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Giurisprudenza Penale

APPROPRIAZIONE DOLOSA DI UNA SOMMA DI DENARO ERRONEAMENTE TRASFERITA DALL'ISTITUTO BANCARIO SUL CONTO CORRENTE DI UN SUO CLIENTE
Sentenza emessa il  10.04.2006 dal Giudice Monocratico del Tribunale Penale di Nola Dr.ssa Diana Bottillo
( Nota a cura dell' Avv. Angelo Pignatelli)

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APPROPRIAZIONE DI DENARO SENZA OSSERVANZA DI NORME CIVILISTICHE (647 CP) - PRESUPPOSTI.
1) fuoriuscita della cosa dalla disponibilità e dalla sfera di sorveglianza e custodia del possessore;
2) impossibilità di costui a riacquistare il primitivo stato di fatto e potere decisionale materiale e psicologico sul bene perchè ignora il luogo in cui esso si trovi;
3) disponibilità del bene da parte del reo con l'intento di affermare sullo stesso un dominio omettendone la restituzione.
Assenza dell'elemento soggettivo del reato: condotta dell'imputato anteriore, concomitante e successiva all'operazione finanziaria "incriminata" incompatibile con la volontà di acquisire il dominio della somma di denaro ricevuta per errore (rectius: non immediata chiusura del conto corrente e disponibilità della somma sul conto per svariati mesi dopo l'erronea attribuzione) [Sentenza emessa il  10.04.2006 dal Giudice Monocratico del Tribunale Penale di Nola Dr.ssa Diana Bottillo] - Avv. Angelo Pignatelli)

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TRIBUNALE DI NOLA

(omissis)

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione del 12/02/2003 P.E. veniva tratto a giudizio dinanzi al Giudice Monocratico presso il Tribunale di Xxx per rispondere del reato in rubrica.
Instaurato il dibattimento, celebrato in presenza dell'imputato, all'udienza del 31/05/2004, dopo il controllo sulla regolare costituzione delle parti, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento e pronunciava l'ordinanza di ammissione delle prove richieste. Venivano quindi escussi i testi di lista del Pubblico Ministero (M.C., direttore della Banca Popolare di Novara, filiale di Xxx ) ed acquisita la prova documentale (estratto conto e movimentazione bancaria).
Alla successiva udienza del 4/10/2004 l'imputato rendeva dichiarazioni in sede di esame. Ritenuto assolutamente necessario, veniva disposta l'audizione della teste S. A., dipendente della Banca Popolare di Novara, filiale di Xxx ) ed acquisita ulteriore documentazione bancaria (movimentazione bancaria del conto corrente nr.5673 intestato a P. E. relativa gli anni 1998/1999).
Terminata l'istruttoria dibattimentale, all'odierna udienza il Giudice dichiarava l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo ed invitava le parti a formulare le rispettive conclusioni.
Uditi il Pubblico Ministero e la difesa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'esito della camera di consiglio, si dava pubblica lettura del dispositivo di sentenza.

Osserva il Giudicante che le risultanze processuali non sono idonee a sostenere la penale responsabilità dell'imputato per l'ascritto.
Ed invero, alla luce della documentazione acquisita agli atti del fascicolo (estratto conto corrente intestato al P. e movimentazione bancaria) e sulla base delle testimonianze raccolte (M. C. e S.A. rispettivamente direttore e dipendente della Banca Popolare di Novara Filiale di Xxx) il fatto storico è stato così brevemente ricostruito.
