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Giurisprudenza Penale

DETENZIONE PER LA VENDITA DI PRODOTTI (PENNE) RECANTI
SEGNI DISTINTIVI FALSI : NECESSITA' DELLA CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DEL
REO SULLA NON AUTENTICITA' O PROVENIENZA ILLECITA DEGLI STESSI
(Tribunale di Nola, sentenza emessa il 16.10.06 dal Giudice Monocratico Dott.ssa Diana Bottillo)
( Nota a cura dell' Avv. Angelo Pignatelli)
- www.iussit.it  05.11.2006 -
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Massima
COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (ART. 474 CP) - RICETTAZIONE DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (648 CP): esclusione del principio di specialità tra le due fattispecie criminose, trattandosi di condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico - possibilità del concorso tra le due figure di reati laddove l'agente abbia acquistato i prodotti recanti i segni falsi non in buona fede ma con la consapevolezza della loro contraffazione e, dunque, a conoscenza della provenienza delittuosa, poichè il reato di cui all'art. 474 c.p. a protezione della pubblica fede commerciale, non contiene tutti gli elementi costitutivi del delitto di ricettazione. - Detenzione per vendita di penne marchio EXTRA riproducenti le caratteristiche della penna dalla tipica forma prismatica BIC CRISTAL - esclusione della consapevolezza e/o dubbio sulla loro non autenticità o provenienza illecita da parte dell'imputato, avendo lo stesso rapporti commerciali consolidati e continuativi di importazione dalla società estera (come documentalmente provato) e di successiva distribuzione ad una pluralità di grossisti italiani che, a loro volta, commercializzavano i prodotti di cancelleria con denominazione EXTRA, prodotti aventi, dunque, una discreta e capillare diffusione sul territorio italiano in condizioni di liceità - Assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.
[Sentenza emessa il 16.10.06 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola Dott.ssa Diana Bottillo]
Avv. Angelo Pignatelli

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TRIBUNALE PENALE DI NOLA

(Omissis…)
Osserva il Giudicante che gli elementi di prova raccolti non sono idonei a sostenere la penale responsabilità dell'imputato per l'ascritto.
Sulla scorta del verbale irripetibile di sequestro, della prova documentale acquisita e dalle testimonianze rese dal finanziere N.C. e dal teste F.M., il fatto storico può essere così brevemente ricostruito.
In data 21/11/2002, l'incaricata dell'agenzia di investigazioni Sempronia T.S., presentò una querela per conto della società BIC Italia presso il comando della Guardia di Finanza Pronto Impiego di Napoli denunciando che la ditta XXXX di S.F., con sede operativa presso il C.I.S. di Nola, poneva in commercio penne del tutto simili a quelle modello CRISTAL brevettate dalla società BIC dalla caratteristica trasparenza e forma prismatica. In data 27/11/2002 veniva quindi effettuato un controllo presso la sede operativa della società XXXX s.p.a. sita presso il C.I.S. di Nola Is. … al fine di verificare la fondatezza della denuncia. Alla presenza dello Zx, legale rappresentante della predetta società (come emerso dalla visura alla Camera di Commercio e dalla documentazione contabile), ed avvalendosi di un esperto della tutela dei marchi dipendente della agenzia di investigazioni di Sempronia, F.M., fu effettuata una perquisizione approfondita dei locali dove, oltre al materiale vario di cancelleria, erano stoccate circa 712.000 penne marchio EXTRA sottoposte a sequestro in quanto riproducenti le caratteristiche della penna dalla tipica forma prismatica BIC CRISTAL. A seguito di una integrazione di denuncia fu eseguita una successiva perquisizione presso i locali della società XXXX al fine di dare esecuzione al decreto di sequestro delegato dalla Procura di Nola avente ad oggetto le medesime penne a sfera simili alla BIC tipo CRISTAL. Anche in tal caso, non furono rinvenute penne BIC CRISTAL illegittimamente detenute, bensì un ulteriore quantitativo di penne marchio EXTRA. In particolare, i finanzieri effettuarono il sequestro di nr.5.680 box contenenti ciascuno cinquanta penne a sfera di colore blu e nero riportanti il marchio "EXTRA" per un totale