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MISURE
DI PREVENZIONE : violazione delle prescrizioni imposte con il provvedimento
che applica la misura di prevenzione della sorveglianza speciale - contravvenzione
dell'obbligo di non associarsi a pregiudicati - necessità dell'abitualità
della condotta nell'associarsi a personaggi sospetti o pregiudicati
atteso che l'allarme per l'autorità di P.S. è costituito
proprio dalla stabilità, ripetitività e frequenza dei
contatti con personaggi inseriti in contesti delinquenziali - condotta
realizzatasi nell'abbracciare la nipote minore di anni tredici che piangeva
all'ingresso dell'abitazione dove la ragazza vive con la madre, pregiudicata
e parente del reo - fatto occasionale e isolato privo di allarme sociale
- esclusione della intenzionalità di violazione sistematica dell'obbligo
connesso alla misura di prevenzione.
[Ordinanza
emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola Dr.ssa Diana Bottillo
in data 30.10.06]
Avv.
Angelo Pignatelli
TRIBUNALE DI NOLA
(omissis)
Il Giudice,
udite le parti sulla convalida dell'arresto,
ritenuto che l'arresto per il reato di cui all'art.9 Legge 1423/56,
a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 31/7/2005 nr.155, è
da ritenersi legittimo essendo sanzionate le violazioni alle prescrizioni
imposte con il provvedimento che applica la misura di prevenzione con
la reclusione da uno a cinque anni;
Ritenuto che, nel caso di specie, la violazione è consistita
nel fatto che il Q., soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale
con obbligo di soggiorno nel Comune di XX , contravveniva all'obbligo
di non associarsi a pregiudicati, prescrizione esplicitamente inserita
nel provvedimento applicativo;
Considerato che le modalità del fatto come ricostruito sulla
base della relazione della P.G. operante non consentono di ritenere
integrato il reato nella sua materialità (il Q. veniva sorpreso,
poco dopo essersi recato ad apporre la firma presso i CC di XX , all'ingresso
dell'abitazione di S.M.G., una sua parente gravata da pregiudizi penali,
in compagnia della figlia piangente di quest'ultima che stava abbracciando
per consolarla e che aveva appena riaccompagnato a casa, mentre la S.
si trovava in altro vano dell'abitazione sita al piano terra). Invero,
la fattispecie delittuosa richiede il requisito dell'abitualità
nell'associarsi a personaggi sospetti o pregiudicati atteso che l'allarme
per l'autorità di P.S. è costituito proprio dalla stabilità,
ripetitività e frequenza dei contatti con personaggi inseriti
in contesti delinquenziali, laddove solo la reiterazione sistematica
degli incontri è indicativa di uno schema abitudinario di comportamento
e della volontà preordinata di violare la specifica prescrizione
(cfr.tra le altre Cass.pen.sez.I° 3/12/1999 nr.13886; Cass.pen.sez.I°
23/12/1999 nr.14606). Viceversa, nel caso di specie, appare evidente
che l'episodio, per le sue modalità, per le circostanze spazio-temporali
e per i soggetti coinvolti (si rammenta che il Q. è stato sorpreso
abbracciato alla nipote minore di anni tredici che piangeva all'ingresso
dell'abitazione dove la ragazza vive con la madre, pregiudicata e parente
del Q.), rappresenta un fatto occasionale e isolato privo di allarme
sociale, non potendosi inferire da tale condotta la violazione sistematica
ed intenzionale dell'obbligo connesso alla misura di prevenzione. Né
d'altro canto la sussistenza del reato può desumersi dalle annotazioni
di servizio allegate dalla P.G. attestanti la pregressa frequentazione
del Q. con personaggi sospetti, trattandosi di episodi circoscritti
(agli atti sono allegate due annotazioni) da cui non può essere
desunto il sistematico e stabile associarsi del Q. a pregiudicati.
P.Q.M.
Non convalida l'arresto.
Dispone la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
Ordina la immediata liberazione dell'arrestato se non detenuto per altra
causa.
Nola , 30.10.2006
Il Giudice Dr.ssa Diana Bottillo