In data 10/11/1998 P. E., titolare del conto corrente bancario nr.5673 acceso presso l'Istituto di Credito Banca Popolare di Novara filiale di Xxx e cliente accreditato della banca, effettuava un ordine di acquisto di nr.5000 Warrant CityBank MIB 30 30000 MZ99 Call al prezzo unitario di L.3.300. Il P., svolgendo l'attività di operatore finanziario, era solito effettuare presso la banca operazioni di acquisto e rivendita di titoli rischiosi anche nel giro di poche ore. Tuttavia, a causa di un errore della procedura informatica, la scrittura veniva duplicata con la conseguenza che sul conto del cliente risultavano due addebiti e nel deposito titoli veniva annotato l'acquisto di nr.10.000 Warrant anzichè di nr.5000 come richiesto dal correntista il quale, in data 11/11/1998, provvedeva a rivendere i titoli al prezzo unitario di L.3520.
A causa di tale errore telematico, venivano rivenduti 10.000 Warrant ed al P. veniva accreditato il relativo controvalore pari a L.35.117.530 (corrispondente alla vendita di nr.10.000 Warrant) anzichè quello di L.16.733.250 (corrispondente alla vendita di nr.5000 Warrant).
L'errore nella movimentazione dei titoli fu scoperto all'esito della chiusura del conto corrente su segnalazione della sede centrale della banca in data 22/03/1999 (cfr. deposizione del direttore della filiale M.). Peraltro, avendo il medesimo operatore della banca effettuato entrambe le operazioni di acquisto e vendita, l'errore verosimilmente doveva risultare allo stesso evidente al termine delle operazioni stesse posto che esse sono documentate da apposite scritture bancarie. Pertanto, l'operatore telematico doveva aver acquisito conoscenza dell'errore in data 11/11/1998. Quanto al correntista, dati i tempi tecnici di registrazione delle scritture contabili, è verosimile che il cliente abbia avuto conoscenza dell'errore qualche giorno dopo aver effettuato la vendita dei warrant (cfr. deposizione del teste M.).
Scoperto l'errore, la banca operò lo storno della scrittura (ovvero accreditò l'importo erroneamente addebitato) senza tuttavia tener presente che il correntista aveva provveduto a vendere nr.10000 titoli anzichè nr.5000 il giorno dopo l'acquisto omettendo dunque di stornare anche l'accredito (ovverossia addebitare l'importo erroneamente accreditato). Pertanto, pur avendo stornato contabilmente l'acquisto duplicato e quindi l'addebito, sul conto del cliente si registrava una plusvalenza di L.16.733.250 accreditata, corrispondente all'importo della vendita dei 5000 warrant in più (per effetto della erronea duplicazione).
Il rapporto contrattuale con il P. cessò nel marzo del 1999, ovvero dopo qualche mese dalla predetta operazione e per motivi volontari del correntista che nessuna attinenza avevano con l'operazione di acquisto dei warrant. Peraltro, durante tale periodo il conto registrava un saldo attivo anche superiore all'importo oggetto dello storno ed il P. cha continuato ad effettuare operazioni routinarie e di compravendita di titoli ed azioni anche rischiose (cfr. in atti la documentazione inviata dalla banca attestante l'esistenza di un saldo attivo e la movimentazione bancaria successiva all'operazione finanziaria del 10/11/1998).
La banca esperiva -senza esito- tentativi bonari di recupero della somma accreditata per errore inviando raccomandate al P. (cfr. raccomandata del 31/05/1999) ed invitandolo telefonicamente a presentarsi presso la filiale per risolvere la questione atteso che il correntista aveva cessato volontariamente il rapporto contrattuale con l'istituto di credito con la conseguenza che non era possibile effettuare alcuna operazione interna di recupero della somma indebitamente accreditata.
La teste S. A., dipendente dell'istituto bancario e colei che eseguì materialmente l'operazione di acquisto e vendita, precisava di essere stata notiziata dell'errore dalla sede centrale dopo alcuni mesi dall'operazione e di aver ricevuto la direttiva di invitare il P. ad effettuare l'operazione inversa di riacquistare i titoli in modo da compensare l'errore ed il saldo negativo nel deposito titoli, errore peraltro verificatosi anche in relazione ad altri correntisti nel territorio italiano. Dichiarava altresì che l'errore era dovuto ad una anomala duplicazione dell'ordine di acquisto per un blocco della procedura telematica e che tuttavia il successivo ordine di vendita fu eseguito ritualmente in quanto il P. disponeva realmente di nr.10000 Warrant (non era infatti possibile vendere Warrant non posseduti in concreto), oltre che della copertura finanziaria sufficiente a coprire il doppio acquisto.
