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Penale
APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 49 DEL 21/02/2006
RECANTE LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI
ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA
APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE IN FASE ESECUTIVA
Condannati
tossicodipendenti in custodia cautelare
( Tribunale
Penale di Nola - ordinanza emessa in data
26.06.2006
dalla dr.ssa Diana Bottillo quale Giudice dell'esecuzione
)
( Nota e massima a cura dell' Avv. Angelo Pignatelli)
___________________________________________________________________________________
Nota
Il Giudice dr.ssa Diana Bottillo
con l'ordinanza del 26.06.2006, dopo un' importante premessa giuridica
sull'applicabilità della nuova normativa ai tossicodipendenti già in
espiazione pena al passaggio in giudicato della sentenza e per i quali
non opera l'istituto della sospensione ex art. 659 comma 9 c.p.p., ha
individuato nel magistrato di sorveglianza la competenza a decidere
sulle istanze ai sensi degli artt. 90 e 94 D.P.R. 309/90 alla luce delle
modifiche apportate dalla legge in commento. In particolare, il Giudicante
alla luce del combinato disposto delle norme di cui agli artt.90 e 94
D.P.R.309/90 come modificate dalla Legge 49/2006 e dell'art. 656 c.p.p.
novellato dalla Legge 27/05/98 nr.165 delinea in forma chiara e precisa
l'attuale sistema processuale.
L'art. 656 comma 5 c.p.p. prevede che il Pubblico Ministero, laddove
si debba dare esecuzione a pene detentive non superiori ad anni tre
ovvero anni a sei anni nelle ipotesi contemplate dagli artt.90 e 94
del D.P.R.309/90, emetta contestualmente all'ordine di esecuzione, il
decreto di sospensione corredato dell'avviso al condannato che entro
trenta giorni dalla sua comunicazione potrà richiedere le misure alternative
dalla detenzione e che, ove non sia avanzata la richiesta, l'esecuzione
della pena avrà corso immediato. E' pacifico, alla luce del tenore letterale
dell'art.656 c.p.p., che trattasi di adempimenti obbligatori per l'organo
dell'esecuzione laddove ne ricorrano i presupposti (la norma dice infatti
"se la pena detentiva è inferiore ad anni tre..il Pubblico Ministero..ne
sospende l'esecuzione") da effettuarsi in relazione ad ogni sentenza
di condanna, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9 del medesimo articolo.
Invero, non può disporsi la sospensione dell'esecuzione per una seconda
volta per la stessa condanna, nonchè nei confronti di condannati per
delitti di cui all'art.4 bis L.26/07/75 nr.354 salvo per coloro che
si trovano agli arresti domiciliari ai sensi dell'art.89 D.P.R.309/90,
ovvero nei confronti di coloro per i quali era già in atto prima del
passaggio in giudicato della sentenza da eseguire la misura custodiale
in carcere per i fatti oggetto della predetta condanna ed infine nei
confronti di coloro ai quali sia stata applicata la recidiva prevista
dall'art.99 comma 4 c.p.
Tale norma -di portata generale- va coordinata ed armonizzata con le
disposizioni speciali previste per i soggetti tossicodipendenti.
Alla stregua di una lettura congiunta delle norme, è attribuito al Pubblico
Ministero in via generale il potere-dovere di emettere l'ordine di carcerazione
e di sospendere l'esecuzione della pena quando la stessa non superi
certi limiti, nei confronti dei condannati in stato di libertà (o comunque,
nei confronti dei condannati in stato di detenzione per fatti diversi
dalla condanna da eseguire), mentre l'ufficio giudiziario di sorveglianza
è deputato alla applicazione dei benefici penitenziari ed alla sospensione
dell'esecuzione della pena previa verifica positiva della sussistenza
dei presupposti previsti dalle disposizioni speciali di cui gli artt.90
e 94 del D.P.R. 309/90 per i soggetti tossicodipendenti, anche se in
stato di detenzione.
In altri termini, il principio generale è che, laddove il condannato
si trovi già in stato di custodia cautelare prima del passaggio in giudicato
della sentenza da eseguirsi e per i fatti oggetto di tale pronuncia,
il Pubblico Ministero non può sospendere l'esecuzione della pena, ostandovi
il disposto generale di cui all'art.656 c.p.p. comma 9 (la cui ratio
è quella di assicurare la continuità dello stato detentivo inerente
al medesimo titolo divenuto esecutivo).
