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Giurisprudenza Penale

TENTATO OMICIDIO: PRESUPPOSTI E FINALITA' DELLA CONDOTTA
Sentenza emessa il 12.04.06 dal Tribunale di Nola, Sez. Seconda Penale, Coll. D), Pres. Dr. Francesco Nappo - Giudice a latere, Dr.ssa Tamara De Amicis, Dr.ssa Diana Bottillo, est.]
( Nota a cura dell' Avv. Angelo Pignatelli)
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DELITTO DI TENTATO OMICIDIO - PRESUPPOSTI
1) idoneità dell'azione a cagionare l'evento lesivo ovverossia a porre in pericolo la vita (non l'incolumità fisica);
2) univocità degli atti diretti obiettivamente a provocare l'evento morte,
3) idoneità da valutarsi in concreto con giudizio prognostico ex post, con riferimento alle
circostanze prevedibili ed al contesto in cui l'azione è stata posta in essere;
4) animus necandi il cui accertamento è necessariamente indiretto (ove manchino esplicite
ammissioni dell'imputato) e desumibile dalle caratteristiche della condotta e da circostanze e
fattori esterni ed è rimesso al prudente apprezzamento giudiziale.
- elemento differenziale tra il tentato omicidio e lesioni volontarie: nel secondo l'azione esaurisce la sua carica offensiva nell'evento prodotto, mentre nel delitto di tentato omicidio vi è un quid pluris che, andando al di là dell'evento realizzato, tende ed è idoneo a causarne uno più grave, non riuscendo a cagionarlo per cause estranee alla volontà dell'agente -
- Configurabilità del delitto di lesioni in luogo del tentato omicidio esame dei molteplici elementi e circostanze indizianti che connotano il fatto storico da cui si desume che la condotta posta in essere dall'imputato aggredisce l'incolumità fisica e non già la vita della vittima (modalità dell'accoltellamento, uso di un mezzo offensivo, posizione degli antagonisti, profondità delle ferite e zone del corpo attinte dai colpi, pluralità delle coltellate inferte con un mezzo offensivo a distanza ravvicinata, comportamento complessivo dell'aggressore) [Sentenza emessa il 12.04.2006 dal Tribunale di Nola, Seconda Sez. Penale coll. D) Pres. Dr. Francesco Nappo - Giudice a latere, Dr.ssa Tamara De Amicis, Dr.ssa Diana Bottillo, est.] -
Avv. Angelo Pignatelli -

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TRIBUNALE DI NOLA

( ...omissis)

MOTIVAZIONE

-Svolgimento del processo.
Con decreto del 27/12/2005 il Giudice delle Indagini Preliminari disponeva il giudizio immediato nei confronti di R.F. dinanzi al Tribunale di Nola in composizione collegiale per rispondere del reato in epigrafe.
Con ordinanza emessa dal G.I.P. in data 14/11/2005 veniva applicata all'imputato la misura cautelare degli arresti domiciliari revocata in data 15/03/2006 da questo Tribunale.
Instaurato il dibattimento, all'udienza del 15/03/2006, celebrata in presenza dell'imputato, dopo il controllo sulla regolare costituzione delle parti, preliminarmente il difensore reiterava la richiesta di definizione del procedimento con il rito abbreviato allo stato degli atti condizionato all'assunzione della prova documentale attestante l'avvenuto risarcimento del danno e della testimonianza di D.F.G. a seguito del rigetto del G.I.P. Il Collegio, ritenuto ingiustificato il rigetto pronunciato dal Giudice per le Indagini Preliminari, riteneva ammissibile la richiesta subordinata all'acquisizione di prove documentali e testimoniali, disponendo la trasformazione del rito in udienza camerale e l'acquisizione di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero. Acquisiti gli atti ed esaminato il teste D.F.G., alla odierna udienza le parti rassegnavano le rispettive conclusioni analiticamente riportate in epigrafe.
All'esito della camera di consiglio, si dava pubblica lettura del dispositivo di sentenza.

