OMICIDIO COLPOSO DA SCHIACCIAMENTO NEL
CORSO
DI UNA TERAPIA STEREOTASSICA
Il caso
Dieci mesi di reclusione sono stati comminati al direttore Sanitario
ed al responsabile del reparto di radiologia di una clinica privata
per aver nel 1998 causato la morte di un paziente mentre eseguiva una
terapia stereotassica nel corso della quale per un cattivo funzionamento
dell'apparecchio subiva profonde lesioni interne all'addome ed al bacino
provocate dal trauma dello schiacciamento operato dalla testata dell'acceleratore
lineare.
Il giudicante accertava che la sera dell'infortunio nonostante l'acceleratore
presentasse vari problemi tecnici le terapie continuavano ad essere
effettuate.
Quanto alla dinamica del mortale incidente, l'infermiera ha narrato
che dopo aver iniziato la terapia ad un certo punto si sentiva un rumore
e delle grida, per cui aveva, prima bloccato la macchina e poi unitamente
al collega erano entrati dentro al bunker per fornire invano i primi
soccorsi risultati inutili per le gravi e letali lesioni provocate dallo
schiacciamento.
In merito alle cause principali della morte l'istruttoria dimostrava
la negligenza degli imputati che in mancanza del corretto funzionamento
del monitor che offriva la visione diretta del campo d'azione e del
lettino ove era steso il paziente, la terapia stereotassica non si sarebbe
dovuta effettuare.
I tecnici nominati dal Giudicante per accertare quali misure preventive
potevano essere adottate, nel caso di specie, rilevavano che il documento
contenente le norme interne di sicurezza e di comportamento per il personale
addetto all'acceleratore lineare non prendevano in considerazione l'eventualità
del mancato funzionamento dei monitors di servizio all'impianto, ove
era scritto solo che l'operatore doveva verificare il buon funzionamento
del sistema video e dell'interfono.
Tale carenza, facilmente prevedibile incideva direttamente sulla <<analisi
della valutazione dei rischi>> laddove lo stesso monitor - a ben
considerare - "non costituiva uno strumento completamente valido
allo scopo cui era destinato" in mancanza di una vera e propria
deficienza strutturale costituita dall'assenza di un dispositivo antischiacciamento.
La mancanza di tale misura di sicurezza nell'ambito del bunker ove veniva
eseguita la terapia stereotassica appariva all'interprete come una omissione
particolarmente deprecabile e dimostrativa, altresì, di una <<inadeguata
valutazione dei rischi>>.
Sotto il profilo della responsabilità penale il Giudice, chiamato
ad individuare le posizioni di garanzia dei soggetti preposti a prevenire
e/o impedire l'evento, indicava tali individui nella persona dell'amministratore
e legale rapp.te della clinica nonché nel responsabile del reparto
di radiologia, in quanto il primo per i poteri di gestione e direzione
amministrativa della clinica avrebbe potuto acquistare il dispositivo
antischiacciamento in commercio dal 1991 ed il secondo in virtù
delle competenze tecniche delle quali era dotato, si sarebbe dovuto
rendere conto dei difetti di funzionamento dell'apparecchio, in particolare
di quello del monitor quadrangolare, impedendone l'utilizzazione. In
particolare l'obbligo di diligenza era supportato da una norma Cei del
gennaio 1991 che prevedeva espressamente che "movimenti degli apparecchi
elettromedicali o di parti di essi che possono causare danni fisici
al paziente" devono avvenire sotto la percezione visiva dell'operatore.
In altri termini, i predetti, per adempiere ai loro obblighi di garanzia,
avrebbero dovuto acquistare il dispositivo antischiacciamento, disponibile
dal 1991, e, peraltro, esplicitamente previsto dal manuale d'uso dell'acceleratore
ed offerto come optional dalla casa costruttrice.
Tuttavia ove, invece, avessero ritenuto di non affrontare tale spesa,
non essendo obbligatoria l'installazione del dispositivo antischiacciamento,
i predetti avrebbe dovuto, però, stabilire puntuali e rigorose
norme comportamentali per gli operatori, per ridurre al minimo il rischio:
in particolare bisognava prevedere che, in mancanza della visione diretta
del campo d'azione della macchina e del lettino, non si dovesse effettuare
la terapia stereotassica.
La conclusione a cui è pervenuto il decidente trova adeguato
riscontro nell'applicazione dell'ormai consolidato indirizzo creatosi
dopo la nota sentenza delle Sezioni Unite Franzese n. 30328/02, secondo
il quale il nesso causale tra l'omissione colposa e l'evento sussiste
non sulla base di un solo coefficiente di probabilità statistica,
ma quando può essere verificato alla stregua di un giudizio di
alta probabilità logica; sicchè esso è configurabile
solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe
stata doverosa, ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi,
l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe
avuto luogo o avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore
o con minore intensità lesiva.
Sulla scia di questo insegnamento il Giudice Monocratico riteneva certa
la sussistenza del nesso causale tra le condotte omissive - consistite
nella inadeguata valutazione dei rischi per non aver munito l'apparecchio
di un dispositivo antischiacciamento e/o non aver ordinato che in presenza
di un cattivo funzionamento del monitor la terapia non venisse eseguita
- dei titolari dell'obbligo di garanzia con la morte del paziente dovuta
proprio allo schiacciamento dell'acceleratore lineare della macchina.
Massima
Omicidio colposo e plurime posizioni di garanzia: VALUTAZIONE GIURIDICA
: In tema di reato colposo commesso mediante omissione qualora sussistano
rispetto alla stessa situazione di pericolo, più soggetti in
posizione di garanzia, sia pure a titolo diverso, ciascuno di essi è
per intero destinatario del compito di tutela demandatogli dalla legge
ed autonomamente responsabile qualora ad esso non adempia. (nel caso
di specie, se l'amministratore della clinica ed il responsabile del
reparto di radiologia avessero adeguatamente valutato i rischi connessi
all'utilizzo dell'apparecchiatura in esame, prevedendo l'adozione di
dispositivi o norme comportamentali di prevenzione degli stessi, l'evento,
anche nel caso di errore dell'operatore, non si sarebbe verificato.)
EFFICACIA DELLA DELEGA IN MATERIA
DI SICUREZZA
Ai fini della validità ed efficacia della delega, occorrono l'effettiva
attribuzione al delegato dei poteri di decisione e di intervento, anche
di spesa, necessari per esercitare le mansioni delegate; l'idoneità
tecnico professionale del delegato;la prova dell'accettazione della
delega; l'assenza di concreta ingerenza del delegante nelle mansioni
delegate, fermo restando l'obbligo del delegante di vigilare e controllare
che il delegato usi concretamente la delega in ossequio alla normativa
vigente
COLPA E CRITERIO DEL CONSENSO
Nei reati omissivi in materia di infortuni sul lavoro, l'inerzia colpevole,
rilevante per la configurabilità del profilo soggettivo della
colpa, va commisurata con il criterio del consenso: all'inerzia, rispetto
al dovere di attivazione imposto dalla legge, deve cioè affiancarsi
non necessariamente la conoscenza effettiva, bensì è sufficiente
la mera conoscibilità della situazione in contrasto con le prescrizioni
di legge, da intendere quale potere dovere di conoscere una situazione
di cui si ha l'obbligo della conoscenza.
Cosicchè, a fronte di un dovere di conoscenza, l'ignoranza colpevole
non è in alcun modo discriminata, e, in presenza di una condotta
omissiva tenuta di fronte ad una situazione conoscibile ed in contrasto
con le prescrizioni di legge, il consenso a tale protrazione integra
il profilo di colpa.
[Sentenza emessa il 4.11.05 e dep. il 9.01.2006 dal G.M. presso il
Tribunale di Nola dr.ssa Federica Gaudino] - (Avv.
