Massima
COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (ART. 474 CP) - RICETTAZIONE
DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (648 CP): esclusione del principio di
specialità tra le due fattispecie criminose, trattandosi di condotte
diverse sotto il profilo strutturale e cronologico - possibilità
del concorso tra le due figure di reati laddove l'agente abbia acquistato
i prodotti recanti i segni falsi non in buona fede ma con la consapevolezza
della loro contraffazione e, dunque, a conoscenza della provenienza
delittuosa, poichè il reato di cui all'art. 474 c.p. a protezione
della pubblica fede commerciale, non contiene tutti gli elementi costitutivi
del delitto di ricettazione. - Detenzione per vendita di penne marchio
EXTRA riproducenti le caratteristiche della penna dalla tipica forma
prismatica BIC CRISTAL - esclusione della consapevolezza e/o dubbio
sulla loro non autenticità o provenienza illecita da parte dell'imputato,
avendo lo stesso rapporti commerciali consolidati e continuativi di
importazione dalla società estera (come documentalmente provato)
e di successiva distribuzione ad una pluralità di grossisti italiani
che, a loro volta, commercializzavano i prodotti di cancelleria con
denominazione EXTRA, prodotti aventi, dunque, una discreta e capillare
diffusione sul territorio italiano in condizioni di liceità -
Assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.
[Sentenza emessa il 16.10.06 dal Giudice Monocratico del Tribunale
di Nola Dott.ssa Diana Bottillo]
Avv.
Angelo Pignatelli
===================================================================
TRIBUNALE PENALE DI NOLA
(Omissis
)
Osserva il Giudicante che gli elementi di prova raccolti non sono idonei
a sostenere la penale responsabilità dell'imputato per l'ascritto.
Sulla scorta del verbale irripetibile di sequestro, della prova documentale
acquisita e dalle testimonianze rese dal finanziere N.C. e dal teste
F.M., il fatto storico può essere così brevemente ricostruito.
In data 21/11/2002, l'incaricata dell'agenzia di investigazioni Sempronia
T.S., presentò una querela per conto della società BIC
Italia presso il comando della Guardia di Finanza Pronto Impiego di
Napoli denunciando che la ditta XXXX di S.F., con sede operativa presso
il C.I.S. di Nola, poneva in commercio penne del tutto simili a quelle
modello CRISTAL brevettate dalla società BIC dalla caratteristica
trasparenza e forma prismatica. In data 27/11/2002 veniva quindi effettuato
un controllo presso la sede operativa della società XXXX s.p.a.
sita presso il C.I.S. di Nola Is.
al fine di verificare la fondatezza
della denuncia. Alla presenza dello Zx, legale rappresentante della
predetta società (come emerso dalla visura alla Camera di Commercio
e dalla documentazione contabile), ed avvalendosi di un esperto della
tutela dei marchi dipendente della agenzia di investigazioni di Sempronia,
F.M., fu effettuata una perquisizione approfondita dei locali dove,
oltre al materiale vario di cancelleria, erano stoccate circa 712.000
penne marchio EXTRA sottoposte a sequestro in quanto riproducenti le
caratteristiche della penna dalla tipica forma prismatica BIC CRISTAL.
A seguito di una integrazione di denuncia fu eseguita una successiva
perquisizione presso i locali della società XXXX al fine di dare
esecuzione al decreto di sequestro delegato dalla Procura di Nola avente
ad oggetto le medesime penne a sfera simili alla BIC tipo CRISTAL. Anche
in tal caso, non furono rinvenute penne BIC CRISTAL illegittimamente
detenute, bensì un ulteriore quantitativo di penne marchio EXTRA.
In particolare, i finanzieri effettuarono il sequestro di nr.5.680 box
contenenti ciascuno cinquanta penne a sfera di colore blu e nero riportanti
il marchio "EXTRA" per un totale complessivo di 284.000 elementi.
