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Osservatorio
della Giurisprudenza PENALE - Circondario del Tribunale di Nola
coordinamento di : Avv. Angelo Pignatelli
con la collaborazione di : Magistrati, Avvocati, Cancellerie
STUPEFACENTI: Coltivazione non autorizzata di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti – sussistenza del nesso di immediatezza con l’uso personale – esclusione della punibilità del reo, solo in caso di non destinazione a terzi della sostanza ed inoffensività della coltivazione per la sua inidoneità a porre a repentaglio il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. [Tribunale Penale di Nola, sentenza del 12.02.2005]
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P.S. è stato tratto a giudizio, con decreto di giudizio immediato del 15.04.2003, innanzi a questo tribunale, in composizione monocratica, per rispondere dell’imputazione di cui alla rubrica.
Dopo l’udienza del 1.7.03 di mero rinvio determinato dall’impedimento del difensore, all’udienza del 28.10.04, dichiarato aperto il dibattimento, ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti, è stato sentito il testimone indicato dal P.M. m.llo M.M..
Dopo tre udienze di rinvio – 18.11.03, 24.2.04 e 6.7.04-, determinate dall’assenza del teste m.llo R., all’udienza del 15.2.05 sentito il predetto teste, le parti hanno concluso come in epigrafe.
Dall’istruttoria dibattimentale, e segnatamente dall’esame dei teste M.llo capo M.M., all’epoca dei fatti per cui è processo, in servizio presso la Stazione CC di Pomigliano d’Arco, è emerso che in data 21.2.03 veniva effettuato un controllo presso l’abitazione dell’imputato. Nel corso di detta operazione venivano rinvenute e sequestrate 42 piantine di cannabis interrate in un vaso verde di plastica, situato sull’unico balcone dell’appartamento in uso al P..
Il m.llo R. ha riferito l’esito delle analisi effettuate sulle piantine in sequestro, precisando che si trattava di foglioline di cannabis, aventi un peso complessivo di 440 milligrammi, ed una percentuale di purezza di 0,1%.
Dalla lettura della relazione tecnica acquisita all’esito dell’esame del teste m.llo R., emerge che le analisi chimiche e gas-cromatografiche effettuate avevano accertato che la sostanza esaminata corrisponde a foglie di Cannabis Sativa L., contenente THC tetraidrocannabinolo con un titolo dello 0,14 % pari a 0,0006 grammi di principio attivo.
Il THC è una sostanza sottoposta alla vigilanza ed al controllo del Ministero della sanità, essendo inserita nella tabella 2 delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui agli artt.13 e 14 D.P.R. 309/90.
I dati di fatto così ricostruiti appaiono inconfutabili atteso che la deposizione del testimone indotto dal p.m. e poc’anzi ricordato, è attendibile, sia perchè proveniente da pubblico ufficiale, sia perchè precisa dettagliata ed esauriente, sia, infine, perchè non contrastata da elementi probatori di segno contrario.
In punto di diritto, questi stessi fatti integrano compiutamente la fattispecie criminosa contestata in rubrica, avuto riguardo al fatto che il livello di concentrazione del principio attivo è al di sotto del limite drogante fissato nello 0,3, solo perché il sequestro è intervenuto prima che le piantine venissero a maturazione.
D’altra parte, va evidenziato che la coltivazione non autorizzata di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti continua ad essere configurabile come reato, anche se non finalizzata allo spaccio, atteso che, come affermato anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n.360, difetta, nella coltivazione,quel nesso di immediatezza con l’uso personale che giustifica un minor rigore in relazione alle altre condotte prese in considerazione dall’art.73 D.P.R. 309/90; la punibilità della suddetta attività può, pertanto, escludersi nelle sole ipotesi in cui, oltre alla non destinazione all’uso di terzi, si accerti altresì in concreto l’inoffensività della coltivazione per la sua inidoneità a porre a repentaglio il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ad esempio, quando si tratti di una sola pianta da cui possa estrarsi un quantitativo di sostanza insufficiente a provocare un apprezzabile stato stupefacente (Cass.pen sez.IV 22.9.2000, n.9984 Fiorone).
Invero, la parziale abrogazione degli artt.72 e 75 comma 1 del DPR 309/90 operata dal DPR 5 giugno 1993 n.171 che ha dato attuazione al risultato positivo della consultazione referendaria, ha reso penalmente lecita la detenzione, l’importazione e l’acquisto di sostanze stupefacenti, che sono le sole condotte tassativamente previste dall’art.75 cit., con conseguente impossibilità di estendere tale liceità anche alla coltivazione di droghe, assolutamente vietate nel territorio dello Stato senza che possa assumere valore scriminante l’uso personale della sostanza prodotta; il differente trattamento di tali ipotesi deriva dalla maggiore pericolosità ed offensività insita nell’essere la coltivazione, la produzione e la fabbricazione attività rivolte alla creazione di nuove disponibilità, con conseguente pericolo di circolazione e diffusione delle deroghe nel territorio nazionale e rischio per la pubblica salute e incolumità (Cass.pen sez.IV 5 febbraio 2001, n.4928, nello stesso senso cass.IV 3 aprile 2000 n.4209).
Mette conto evidenziare che ai fini della sussistenza del delitto di coltivazione di piante da stupefacenti (art.26, dpr 309/90) non rileva il grado di maturazione raggiunto dalla pianta, né il livello di concentrazione del principio attivo (THC), ma il tipo di vegetale coltivato, ferma restando la necessità dell’idoneità della coltivazione a produrre sostanze droganti, per escludere la quale non è sufficiente il richiamo al fatto notorio relativo alle condizioni climatiche. Nel caso in esame, si ripete, le piantine, sia pure ancora molto piccole, erano del tipo Cannabis Sativa L. ed in numero apprezzabile –42-. (Cass. Pen sez. 6 sent.n. 3895 del 6.12.01- 1.2.02).
Ricorre, nel caso in esame, l’ipotesi attenuata di cui al V comma dell’art 73 DPR 309/90, avuto riguardo ai mezzi, alle modalità e alle circostanze dell’azione e, soprattutto, alla qualità della sostanza stupefacente rinvenuta e sequestrata.
Per le suesposte considerazioni, va affermata, senza esitazione, la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli.
Considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p. e, particolarmente, le modalità della condotta, si ritiene equo irrogare allo stesso, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - concedibili per meglio adeguare la pena al fatto e per il corretto comportamento processuale tenuto dall’imputato- equivalenti alla contestata recidiva, la pena di mesi sei di reclusione ed 1100,00 di multa.
Non sussistono le condizioni di legge per concedere i benefici di cui agli
artt.163 e 175 c.p., ostandovi le risultanze del casellario giudiziale.
Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
Infine va disposta la confisca di quanto in sequestro, con distruzione della sostanza stupefacente.
P. Q. M.
Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,
dichiara P.S. colpevole del reato a lui ascritto in rubrica, e, ritenute la circostanza delle attenuanti generiche equivalente alla recidiva e l’ipotesi di cui al V comma dell’art.73 del d.p.r. 309/90, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1100,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Ordina la confisca di quanto in sequestro, e la distruzione della sostanza stupefacente, delegando allo scopo i CC. di Pomigliano d’Arco.
Motivi in giorni 40.
Nola, 15.02.2005
Il giudice
Dr.ssa Giovanna Napoletano
---------------------lancio 30.04.2005----------------------