Angelo Pignatelli)
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TRIBUNALE DI NOLA
(omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SINTESI DELLE RISULTANZE PROCESSUALI
Il maresciallo riferiva che nel 1996 aveva accertato che
la clinica P. H. non era in possesso di tutti i requisiti previsti dalla
normativa in tema di autorizzazione all'esercizio di una casa di cura.
Spiegava, infatti, che mancavano alcune autorizzazioni, atteso che prima
del 1996 la società autorizzata alla gestione, che aveva la veste
di s.p.a., aveva trasferito il suo oggetto con un contratto di fitto
d'azienda ad una s.rl., che aveva la medesima denominazione.
Riferiva, quindi, che il decreto autorizzativo ax art. 193 tulps era
intestato ad altra società e che nel 1998, in sede di un ulteriore
controllo, era in corso la procedura amministrativa per il passaggio
della autorizzazione alla s.r.l..
Il teste dichiarava, altresì, di aver constatato carenza strutturali
ed igienico sanitarie.
Non vi era, altresì, un rapporto adeguato tra i posti letto ed
il personale.
Infatti, in violazione del d.p.r. 141/97 vi era un numero molto inadeguato
di infermieri e non vi erano medici dipendenti, ma solo professionisti
" a prestazione".
Il teste riferiva, altresì, di aver accertato che nel 1998 amministratore
della clinica in esame era Tizio e Caia quale direttore sanitario.
S.F., invece, era il responsabile della radioterapia.
Aggiungeva che l'esercizio della radioterapia non era autorizzato, perchè
dopo il loro intervento nel 1996 il Sindaco aveva revocato l'autorizzazione.
Peraltro, non era mai stato fatto il sopralluogo da parte della commissione
competente, necessario per il rilascio del parere della stessa, presupposto
per l'emissione della autorizzazione.
Il teste a domanda della difesa confermava, però, che la revoca
delle autorizzazioni da parte della difesa era stato impugnata innanzi
al Tar da parte della clinica.
D.D. riferiva di aver accompagnato suo padre, unitamente
a sua madre, presso la clinica P.H. poichè doveva sottoporsi
alla terapia.
Precisava che erano arrivati alle 12, 30 ed avevano fatto le pratiche
di "accettazione".
Successivamente, suo padre era stato accompagnato in una stanza, dove
gli erano stati somministrati dei medicinali.
Quindi avevano cominciato a preparare il casco di centraggio, che doveva
fissare il capo sul lettino, per poter indirizzare bene i raggi della
terapia.
Il teste dichiarava, quindi, che la radioterapia era iniziata alle 20,30,
quando lui ed il padre erano andati nelle sale ove veniva praticata.
Precisava che li aveva raggiunti anche suo cognato ed, atteso che suo
padre era teso, avevano concesso a lui ed al cognato di rimanere nel
"bunker di controllo", da dove avevano seguito la preparazione
e la esecuzione della terapia.
Spiegava, quindi, che il tecnico trasferiva sulla macchina una serie
di istruzioni, costituite da angoli e tempi.
Aggiungeva che c'era un monitor che inquadrava il volto di suo padre
ed un alto spento.
Spiegava che " terminata ogni fase del trattamento il tecnico apriva
il portellone, la porta blindata del bunker di trattamento, andava dentro
a posizionare o a verificare non so che all'interno, dopodichè
riusciva e richiudeva e riprendeva la seconda fase, le successive fasi".
D.D. dichiarava, inoltre, che la terapia sarebbe dovuta durare un'ora
e mezza, articolandosi in 15 fasi.
Precisava, altresì, che dopo circa 30 minuti di terapia, il tecnico
era entrato nel bunker ed aveva manovrato con dei pannelli del lettino,
che aveva estratto.
Egli, pertanto, le aveva chiesto cosa stesse succedendo, e gli era stato
risposto che era un inconveniente che si era già verificato,
e che bastava levare e rimettere "una scheda che serviva per la
movimentazione del lettino".
Il teste affermava, quindi, che quasi alla fine della terapia, avevano
sentito un fortissimo rumore metallico, "cioè proprio un
rumore di pannelli che vibravano molto forti e contemporaneamente sentii
mio padre che urlava"
"il tecnico cercò di bloccare la macchina con il pulsante
che c'era sulla consolle ed andammo ad aprire la porta, lì ci
mise un pò di tempo proprio perchè erano queste porte
blindate. Entrati dentro c'era mio padre che urlava e c'era questa grossa
testa dell'apparecchiatura che pigiava fortissimo sull'addome..io cercai
di tirare le mani sotto, pensando che si potesse muovere, a parte il
fatto che le mani non passavano, ma era totalmente bloccata, cercai
di muoverlo in qualche modo dal lettino, ma il lettino non si muoveva
per nulla. E rimanemmo per qualche secondo così, mentre mio padre
ricordo che urlava in maniera abbastanza forte.
Il teste aggiungeva, quindi, che suo cognato aveva chiesto come fosse
possibile che il lettino non potesse abbassarsi.
Il tecnico l'aveva fatto scendere e mentre il lettino si abbassava suo
padre da paonazzo diveniva pallido e poi perse i sensi.
Il teste aggiungeva quindi che l'infermiere che stava con loro era andato
a chiamare un medico, che era sopraggiunto poco dopo ed aveva iniziato
ad effettuare la respirazione bocca a bocca ed il massaggio cardiaco.
Egli riferiva, quindi, che per circa 30-45 minuti il medico aveva praticato
altre tecniche di rianimazione, mentre lui effettuava la respirazione
bocca a bocca, essendone capace, poichè appassionato di immersioni.
Durante quel lasso di tempo, il teste dichiarava che il medico aveva
riferito che gli sembrava di sentire il cuore di suo padre e suo cognato
aveva avuto l'impressione che muovesse la lingua.
Circa tre quarti d'ora dopo l'incidente era sopraggiunto un anestetista,
che aveva provato ad iniettare a suo padre un medicinale, ma la sua
pressione era talmente bassa che l'ago quasi non riusciva ad entrare
nella vena della mano.
Suo padre era stato trasportato, quindi, in una sala operatoria, dove
era stato collegato ad una serie di monitor, e gli era stato applicato
anche il defribillatore, senza alcun esito.
D.D. affermava, altresì, che quella era l'unico ciclo di radioterapia
prescritto a suo padre, in seguito all'intervento chirurgico che aveva
subito.
Il teste asseriva, inoltre, che la terapia stereotassica cui era stata
sottoposto costava circa 4.ooo.ooo di lire.
A.D. teste ex art. 197 bis c.p.p., riferiva di essere
un tecnico di radiologia e di lavorare attualmente al Pascale.
Precisava di avere tuttora in corso una vertenza di lavoro con la clinica
P. h. presso la quale lavorava nel 1998.
In merito ai fatti per cui è processo riferiva che il 3.9.98,
nel corso di una terapia stereotassica, si era verificato un evento
mortale.
Precisava, altresì, che al momento dell'incidente era l'unica
operatrice, ma in quel periodo utilizzavano quel macchinario sia lei
che tale S.G.
Ella specificava, inoltre, che quella sera c'erano vari problemi tecnici:
il lettino si bloccava continuamente, il monitor che consentiva di vedere
tutti i movimenti della testata non funzionava e quest'ultima perdeva
acqua.
Precisava che il monitor non funzionava da circa un mese e che "avevano
già fatto delle rimostranze"a tal proposito.
Ed, invero, un tecnico aveva asportato il monitor per ripararlo, riportandolo
poi, perchè sosteneva che era la telecamera a non funzionare,
come le aveva riferito il suo collega G.
Ella ed il predetto, pertanto, avevano insistito perchè fosse
riparato tale apparecchio.
Nonostante tale inconveniente tecnico, comunque, continuavano ad effettuare
le terapie.