complessivo di 284.000 elementi. Alla stregua delle valutazioni del perito F.M. che assisteva alle operazioni, tali penne risultavano riprodurre fedelmente la forma tridimensionale della penna a sfera modello "CRISTAL BIC", regolarmente registrata a livello internazionale con brevetto 637.977, ancorchè di qualità inferiore. Come precisato dall'esperto di tutela dei marchi, dott. F.M., la penna CRISTAL BIC con la caratteristica forma tridimensionale è oggetto di registrazione internazionale di proprietà della Societè BIC S.A. di cui la BIC ITALIA S.P.A. è consociata nonchè licenziataria esclusiva per l'Italia del marchio BIC e produttrice e distributrice esclusiva per l'Italia dei prodotti BIC tra cui la penna CRISTAL di larghissima diffusione dalla caratteristica forma prismatica e dal fusto trasparente. In particolare, risulta registrato, oltre al marchio nominativo BIC, anche quello figurativo ovverossia, nel caso di specie, la forma tridimensionale e trasparente della penna. Pertanto, le penne rinvenute presso la ditta XXXX risultavano confondibili a livello visivo con quelle originali BIC in quanto possedevano la tipica trasparenza e la tipica forma prismatica propria della BIC CRISTAL, nonchè le stesse caratteristiche stilistiche del fusto e del cappuccio.
Le penne oggetto del sequestro non riportavano tuttavia il marchio BIC ovvero altra simile dicitura, nè recavano il logo tipico della penna BIC ed erano contenute in box o blister di colore verde recanti la dicitura in giallo EXTRA ed il logo costituito da un pupazzo tipo jolly inserito in un cerchio, distinguibili da quelli propri delle penne BIC. Queste ultime infatti sono inserite in box di colore arancione e blu e recano la dicitura BIC sul fusto trasparente inserita in un parallelogramma ed un piccolo omino simbolico scolpito in trasparenza nel corpo dello strumento usato per scrivere, elementi complementari al marchio figurativo (cfr. in atti la certificazione del marchio registrato).
Nel corso delle operazioni di perquisizione, il titolare della ditta esibì ai finanzieri documentazione contabile a giustificazione della provenienza e della giacenza delle suddette penne, documentazione risultata del tutto regolare. Segnatamente, consegnò una fattura commerciale del 28/3/2002 nr.AP223…. emessa dalla società cinese XXXXXXX (in atti) relativa all'acquisto delle suddette penne e di altri prodotti di cancelleria con marchio EXTRA da parte della ditta XXXX importate dalla C., nonchè un tabulato concernente le vendite e la distribuzione delle penne importate dalla C. dalla XXXX a diversi grossisti italiani.
In altri termini, la società XXXX effettuava la commercializzazione all'ingrosso di materiale vario di cancelleria (penne, matite, gomme, correttori ed altro come si evince dal catalogo acquisito al fascicolo) prodotto in Cina e distribuito in Italia con il marchio EXTRA, all'epoca del sequestro non tutelato e non oggetto di registrazione.
Il sequestro delle penne fu determinato dalla circostanza che le suddette penne riproducevano la tipica forma prismatica e trasparente delle penne BIC CRISTAL, oggetto di tutela internazionale.
Alla luce di tali risultanze processuali, ritiene il Giudicante che l'imputato vada prosciolto dai reati ascritti per difetto dell'elemento psicologico.
In punto di diritto si osserva che il reato di cui all'art. 648 c.p. richiede per la sua configurabilità che l'imputato acquisti o, comunque, riceva cose di provenienza delittuosa al fine di trarne profitto. Pertanto, elemento essenziale sotto il profilo materiale è l'acquisto del possesso di beni di illecita provenienza (delitto presupposto), mentre, sotto il profilo dell'elemento psicologico, appare necessario che l'imputato sia consapevole della provenienza delittuosa del bene in suo possesso. A tal fine il giudice di merito è tenuto ad indagare se, date le particolari modalità del fatto, l'agente poteva, allorchè ricevette, acquistò od occultò il bene, aver raggiunto la certezza della sua illecita provenienza e, dunque, dell'anteriorità di un reato commesso da altri, ciò che dovrà desumersi da elementi gravi, univoci e concordanti raggiungendosi la prova certa del dolo diretto anche per distinguere la fattispecie da quella di cui all'art. 712 c.p. (incauto acquisto).