Dalla documentazione in atti (cfr.nota di negoziazione ed estratto conto), risulta che l'acquisto duplicato è avvenuto in due tranche da nr.5000 Warrant ciascuno a distanza di quattro minuti e sedici secondi l'una dall'altra andato a buon fine anche quanto all'addebito ed alla sussistenza di sufficiente copertura monetaria sul conto corrente del P., mentre la vendita è avvenuta in tre tranche per un totale di 10000 Warrant. Emerge altresì che in data 30/11/1998 la banca accreditava la somma di Lire 16.733.250 pari ai 5000 Warrant acquistati per errore e venduti.

In sede di esame, l'imputato ha dichiarato che, nella sua attività di operatore finanziario, era solito effettuare acquisti e vendite di titoli anche rischiosi in poche ore. Nell'occasione ebbe ad acquistare presso lo sportello della Banca Popolare di Novara dove era correntista nr.5000 Warrant. L'indomani, l'operatrice della banca S. A. gli comunicava che dal terminale risultava un acquisto di 10000 Warrant. Trattandosi di una operazione in plusvalenza e vantaggiosa (i titoli si erano rivalutati nel giro di dodici ore), pur essendovi stato l'errore iniziale, di concerto con l'operatrice, decise di non rilevare o contestare l'errore e di rivendere i 10000 titoli stante l'esito favorevole che avrebbe determinato la vendita.
Successivamente, nel mese di dicembre 1998, ricevette una telefonata dal direttore della banca che, informandolo dell'acquisto duplicato, lo invitava a presentarsi in sede per regolarizzare la situazione avendo la banca accreditato la somma corrispondente ai 5000 Warrant di cui non era stato ordinato l'acquisto ma che effettivamente erano stati acquistati, addebitati e rivenduti. A fronte di tale richiesta, sussistendo un saldo attivo e superiore alla somma accreditata dalla banca, autorizzava il direttore, anche in sua assenza, ad effettuare tutte le operazioni di storno necessarie sul proprio conto per compensare e pareggiare la contabilità. D'altro canto all'errore iniziale della banca relativo al maggior acquisto dei warrant si era posto rimedio nell'immediatezza giacchè erano stati venduti esattamente quanti titoli risultavano acquistati e la banca aveva provveduto ad effettuare i relativi addebiti ed accrediti. Precisava altresì che, in ogni caso, il saldo attivo sul conto corrente sussisteva inalterato fino al febbraio 1999, epoca in cui iniziò a trasferire il denaro presso altri istituti bancari ritenuti più convenienti ed affidabili per la tipologia di operazioni che intendeva effettuare.
A seguito di tale comunicazione telefonica, non ebbe ulteriori contatti con la sede dell'istituto di credito in relazione a tale questione sebbene avesse continuato ad effettuare quotidiane operazioni bancarie per diversi mesi.
Infine, in data 31 maggio 1999 riceveva una raccomandata inviata dalla Banca Popolare di Novara in cui veniva invitato a regolarizzare la propria posizione provvedendo al versamento dello scoperto. Tuttavia, ritenendo di non dover provvedere ad alcuna regolarizzazione, ometteva di presentarsi presso l'istituto bancario.

Alla luce di tali risultanze processuali, non può ritenersi provata la penale responsabilità dell'imputato per l'ascritto.
