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Giurisprudenza Penale

COMPETENZA PER TERRITORIO: RICETTAZIONE E ALTRI REATI CONNESSI -
CRITERIO DI DETERMINAZIONE

Ordinanza emessa il 22.05.2006 dal G.M. del Tribunale di Nola Dott.ssa Diana Bottillo
( massima a cura dell' Avv. Angelo Pignatelli)

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Il reato di ricettazione ha carattere istantaneo e si consuma all'atto dell'acquisto o ricezione della cosa proveniente da delitto; nel caso di procedimenti connessi, le disposizioni di cui all'art.9 c.p.p. devono essere coordinate con quelle di cui all'art.16 c.p.p., sicchè ove non sia possibile individuare il luogo di commissione del reato più grave, giudice competente deve ritenersi quello del luogo in cui risulta commesso il reato meno grave e non è consentito far ricorso alle regole suppletive di cui all'art.9 c.p.p.che si riferisce ai procedimenti con singolo reato. [Ordinanza emessa il 22.05.2006 dal G.M. del Tribunale di Nola dr.ssa Diana Bottillo]

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TRIBUNALE DI NOLA
ORDINANZA

(...)

Il Giudice,dr.ssa Diana Bottillo
sulla questione preliminare di competenza territoriale sollevata dalla difesa,

OSSERVA
Va premesso che il reato di ricettazione ha carattere istantaneo e si consuma all'atto dell'acquisto o ricezione della cosa proveniente da delitto; che pertanto la competenza territoriale va determinata in base al luogo di acquisto o ricezione della cosa di illecita provenienza a nulla rilevando, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, il luogo in cui viene accertata la materiale detenzione della res, dovendosi in tal caso ed in assenza di altri ed ulteriori elementi indicativi del luogo in cui la cosa potesse essere pervenuta in possesso dell'imputato, ricorrere al criterio sussidiario del luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato ai sensi dell'art.9 c.p.p. comma secondo (così Cass.I° sez. pen.29/3/94 nr.854; conf.Cass.I°sez.pen.16/7/97 nr.4127);
peraltro, nel caso di procedimenti connessi, le disposizioni di cui all'art.9 c.p.p. devono essere coordinate con quelle di cui all'art.16 c.p.p., sicchè ove non sia possibile individuare il luogo di commissione del reato più grave, giudice competente deve ritenersi quello del luogo in cui risulta commesso il reato meno grave e non è consentito far ricorso alle regole suppletive di cui all'art.9 c.p.p. che si riferisce ai procedimenti con singolo reato (cfr.Cass.pen.sez.II° 9/6/1993 nr.5771).
Alla stregua di tali criteri, poiché nel caso di specie è individuato con certezza il luogo di commissione dei reati meno gravi connessi al reato di cui all'art.648 c.p. (artt.496 e 479 c.p. dichiarazioni mendaci rese innanzi al notaio in Somma Vesuviana), rientrante nel circondario del Tribunale di Nola, la competenza deve ritenersi correttamente radicata presso il Giudice procedente del Tribunale di Nola non dovendosi far ricorso ai criteri sussidiari di cui all'art.9 c.p.p.

P.Q.M.
Rigetta l'eccezione e dispone procedersi oltre
NOLA, 22/5/2006

Il Giudice
Dr.ssa Diana Bottillo

------------------------------ www.iussit.it 26.05.2006 ----------------------------

 
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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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