Alla stregua del prevalente orientamento giurisprudenziale, è tuttavia necessario che sia certa la provenienza delittuosa delle cose acquistate, ricevute od occultate nel senso che deve essere stato commesso un precedente reato il cui provento è stato poi ricettato dall'imputato. Laddove invece manchi o sia insufficiente la prova della illecita provenienza o comunque sia dubbia l'esistenza del delitto presupposto, l'imputato deve esser mandato assolto perchè il fatto non sussiste, non potendosi configurare in tal caso il delitto di ricettazione (in tal senso Cass.pen.sez.II°27/1/79, nr. 1034, imp. Meo; Cass.pen.sez.I°,15/5/80 nr.6138, imp. Martone ; ).
Ritiene, infine, la Suprema Corte, che ha composto il conflitto giurisprudenziale esistente sul punto, che il delitto di ricettazione ben può concorrere con quello di cui all'art. 474 c.p., fattispecie che sanziona la condotta di chi detiene per vendere o pone in vendita prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti.
Le due fattispecie criminose hanno diversa oggettività giuridica di talchè non può trovare applicazione il principio di specialità, trattandosi di fattispecie incriminatrici che descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico. Pertanto, tali reati possono concorrere laddove l'agente abbia acquistato i prodotti recanti i segni falsi non in buona fede ma con la consapevolezza della loro contraffazione e, dunque, a conoscenza della provenienza delittuosa. Il legislatore, infatti, con il delitto di cui all'art. 474 c.p. che tutela la pubblica fede, ha inteso colpire la contraffazione specificamente nel momento della immissione in commercio del bene contraffatto, quale condotta a sè stante senza contemplare, dunque, il momento dell'acquisto, ricezione o dell'occultamento del bene proveniente da delitto, elemento tipizzante del delitto di ricettazione posto a tutela dell'offesa al patrimonio. Di conseguenza, poichè il reato di cui all'art. 474 c.p. a protezione della pubblica fede commerciale, non contiene tutti gli elementi costitutivi del delitto di ricettazione, non sussiste rapporto di specialità (cfr. da ultimo Cass. pen. sez. Unite 7/06/2001 nr.23427 Ndiaye; conformi Cass.pen.II° 23/11/2000 nr.12102 Alberino ed altri; Cass.pen.sez.II° 27/7/1996 nr. 3154). Ne discende che il reato di cui all'art. 474 c.p. può essere commesso anche dallo stesso autore della contraffazione oppure da un soggetto che ha acquistato i prodotti, successivamente commerciati, senza la iniziale consapevolezza della falsità del marchio o dei segni distintivi. In tali casi, manca un elemento costitutivo del delitto di ricettazione: nel primo caso, l'elemento dell'acquisto da terzi di cose provenienti da delitto, nel secondo caso dell'elemento soggettivo del dolo (cfr.Cass.pen.sez.V° 17/12/1999 nr.14277).
Ciò premesso, si evidenzia poi che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 474 c.p., occorre che la falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia potenzialmente idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando l'errore circa l'origine e la provenienza del prodotto e, quindi, inducendo la confusione tra il contrassegno originale e quello non autentico. La contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella riconoscibile ictu oculi senza necessità di particolari indagini e che si concreta in una imitazione così ostentata e macroscopica del prodotto tale da non poter indurre confusione o inganno negli acquirenti. Anche la scarsa qualità del prodotto o il prezzo eccessivamente inferiore a quello comune di mercato possono costituire elementi indiziari rivelatori, per un acquirente di media esperienza, della non autenticità del prodotto (specie laddove questo rechi il segno distintivo di un produttore prestigioso), con la conseguenza che la contraffazione, in tali casi, cessa di rappresentare un fattore sviante della libera determinazione del compratore (cfr. Cass.pen.sez.V° 23/2/2000 nr.2119; Cass.pen.sez.V° 16/03/2000 nr.3336).