In punto di diritto si osserva che il reato di cui all'art. 647 c.p. sanziona la condotta di chi si appropri di denaro o altre cose smarrite senza l'osservanza delle norme civilistiche. In altri termini, è necessario per la configurabilità del reato anche al fine di distinguere la fattispecie da quella di furto, che la cosa sia uscita dalla disponibilità e dalla sfera di sorveglianza e custodia del possessore e che costui non sia più in grado di riacquistare il primitivo stato di fatto e potere decisionale materiale e psicologico sul bene perchè ignora il luogo in cui esso si trovi (vd.fra le altre Cass.pen.sez.II° 17/03/2004 nr.12922). L"appropriazione della cosa smarrita -che ben può consistere anche nell'acquisizione di denaro a seguito di errore altrui (cfr.Cass.pen.sez.II°20/02/2001 nr.6951) - richiede la disponibilità del bene con l'intento di affermare sulla stessa un dominio omettendone la restituzione. La volontà di comportarsi uti dominus va esclusa non solo quando venga attivata la procedura di restituzione di cui agli artt.927 e segg. c.c. ma anche in presenza di ogni comportamento che dimostri inequivocabilmente l'assenza dell'intenzione di appropriarsi della cosa (Cass.pen.sez.IV°31/10/2000 nr.11148)

Alla luce di tali premesse di diritto e valutato il materiale probatorio raccolto, ritiene il Giudicante che difetti nel caso di specie l'elemento psicologico del reato.
Ed invero, ricostruito il fatto storico nei termini sopra descritti e non contestati, le circostanze spazio-temporali, le modalità del fatto e la condotta stessa dell'imputato appaiono del tutto incompatibili con la volontà di acquisire il dominio della somma di denaro trasferita per errore dall'istituto bancario.
Al riguardo si osserva preliminarmente che il P., operatore finanziario e cliente accreditato della Banca Popolare di Novara, era solito compiere quotidianamente una pluralità di operazioni in borsa ad alto rischio che richiedono movimentazioni dei titoli azionari anche nel giro di poche ore. La conoscenza del soggetto e della sua affidabilità ha costituito quindi la premessa per la instaurazione di un rapporto contrattuale fiduciario tra la banca ed il correntista il quale effettuava una molteplicità di operazioni a buon fine e senza contestazioni di sorta da parte dell'istituto di credito.
Ciò premesso, rileva il Giudicante che la vicenda processuale è stata originata da una operazione di acquisto e di rivendita da parte del P. di titoli rischiosi (warrant) nel corso della quale si verificò una anomalia telematica non imputabile ad alcuno dei contraenti che determinò una duplicazione dell'acquisto dei titoli (10000 anzichè 5000 come richiesti dall'operatore). Ebbene, dalle testimonianze raccolte e dall'esame della documentazione bancaria acquisita al fascicolo, emerge pacificamente che tale singolare errore fu immediatamente risolto nel merito senza alcuna conseguenza nefasta nè per la banca nè per il correntista. Infatti, il correntista (il quale avrebbe avuto molteplici ragioni per contestare l'errore a sè non imputabile, laddove l'operazione si fosse rivelata svantaggiosa per la perdita di valore dei titoli) concertò con la responsabile dell'ufficio titoli della banca, di sorvolare sull'anomalia della procedura verificatasi nella fase di acquisto e di rivendere l'intero quantitativo acquistato in fatto - ancorchè raddoppiato- di warrant. Al riguardo si osserva che i warrant costituiscono una tipologia di titoli rischiosi per i quali non è possibile effettuare la vendita allo scoperto ovverossia senza averne il preventivo possesso. Pertanto, nel caso di specie (come peraltro emerge dalle note di negoziazione agli atti del fascicolo), pur essendosi verificata una iniziale anomala duplicazione dell'ordine di acquisto (5000 pezzi + altri 5000), i titoli in più risultavano realmente acquistati dal P. al quale veniva contestualmente e correttamente addebitato l'importo globale dell'acquisto comprensivo della duplicazione (ovvero L.16.733.250+ L.16.733.250). Analogamente, trattandosi di una operazione rivelatasi vantaggiosa (per la plusvalenza determinata dal fatto che i titoli avevano accresciuto il loro valore nel giro di poche ore), la totalità dei titoli realmente acquistati fu rivenduta in blocco e, correttamente, la banca accreditava al cliente il relativo integrale importo. In altri termini, non potendo nè il cliente nè la banca acquistare warrant inesistenti ovvero rivendere warrant non realmente posseduti, è pacifico che al termine dell'operazione finanziaria (ovvero in data 11/11/1998) non si verificò di fatto alcuna indebita appropriazione di somme non dovute da parte del correntista avendo la banca provveduto ad addebitare e ad accreditare gli importi corretti dell'acquisto e della rivendita di 10000 warrant anzichè dei 5000 pezzi come inizialmente ordinato dal cliente. Trattandosi di una operazione fruttuosa per il correntista, lo stesso ometteva di formulare contestazioni che, viceversa, ben avrebbe avuto diritto ed interesse a sollevare laddove la vendita avesse determinato una minusvalenza ed una perdita economica.
