Ordine degli Avvocati di Nola
I
US SIT
www.iussit.it
Osservatorio della Giurisprudenza  PENALE.
Circondario del  Tribunale   di   Nola
coordinamento di :            Avv.  Angelo  Pignatelli
con la collaborazione di :       Magistrati, Avvocati, Cancellerie

TRIBUNALE  DI  NOLA 

Codice penale   Procedura penale   Leggi penali speciali

CODICE PENALE

 [ vai alle altre pagine>> ]

02.02.08 - Abuso di ufficio e obbligo di astensione, consigliere comunale [Tribunale Penale di Nola, sentenza del 08.01.08]

27.01.08 - Truffa processuale, domanda giudiziale, diritto già liquidato [Tribunale Penale di Nola, sentenza del 19.12.07]

27.01.08 - Mandato ad litem, falsa attestazione autenticità della firma [Tribunale Penale di Nola, sentenza del 19.12.07]

06.01.08 - Accesso abusivo a sistemi informatici, dipendente dell'Agenzia Entrate [Tribunale Penale di Nola, sentenza del 11.12.07]

24.10.07 - Incidente stradale ritenuto inesistente. Denuncia-querela - Non sussiste delitto di calunnia [Tribunale Penale di Nola, GUP Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo, sentenza del 02.10.07]

21.10.07 - Omicidio colposo da sinistro stradale - Rapporto di causalità tra violazione della regola cautelare ed evento [Tribunale Penale di Nola, Udienza Preliminare Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo, sentenza del 02.10.07]

12.10.07 - Falsa denuncia smarrimento assegno dato in pagamento - Non sussiste la truffa [Tribunale Penale di Nola, sentenza del 18.09.07]

03.10.07 - La compagnia di assicurazioni non ha obbligo di riferire all'A.G. di eventuali reati emergenti dalla richiesta di risarcimento dei danni (omissione di soccorso, lesioni, …): insussistenza del delitto di calunnia [Tribunale Penale di Nola, sentenza del 18.09.07]

08.09.07 - Colpa medica. Morte per mancata e/o intempestiva diagnosi [Tribunale Penale di Nola, sentenza del 09.05.07, depositata il 09.08.07]

24.09.07 - Morte per caduta da barella al pronto soccorso - omicidio colposo - nesso di causalità - responsabilità [Tribunale Penale di Nola, sentenza del 07.07.07]

16.07.07 -Disastro ambientale e traffico illecito di rifiuti [Tribunale di Nola, sentenza del 28.05.07]

18.06.07 - Incidente stradale inesistente - Reato di truffa - Costituzione di parte civile - Termini per la querela [Tribunale penale di Nola, Dr.ssa Diana Bottillo, ordinanza del 07.05.07]

11.06.07 - Edilizia > Per la veranda, basta l'autorizzazione [Tribunale Penale di Nola, Dr.ssa Diana Bottillo, sentenza]

25.04.07 - Sostituzione targhe a veicolo rubato. Ricettazione [Tribunale Penale di Nola, sentenza del 03.04.07]

17.04.07 - Contrassegno e polizza di assicurazione falsi. Ricettazione [Tribunale di Nola, sentenza del 23.01.07]

02.04.07 - Investimento pedone: omicidio colposo - assoluzione [Tribunale Penale di Nola, sentenza]

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE INESISTENTE - CONFIGURABILITA' DEL SOLO REATO DI CUI ALL'ART. 642 C.P. - TRUFFA. Denuncia di sinistro stradale inesistente: richiesta di risarcimento dei danni a cui si faceva seguire atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace - esclusione del delitto di tentata truffa, laddove per la configurabilità del reato di truffa è necessario che il danno lamentato dalla vittima ed il corrispondente profitto conseguito dal soggetto agente siano stati determinati da artifizi e raggiri, posti in essere dal soggetto agente, che abbiano indotto la vittima in un errore in virtù del quale essa si sia determinata a compiere un atto di disposizione patrimoniale.
Insussistenza degli artifici e raggiri non potendosi ritenere l'invio della messa in mora e il conseguente atto di citazione come comportamenti idonei a trarre in inganno il destinatario atteso che quest'ultimo non può non essere ben consapevole, di non aver cagionato alcun sinistro (salvo voler ritenere l'assurdo che una lettera raccomandata o un atto di citazione di tal fatta possano avere la capacità di convincere il destinatario di aver commesso ciò che invece egli non ha mai commesso).
Esclusione del reato di truffa processuale atteso che l'atto compiuto dal giudice come conseguenza di tali artifizi e raggiri non è un atto di disposizione patrimoniale bensì è l'emissione di una sentenza -
Configurabilità del solo reato di cui all'art. 642 c.p. comma 2, il quale punisce il comportamento di chi, al fine di conseguire l'indennizzo di una assicurazione, "denuncia un sinistro non accaduto" - reato perseguibile a querela del solo ente assicuratore, e non anche dell'assicurato, mero danneggiato, ma non persona offesa legittimata a sporgere querela. [Tribunale di Nola, GIP Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo, ordinanza del 22.12.06]