-Fatto
Osserva il Giudicante che le risultanze processuali comprovano la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di lesioni volontarie personali aggravate (artt.582-583 nr.1-585 nr.2 e 61 nr.1 c.p.), così diversamente qualificata la originaria contestazione di cui agli artt.56-575 c.p.
Sulla scorta degli atti d'indagine redatti dal personale del Commissariato P.S. di A. (informativa di reato, annotazione di P.G.), del verbale di denuncia resa dalla persona offesa R.V., del verbale di s.i.t. e della testimonianza resa da D.F. G., della documentazione medica (referto, cartella clinica) e della consulenza tecnica redatta dal medico A. C., il fatto storico è stato così brevemente ricostruito.
In data 21/10/2005, alle ore 00,13 circa, presso il presidio sanitario di Xxxx giungeva tale R. V. il quale veniva refertato per "duplice ferita da punta e taglio in regione dorsale con s.l.o.i. giudicato guaribile in giorni venti salvo complicazioni". Attesa la necessità di ricovero e praticati alcuni esami, la vittima veniva trasferita presso l'ospedale Cardarelli dove veniva ricoverato con diagnosi "ferita da arma da taglio regione dorsale con pneumo-emotorace".
Iniziavano quindi le immediate investigazioni da parte della polizia giudiziaria che ricostruivano l'accaduto attraverso le dichiarazioni rese dalla vittima R. V. e dalla persona informata sui fatti D.F. G..
In particolare, dalle dichiarazioni rese dal R. e dal D.F., è emerso che in data 20/10/2005, alle ore 21,45 circa, i tre giovani R.F., R. V. e D.F. G. trascorrevano insieme la serata recandosi presso una pizzeria di Pomigliano d'Arco a bordo del veicolo Lancia Y10 di proprietà del R.. Nel corso della serata i tre amici conversarono di vari argomenti tra cui anche il presunto tradimento subito dal R. ad opera della propria fidanzata, cugina del D.F., vicenda su cui circolavano voci insistenti in Zzzz e motivo per cui il giovane R. aveva litigato ed interrotto il rapporto sentimentale. Sulla strada del ritorno verso Zzzz, durante il tragitto in auto condotta dal R., i due amici consigliavano al R. un confronto con la ragazza al fine di chiarire definitivamente la situazione. Sull'argomento il R. tentò di sdrammatizzare ed il R. si dimostrava agitato e risentito in quanto sensibile sull'argomento. Giunti presso l'abitazione del D.F., il R., che sedeva al lato passeggero, scendeva dall'auto per far uscire l'amico D.F.. Il R., alla guida dell'auto, chiedeva al R. se intendesse guidare il veicolo senza deriderlo o ironizzare sul tradimento. Ricevendo risposta affermativa, il R. scendeva a sua volta dall'auto al fine di scambiare il posto di guida con il R., mentre il D.F. si dirigeva verso la sua abitazione. In tale frangente, il R., nel posizionarsi al lato guida, riceveva due colpi alle spalle dal R. il quale, subito dopo, si dava repentinamente alla fuga a bordo dell'auto. Avvedendosi del sangue che scorreva, il R. realizzava a quel punto di essere stato seriamente ferito. Accorreva quindi in soccorso l'amico D.F. il quale, notando la perdita di sangue alla schiena, tempestivamente chiamava il padre ed insieme trasportavano il ferito in ospedale dove veniva refertato e successivamente ricoverato.
Sulla scorta di tali acquisizioni investigative, veniva inoltrata l'informativa di reato a carico del R..

