APPROPRIAZIONE DI DENARO
SENZA OSSERVANZA DI NORME CIVILISTICHE (647 CP) - PRESUPPOSTI.
1) fuoriuscita della cosa dalla disponibilità e dalla sfera di
sorveglianza e custodia del possessore;
2) impossibilità di costui a riacquistare il primitivo stato
di fatto e potere decisionale materiale e psicologico sul bene perchè
ignora il luogo in cui esso si trovi;
3) disponibilità del bene da parte del reo con l'intento di affermare
sullo stesso un dominio omettendone la restituzione.
Assenza dell'elemento soggettivo del reato: condotta dell'imputato anteriore,
concomitante e successiva all'operazione finanziaria "incriminata"
incompatibile con la volontà di acquisire il dominio della somma
di denaro ricevuta per errore (rectius: non immediata chiusura del conto
corrente e disponibilità della somma sul conto per svariati mesi
dopo l'erronea attribuzione) [Sentenza emessa il 10.04.2006 dal
Giudice Monocratico del Tribunale Penale di Nola Dr.ssa Diana Bottillo]
- Avv. Angelo
Pignatelli)
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TRIBUNALE DI NOLA
(omissis)
MOTIVAZIONE
Con decreto di citazione del 12/02/2003 P.E. veniva tratto
a giudizio dinanzi al Giudice Monocratico presso il Tribunale di Xxx
per rispondere del reato in rubrica.
Instaurato il dibattimento, celebrato in presenza dell'imputato, all'udienza
del 31/05/2004, dopo il controllo sulla regolare costituzione delle
parti, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento e pronunciava l'ordinanza
di ammissione delle prove richieste. Venivano quindi escussi i testi
di lista del Pubblico Ministero (M.C., direttore della Banca Popolare
di Novara, filiale di Xxx ) ed acquisita la prova documentale (estratto
conto e movimentazione bancaria).
Alla successiva udienza del 4/10/2004 l'imputato rendeva dichiarazioni
in sede di esame. Ritenuto assolutamente necessario, veniva disposta
l'audizione della teste S. A., dipendente della Banca Popolare di Novara,
filiale di Xxx ) ed acquisita ulteriore documentazione bancaria (movimentazione
bancaria del conto corrente nr.5673 intestato a P. E. relativa gli anni
1998/1999).
Terminata l'istruttoria dibattimentale, all'odierna udienza il Giudice
dichiarava l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo
ed invitava le parti a formulare le rispettive conclusioni.
Uditi il Pubblico Ministero e la difesa, sulle conclusioni in epigrafe
trascritte, all'esito della camera di consiglio, si dava pubblica lettura
del dispositivo di sentenza.
Osserva il Giudicante che le risultanze processuali non
sono idonee a sostenere la penale responsabilità dell'imputato
per l'ascritto.
Ed invero, alla luce della documentazione acquisita agli atti del fascicolo
(estratto conto corrente intestato al P. e movimentazione bancaria)
e sulla base delle testimonianze raccolte (M. C. e S.A. rispettivamente
direttore e dipendente della Banca Popolare di Novara Filiale di Xxx)
il fatto storico è stato così brevemente ricostruito.
In data 10/11/1998 P. E., titolare del conto corrente bancario nr.5673
acceso presso l'Istituto di Credito Banca Popolare di Novara filiale
di Xxx e cliente accreditato della banca, effettuava un ordine di acquisto
di nr.5000 Warrant CityBank MIB 30 30000 MZ99 Call al prezzo unitario
di L.3.300. Il P., svolgendo l'attività di operatore finanziario,
era solito effettuare presso la banca operazioni di acquisto e rivendita
di titoli rischiosi anche nel giro di poche ore. Tuttavia, a causa di
un errore della procedura informatica, la scrittura veniva duplicata
con la conseguenza che sul conto del cliente risultavano due addebiti
e nel deposito titoli veniva annotato l'acquisto di nr.10.000 Warrant
anzichè di nr.5000 come richiesto dal correntista il quale, in
data 11/11/1998, provvedeva a rivendere i titoli al prezzo unitario
di L.3520.