VIOLENZA SESSUALE - INCESTO: POSIZIONE DI GARANZIA RIVESTITA DALLA NONNA MATERNA LA QUALE, PUR ESSENDO A CONOSCENZA DEI RAPPORTI INCESTUOSI DEL GENERO NEI CONFRONTI DELLA NIPOTE, NON INTERVENIVA PER IMPEDIRE L'EVENTO - CONCAUSAZIONE DELL'EVENTO PER OMISSIONE: SUSSISTENZA. [Sentenza emessa in data 18.01.06 e dep. il 22.03.2006 dal Tribunale di Nola, I sez. Penale Coll. A): Pres. Dott. Bruno D'Urso, Est. - Giudici a latere: Dr.ssa Federica Gaudino - Dr. Stefano Billet]

DELITTO DI ABUSO DI UFFICIO - NECESSITA' DI ACCERTARE LA SUSSISTENZA DELLA CD. DOPPIA INGIUSTIZIA AI FINI DELLA CONFIGURABILITA'
[Tribunale Penale di Nola, ordinanza emessa in data 16.11.2006 dal GIP Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo]

VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI NON ASSOCIARSI A PERSONE PREGIUDICATE: ESCLUSIONE DEL REATO PER FATTI OCCASIONALI ED ISOLATI
[Ordinanza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola Dr.ssa Diana Bottillo in data 30.10.06]

EDILIZIA ED URBANISTICA- INTERVENTI EDILIZI DI DEMOLIZIONE E RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE: NECESSARIO PERMESSO DI COSTRUIRE SOLO IN CASO DI MUTAMENTO MORFOLOGICO ED AUMENTO DI VOLUMETRIA. [Tribunale di Nola, sentenza emessa il 16.10.2006 dal G.M. Dott..ssa Diana Bottillo]

DETENZIONE PER LA VENDITA DI PRODOTTI (PENNE) RECANTI SEGNI DISTINTIVI FALSI : NECESSITA' DELLA CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DEL REO SULLA NON AUTENTICITA' O PROVENIENZA ILLECITA DEGLI STESSI
[Tribunale di Nola, sentenza emessa il 16.10.06 dal Giudice Monocratico Dott.ssa Diana Bottillo]

QUASI FLAGRANZA DEL REATO E CONDIZIONI ALTERNATIVE NECESSARIE LEGITTIMANTI
L'ARRESTO FACOLTATIVO
[Tribunale di Nola, ordinanza emessa il 16.10.2006 dal G.M. Dott..ssa Diana Bottillo)

APPROPRIAZIONE DOLOSA DI UNA SOMMA DI DENARO ERRONEAMENTE TRASFERITA DALL'ISTITUTO BANCARIO SUL CONTO CORRENTE DI UN SUO CLIENTE.
APPROPRIAZIONE DI DENARO SENZA OSSERVANZA DI NORME CIVILISTICHE (647 CP) - PRESUPPOSTI.

1) fuoriuscita della cosa dalla disponibilità e dalla sfera di sorveglianza e custodia del possessore;
2) impossibilità di costui a riacquistare il primitivo stato di fatto e potere decisionale materiale e psicologico sul bene perchè ignora il luogo in cui esso si trovi;
3) disponibilità del bene da parte del reo con l'intento di affermare sullo stesso un dominio omettendone la restituzione.
Assenza dell'elemento soggettivo del reato: condotta dell'imputato anteriore, concomitante e successiva all'operazione finanziaria "incriminata" incompatibile con la volontà di acquisire il dominio della somma di denaro ricevuta per errore (rectius: non immediata chiusura del conto corrente e disponibilità della somma sul conto per svariati mesi dopo l'erronea attribuzione) [Sentenza emessa il 10.04.2006 dal Giudice Monocratico del Tribunale Penale di Nola Dr.ssa Diana Bottillo]

DELITTO DI TENTATO OMICIDIO - PRESUPPOSTI
1) idoneità dell'azione a cagionare l'evento lesivo ovverossia a porre in pericolo la vita (non l'incolumità fisica);
2) univocità degli atti diretti obiettivamente a provocare l'evento morte,
3) idoneità da valutarsi in concreto con giudizio prognostico ex post, con riferimento alle
circostanze prevedibili ed al contesto in cui l'azione è stata posta in essere;
4) animus necandi il cui accertamento è necessariamente indiretto (ove manchino esplicite
ammissioni dell'imputato) e desumibile dalle caratteristiche della condotta e da circostanze e
fattori esterni ed è rimesso al prudente apprezzamento giudiziale.
- elemento differenziale tra il tentato omicidio e lesioni volontarie: nel secondo l'azione esaurisce la sua carica offensiva nell'evento prodotto, mentre nel delitto di tentato omicidio vi è un quid pluris che, andando al di là dell'evento realizzato, tende ed è idoneo a causarne uno più grave, non riuscendo a cagionarlo per cause estranee alla volontà dell'agente -
- Configurabilità del delitto di lesioni in luogo del tentato omicidio esame dei molteplici elementi e circostanze indizianti che connotano il fatto storico da cui si desume che la condotta posta in essere dall'imputato aggredisce l'incolumità fisica e non già la vita della vittima (modalità dell'accoltellamento, uso di un mezzo offensivo, posizione degli antagonisti, profondità delle ferite e zone del corpo attinte dai colpi, pluralità delle coltellate inferte con un mezzo offensivo a distanza ravvicinata, comportamento complessivo dell'aggressore) [Sentenza emessa il 12.04.2006 dal Tribunale di Nola, Seconda Sez. Penale coll. D) Pres. Dr. Francesco Nappo - Giudice a latere, Dr.ssa Tamara De Amicis, Dr.ssa Diana Bottillo, est.]

