TRIBUNALE DI NOLA
(omissis)
Il Giudice dell'Esecuzione,
letti gli atti del fascicolo nr.44/2003 R.DIB. a carico di V.C., in
atti generalizzato;
vista la sentenza emessa in data 26/4/2004 irrevocabile il 11/6/2004
nei confronti dell'imputato V.C. ex art.444 c.p.p. di applicazione concordata
della pena di mesi tre di reclusione per il reato di cui all'art.589
c.p. nella qualità di operaio carrellista dello stabilimento
F.A. s.p.a. di P., in concorso con T. C., quale responsabile dell'unità
operativa di montaggio.
vista l'istanza avanzata dal difensore nell'interesse dell'imputato
volta ad ottenere la revoca della richiesta di pagamento delle spese
di giustizia pari ad Euro 3.410,76 notificata all'istante in data 7/7/2006,
ovvero, in subordine, l'imputabilità delle spese di custodia
anche a carico del coimputato T.C., in solido tra loro;
sentite le parti all'udienza camerale del 30/10/2006;
Rilevato che le spese di giustizia sono imputabili, nel caso di specie,
a titolo di spese di conservazione e custodia onerosa del mezzo di trasporto
oggetto del sequestro (carrello elevatore), bene strettamente collegato
alla commissione del reato;
ritenuto che, nell'ipotesi di applicazione di pena su accordo delle
parti ex art.444 c.p.p., le spese per la custodia delle cose sequestrate
non rientrano tra le spese del procedimento in senso stretto che, ai
sensi dell'art.445 c.p.p., l'imputato non è tenuto a pagare quale
beneficio espressamente previsto per la scelta del rito premiale. Ne
discende che, per giurisprudenza pacifica, tali spese vanno soltanto
anticipate dallo Stato il quale ha diritto di rivalsa delle stesse sull'imputato,
non potendo essere poste definitivamente a carico dell'Erario, non trattandosi
di spese del procedimento in senso stretto ma di spese di custodia che
esulano dalla previsione di cui all'art.445 c.p.p.(cfr.Cass.pen.sez.IV°
21/4/1995 nr.1418 Esposito).
Ritenuta pertanto corretta la procedura seguita dall'Ufficio Recupero
Crediti Tribunale di Nola, trattandosi di spese poste a carico dell'imputato
e da questo dovute per la custodia del bene in sequestro;
considerato che può tuttavia accogliersi la richiesta difensiva
avanzata in via subordinata, tenuto conto che il coimputato T.C. ha
definito la propria posizione processuale per il medesimo fatto-reato
innanzi al G.U.P. con applicazione di pena ex art.444 c.p.p. in data
30/04/2002 e che, di conseguenza, allo stesso sono imputabili, in solido
con il V., le spese di custodia onerosa del bene in sequestro fino alla
data della emissione della sentenza nei suoi confronti (il procedimento
è infatti sorto originariamente a carico del T. e del V. in concorso
e, pertanto, le spese di custodia del bene vanno accollate ad entrambi
in solido, non potendo essere addossate in via esclusiva all'imputato
che, per mera scelta difensiva e per un diverso iter processuale, ha
definito più tardi la sua posizione rispetto all'altro coindagato,
sussistendo il principio della solidarietà delle obbligazioni).
P.Q.M.
Letti gli artt.665 e segg. c.p.p. e 445 c.p.p.
rigetta l'istanza proposta nell'interesse di V.C. di revoca della richiesta
di pagamento delle spese di giustizia avanzata dall'ufficio recupero
crediti del Tribunale di Nola nei suoi confronti.
Dispone che le spese di custodia onerosa del bene in sequestro pari
ad Euro 3.410,76 complessivi siano poste anche a carico del coimputato
T.C. limitatamente alle spese maturate fino alla data del 30/4/2002.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti esecutivi e le comunicazioni
di rito.
Nola, 2.11.2006
Il Giudice Dott.ssa Diana Bottillo