Quanto alle lesioni riportate dal R. V., dagli atti processuali (cfr.referti medici, cartella clinica, consulenza tecnica del dott.C. A.) è emerso che lo stesso ebbe a riportare "duplice ferita da punta e taglio alla regione torace in regione dorsale con s.l.o.i. giudicato guaribile in giorni venti salvo complicazioni". Trasferito presso l'ospedale Cardarelli dove veniva ricoverato con diagnosi "ferita da arma da taglio regione dorsale con pneumo-emotorace", gli esami specialistici strumentali (TAC) evidenziarono "focolaio di lacero-contusione parenchimale regione polmonare destra di circa 2 cm. e modesta falda di versamento di pneumotorace in regione anteriore destra. Versamento pleurico di modesta entità in sede postero inferiore destra".
Veniva dimesso in data 31/10/2005 con diagnosi definitiva "Emotorace dx con focolaio contusivo pleurico omolaterale da ferita da punta e taglio. Emotorace trattato e risolto con toracentesi evacuativa (cfr.cartella clinica).
All'esito della dimissione, i controlli effettuati presso la struttura ospedaliera evidenziavano "esiti cicatriziali di ferita d'arma da taglio. Emotorace dx murmure vescicolare presente ridotto in basale destro (controllo del 8/11/2005) e, successivamente, una progressiva riduzione del murmure vescicolare senza più necessità di terapie (controllo del 6/12/2005) ed esiti cicatriziali alla scapola destra ed all'emitorace sinistro.
Dall'esame medico-legale è emerso che la ferita in regione toracica sinistra non ebbe a raggiungere organi vitali sottostanti, mentre quella alla scapola destra cagionò una modesta lacerazione del polmone ed un emo-pneumotorace con modesto versamento della pleura. La ferita è stata cagionata da un'arma da taglio con lama di circa quattro o cinque centimetri essendo penetrata per 1 o 2 cm. nel cavo pleurico.
Quanto al pericolo di vita, l'esame medico-legale ha evidenziato che, alla stregua delle risultanze della cartella clinica, non sono emerse lesioni tali da mettere in pericolo in alcun momento la vita del paziente. In particolare, sin dal ricovero non vi è stato alcuno choc emorragico, né gli esami ematochimici evidenziavano alterazioni del quadro bio-umorale tali da mettere in pericolo la vita (anemia post-emorragica, emocromo alterato etc.), nè è stato necessario sottoporre il paziente a terapìe di urgenza quali l'assistenza rianimatoria non avendo comportato le ferite crisi per insufficienza respiratoria. In altri termini, i due colpi inferti in regione toracica dove sono ubicati organi vitali, non ha tuttavia determinato in alcun momento il pericolo di vita da non confondersi con la dizione "prognosi riservata" utilizzata dai sanitari laddove ci si trovi di fronte a lesioni potenzialmente mortali (per la regione del corpo attinta, la pluralità di lesioni ed il mezzo adoperato) ma delle quali non si conosce ancora la portata e non può esprimersi un giudizio attendibile sulla base dei dati clinici raccolti.
Le ferite hanno determinato una malattia di durata poco superiore ai quaranta giorni. Infatti, la lesione è stata prodotta in data 21/10/2005 ed il paziente è stato sottoposto a visite cadenzate. Solo il controllo del 5/12/2005 evidenziava che il polmone aveva ripreso interamente la propria funzionalità ed espansione con riassorbimento del versamento pleurico. Non sono infine residuati postumi permanenti di rilevanza penale.