La questione è nata quindi non tanto dalla erronea duplicazione dell'ordine di acquisto, quanto a causa della successiva scrittura contabile di riaccredito effettuata -ad operazione già ampiamente conclusa- sul conto corrente del P. di L.16.733.250 pari all'importo di 5000 pezzi erroneamente acquistati senza un preventivo ordine (riaccredito del 30/11/1998), allo scopo di compensare e pareggiare contabilmente l'assenza dell'ordine di acquisto da parte del cliente degli ulteriori 5000 pezzi.
In altri termini, la banca effettuò lo storno dell'operazione di acquisto (riaccreditando la somma sul conto corrente del P.) senza tener conto che nel frattempo i 5000 titoli erano stati legittimamente rivenduti. Pertanto, non era più possibile stornare l'operazione inversa di vendita (necessaria al fine di pareggiare e far quadrare le scritture contabili) atteso che i titoli erano già stati reimmessi sul mercato azionario ed acquistati da terzi. Tale discrasia contabile ha dato quindi origine ai fatti di causa posto che la banca, per annullare l'acquisto di 5000 warrant, provvedeva ad accreditare la somma di L.16.733.250 sul conto corrente del P. corrispondente a tale acquisto, somma non dovuta in quanto tali titoli erano già stati rivenduti con accredito al P. del relativo importo.
Ebbene, ricostruito il fatto storico nei termini sopra descritti, appare evidente che la banca, attraverso tale modus operandi, determinava un grossolano errore contabile che non certamente può e non deve ricadere sul correntista ed al quale tentava di porvi rimedio con sistemi non praticabili (quali imporre al correntista il riacquisto dei titoli).
Così delineato il fatto storico, la condotta dell'imputato anteriore, concomitante e successiva all'operazione finanziaria "incriminata", esclude in re ipsa ogni volontà dolosa del P. di appropriarsi della somma indebitamente accreditata sul proprio conto corrente.
Al riguardo si osserva in primis che la banca certamente aveva avuto cognizione dell'erronea operazione a far data dal 30/11/1998 (e non già -come sostenuto dal direttore della banca- dopo la chiusura del conto corrente avvenuta nel marzo 1999). Infatti, dalla documentazione bancaria si evince che l'istituto di credito, in data 30/11/1998, ha provveduto a stornare l'operazione di addebito e ad accreditare la somma sul conto corrente del P., con la conseguenza che da tale data la banca aveva acquisito inevitabilmente e certamente consapevolezza dell'errore (va da sè che la banca ha dovuto effettuare le proprie valutazioni e ricostruire l'accaduto prima di determinarsi a restituire una somma non modesta al cliente). Pertanto, appare del tutto veritiera la dichiarazione dell'imputato in merito alle comunicazioni telefoniche ricevute nel mese di dicembre 1998 dalla filiale (cioè pochi giorni dopo l'accredito e non dopo la chiusura del conto come sostenuto dal direttore della banca) al fine di risolvere la questione dell'accredito.