Precisava di aver segnalato le suindicate disfunzioni al dott. Tizio
e alla dott. Caia ed al dott. R.
Aggiungeva, però, di non averlo mai fatto per iscritto.
Ed, invero, prima l'aveva riferito al R. che ne aveva parlato con il
direttore e poi lei personalmente se ne lamentava continuamente con
il Tizio e con Caia che stavano in clinica tutti i giorni.
La donna affermava, quindi, che proprio la sera dell'incidente, prima
di iniziare la terapia al D.D., mentre lei provava la macchina al fine
di iniziare il trattamento di un altro paziente, erano scesi nel reparto
in cui si effettuava la radioterapia il Tizio ed il dott. R. poichè
lei aveva detto che si bloccava il lettino.
Avevano verificato che era dovuto probabilmente ad un falso contatto
della scheda, che infatti doveva essere levata e reinserita e le avevano
detto di continuare a lavorare, ovviando in questo modo al difetti di
funzionamento dell'apparecchio.
A. affermava, inoltre, che S.F. in quel periodo era il responsabile
del reparto di radioterapia, che veniva informato dal R. su eventuali
problemi delle apparecchiature.
Quanto all'incidente, narrava che avevano iniziato la terapia e che
ad un certo punto avevano sentito un rumore e delle grida.
Ella, quindi, aveva bloccato la macchina ed erano entrati dentro al
bunker.
Ammetteva che era lei a comandare il macchinario, precisando, però,
che se il monitor panoramico avesse funzionato, si sarebbero resi immediatamente
conto del fatto che la testata aveva oltrepassato il punto in cui doveva
fermarsi.
Ella avrebbe potuto, quindi, bloccare immediatamente l'apparecchio,
pigiando il tasto di emergenza rosso, posto sulla consolle dell'apparecchio.
La teste affermava, altresì, che vi era anche un pedale, il cui
rilascio poteva interrompere la terapia.
Ammetteva che sul pedale al momento dell'incidente c'era un peso, riferendo,
però, di aver bloccato la macchina con il pulsante rosso, come
si faceva in caso di emergenza, "sempre e soltanto il pulsante
rosso".
Peraltro, anche tenendo il pedale pigiato, con il pulsante rosso avrebbe
potuto bloccare la macchina.
Dichiarava, altresì, che vi era anche un interfono attraverso
il quale aveva sentito il paziente lamentarsi e perciò aveva
bloccato la macchina.
Affermava che era solita usare il peso sul pedale perchè quando
le terapie si protraevano per troppo tempo poteva alzarsi.
Dichiarava di non aver mai parlato di tale modus operandi agli imputati,
che però, erano entrati nella sala della consolle quando lei
utilizzava tale sistema, cui non ricorreva di nascosto.
Precisava che era il dott. R. ad indicarle i dati in base ai quali impostare
la macchina.
Non escludeva, inoltre, di aver sbagliato ad impostare gli archi, riportando
i dati sulla macchina.
La donna affermava, quindi, di ricordare che non vi fosse un contratto
di manutenzione periodica dell'acceleratore, in quanto troppo caro.
All'occorrenza veniva chiamato il tecnico.
A domanda della difesa di parte civile, precisava che i suoi datori
di lavoro le avevano spiegato solo come far funzionare l'apparecchio.
La teste asseriva che non era mai capitato, però, che la macchina
facesse un angolo maggiore di quello da lei impostato.
Spiegava che, in deroga a quanto prescritto, aveva fatto entrare l'ing.
D.D. ed il dott. P., poichè questi era un radiologo.
Affermava, infine, che l'acceleratore lineare che aveva provocato l'incidente
mortale era privo di dispositivo antischiacciamento.
B.M. ha riferito che attualmente aveva un contratto come
specialista ambulatoriale presso la Asl .. ..
Nel 1998, invece, prestava servizio presso il P.H., sostituendo qualche
medico di famiglia in caso di assenza, quale libero professionista,
senza alcun contratto.
Ha affermato, quindi, di essere intervenuto in occasione del decesso
della parte offesa, come medico di guardia di reparto, essendo stato
chiamato dal tecnico di radiologia.
Ha spiegato di aver trovato il paziente in arresto cardio-circolatorio,
assenza di polsi periferici, pupille in midriasi e di aver proceduto,
pertanto, ad una rianimazione con supporti meccanici, pallone di ambu,
massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca.
Contestualmente, aveva chiamato il rianimatore reperibile, dott. Belfiore,
che era sopraggiunto circa 40 minuti dopo, come precisava a seguito
di contestazione relativa a dichiarazioni rilasciate il 4.9.98.
Affermava, quindi, che avevano deciso di spostare il paziente prima
su una barella e poi, dopo avergli somministrato dei farmaci, adrenalina,
atropina e quanto altro necessario, avevano ritenuto di portarlo in
sala operatoria, dove il dott. B. aveva defibrillato il paziente e gli
aveva fatto una puntura intracardiaca.
Il teste ha riferito, altresì, che era stata chiamata anche un'autoambulanza,
ma, considerate le condizioni irreversibili, non avevano ritenuto di
trasportare il D.D. presso altro presidio ospedaliero.
B. ha affermato, inoltre, che presso la clinica P.H. i medici specialisti
erano tutti solo reperibili, laddove era presente un medico di guardia
che in caso di problemi più seri contattava lo specialista.
Egli ha dichiarato, altresì, che quando si erano verificati i
fatti per cui è processo non erano presenti presso la clinica
né il Tizio, nè il R., né la Caia
Successivamente, avevano contattato il primo.
B.F. dichiarava di essere un anestetista rianimatore,
che, in tale veste, all'epoca dell'incidente che ci occupa, lavorava
presso la clinica P.h.
Ed, invero, la sera del 3.9.98, terminato il suo lavoro era rientrata
a casa, ove era stato chiamato telefonicamente dalla A. che aveva chiesto
il suo intervento, per un incidente che si era verificato nel corso
di una terapia stereotassica.
Egli riferiva, quindi, di essersi recato nel giro di dieci minuti presso
la clinica, ove aveva trovato il dott. B. che stava praticando tecniche
di rianimazione, con gli strumenti che erano in dotazione alla struttura,
coadiuvato da un infermiere e da un ausiliario.
"Il paziente era schiacciato tra l'apparecchiatura di stereotassi
ed il lettino".
Il teste affermava, inoltre, di essersi immediatamente reso conto della
gravità della situazione e di aver deciso, pertanto, di liberare
il paziente e condurlo in sala operatoria, ove aveva mezzi e spazi di
manovra superiori.
Egli aggiungeva che in sala operatoria aveva collegato la vittima agli
apparecchi e tentato inutilmente di rianimarlo per 20 minuti.
All'esito aveva constatato il decesso del D.D..
Il dottore affermava, inoltre, di ritenere che il dott. B. sino al momento
del suo arrivo aveva operato adeguatamente, precisando che aveva utilizzato
il pallone di Ambu ed effettuato un massaggio cardiaco.
Via endovena erano stati somministrati, altresì, dei farmaci
al paziente.
Egli riferiva, quindi, che responsabile della sicurezza era tale L.
e che, "per sentito dire", l'acceleratore subiva periodici
controlli.
M.B. riferiva di aver partecipato dal febbraio 1999, allo
svolgimento delle operazioni peritali, rilevando che l'acceleratore
era privo del dispositivo antischiacciamento.
Egli aggiungeva, inoltre, che tale dispositivo era disponibile dal 1991
ed, infatti, la casa costruttrice l'aveva offerto come optional alla
clinica P.H..
E, sebbene presentato come facoltativo dalla G.E., secondo il teste,
attesa la normativa vigente in Italia, si sarebbe dovuto adottare tale
dispositivo.