Nei confronti dei condannati tossicodipendenti e nella sola ipotesi
in cui vi sia stata conclusione positiva e documentata della sottoposizione
al programma terapeutico, a prescindere dallo stato di libertà o di
detenzione del condannato, l'esecuzione della pena può essere sospesa
dal Tribunale di Sorveglianza (ovvero dal magistrato di sorveglianza
nel caso di ordine di carcerazione già eseguito), previa verifica positiva
rimessa alla valutazione discrezionale di merito dell'organo giudiziario
competente, circa il recupero e la cessazione attuale dello stato di
tossicodipendenza.
In definitiva, anche nelle ipotesi del condannato tossicodipendente,
il P.M. non potrà disporre la sospensione dell'esecuzione della pena
se lo stesso si trovi già in stato di detenzione per i fatti oggetto
della condanna da eseguirsi. Resta ferma la competenza dell'organo di
sorveglianza circa la verifica della conclusione positiva del programma
di recupero seguito dal condannato che legittima la sospensione dell'esecuzione
della pena anche se la carcerazione è già stata eseguita.
Analoga competenza sussiste per la concessione provvisoria della
misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale
laddove il condannato (anche se in stato di detenzione) per il quale
è attuale lo stato di tossicodipendente, intenda sottoporsi o sia sottoposto
al programma terapeutico (art.94 D.P.R.309/90). In tal caso, l'istanza,
corredata della prescritta documentazione, va inoltrata al magistrato
di sorveglianza al quale è demandata la valutazione discrezionale circa
la sussistenza dei presupposti per l'applicazione provvisoria della
misura terapeutica (ed in tal caso si ritiene superabile anche il divieto
di cui all'art.656 c.p.p. comma 9 lett.a).
Così delineato il quadro normativo, appare evidente che la disciplina
speciale relativa ai condannati tossicodipendenti non esclude in sè
l'operatività del divieto generale di cui all'art.656 comma 9 lett.B
applicabile anche nei loro confronti (come d'altro canto emerge dal
tenore della norma che non è stata modificata relativamente a tale punto,
non contenendo alcuna deroga favorevole per i soggetti tossicodipendenti).
Massima
ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA: sospensione della esecuzione
di pena detentiva nei confronti di condannati tossicodipendenti in custodia
cautelare per i fatti oggetto della condanna - inapplicabilità della
sospensione di cui al divieto sancito dall'art. 656 co. 9 cpp non emergendo
anche a seguito delle modifiche intervenute alcuna deroga favorevole
per i soggetti tossicodipendenti - competenza del magistrato di sorveglianza
a decidere sulle istanze ai sensi degli artt.90 e 94 D.P.R. 309/90 come
espressamente attribuito dalla legge 2006/49 -
APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE IN FASE ESECUTIVA: riconoscimento
del vincolo della continuazione tra le sentenze irrevocabili
ai sensi dell'art. 671 cpp come novellato dalla legge 2006/49 che prevede
esplicitamente fra gli elementi incidenti sull'applicazione dell'istituto
della continuazione, la consumazione di più reati accomunati dallo stato
di tossicodipendenza - necessaria valutazione globale di tutti gli altri
elementi indicativi del medesimo disegno criminoso, essendo, la condizione
di tossicodipendenza un mero indizio rivelatore dell'unicità del disegno
criminoso.
[Ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Nola dr.ssa Diana Bottillo
in data 26.06.2006, quale giudice dell'esecuzione] - Avv. Angelo Pignatelli
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TRIBUNALE DI NOLA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Il G.I.P.
riservatosi in camera di consiglio la decisione sulla richiesta di sospensione
dell'esecuzione della pena e di riconoscimento del vincolo della continuazione
tra le sentenze irrevocabili avanzata nell'interesse di I.C. nato a
. il
.;
letti gli atti ed i verbali di causa,
sentite le parti all'udienza camerale del 6/06/2006,
ritenuta la propria competenza,
sciogliendo la riserva
OSSERVA
-In data 18/11/2003, il G.U.P. presso il Tribunale di Nola pronunciava
sentenza di condanna nei confronti di I.C. alla pena di anni quattro
di reclusione per il reato di cui all'art.628 c.p., sentenza divenuta
irrevocabile il 25/11/2004 per la pena di anni tre mesi quattro di reclusione.
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, l'Ufficio
Esecuzione Procura della Repubblica di Nola emetteva l'ordine di carcerazione
nei confronti dello I. il quale è detenuto dal 30/6/2003 ininterrottamente
per tale titolo di reato di cui alla richiamata sentenza.
In data 6/12/2005 il P.M. rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione
della pena avanzata dal condannato ai sensi degli artt.90 e 94 D.P.R.309/90
fondata sullo stato di tossicodipendenza.