FALSITA' DEL CONTRATTO ASSICURATIVO E DEL RELATIVO CONTRASSEGNO.
Falso in scrittura privata: falsità del contratto assicurativo e del relativo contrassegno - concorso nel reato di falso - esclusione del delitto di ricettazione costituendo quest'ultimo una fattispecie residuale implicante la estraneità del soggetto attivo del reato al delitto presupposto - configurabilità del delitto di falso in scrittura privata ex art. 485 cp - esclusione del reato di frode nell'assicurazione di cui all'art. 642 cp presupponendo questa un valido contratto di assicurazione tra le parti ed il fine di ottenere un indennizzo non dovuto. [Tribunale di Nola - Giudice Monocratico, Dott.ssa Diana Bottillo, sentenza del 20.03.06]

SPENDITA DI MONETE FALSE: Elemento soggettivo: - necessaria sussistenza del dolo specifico consistente nel fine di mettere in circolazione le monete, desumibile da elementi sintomatici gravi e convergenti idonei a rappresentare l'intenzione dell'agente quali, in particolare, il numero ed il valore delle banconote false, la detenzione delle stesse con altre genuine - Elemento oggettivo: configurabilità del falso grossolano solo quando la contraffazione sia così evidente da escludere la possibilità dell'inganno - ricavabilità della grossolanità non solo alle caratteristiche oggettive della banconota in sè ma anche alle modalità di scambio ed alle circostanze di tempo e di luogo (frettolosità, condizioni di luce non favorevoli etc.) in cui lo stesso avviene.    [Sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola Dr.ssa Diana Bottillo in data 13.03.06.]

VIOLENZA SESSUALE TRA EX FIDANZATI
RICONOSCIMENTO DELLA MINORE GRAVITA' DEL FATTO

VALUTAZIONE PROBATORIA DELLA DICHIARAZIONE DELLA PARTE OFFESA - VIOLENZA SESSUALE: RICONOSCIMENTO DELLA MINORE GRAVITA' DEL FATTO
[Tribunale di Nola, sentenza emessa il 02.11.05 depositata il 30.01.06 - Sezione I Coll. A) - Pres. Dr. Bruno D'urso - Giudici a latere: Dr. Stefano Billet (est.), Dr.ssa Federica Gaudino]

TENTATA ESTORSIONE - RICETTAZIONE (IL CD. CAVALLO DI RITORNO)
ESTORSIONE. La richiesta di un compenso a chi possedeva un bene sottrattogli furtivamente, accompagnata dalla prospettazione della mancata restituzione del bene stesso, non può che considerarsi tesa a coartare l'altrui volontà a scopo di profitto: colui che sia stato privato illecitamente di un bene, infatti, conserva il diritto alla restituzione dello stesso, oltre che l'aspettativa morale di riacquistarlo, cosicchè la richiesta di denaro in cambio dell'adempimento dell'obbligo giuridico di restituire, che incombe sull'agente, influisce sulla libertà di determinazione del soggetto passivo ed integra, di per sé, minaccia rilevante ai sensi dell'art. 629 codice penale [Sentenza emessa il 14.10.05 dal G.U.P. del Tribunale Penale di Nola Dr. A. D'Ancona]

LA LEGGE CIRIELLI: APPLICAZIONE IN CASO DI REATO CONTINUATO
Calcolo della prescrizione in presenza di reato continuato:

Il termine della prescrizione decorre per il reato consumato dal giorno della consumazione: il testo dell'art. art. 158 c.p., riformato dalla citata l. 251/05 ha escluso - cosa che invece accadeva nel vigore del vecchio testo dell'art. 158 c.p. - che, in caso di reati contestati in continuazione, il termine di prescrizione possa decorrere dalla data di cessazione della continuazione. Di conseguenza, in forza del nuovo testo dell'art. 158 c.p., per quanto concerne il delitto di truffa aggravata assertitamente commesso dall'imputato l'8.5.1998, il termine necessario per prescrivere (sei anni in caso di prescrizione ordinaria, sette anni e sei mesi in caso di prescrizione massima: cfr. art. 157 c.p. così come riformato dall'art. 6 della l. 251/05), deve essere considerato prescindendo dalla circostanza che il delitto sia stato contenstato in continuazione con altro delitto al momento non ancora prescritto in quanto la valutazione del tempo necessario a prescrivere deve essere compiuta per ogni singolo reato con autonomo calcolo, individuando quale tempus commissi delicti la data di consumazione di ciascun illecito.[Sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione emessa dal G.U.P. del Tribunale di Nola dr. A. D'Ancona il 16.12.05]

