PATTEGGIAMENTO:
richiesta di patteggiamento subordinata alla concessione della sospensione
condizionale della pena - applicazione dell'effetto estintivo ex art.
445 cpp con riferimento alla reiterabilità della concessione
della sospensione condizionale della pena ai soli casi in cui sia stata
applicata la pena pecuniaria ovvero una sanzione sostitutiva - richiesta
di patteggiamento avanzata da persona già condannata in precedenza
ad una pena detentiva - considerazione della stessa ai fini della valutazione
della concessione del secondo beneficio giusta il disposto dell'art.164
c.p. ultimo comma in relazione all'art.163 c.p. - rigetto della richiesta
per mancanza di presupposti per la concedibilità della sospensione
condizionale della pena cui era stata subordinata. [Ordinanza emessa
in data 06.06.06 dal GIP del Tribunale di Nola Dr.ssa Diana Bottillo].
- Avv.
Angelo Pignatelli -
====================================================================
TRIBUNALE
DI NOLA
(Omissis)
ORDINANZA
Il G.I.P., dott.Diana Bottillo,
letti gli atti del procedimento penale nr.XXXXXX R.G.N.R. a carico di
D.F.C., nata il XXXXXXX;
vista la richiesta di applicazione della pena concordata dalle parti
ex art.444 c.p.p. di anni uno mesi otto di reclusione ed Euro 950,00
di multa, subordinata alla concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena;
letti gli atti del fascicolo del P.M. acquisiti ex art.135 disp.att.
c.p.p.;
rilevato che la richiesta è stata subordinata alla concessione
del beneficio della sospensione condizionale della pena;
considerato che l'indagata risulta gravata da altro precedente penale
per detenzione di armi e ricettazione con applicazione ex art.444 c.p.p.
della pena di anni uno mesi dieci di reclusione estinto ai sensi dell'art.445
c.p.p. per il decorso del termine (in atti il provvedimento del Tribunale
di Sorveglianza di Napoli).
Ritenuto che, alla stregua del richiamato art.445 c.p.p., l'estinzione
degli effetti penali, con riferimento alla reiterabilità della
concessione della sospensione condizionale della pena, deve intendersi
limitata ai soli casi in cui sia stata applicata la pena pecuniaria
ovvero una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata
applicata una pena detentiva, di questa deve comunque tenersi conto
ai fini della valutazione della concessione del secondo beneficio giusta
il disposto dell'art.164 c.p. ultimo comma in relazione all'art.163
c.p. (cfr.Cass.pen.Sezioni Unite 3/05/2001 nr.31) e come si evince dal
tenore letterale della norma che equipara la sentenza di patteggiamento
ad una sentenza di condanna a tutti gli effetti ed anche ai fini della
concessione di successive sospensioni condizionali della pena.
Ne consegue che, risultando l'indagata gravata da un precedente penale
in relazione al quale è stata irrogata una pena detentiva, pur
se dichiarato estinto, non appare concedibile il beneficio della sospensione
condizionale della pena cui l'istanza ex art.444 c.p.p. veniva subordinata,
dovendosi valutare a tale fine il precedente a carico ostativo alla
concessione del secondo beneficio della sospensione condizionale della
pena
P.Q.M.
Rigetta la richiesta di applicazione di pena ex art.444 c.p.p. formulata
nell'interesse di D.F.C., sopra generalizzata.
Dispone la restituzione degli atti al P.M.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni
Nola, 06/06/2006
Il G.I.P.
Dr.ssa Diana Bottillo