Veniva quindi adìto il Giudice competente al fine di ottenere
la sospensione dell'esecuzione della pena e la scarcerazione sussistendo
le condizioni di cui agli artt.90-94 D.P.R.309/90 anche alla luce della
riforma introdotta con la Legge 21/2/2006 nr.49.
L'istante richiedeva altresì il riconoscimento del vincolo della
continuazione tra le sentenze irrevocabili ai sensi dell'art.671 c.p.p.
come modificato dalla Legge 2006/49.
Osserva questo Giudice che, alla luce del combinato disposto
delle norme di cui agli artt.90 e 94 D.P.R.309/90 come modificate dalla
Legge 49/2006 e dell'art. 656 c.p.p. novellato dalla Legge 27/05/98
nr.165, il sistema processuale può essere così sintetizzato.
L'art. 656 comma 5 c.p.p. prevede che il Pubblico Ministero, laddove
si debba dare esecuzione a pene detentive non superiori ad anni tre
ovvero anni a sei anni nelle ipotesi contemplate dagli artt.90 e 94
del D.P.R.309/90, emetta contestualmente all'ordine di esecuzione, il
decreto di sospensione corredato dell'avviso al condannato che entro
trenta giorni dalla sua comunicazione potrà richiedere le misure
alternative dalla detenzione e che, ove non sia avanzata la richiesta,
l'esecuzione della pena avrà corso immediato. E' pacifico, alla
luce del tenore letterale dell'art.656 c.p.p., che trattasi di adempimenti
obbligatori per l'organo dell'esecuzione laddove ne ricorrano i presupposti
(la norma dice infatti "se la pena detentiva è inferiore
ad anni tre..il Pubblico Ministero..ne sospende l'esecuzione")
da effettuarsi in relazione ad ogni sentenza di condanna, salvo quanto
previsto dai commi 7 e 9 del medesimo articolo. Invero, non può
disporsi la sospensione dell'esecuzione per una seconda volta per la
stessa condanna, nonchè nei confronti di condannati per delitti
di cui all'art.4 bis L.26/07/75 nr.354 salvo per coloro che si trovano
agli arresti domiciliari ai sensi dell'art.89 D.P.R.309/90, ovvero nei
confronti di coloro per i quali era già in atto prima del passaggio
in giudicato della sentenza da eseguire la misura custodiale in carcere
per i fatti oggetto della predetta condanna ed infine nei confronti
di coloro ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art.99
comma 4 c.p.
Tale norma -di portata generale- va coordinata ed armonizzata con le
disposizioni speciali previste per i soggetti tossicodipendenti.
Alla stregua di una lettura congiunta delle norme, è attribuito
al Pubblico Ministero in via generale il potere-dovere di emettere l'ordine
di carcerazione e di sospendere l'esecuzione della pena quando la stessa
non superi certi limiti, nei confronti dei condannati in stato di libertà
(o comunque, nei confronti dei condannati in stato di detenzione per
fatti diversi dalla condanna da eseguire), mentre l'ufficio giudiziario
di sorveglianza è deputato alla applicazione dei benefici penitenziari
ed alla sospensione dell'esecuzione della pena previa verifica positiva
della sussistenza dei presupposti previsti dalle disposizioni speciali
di cui gli artt.90 e 94 del D.P.R. 309/90 per i soggetti tossicodipendenti,
anche se in stato di detenzione.
In altri termini, il principio generale è che, laddove il condannato
si trovi già in stato di custodia cautelare prima del passaggio
in giudicato della sentenza da eseguirsi e per i fatti oggetto di tale
pronuncia, il Pubblico Ministero non può sospendere l'esecuzione
della pena, ostandovi il disposto generale di cui all'art.656 c.p.p.
comma 9 (la cui ratio è quella di assicurare la continuità
dello stato detentivo inerente al medesimo titolo divenuto esecutivo).
Nei confronti dei condannati tossicodipendenti e nella sola ipotesi
in cui vi sia stata conclusione positiva e documentata della sottoposizione
al programma terapeutico, a prescindere dallo stato di libertà
o di detenzione del condannato, l'esecuzione della pena può essere
sospesa dal Tribunale di Sorveglianza (ovvero dal magistrato di sorveglianza
nel caso di ordine di carcerazione già eseguito), previa verifica
positiva rimessa alla valutazione discrezionale di merito dell'organo
giudiziario competente, circa il recupero e la cessazione attuale dello
stato di tossicodipendenza.
