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Giurisprudenza Penale

SOLIDARIETA' OBBLIGAZIONI PER SPESE DI GIUSTIZIA

OBBLIGAZIONE IN SOLIDO TRA GLI IMPUTATI PER LE SPESE
DI CUSTODIA DEL MEZZO SEQUESTRATO ANCHE A SEGUITO
DELLA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO

Ordinanza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola dr.ssa Diana Bottillo in data 2.11.06
(Massima a cura dell' Avv. Angelo Pignatelli)
- www.iussit.it 08 dicembre 2006 -
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Massima
SPESE DI CONSERVAZIONE E CUSTODIA DEL MEZZO DI TRASPORTO SEQUESTRATO: le spese di conservazione e custodia del mezzo di trasporto vanno poste a carico dell'imputato anche se ha definito il processo nelle forme del patteggiamento in quanto le stesse vanno escluse dal novero delle spese del procedimento in senso stretto che l'imputato non sarebbe tenuto a pagare ex art. 445 c.p.p. quale beneficio del rito prescelto - imputabilità a titolo solidale delle spese di custodia del bene ad entrambi gli imputati del medesimo procedimento, anche se definito in tempi diversi.
[Ordinanza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola dr.ssa Diana Bottillo in data 2.11.06]

- Avv. Angelo Pignatelli

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TRIBUNALE DI NOLA

(omissis)

Il Giudice dell'Esecuzione,
letti gli atti del fascicolo nr.44/2003 R.DIB. a carico di V.C., in atti generalizzato;
vista la sentenza emessa in data 26/4/2004 irrevocabile il 11/6/2004 nei confronti dell'imputato V.C. ex art.444 c.p.p. di applicazione concordata della pena di mesi tre di reclusione per il reato di cui all'art.589 c.p. nella qualità di operaio carrellista dello stabilimento F.A. s.p.a. di P., in concorso con T. C., quale responsabile dell'unità operativa di montaggio.
vista l'istanza avanzata dal difensore nell'interesse dell'imputato volta ad ottenere la revoca della richiesta di pagamento delle spese di giustizia pari ad Euro 3.410,76 notificata all'istante in data 7/7/2006, ovvero, in subordine, l'imputabilità delle spese di custodia anche a carico del coimputato T.C., in solido tra loro;
sentite le parti all'udienza camerale del 30/10/2006;
Rilevato che le spese di giustizia sono imputabili, nel caso di specie, a titolo di spese di conservazione e custodia onerosa del mezzo di trasporto oggetto del sequestro (carrello elevatore), bene strettamente collegato alla commissione del reato;
ritenuto che, nell'ipotesi di applicazione di pena su accordo delle parti ex art.444 c.p.p., le spese per la custodia delle cose sequestrate non rientrano tra le spese del procedimento in senso stretto che, ai sensi dell'art.445 c.p.p., l'imputato non è tenuto a pagare quale beneficio espressamente previsto per la scelta del rito premiale. Ne discende che, per giurisprudenza pacifica, tali spese vanno soltanto anticipate dallo Stato il quale ha diritto di rivalsa delle stesse sull'imputato, non potendo essere poste definitivamente a carico dell'Erario, non trattandosi di spese del procedimento in senso stretto ma di spese di custodia che esulano dalla previsione di cui all'art.445 c.p.p.(cfr.Cass.pen.sez.IV° 21/4/1995 nr.1418 Esposito).
Ritenuta pertanto corretta la procedura seguita dall'Ufficio Recupero Crediti Tribunale di Nola, trattandosi di spese poste a carico dell'imputato e da questo dovute per la custodia del bene in sequestro;
considerato che può tuttavia accogliersi la richiesta difensiva avanzata in via subordinata, tenuto conto che il coimputato T.C. ha definito la propria posizione processuale per il medesimo fatto-reato innanzi al G.U.P. con applicazione di pena ex art.444 c.p.p. in data 30/04/2002 e che, di conseguenza, allo stesso sono imputabili, in solido con il V., le spese di custodia onerosa del bene in sequestro fino alla data della emissione della sentenza nei suoi confronti (il procedimento è infatti sorto originariamente a carico del T. e del V. in concorso e, pertanto, le spese di custodia del bene vanno accollate ad entrambi in solido, non potendo essere addossate in via esclusiva all'imputato che, per mera scelta difensiva e per un diverso iter processuale, ha definito più tardi la sua posizione rispetto all'altro coindagato, sussistendo il principio della solidarietà delle obbligazioni).

P.Q.M.

Letti gli artt.665 e segg. c.p.p. e 445 c.p.p.
rigetta l'istanza proposta nell'interesse di V.C. di revoca della richiesta di pagamento delle spese di giustizia avanzata dall'ufficio recupero crediti del Tribunale di Nola nei suoi confronti.
Dispone che le spese di custodia onerosa del bene in sequestro pari ad Euro 3.410,76 complessivi siano poste anche a carico del coimputato T.C. limitatamente alle spese maturate fino alla data del 30/4/2002.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti esecutivi e le comunicazioni di rito.
Nola, 2.11.2006
Il Giudice Dott.ssa Diana Bottillo

 
 
a cura Avv. Pietro D'Antò
 

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