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Giurisprudenza Penale

QUASI FLAGRANZA DEL REATO E
CONDIZIONI ALTERNATIVE NECESSARIE LEGITTIMANTI
L'ARRESTO FACOLTATIVO

(Tribunale di Nola, ordinanza emessa il 16.10.2006 dal G.M. Dr.ssa Diana Bottillo)
(Massima a cura dell' Avv. Angelo Pignatelli)
- www.iussit.it  30.10.2006 -
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Massima
Quasi flagranza del reato: il requisito dell'inseguimento, è un concetto ricomprensivo non solo dell'inseguimento attuato d'iniziativa della P.G. in senso stretto, ma anche dell'azione e delle ricerche intraprese senza soluzione di continuità su indicazione della persona offesa o di terzi.
Condizioni alternative necessarie legittimanti l'arresto facoltativo:
gravita' del fatto: quanto al primo profilo, deve rilevarsi che era nota ai verbalizzanti di P.G. all'atto dell'arresto la assoluta incensuratezza dell'arrestato e l'assenza di precedenti pendenti o segnalazioni investigative. Né la condotta posta in essere dall'arrestato all'atto dell'intervento della P.G. ha destato sospetto non avendo l'imputato tentato di dileguarsi o posto in essere reazioni allarmanti tali da far ritenere concreto il pericolo di fuga indicativo dell'avvenuto commesso reato (il giudicabile era intento a consumare la colazione presso un bar).
pericolosità del soggetto: si osserva che le modalità esecutive della condotta non rivelano una particolare insidiosità o capacità delinquenziale del reo (avendo il ladro profittato della distrazione della proprietaria del veicolo che lo lasciava aperto e con le chiavi inserite), senza tener conto che, allo stato, pur avendo la vittima effettuato positivamente il riconoscimento dell'autore del furto, gli elementi sommari acquisiti nella fase della convalida non consentono di ricondurre in modo certo ed in equivoco l'azione delittuosa all'odierno arrestato tenuto conto che lo stesso non è stato sorpreso in possesso di cose o tracce pertinenti il reato (ad esempio non era in possesso delle chiavi del veicolo ritrovato abbandonato seppure a poca distanza dal bar dove il prevenuto stava consumando la colazione) ed è stato tratto in arresto all'esito di una attività investigativa supportata prevalentemente dal riconoscimento della persona offesa.

[Tribunale di Nola, ordinanza emessa il 16.10.2006 dal G.M. dr.ssa Diana Bottillo] - Avv. Angelo Pignatelli

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TRIBUNALE PENALE DI NOLA

(omissis)
Ordinanza
Il Giudice,
udita la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero di convalida dell'arresto del prevenuto,
sentito il difensore,
rilevato che il Giudice è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni legittimanti l'arresto
al momento della adozione della misura e, dunque, la sussistenza del fumus commissi delicti e dello stato di flagranza nonchè se la privazione della libertà sia giustificata dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto nelle ipotesi in cui l'arresto è facoltativo;
considerato che, nel caso di specie, ricorre la quasi flagranza del reato dovendosi ritenere soddisfatto il requisito dell'inseguimento, concetto ricomprensivo non solo dell'inseguimento attuato d'iniziativa della P.G. in senso stretto ma anche dell'azione e delle ricerche intraprese senza soluzione di continuità su indicazione della persona offesa o di terzi. Nel caso di specie, il lasso di tempo intercorso piuttosto circoscritto ed il riconoscimento della persona offesa sono elementi che consentono di ritenere soddisfatto il requisito dell'arresto avvenuto nella quasi flagranza del reato (cfr.in tal senso Cass.pen.sez.II° 27/1/2004 nr.2873).
Rileva tuttavia il Giudicante che le modalità del fatto, la condotta dell'arrestato e la stessa personalità priva di allarme sociale del Indagato non consentono di ritenere giustificata la privazione della libertà personale non sussistendo al momento dell'arresto la pericolosità del soggetto e la stessa gravità del fatto, condizioni alternative necessarie che legittimano l'arresto facoltativo. Quanto al primo profilo, deve rilevarsi che era nota ai verbalizzanti di P.G. all'atto dell'arresto la assoluta incensuratezza dell'arrestato e l'assenza di precedenti pendenti o segnalazioni investigative. Né la condotta posta in essere dal Indagato all'atto dell'intervento della P.G. ha destato sospetto non avendo l'imputato tentato di dileguarsi o posto in essere reazioni allarmanti tali da far ritenere concreto il pericolo di fuga indicativo dell'avvenuto commesso reato (il prevenuto era intento a consumare la colazione presso un bar).
Con riferimento alla gravità del fatto si osserva analogamente che le modalità esecutive della condotta non rivelano una particolare insidiosità o capacità delinquenziale del reo (avendo il ladro profittato della distrazione della proprietaria del veicolo che lo lasciava aperto e con le chiavi inserite), senza tener conto che, allo stato, pur avendo la vittima effettuato positivamente il riconoscimento dell'autore del furto, gli elementi sommari acquisiti nella fase della convalida non consentono di ricondurre in modo certo ed in equivoco l'azione delittuosa all'odierno arrestato tenuto conto che lo stesso non è stato sorpreso in possesso di cose o tracce pertinenti il reato (ad esempio non era in possesso delle chiavi del veicolo ritrovato abbandonato seppure a poca distanza dal bar dove il giudicabile stava consumando la colazione) ed è stato tratto in arresto all'esito di una attività investigativa supportata prevalentemente dal riconoscimento della persona offesa.

P.Q.M.
Non convalida l'arresto dell'indagato e dispone la immediata liberazione dell'arrestato se non detenuto per altra causa.
Ordina la trasmissione degli atti al P.M. sede per l'ulteriore corso.
Nola, 16/10/2006
Il Giudice
Dr.ssa Diana Bottillo

 
 
 a cura avv. Pietro D'Antò
 

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