Esso, invero, avrebbe consentito di evitare l'evento letale.
Il consulente riferiva, peraltro, che a tale fine sarebbero state sufficienti
anche due barre metalliche, che avrebbero evitato all'acceleratore di
schiacciare la vittima.
Egli dichiarava, altresì, che il "monitor generale"
, quello che consentiva di tenere sotto controllo la situazione, all'atto
del loro secondo o terzo accesso, non funzionava.
Il consulente riferiva, inoltre, che l'apparecchio era privo di un dispositivo
per il rilascio automatico del paziente.
Ed, invero, la legge 186/68 prevede che gli apparecchi elettrici ed
elettronici devono essere a regola d'arte, precisando all'art. 2 che
lo sono quando sono conformi a norme Cei.
Ed, infatti, esiste una norma Cei che sancisce per gli apparati elettromedicali
la presenza obbligatoria di un dispositivo di rilascio del paziente.
L'ingegnere ribadiva, altresì, che a prescindere dalla individuazione
precisa della causa dell'incidente, lo stesso non si sarebbe verificato
se vi fosse stato un dispositivo antischiacciamento.
D.R. su contestazione, relativa a dichiarazioni rese il
28.10.98, confermava che alla direzione generale dell'Asl era pervenuta
una richiesta dell'amministratore della società P.H. e s.r.l.
di volturazione o rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della
casa di cura, di cui era già in possesso la società P.H.
s.p.a..
Il teste ribadiva, inoltre, che il Dipartimento di Prevenzione aveva
reso un parere favorevole al rilascio della predetta autorizzazione,
relativamente a 160 posti letto.
F.F. riferiva di essere un fisico.
Aggiungeva che il 30.5.98 ed il 22.5.98 erano stati eseguiti dei controlli
di taratura del fascio radiante dell'acceleratore.
All'esito egli aveva verificato anche il movimento dell'arco di pendolazione
e la possibilità di fissare con sicurezza il lettino.
Egli aggiungeva, però, che non aveva a sua disposizione dispositivi
elettronici che gli consentivano di neutralizzare un eventuale errore
umano, nella impostazione dei dati e quindi dei comandi dati alla macchina.
Egli dichiarava che alcune macchine avevano dei radar che consentivano
di evitare l'impatto della macchina con il paziente.
Quando loro, però, si erano messi in contatto con la casa costruttrice,
per sapere se avessero un dispositivo antiimpatto, gli era stato risposto
che non erano in grado di fornirlo
Il teste riferiva, comunque,che la macchina era dotata di un pulsante
di emergenza in grado di bloccarla, di un sistema di interfono, un sistema
video ed un pedale, il cui rilascio bloccava i movimenti della macchina.
Affermava, altresì, che nella sale ove era allocata la consolle
di comando dell'apparecchio, erano affisse le norme regolamentari di
comportamento.
Dichiarava, inoltre, che era vietato far entrare persone che non fossero
pazienti nella sala bunker e che i tecnici di radiologia erano abilitati
ad operare da soli, in assenza del medico.
N.R. dichiarava di lavorare dal 1998 per la G. E. in qualità
di tecnico per la riparazione delle apparecchiature elettromedicali.
Nella suindicata veste, aveva effettuato degli interventi presso il
P.H..
In particolare, nel 1998 aveva riparato l'acceleratore lineare, cambiandone
un tubo del circuito di radiofrequenza.
Ed, invero, riconosceva il rapporto che aveva redatto il primo giugno
98, sottopostogli dal P.M., in cui si dava atto che aveva effettuato
la "Taratura del magnetron".
All'esito dell'intervento aveva effettuato un controllo del funzionamento
con il fisico, comprensivo anche del braccio di rotazione.
Dopo le ferie estive, quindi, non avevano effettuato un altra verifica
dell'apparecchio.
Il teste affermava, inoltre, che quando si recava presso il P.H. erano
i tecnici di radiologia, e non i medici, ad illustrargli il problema.
Dichiarava, quindi, che l'intervento del quale aveva parlato, non aveva
riguardato il circuito di rotazione del braccio dell'acceleratore, anche
se all'esito era stata effettuata una prova generale dell'apparecchio.
A seguito di contestazione relativa a dichiarazioni rese il 26.10.98,
confermava che dal 1996 la clinica P.H. non aveva più con la
G.E. un contratto di manutenzione.
Sollecitato più volte con le contestazioni, relativamente alle
dichiarazioni già rese, testè citate, confermava che "in
assenza del contratto di manutenzione nessun controllo sul sistema di
movimento del braccio e sul comando a distanza era stato effettuato".
In sede di esame, Tizio ha dichiarato di essere dall'epoca
dei fatti l'amministratore unico ed il legale rappresentante della casa
di cura P.H..
Precisava che in tale veste si occupava della gestione della clinica.
In ordine alla manutenzione dei macchinari, affermava che per ogni intervento
il reparto informava la direzione sanitaria, che, a sua volta, segnalava
il problema al direttore amministrativo, che provvedeva in merito
Con riferimento al macchinario che aveva causato l'incidente che ci
occupa, l'imputato riferiva che nel 1998 gli era pervenuta una segnalazione
del direttore tecnico e di quello sanitario relativa alla necessità
di fermare l'acceleratore, per sottoporlo ad un intervento di manutenzione
straordinaria, "per una serie di problemi che c'erano stati".
Egli spiegava, invero, che l'intervento era stato richiesto dalla Minutella,
direttore sanitario, sollecitata in merito dallo S., informato dal tecnico.
Tale intervento di manutenzione era stato fatto durante i mesi di maggio
e giugno 98, al prezzo di 150.000.000 di lire.
Eseguito l'intervento, inoltre, la casa costruttrice, la G.E., ed un
ente esterno di certificazione, avevano rilasciato un certificato, attestante
che la macchina funzionava regolarmente.
Tizio aggiungeva, quindi, che nel luglio 1998 l'apparecchio era stato
utilizzato tre o 4 volte ed il 3.9.98, dopo un ulteriore controllo del
tecnico della Varian, era stato eseguito il trattamento.
Egli spiegava, altresì, che la procedura prevista per la radioterapia
prevedeva il ricovero del paziente un giorno prima, al fine di sottoporlo
ad una serie di accertamenti.
Egli ha riferito, inoltre, che il prof. R. seguiva la neurologia, il
prof. S. la radioterapia ed il dott. S., in qualità di fisico
nucleare, realizzava i piani di trattamento.
L'operazione di trattamento radioterapico veniva eseguita da un tecnico
della radiologia, in assenza del medico specialista, con la presenza,
però, nella struttura di un medico di guardia.
L'imputato affermava, inoltre, che prima del trattamento i medici eseguivano
una T.a.c. e poi andavano nei locali della radioterapia, poichè
dove c'era la consolle c'era anche un tavolo, dove i medici articolavano
i piani di trattamento.
Riferiva, altresì, che prima di consegnare i suddetti piani al
tecnico, veniva anche effettuata una prova " a vuoto" della
macchina.
Egli dichiarava, quindi, che il 3.9.03, alle ore 16,00, S. e R. avevano
elaborato i piani di trattamento nella stanza della consolle dell'acceleratore.
L'imputato affermava, inoltre, di non aver saputo che la A. utilizzasse
i pannelli destinati a schermare i pazienti, per bloccare il pedale
dell'apparecchio, dispositivo di sicurezza dello stesso.
Ella, invero, alle quattro del mattino del 4.9.98, le aveva confessato
di farlo perchè "si stancava di mettere il piedino sull'acceleratore".
L'imputato riferiva, quindi, che il genero della vittima era stato autorizzato
ad entrare nella sala dei comandi dalla direzione sanitaria.
