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Penale

APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 49 DEL 21/02/2006
RECANTE LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI
ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA
APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE IN FASE ESECUTIVA

Condannati tossicodipendenti in custodia cautelare

( Tribunale Penale di Nola - ordinanza emessa in data 26.06.2006
dalla dr.ssa Diana Bottillo quale Giudice dell'esecuzione
)

( Nota e massima a cura dell' Avv. Angelo Pignatelli)

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Nota

Il Giudice dr.ssa Diana Bottillo con l'ordinanza del 26.06.2006, dopo un' importante premessa giuridica sull'applicabilità della nuova normativa ai tossicodipendenti già in espiazione pena al passaggio in giudicato della sentenza e per i quali non opera l'istituto della sospensione ex art. 659 comma 9 c.p.p., ha individuato nel magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sulle istanze ai sensi degli artt. 90 e 94 D.P.R. 309/90 alla luce delle modifiche apportate dalla legge in commento. In particolare, il Giudicante alla luce del combinato disposto delle norme di cui agli artt.90 e 94 D.P.R.309/90 come modificate dalla Legge 49/2006 e dell'art. 656 c.p.p. novellato dalla Legge 27/05/98 nr.165 delinea in forma chiara e precisa l'attuale sistema processuale.
L'art. 656 comma 5 c.p.p. prevede che il Pubblico Ministero, laddove si debba dare esecuzione a pene detentive non superiori ad anni tre ovvero anni a sei anni nelle ipotesi contemplate dagli artt.90 e 94 del D.P.R.309/90, emetta contestualmente all'ordine di esecuzione, il decreto di sospensione corredato dell'avviso al condannato che entro trenta giorni dalla sua comunicazione potrà richiedere le misure alternative dalla detenzione e che, ove non sia avanzata la richiesta, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. E' pacifico, alla luce del tenore letterale dell'art.656 c.p.p., che trattasi di adempimenti obbligatori per l'organo dell'esecuzione laddove ne ricorrano i presupposti (la norma dice infatti "se la pena detentiva è inferiore ad anni tre..il Pubblico Ministero..ne sospende l'esecuzione") da effettuarsi in relazione ad ogni sentenza di condanna, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9 del medesimo articolo. Invero, non può disporsi la sospensione dell'esecuzione per una seconda volta per la stessa condanna, nonchè nei confronti di condannati per delitti di cui all'art.4 bis L.26/07/75 nr.354 salvo per coloro che si trovano agli arresti domiciliari ai sensi dell'art.89 D.P.R.309/90, ovvero nei confronti di coloro per i quali era già in atto prima del passaggio in giudicato della sentenza da eseguire la misura custodiale in carcere per i fatti oggetto della predetta condanna ed infine nei confronti di coloro ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art.99 comma 4 c.p.
Tale norma -di portata generale- va coordinata ed armonizzata con le disposizioni speciali previste per i soggetti tossicodipendenti.
Alla stregua di una lettura congiunta delle norme, è attribuito al Pubblico Ministero in via generale il potere-dovere di emettere l'ordine di carcerazione e di sospendere l'esecuzione della pena quando la stessa non superi certi limiti, nei confronti dei condannati in stato di libertà (o comunque, nei confronti dei condannati in stato di detenzione per fatti diversi dalla condanna da eseguire), mentre l'ufficio giudiziario di sorveglianza è deputato alla applicazione dei benefici penitenziari ed alla sospensione dell'esecuzione della pena previa verifica positiva della sussistenza dei presupposti previsti dalle disposizioni speciali di cui gli artt.90 e 94 del D.P.R. 309/90 per i soggetti tossicodipendenti, anche se in stato di detenzione.
In altri termini, il principio generale è che, laddove il condannato si trovi già in stato di custodia cautelare prima del passaggio in giudicato della sentenza da eseguirsi e per i fatti oggetto di tale pronuncia, il Pubblico Ministero non può sospendere l'esecuzione della pena, ostandovi il disposto generale di cui all'art.656 c.p.p. comma 9 (la cui ratio è quella di assicurare la continuità dello stato detentivo inerente al medesimo titolo divenuto esecutivo).
Nei confronti dei condannati tossicodipendenti e nella sola ipotesi in cui vi sia stata conclusione positiva e documentata della sottoposizione al programma terapeutico, a prescindere dallo stato di libertà o di detenzione del condannato, l'esecuzione della pena può essere sospesa dal Tribunale di Sorveglianza (ovvero dal magistrato di sorveglianza nel caso di ordine di carcerazione già eseguito), previa verifica positiva rimessa alla valutazione discrezionale di merito dell'organo giudiziario competente, circa il recupero e la cessazione attuale dello stato di tossicodipendenza.
In definitiva, anche nelle ipotesi del condannato tossicodipendente, il P.M. non potrà disporre la sospensione dell'esecuzione della pena se lo stesso si trovi già in stato di detenzione per i fatti oggetto della condanna da eseguirsi. Resta ferma la competenza dell'organo di sorveglianza circa la verifica della conclusione positiva del programma di recupero seguito dal condannato che legittima la sospensione dell'esecuzione della pena anche se la carcerazione è già stata eseguita.
Analoga competenza sussiste per la concessione provvisoria della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale laddove il condannato (anche se in stato di detenzione) per il quale è attuale lo stato di tossicodipendente, intenda sottoporsi o sia sottoposto al programma terapeutico (art.94 D.P.R.309/90). In tal caso, l'istanza, corredata della prescritta documentazione, va inoltrata al magistrato di sorveglianza al quale è demandata la valutazione discrezionale circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione provvisoria della misura terapeutica (ed in tal caso si ritiene superabile anche il divieto di cui all'art.656 c.p.p. comma 9 lett.a).
Così delineato il quadro normativo, appare evidente che la disciplina speciale relativa ai condannati tossicodipendenti non esclude in sè l'operatività del divieto generale di cui all'art.656 comma 9 lett.B applicabile anche nei loro confronti (come d'altro canto emerge dal tenore della norma che non è stata modificata relativamente a tale punto, non contenendo alcuna deroga favorevole per i soggetti tossicodipendenti).