A causa di tale errore telematico, venivano rivenduti 10.000 Warrant
ed al P. veniva accreditato il relativo controvalore pari a L.35.117.530
(corrispondente alla vendita di nr.10.000 Warrant) anzichè quello
di L.16.733.250 (corrispondente alla vendita di nr.5000 Warrant).
L'errore nella movimentazione dei titoli fu scoperto all'esito della
chiusura del conto corrente su segnalazione della sede centrale della
banca in data 22/03/1999 (cfr. deposizione del direttore della filiale
M.). Peraltro, avendo il medesimo operatore della banca effettuato entrambe
le operazioni di acquisto e vendita, l'errore verosimilmente doveva
risultare allo stesso evidente al termine delle operazioni stesse posto
che esse sono documentate da apposite scritture bancarie. Pertanto,
l'operatore telematico doveva aver acquisito conoscenza dell'errore
in data 11/11/1998. Quanto al correntista, dati i tempi tecnici di registrazione
delle scritture contabili, è verosimile che il cliente abbia
avuto conoscenza dell'errore qualche giorno dopo aver effettuato la
vendita dei warrant (cfr. deposizione del teste M.).
Scoperto l'errore, la banca operò lo storno della scrittura (ovvero
accreditò l'importo erroneamente addebitato) senza tuttavia tener
presente che il correntista aveva provveduto a vendere nr.10000 titoli
anzichè nr.5000 il giorno dopo l'acquisto omettendo dunque di
stornare anche l'accredito (ovverossia addebitare l'importo erroneamente
accreditato). Pertanto, pur avendo stornato contabilmente l'acquisto
duplicato e quindi l'addebito, sul conto del cliente si registrava una
plusvalenza di L.16.733.250 accreditata, corrispondente all'importo
della vendita dei 5000 warrant in più (per effetto della erronea
duplicazione).
Il rapporto contrattuale con il P. cessò nel marzo del 1999,
ovvero dopo qualche mese dalla predetta operazione e per motivi volontari
del correntista che nessuna attinenza avevano con l'operazione di acquisto
dei warrant. Peraltro, durante tale periodo il conto registrava un saldo
attivo anche superiore all'importo oggetto dello storno ed il P. cha
continuato ad effettuare operazioni routinarie e di compravendita di
titoli ed azioni anche rischiose (cfr. in atti la documentazione inviata
dalla banca attestante l'esistenza di un saldo attivo e la movimentazione
bancaria successiva all'operazione finanziaria del 10/11/1998).
La banca esperiva -senza esito- tentativi bonari di recupero della somma
accreditata per errore inviando raccomandate al P. (cfr. raccomandata
del 31/05/1999) ed invitandolo telefonicamente a presentarsi presso
la filiale per risolvere la questione atteso che il correntista aveva
cessato volontariamente il rapporto contrattuale con l'istituto di credito
con la conseguenza che non era possibile effettuare alcuna operazione
interna di recupero della somma indebitamente accreditata.
La teste S. A., dipendente dell'istituto bancario e colei che eseguì
materialmente l'operazione di acquisto e vendita, precisava di essere
stata notiziata dell'errore dalla sede centrale dopo alcuni mesi dall'operazione
e di aver ricevuto la direttiva di invitare il P. ad effettuare l'operazione
inversa di riacquistare i titoli in modo da compensare l'errore ed il
saldo negativo nel deposito titoli, errore peraltro verificatosi anche
in relazione ad altri correntisti nel territorio italiano. Dichiarava
altresì che l'errore era dovuto ad una anomala duplicazione dell'ordine
di acquisto per un blocco della procedura telematica e che tuttavia
il successivo ordine di vendita fu eseguito ritualmente in quanto il
P. disponeva realmente di nr.10000 Warrant (non era infatti possibile
vendere Warrant non posseduti in concreto), oltre che della copertura
finanziaria sufficiente a coprire il doppio acquisto.