OMICIDIO COLPOSO DA SCHIACCIAMENTO NEL CORSO DI UNA TERAPIA STEREOTASSICA
Omicidio colposo e plurime posizioni di garanzia: VALUTAZIONE GIURIDICA : In tema di reato colposo commesso mediante omissione qualora sussistano rispetto alla stessa situazione di pericolo, più soggetti in posizione di garanzia, sia pure a titolo diverso, ciascuno di essi è per intero destinatario del compito di tutela demandatogli dalla legge ed autonomamente responsabile qualora ad esso non adempia. (nel caso di specie, se l'amministratore della clinica ed il responsabile del reparto di radiologia avessero adeguatamente valutato i rischi connessi all'utilizzo dell'apparecchiatura in esame, prevedendo l'adozione di dispositivi o norme comportamentali di prevenzione degli stessi, l'evento, anche nel caso di errore dell'operatore, non si sarebbe verificato.)
EFFICACIA DELLA DELEGA IN MATERIA DI SICUREZZA
Ai fini della validità ed efficacia della delega, occorrono l'effettiva attribuzione al delegato dei poteri di decisione e di intervento, anche di spesa, necessari per esercitare le mansioni delegate; l'idoneità tecnico professionale del delegato;la prova dell'accettazione della delega; l'assenza di concreta ingerenza del delegante nelle mansioni delegate, fermo restando l'obbligo del delegante di vigilare e controllare che il delegato usi concretamente la delega in ossequio alla normativa vigente
COLPA E CRITERIO DEL CONSENSO
Nei reati omissivi in materia di infortuni sul lavoro, l'inerzia colpevole, rilevante per la configurabilità del profilo soggettivo della colpa, va commisurata con il criterio del consenso: all'inerzia, rispetto al dovere di attivazione imposto dalla legge, deve cioè affiancarsi non necessariamente la conoscenza effettiva, bensì è sufficiente la mera conoscibilità della situazione in contrasto con le prescrizioni di legge, da intendere quale potere dovere di conoscere una situazione di cui si ha l'obbligo della conoscenza.
Cosicchè, a fronte di un dovere di conoscenza, l'ignoranza colpevole non è in alcun modo discriminata, e, in presenza di una condotta omissiva tenuta di fronte ad una situazione conoscibile ed in contrasto con le prescrizioni di legge, il consenso a tale protrazione integra il profilo di colpa.
[Sentenza emessa il 4.11.05 e dep. il 9.01.2006 dal G.M. presso il Tribunale di Nola dr.ssa Federica Gaudino]

ASSICURAZIONE - ATTESTATO DI RISCHIO FALSO E TRUFFA CONTRATTUALE
La truffa è contrattuale quando è commessa mediante o in occasione dell'apparente conclusione di un contratto sinallagmatico. In tal caso, l'artificio o raggiro può consistere nel dissimulare fatti o circostanze che, ove conosciuti, avrebbero indotto il contraente ad astenersi dal concludere l'accordo, così come può ravvisarsi nel mero silenzio maliziosamente serbato su elementi rilevanti tali da influire sulla prestazione del consenso da parte del contraente. Pertanto, la sussistenza dell'ingiusto profitto e del correlativo danno non è esclusa dal fatto che il raggirato abbia corrisposto il giusto prezzo del contratto quando risulti che l'accordo non sarebbe stato concluso senza l'impiego dei raggiri ovvero concluso a diverse condizioni. Anche la mendace dichiarazione di una delle parti di essere in grado di adempiere l'obbligazione fatta durante l'iter formativo del contratto, in quanto destinata a creare un falso convincimento, è suscettiva di integrare il raggiro. [Sentenza emessa dal G.M. del Tribunale di Nola Dott.ssa Diana Bottillo il 19.12.2005 e depositata il 4.01.2006]

LA RIDUZIONE PARZIALE E MOMENTANEA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO NON CONFIGURA IL REATO DI CUI ALL'ART. 570 C.P. [Sentenza emessa il 12.12.2005 e dep. il 14.12.05 dal G.M. del Tribunale di Nola Dr.ssa Diana Bottillo]