Le risultanze processuali e la copiosa documentazione dei movimenti bancari evidenziano poi che il conto corrente del P. è stato aperto fino al mese di marzo 1999 e presentava un saldo attivo idoneo a coprire anche una eventuale restituzione della somma indebitamente accreditata fino al mese di febbraio 1999.
In altri termini, dal mese di dicembre 1999 fino al febbraio/marzo 1999 l'istituto di credito disponeva di tutto il tempo necessario per riappropriarsi della somma erroneamente accreditata al correntista atteso che permaneva il rapporto di conto corrente con il P. con sufficiente disponibilità di fondi. Pertanto, la banca, pur avendo trasferito il denaro, non aveva perso il potere di vigilanza e ben avrebbe potuto riacquisire il primitivo stato di fatto sulla somma in forza del contratto di conto corrente dal quale derivava la possibilità di contestare civilisticamente l'operazione erronea.
Viceversa, dagli atti di causa è emerso che la banca, durante la prosecuzione del rapporto correntizio, salvo una sporadica telefonata, non ha effettuato alcuna contestazione formale per iscritto al correntista, nè ha provveduto automaticamente a stornare l'operazione errata di accredito (operazione che avrebbe potuto eseguire in automatico stante il rapporto contrattuale in corso con il P. salvo eventuale successiva contestazione del correntista nel termine previsto dalla normativa bancaria). Solo in data 31/5/1999, dunque, a distanza di mesi e quando il rapporto di conto corrente era cessato, inviava al P. una comunicazione formale invitandolo alla restituzione della somma indebitamente accreditata sul proprio conto corrente. In tale momento storico la banca non aveva infatti più possibilità di riappropriarsi della somma definitivamente uscita dalla propria sfera di vigilanza essendo cessato il rapporto di conto corrente con il P..
Le risultanze processuali comprovano dunque che la banca aveva avuto cognizione dell'erroneo accredito della somma di denaro in epoca prossima al 30/11/1998 e, ciononostante, non ha provveduto ad annullare tale operazione pur avendone la possibilità permanendo il rapporto di conto corrente con il P..
Non può ritenersi attendibile il teste M. circa il momento di acquisizione della conoscenza dell'errore da parte della banca avvenuta successivamente alla chiusura del conto, circostanza smentita dalla prova documentale agli atti di causa (la banca non accredita una somma rilevante ad un correntista in modo superficiale ma certamente dopo aver ricostruito i movimenti e valutato i fatti).
Viceversa, nessuna censura appare imputabile al correntista il quale, dopo l'operazione finanziaria di acquisto e vendita dei warrant avvenuta in data 10-11/11/1998 ed anche dopo l'erroneo accredito a suo favore di L.16.733.250 avvenuto in data 30/11/1998, ha proseguito il rapporto di conto corrente con l'istituto di credito per diversi mesi continuando ad effettuare molteplici operazioni quotidiane e mantenendovi una liquidità superiore alla somma erroneamente accreditata dalla banca e idonea a coprirla. Tale condotta appare del tutto incompatibile con la volontà di appropriarsi uti domino della somma trasferita erroneamente dalla banca giacchè è evidente che ben diverso sarebbe stato il comportamento del correntista il quale, ricevuto per errore un accredito vantaggioso inaspettato, tempestivamente avrebbe provveduto a cessare il rapporto contrattuale di conto corrente ovvero a trasferire rapidamente altrove la somma indebitamente acquisita al fine di sottrarla alla banca. Viceversa, nel caso di specie, il P. ha continuato il rapporto correntizio mantenendo la disponibilità di fondi necessaria per coprire una eventuale restituzione alla banca della somma accreditata erroneamente.