Dalla documentazione in atti (cfr.nota di negoziazione ed estratto conto),
risulta che l'acquisto duplicato è avvenuto in due tranche da
nr.5000 Warrant ciascuno a distanza di quattro minuti e sedici secondi
l'una dall'altra andato a buon fine anche quanto all'addebito ed alla
sussistenza di sufficiente copertura monetaria sul conto corrente del
P., mentre la vendita è avvenuta in tre tranche per un totale
di 10000 Warrant. Emerge altresì che in data 30/11/1998 la banca
accreditava la somma di Lire 16.733.250 pari ai 5000 Warrant acquistati
per errore e venduti.
In sede di esame, l'imputato ha dichiarato che, nella sua attività
di operatore finanziario, era solito effettuare acquisti e vendite di
titoli anche rischiosi in poche ore. Nell'occasione ebbe ad acquistare
presso lo sportello della Banca Popolare di Novara dove era correntista
nr.5000 Warrant. L'indomani, l'operatrice della banca S. A. gli comunicava
che dal terminale risultava un acquisto di 10000 Warrant. Trattandosi
di una operazione in plusvalenza e vantaggiosa (i titoli si erano rivalutati
nel giro di dodici ore), pur essendovi stato l'errore iniziale, di concerto
con l'operatrice, decise di non rilevare o contestare l'errore e di
rivendere i 10000 titoli stante l'esito favorevole che avrebbe determinato
la vendita.
Successivamente, nel mese di dicembre 1998, ricevette una telefonata
dal direttore della banca che, informandolo dell'acquisto duplicato,
lo invitava a presentarsi in sede per regolarizzare la situazione avendo
la banca accreditato la somma corrispondente ai 5000 Warrant di cui
non era stato ordinato l'acquisto ma che effettivamente erano stati
acquistati, addebitati e rivenduti. A fronte di tale richiesta, sussistendo
un saldo attivo e superiore alla somma accreditata dalla banca, autorizzava
il direttore, anche in sua assenza, ad effettuare tutte le operazioni
di storno necessarie sul proprio conto per compensare e pareggiare la
contabilità. D'altro canto all'errore iniziale della banca relativo
al maggior acquisto dei warrant si era posto rimedio nell'immediatezza
giacchè erano stati venduti esattamente quanti titoli risultavano
acquistati e la banca aveva provveduto ad effettuare i relativi addebiti
ed accrediti. Precisava altresì che, in ogni caso, il saldo attivo
sul conto corrente sussisteva inalterato fino al febbraio 1999, epoca
in cui iniziò a trasferire il denaro presso altri istituti bancari
ritenuti più convenienti ed affidabili per la tipologia di operazioni
che intendeva effettuare.
A seguito di tale comunicazione telefonica, non ebbe ulteriori contatti
con la sede dell'istituto di credito in relazione a tale questione sebbene
avesse continuato ad effettuare quotidiane operazioni bancarie per diversi
mesi.
Infine, in data 31 maggio 1999 riceveva una raccomandata inviata dalla
Banca Popolare di Novara in cui veniva invitato a regolarizzare la propria
posizione provvedendo al versamento dello scoperto. Tuttavia, ritenendo
di non dover provvedere ad alcuna regolarizzazione, ometteva di presentarsi
presso l'istituto bancario.
Alla luce di tali risultanze processuali, non può ritenersi provata
la penale responsabilità dell'imputato per l'ascritto.