ASSENTEISMO DEL PUBBLICO DIPENDENTE - FALSITA' IDEOLOGICA E TRUFFA CONTRATTUALE
FALSITA' IDEOLOGICA. Condotta materiale: la formazione dell'atto attraverso la timbratura del solo orario in ingresso, non seguita da alcuna timbratura attestante l'uscita, perfeziona un atto pubblico idoneo a attestare, falsamente, la presenza continuativa del dipendente sul luogo di lavoro, quantomeno fino al momento in cui interviene una verifica o viene apposto il timbro in uscita.
Elemento soggettivo: Lo scopo di indebita percezione della retribuzione si rende manifesto ove si consideri che l'imputato non solo omise di timbrare il cartellino segnatempo, ma si allontanò clandestinamente dal luogo di lavoro, senza cioè richiedere o ottenere alcuna preventiva autorizzazione. Una tale condotta appare assolutamente contraria ai doveri d'ufficio e alle modalità organizzative della amministrazione di appartenenza, né si è trattato di un allontanamento di breve durata, essendosi questi recato con la propria vettura in altra zona nell'ambito del Comune, ove si tratteneva per almeno un ora.
TRUFFA CONTRATTUALE. Elementi costitutivi: l'allontanamento clandestino accompagnato dalla falsificazione dell'atto pubblico costituito dal cartellino segnatempo operata mediante la timbratura del solo ingresso in servizio, integra la condotta di "artifici e raggiri, integrando la idoneità dell' azione univocamente finalizzata a trarre in inganno la P.A. di appartenenza circa l'effettiva presenza continuativa del pubblico dipendente, con percezione in favore dell'imputato di un ingiusto profitto costituito da una pretesa retributiva non corrispondente ad una effettiva prestazione continuativa, con corrispondente danno economico in capo alla amministrazione erogante. [Sentenza emessa il 13.07.2005 dal GM. del Tribunale di Nola Dr.Aldo Polizzi]

CONCORSO IN TRUFFA E FALSO IDEOLOGICO TRA UN COSTRUTTORE ED UN NOTAIO
TRUFFA: artificio ed inganno costituito dalla falsa dichiarazione alla presenza di un pubblico ufficiale di avvenuto rilascio della variante idoneo a determinare gli acquirenti alla conclusione della compravendita; comportamento idoneo a generare negli acquirenti la percezione di una falsa apparenza esteriore e la induzione in errore delle vittime con conseguente ingiusto profitto dell'agente e danno delle stesse per avere acquistato un immobile abusivamente realizzato ad un prezzo per nulla inferiore a quello di mercato. Irrilevanza dell'omesso controllo e/o verifica da parte delle pp.oo., alle quali nessun rimprovero di negligenza o superficialità può essere mosso per essere state messe nella condizione di fidarsi della persona del venditore noto costruttore della loro zona.
FALSO IDEOLOGICO: elementi costituivi: false o omesse attestazioni del p.u. che abbiano ad oggetto fatti da lui compiuti o caduti sotto la sua personale e diretta percezione quando l'autore della attestazione (notaio) abbia l'obbligo giuridico di porli nella loro effettiva realtà - Preparazione della stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare - obbligo del notaio di verificare previamente se il bene è libero da vincoli pregiudizievoli mediante le cd. visure ipotecarie e catastali - insufficienza di elementi per provare la esistenza dell'elemento doloso e dell'accordo truffaldino. Il profitto, che l'accusa ha semplicemente ricondotto all'ammontare della parcella, non desta sospetto anche perché relativo ad atti immobiliari di valore non esorbitante ed in linea con le percentuali di norma applicate. [Sentenza emessa il 15.02.2005 dal GM. del Tribunale di Nola Dr.ssa Barbara Bilosi]

LESIONI PERSONALI COLPOSE DA INTERVENTO DI CHIRURGIA ESTETICA
[Sentenza emessa il 11.04.2005 dal G.M. del Tribunale Penale di Nola Dr.ssa Diana Bottillo

OMICIDIO COLPOSO DA INFORTUNIO SUL LAVORO
--<<RIFORMULAZIONE IPOTETICA DELLA VICENDA CAUSALE>> e <<CONCRETIZZAZIONE DEL RISCHIO CHE LA NORMA VIOLATA INTENDEVA TUTELARE>>
--CONDOTTA ABNORME DEL LAVORATORE: ESCLUSIONE DEL NESSO DI CAUSALITA' SOLO QUANDO COSTITUISCE FATTORE CAUSALE ECCEZIONALE DA SOLO IDONEO A DETERMINARE L'EVENTO.
--GIUDIZIO DI COLPEVOLEZZA IN CAPO AL DATORE DI LAVORO : PRESUPPOSTI
(Sentenza emessa il 3.2.2005 e depositata il 3.05.2005 dal G.M. del Tribunale di Nola Dr. Stefano Billet)

OMICIDIO DA COLPA PROFESSIONALE DEL SANITARIO - GRAVE ERRORE DI DIAGNOSI E TERAPIA - OMISSIONE DI ASSISTENZA. [Sentenza n.647/05 emessa dal G.M. del Tribunale di Nola dr.ssa Tamara De Amicis in data 22.4.2005 e dep. in data 17.06.2005].

