Il reato di ricettazione ha carattere istantaneo e si
consuma all'atto dell'acquisto o ricezione della cosa proveniente da
delitto; nel caso di procedimenti connessi, le disposizioni di cui all'art.9
c.p.p. devono essere coordinate con quelle di cui all'art.16 c.p.p.,
sicchè ove non sia possibile individuare il luogo di commissione
del reato più grave, giudice competente deve ritenersi quello
del luogo in cui risulta commesso il reato meno grave e non è
consentito far ricorso alle regole suppletive di cui all'art.9 c.p.p.che
si riferisce ai procedimenti con singolo reato. [Ordinanza emessa
il 22.05.2006 dal G.M. del Tribunale di Nola dr.ssa Diana Bottillo]
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TRIBUNALE DI NOLA
ORDINANZA
(...)
Il Giudice,dr.ssa Diana Bottillo
sulla questione preliminare di competenza territoriale sollevata dalla
difesa,
OSSERVA
Va premesso che il reato di ricettazione ha carattere istantaneo e si
consuma all'atto dell'acquisto o ricezione della cosa proveniente da
delitto; che pertanto la competenza territoriale va determinata in base
al luogo di acquisto o ricezione della cosa di illecita provenienza
a nulla rilevando, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente
competente, il luogo in cui viene accertata la materiale detenzione
della res, dovendosi in tal caso ed in assenza di altri ed ulteriori
elementi indicativi del luogo in cui la cosa potesse essere pervenuta
in possesso dell'imputato, ricorrere al criterio sussidiario del luogo
di residenza, dimora o domicilio dell'imputato ai sensi dell'art.9 c.p.p.
comma secondo (così Cass.I° sez. pen.29/3/94 nr.854; conf.Cass.I°sez.pen.16/7/97
nr.4127);
peraltro, nel caso di procedimenti connessi, le disposizioni di cui
all'art.9 c.p.p. devono essere coordinate con quelle di cui all'art.16
c.p.p., sicchè ove non sia possibile individuare il luogo di
commissione del reato più grave, giudice competente deve ritenersi
quello del luogo in cui risulta commesso il reato meno grave e non è
consentito far ricorso alle regole suppletive di cui all'art.9 c.p.p.
che si riferisce ai procedimenti con singolo reato (cfr.Cass.pen.sez.II°
9/6/1993 nr.5771).
Alla stregua di tali criteri, poiché nel caso di specie è
individuato con certezza il luogo di commissione dei reati meno gravi
connessi al reato di cui all'art.648 c.p. (artt.496 e 479 c.p. dichiarazioni
mendaci rese innanzi al notaio in Somma Vesuviana), rientrante nel circondario
del Tribunale di Nola, la competenza deve ritenersi correttamente radicata
presso il Giudice procedente del Tribunale di Nola non dovendosi far
ricorso ai criteri sussidiari di cui all'art.9 c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta l'eccezione e dispone procedersi oltre
NOLA, 22/5/2006
Il Giudice
Dr.ssa Diana Bottillo