In punto di diritto si osserva che il reato di cui all'art. 647 c.p.
sanziona la condotta di chi si appropri di denaro o altre cose smarrite
senza l'osservanza delle norme civilistiche. In altri termini, è
necessario per la configurabilità del reato anche al fine di
distinguere la fattispecie da quella di furto, che la cosa sia uscita
dalla disponibilità e dalla sfera di sorveglianza e custodia
del possessore e che costui non sia più in grado di riacquistare
il primitivo stato di fatto e potere decisionale materiale e psicologico
sul bene perchè ignora il luogo in cui esso si trovi (vd.fra
le altre Cass.pen.sez.II° 17/03/2004 nr.12922). L"appropriazione
della cosa smarrita -che ben può consistere anche nell'acquisizione
di denaro a seguito di errore altrui (cfr.Cass.pen.sez.II°20/02/2001
nr.6951) - richiede la disponibilità del bene con l'intento di
affermare sulla stessa un dominio omettendone la restituzione. La volontà
di comportarsi uti dominus va esclusa non solo quando venga attivata
la procedura di restituzione di cui agli artt.927 e segg. c.c. ma anche
in presenza di ogni comportamento che dimostri inequivocabilmente l'assenza
dell'intenzione di appropriarsi della cosa (Cass.pen.sez.IV°31/10/2000
nr.11148)
Alla luce di tali premesse di diritto e valutato il materiale
probatorio raccolto, ritiene il Giudicante che difetti nel caso di specie
l'elemento psicologico del reato.
Ed invero, ricostruito il fatto storico nei termini sopra descritti
e non contestati, le circostanze spazio-temporali, le modalità
del fatto e la condotta stessa dell'imputato appaiono del tutto incompatibili
con la volontà di acquisire il dominio della somma di denaro
trasferita per errore dall'istituto bancario.
Al riguardo si osserva preliminarmente che il P., operatore finanziario
e cliente accreditato della Banca Popolare di Novara, era solito compiere
quotidianamente una pluralità di operazioni in borsa ad alto
rischio che richiedono movimentazioni dei titoli azionari anche nel
giro di poche ore. La conoscenza del soggetto e della sua affidabilità
ha costituito quindi la premessa per la instaurazione di un rapporto
contrattuale fiduciario tra la banca ed il correntista il quale effettuava
una molteplicità di operazioni a buon fine e senza contestazioni
di sorta da parte dell'istituto di credito.
Ciò premesso, rileva il Giudicante che la vicenda processuale
è stata originata da una operazione di acquisto e di rivendita
da parte del P. di titoli rischiosi (warrant) nel corso della quale
si verificò una anomalia telematica non imputabile ad alcuno
dei contraenti che determinò una duplicazione dell'acquisto dei
titoli (10000 anzichè 5000 come richiesti dall'operatore). Ebbene,
dalle testimonianze raccolte e dall'esame della documentazione bancaria
acquisita al fascicolo, emerge pacificamente che tale singolare errore
fu immediatamente risolto nel merito senza alcuna conseguenza nefasta
nè per la banca nè per il correntista. Infatti, il correntista
(il quale avrebbe avuto molteplici ragioni per contestare l'errore a
sè non imputabile, laddove l'operazione si fosse rivelata svantaggiosa
per la perdita di valore dei titoli) concertò con la responsabile
dell'ufficio titoli della banca, di sorvolare sull'anomalia della procedura
verificatasi nella fase di acquisto e di rivendere l'intero quantitativo
acquistato in fatto - ancorchè raddoppiato- di warrant. Al riguardo
si osserva che i warrant costituiscono una tipologia di titoli rischiosi
per i quali non è possibile effettuare la vendita allo scoperto
ovverossia senza averne il preventivo possesso. Pertanto, nel caso di
specie (come peraltro emerge dalle note di negoziazione agli atti del
fascicolo), pur essendosi verificata una iniziale anomala duplicazione
dell'ordine di acquisto (5000 pezzi + altri 5000), i titoli in più
risultavano realmente acquistati dal P. al quale veniva contestualmente
e correttamente addebitato l'importo globale dell'acquisto comprensivo
della duplicazione (ovvero L.16.733.250+ L.16.733.250). Analogamente,
trattandosi di una operazione rivelatasi vantaggiosa (per la plusvalenza
determinata dal fatto che i titoli avevano accresciuto il loro valore
nel giro di poche ore), la totalità dei titoli realmente acquistati
fu rivenduta in blocco e, correttamente, la banca accreditava al cliente
il relativo integrale importo. In altri termini, non potendo nè
il cliente nè la banca acquistare warrant inesistenti ovvero
rivendere warrant non realmente posseduti, è pacifico che al
termine dell'operazione finanziaria (ovvero in data 11/11/1998) non
si verificò di fatto alcuna indebita appropriazione di somme
non dovute da parte del correntista avendo la banca provveduto ad addebitare
e ad accreditare gli importi corretti dell'acquisto e della rivendita
di 10000 warrant anzichè dei 5000 pezzi come inizialmente ordinato
dal cliente. Trattandosi di una operazione fruttuosa per il correntista,
lo stesso ometteva di formulare contestazioni che, viceversa, ben avrebbe
avuto diritto ed interesse a sollevare laddove la vendita avesse determinato
una minusvalenza ed una perdita economica.