In definitiva, anche nelle ipotesi del condannato tossicodipendente,
il P.M. non potrà disporre la sospensione dell'esecuzione della
pena se lo stesso si trovi già in stato di detenzione per i fatti
oggetto della condanna da eseguirsi. Resta ferma la competenza dell'organo
di sorveglianza circa la verifica della conclusione positiva del programma
di recupero seguito dal condannato che legittima la sospensione dell'esecuzione
della pena anche se la carcerazione è già stata eseguita.
Analoga competenza sussiste per la concessione provvisoria della misura
alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale laddove il
condannato (anche se in stato di detenzione) per il quale è attuale
lo stato di tossicodipendente, intenda sottoporsi o sia sottoposto al
programma terapeutico (art.94 D.P.R.309/90). In tal caso, l'istanza,
corredata della prescritta documentazione, va inoltrata al magistrato
di sorveglianza al quale è demandata la valutazione discrezionale
circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione provvisoria
della misura terapeutica (ed in tal caso si ritiene superabile anche
il divieto di cui all'art.656 c.p.p. comma 9 lett.a).
Così delineato il quadro normativo, appare evidente che la disciplina
speciale relativa ai condannati tossicodipendenti non esclude in sè
l'operatività del divieto generale di cui all'art.656 comma 9
lett.B applicabile anche nei loro confronti (come d'altro canto emerge
dal tenore della norma che non è stata modificata relativamente
a tale punto, non contenendo alcuna deroga favorevole per i soggetti
tossicodipendenti).
Ne discende che, nel caso di specie, il Pubblico Ministero correttamente
non sospendeva l'esecuzione della pena atteso che il condannato, all'atto
del passaggio in giudicato della sentenza da eseguirsi, risultava già
detenuto in custodia cautelare per i fatti oggetto di tale condanna,
in applicazione del disposto generale di cui all'art.656 c.p.p.
Non appare quindi censurabile da parte di questo Giudice in funzione
di Giudice dell'esecuzione, il diniego del P.M. non ricorrendo i presupposti
per la sospensione dell'esecuzione della pena per le ragioni suesposte.
Trattandosi di soggetto in attuale stato di detenzione per il quale
correttamente l'ordine di esecuzione è stato eseguito dal P.M.,
residua la competenza sulle istanze ai sensi degli artt.90 e 94 D.P.R.
309/90 dell'organo giudiziario di sorveglianza al quale la legge 2006/49
ha espressamente attribuito il potere di intervenire sulla sospensione
dell'esecuzione ovvero sulla applicazione provvisoria della misura alternativa
alla detenzione in presenza degli specifici presupposti.
Premesso quindi che il Giudice dell'esecuzione, mentre è competente
a valutare la legittimità del titolo esecutivo (nel caso di specie
sussistente) e le relative questioni, non è competente a valutare
nel merito la fondatezza delle istanze avanzate ai sensi degli artt.90
e 94 D.P.R. 309/90 devolute alla cognizione del magistrato di sorveglianza.
Al riguardo si evidenzia in ogni caso, che la sospensione della esecuzione
della pena ai sensi dell'art.90 D.P.R.309/90 richiede l'attuale cessazione
dello stato di tossicodipendente attestata da idonea documentazione
comprovante la conclusione positiva del programma terapeutico, mentre
nel caso di specie è documentata l'attualità dello stato
di tossicodipendente con la conseguenza che non ricorrono le condizioni
per ottenere la sospensione della pena ex artt.90-91 D.P.R.309/90. L'istanza
deve quindi intendersi finalizzata ad ottenere in via provvisoria l'affidamento
in prova al servizio sociale di cui all'art.94 D.P.R. 309/90 (non già
la scarcerazione) ed in quanto tale, va inoltrata al magistrato di sorveglianza
ai sensi del comma 2 del citato art.94, competente a decidere nel merito
sulla concessione della misura alternativa al condannato tossicodipendente
che si trovi già in stato di detenzione ed intenda sottoporsi
al programma terapeutico (mentre nessuna pronuncia al riguardo compete
al Giudice dell'esecuzione).
Alla stregua delle argomentazioni esposte va quindi rigettata la richiesta
di sospensione dell'esecuzione della pena proposta nell'interesse del
condannato I. C.
Quanto alla richiesta di riconoscimento del vincolo della
continuazione tra le sentenze irrevocabili, premesso che trattasi di
questione del tutto svincolata ed autonoma rispetto alla istanza di
sospensione della esecuzione della pena devoluta correttamente alla
cognizione del Giudice dell'esecuzione, si osserva che la legge 2006/49
ha novellato l'art.671 c.p.p. prevedendo esplicitamente che, fra gli
elementi incidenti sull'applicazione dell'istituto della continuazione
rileva la consumazione di più reati accomunati dallo stato di
tossicodipendenza.