OMICIDIO COLPOSO DA CIRCOLAZIONE STRADALE: situazione di pericolo improvvisa ed occulta (ostacolo costituito da auto a fari spenti, contromano, in orario notturno e su strada non illuminata)- insussistenza della colpa di chi non ha posto in essere la manovra di emergenza adeguata ad evitare l'incidente.
> Ipotizzata cooperazione colposa (art.113 c.p.) condizioni: convergenza delle volontà dei soggetti che cooperano nella realizzazione del reato; tale convergenza, ovviamente, riguarda solo una parte del fatto che costituisce reato, e non si estende all'evento, altrimenti si tratterebbe di dolo: Insussistenza.
> Ipotizzato concorso di condotte colpose indipendenti (art. 41 comma II c.p.) condizioni: si ha allorquando più persone contribuiscono colposamente alla determinazione di un evento criminoso, senza avere la consapevolezza dell'azione altrui, ossia l'uno all'insaputa dell'altro. Insussistenza.
> Ipotizzata responsabilità per non aver azionato la cd. manovra d'emergenza: la regola cautelare non mira ad evitare lo scontro con qualsiasi ostacolo, bensì solo con ostacoli prevedibili, e ciò in base al generalissimo canone ad impossibilia nemo tenetur; ed, infatti, proprio il secondo comma dell'art.141 Cod. Strada impone al conducente di conservare sempre il controllo del veicolo, in modo da essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie (la c.d. manovra d'emergenza che, come visto sopra, non si può pretendere di fronte ed una situazione di pericolo improvviso dovuta a condotta illecita altrui) e "…specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile" . [Sentenza emessa dal G.U.P. dr. Elia Taddeo del Tribunale di Nola all'udienza del 5.05.2005, dep.il 16.05.2005. Sentenza n. 127/05; proc. N. 13972/03 R.G.N.R.]

ESTORSIONE: tentativo di estorsione commesso in danno di congiunti senza violenza - non punibilità del tentativo di estorsione commesso con minaccia in danno di ascendente ed affine - applicabilità dell'esimente di cui all'art. 649 cp.
INGIURIA: l'espressione "sei un uomo di merda, non sai fare il padre" tenuto conto del contesto in cui è stata pronunciata lascia residuare dubbi sull'elemento soggettivo in quanto la volontà del reo appare protesa a recare offesa all'altrui patrimonio morale, essendo emerso con evidenza che l'unica offesa che la figlia voleva arrecare al padre era quella al suo patrimonio economico e non morale - esclusione del reato di ingiuria. [Sentenza Giudice Monocratico del Tribunale di Nola 14.06.05 Dr.ssa Giovanna Napoletano.]

REATO DI TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELLO STATO: Insussistenza del fatto. Il reato mira a tutelare il patrimonio della P.O. e la sua libertà di determinazione negoziale, in modo che gli atti di disposizione siano compiuti in assenza di qualsiasi elemento perturbatore, quale la frode altrui, così salvaguardando la volontà degli atti giuridici incidenti sulla sfera patrimoniale, e in modo da consentire a tale volontà di determinarsi liberamente. Di conseguenza, secondo il paradigma della norma incriminatrice, l'artifizio o il raggiro del soggetto agente deve determinare l'errore della vittima che, conseguenzialmente, è indotta a compiere un atto di disposizione patrimoniale che si configura - allo stato attuale di dottrina e giurisprudenza - come requisito implicito indispensabile per la consumazione del reato di truffa. In altri termini, le condotte di frode fiscale, quindi, pur essendo riconducibili al concetto artifizi e/o raggiri, non determinano un errore della P.O. funzionale all'atto di disposizione patrimoniale della vittima, e ciò per il semplice motivo che la P.O. non compie alcun atto di disposizione. Nel caso di specie, è evidente, perciò, che nel fatto contestato dal P.M. al capo G) della richiesta di rinvio a giudizio, pur essendovi per l'erario un danno (riconducibile più al concetto di lucro cessante, nel senso di mancato incasso di quanto dovuto, che a quello di danno emergente, nel senso di effettiva diminuzione patrimoniale), non vi è alcun atto di disposizione patrimoniale posto in essere da parte dello Stato; ed, infatti, il danno della P.O. non dipende da una condotta degli organi dello Stato avente incidenza diretta sull'essenza economica o giuridica del suo patrimonio, ma esclusivamente dalla diretta condotta di frode del soggetto agente che - come contestato dal P.M. - non versa l'IVA e le imposte sul reddito. [Sentenza emessa il 7.04.2005 dal G.U.P. del Tribunale di Nola dr. Elia Taddeo.]