Massima

ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA: sospensione della esecuzione di pena detentiva nei confronti di condannati tossicodipendenti in custodia cautelare per i fatti oggetto della condanna - inapplicabilità della sospensione di cui al divieto sancito dall'art. 656 co. 9 cpp non emergendo anche a seguito delle modifiche intervenute alcuna deroga favorevole per i soggetti tossicodipendenti - competenza del magistrato di sorveglianza a decidere sulle istanze ai sensi degli artt.90 e 94 D.P.R. 309/90 come espressamente attribuito dalla legge 2006/49 -
APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE IN FASE ESECUTIVA: riconoscimento del vincolo della continuazione tra le sentenze irrevocabili ai sensi dell'art. 671 cpp come novellato dalla legge 2006/49 che prevede esplicitamente fra gli elementi incidenti sull'applicazione dell'istituto della continuazione, la consumazione di più reati accomunati dallo stato di tossicodipendenza - necessaria valutazione globale di tutti gli altri elementi indicativi del medesimo disegno criminoso, essendo, la condizione di tossicodipendenza un mero indizio rivelatore dell'unicità del disegno criminoso.
[Ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Nola dr.ssa Diana Bottillo in data 26.06.2006, quale giudice dell'esecuzione] -
Avv. Angelo Pignatelli

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TRIBUNALE DI NOLA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il G.I.P.
riservatosi in camera di consiglio la decisione sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena e di riconoscimento del vincolo della continuazione tra le sentenze irrevocabili avanzata nell'interesse di I.C. nato a …. il ….;
letti gli atti ed i verbali di causa,
sentite le parti all'udienza camerale del 6/06/2006,
ritenuta la propria competenza,
sciogliendo la riserva

OSSERVA
-In data 18/11/2003, il G.U.P. presso il Tribunale di Nola pronunciava sentenza di condanna nei confronti di I.C. alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di cui all'art.628 c.p., sentenza divenuta irrevocabile il 25/11/2004 per la pena di anni tre mesi quattro di reclusione.
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, l'Ufficio Esecuzione Procura della Repubblica di Nola emetteva l'ordine di carcerazione nei confronti dello I. il quale è detenuto dal 30/6/2003 ininterrottamente per tale titolo di reato di cui alla richiamata sentenza.
In data 6/12/2005 il P.M. rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena avanzata dal condannato ai sensi degli artt.90 e 94 D.P.R.309/90 fondata sullo stato di tossicodipendenza.
Veniva quindi adìto il Giudice competente al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della pena e la scarcerazione sussistendo le condizioni di cui agli artt.90-94 D.P.R.309/90 anche alla luce della riforma introdotta con la Legge 21/2/2006 nr.49.
L'istante richiedeva altresì il riconoscimento del vincolo della continuazione tra le sentenze irrevocabili ai sensi dell'art.671 c.p.p. come modificato dalla Legge 2006/49.