Alla stregua delle valutazioni del perito F.M. che assisteva alle operazioni,
tali penne risultavano riprodurre fedelmente la forma tridimensionale
della penna a sfera modello "CRISTAL BIC", regolarmente registrata
a livello internazionale con brevetto 637.977, ancorchè di qualità
inferiore. Come precisato dall'esperto di tutela dei marchi, dott. F.M.,
la penna CRISTAL BIC con la caratteristica forma tridimensionale è
oggetto di registrazione internazionale di proprietà della Societè
BIC S.A. di cui la BIC ITALIA S.P.A. è consociata nonchè
licenziataria esclusiva per l'Italia del marchio BIC e produttrice e
distributrice esclusiva per l'Italia dei prodotti BIC tra cui la penna
CRISTAL di larghissima diffusione dalla caratteristica forma prismatica
e dal fusto trasparente. In particolare, risulta registrato, oltre al
marchio nominativo BIC, anche quello figurativo ovverossia, nel caso
di specie, la forma tridimensionale e trasparente della penna. Pertanto,
le penne rinvenute presso la ditta XXXX risultavano confondibili a livello
visivo con quelle originali BIC in quanto possedevano la tipica trasparenza
e la tipica forma prismatica propria della BIC CRISTAL, nonchè
le stesse caratteristiche stilistiche del fusto e del cappuccio.
Le penne oggetto del sequestro non riportavano tuttavia il marchio BIC
ovvero altra simile dicitura, nè recavano il logo tipico della
penna BIC ed erano contenute in box o blister di colore verde recanti
la dicitura in giallo EXTRA ed il logo costituito da un pupazzo tipo
jolly inserito in un cerchio, distinguibili da quelli propri delle penne
BIC. Queste ultime infatti sono inserite in box di colore arancione
e blu e recano la dicitura BIC sul fusto trasparente inserita in un
parallelogramma ed un piccolo omino simbolico scolpito in trasparenza
nel corpo dello strumento usato per scrivere, elementi complementari
al marchio figurativo (cfr. in atti la certificazione del marchio registrato).
Nel corso delle operazioni di perquisizione, il titolare della ditta
esibì ai finanzieri documentazione contabile a giustificazione
della provenienza e della giacenza delle suddette penne, documentazione
risultata del tutto regolare. Segnatamente, consegnò una fattura
commerciale del 28/3/2002 nr.AP223
. emessa dalla società
cinese XXXXXXX (in atti) relativa all'acquisto delle suddette penne
e di altri prodotti di cancelleria con marchio EXTRA da parte della
ditta XXXX importate dalla C., nonchè un tabulato concernente
le vendite e la distribuzione delle penne importate dalla C. dalla XXXX
a diversi grossisti italiani.
In altri termini, la società XXXX effettuava la commercializzazione
all'ingrosso di materiale vario di cancelleria (penne, matite, gomme,
correttori ed altro come si evince dal catalogo acquisito al fascicolo)
prodotto in Cina e distribuito in Italia con il marchio EXTRA, all'epoca
del sequestro non tutelato e non oggetto di registrazione.
Il sequestro delle penne fu determinato dalla circostanza che le suddette
penne riproducevano la tipica forma prismatica e trasparente delle penne
BIC CRISTAL, oggetto di tutela internazionale.
Alla luce di tali risultanze processuali, ritiene il Giudicante che
l'imputato vada prosciolto dai reati ascritti per difetto dell'elemento
psicologico.
In punto di diritto si osserva che il reato di cui all'art. 648 c.p.
richiede per la sua configurabilità che l'imputato acquisti o,
comunque, riceva cose di provenienza delittuosa al fine di trarne profitto.
Pertanto, elemento essenziale sotto il profilo materiale è l'acquisto
del possesso di beni di illecita provenienza (delitto presupposto),
mentre, sotto il profilo dell'elemento psicologico, appare necessario
che l'imputato sia consapevole della provenienza delittuosa del bene
in suo possesso. A tal fine il giudice di merito è tenuto ad
indagare se, date le particolari modalità del fatto, l'agente
poteva, allorchè ricevette, acquistò od occultò
il bene, aver raggiunto la certezza della sua illecita provenienza e,
dunque, dell'anteriorità di un reato commesso da altri, ciò
che dovrà desumersi da elementi gravi, univoci e concordanti
raggiungendosi la prova certa del dolo diretto anche per distinguere
la fattispecie da quella di cui all'art. 712 c.p. (incauto acquisto).