-Diritto e valutazione del materiale probatorio
Alla luce delle risultanze processuali, osserva il Tribunale che gli elementi probatori raccolti comprovano univocamente la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt.582-583 nr.1-585 nr.2 e 61 nr.1, dovendosi così diversamente qualificare la contestazione originaria.
In punto di diritto si osserva che il tentativo di omicidio, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.56 e 575 c.p., richiede per la sua configurabilità l'idoneità dell'azione a cagionare l'evento lesivo ovverossia a porre in pericolo la vita (non l'incolumità fisica), e la direzione univoca degli atti orientati obiettivamente a provocare l'evento morte, idoneità da valutarsi in concreto con giudizio prognostico ex post, con riferimento alle circostanze prevedibili ed al contesto in cui l'azione è stata posta in essere.
Quanto al profilo psicologico, è necessaria la prova dell'animus necandi il cui accertamento è necessariamente indiretto (ove manchino esplicite ammissioni dell'imputato). L'intenzione omicida va infatti desunta attraverso un processo logico inferenziale da elementi e fatti oggettivi esterni e dai connotati stessi della condotta obiettivamente indicativi del fine perseguito dall'agente i quali, con l'ausilio delle massime di esperienza, consentono di ricavare la prova indiziaria della volontà di cagionare la morte. In altri termini, ciò che ha valore determinante per l'accertamento dell'animus necandi è l'idoneità ed univocità degli atti il cui apprezzamento è indispensabile al fine verificare la capacità causale dell'azione a cagionare l'evento morte e l'intenzione omicida dell'agente desumibile dalle caratteristiche della condotta e da circostanze e fattori esterni (cfr. Cass.pen.sez.I° 7/06/1997 nr.5389; Cass.pen.sez. I° 7/02/1992 nr.1172; Cass.pen.sez.I° 15/03/2000 nr.3185).
L'elemento psicologico del delitto di tentato omicidio deve ritenersi integrato non solo quando l'agente ha agito con l'intenzione diretta di uccidere (dolo intenzionale), ma anche quando si è rappresentato l'evento morte come possibile o probabile conseguenza della propria condotta che, ciononostante, ha posto in essere e voluto (dolo diretto o alternativo). In altri termini, in tal caso l'agente si rappresenta e vuole indifferentemente l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria (morte o indifferentemente lesioni) sicchè al momento della realizzazione dell'elemento oggettivo del reato egli deve prevederli entrambi. Sussiste, infine, il dolo eventuale laddove l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle e del loro verificarsi (cfr. Cass.pen.sez.I° 5/11/1997 nr.9949; Cass.pen.sez.Unite 25/01/1994 nr.748; Cass.pen.sez.Unite 12/04/1996 nr.3571).)
La prova della idoneità ed univocità dell'azione e dell'animus necandi - sebbene nelle forme alternative del dolo -, è accertamento rimesso al prudente apprezzamento giudiziale necessario per distinguere la fattispecie da quella di lesioni personali, dovendosi valutare al riguardo la differente potenzialità lesiva dell'azione ed il diverso atteggiamento psichico dell'agente.
Nel reato di lesioni l'azione esaurisce la sua carica offensiva nell'evento prodotto, mentre nel delitto di tentato omicidio vi è un quid pluris che, andando al di là dell'evento realizzato, tende ed è idoneo a causarne uno più grave, non riuscendo a cagionarlo per cause estranee alla volontà dell'agente (Cass.pen.sez.I° 15/02/1988 nr.1950).