La questione è nata quindi non tanto dalla erronea duplicazione
dell'ordine di acquisto, quanto a causa della successiva scrittura contabile
di riaccredito effettuata -ad operazione già ampiamente conclusa-
sul conto corrente del P. di L.16.733.250 pari all'importo di 5000 pezzi
erroneamente acquistati senza un preventivo ordine (riaccredito del
30/11/1998), allo scopo di compensare e pareggiare contabilmente l'assenza
dell'ordine di acquisto da parte del cliente degli ulteriori 5000 pezzi.
In altri termini, la banca effettuò lo storno dell'operazione
di acquisto (riaccreditando la somma sul conto corrente del P.) senza
tener conto che nel frattempo i 5000 titoli erano stati legittimamente
rivenduti. Pertanto, non era più possibile stornare l'operazione
inversa di vendita (necessaria al fine di pareggiare e far quadrare
le scritture contabili) atteso che i titoli erano già stati reimmessi
sul mercato azionario ed acquistati da terzi. Tale discrasia contabile
ha dato quindi origine ai fatti di causa posto che la banca, per annullare
l'acquisto di 5000 warrant, provvedeva ad accreditare la somma di L.16.733.250
sul conto corrente del P. corrispondente a tale acquisto, somma non
dovuta in quanto tali titoli erano già stati rivenduti con accredito
al P. del relativo importo.
Ebbene, ricostruito il fatto storico nei termini sopra descritti, appare
evidente che la banca, attraverso tale modus operandi, determinava un
grossolano errore contabile che non certamente può e non deve
ricadere sul correntista ed al quale tentava di porvi rimedio con sistemi
non praticabili (quali imporre al correntista il riacquisto dei titoli).
Così delineato il fatto storico, la condotta dell'imputato anteriore,
concomitante e successiva all'operazione finanziaria "incriminata",
esclude in re ipsa ogni volontà dolosa del P. di appropriarsi
della somma indebitamente accreditata sul proprio conto corrente.
Al riguardo si osserva in primis che la banca certamente aveva avuto
cognizione dell'erronea operazione a far data dal 30/11/1998 (e non
già -come sostenuto dal direttore della banca- dopo la chiusura
del conto corrente avvenuta nel marzo 1999). Infatti, dalla documentazione
bancaria si evince che l'istituto di credito, in data 30/11/1998, ha
provveduto a stornare l'operazione di addebito e ad accreditare la somma
sul conto corrente del P., con la conseguenza che da tale data la banca
aveva acquisito inevitabilmente e certamente consapevolezza dell'errore
(va da sè che la banca ha dovuto effettuare le proprie valutazioni
e ricostruire l'accaduto prima di determinarsi a restituire una somma
non modesta al cliente). Pertanto, appare del tutto veritiera la dichiarazione
dell'imputato in merito alle comunicazioni telefoniche ricevute nel
mese di dicembre 1998 dalla filiale (cioè pochi giorni dopo l'accredito
e non dopo la chiusura del conto come sostenuto dal direttore della
banca) al fine di risolvere la questione dell'accredito.
