TENTATO OMICIDIO: PRESUPPOSTI E FINALITA'
DELLA CONDOTTA
Sentenza emessa il 12.04.06 dal
Tribunale di Nola, Sez. Seconda Penale, Coll. D), Pres. Dr. Francesco
Nappo - Giudice a latere, Dr.ssa Tamara De Amicis, Dr.ssa Diana Bottillo,
est.]
( Nota a cura dell' Avv.
Angelo Pignatelli)
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DELITTO DI TENTATO OMICIDIO
- PRESUPPOSTI
1) idoneità dell'azione a cagionare l'evento lesivo ovverossia
a porre in pericolo la vita (non l'incolumità fisica);
2) univocità degli atti diretti obiettivamente a provocare l'evento
morte,
3) idoneità da valutarsi in concreto con giudizio prognostico
ex post, con riferimento alle
circostanze prevedibili ed al contesto in cui l'azione è stata
posta in essere;
4) animus necandi il cui accertamento è necessariamente indiretto
(ove manchino esplicite
ammissioni dell'imputato) e desumibile dalle caratteristiche della condotta
e da circostanze e
fattori esterni ed è rimesso al prudente apprezzamento giudiziale.
- elemento differenziale tra il tentato omicidio e lesioni volontarie:
nel secondo l'azione esaurisce la sua carica offensiva nell'evento prodotto,
mentre nel delitto di tentato omicidio vi è un quid pluris che,
andando al di là dell'evento realizzato, tende ed è idoneo
a causarne uno più grave, non riuscendo a cagionarlo per cause
estranee alla volontà dell'agente -
- Configurabilità del delitto di lesioni in luogo del tentato
omicidio esame dei molteplici elementi e circostanze indizianti che
connotano il fatto storico da cui si desume che la condotta posta in
essere dall'imputato aggredisce l'incolumità fisica e non già
la vita della vittima (modalità dell'accoltellamento, uso di
un mezzo offensivo, posizione degli antagonisti, profondità delle
ferite e zone del corpo attinte dai colpi, pluralità delle coltellate
inferte con un mezzo offensivo a distanza ravvicinata, comportamento
complessivo dell'aggressore) [Sentenza emessa il 12.04.2006 dal Tribunale
di Nola, Seconda Sez. Penale coll. D) Pres. Dr. Francesco Nappo - Giudice
a latere, Dr.ssa Tamara De Amicis, Dr.ssa Diana Bottillo, est.] - Avv.
Angelo Pignatelli -
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TRIBUNALE DI NOLA
( ...omissis)
MOTIVAZIONE
-Svolgimento del processo.
Con decreto del 27/12/2005 il Giudice delle Indagini Preliminari disponeva
il giudizio immediato nei confronti di R.F. dinanzi al Tribunale di
Nola in composizione collegiale per rispondere del reato in epigrafe.
Con ordinanza emessa dal G.I.P. in data 14/11/2005 veniva applicata
all'imputato la misura cautelare degli arresti domiciliari revocata
in data 15/03/2006 da questo Tribunale.
Instaurato il dibattimento, all'udienza del 15/03/2006, celebrata in
presenza dell'imputato, dopo il controllo sulla regolare costituzione
delle parti, preliminarmente il difensore reiterava la richiesta di
definizione del procedimento con il rito abbreviato allo stato degli
atti condizionato all'assunzione della prova documentale attestante
l'avvenuto risarcimento del danno e della testimonianza di D.F.G. a
seguito del rigetto del G.I.P. Il Collegio, ritenuto ingiustificato
il rigetto pronunciato dal Giudice per le Indagini Preliminari, riteneva
ammissibile la richiesta subordinata all'acquisizione di prove documentali
e testimoniali, disponendo la trasformazione del rito in udienza camerale
e l'acquisizione di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico
Ministero. Acquisiti gli atti ed esaminato il teste D.F.G., alla odierna
udienza le parti rassegnavano le rispettive conclusioni analiticamente
riportate in epigrafe.
All'esito della camera di consiglio, si dava pubblica lettura del dispositivo
di sentenza.
-Fatto
Osserva il Giudicante che le risultanze processuali comprovano la penale
responsabilità dell'imputato per il delitto di lesioni volontarie
personali aggravate (artt.582-583 nr.1-585 nr.2 e 61 nr.1 c.p.), così
diversamente qualificata la originaria contestazione di cui agli artt.56-575
c.p.