Ebbene, appare evidente che la condizione di tossicodipendenza costituisce
un mero indizio rivelatore dell'unicità del disegno criminoso,
inteso quale programma di attività delinquenziale originariamente
ideato e predeterminato nelle sue linee generali ed essenziali in vista
del raggiungimento di un fine specifico, capace di assorbire e ricomprendere
in sè i singoli episodi altrimenti slegati, che tuttavia non
esclude la valutazione globale di tutti gli altri elementi indicativi
del medesimo disegno criminoso (cfr.in tal senso Cass.pen.sez.I°
sent.28/3-10/04/2006 nr.12638).
Ciò premesso si osserva che dagli atti processuali emerge che
la condizione di tossicodipendente dello I. è risalente all'incirca
all'anno 2002 (o, comunque, ad un 'epoca anteriore e prossima al 2002)
come attestato dall'iscrizione al SER.T. (l'iscrizione presso l'A.S.L.
NA 5 è del 30/6/2002). Ritiene pertanto questo Giudice che i
fatti oggetto delle sentenze irrevocabili che risultano dal casellario
giudiziale anteriori all'anno 2002 (in particolare fino alla sentenza
del 9/11/2000), non siano legati dal medesimo disegno criminoso tra
loro e con la sentenza del G.U.P. Tribunale di Nola del 18/11/2003 irrevocabile
il 25/11/2004 oggetto della odierna istanza. Invero, pur trattandosi
di fatti omogenei contro il patrimonio (attestanti la preordinata volontà
di procurarsi un profitto), non è dimostrata la perdurante condizione
di tossicodipendente dello I. risalente a tale epoca quale elemento
unificatore della pluralità di condotte criminose (nel senso
che i reati sono stati commessi a causa di tale condizione e, segnatamente,
al fine di procurarsi denaro per l'acquisto dello stupefacente). Pertanto,
mancando la prova della tossicodipendenza (quale comune denominatore
della pluralità di condotte) e tenuto conto dell'ampio lasso
temporale trascorso tra i singoli fatti-reato e della diversità
delle condotte criminose poste in essere dallo I. sia con riferimento
alle modalità complessive di esecuzione sia quanto al contesto
spaziale e temporale, non può riconoscersi il vincolo della continuazione.
Quanto alla sentenza risultante dal casellario emessa dal Tribunale
di Napoli irrevocabile il 13/12/2002 (artt.386-390 c.p. procurata inosservanza
di pena commessa in Ercolano il 7/9/1999), osserva il Giudicante che
analogamente non è applicabile la continuazione con la sentenza
pronunciata dal G.U.P. Tribunale di Nola del 18/11/2003. Ed invero,
pur trattandosi di condotta criminosa realizzata dal soggetto tossicodipendente,
la distanza temporale tra i reati, il differente contesto spaziale e
la disomogeneità delle condotte sono elementi che escludono la
sussistenza dell'unico disegno criminoso programmato ab origine. In
particolare, la tipologia della condotta (procurata inosservanza di
pena) esclude ogni collegamento con la tossicodipendenza non potendosi
ritenere espressione dell'uso abituale di stupefacente e della inclinazione
a delinquere e della commissione di crimini finalizzata a procurarsi
profitti per l'acquisto della droga.
In altri termini, la diversità ontologica tra i reati e le diverse
modalità esecutive, i differenti contesti spaziali e la notevole
distanza temporale tra gli stessi sono elementi oggettivi che non consentono
di ritenere le condotte riconducibili ad una iniziale programmazione
e rappresentazione unitaria ed ideazione complessiva dell'attività
delinquenziale per le argomentazioni esposte, non potendosi ritenere
assorbente la condizione di tossicodipendenza.
P.Q.M.
Letto l'art.656 c.p.p.
rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena irrogata
con sentenza del G.U.P. Tribunale di Nola del 18/11/2003 irrevocabile
il 25/11/2004 proposta nell'interesse del condannato I. C.
Letti gli artt.666-671 c.p.p. come modificato dalla Legge
2006/49 ed 81 cpv. c.p.
rigetta l'istanza di applicazione del vincolo della continuazione tra
le sentenze irrevocabili emesse nei confronti di I.C..
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti e gli
adempimenti esecutivi.
NOLA, 26/06/2006 Il G.I.P.
dott. Diana Bottillo
----------------------------www.iussit.it 02.07.2006----------------------------
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