Egli elencava, altresì, i dispositivi di sicurezza dell'acceleratore,
costituiti dal "pedale, chiave di accesso, pulsante di emergenza,
due telecamere, un microfono", aggiungendo che "se uno bypassa
è pazzo".
L'imputato asseriva, inoltre, che all'epoca dell'incidente i monitors
funzionavano ed infatti, quando erano stai eseguiti i primi accertamenti
dal C.T.U., erano operativi e nel frattempo la macchina era stata sotto
sequestro.
Affermava che la sera dell'incidente mortale era stato chiamato alle
10,00, ed era arrivato in clinica contemporaneamente al prof. R..
Egli spiegava, quindi, che sino al 1997 avevano avuto un contratto di
manutenzione dell'apparecchio con la G.E., casa costruttrice.
Successivamente la predetta società aveva comunicato la cessione
della gestione degli acceleratori lineari alla V., con la quale avevano
instaurato un "contratto a chiamata".
Ed, invero era stato proprio il tecnico della V. a prospettare la necessità
dell' intervento di manutenzione straordinaria, effettuato a maggio-giugno
98, avente ad oggetto il lettino ed il sistema di raffreddamento.
Prima di allora, la V. aveva eseguito altri 15 interventi di manutenzione
ordinaria, a cadenze, mensili, bimestrali o trimestrali
L'imputato precisava, inoltre, che, anche a seguito del passaggio tra
la G.E. e la V. il tecnico che eseguiva gli interventi di manutenzione
era sempre lo stesso, N.R.
Aggiungeva che durante il trattamento, secondo quanto gli aveva riferito
la A., c'erano il figlio ed il genero della vittima.
Affermava che la A. si era allontanata, ritenendo che, grazie al peso,
la macchina lavorasse "automaticamente".
Ed, invero, se fosse stata presente avrebbe sentito attraverso l'interfono
il rumore meccanico o si sarebbe resa conto della situazione dai monitors
ed avrebbe bloccato la macchina.
L'imputato sosteneva, infatti, che al momento dell'incidente nella consolle
c'era solo il P..
Tizio affermava, inoltre, che la A. la notte successiva all'incidente
gli aveva detto di essersi allontanata per chiamare il marito.
Ella le aveva riferito, altresì, di aver sbagliato l'impostazione,
"non avendo azzerato la macchina".
L'imputato asseriva, inoltre, che il 3.9.98 si era trattenuto in clinica
fino alle 19- 19,30 e nessuno lo aveva informato dei difetti di funzionamento
dell'acceleratore.
Ed, invero, prima della vittima erano state praticate terapie ad altri
tre pazienti.
Egli riferiva, altresì, che attualmente la macchina era dotata
di un dispositivo antischiacciamento.
Ciò nonostante, dal 1998, a causa della risonanza avuta dalla
notizia dell'incidente in esame, il reparto di radiologia non aveva
più lavorato.
L'imputato affermava, inoltre, che alla A. era stato consegnato un manuale
di istruzioni per l'uso della macchina molto semplice, integrato "da
una serie di procedure consegnatele"dal direttore tecnico e da
quello sanitario.
Il Tizio dichiarava, altresì, che la A. aveva tuttora con la
clinica una vertenza sindacale, atteso che gli avvocati avevano deciso
di trattenere il suo trattamento di fine rapporto, "nel caso di
risarcimenti della parte civile".
Egli affermava, inoltre, che nel 1998 il responsabile per la sicurezza
era l'ingegnere L.
Asseriva, altresì, che nell'agosto 1998 e nei primi giorni del
settembre 98, la dott. C. in ferie ed era sostituita dal suo vice, primario
di chirurgia, A. V.
L'imputato riferiva, inoltre, che all'esito degli interventi di manutenzione,
il dott. F.S. testava la macchina, cosa che faceva, altresì,
prima di ogni trattamento.
A tali prove, invece, non partecipavano i dottori S. e R..
In sede di esame, Caia riferiva che nel 1998 era stata
in ferie dal 3.8.98 al 3.9.98.
Ella affermava, inoltre, che all'inizio del mese di maggio 1998, il
prof. S. le aveva segnalato dei problemi di raffreddamento dell'acceleratore.
Ed, invero, proprio lo S., in qualità di responsabile della macchina,
le segnalava i guasti, dei quali lei parlava all'amministratore, Tizio.
Ella, inoltre, affermava di verificare dalla documentazione della Varian
gli esiti degli interventi di manutenzione, in ordine ai quali, però,
il dott, S.
Riferiva verbalmente.
Questi, peraltro, riprovava l'apparecchio prima di ogni trattamento.
La donna affermava, quindi, che i dottori S. e R. non presiedevano alle
terapie, essendovi un tecnico abilitato a farle da solo.
Confermava, infine,che il responsabile della sicurezza era l'ingegnere
L. Claudio.
Nella medesima sede, R. riferiva di essere un medico radiologo, specialista
in neurologia ed affermava di lavorare presso il P.H., come consulente
nella radioterapia stereotassica
Il suo compito, pertanto, era quello di centrare il tumore a livello
cerebrale, prendendone le coordinate, da portare al fisico, che determinava
gli archi da impostare sul computer.
Precisava, infatti, che il fisico redigeva una scheda che veniva consegnata
al tecnico, che provava gli angoli di pendolazione indicati.
Negava che all'epoca dei fatti qualcuno lo avesse informato dei difetti
di funzionamento dell'acceleratore lineare.
Egli riferiva, comunque, che nel maggio 98, su "nostra richiesta",
era stato fatto un controllo generale della macchina, del costo di oltre
cento milioni.
Precisava che il giorno in cui si era verificato l'incidente era la
prima volta che veniva utilizzato l'apparecchio, dopo la chiusura estiva.
L'imputato affermava, quindi, di recarsi raramente nella sala ove vi
erano i controlli dell'accelleratore, dedicandosi prevalentemente al
centraggio del tumore con la Tac ed alla elaborazione dei dati con il
fisico.
In ogni caso, il 3.9.03, era stato nella sala della consolle di comando
circa tre ore prima dell'incidente mortale.
Affermava di aver constatato che entrambi i monitors funzionavano.
Spiegava, infatti, che non si sarebbe assolutamente potuto effettuare
una terapia senza utilizzare i monitors, che consentivano di controllare
lo svolgimento della terapia ed i suoi effetti sul paziente.
Riferiva, inoltre, che la macchina, come tutti gli apparati ad alta
tecnologia, era dotata di un pulsante di emergenza, in grado di bloccarla.
Aggiungeva che non sapeva che la A. apponesse un peso sul pedale per
le erogazioni delle radiazioni, precisando che se l'avesse saputo l'avrebbe
fatta licenziare.
L'imputato dichiarava, altresì, che la A. aveva avuto la indicazione
di segnalare per iscritto allo S., direttore tecnico, eventuali difetti
di funzionamento della macchina.
Sarebbe spettato poi a quest'ultimo, parlarne con la Caia e con il Tizio.
Riferiva, quindi, che pur avendola incontrata il 3.9.98, l'A. non gli
aveva riferito alcunchè in ordine a difetti di funzionamento
della macchina.
VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI
Come emerge dalla documentazione agli atti e dalle dichiarazioni
rese da A. D., teste ex art. 197 bis c.p.p., il 3.9.98, mentre stava
effettuando una terapia stereotassica presso la clinica P.H., ove lavorava
come tecnico di radiologia, si era verificato un incidente mortale,
ai danni del paziente, D.D. A.
Dalla perizia medico legale del dott. C. acquisita ex art. 493 comma
3 c.p.p., si evinceva, invero, che la morte della vittima era stata
causata dalle profonde lesioni interne dell'addome e del bacino, provocate
dal trauma dello schiacciamento, operato dalla testata dell'acceleratore
lineare.