Sulla scorta degli atti d'indagine redatti dal personale del Commissariato
P.S. di A. (informativa di reato, annotazione di P.G.), del verbale
di denuncia resa dalla persona offesa R.V., del verbale di s.i.t. e
della testimonianza resa da D.F. G., della documentazione medica (referto,
cartella clinica) e della consulenza tecnica redatta dal medico A. C.,
il fatto storico è stato così brevemente ricostruito.
In data 21/10/2005, alle ore 00,13 circa, presso il presidio sanitario
di Xxxx giungeva tale R. V. il quale veniva refertato per "duplice
ferita da punta e taglio in regione dorsale con s.l.o.i. giudicato guaribile
in giorni venti salvo complicazioni". Attesa la necessità
di ricovero e praticati alcuni esami, la vittima veniva trasferita presso
l'ospedale Cardarelli dove veniva ricoverato con diagnosi "ferita
da arma da taglio regione dorsale con pneumo-emotorace".
Iniziavano quindi le immediate investigazioni da parte della polizia
giudiziaria che ricostruivano l'accaduto attraverso le dichiarazioni
rese dalla vittima R. V. e dalla persona informata sui fatti D.F. G..
In particolare, dalle dichiarazioni rese dal R. e dal D.F., è
emerso che in data 20/10/2005, alle ore 21,45 circa, i tre giovani R.F.,
R. V. e D.F. G. trascorrevano insieme la serata recandosi presso una
pizzeria di Pomigliano d'Arco a bordo del veicolo Lancia Y10 di proprietà
del R.. Nel corso della serata i tre amici conversarono di vari argomenti
tra cui anche il presunto tradimento subito dal R. ad opera della propria
fidanzata, cugina del D.F., vicenda su cui circolavano voci insistenti
in Zzzz e motivo per cui il giovane R. aveva litigato ed interrotto
il rapporto sentimentale. Sulla strada del ritorno verso Zzzz, durante
il tragitto in auto condotta dal R., i due amici consigliavano al R.
un confronto con la ragazza al fine di chiarire definitivamente la situazione.
Sull'argomento il R. tentò di sdrammatizzare ed il R. si dimostrava
agitato e risentito in quanto sensibile sull'argomento. Giunti presso
l'abitazione del D.F., il R., che sedeva al lato passeggero, scendeva
dall'auto per far uscire l'amico D.F.. Il R., alla guida dell'auto,
chiedeva al R. se intendesse guidare il veicolo senza deriderlo o ironizzare
sul tradimento. Ricevendo risposta affermativa, il R. scendeva a sua
volta dall'auto al fine di scambiare il posto di guida con il R., mentre
il D.F. si dirigeva verso la sua abitazione. In tale frangente, il R.,
nel posizionarsi al lato guida, riceveva due colpi alle spalle dal R.
il quale, subito dopo, si dava repentinamente alla fuga a bordo dell'auto.
Avvedendosi del sangue che scorreva, il R. realizzava a quel punto di
essere stato seriamente ferito. Accorreva quindi in soccorso l'amico
D.F. il quale, notando la perdita di sangue alla schiena, tempestivamente
chiamava il padre ed insieme trasportavano il ferito in ospedale dove
veniva refertato e successivamente ricoverato.
Sulla scorta di tali acquisizioni investigative, veniva inoltrata l'informativa
di reato a carico del R..
Quanto alle lesioni riportate dal R. V., dagli atti processuali
(cfr.referti medici, cartella clinica, consulenza tecnica del dott.C.
A.) è emerso che lo stesso ebbe a riportare "duplice ferita
da punta e taglio alla regione torace in regione dorsale con s.l.o.i.
giudicato guaribile in giorni venti salvo complicazioni". Trasferito
presso l'ospedale Cardarelli dove veniva ricoverato con diagnosi "ferita
da arma da taglio regione dorsale con pneumo-emotorace", gli esami
specialistici strumentali (TAC) evidenziarono "focolaio di lacero-contusione
parenchimale regione polmonare destra di circa 2 cm. e modesta falda
di versamento di pneumotorace in regione anteriore destra. Versamento
pleurico di modesta entità in sede postero inferiore destra".