VIOLENZA SESSUALE: - PALPEGGIAMENTO DEL SENO DA PARTE DEL DOCENTE NEI CONFRONTI DELL'ALUNNA NEL CORSO DELLA LEZIONE : SUSSISTENZA - VALUTAZIONE DI FATTISPECIE DI MINORE GRAVITA' - ESCLUSIONE: integra la fattispecie di violenza sessuale prevista dall'art. 609 bis c.p. il comportamento di un docente che, nel corso della lezione, palpeggia il seno (considerato zona erogena) della sua alunna, abusando della sua posizione "autoritativa", e dei poteri di sovraordinazione che l'ordinamento riconosce al docente nei confronti dell'alunno.
Non si configura, inoltre, nel caso di specie, la previsione dell'ultimo comma dell'art 609 bis c.p. della "minore gravità" degli atti sessuali, in quanto, a fronte della limitata offensività della sfera sessuale della vittima, si pongono altri elementi che valutati nel loro insieme di interdipendenza e coesione integrano una ipotesi di offesa che non può essere inquadrata <<riduttivamente>> nell'ipotesi di cui al III comma dell'art. 609 bis c.p: tra questi elementi vanno considerati 1) l'età della vittima (poco più che quattordicenne), 2) la sua condizione di soggezione psichica (alunna-docente), 3) il luogo e le circostanze del fatto (un'aula di pubblico istituto, considerato come luogo protetto, e durante una lezione). [Sentenza emessa il 27.4.05 dal Tribunale penale di Nola I sezione Penale Coll. A) Pres. Est. Dr. Bruno D'Urso - Giudice a latere: Dr.ssa Federica Gaudino e Dr. Stefano Billet.]

CALUNNIA: Falsa denuncia di smarrimento di assegno bancario – esclusione del concorso formale del reato di simulazione ex art. 367 c.p. sussistendo un chiaro rapporto di specialità tra le due ipotesi criminose, trattandosi di un fatto unico da ricondurre alla sola norma di cui all’art. 368 cp che assorbe in sé anche quella di cui all’art. 367 cp. [Sentenza n. 131/05 emessa  il 12.05.05 dal G.U.P. Alessandra Ferrigno del Tribunale Penale di  Nola]

RICICLAGGIO. Fattispecie a consumazione anticipata – Differenza rispetto al delitto di ricettazione sotto il profilo soggettivo: Finalità generica di profitto per il reato di cui all’art. 648e finalità di ostacolare l’identificazione del bene di provenienza illecita per il reato ex art. 648 bis – Rapporto di specialità del delitto di riciclaggio rispetto a quello di ricettazione - Attività di smontaggio di un veicolo di provenienza illecita : condotta non univocamente finalizzata ad ostacolare l’identificazione del veicolo – esclusione del delitto di riciclaggio. [Sentenza emessa il 13.04.05 dal Tribunale penale di Nola coll. d) presidente dott. F. Nappo, Giudici a latere Dott.ssa Diana Bottillo est. e dott.ssa Tamara De Amicis, Proc. Pen. 745/03 RG DIB.] (-lancio 11.06..2005)

FAVOREGGIAMENTO PERSONALE. Elemento soggettivo: dolo generico – consapevolezza da parte del favoreggiatore che la persona aiutata abbia commesso un reato e/o sia ricercata o sottoposta alle investigazioni – Nozione di Aiuto Punibile: condotta di colui che fornisce ospitalità al latitante presso la propria abitazione provvedendo alle sue esigenze primarie di vita, garantendogli di sottrarsi alla cattura – presenza del latitante da pochi giorni presso l’abitazione dell’imputato: insufficienza della prova del dolo di favoreggiamento: assoluzione perché il fatto non costituisce reato. [Sentenza emessa il 23.03.05 dal Tribunale penale di Nola coll. D) Pres. dot.t. F. Nappo; Giudici a latere dott.ssa Diana Bottillo estens., dott.ssa T. De Amicis, Proc. Pen. 1472/03 RG DIB.] (-lancio 11.06..2005)

LESIONI PERSONALI COLPOSE. Elementi costitutivi: 1) Non volontà dell'evento; 2) Inosservanza delle regole cautelari volte a prevenire il verificarsi di eventi dannosi - Colpa professionale: responsabilità del professionista per colpa dei soli danni prevedibili ma prevenibili con l'osservanza delle regole tecniche - esclusione della colpa in caso di danni prevedibili ma verificatisi nonostante la fedele osservanza. Nesso di causalità: Causalità omissiva - responsabilità colposa laddove la condotta del medico sia stata condizione necessaria dell'evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica - Intervento di mastoplastica additiva con taglio cutaneo sottomammario con sutura intradermica - procedura standard riconosciuta universalmente dalla Comunità scientifica - correttezza della scelta operata in quanto adeguata alla conformazione anatomica della paziente e meno invasiva e rischiosa rispetto ad altre tecniche chirurgiche - esclusione di responsabilità del medico - assoluzione perché il fatto non sussiste. [Sentenza n. 567/05 emessa il 11.04.05 dal G.M. del Tribunale penale di Nola Dott.ssa Diana Bottillo proc. Pen. N. 90/98 RG DIB.] (lancio 25.05.2005)

CALUNNIA: elemento soggettivo: 1) Certezza in capo all’imputato dell’innocenza dell’incolpato; 2) Intenzionalità della incolpazione – esclusione del dolo solo ove l’accusatore dubitasse in buona fede della sua colpevolezza – Falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari dati in pagamento a terzi – configurabilità del delitto di calunnia. Sentenza emessa il 13.04.05 dal Tribunale penale di Nola coll. d) presidente dott. F. Nappo, Giudici a latere Dott.ssa Diana Bottillo est. E dott.ssa Tamara De Amicis, Proc. Pen. 745/03 RG DIB.,