In ordine alla dinamica dell'incidente, la A. ha spiegato che quella
sera l'acceleratore presentava vari problemi tecnici: il lettino si
bloccava continuamente, il monitor che consentiva di vedere tutti i
movimenti della testata non funzionava e quest'ultima perdeva acqua.
Ha precisato, inoltre, che il monitor non funzionava da circa un mese
e che "avevano già fatto delle rimostranze"a tal proposito.
Ed, invero, un tecnico aveva asportato il monitor per ripararlo, riportandolo
successivamente, sostenendo che era la telecamera a non funzionare.
Lei ed il suo collega G. pertanto, avevano insistito perchè fosse
riparato tale apparecchio.
Nonostante tale inconveniente tecnico, però, continuavano ad
effettuare le terapie.
La teste precisava, comunque, di aver segnalato oralmente le suindicate
disfunzioni al dott. Tizio, alla dott. Caia ed al dott. R..
Ed, invero, prima l'aveva riferito al R., che ne aveva parlato con il
direttore e poi lei personalmente se ne era lamentata più volte
con il Tizio e con la Caia , che stavano in clinica tutti i giorni.
La donna ha affermato, altresì, che proprio la sera dell'incidente,
prima di iniziare la terapia al D.D., mentre stava provando la macchina
al fine di iniziare il trattamento di un altro paziente, erano scesi
nel reparto in cui si effettuava la radioterapia il Tizio ed il dott.
R., poichè lei aveva detto loro che si bloccava il lettino.
I predetti avevano verificato che ciò era dovuto probabilmente
ad un falso contatto della scheda, che doveva essere levata e reinserita
e le avevano detto di continuare a lavorare, ovviando in questo modo
al difetto di funzionamento dell'apparecchio.
Quanto all'incidente, ha narrato che avevano iniziato la terapia e che
ad un certo punto avevano sentito un rumore e delle grida.
Aveva, quindi, bloccato la macchina ed erano entrati dentro al bunker.
La teste ha ammesso, inoltre, che era lei a comandare il macchinario,
precisando, però, che se il monitor panoramico avesse funzionato
si sarebbero resi immediatamente conto del fatto che la testata aveva
oltrepassato il punto in cui doveva fermarsi.
Ella avrebbe potuto, quindi, bloccare immediatamente la macchina, pigiando
sul tasto di emergenza rosso, posto sulla consolle dell'apparecchio.
La donna ha ammesso, altresì, che c'era anche un pedale, rilasciando
il quale poteva interrompere la terapia.
Sullo stesso al momento dell'incidente c'era un peso, ma ciò
non le aveva impedito di bloccare la macchina con il pulsante rosso,
come si faceva in caso di emergenza, "sempre e soltanto il pulsante
rosso".
Peraltro, anche tenendo il pedale pigiato, con il pulsante rosso avrebbe
potuto bloccare la macchina.
La teste ha spiegato che usava il peso sul pedale, quando le terapie
si protraevano per troppo tempo, per potersi alzare.
Ha precisato, invero, di non aver mai parlato di tale modus operandi
agli imputati, che però, erano entrati nella sala della consolle
quando lei utilizzava tale sistema, cui non ricorreva di nascosto.
Ella ha dichiarato, altresì, che vi era anche un interfono attraverso
il quale aveva sentito il paziente lamentarsi e perciò aveva
bloccato la macchina.
Ha precisato, inoltre, che era il dott. R. ad indicarle i dati in base
ai quali impostare la macchina, non escludendo, però, che potesse
aver sbagliato ad impostare gli archi, riportando in modo errato i dati
sulla macchina.
Ella ha aggiunto, comunque, che non le era mai capitato che la macchina
facesse un angolo maggiore di quello da lei impostato.
La donna ha affermato, altresì, che non vi era un contratto di
manutenzione periodica dell'acceleratore, in quanto troppo caro.
All'occorrenza veniva chiamato A. il tecnico.
Ha precisato, inoltre, che i suoi datori di lavoro le avevano spiegato
solo come far funzionare l'apparecchio.
Ha spiegato, altresì, che, in deroga a quanto prescritto, aveva
fatto entrare l'ing. D.D. ed il dott. P., poichè questi era un
radiologo.
La teste ha affermato, infine, che l'acceleratore lineare che aveva
provocato l'incidente mortale era privo di dispositivo antischiacciamento.
Orbene, le suesposte dichiarazioni, - nonostante provengano da soggetto
in potenziale attrito con il Tizio, per la vertenza di lavoro intercorrente
con lo stesso - , trovano numerosi riscontri nelle altre risultanze
dibattimentali.
Ed, invero, dalla relazione dell'Ing. C. consulente del Pubblico Ministero,
si evince che in sede del sopralluogo effettuato dallo stesso, il 21.9.98,
- a seguito della temporanea rimozione dei sigilli, disposta dai CC-
, egli aveva constatato che il "monitor grandangolare della consolle,
cioè quello che dovrebbe consentire la visione all'interno del
bunker, era guasto e non consentiva di vedere nulla; l'altro monitor,
quello che mostra solo la parte del paziente da trattare, funzionava
regolarmente".
Concordemente, il teste D.D. ha spiegato che, dal momento che suo padre
era molto teso, avevano concesso a lui ed al cognato di rimanere nel
"bunker di controllo", da dove avevano seguito la preparazione
e la esecuzione della terapia.
Egli ha riferito, altresì, che nella sala di comando, c'erano
due monitor, uno che inquadrava il volto di suo padre ed un altro spento.
Ed, invero, egli non ha assolutamente detto che era stato disattivato
dalla A., riferendo, invece, nel corso della sua deposizione, e comunque
dopo la suesposta secca affermazione, che la predetta aveva disattivato
sulla consolle "qualcosa", di diverso dal monitor, cui il
teste ha sempre fatto riferimento con precisione.
Tali elementi di prova a sostegno della circostanza che il monitor quadrangolare
non funzionasse all'epoca dell'incidente, peraltro, certamente non possono
ritenersi inficiati dall'affermazione dell'imputato R., secondo il quale,
il 3.9.98, poche ore prima dell'incidente aveva constatato che i monitors
funzionavano.
Tale assunto, smentito dalle suesposte risultanze probatorie, deve interpretarsi,
infatti, come un tentativo di difendersi.
Il 24.12.98, inoltre, il Tribunale del riesame di Napoli aveva disposto
il dissequestro dell'apparecchiatura e solo nel febbraio 1999 i periti
G. e M. avevano ricevuto l'incarico di verificare, in sede di incidente
probatorio, le cause dell'evento mortale in esame.
La circostanza, pertanto, che i predetti avevano trovato funzionante
il monitor quadrangolare non ha un grosso rilievo probatorio, atteso
che deve presumersi che nell'intervallo di tempo suindicato erano stati
effettuati interventi di riparazione.
Il teste M. peraltro, ha dichiarato che, nel corso del secondo o terzo
accesso effettuato nell'espletamento delle attività peritali
confluite nell'incidente probatorio, avevano verificato che il monitor
quadrangolare non funzionava.
Il che conferma che l'apparecchio presentava dei difetti di funzionamento.
In ordine al difetto di funzionamento del lettino, inoltre, il teste
D.D. ha riferito che dopo circa 30 muniti di terapia il tecnico era
entrato nel bunker ed aveva manovrato con dei pannelli del lettino,
che aveva estratto.
Egli, pertanto, le aveva chiesto cosa stesse succedendo, e gli era stato
risposto che era un inconveniente che si era già verificato e
che bastava levare e rimettere "una scheda che serviva per la movimentazione
del lettino".
Dalla relazione redatta dai Periti G. e M. con le modalità dell'incidente
probatorio, cui avevano partecipato i difensori degli imputati e delle
parti civili, si evinceva, inoltre, che l'incidente era avvenuto per
il mancato arresto della testata della macchina, quando essa, nel corso
della rotazione aveva iniziato ad interferire con il corpo della vittima.