Veniva dimesso in data 31/10/2005 con diagnosi definitiva "Emotorace
dx con focolaio contusivo pleurico omolaterale da ferita da punta e
taglio. Emotorace trattato e risolto con toracentesi evacuativa (cfr.cartella
clinica).
All'esito della dimissione, i controlli effettuati presso la struttura
ospedaliera evidenziavano "esiti cicatriziali di ferita d'arma
da taglio. Emotorace dx murmure vescicolare presente ridotto in basale
destro (controllo del 8/11/2005) e, successivamente, una progressiva
riduzione del murmure vescicolare senza più necessità
di terapie (controllo del 6/12/2005) ed esiti cicatriziali alla scapola
destra ed all'emitorace sinistro.
Dall'esame medico-legale è emerso che la ferita in regione toracica
sinistra non ebbe a raggiungere organi vitali sottostanti, mentre quella
alla scapola destra cagionò una modesta lacerazione del polmone
ed un emo-pneumotorace con modesto versamento della pleura. La ferita
è stata cagionata da un'arma da taglio con lama di circa quattro
o cinque centimetri essendo penetrata per 1 o 2 cm. nel cavo pleurico.
Quanto al pericolo di vita, l'esame medico-legale ha evidenziato che,
alla stregua delle risultanze della cartella clinica, non sono emerse
lesioni tali da mettere in pericolo in alcun momento la vita del paziente.
In particolare, sin dal ricovero non vi è stato alcuno choc emorragico,
né gli esami ematochimici evidenziavano alterazioni del quadro
bio-umorale tali da mettere in pericolo la vita (anemia post-emorragica,
emocromo alterato etc.), nè è stato necessario sottoporre
il paziente a terapìe di urgenza quali l'assistenza rianimatoria
non avendo comportato le ferite crisi per insufficienza respiratoria.
In altri termini, i due colpi inferti in regione toracica dove sono
ubicati organi vitali, non ha tuttavia determinato in alcun momento
il pericolo di vita da non confondersi con la dizione "prognosi
riservata" utilizzata dai sanitari laddove ci si trovi di fronte
a lesioni potenzialmente mortali (per la regione del corpo attinta,
la pluralità di lesioni ed il mezzo adoperato) ma delle quali
non si conosce ancora la portata e non può esprimersi un giudizio
attendibile sulla base dei dati clinici raccolti.
Le ferite hanno determinato una malattia di durata poco superiore ai
quaranta giorni. Infatti, la lesione è stata prodotta in data
21/10/2005 ed il paziente è stato sottoposto a visite cadenzate.
Solo il controllo del 5/12/2005 evidenziava che il polmone aveva ripreso
interamente la propria funzionalità ed espansione con riassorbimento
del versamento pleurico. Non sono infine residuati postumi permanenti
di rilevanza penale.
-Diritto e valutazione del materiale probatorio
Alla luce delle risultanze processuali, osserva il Tribunale che gli
elementi probatori raccolti comprovano univocamente la penale responsabilità
dell'imputato per il reato di cui agli artt.582-583 nr.1-585 nr.2 e
61 nr.1, dovendosi così diversamente qualificare la contestazione
originaria.
In punto di diritto si osserva che il tentativo di omicidio, ai sensi
del combinato disposto di cui agli artt.56 e 575 c.p., richiede per
la sua configurabilità l'idoneità dell'azione a cagionare
l'evento lesivo ovverossia a porre in pericolo la vita (non l'incolumità
fisica), e la direzione univoca degli atti orientati obiettivamente
a provocare l'evento morte, idoneità da valutarsi in concreto
con giudizio prognostico ex post, con riferimento alle circostanze prevedibili
ed al contesto in cui l'azione è stata posta in essere.