Non vi sono pertanto motivi per ritenere inattendibili le dichiarazioni dell'imputato in merito all'epoca della comunicazione telefonica ricevuta dalla banca, ed in merito alla disponibilità data telefonicamente alla banca di effettuare tutte le operazioni di storno necessarie per pareggiare la contabilità, dichiarazioni riscontrate dalle complessive risultanze processuali. Dal canto suo, non avendo l'istituto provveduto ad annullare l'accredito (operazione che ben avrebbe potuto effettuare durante la prosecuzione del rapporto correntizio), non può imputarsi tale omissione negligente al correntista, nè lo stesso poteva essere obbligato arbitrariamente a riacquistare i titoli azionari onde consentire alla banca il pareggio della contabilità.
Nè può desumersi l'intenzione dolosa di impossessarsi del denaro erroneamente accreditato dalla banca dalla circostanza che il P. abbia progressivamente trasferito il denaro presso altri istituti bancari. Infatti, la chiusura del conto corrente è avvenuta a distanza di mesi dall'erroneo accredito e per motivi del tutto legittimi ed incontestabili che nessuna attinenza avevano con le suddette operazioni. Inoltre, la liquidità esistente sul conto è stata trasferita in modo progressivo a distanza di tempo presso una pluralità di istituti bancari diversi con cui il P. aveva intessuto rapporti contrattuali, come d'altro canto è usuale per un operatore finanziario che effettua molteplici operazioni di diverse tipologie ed intrattiene necessariamente contatti con molteplici istituti di credito.
Tali elementi fattuali non appaiono pertanto indicativi della volontà preordinata di appropriarsi del denaro erroneamente accreditato in suo favore.
Nè infine la condotta del P. a seguito della chiusura del conto appare fortemente ed univocamente indicativa dell'intento doloso. Infatti, se è vero che lo stesso ha omesso la riconsegna della somma richiesta dalla banca con raccomandata formale a seguito della chiusura del conto, è anche vero che tale richiesta è stata inviata in modo chiaramente tardivo, ovverossia quando il rapporto contrattuale era in via di estinzione e mancava la liquidità laddove la banca ben avrebbe potuto riacquisire la somma erroneamente accreditata durante il rapporto di conto corrente proseguito per diversi mesi anche dopo l'operazione "incriminata". Pertanto, pur non potendosi dubitare della condotta scaltra del correntista a fronte di una negligenza e superficialità dimostrata dalla banca, non appaiono censurabili sotto il profilo della penale responsabilità, le rimostranze e le contestazioni dallo stesso effettuate all'istituto di credito circa la riconsegna del denaro sul presupposto che la questione doveva intendersi risolta durante la prosecuzione del rapporto contrattuale, avendo il correntista autorizzato l'istituto ad annullare l'accredito e non avendo la banca provveduto a tanto pur avendone i poteri. Pertanto, stante la contestazione tardiva della banca e la condotta omissiva tenuta durante il rapporto contrattuale, il correntista è stato certamente indotto a ritenere risolta e superata la questione dell'accredito (non avendo la banca provveduto ad annullare l'operazione di accredito quando era nei suoi poteri farlo), da cui la mancata riconsegna della somma oramai movimentata in altre operazioni e trasferita altrove.
In altri termini, appare evidente che la questione insorta tra il P. e l'istituto di credito assume rilevanza in termini di controversia civilistica attinente al rapporto contrattuale di conto corrente, mentre non può inferirsi dalla condotta dell'imputato la prova della appropriazione dolosa del denaro.
Alla stregua delle argomentazioni svolte, mancando la prova univoca del dolo, l'imputato va prosciolto con la formula di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Letto l'art.530 comma II° c.p.p. assolve l'imputato dal reato ascritto perchè il fatto non costituisce reato.
Nola, 10/04/2006
Il Giudice
Dr.ssa Diana Bottillo

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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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