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Giurisprudenza Penale

RICHIESTA DI PATTEGGIAMENTO SUBORDINATA ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA PENA DA PARTE DI PERSONA GRAVATA DA PRECEDENTE CONDANNA A PENA DETENTIVA
Ordinanza emessa il 06.06.06 dal G.I.P. del Tribunale Penale di Nola Dr.ssa Diana Bottillo
( Nota a cura dell' Avv. Angelo Pignatelli)

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PATTEGGIAMENTO: richiesta di patteggiamento subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena - applicazione dell'effetto estintivo ex art. 445 cpp con riferimento alla reiterabilità della concessione della sospensione condizionale della pena ai soli casi in cui sia stata applicata la pena pecuniaria ovvero una sanzione sostitutiva - richiesta di patteggiamento avanzata da persona già condannata in precedenza ad una pena detentiva - considerazione della stessa ai fini della valutazione della concessione del secondo beneficio giusta il disposto dell'art.164 c.p. ultimo comma in relazione all'art.163 c.p. - rigetto della richiesta per mancanza di presupposti per la concedibilità della sospensione condizionale della pena cui era stata subordinata. [Ordinanza emessa in data 06.06.06 dal GIP del Tribunale di Nola Dr.ssa Diana Bottillo]. - Avv. Angelo Pignatelli -

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TRIBUNALE DI NOLA

(Omissis)

ORDINANZA

Il G.I.P., dott.Diana Bottillo,
letti gli atti del procedimento penale nr.XXXXXX R.G.N.R. a carico di D.F.C., nata il XXXXXXX;
vista la richiesta di applicazione della pena concordata dalle parti ex art.444 c.p.p. di anni uno mesi otto di reclusione ed Euro 950,00 di multa, subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
letti gli atti del fascicolo del P.M. acquisiti ex art.135 disp.att. c.p.p.;
rilevato che la richiesta è stata subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
considerato che l'indagata risulta gravata da altro precedente penale per detenzione di armi e ricettazione con applicazione ex art.444 c.p.p. della pena di anni uno mesi dieci di reclusione estinto ai sensi dell'art.445 c.p.p. per il decorso del termine (in atti il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Napoli).
Ritenuto che, alla stregua del richiamato art.445 c.p.p., l'estinzione degli effetti penali, con riferimento alla reiterabilità della concessione della sospensione condizionale della pena, deve intendersi limitata ai soli casi in cui sia stata applicata la pena pecuniaria ovvero una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una pena detentiva, di questa deve comunque tenersi conto ai fini della valutazione della concessione del secondo beneficio giusta il disposto dell'art.164 c.p. ultimo comma in relazione all'art.163 c.p. (cfr.Cass.pen.Sezioni Unite 3/05/2001 nr.31) e come si evince dal tenore letterale della norma che equipara la sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna a tutti gli effetti ed anche ai fini della concessione di successive sospensioni condizionali della pena.
Ne consegue che, risultando l'indagata gravata da un precedente penale in relazione al quale è stata irrogata una pena detentiva, pur se dichiarato estinto, non appare concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena cui l'istanza ex art.444 c.p.p. veniva subordinata, dovendosi valutare a tale fine il precedente a carico ostativo alla concessione del secondo beneficio della sospensione condizionale della pena

P.Q.M.
Rigetta la richiesta di applicazione di pena ex art.444 c.p.p. formulata nell'interesse di D.F.C., sopra generalizzata.
Dispone la restituzione degli atti al P.M.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni
Nola, 06/06/2006
Il G.I.P.
Dr.ssa Diana Bottillo

------------------------------www.iussit.it     15.06.2006----------------------------

 
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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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