Quanto al profilo psicologico, è necessaria la prova dell'animus
necandi il cui accertamento è necessariamente indiretto (ove
manchino esplicite ammissioni dell'imputato). L'intenzione omicida va
infatti desunta attraverso un processo logico inferenziale da elementi
e fatti oggettivi esterni e dai connotati stessi della condotta obiettivamente
indicativi del fine perseguito dall'agente i quali, con l'ausilio delle
massime di esperienza, consentono di ricavare la prova indiziaria della
volontà di cagionare la morte. In altri termini, ciò che
ha valore determinante per l'accertamento dell'animus necandi è
l'idoneità ed univocità degli atti il cui apprezzamento
è indispensabile al fine verificare la capacità causale
dell'azione a cagionare l'evento morte e l'intenzione omicida dell'agente
desumibile dalle caratteristiche della condotta e da circostanze e fattori
esterni (cfr. Cass.pen.sez.I° 7/06/1997 nr.5389; Cass.pen.sez. I°
7/02/1992 nr.1172; Cass.pen.sez.I° 15/03/2000 nr.3185).
L'elemento psicologico del delitto di tentato omicidio deve ritenersi
integrato non solo quando l'agente ha agito con l'intenzione diretta
di uccidere (dolo intenzionale), ma anche quando si è rappresentato
l'evento morte come possibile o probabile conseguenza della propria
condotta che, ciononostante, ha posto in essere e voluto (dolo diretto
o alternativo). In altri termini, in tal caso l'agente si rappresenta
e vuole indifferentemente l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili
alla sua condotta cosciente e volontaria (morte o indifferentemente
lesioni) sicchè al momento della realizzazione dell'elemento
oggettivo del reato egli deve prevederli entrambi. Sussiste, infine,
il dolo eventuale laddove l'agente, ponendo in essere una condotta diretta
ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi
di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò,
agisce accettando il rischio di cagionarle e del loro verificarsi (cfr.
Cass.pen.sez.I° 5/11/1997 nr.9949; Cass.pen.sez.Unite 25/01/1994
nr.748; Cass.pen.sez.Unite 12/04/1996 nr.3571).)
La prova della idoneità ed univocità dell'azione e dell'animus
necandi - sebbene nelle forme alternative del dolo -, è accertamento
rimesso al prudente apprezzamento giudiziale necessario per distinguere
la fattispecie da quella di lesioni personali, dovendosi valutare al
riguardo la differente potenzialità lesiva dell'azione ed il
diverso atteggiamento psichico dell'agente.
Nel reato di lesioni l'azione esaurisce la sua carica offensiva nell'evento
prodotto, mentre nel delitto di tentato omicidio vi è un quid
pluris che, andando al di là dell'evento realizzato, tende ed
è idoneo a causarne uno più grave, non riuscendo a cagionarlo
per cause estranee alla volontà dell'agente (Cass.pen.sez.I°
15/02/1988 nr.1950).
Alla luce di tali criteri giurisprudenziali, ritiene questo
Collegio che, sulla scorta del complessivo materiale probatorio acquisito,
appare pienamente provata la sussistenza del delitto di lesioni volontarie
aggravate e non del più grave reato di tentato omicidio.
Ed invero, le modalità e circostanze dell'azione come ricostruita
attraverso le dichiarazioni della parte lese e del testimone oculare
ed alla stregua della documentazione medica, evidenziano chiaramente
la sussistenza degli elementi oggettivo e psicologico del reato di lesioni
ascrivibile al R..
In particolare, quanto alla idoneità ed univocità degli
atti, gli elementi fattuali obiettivi e le caratteristiche e circostanze
dell'azione rivelano in sè la direzione causale univoca a cagionare
la lesione fisica e l'idoneità a provocare tale evento lesivo
ed a porre in pericolo (non il bene vita quanto) l'incolumità
fisica. Al riguardo si evidenzia che l'utilizzo di un mezzo offensivo
idoneo e le sue caratteristiche (coltello con una lama di dimensioni
di circa 4 /5 cm.), la reiterazione dei colpi inferti (due), la zona
corporale attinta dai colpi e la loro direzione (il R. riportava due
ferite in penetrazione nella regione toracica posteriore), la posizione
degli antagonisti (l'aggressore colpiva la vittima di spalle) e l'adeguata
causale dell'azione criminosa (nel caso di specie il R., agitato ed
irascibile per la propria vicenda sentimentale, si risentiva dell'ironia
che il R. aveva manifestato nei suoi confronti affrontando l'argomento
del tradimento della propria fidanzata) sono elementi che, globalmente
apprezzati e valutati, denotano indubbiamente la direzione univoca dell'azione
a cagionare la lesione all'incolumità fisica della persona offesa
e l'idoneità concreta della stessa a produrre l'evento lesivo.