Nell'ipotesi di immissione in circolazione di prodotti contrassegnati da falsi marchi di provenienza, non rileva in altri termini che il singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato, bensì rileva solo che il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel dato prodotto come proveniente da un determinato produttore (cfr. Cass. pen. sez.V° 10/02/2004 nr.5237).
Si evidenzia, infine, che oggetto della tutela penale sono poi esclusivamente i beni protetti da marchi o segni distintivi registrati ai sensi delle vigenti disposizioni civilistiche ed internazionali con la conseguenza che la mera imitazione di prodotti industriali non connotati da segni distintivi brevettati e non riferibili a licenziatari autorizzati alla produzione non configurano il reato in parola (cfr. Cass. pen. sez.III° 2/07/2001 nr.26754).
Quanto all'elemento psicologico, il reato è punito a titolo di dolo generico di talchè è richiesta la mera coscienza e volontà di detenere per la vendita cose contraffatte e, quindi, la consapevolezza della contraffazione del marchio altrui (Cass.pen.sez.V° 25/01/1999 nr.925).
Alla luce di tali premesse di diritto e valutate le complessive risultanze processuali, ritiene il Giudicante che, nel caso di specie, gli elementi di prova acquisiti non siano idonei a sostenere la responsabilità penale dell'imputato dovendosi escludere il dolo dei reati contestati ovverossia la consapevolezza e volontà di detenere e commercializzare beni di illecita provenienza perchè contraffatti.
Premesso che vanno superate le censure difensive in merito alla utilizzabilità e valenza probatoria delle valutazioni effettuate dal teste F.M., trattandosi di un esperto del settore tutela marchi e brevetti e trovando le sue dichiarazioni riscontro nella prova documentale agli atti del fascicolo, si evidenzia preliminarmente che non sussistono dubbi in merito alla materiale configurabilità di entrambi i reati contestati. Invero, le risultanze processuali hanno dimostrato pacificamente che il marchio BIC è regolarmente registrato e tutelato in ambito internazionale con valenza anche nel territorio italiano dove opera la società BIC Italia, licenziataria esclusiva ed unica distributrice dei prodotti BIC.
Con riferimento specifico alle note penne a sfera BIC tipo CRISTAL, la protezione internazionale si estende anche al marchio figurativo nel senso che ricomprende anche la tipica forma tridimensionale e la caratteristica del fusto trasparente della penna sul quale è impresso il logo costituito dalla dicitura BIC e dalla rappresentazione dell'omino stilizzato (cfr. deposizione del teste F. e la certificazione in atti relativa al marchio protetto in ambito internazionale). In altri termini, oggetto della tutela è non solo il marchio BIC ma anche la forma e le caratteristiche di stile del prodotto consistente, nel caso di specie, nelle penne a sfera CRISTAL.
Ebbene, alla stregua di tali elementi fattuali pienamente riscontrati dalle attività d'indagine della Guardia di Finanza, deve ritenersi sussistente il reato di commercializzazione di prodotti contraffatti. Invero, le penne a sfera distribuite dalla società XXXX con il marchio EXTRA, ad una visione obiettiva del prodotto raffrontato con quello originale, presentano elementi costitutivi idonei ad indurre in inganno il compratore di media esperienza, giacchè, pur non essendo in nessun caso riprodotto il nome BIC o dicitura similare con il relativo logo, tuttavia esse richiamano grosso modo, a livello visivo, le caratteristiche tipiche e notorie per la massa di consumatori, dello stile delle penne BIC modello CRISTAL (in particolare, forma prismica, fusto trasparente e cappuccio a punta, logo impresso sul fusto trasparente). In altri termini, il prodotto, così come commercializzato, sebbene non contenga alcun riferimento espresso al marchio BIC regolarmente registrato, appare tuttavia idoneo ad ingannare l'acquirente medio, non potendosi ritenere una imitazione macroscopica e grossolana della penna originale di cui presenta, grosso modo, caratteristiche similari riscontrabili visivamente, tali da ingenerare confusione circa la provenienza del prodotto dalla prestigiosa società produttrice e tenuto conto della estensione della protezione del marchio anche e soprattutto alla forma ed alle caratteristiche di stile della penna a sfera CRISTAL (le penne oggetto del sequestro, oltre ad avere caratteristiche di stile simili alla penna a sfera BIC, presentavano il logo e la dicitura EXTRA impressa sul fusto trasparente della penna, con modalità analoghe alla penna autentica).