TENTATO OMICIDIO, legittima difesa: sussistenza dell'esimente anche in presenza di un forte dubbio in cui versi l'imputato allorché abbia agito per reagire ad un'aggressione ingiusta rappresentata dal pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sarebbe sfociata nella lesione di un diritto personale - necessità di una difesa proporzionata all'offesa - non punibilità dell'imputato. >> Dolo di omicidio o di tentato omicidio: desumibilità da fatti esterni e certi aventi un sicuro valore sintomatico: 1) il numero e la violenza dei colpi esplosi o inferti; 2) la micidialità dell'arma o comunque del mezzo usato; 3) la regione del corpo attinta o presa di mira; 4) la distanza tra agente e vittima al momento del fatto. >>Tentativo di omicidio: azione obiettivamente idonea in modo non equivoco a provocare l'evento - necessario giudizio di idoneità dell'azione da formularsi con riferimento alla situazione cosi come presentatasi al colpevole al momento dell'azione in base alle condizioni umanamente prevedibili nel caso particolare. [ Sentenza del 30.09.04, Tribunale penale di Nola coll. B) pres. dott.ssa Giovanna Napoletano, Giudici a latere dott.ssa Barbara Bilosi estensore, dott.ssa Zinno. ]

VIOLENZA O MINACCIA PER COSTRINGERE A COMMETTERE UN REATO (611 cp): Condotta dell'imputato diretta a rafforzare il proposito criminoso già insorto e maturato autonomamente nell'intento della persona ritrattante - esclusione del delitto di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato - configurabilità del concorso morale nel delitto di favoreggiamento personale -[Ordinanza emessa il 03.03.05 dal G.I.P. Elia Taddeo del Tribunale penale di Nola]

ABUSO DI UFFICIO 323 C.P.: Rilascio di una concessione edilizia caratterizzata da illegittimità grossolane rilevate durante l'iter procedimentale per il suo rilascio. - Sufficienza per configurare la sussistenza del dolo specifico. [Ordinanza di imputazione coatta emessa il 3.3.05 dal G.I.P. del Tribunale di Nola dr. Elia Taddeo.]

ESERCIZIO DI PROFESSIONE SENZA TITOLO E/O ABILITAZIONE: Norma penale in bianco – Richiamo alle norme che disciplinano l’esercizio di una determinata professione - esercizio della professione di psicologo senza aver conseguito l’abilitazione ed essere iscritto nell’apposito albo professionale – sussistenza del reato di cui all’art. 348 cp.  [Sentenza emessa all’udienza del 21.01.05 nell’ambito del procedimento n. 9376/96 R.G.N.R. della Procura della Repubblica del Tribunale di Nola; dep. il 23.02.05 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola dr.ssa Diana Bottillo]. 

FALSITA’ MATERIALE COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTI PUBBLICI: FALSIFICAZIONE DI CARTA DI IDENTITA’ E PATENTE DI GUIDA: DOCUMENTI CHE NON ATTESTANO IL RISULTATO DI UN ACCERTAMENTO COMPIUTO DAL PUBBLICO UFFICIALE (ATTO PUBBLICO) MA RIPRODUCONO ATTESTAZIONI GIA’ DOCUMENTATE – QUALIFICAZIONE DEGLI STESSI COME CERTIFICAZIONI E/O AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE - CONFIGURABILITA’ DEL DELITTO DI CUI ALL’ART. 482 IN RELAZIONE ALL’ART. 477 CP. [Sentenza emessa in data 10.12.04 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola dr.ssa Tamara De Amicis.] 

OMICIDIO PER COLPA PROFESSIONALE DEL SANITARIO art. 589 c.p.: omessa diagnosi di pancreatite acuta emorragica in paziente con sintomatologia lieve, assolutamente generica e senza carattere di urgenza (rectius: una epigastralgia , cioè un generico dolore addominale, in paziente di giovane età, senza pregressi eventi traumatici o patologici di un qualche rilievo, apiretica, con addome trattabile e valori fisiologici nella norma) : impossibilità di prevedere l'insorgenza di una patologia latente che si caratterizza per una altissima percentuale di esiti infausti. >>Caso clinico di eccezionale complessità diagnostica: dovuto alla presenza di un decorso atipico (rectius asintomatico) assunto dalla malattia su una affezione già per sua natura di complesso accertamento per la mancanza di una evidenza, pluralità e univocità di sintomi specifici. >>Mancata prescrizione di esami diagnostici specifici, e/o mancato trasferimento della paziente: assenza del nesso causale ravvisabile quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica -, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell'evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva: insussistenza nel caso di specie. [Sentenza emessa all’udienza del 20.10.2004 – depositata il 14.12.04 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola dott. Aldo Polizzi.]

=========================================================================================

 Nola-Tribunale  /  Ordine degli Avvocati di Nola  /   HOME  / Presentazione-Avvertenze legali

IUS SIT  www.iussit.it    
-tutti i diritti riservati-