Le modalità esecutive dell'azione escludono viceversa l'idoneità
a produrre l'evento morte e l'animus necandi.
Al riguardo si osserva che la distanza ravvicinata tra l'offensore e
l'offeso al momento dell'azione e la posizione dell'aggressore rispetto
alla vittima (il R. sorprendeva il R. di spalle), nonché il contesto
in cui è maturata l'azione (a tarda notte e in luogo isolato
privo di traffico) sono elementi che concretamente avrebbero consentito
all'imputato di raggiungere l'obiettivo morte. Infatti, i colpi sono
stati vibrati da tergo con un mezzo offensivo idoneo, in posizione ravvicinata
ed all'altezza di organi vitali, nonché in circostanze di minorata
difesa della vittima sia per il contesto spazio-temporale (a notte fonda
ed in un luogo isolato), sia per la sussistenza di un rapporto di amicizia
pregresso tale che la vittima è stata colta di sorpresa senza
possibilità di difendersi o schivare colpi, non avendo alcun
motivo di temere aggressioni o di prevedere un attacco alle spalle del
tutto inaspettato. Pertanto, in tale contesto di azione favorevole per
il conseguimento della finalità di morte e tenuto conto della
minorata difesa della vittima, l'imputato ben avrebbe potuto infliggere
pressocchè indisturbato (attesa l'assenza di passanti), una molteplicità
di colpi alle spalle del R. ed usare una particolare violenza e forza
tale da penetrare in profondità in modo da attingere gli organi
vitali e cagionare un serio pericolo di vita. Viceversa, il numero di
colpi inferti (due) e l'entità e profondità modesta delle
ferite riportate, nonché l'ubicazione delle stesse nonostante
la favorevole posizione ravvicinata e da tergo dell'aggressore e le
condizioni di tempo e luogo ottimali (orario notturno e luogo isolato
privo di passanti), non rispecchiano l'intento lesivo di cagionare la
morte né possono ritenersi intrinsecamente indicative della idoneità
ed univocità dell'azione a determinare la morte della vittima
per le ragioni suesposte. D'altro canto, la stessa condotta del R. il
quale, dopo aver inferto due colpi in modo maldestro all'amico si allontanava
rapidamente (laddove avrebbe potuto infliggere indisturbato una pluralità
di colpi in modo da conseguire la morte), denota l'assenza di un intento
seriamente omicida rivelando viceversa la volontà di ledere fisicamente
la persona.
Infine, dalla documentazione medica in atti e dalla relazione del medico
legale C. A., si evince che le due coltellate avevano attinto il corpo
della vittima nella regione posteriore del torace in prossimità
di organi obiettivamente vitali (polmoni, cuore). In particolare, uno
dei colpi aveva provocato un modesto versamento della pleura del polmone.
Tuttavia, sin dall'immediato ingresso in ospedale del ferito, si escludevano
crisi respiratorie o il collasso del polmone tale che non furono apprestate
particolari terapie di urgenza, né risultavano alterazioni del
quadro ematico rappresentative della probabilità di morte del
paziente. Anche a seguito degli esami specialistici praticati, non è
mai stato riscontrato alcun serio pericolo di compromissione del bene
vita tenuto conto del numero e della profondità modesta dei colpi
inferti (dei quali solo uno poteva avere un certo rilievo medico sotto
il profilo della seria lesività), del mezzo offensivo usato (un
coltello con lama di dimensioni contenute) e delle lesioni cagionate
(uno solo dei colpi aveva provocato un modesto versamento pleurico del
cavo polmonare ridottosi nel giro di quaranta giorni).