Alla stregua del prevalente orientamento giurisprudenziale, è
tuttavia necessario che sia certa la provenienza delittuosa delle cose
acquistate, ricevute od occultate nel senso che deve essere stato commesso
un precedente reato il cui provento è stato poi ricettato dall'imputato.
Laddove invece manchi o sia insufficiente la prova della illecita provenienza
o comunque sia dubbia l'esistenza del delitto presupposto, l'imputato
deve esser mandato assolto perchè il fatto non sussiste, non
potendosi configurare in tal caso il delitto di ricettazione (in tal
senso Cass.pen.sez.II°27/1/79, nr. 1034, imp. Meo; Cass.pen.sez.I°,15/5/80
nr.6138, imp. Martone ; ).
Ritiene, infine, la Suprema Corte, che ha composto il conflitto giurisprudenziale
esistente sul punto, che il delitto di ricettazione ben può concorrere
con quello di cui all'art. 474 c.p., fattispecie che sanziona la condotta
di chi detiene per vendere o pone in vendita prodotti industriali con
marchi o segni distintivi contraffatti.
Le due fattispecie criminose hanno diversa oggettività giuridica
di talchè non può trovare applicazione il principio di
specialità, trattandosi di fattispecie incriminatrici che descrivono
condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico. Pertanto,
tali reati possono concorrere laddove l'agente abbia acquistato i prodotti
recanti i segni falsi non in buona fede ma con la consapevolezza della
loro contraffazione e, dunque, a conoscenza della provenienza delittuosa.
Il legislatore, infatti, con il delitto di cui all'art. 474 c.p. che
tutela la pubblica fede, ha inteso colpire la contraffazione specificamente
nel momento della immissione in commercio del bene contraffatto, quale
condotta a sè stante senza contemplare, dunque, il momento dell'acquisto,
ricezione o dell'occultamento del bene proveniente da delitto, elemento
tipizzante del delitto di ricettazione posto a tutela dell'offesa al
patrimonio. Di conseguenza, poichè il reato di cui all'art. 474
c.p. a protezione della pubblica fede commerciale, non contiene tutti
gli elementi costitutivi del delitto di ricettazione, non sussiste rapporto
di specialità (cfr. da ultimo Cass. pen. sez. Unite 7/06/2001
nr.23427 Ndiaye; conformi Cass.pen.II° 23/11/2000 nr.12102 Alberino
ed altri; Cass.pen.sez.II° 27/7/1996 nr. 3154). Ne discende che
il reato di cui all'art. 474 c.p. può essere commesso anche dallo
stesso autore della contraffazione oppure da un soggetto che ha acquistato
i prodotti, successivamente commerciati, senza la iniziale consapevolezza
della falsità del marchio o dei segni distintivi. In tali casi,
manca un elemento costitutivo del delitto di ricettazione: nel primo
caso, l'elemento dell'acquisto da terzi di cose provenienti da delitto,
nel secondo caso dell'elemento soggettivo del dolo (cfr.Cass.pen.sez.V°
17/12/1999 nr.14277).
Ciò premesso, si evidenzia poi che, ai fini della configurabilità
del reato di cui all'art. 474 c.p., occorre che la falsificazione, anche
imperfetta e parziale, sia potenzialmente idonea a trarre in inganno
i terzi, ingenerando l'errore circa l'origine e la provenienza del prodotto
e, quindi, inducendo la confusione tra il contrassegno originale e quello
non autentico. La contraffazione grossolana non punibile è soltanto
quella riconoscibile ictu oculi senza necessità di particolari
indagini e che si concreta in una imitazione così ostentata e
macroscopica del prodotto tale da non poter indurre confusione o inganno
negli acquirenti. Anche la scarsa qualità del prodotto o il prezzo
eccessivamente inferiore a quello comune di mercato possono costituire
elementi indiziari rivelatori, per un acquirente di media esperienza,
della non autenticità del prodotto (specie laddove questo rechi
il segno distintivo di un produttore prestigioso), con la conseguenza
che la contraffazione, in tali casi, cessa di rappresentare un fattore
sviante della libera determinazione del compratore (cfr. Cass.pen.sez.V°
23/2/2000 nr.2119; Cass.pen.sez.V° 16/03/2000 nr.3336).