Il paziente, peraltro, come richiesto dalla terapia da realizzare, era
disteso sul lettino ed assicurato allo stesso con due cinghie, che ne
impedivano il movimento del corpo.
I periti sostenevano, quindi, che l'incidente si era potuto verificare
per la concomitanza delle seguenti cause:
mancanza di un dispositivo antischiacciamento sulla testata della macchina
o similare dispositivo teso ad impedire il contatto della testata con
il corpo del paziente;
mancanza della visione completa del campo di lavoro della macchina per
il guasto del monitor a questo scopo previsto;
errore da parte dell'operatore nell'impostazione della posizione angolare
del lettino o dell'intervallo angolare della testata;
ritardato intervento dell'operatore dovuto sia alla mancanza di cui
al punto 2 sia ad un probabile uso improprio dei comandi previsti per
l'azionamento della rotazione della macchina stessa;
Nell'elaborato peritale, si legge, altresì, che le suindicate
cause di determinazione dell'evento erano indicate in ordine decrescente
di importanza:
la mancanza di un dispositivo antischiacciamento sulla testata o di
similare dispositivo teso ad impedire il contatto della testata con
il corpo del paziente rappresenta senz'altro la deficienza più
grave dell'impianto, in quanto un sistema passivo automatico di arresto
avrebbe impedito qualunque interferenza tra lettino e testata, anche
in presenza di altre deficienze dell'impianto, come il mancato funzionamento
dell'impianto ed in presenza di un sempre possibile errore umano.
Il mancato funzionamento del monitor che poteva dare la visione di insieme
del volume all'interno del quale operava la macchina è la deficienza
da prendere con un secondo livello di gravità.
Infatti, proprio la indisponibilità di sistemi passivi di arresto,
per i quali la visione del campo di azione della macchina poteva essere
non essenziale, rendeva il sistema visivo indispensabile per poter attuare
tempestivamente manovre di emergenza.
E' immaginabile che un operatore attento poteva in tal modo seguire
l'arco di azione della macchina, ed accorgersi quindi anche con anticipo
della possibile collisione, intervenendo con ritardi che al più
potevano essere di alcuni decimi di secondo.
L'incidente in questo caso avrebbe certamente avuto effetti meno gravi
se non irrilevanti.
L'errore da parte dell'operatore, anche se è l'evento determinante
l'incidente, in termini di gravità deve essere considerato di
livello inferiore a quello dei primi due eventi, poichè qualunque
analisi di rischio deve considerare l'eventualità che possa essere
commesso un errore da parte dell'operatore.
Il ritardato intervento dell'operatore, dovuto sia alla mancanza di
visione con il monitor che ad un probabile uso improprio dei comandi
previsti per l'azionamento della rotazione della macchina stessa, rappresenta
un livello di gravità inferiore ai precedenti, in quanto in primo
luogo è difficilmente quantizzabile la riduzione dell'entità
del danno se l'intervento fosse stato più tempestivo ed in secondo
luogo non è dimostrato nè dimostrabile che in quel momento
l'operatore si fosse servito del peso per azionare il pedale di consenso
del movimento rotatorio della testata.
I tecnici hanno dedotto, pertanto, che il gestore dell'apparecchiatura
o il responsabile del suo funzionamento, non aveva proceduto ad una
attenta valutazione dei rischi, ai sensi del d. lgvo 626/94 e della
norma CEI EN 60601-1-4 dell'agosto 1997, in tema di apparecchi elettromedicali,
che stabilisce prescrizioni per ridurre e gestire il rischio, sancendo
la necessarietà della analisi del rischio, il controllo dello
stesso e l'analisi del pericolo.
La norma in esame indica, inoltre, espressamente tra le cause scatenanti
da considerare il fattore umano.
Orbene, Tizio, come accertato dai periti e riferito peraltro dal maresciallo
D.P. e dallo stesso imputato, era l'amministratore e rappresentante
legale della clinica.
S., invece, era il responsabile del reparto di radiologia.
Entrambi, pertanto, quali titolari di una posizione di garanzia, se
avessero operato una adeguata valutazione dei rischi, "in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico", avrebbero
evitato il verificarsi dell'evento mortale che ci occupa.
Ed, invero, i predetti, per adempiere ai loro obblighi di garanzia,
avrebbero dovuto acquistare il dispositivo antischiacciamento, disponibile
dal 1991, e, peraltro, esplicitamente previsto dal manuale d'uso dell'acceleratore
ed offerto come optional dalla casa costruttrice, come riferito dal
consulente di parte Ing. M. e confermato dall'elaborato peritale degli
ingegneri G. e M.
Ove, invece, avessero ritenuto di non affrontare tale spesa, non essendo
obbligatoria l'installazione del dispositivo in esame, i predetti avrebbe
dovuto, però, stabilire puntuali e rigorose norme comportamentali
per gli operatori, per ridurre al minimo il rischio.
Ed, invero, bisognava prevedere che, in mancanza della visione diretta
del campo d'azione della macchina e del lettino, non si dovesse effettuare
la terapia stereotassica.
Gli ingegneri hanno rilevato, invece, che il documento contenente le
norme interne di sicurezza e di comportamento per il personale addetto
all'acceleratore lineare non prendevano in considerazione l'eventualità
del mancato funzionamento dei monitors di servizio all'impianto, circostanza
facilmente prevedibile, in caso di attenta analisi del rischio.
Dal manuale di uso dell'acceleratore, consegnato dall'imputato Tizio
ai periti G. e M. infatti, si evinceva soltanto che l'operatore doveva
verificare il buon funzionamento del sistema video e dell'interfono.
Nell'elaborato in esame, veniva ribadito, inoltre, che durante l'irradiazione
il paziente doveva essere costantemente sorvegliato, sul video di controllo,
soprattutto se in arcoterapia.
Non era espressamente previsto, però, alcun divieto tassativo
di utilizzare l'attrezzatura in caso di omesso funzionamento dell'impianto
video.
I tecnici hanno affermato, peraltro, che quand'anche il monitor quadrangolare
fosse stato funzionante, le ridotte dimensioni dello schermo ed il fatto
che la ripresa era effettuata in bianco e nero non avrebbero consentito
di avere una visione perfettamente chiara dei luoghi ripresi, necessaria
per attuare un intervento sollecito e preciso dell'operatore.
Il monitor utilizzato, pertanto, "non costituiva uno strumento
completamente valido allo scopo cui era destinato".
Ed, invero, tal deficienza strutturale, a fronte della scelta di non
applicare un dispositivo antischiacciamento, appare particolarmente
deprecabile e dimostrativa, altresì, di una inadeguata valutazione
dei rischi.
Concordemente, il consulente del Pubblico Ministero, Ing. C. nel suo
elaborato peritale, aveva asserito che l'apparecchio era stato acquistato
dalla clinica nel 1987 e l'eventuale mancanza di un dispositivo antischiacciamento,
che all'epoca della redazione della relazione non era ancora stata accertata,
" sarebbe una grave carenza ai fini della sicurezza".
Orbene, nelle suindicate vesti, S. e Tizio erano certamente titolari
dell'obbligo di garanzia, la cui violazione, attraverso le condotte
omissive, consistite nella inadeguata valutazione dei rischi,- per le
ragioni appena esposte -, possono certamente ritenersi la causa principale
della morte del D.D..
In tema di reato colposo commesso mediante omissione, peraltro, qualora
sussistano rispetto alla stessa situazione di pericolo, più soggetti
in posizione di garanzia, sia pure a titolo diverso, ciascuno di essi
è per intero destinatario del compito di tutela demandatogli
dalla legge ed autonomamente responsabile qualora ad esso non adempia
( Cass. Pen. Sez. IV, 1.3.05, n, 7610).
