Il caso
Caio viene condannato nel 1999 ad una pena detentiva
per aver realizzato opere edilizie senza le prescritte autorizzazione
e/o concessioni. Con la sentenza di condanna il Pretore ordinava la
demolizione delle opere e subordinava il beneficio della sospensione
condizionale della pena all'adempimento di detto ordine di demolizione,
da eseguirsi entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Dopo ben sette anni, non avendo l'imputato provveduto alla demolizione
delle opere abusive il P.M., avanza richiesta di revoca del beneficio
della sospensione condizionale della pena, con conseguente esecuzione
della pena detentiva.
Il Giudice dell'esecuzione, dopo aver accertato che l'imputato non ha
demolito le opere, né la P.A. ha emesso provvedimenti di sanatoria
e/o ha provveduto ad ingiungere la demolizione, ritiene che debba permanere
l'ordine di demolizione, e vada revocato invece il beneficio della pena
sospesa.
Tuttavia, il Giudice conclude per l'applicazione dell'intervenuto provvedimento
di indulto, e conseguentemente l'imputato va comunque esente dall'esecuzione
della pena detentiva.
Tirando le somme, dunque, va rilevato che, dopo ben sette anni dalla
sentenza di condanna, grazie alla inerzia della P.A. che non ha mai
provveduto ad ingiungere la demolizione di opere mai regolarizzate amministrativamente,
ed all'intervenuto successivo provvedimento governativo di clemenza,
l'imputato ha evitato la galera e nel contempo continuerà a godere
della disponibilità delle opere abusivamente realizzate.
Massima
Ordine di demolizione di opere abusive impartito in sentenza
valutabile anche in sede esecutiva: assenza di provvedimenti adottati
da parte della Pubblica Amministrazione incompatibili con il predetto
ordine di demolizione (ad esempio: rilascio espresso della concessione
in sanatoria, provvedimenti di acquisizione dell'immobile al patrimonio
del Comune con il completamento della procedura prevista dalla Legge
47/85; immissione in possesso nel manufatto da parte dell'organo pubblico
a seguito della deliberazione di acquisizione patrimoniale, destinazione
dell'immobile ad una pubblica utilità) - insussistenza dei presupposti
per disporre la revoca di detto ordine in caso di inerzia della P.A..
Concorso di cause estintive: revoca della sospensione condizionale della
pena a seguito di mancata ottemperanza dell'ordine di demolizione delle
opere abusive nel termine previsto in sentenza di mesi tre dal passaggio
in giudicato della sentenza - intervenuta legge di applicazione dell'indulto
- prevalenza della causa estintiva del reato più favorevole (sospensione
della pena) sulla causa estintiva della pena (indulto) ai sensi dell'art.
182 cp - applicazione nel caso di specie del beneficio dell'indulto
sopravvenuto, essendo stata disposta la revoca della pena sospesa per
mancata demolizione delle opere.
[Ordinanza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Nola dr.ssa
Diana Bottillo in data 19.10.06 in funzione di Giudice dell'esecuzione]
- Avv.
Angelo Pignatelli
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TRIBUNALE DI NOLA
Il Giudice dell'Esecuzione,
riservatosi in camera di consiglio la decisione sull'incidente di esecuzione
in ordine alla richiesta avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti
di N.L.;
letti gli atti del procedimento nr. X/2006 R. ESEC.,
sentito il P.M. e il difensore all'udienza camerale del 16/10/2006,
ritenuta la propria competenza quale giudice dell'Esecuzione,
sciogliendo la riserva
OSSERVA
Con sentenza emessa dal Pretore di Nola sez.di Ottaviano in
data 4/11/1997 e divenuta irrevocabile in data 14/10/1999 N.L. veniva
condannato per le contravvenzioni urbanistiche e per il reato di cui
all'art.349 c.p. Veniva ordinata in sentenza la sanzione amministrativa
della demolizione dell'opera abusiva ex art.7 L.47/85 subordinando il
beneficio concesso della sospensione condizionale della pena alla eliminazione
delle conseguenze del reato mediante demolizione dell'opera abusiva
entro mesi tre dal passaggio in giudicato della sentenza.