Nell'ipotesi di immissione in circolazione di prodotti contrassegnati
da falsi marchi di provenienza, non rileva in altri termini che il singolo
acquirente sia stato effettivamente ingannato, bensì rileva solo
che il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel
dato prodotto come proveniente da un determinato produttore (cfr. Cass.
pen. sez.V° 10/02/2004 nr.5237).
Si evidenzia, infine, che oggetto della tutela penale sono poi esclusivamente
i beni protetti da marchi o segni distintivi registrati ai sensi delle
vigenti disposizioni civilistiche ed internazionali con la conseguenza
che la mera imitazione di prodotti industriali non connotati da segni
distintivi brevettati e non riferibili a licenziatari autorizzati alla
produzione non configurano il reato in parola (cfr. Cass. pen. sez.III°
2/07/2001 nr.26754).
Quanto all'elemento psicologico, il reato è punito a titolo di
dolo generico di talchè è richiesta la mera coscienza
e volontà di detenere per la vendita cose contraffatte e, quindi,
la consapevolezza della contraffazione del marchio altrui (Cass.pen.sez.V°
25/01/1999 nr.925).
Alla luce di tali premesse di diritto e valutate le complessive risultanze
processuali, ritiene il Giudicante che, nel caso di specie, gli elementi
di prova acquisiti non siano idonei a sostenere la responsabilità
penale dell'imputato dovendosi escludere il dolo dei reati contestati
ovverossia la consapevolezza e volontà di detenere e commercializzare
beni di illecita provenienza perchè contraffatti.
Premesso che vanno superate le censure difensive in merito alla utilizzabilità
e valenza probatoria delle valutazioni effettuate dal teste F.M., trattandosi
di un esperto del settore tutela marchi e brevetti e trovando le sue
dichiarazioni riscontro nella prova documentale agli atti del fascicolo,
si evidenzia preliminarmente che non sussistono dubbi in merito alla
materiale configurabilità di entrambi i reati contestati. Invero,
le risultanze processuali hanno dimostrato pacificamente che il marchio
BIC è regolarmente registrato e tutelato in ambito internazionale
con valenza anche nel territorio italiano dove opera la società
BIC Italia, licenziataria esclusiva ed unica distributrice dei prodotti
BIC.
Con riferimento specifico alle note penne a sfera BIC tipo CRISTAL,
la protezione internazionale si estende anche al marchio figurativo
nel senso che ricomprende anche la tipica forma tridimensionale e la
caratteristica del fusto trasparente della penna sul quale è
impresso il logo costituito dalla dicitura BIC e dalla rappresentazione
dell'omino stilizzato (cfr. deposizione del teste F. e la certificazione
in atti relativa al marchio protetto in ambito internazionale). In altri
termini, oggetto della tutela è non solo il marchio BIC ma anche
la forma e le caratteristiche di stile del prodotto consistente, nel
caso di specie, nelle penne a sfera CRISTAL.
Ebbene, alla stregua di tali elementi fattuali pienamente riscontrati
dalle attività d'indagine della Guardia di Finanza, deve ritenersi
sussistente il reato di commercializzazione di prodotti contraffatti.
Invero, le penne a sfera distribuite dalla società XXXX con il
marchio EXTRA, ad una visione obiettiva del prodotto raffrontato con
quello originale, presentano elementi costitutivi idonei ad indurre
in inganno il compratore di media esperienza, giacchè, pur non
essendo in nessun caso riprodotto il nome BIC o dicitura similare con
il relativo logo, tuttavia esse richiamano grosso modo, a livello visivo,
le caratteristiche tipiche e notorie per la massa di consumatori, dello
stile delle penne BIC modello CRISTAL (in particolare, forma prismica,
fusto trasparente e cappuccio a punta, logo impresso sul fusto trasparente).