Ne consegue che deve ritenersi comprovata la sussistenza del delitto
di lesioni volontarie. Invero, l'idoneità a la univocità
dell'azione sono dimostrati, come già chiarito in premessa, dai
molteplici elementi e circostanze indizianti che connotano il fatto
storico (modalità dell'accoltellamento, uso di un mezzo offensivo,
posizione degli antagonisti, profondità delle ferite e zone del
corpo attinte dai colpi). Il contesto della condotta posta in essere
dal R. evidenzia dunque che il bene aggredito ed esposto a pericolo
era l'incolumità fisica e non già la vita della vittima
R. V..
Gli elementi sopra evidenziati comprovano altresì l'elemento
psicologico del reato. Ed invero, la pluralità delle coltellate
inferte con un mezzo offensivo a distanza ravvicinata, nonchè
le modalità complessive della condotta (il R. sorprendeva l'amico
di spalle senza che questi potesse difendersi ed in tale posizione,
infliggeva due colpi alla vittima di spalle) sono indicativi della finalità
perseguita dall'agente di cagionare la lesione all'incolumità
fisica della vittima. La sussistenza dell'animus lesivo è suffragata
anche da una adeguata causale idonea a sorreggere l'intento perseguito
dall'agente ravvisabile nell'antefatto dell'azione delittuosa consistito
nella vicissitudine sentimentale e nell'ironia usata dalla vittima -seppure
al fine di sdrammatizzare- nell'affrontare con l'amico tale argomento
che lo turbava, dimostrando così una particolare carica di aggressività
ed irascibilità nonchè una spiccata inclinazione a condotte
di violenza gratuita.
Le argomentazioni svolte comprovano pertanto la sussistenza del meno
grave reato di lesioni personali volontarie aggravate.
Quanto alla ricostruzione del fatto storico ed alla attendibilità
delle dichiarazioni, va premesso che la testimonianza della persona
offesa ben può essere assunta anche da sola come prova idonea
e sufficiente a sostenere la penale responsabilità purchè
sottoposta al rigoroso vaglio critico sull'attendibilità del
dichiarante, trattandosi di un soggetto non immune da sospetto in quanto
portatore di un interesse contrastante con quello dell'imputato (cfr.tra
le altre Cass. sez.pen.I°, 24/9/97 nr.8606). Nel caso di specie,
la deposizione resa dalla vittima R. V. appare pienamente credibile
trattandosi di dichiarazioni logicamente coerenti e circostanziate,
priva di intenti calunniatori. Non sono poi emersi elementi per ritenere
l'esistenza di pregressi motivi di acredine tenuto conto del legame
di amicizia e di frequentazione tra i soggetti a riprova che la vittima
non è animata da intenti gratuitamente accusatori ed anzi è
stata sorpresa dall'aggressione tanto da non essere in grado di apprestare
alcuna difesa. La testimonianza della persona offesa appare poi pienamente
riscontrata dalla deposizione del teste D.F. G., da ritenersi pienamente
attendibile oltre che per la logicità e verosimiglianza della
dichiarazione resa, anche perchè è del tutto equidistante
dalle parti e privo di intenti preordinatamente accusatori (è
amico sia della vittima che dell'imputato senza motivi di acredine verso
alcuno dei due) e, come tale, non aveva alcun interesse diretto e personale
a fornire una ricostruzione non genuina dei fatti cui ha direttamente
assistito.
La ricostruzione del fatto deve quindi ritenersi acclarata alla luce
della testimonianza della persona offesa riscontrata dalla documentazione
medica e dalla deposizione del teste pienamente credibile D.F. G..
I complessivi elementi indizianti sono dunque tali da delineare a carico
dell'imputato un quadro accusatorio univoco che non consente alcuna
ricostruzione alternativa della vicenda processuale e non è smentito
da prove di diverso tenore.
--Sanzioni--
Affermata la penale responsabilità dell'imputato, deve ritenersi
sussistente la contestata aggravante dell'aver agito per motivi futili
che richiede per la sua configurabilità una obiettiva sproporzione
tra movente ed azione delittuosa nel senso che quest'ultima è
dovuta ad uno stimolo lieve tale da costituire un mero pretesto e tale
da rivelare un istinto criminale più spiccato alla stregua della
coscienza comune della collettività (cfr. Cass.pen.sez.I°
17/3/1999 nr.3465). Invero, la condotta del R. rivela in sè,
in considerazione delle ragioni che hanno costituito la spinta a commettere
il delitto (ovvero la discussione tra amici sulla propria vicissitudine
sentimentale), una causale irrisoria riprovevole per il senso etico
e morale della collettività, da cui il maggiore disvalore da
attribuirsi all'azione delittuosa del tutto eccessiva e priva di ogni
proporzione con l'antefatto storico.
Possono concedersi le circostanze attenuanti generiche di cui all'art.62
bis c.p. in considerazione dell'incensuratezza dell'imputato e della
giovane età.
