specie – sia assente o insufficiente l’ accertamento relativo allo scopo perseguito dall’ agente ed all’ oggettiva finalizzazione della riscontrata carenza, la mera mancanza dei libri e delle scritture contabili deve essere ricondotta, a norma dell’ art. 521 C.P.P. , all’ ipotesi criminosa della bancarotta semplice.
Ciò perché – come detto – la bancarotta fraudolenta documentale, prevista e punita dall’ art. 216, 1° comma , n. 2 R.D. 267/42, è un delitto doloso, mentre la bancarotta semplice è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa , per cui è superflua l’ indagine sull’ efficacia causale dell’ omessa od irregolare tenuta dei predetti documenti , che è punita per sé stessa , indipendentemente dalle conseguenze scaturitene (in tal senso Cass. Pen. Sez. V^ , sent. n. 10364 dell’ 01/09/99 – ud. 14/04/99 – rv. 215031).
La diversa qualificazione del fatto in termini di bancarotta documentale semplice porta, però, a ritenere maturata, nel caso di specie, la causa di estinzione della prescrizione.
Ed invero, il delitto di bancarotta semplice è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, di tal che, conformemente a quanto sancito dall’ art. 157, 1° comma, n. 4 C.P., soggiace ad un termine di prescrizione di cinque anni , che , decorrendo in specie dalla data della dichiarazione di fallimento dell’ impresa (06/06/95) , risultava spirato già al 05/06/2000 e, quindi, antecedentemente al verificarsi del primo atto interruttivo, costituito dalla richiesta di rinvio a giudizio (sottoscritta dal P.M. il successivo 12/11/2004).
Alla luce delle considerazioni testè esposte, reputa pertanto questo Giudicante che l’imputato Tizio debba essere prosciolto dal delitto di bancarotta semplice – così diversamente qualificata a norma dell’ art. 521 C.P.P. la fattispecie in contestazione – per essersi tale illecito estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Letti gli artt. 438 e ss. e 531 C.P.P.,
dichiara non doversi procedere nei confronti dell’ imputato Tizio in ordine al delitto di bancarotta documentale semplice (così diversamente qualificata la fattispecie in contestazione), per essersi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.
Nola , 17/05/2005
Il G.U.P.
Dott. Gennaro Sessa
-----------------------lancio 23.05.2005------------------------