Alla luce di tali criteri giurisprudenziali, ritiene questo Collegio che, sulla scorta del complessivo materiale probatorio acquisito, appare pienamente provata la sussistenza del delitto di lesioni volontarie aggravate e non del più grave reato di tentato omicidio.
Ed invero, le modalità e circostanze dell'azione come ricostruita attraverso le dichiarazioni della parte lese e del testimone oculare ed alla stregua della documentazione medica, evidenziano chiaramente la sussistenza degli elementi oggettivo e psicologico del reato di lesioni ascrivibile al R..
In particolare, quanto alla idoneità ed univocità degli atti, gli elementi fattuali obiettivi e le caratteristiche e circostanze dell'azione rivelano in sè la direzione causale univoca a cagionare la lesione fisica e l'idoneità a provocare tale evento lesivo ed a porre in pericolo (non il bene vita quanto) l'incolumità fisica. Al riguardo si evidenzia che l'utilizzo di un mezzo offensivo idoneo e le sue caratteristiche (coltello con una lama di dimensioni di circa 4 /5 cm.), la reiterazione dei colpi inferti (due), la zona corporale attinta dai colpi e la loro direzione (il R. riportava due ferite in penetrazione nella regione toracica posteriore), la posizione degli antagonisti (l'aggressore colpiva la vittima di spalle) e l'adeguata causale dell'azione criminosa (nel caso di specie il R., agitato ed irascibile per la propria vicenda sentimentale, si risentiva dell'ironia che il R. aveva manifestato nei suoi confronti affrontando l'argomento del tradimento della propria fidanzata) sono elementi che, globalmente apprezzati e valutati, denotano indubbiamente la direzione univoca dell'azione a cagionare la lesione all'incolumità fisica della persona offesa e l'idoneità concreta della stessa a produrre l'evento lesivo.
Le modalità esecutive dell'azione escludono viceversa l'idoneità a produrre l'evento morte e l'animus necandi.
Al riguardo si osserva che la distanza ravvicinata tra l'offensore e l'offeso al momento dell'azione e la posizione dell'aggressore rispetto alla vittima (il R. sorprendeva il R. di spalle), nonché il contesto in cui è maturata l'azione (a tarda notte e in luogo isolato privo di traffico) sono elementi che concretamente avrebbero consentito all'imputato di raggiungere l'obiettivo morte. Infatti, i colpi sono stati vibrati da tergo con un mezzo offensivo idoneo, in posizione ravvicinata ed all'altezza di organi vitali, nonché in circostanze di minorata difesa della vittima sia per il contesto spazio-temporale (a notte fonda ed in un luogo isolato), sia per la sussistenza di un rapporto di amicizia pregresso tale che la vittima è stata colta di sorpresa senza possibilità di difendersi o schivare colpi, non avendo alcun motivo di temere aggressioni o di prevedere un attacco alle spalle del tutto inaspettato. Pertanto, in tale contesto di azione favorevole per il conseguimento della finalità di morte e tenuto conto della minorata difesa della vittima, l'imputato ben avrebbe potuto infliggere pressocchè indisturbato (attesa l'assenza di passanti), una molteplicità di colpi alle spalle del R. ed usare una particolare violenza e forza tale da penetrare in profondità in modo da attingere gli organi vitali e cagionare un serio pericolo di vita. Viceversa, il numero di colpi inferti (due) e l'entità e profondità modesta delle ferite riportate, nonché l'ubicazione delle stesse nonostante la favorevole posizione ravvicinata e da tergo dell'aggressore e le condizioni di tempo e luogo ottimali (orario notturno e luogo isolato privo di passanti), non rispecchiano l'intento lesivo di cagionare la morte né possono ritenersi intrinsecamente indicative della idoneità ed univocità dell'azione a determinare la morte della vittima per le ragioni suesposte. D'altro canto, la stessa condotta del R. il quale, dopo aver inferto due colpi in modo maldestro all'amico si allontanava rapidamente (laddove avrebbe potuto infliggere indisturbato una pluralità di colpi in modo da conseguire la morte), denota l'assenza di un intento seriamente omicida rivelando viceversa la volontà di ledere fisicamente la persona.
Infine, dalla documentazione medica in atti e dalla relazione del medico legale C. A., si evince che le due coltellate avevano attinto il corpo della vittima nella regione posteriore del torace in prossimità di organi obiettivamente vitali (polmoni, cuore). In particolare, uno dei colpi aveva provocato un modesto versamento della pleura del polmone. Tuttavia, sin dall'immediato ingresso in ospedale del ferito, si escludevano crisi respiratorie o il collasso del polmone tale che non furono apprestate particolari terapie di urgenza, né risultavano alterazioni del quadro ematico rappresentative della probabilità di morte del paziente. Anche a seguito degli esami specialistici praticati, non è mai stato riscontrato alcun serio pericolo di compromissione del bene vita tenuto conto del numero e della profondità modesta dei colpi inferti (dei quali solo uno poteva avere un certo rilievo medico sotto il profilo della seria lesività), del mezzo offensivo usato (un coltello con lama di dimensioni contenute) e delle lesioni cagionate (uno solo dei colpi aveva provocato un modesto versamento pleurico del cavo polmonare ridottosi nel giro di quaranta giorni).
Ne consegue che deve ritenersi comprovata la sussistenza del delitto di lesioni volontarie. Invero, l'idoneità a la univocità dell'azione sono dimostrati, come già chiarito in premessa, dai molteplici elementi e circostanze indizianti che connotano il fatto storico (modalità dell'accoltellamento, uso di un mezzo offensivo, posizione degli antagonisti, profondità delle ferite e zone del corpo attinte dai colpi). Il contesto della condotta posta in essere dal R. evidenzia dunque che il bene aggredito ed esposto a pericolo era l'incolumità fisica e non già la vita della vittima R. V..
Gli elementi sopra evidenziati comprovano altresì l'elemento psicologico del reato. Ed invero, la pluralità delle coltellate inferte con un mezzo offensivo a distanza ravvicinata, nonchè le modalità complessive della condotta (il R. sorprendeva l'amico di spalle senza che questi potesse difendersi ed in tale posizione, infliggeva due colpi alla vittima di spalle) sono indicativi della finalità perseguita dall'agente di cagionare la lesione all'incolumità fisica della vittima. La sussistenza dell'animus lesivo è suffragata anche da una adeguata causale idonea a sorreggere l'intento perseguito dall'agente ravvisabile nell'antefatto dell'azione delittuosa consistito nella vicissitudine sentimentale e nell'ironia usata dalla vittima -seppure al fine di sdrammatizzare- nell'affrontare con l'amico tale argomento che lo turbava, dimostrando così una particolare carica di aggressività ed irascibilità nonchè una spiccata inclinazione a condotte di violenza gratuita.
Le argomentazioni svolte comprovano pertanto la sussistenza del meno grave reato di lesioni personali volontarie aggravate.
Quanto alla ricostruzione del fatto storico ed alla attendibilità delle dichiarazioni, va premesso che la testimonianza della persona offesa ben può essere assunta anche da sola come prova idonea e sufficiente a sostenere la penale responsabilità purchè sottoposta al rigoroso vaglio critico sull'attendibilità del dichiarante, trattandosi di un soggetto non immune da sospetto in quanto portatore di un interesse contrastante con quello dell'imputato (cfr.tra le altre Cass. sez.pen.I°, 24/9/97 nr.8606). Nel caso di specie, la deposizione resa dalla vittima R. V. appare pienamente credibile trattandosi di dichiarazioni logicamente coerenti e circostanziate, priva di intenti calunniatori. Non sono poi emersi elementi per ritenere l'esistenza di pregressi motivi di acredine tenuto conto del legame di amicizia e di frequentazione tra i soggetti a riprova che la vittima non è animata da intenti gratuitamente accusatori ed anzi è stata sorpresa dall'aggressione tanto da non essere in grado di apprestare alcuna difesa. La testimonianza della persona offesa appare poi pienamente riscontrata dalla deposizione del teste D.F. G., da ritenersi pienamente attendibile oltre che per la logicità e verosimiglianza della dichiarazione resa, anche perchè è del tutto equidistante dalle parti e privo di intenti preordinatamente accusatori (è amico sia della vittima che dell'imputato senza motivi di acredine verso alcuno dei due) e, come tale, non aveva alcun interesse diretto e personale a fornire una ricostruzione non genuina dei fatti cui ha direttamente assistito.
La ricostruzione del fatto deve quindi ritenersi acclarata alla luce della testimonianza della persona offesa riscontrata dalla documentazione medica e dalla deposizione del teste pienamente credibile D.F. G..
I complessivi elementi indizianti sono dunque tali da delineare a carico dell'imputato un quadro accusatorio univoco che non consente alcuna ricostruzione alternativa della vicenda processuale e non è smentito da prove di diverso tenore.