Sotto il profilo materiale, deve quindi ritenersi integrato in primo luogo il reato di cui all'art. 474 c.p. attese le caratteristiche delle penne a sfera riproducenti lo stile e la forma similare alle penne BIC originali e tenuto conto della loro chiara destinazione alla vendita al pubblico (atteso l'ingente quantitativo di penne in possesso della società XXXX di cui lo Zx. è il titolare, dedita alla rivendita di materiale di cancelleria ad altri grossisti italiani, come è emerso dalla documentazione esaminata dai finanzieri ed acquisita agli atti del fascicolo).
Sussiste altresì sotto il profilo materiale il reato concorrente di cui all'art. 648 c.p. ascrivibile all'odierno imputato, non potendosi dubitare dell'avvenuto acquisto del possesso da parte dello Zx di beni di provenienza illecita perchè oggetto di pregressa contraffazione.
Ritiene tuttavia il Giudicante che le complessive emergenze processuali escludano ogni preordinazione dolosa nella condotta dell'imputato.
Ed invero, si evidenzia in primo luogo che lo Zx è stato in grado di fornire ai finanzieri adeguata giustificazione documentale e contabile dell'avvenuto acquisto delle penne a sfera oggetto della odierna contestazione. Alla luce di tale documentazione, la finanza ebbe modo di accertare che il titolare della società XXXX. importava dalla Cina ingenti quantitativi di prodotti di cancelleria con denominazione EXTRA acquistandoli da una società cinese (A.), prodotti che successivamente rivendeva a molteplici grossisti italiani. In altri termini, sulla base della documentazione contabile e dell'ingente quantitativo di prodotti stoccati ed in giacenza presso la ditta è chiaramente dimostrato il grosso volume di affari della ditta XXXX. relativamente alla importazione e distribuzione all'ingrosso di prodotti di cancelleria con denominazione EXTRA. Peraltro, le verifiche della Guardia di Finanza hanno consentito di acclarare la regolarità contabile e fiscale degli acquisti e delle vendite da parte della società XXXX, nonchè delle giacenze esistenti in magazzino. A ciò si aggiunga che la XXXX commercializzava una pluralità di prodotti diversificati di cancelleria e per la scuola (gomme, matite, correttori, quaderni ed altri prodotti analiticamente elencati e raffigurati nel catalogo acquisito al fascicolo), tutti recanti la medesima confezione, il medesimo logo e la stessa dicitura (EXTRA con la raffigurazione di un omino tipo jolly inserito in un cerchio e con colorazione dei box verde e giallo), prodotti che non sono stati ritenuti contraffatti e non sono certamente confondibili con quelli commercializzati dalla società BIC, presentando caratteristiche e diciture diverse inidonee ad ingenerare inganno negli acquirenti. Pertanto, deve escludersi in primo luogo che l'acquisto dei prodotti da parte dello Zx sia avvenuto in circostanze sospette o tali da ingenerare il dubbio sulla loro non autenticità o provenienza illecita, avendo la XXXX rapporti commerciali consolidati e continuativi di importazione dalla società estera e di successiva distribuzione ad una pluralità di grossisti italiani che, a loro volta, commercializzavano i prodotti di cancelleria con denominazione EXTRA, prodotti aventi, dunque, una discreta e capillare diffusione sul territorio italiano in condizioni di liceità.