Il Pubblico Ministero richiedeva la revoca del beneficio concesso all'esito
della comunicazione della Polizia Municipale di Terzigno (nota nr.9/2006
del 11/1/2006) che attestava la mancata demolizione dell'opera da parte
del condannato dopo il passaggio in giudicato della sentenza;
Rileva il Giudicante che ricorrono i presupposti per la revoca del beneficio
della sospensione condizionale della pena concesso con la richiamata
sentenza.
Va premesso, invero, che l'ordine di demolizione impartito dal Giudice
penale ex art.7 L.47/85 assolve a funzioni di supplenza in un campo
di tutela del territorio riservato in via esclusiva alla Pubblica Amministrazione,
nelle ipotesi di inerzia di quest'ultima. Ne discende che detto ordine
ben può essere riesaminato anche dopo la definitività
della sentenza ed essere revocato in sede esecutiva dallo stesso Giudice
che lo aveva impartito laddove ne sussistano i presupposti, ovverossia
quando esso appaia incompatibile con atti e provvedimenti nel frattempo
emessi dalla Pubblica Amministrazione. E ciò proprio in virtù
dello spirito di collaborazione tra Giudice ordinario e Pubblica Amministrazione
nella tutela del territorio cui si ispira l'ordine impartito dal Giudice
penale in via suppletiva (cfr. in tal senso Cass.sez.pen.III°, 20/2/90
nr.2456; nello stesso senso Cass.sez.pen.III°, 30/4/92 nr.73; Cass.sez.pen.III°,
3/5/94 nr.712).
Quanto alla possibilità di subordinare il beneficio della sospensione
condizionale della pena all'abbattimento del manufatto abusivo, è
pacifico che La Suprema Corte di legittimità, dopo un contrasto
giurisprudenziale sul punto, ha ritenuto che al Giudice penale è
consentito subordinare il beneficio concesso alla eliminazione -mediante
abbattimento- della costruzione abusiva ritenuta la conseguenza dannosa
del reato e non l'evento, a tutela dell'interesse compromesso (in tal
senso Cass. SS. UU. sent. nr.10 del 20/11/96).
Ciò premesso, rileva il Giudicante che nel caso di specie, non
risultano adottati provvedimenti da parte della Pubblica Amministrazione
incompatibili con il predetto ordine di demolizione. In particolare,
non è stata documentata la presentazione dell'istanza di condono
edilizio, nè l'istante otteneva il rilascio espresso della concessione
in sanatoria, situazioni che avrebbero impedito l'operatività
delle sanzioni amministrative come la demolizione del manufatto abusivamente
edificato dal momento che la sanatoria libera l'immobile da ogni vizio
amministrativo e dal rischio di ogni sanzione demolitoria, pecuniaria
o espropriativa.
Nè risultano adottati dalla Pubblica Amministrazione provvedimenti
di acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune con il completamento
della procedura prevista dalla Legge 47/85 mediante trascrizione del
provvedimento ablativo. Non vi è stata infine la materiale immissione
in possesso nel manufatto da parte dell'organo pubblico a seguito della
deliberazione di acquisizione patrimoniale, nè è stato
adottato un provvedimento di destinazione dell'immobile ad una pubblica
utilità. In tali casi infatti si verificherebbe l'impossibilità
oggettiva sopravvenuta per il condannato a procedere all'abbattimento
avendo lo stesso perso la disponibilità giuridica e materiale
dell'immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale e non potendo
ottemperare di fatto a tale ordine. In presenza di situazioni oggettivamente
impeditive della possibilità di ottemperare all'ordine di demolizione,
deve ritenersi superata la condizione apposta alla concessione del beneficio
della sospensione condizionale della pena, beneficio che pertanto non
dovrà essere revocato, mentre sussisteranno i requisiti per revocare
l'ordine di demolizione. Viceversa, laddove la Pubblica Amministrazione
rimanga inerte, omettendo sia di ingiungere la demolizione sia di procedere
alla acquisizione dell'immobile abusivo, l'ordine di demolizione impartito
dal giudice penale deve ritenersi operativo venendo meno solo in presenza
di determinazioni della P.A. confliggenti con la demolizione (cfr.Cass.pen.sez.I°
2/8/21996 nr.7660; Cass.pen.sez.III° 25/2/2004 nr.8153).