--Sanzioni--
Affermata la penale responsabilità dell'imputato, deve ritenersi sussistente la contestata aggravante dell'aver agito per motivi futili che richiede per la sua configurabilità una obiettiva sproporzione tra movente ed azione delittuosa nel senso che quest'ultima è dovuta ad uno stimolo lieve tale da costituire un mero pretesto e tale da rivelare un istinto criminale più spiccato alla stregua della coscienza comune della collettività (cfr. Cass.pen.sez.I° 17/3/1999 nr.3465). Invero, la condotta del R. rivela in sè, in considerazione delle ragioni che hanno costituito la spinta a commettere il delitto (ovvero la discussione tra amici sulla propria vicissitudine sentimentale), una causale irrisoria riprovevole per il senso etico e morale della collettività, da cui il maggiore disvalore da attribuirsi all'azione delittuosa del tutto eccessiva e priva di ogni proporzione con l'antefatto storico.
Possono concedersi le circostanze attenuanti generiche di cui all'art.62 bis c.p. in considerazione dell'incensuratezza dell'imputato e della giovane età.
Può altresì riconoscersi l'attenuante di cui all'art.62 nr.6 c.p. la quale richiede una offerta reale di risarcimento tempestiva (ovvero prima del giudizio) che abbia i requisiti di congruità e serietà ancorchè non accettata dalla vittima (Cass.pen.sez.V° 9/01/1997 nr.84), che sia cioè idonea al ristoro dei danni patrimoniali e morali e tale da rivelare una resipiscenza ed un ravvedimento dell''imputato (Cass.pen.sez.I° 15/02/1996 nr.1723). Nel caso di specie, l'offerta reale è consistita nella consegna di una somma di denaro accettata dalla vittima, da ritenersi congrua e proporzionata alla entità del fatto e satisfattiva del danno patrimoniale e morale subito dalla vittima.
Analogamente, non può riconoscersi l'attenuante della provocazione per la cui configurabilità è necessario che il fatto criminoso sia commesso in uno stato d'ira insorto come reazione ad un fatto obiettivamente ingiusto altrui e che vi sia nesso causale e proporzione tra l'offesa ricevuta e la reazione determinata dallo stato d'ira (Cass.pen.sez.I° 29/12/1995 nr.12785).
Nel caso di specie, le modalità e la dinamica del fatto sopra descritte non consentono di ritenere il fatto delittuoso ascritto al R. una reazione provocata da un fatto obiettivamente ingiusto commesso dalla vittima (l'azione delittuosa è nata nell'ambito di una discussione tra amici relativa alla vicenda sentimentale dell'imputato ed al presunto tradimento subito ad opera della fidanzata), dimostrando viceversa l'imputato una elevata carica di aggressività gratuita senza alcuna proporzione con l'antefatto storico. Non può ritenersi ingiusto il fatto che la vittima avesse usato una dose di ironia al fine di sdrammatizzare le vicissitudini sentimentali del R.. Peraltro, il testimone oculare D.F. ha escluso che il R. abbia usato frasi offensive nei confronti del R. in merito al presunto tradimento della propria fidanzata (cfr.deposizione del 15/03/2006). In ogni caso, il riconoscimento della aggravante dei motivi futili, in quanto indicativa di efferatezza e malvagità istintiva dell'agente, è del tutto incompatibile con l'attenuante della provocazione che richiede l'ingiustizia dell'azione della vittima (cfr.Cass.pen.sez.I° 17/3/1999 nr.3465), nel caso di specie assente.