In altri termini, il prodotto, così come commercializzato, sebbene
non contenga alcun riferimento espresso al marchio BIC regolarmente
registrato, appare tuttavia idoneo ad ingannare l'acquirente medio,
non potendosi ritenere una imitazione macroscopica e grossolana della
penna originale di cui presenta, grosso modo, caratteristiche similari
riscontrabili visivamente, tali da ingenerare confusione circa la provenienza
del prodotto dalla prestigiosa società produttrice e tenuto conto
della estensione della protezione del marchio anche e soprattutto alla
forma ed alle caratteristiche di stile della penna a sfera CRISTAL (le
penne oggetto del sequestro, oltre ad avere caratteristiche di stile
simili alla penna a sfera BIC, presentavano il logo e la dicitura EXTRA
impressa sul fusto trasparente della penna, con modalità analoghe
alla penna autentica).
Sotto il profilo materiale, deve quindi ritenersi integrato in primo
luogo il reato di cui all'art. 474 c.p. attese le caratteristiche delle
penne a sfera riproducenti lo stile e la forma similare alle penne BIC
originali e tenuto conto della loro chiara destinazione alla vendita
al pubblico (atteso l'ingente quantitativo di penne in possesso della
società XXXX di cui lo Zx. è il titolare, dedita alla
rivendita di materiale di cancelleria ad altri grossisti italiani, come
è emerso dalla documentazione esaminata dai finanzieri ed acquisita
agli atti del fascicolo).
Sussiste altresì sotto il profilo materiale il reato concorrente
di cui all'art. 648 c.p. ascrivibile all'odierno imputato, non potendosi
dubitare dell'avvenuto acquisto del possesso da parte dello Zx di beni
di provenienza illecita perchè oggetto di pregressa contraffazione.
Ritiene tuttavia il Giudicante che le complessive emergenze processuali
escludano ogni preordinazione dolosa nella condotta dell'imputato.
Ed invero, si evidenzia in primo luogo che lo Zx è stato in grado
di fornire ai finanzieri adeguata giustificazione documentale e contabile
dell'avvenuto acquisto delle penne a sfera oggetto della odierna contestazione.
Alla luce di tale documentazione, la finanza ebbe modo di accertare
che il titolare della società XXXX. importava dalla Cina ingenti
quantitativi di prodotti di cancelleria con denominazione EXTRA acquistandoli
da una società cinese (A.), prodotti che successivamente rivendeva
a molteplici grossisti italiani. In altri termini, sulla base della
documentazione contabile e dell'ingente quantitativo di prodotti stoccati
ed in giacenza presso la ditta è chiaramente dimostrato il grosso
volume di affari della ditta XXXX. relativamente alla importazione e
distribuzione all'ingrosso di prodotti di cancelleria con denominazione
EXTRA. Peraltro, le verifiche della Guardia di Finanza hanno consentito
di acclarare la regolarità contabile e fiscale degli acquisti
e delle vendite da parte della società XXXX, nonchè delle
giacenze esistenti in magazzino. A ciò si aggiunga che la XXXX
commercializzava una pluralità di prodotti diversificati di cancelleria
e per la scuola (gomme, matite, correttori, quaderni ed altri prodotti
analiticamente elencati e raffigurati nel catalogo acquisito al fascicolo),
tutti recanti la medesima confezione, il medesimo logo e la stessa dicitura
(EXTRA con la raffigurazione di un omino tipo jolly inserito in un cerchio
e con colorazione dei box verde e giallo), prodotti che non sono stati
ritenuti contraffatti e non sono certamente confondibili con quelli
commercializzati dalla società BIC, presentando caratteristiche
e diciture diverse inidonee ad ingenerare inganno negli acquirenti.
Pertanto, deve escludersi in primo luogo che l'acquisto dei prodotti
da parte dello Zx sia avvenuto in circostanze sospette o tali da ingenerare
il dubbio sulla loro non autenticità o provenienza illecita,
avendo la XXXX rapporti commerciali consolidati e continuativi di importazione
dalla società estera e di successiva distribuzione ad una pluralità
di grossisti italiani che, a loro volta, commercializzavano i prodotti
di cancelleria con denominazione EXTRA, prodotti aventi, dunque, una
discreta e capillare diffusione sul territorio italiano in condizioni
di liceità.