Deve infine rilevarsi che grava sul condannato l'onere di provare l'esistenza
di cause di impossibilità dell'adempimento allo stesso non imputabili
(cfr.Cass.pen.sez.III° 27/7/2004 nr.32706) e che la revoca della
sospensione condizionale della pena per inosservanza degli obblighi
imposti a norma dell'art.165 c.p. opera di diritto salva l'ipotesi della
sopravvenuta impossibilità dell'adempimento sicchè il
Giudice non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento
e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile (Cass.pen.sez.I°
9/172001 nr.5302).
Tutto ciò premesso, si osserva che, nel caso di specie, non è
stata documentata alcuna procedura di condono o il rilascio della concessione
in sanatoria da parte della Pubblica Amministrazione. Inoltre, non è
stata dimostrata l'avvenuta attivazione dal parte del Comune della procedura
di acquisizione al patrimonio rimanendo la Pubblica Amministrazione
inerte in relazione al predetto immobile. In assenza di ogni supporto
probatorio, dal momento che incombe sull'interessato l'onere di provare
l'impossibilità dell'adempimento dell'ordine di abbattimento
ovvero l'esistenza di condizioni legittimanti la revoca dell'ordine
di demolizione, il Giudice non è tenuto ad attivare i poteri
di assunzione di documenti o informazioni dalle competenti autorità
ovvero di assunzione di prove se non quando si riveli necessario e fondato
un approfondimento istruttorio alla stregua dell'impulso di parte e
della allegazione di prove che suffragano l'esistenza di condizioni
favorevoli all'interessato.
Nel caso di specie, non è stato dedotto alcun elemento di prova
da parte del condannato con la conseguenza che deve escludersi l'esistenza
dei requisiti per revocare l'ordine di demolizione e, dunque, per salvaguardare
l'efficacia del beneficio concesso della sospensione condizionale della
pena.
Alla luce di tali argomenti va pertanto accolta la richiesta del Pubblico
Ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della
pena concesso a N.L., non avendo l'imputato ottemperato all'ordine di
demolizione nel termine previsto in sentenza di mesi tre dal passaggio
in giudicato della sentenza.
Rileva peraltro il Giudicante che, il Giudice dell'Esecuzione è
competente, tra l'altro, in ordine all'accertamento ed applicazione
delle cause di estinzione del reato dopo la condanna e della pena giusta
il disposto degli artt.672 e 676 c.p.p., ed in tali casi provvede con
la procedura semplificata a norma dell'art. 667 comma 4° c.p.p.
Nel caso di specie, sussistono i requisiti per il riconoscimento dell'indulto
di cui alla Legge 31/07/2006 nr.241 in vigore dal 1/08/2006. Infatti,
nel caso di specie, non sussistono cause ostative alla concessione del
beneficio dell'indulto, trattandosi di reato commesso anteriormente
al 2/05/2006 non rientrante tra quelli per i quali il provvedimento
di clemenza ha espressamente escluso l'applicazione del beneficio e
non trovando applicazione le esclusioni di cui all'art.151 c.p. giusta
il disposto della L.241/2006.
Considerato che la causa estintiva della pena (sulla quale prevale,
ex art.183 c.p., la causa estintiva del reato più favorevole)
può trovare applicazione
P.Q.M.
Letti gli artt. 665, 666, 667 comma 4°, 672, 676 c.p.p.
Revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso
con sentenza del Pretore di Nola sez. di Ottaviano in data 4/11/1997
e divenuta irrevocabile in data 14/10/1999 emessa nei confronti di N.L..
Vista la Legge 241/2006
Dichiara interamente condonata la pena di mesi dieci di reclusione e
Lire 1.000.000 di multa irrogata con la sentenza del 4/11/1997 irrevocabile
il 14/10/1999.
Dispone, in caso di espiazione in corso della pena detentiva per tale
reato, l'immediata liberazione del condannato se non detenuto per altro
titolo di reato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Nola, 19/ 10/2006
Il Giudice
Dott.ssa Diana Bottillo