Non ricorrono i presupposti per far luogo alla pronuncia di improcedibilità per difetto di querela tenuto conto delle ritenute aggravanti di cui agli artt.583 nr.1 e 585 nr.2 e 61 nr.1 c.p. (uso dell'arma; motivi futili; malattia superiore a 40 giorni) che comportano la procedibilità d'ufficio.
Quanto alla pena, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 c.p., ritenute le attenuanti generiche e quella di cui all'art.62 nr.6 c.p. equivalenti alle contestate aggravanti, stimasi pertanto equo condannare l'imputato alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione (pena base anni due di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti equivalenti alle contestate aggravanti, ridotta ex art. 438 e segg. c.p.p. per la diminuente del rito abbreviato).
Segue, per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
Sussistono infine i presupposti per la concessione dei benefici di legge, consentendolo l'entità della pena irrogata e presumendosi positivamente che l'imputato si asterrà in futuro dal commettere reati.

P.Q.M.
Visti gli artt.438 e ss. 533,535 c.p.p.,
dichiara R. F. colpevole del reato di cui agli artt.582, 583 nr.1, 585 nr.2, 61 nr.1 c.p. così diversamente qualificato il fatto contestato e, concesse le circostanze attenuanti generiche nonché la circostanza attenuante di cui all'art. 62 nr. 6 c.p. ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, ed applicata la riduzione per il rito prescelto, lo condanna alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa e non menzione.
Visto l'art. 544 comma 3° c.p.p.,
riserva il termine di trenta giorni per il deposito della motivazione.
Nola, 12/04/2006
Il Presidente Dr. Francesco Nappo
Il Giudice Estensore Dr.ssa Diana Bottillo

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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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