Osserva questo Giudice che, alla luce del combinato disposto delle norme di cui agli artt.90 e 94 D.P.R.309/90 come modificate dalla Legge 49/2006 e dell'art. 656 c.p.p. novellato dalla Legge 27/05/98 nr.165, il sistema processuale può essere così sintetizzato.
L'art. 656 comma 5 c.p.p. prevede che il Pubblico Ministero, laddove si debba dare esecuzione a pene detentive non superiori ad anni tre ovvero anni a sei anni nelle ipotesi contemplate dagli artt.90 e 94 del D.P.R.309/90, emetta contestualmente all'ordine di esecuzione, il decreto di sospensione corredato dell'avviso al condannato che entro trenta giorni dalla sua comunicazione potrà richiedere le misure alternative dalla detenzione e che, ove non sia avanzata la richiesta, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. E' pacifico, alla luce del tenore letterale dell'art.656 c.p.p., che trattasi di adempimenti obbligatori per l'organo dell'esecuzione laddove ne ricorrano i presupposti (la norma dice infatti "se la pena detentiva è inferiore ad anni tre..il Pubblico Ministero..ne sospende l'esecuzione") da effettuarsi in relazione ad ogni sentenza di condanna, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9 del medesimo articolo. Invero, non può disporsi la sospensione dell'esecuzione per una seconda volta per la stessa condanna, nonchè nei confronti di condannati per delitti di cui all'art.4 bis L.26/07/75 nr.354 salvo per coloro che si trovano agli arresti domiciliari ai sensi dell'art.89 D.P.R.309/90, ovvero nei confronti di coloro per i quali era già in atto prima del passaggio in giudicato della sentenza da eseguire la misura custodiale in carcere per i fatti oggetto della predetta condanna ed infine nei confronti di coloro ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art.99 comma 4 c.p.
Tale norma -di portata generale- va coordinata ed armonizzata con le disposizioni speciali previste per i soggetti tossicodipendenti.
Alla stregua di una lettura congiunta delle norme, è attribuito al Pubblico Ministero in via generale il potere-dovere di emettere l'ordine di carcerazione e di sospendere l'esecuzione della pena quando la stessa non superi certi limiti, nei confronti dei condannati in stato di libertà (o comunque, nei confronti dei condannati in stato di detenzione per fatti diversi dalla condanna da eseguire), mentre l'ufficio giudiziario di sorveglianza è deputato alla applicazione dei benefici penitenziari ed alla sospensione dell'esecuzione della pena previa verifica positiva della sussistenza dei presupposti previsti dalle disposizioni speciali di cui gli artt.90 e 94 del D.P.R. 309/90 per i soggetti tossicodipendenti, anche se in stato di detenzione.
In altri termini, il principio generale è che, laddove il condannato si trovi già in stato di custodia cautelare prima del passaggio in giudicato della sentenza da eseguirsi e per i fatti oggetto di tale pronuncia, il Pubblico Ministero non può sospendere l'esecuzione della pena, ostandovi il disposto generale di cui all'art.656 c.p.p. comma 9 (la cui ratio è quella di assicurare la continuità dello stato detentivo inerente al medesimo titolo divenuto esecutivo).
Nei confronti dei condannati tossicodipendenti e nella sola ipotesi in cui vi sia stata conclusione positiva e documentata della sottoposizione al programma terapeutico, a prescindere dallo stato di libertà o di detenzione del condannato, l'esecuzione della pena può essere sospesa dal Tribunale di Sorveglianza (ovvero dal magistrato di sorveglianza nel caso di ordine di carcerazione già eseguito), previa verifica positiva rimessa alla valutazione discrezionale di merito dell'organo giudiziario competente, circa il recupero e la cessazione attuale dello stato di tossicodipendenza.