Ebbene, gli elementi sopra evidenziati e la stessa condotta dell'imputato
non consentono di ritenere che il titolare della XXXX avesse consapevolezza
ed intenzione di acquistare e rivendere preordinatamente prodotti contraffatti
ben conoscendone la provenienza illecita tenuto conto della diversificazione
dei prodotti con marchio EXTRA e della loro diffusione lecita sul territorio
italiano, nonchè della avvenuta giustificazione documentale da
parte dell'imputato della provenienza ed origine di tali beni.
Anche con riferimento specifico alla stessa natura della contraffazione
delle penne oggetto del sequestro, sebbene le stesse siano idonee ad
ingenerare in sè confusione all'acquirente medio circa la provenienza
del prodotto dalla società BIC dal momento che riproducono a
livello visivo lo stile tipico della penna a sfera BIC, deve tuttavia
evidenziarsi la presenza di elementi di differenziazione tra la penna
EXTRA e la penna BIC che, seppure non valgono e non sono sufficienti
ad escludere la materialità del reato di cui all'art. 474 c.p.,
certamente assumono pregnanza con riferimento alla consapevolezza e
volontà dolosa dell'imputato di commercializzare prodotti falsi.
In particolare, l'assenza di ogni richiamo descrittivo al prodotto BIC
e di ogni assonanza fonetica della denominazione della penna con la
penna BIC CRISTAL (la dicitura riportata sulle penne in sequestro è
esclusivamente EXTRA), nonchè la differenza del logo riportato
sulla penna (omino stilizzato a fronte di un piccolo pupazzo tipo jolly
inserito in un cerchio colorato) come pure la diversità tra i
blister ed i box contenitori delle penne EXTRA rispetto a quelli commercializzati
dalla BIC (differenze grafiche, di stile e di colori), sono elementi
che, globalmente valutati, confermano ulteriormente la non consapevolezza
della contraffazione e l'assenza di preordinazione dolosa nell'acquisto
e commercializzazione del prodotto da parte dello Zx. Infatti, sebbene
ciò non valga ad escludere la materialità del reato (attesa
la confondibilità delle penne con quelle BIC originali derivata
dalla somiglianza della forma prismatica e dello stile), tuttavia le
differenze stilistiche e di denominazione delle penne rispetto a quelle
autentiche e la circostanza che le penne rientravano nella più
vasta gamma di prodotti di cancelleria (riproducenti -si badi bene-
il medesimo logo e dicitura rinvenuto sul materiale oggetto del sequestro),
acquistati all'estero e rivenduti lecitamente e diffusivamente su tutto
il territorio italiano dal titolare della XXXX., sono elementi che consentono
di escludere la consapevolezza e l'intenzione di acquistare e commercializzare
prodotti contraffatti, trattandosi di un grossista con notevole volume
di affari e tenuto conto della verosimile non conoscenza da parte dei
distributori dei prodotti EXTRA della estensione della protezione del
marchio BIC anche alla forma figurativa e di stile della penna CRISTAL.
In altri termini è verosimile che le penne siano state ritenute
dal distributore non assimilabili alle penne BIC attese le diversità
di logo e denominazione che rendevano del tutto riconoscibile la provenienza
del prodotto da una diversa casa di produzione senza tener conto della
forma prismatica della penna BIC oggetto di registrazione internazionale.
Alla luce delle argomentazioni svolte, va pronunciato il proscioglimento
con formula perchè il fatto non costituisce reato per entrambe
le fattispecie delittuose tra loro connesse e concorrenti tenuto conto
della assenza di consapevolezza della contraffazione e dell'intenzione
di acquistare beni di provenienza illecita al fine di commercializzarli.
Il proscioglimento non comporta tuttavia il dissequestro dei prodotti
dovendosi ritenere gli stessi suscettivi di confisca obbligatoria in
quanto idonei ad ingenerare confusione negli acquirenti circa la provenienza
del prodotto dalla società BIC e, come tali contraffatti.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 c.p.p. assolve l'imputato dai reati allo stesso ascritti
perchè il fatto non costituisce reato.
Dispone la confisca del materiale in giudiziale sequestro.
Nola, 16/10/2006
Il Giudice
Dr.ssa Diana Bottillo