Le risultanze processuali e la copiosa documentazione dei movimenti
bancari evidenziano poi che il conto corrente del P. è stato
aperto fino al mese di marzo 1999 e presentava un saldo attivo idoneo
a coprire anche una eventuale restituzione della somma indebitamente
accreditata fino al mese di febbraio 1999.
In altri termini, dal mese di dicembre 1999 fino al febbraio/marzo 1999
l'istituto di credito disponeva di tutto il tempo necessario per riappropriarsi
della somma erroneamente accreditata al correntista atteso che permaneva
il rapporto di conto corrente con il P. con sufficiente disponibilità
di fondi. Pertanto, la banca, pur avendo trasferito il denaro, non aveva
perso il potere di vigilanza e ben avrebbe potuto riacquisire il primitivo
stato di fatto sulla somma in forza del contratto di conto corrente
dal quale derivava la possibilità di contestare civilisticamente
l'operazione erronea.
Viceversa, dagli atti di causa è emerso che la banca, durante
la prosecuzione del rapporto correntizio, salvo una sporadica telefonata,
non ha effettuato alcuna contestazione formale per iscritto al correntista,
nè ha provveduto automaticamente a stornare l'operazione errata
di accredito (operazione che avrebbe potuto eseguire in automatico stante
il rapporto contrattuale in corso con il P. salvo eventuale successiva
contestazione del correntista nel termine previsto dalla normativa bancaria).
Solo in data 31/5/1999, dunque, a distanza di mesi e quando il rapporto
di conto corrente era cessato, inviava al P. una comunicazione formale
invitandolo alla restituzione della somma indebitamente accreditata
sul proprio conto corrente. In tale momento storico la banca non aveva
infatti più possibilità di riappropriarsi della somma
definitivamente uscita dalla propria sfera di vigilanza essendo cessato
il rapporto di conto corrente con il P..
Le risultanze processuali comprovano dunque che la banca aveva avuto
cognizione dell'erroneo accredito della somma di denaro in epoca prossima
al 30/11/1998 e, ciononostante, non ha provveduto ad annullare tale
operazione pur avendone la possibilità permanendo il rapporto
di conto corrente con il P..
Non può ritenersi attendibile il teste M. circa il momento di
acquisizione della conoscenza dell'errore da parte della banca avvenuta
successivamente alla chiusura del conto, circostanza smentita dalla
prova documentale agli atti di causa (la banca non accredita una somma
rilevante ad un correntista in modo superficiale ma certamente dopo
aver ricostruito i movimenti e valutato i fatti).
Viceversa, nessuna censura appare imputabile al correntista il quale,
dopo l'operazione finanziaria di acquisto e vendita dei warrant avvenuta
in data 10-11/11/1998 ed anche dopo l'erroneo accredito a suo favore
di L.16.733.250 avvenuto in data 30/11/1998, ha proseguito il rapporto
di conto corrente con l'istituto di credito per diversi mesi continuando
ad effettuare molteplici operazioni quotidiane e mantenendovi una liquidità
superiore alla somma erroneamente accreditata dalla banca e idonea a
coprirla. Tale condotta appare del tutto incompatibile con la volontà
di appropriarsi uti domino della somma trasferita erroneamente dalla
banca giacchè è evidente che ben diverso sarebbe stato
il comportamento del correntista il quale, ricevuto per errore un accredito
vantaggioso inaspettato, tempestivamente avrebbe provveduto a cessare
il rapporto contrattuale di conto corrente ovvero a trasferire rapidamente
altrove la somma indebitamente acquisita al fine di sottrarla alla banca.
Viceversa, nel caso di specie, il P. ha continuato il rapporto correntizio
mantenendo la disponibilità di fondi necessaria per coprire una
eventuale restituzione alla banca della somma accreditata erroneamente.