In definitiva, anche nelle ipotesi del condannato tossicodipendente, il P.M. non potrà disporre la sospensione dell'esecuzione della pena se lo stesso si trovi già in stato di detenzione per i fatti oggetto della condanna da eseguirsi. Resta ferma la competenza dell'organo di sorveglianza circa la verifica della conclusione positiva del programma di recupero seguito dal condannato che legittima la sospensione dell'esecuzione della pena anche se la carcerazione è già stata eseguita.
Analoga competenza sussiste per la concessione provvisoria della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale laddove il condannato (anche se in stato di detenzione) per il quale è attuale lo stato di tossicodipendente, intenda sottoporsi o sia sottoposto al programma terapeutico (art.94 D.P.R.309/90). In tal caso, l'istanza, corredata della prescritta documentazione, va inoltrata al magistrato di sorveglianza al quale è demandata la valutazione discrezionale circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione provvisoria della misura terapeutica (ed in tal caso si ritiene superabile anche il divieto di cui all'art.656 c.p.p. comma 9 lett.a).
Così delineato il quadro normativo, appare evidente che la disciplina speciale relativa ai condannati tossicodipendenti non esclude in sè l'operatività del divieto generale di cui all'art.656 comma 9 lett.B applicabile anche nei loro confronti (come d'altro canto emerge dal tenore della norma che non è stata modificata relativamente a tale punto, non contenendo alcuna deroga favorevole per i soggetti tossicodipendenti).
Ne discende che, nel caso di specie, il Pubblico Ministero correttamente non sospendeva l'esecuzione della pena atteso che il condannato, all'atto del passaggio in giudicato della sentenza da eseguirsi, risultava già detenuto in custodia cautelare per i fatti oggetto di tale condanna, in applicazione del disposto generale di cui all'art.656 c.p.p.
Non appare quindi censurabile da parte di questo Giudice in funzione di Giudice dell'esecuzione, il diniego del P.M. non ricorrendo i presupposti per la sospensione dell'esecuzione della pena per le ragioni suesposte.
Trattandosi di soggetto in attuale stato di detenzione per il quale correttamente l'ordine di esecuzione è stato eseguito dal P.M., residua la competenza sulle istanze ai sensi degli artt.90 e 94 D.P.R. 309/90 dell'organo giudiziario di sorveglianza al quale la legge 2006/49 ha espressamente attribuito il potere di intervenire sulla sospensione dell'esecuzione ovvero sulla applicazione provvisoria della misura alternativa alla detenzione in presenza degli specifici presupposti.
Premesso quindi che il Giudice dell'esecuzione, mentre è competente a valutare la legittimità del titolo esecutivo (nel caso di specie sussistente) e le relative questioni, non è competente a valutare nel merito la fondatezza delle istanze avanzate ai sensi degli artt.90 e 94 D.P.R. 309/90 devolute alla cognizione del magistrato di sorveglianza. Al riguardo si evidenzia in ogni caso, che la sospensione della esecuzione della pena ai sensi dell'art.90 D.P.R.309/90 richiede l'attuale cessazione dello stato di tossicodipendente attestata da idonea documentazione comprovante la conclusione positiva del programma terapeutico, mentre nel caso di specie è documentata l'attualità dello stato di tossicodipendente con la conseguenza che non ricorrono le condizioni per ottenere la sospensione della pena ex artt.90-91 D.P.R.309/90. L'istanza deve quindi intendersi finalizzata ad ottenere in via provvisoria l'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art.94 D.P.R. 309/90 (non già la scarcerazione) ed in quanto tale, va inoltrata al magistrato di sorveglianza ai sensi del comma 2 del citato art.94, competente a decidere nel merito sulla concessione della misura alternativa al condannato tossicodipendente che si trovi già in stato di detenzione ed intenda sottoporsi al programma terapeutico (mentre nessuna pronuncia al riguardo compete al Giudice dell'esecuzione).
Alla stregua delle argomentazioni esposte va quindi rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena proposta nell'interesse del condannato I. C.