Ebbene, gli elementi sopra evidenziati e la stessa condotta dell'imputato non consentono di ritenere che il titolare della XXXX avesse consapevolezza ed intenzione di acquistare e rivendere preordinatamente prodotti contraffatti ben conoscendone la provenienza illecita tenuto conto della diversificazione dei prodotti con marchio EXTRA e della loro diffusione lecita sul territorio italiano, nonchè della avvenuta giustificazione documentale da parte dell'imputato della provenienza ed origine di tali beni.
Anche con riferimento specifico alla stessa natura della contraffazione delle penne oggetto del sequestro, sebbene le stesse siano idonee ad ingenerare in sè confusione all'acquirente medio circa la provenienza del prodotto dalla società BIC dal momento che riproducono a livello visivo lo stile tipico della penna a sfera BIC, deve tuttavia evidenziarsi la presenza di elementi di differenziazione tra la penna EXTRA e la penna BIC che, seppure non valgono e non sono sufficienti ad escludere la materialità del reato di cui all'art. 474 c.p., certamente assumono pregnanza con riferimento alla consapevolezza e volontà dolosa dell'imputato di commercializzare prodotti falsi. In particolare, l'assenza di ogni richiamo descrittivo al prodotto BIC e di ogni assonanza fonetica della denominazione della penna con la penna BIC CRISTAL (la dicitura riportata sulle penne in sequestro è esclusivamente EXTRA), nonchè la differenza del logo riportato sulla penna (omino stilizzato a fronte di un piccolo pupazzo tipo jolly inserito in un cerchio colorato) come pure la diversità tra i blister ed i box contenitori delle penne EXTRA rispetto a quelli commercializzati dalla BIC (differenze grafiche, di stile e di colori), sono elementi che, globalmente valutati, confermano ulteriormente la non consapevolezza della contraffazione e l'assenza di preordinazione dolosa nell'acquisto e commercializzazione del prodotto da parte dello Zx. Infatti, sebbene ciò non valga ad escludere la materialità del reato (attesa la confondibilità delle penne con quelle BIC originali derivata dalla somiglianza della forma prismatica e dello stile), tuttavia le differenze stilistiche e di denominazione delle penne rispetto a quelle autentiche e la circostanza che le penne rientravano nella più vasta gamma di prodotti di cancelleria (riproducenti -si badi bene- il medesimo logo e dicitura rinvenuto sul materiale oggetto del sequestro), acquistati all'estero e rivenduti lecitamente e diffusivamente su tutto il territorio italiano dal titolare della XXXX., sono elementi che consentono di escludere la consapevolezza e l'intenzione di acquistare e commercializzare prodotti contraffatti, trattandosi di un grossista con notevole volume di affari e tenuto conto della verosimile non conoscenza da parte dei distributori dei prodotti EXTRA della estensione della protezione del marchio BIC anche alla forma figurativa e di stile della penna CRISTAL. In altri termini è verosimile che le penne siano state ritenute dal distributore non assimilabili alle penne BIC attese le diversità di logo e denominazione che rendevano del tutto riconoscibile la provenienza del prodotto da una diversa casa di produzione senza tener conto della forma prismatica della penna BIC oggetto di registrazione internazionale.
Alla luce delle argomentazioni svolte, va pronunciato il proscioglimento con formula perchè il fatto non costituisce reato per entrambe le fattispecie delittuose tra loro connesse e concorrenti tenuto conto della assenza di consapevolezza della contraffazione e dell'intenzione di acquistare beni di provenienza illecita al fine di commercializzarli.
Il proscioglimento non comporta tuttavia il dissequestro dei prodotti dovendosi ritenere gli stessi suscettivi di confisca obbligatoria in quanto idonei ad ingenerare confusione negli acquirenti circa la provenienza del prodotto dalla società BIC e, come tali contraffatti.

P.Q.M.
Letto l'art. 530 c.p.p. assolve l'imputato dai reati allo stesso ascritti perchè il fatto non costituisce reato.
Dispone la confisca del materiale in giudiziale sequestro.
Nola, 16/10/2006
Il Giudice
Dr.ssa Diana Bottillo

 
 
 a cura di Avv. Pietro D'Antò
 

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