Non vi sono pertanto motivi per ritenere inattendibili le dichiarazioni
dell'imputato in merito all'epoca della comunicazione telefonica ricevuta
dalla banca, ed in merito alla disponibilità data telefonicamente
alla banca di effettuare tutte le operazioni di storno necessarie per
pareggiare la contabilità, dichiarazioni riscontrate dalle complessive
risultanze processuali. Dal canto suo, non avendo l'istituto provveduto
ad annullare l'accredito (operazione che ben avrebbe potuto effettuare
durante la prosecuzione del rapporto correntizio), non può imputarsi
tale omissione negligente al correntista, nè lo stesso poteva
essere obbligato arbitrariamente a riacquistare i titoli azionari onde
consentire alla banca il pareggio della contabilità.
Nè può desumersi l'intenzione dolosa di impossessarsi
del denaro erroneamente accreditato dalla banca dalla circostanza che
il P. abbia progressivamente trasferito il denaro presso altri istituti
bancari. Infatti, la chiusura del conto corrente è avvenuta a
distanza di mesi dall'erroneo accredito e per motivi del tutto legittimi
ed incontestabili che nessuna attinenza avevano con le suddette operazioni.
Inoltre, la liquidità esistente sul conto è stata trasferita
in modo progressivo a distanza di tempo presso una pluralità
di istituti bancari diversi con cui il P. aveva intessuto rapporti contrattuali,
come d'altro canto è usuale per un operatore finanziario che
effettua molteplici operazioni di diverse tipologie ed intrattiene necessariamente
contatti con molteplici istituti di credito.
Tali elementi fattuali non appaiono pertanto indicativi della volontà
preordinata di appropriarsi del denaro erroneamente accreditato in suo
favore.
Nè infine la condotta del P. a seguito della chiusura del conto
appare fortemente ed univocamente indicativa dell'intento doloso. Infatti,
se è vero che lo stesso ha omesso la riconsegna della somma richiesta
dalla banca con raccomandata formale a seguito della chiusura del conto,
è anche vero che tale richiesta è stata inviata in modo
chiaramente tardivo, ovverossia quando il rapporto contrattuale era
in via di estinzione e mancava la liquidità laddove la banca
ben avrebbe potuto riacquisire la somma erroneamente accreditata durante
il rapporto di conto corrente proseguito per diversi mesi anche dopo
l'operazione "incriminata". Pertanto, pur non potendosi dubitare
della condotta scaltra del correntista a fronte di una negligenza e
superficialità dimostrata dalla banca, non appaiono censurabili
sotto il profilo della penale responsabilità, le rimostranze
e le contestazioni dallo stesso effettuate all'istituto di credito circa
la riconsegna del denaro sul presupposto che la questione doveva intendersi
risolta durante la prosecuzione del rapporto contrattuale, avendo il
correntista autorizzato l'istituto ad annullare l'accredito e non avendo
la banca provveduto a tanto pur avendone i poteri. Pertanto, stante
la contestazione tardiva della banca e la condotta omissiva tenuta durante
il rapporto contrattuale, il correntista è stato certamente indotto
a ritenere risolta e superata la questione dell'accredito (non avendo
la banca provveduto ad annullare l'operazione di accredito quando era
nei suoi poteri farlo), da cui la mancata riconsegna della somma oramai
movimentata in altre operazioni e trasferita altrove.
In altri termini, appare evidente che la questione insorta tra il P.
e l'istituto di credito assume rilevanza in termini di controversia
civilistica attinente al rapporto contrattuale di conto corrente, mentre
non può inferirsi dalla condotta dell'imputato la prova della
appropriazione dolosa del denaro.
Alla stregua delle argomentazioni svolte, mancando la prova univoca
del dolo, l'imputato va prosciolto con la formula di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Letto l'art.530 comma II° c.p.p. assolve l'imputato
dal reato ascritto perchè il fatto non costituisce reato.
Nola, 10/04/2006
Il Giudice
Dr.ssa Diana Bottillo
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www.iussit.it 01.06.2006 -----------------------------