Quanto alla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra le sentenze irrevocabili, premesso che trattasi di questione del tutto svincolata ed autonoma rispetto alla istanza di sospensione della esecuzione della pena devoluta correttamente alla cognizione del Giudice dell'esecuzione, si osserva che la legge 2006/49 ha novellato l'art.671 c.p.p. prevedendo esplicitamente che, fra gli elementi incidenti sull'applicazione dell'istituto della continuazione rileva la consumazione di più reati accomunati dallo stato di tossicodipendenza.
Ebbene, appare evidente che la condizione di tossicodipendenza costituisce un mero indizio rivelatore dell'unicità del disegno criminoso, inteso quale programma di attività delinquenziale originariamente ideato e predeterminato nelle sue linee generali ed essenziali in vista del raggiungimento di un fine specifico, capace di assorbire e ricomprendere in sè i singoli episodi altrimenti slegati, che tuttavia non esclude la valutazione globale di tutti gli altri elementi indicativi del medesimo disegno criminoso (cfr.in tal senso Cass.pen.sez.I° sent.28/3-10/04/2006 nr.12638).
Ciò premesso si osserva che dagli atti processuali emerge che la condizione di tossicodipendente dello I. è risalente all'incirca all'anno 2002 (o, comunque, ad un 'epoca anteriore e prossima al 2002) come attestato dall'iscrizione al SER.T. (l'iscrizione presso l'A.S.L. NA 5 è del 30/6/2002). Ritiene pertanto questo Giudice che i fatti oggetto delle sentenze irrevocabili che risultano dal casellario giudiziale anteriori all'anno 2002 (in particolare fino alla sentenza del 9/11/2000), non siano legati dal medesimo disegno criminoso tra loro e con la sentenza del G.U.P. Tribunale di Nola del 18/11/2003 irrevocabile il 25/11/2004 oggetto della odierna istanza. Invero, pur trattandosi di fatti omogenei contro il patrimonio (attestanti la preordinata volontà di procurarsi un profitto), non è dimostrata la perdurante condizione di tossicodipendente dello I. risalente a tale epoca quale elemento unificatore della pluralità di condotte criminose (nel senso che i reati sono stati commessi a causa di tale condizione e, segnatamente, al fine di procurarsi denaro per l'acquisto dello stupefacente). Pertanto, mancando la prova della tossicodipendenza (quale comune denominatore della pluralità di condotte) e tenuto conto dell'ampio lasso temporale trascorso tra i singoli fatti-reato e della diversità delle condotte criminose poste in essere dallo I. sia con riferimento alle modalità complessive di esecuzione sia quanto al contesto spaziale e temporale, non può riconoscersi il vincolo della continuazione.
Quanto alla sentenza risultante dal casellario emessa dal Tribunale di Napoli irrevocabile il 13/12/2002 (artt.386-390 c.p. procurata inosservanza di pena commessa in Ercolano il 7/9/1999), osserva il Giudicante che analogamente non è applicabile la continuazione con la sentenza pronunciata dal G.U.P. Tribunale di Nola del 18/11/2003. Ed invero, pur trattandosi di condotta criminosa realizzata dal soggetto tossicodipendente, la distanza temporale tra i reati, il differente contesto spaziale e la disomogeneità delle condotte sono elementi che escludono la sussistenza dell'unico disegno criminoso programmato ab origine. In particolare, la tipologia della condotta (procurata inosservanza di pena) esclude ogni collegamento con la tossicodipendenza non potendosi ritenere espressione dell'uso abituale di stupefacente e della inclinazione a delinquere e della commissione di crimini finalizzata a procurarsi profitti per l'acquisto della droga.
In altri termini, la diversità ontologica tra i reati e le diverse modalità esecutive, i differenti contesti spaziali e la notevole distanza temporale tra gli stessi sono elementi oggettivi che non consentono di ritenere le condotte riconducibili ad una iniziale programmazione e rappresentazione unitaria ed ideazione complessiva dell'attività delinquenziale per le argomentazioni esposte, non potendosi ritenere assorbente la condizione di tossicodipendenza.

P.Q.M.
Letto l'art.656 c.p.p.
rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena irrogata con sentenza del G.U.P. Tribunale di Nola del 18/11/2003 irrevocabile il 25/11/2004 proposta nell'interesse del condannato I. C.

Letti gli artt.666-671 c.p.p. come modificato dalla Legge 2006/49 ed 81 cpv. c.p.
rigetta l'istanza di applicazione del vincolo della continuazione tra le sentenze irrevocabili emesse nei confronti di I.C..
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti e gli adempimenti esecutivi.

NOLA, 26/06/2006 Il G.I.P.
dott. Diana Bottillo

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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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