Può altresì riconoscersi l'attenuante di cui all'art.62
nr.6 c.p. la quale richiede una offerta reale di risarcimento tempestiva
(ovvero prima del giudizio) che abbia i requisiti di congruità
e serietà ancorchè non accettata dalla vittima (Cass.pen.sez.V°
9/01/1997 nr.84), che sia cioè idonea al ristoro dei danni patrimoniali
e morali e tale da rivelare una resipiscenza ed un ravvedimento dell''imputato
(Cass.pen.sez.I° 15/02/1996 nr.1723). Nel caso di specie, l'offerta
reale è consistita nella consegna di una somma di denaro accettata
dalla vittima, da ritenersi congrua e proporzionata alla entità
del fatto e satisfattiva del danno patrimoniale e morale subito dalla
vittima.
Analogamente, non può riconoscersi l'attenuante della provocazione
per la cui configurabilità è necessario che il fatto criminoso
sia commesso in uno stato d'ira insorto come reazione ad un fatto obiettivamente
ingiusto altrui e che vi sia nesso causale e proporzione tra l'offesa
ricevuta e la reazione determinata dallo stato d'ira (Cass.pen.sez.I°
29/12/1995 nr.12785).
Nel caso di specie, le modalità e la dinamica del fatto sopra
descritte non consentono di ritenere il fatto delittuoso ascritto al
R. una reazione provocata da un fatto obiettivamente ingiusto commesso
dalla vittima (l'azione delittuosa è nata nell'ambito di una
discussione tra amici relativa alla vicenda sentimentale dell'imputato
ed al presunto tradimento subito ad opera della fidanzata), dimostrando
viceversa l'imputato una elevata carica di aggressività gratuita
senza alcuna proporzione con l'antefatto storico. Non può ritenersi
ingiusto il fatto che la vittima avesse usato una dose di ironia al
fine di sdrammatizzare le vicissitudini sentimentali del R.. Peraltro,
il testimone oculare D.F. ha escluso che il R. abbia usato frasi offensive
nei confronti del R. in merito al presunto tradimento della propria
fidanzata (cfr.deposizione del 15/03/2006). In ogni caso, il riconoscimento
della aggravante dei motivi futili, in quanto indicativa di efferatezza
e malvagità istintiva dell'agente, è del tutto incompatibile
con l'attenuante della provocazione che richiede l'ingiustizia dell'azione
della vittima (cfr.Cass.pen.sez.I° 17/3/1999 nr.3465), nel caso
di specie assente.
Non ricorrono i presupposti per far luogo alla pronuncia
di improcedibilità per difetto di querela tenuto conto delle
ritenute aggravanti di cui agli artt.583 nr.1 e 585 nr.2 e 61 nr.1 c.p.
(uso dell'arma; motivi futili; malattia superiore a 40 giorni) che comportano
la procedibilità d'ufficio.
Quanto alla pena, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 c.p.,
ritenute le attenuanti generiche e quella di cui all'art.62 nr.6 c.p.
equivalenti alle contestate aggravanti, stimasi pertanto equo condannare
l'imputato alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione (pena base
anni due di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti
equivalenti alle contestate aggravanti, ridotta ex art. 438 e segg.
c.p.p. per la diminuente del rito abbreviato).
Segue, per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese
processuali.
Sussistono infine i presupposti per la concessione dei benefici di legge,
consentendolo l'entità della pena irrogata e presumendosi positivamente
che l'imputato si asterrà in futuro dal commettere reati.
P.Q.M.
Visti gli artt.438 e ss. 533,535 c.p.p.,
dichiara R. F. colpevole del reato di cui agli artt.582, 583 nr.1, 585
nr.2, 61 nr.1 c.p. così diversamente qualificato il fatto contestato
e, concesse le circostanze attenuanti generiche nonché la circostanza
attenuante di cui all'art. 62 nr. 6 c.p. ritenute equivalenti alle contestate
aggravanti, ed applicata la riduzione per il rito prescelto, lo condanna
alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento
delle spese processuali.
Pena sospesa e non menzione.
Visto l'art. 544 comma 3° c.p.p.,
riserva il termine di trenta giorni per il deposito della motivazione.
Nola, 12/04/2006
Il Presidente Dr. Francesco Nappo
Il Giudice Estensore Dr.ssa Diana Bottillo