Ed, invero, sebbene non esistesse un obbligo legislativo di dotare la
macchina del dispositivo antischiacciamento, la sua adozione sarebbe
stata prova di una adeguata valutazione dei rischi, che avrebbe certamente
impedito l'evento letale occorso.
In caso contrario, si sarebbe dovuto prevedere espressamente per iscritto
il divieto tassativo di utilizzare l'acceleratore lineare, nell'ipotesi
in cui, come si era verificato il giorno dell'incidente, i monitors
non funzionassero.
Il concorso causale della condotta della A., che certamente, come acclarato
dai periti, aveva commesso un errore nella impostazione dei comandi
forniti all'apparecchio, non elide il nesso eziologico sussistente tra
il comportamento omissivo degli imputati S. e Tizio e la morte della
vittima.
Se i predetti, infatti, avessero adeguatamente valutato i rischi connessi
all'utilizzo dell'apparecchiatura in esame, prevedendo l'adozione di
dispositivi o norme comportamentali di prevenzione degli stessi, l'evento,
anche nel caso di errore dell'operatore, non si sarebbe verificato.
Nè, peraltro, il ritardato intervento dell'operatore elide la
responsabilità degli imputati.
A parte, infatti, che lo stesso è ascrivibile non solo all'uso
di un peso sul pedale di consenso, come ammesso dalla A. in dibattimento,
ma anche all'omesso funzionamento del monitor, i periti G. e M. hanno
precisato che non era possibile quantificare con certezza in che limiti
un intervento più immediato avrebbe potuto attenuare le nefaste
conseguenze dell'impatto dell'apparecchiatura con il paziente.
La circostanza sostenuta dal Tizio della lontananza dalla sala dei comandi
della A., al momento dell'evento letale, viene smentita, peraltro, da
quanto riferito dal teste D.D., secondo il quale, se la predetta si
allontanava per rispondere al telefono, interrompeva il trattamento.
Evidente, appare, pertanto, che la condotta omissiva contestata agli
imputati, per le suesposte considerazioni, sia connotata da imprudenza
ed negligenza, oltre che dal profilo di colpa specifica costituito dalla
violazione degli art. 3 e 4 d.lgvo 626/94, e dalle norme Cei.
In particolare la norma Cei del gennaio 1991 prevede che "movimenti
degli apparecchi elettromedicali o di parti di essi che possono causare
danni fisici al paziente" devono avvenire sotto la percezione visiva
dell'operatore.
Tizio e S., pertanto, non avrebbero dovuto consentire l'utilizzo dell'accelleratore
nel caso di disattivazione del monitor quadrangolare, circostanza che
il primo, non sussistendo in materia di sicurezza alcuna delega penalmente
rilevante, avrebbe dovuto controllare, atteso che non aveva neanche
impartito per iscritto tale regola comportamentale ai suoi dipendenti,
dai quali, quindi, non poteva attendersi una segnalazione in tal senso.
La delega in materia di sicurezza operata dal Tizio in favore di tale
Ingegnere C. L. sostenuta dalla difesa, infatti, non è supportata
documentalmente, trovando solo un riscontro orale nella approssimativa
dichiarazione resa dal dott. B. e nell'esame della imputata Caia .
In ogni caso, ai fini della validità ed efficacia della delega,
occorrono l'effettiva attribuzione al delegato dei poteri di decisione
e di intervento, anche di spesa, necessari per esercitare le mansioni
delegate; l'idoneità tecnico professionale del delegato;la prova
dell'accettazione della delega; l'assenza di concreta ingerenza del
delegante nelle mansioni delegate, fermo restando l'obbligo del delegante
di vigilare e controllare che il delegato usi concretamente la delega
in ossequio alla normativa vigente ( cass. Pen. Sez. IV, 24.6.05, N.
23729).
Ed, invero, l'istruzione dibattimentale espletata non ha provato la
esistenza di alcuno dei suindicati requisiti.
L'imputato Tizio, inoltre, ha dichiarato che, come di consueto, il 3.9.98,
alle ore 16,00, S. e R. avevano elaborato i piani di trattamento nella
stanza della consolle dell'accelleratore.
Ed, in quella sede, invero, lo S., nella veste di responsabile del reparto
di radioterapia, ed in virtù delle competenze tecniche delle
quali era dotato, si sarebbe dovuto rendere conto dei difetti di funzionamento
dell'apparecchio, in particolare di quello del monitor quadrangolare,
impedendone l'utilizzazione.
Nei reati omissivi in materia di infortuni sul lavoro, infatti, l'inerzia
colpevole, rilevante per la configurabilità del profilo soggettivo
della colpa, va commisurata con il criterio del consenso: all'inerzia,
rispetto al dovere di attivazione imposto dalla legge, deve cioè
affiancarsi non necessariamente la conoscenza effettiva, bensì
è sufficiente la mera conoscibilità della situazione in
contrasto con le prescrizioni di legge, da intendere quale potere dovere
di conoscere una situazione di cui si ha l'obbligo della conoscenza.
Cosicchè, a fronte di un dovere di conoscenza, l'ignoranza colpevole
non è in alcun modo discriminata, e, in presenza di una condotta
omissiva tenuta di fronte ad una situazione conoscibile ed in contrasto
con le prescrizioni di legge, il consenso a tale protrazione integra
il profilo di colpa ( Cass. Pen. Sez. III, 12.10.05).
Agli imputati Tizio e S. possono essere concesse, però, le circostanze
attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla sussistente aggravante
della violazione della normativa antinfortunistica, in considerazione
del loro stato di incensuratezza.
Avuto, pertanto, riguardo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.,- ed in
particolare alla irresponsabilità dimostrata nella gestione di
apparati elettromedicali potenzialmente molto pericolosi - , agli stessi
appare equo irrogare la pena di mesi dieci di reclusione ( pb. Anni
uno e mesi tre di reclusione - art. 62 bis c.p.).
Sussistendo, inoltre, i requisiti previsti dagli artt. 163 e ss. e 175
c.p., agli stessi possono essere concessi i benefici della sospensione
condizionale della esecuzione della pena e della non menzione della
condanna nel certificato del casellario giudiziale.
I predetti sono tenuti, altresì, al pagamento in solido delle
spese processuali.
Il Tizio va condannato, inoltre, al risarcimento dei danni in favore
della parte civile costituita, danni che verranno liquidati in separato
giudizio, non avendo la istruzione dibattimentale espletata consentito
una analitica quantificazione degli stessi.
Va respinta, invece, la richiesta di provvisionale avanzata dalla parte
civile, atteso che agli atti vi è una quietanza, in data 20.5.04,
rilasciata in favore della compagnia assicurativa, dalla quale risulta
che i soggetti costituitisi parte civile hanno già ricevuto,
a titolo di risarcimento dei danni loro causati dall'incidente mortale
in esame, 516.000,00 euro.
Non si ritiene, invero, che l'espletata istruzione dibattimentale abbia
consentito di appurare con certezza la sussistenza di danni patiti dalla
parte civile, di entità superiore alla suindicata cifra.
Tizio va condannato, altresì, al pagamento delle spese di lite
sostenute dalle parti civili, che avuto riguardo alla complessità
della questione trattata, si liquidano in euro 12000,00 per onorario,
oltre rimborso forfettario nella misura del 12,5%, Iva e c.p.a.
L'imputata Caia invece, all'epoca dei fatti per cui è processo,
rivestiva la carica di direttore sanitario e, pertanto, nella articolata
struttura all'interno della quale lavorava, non era investita direttamente
di una posizione di garanzia.
Se resa edotta, però, di una situazione di rischio, avrebbe dovuto
attivare i suoi poteri di intervento, concorrendo in caso contrario
alla determinazione di un evento dannoso.
Ed, invero, sebbene la A. abbia riferito di aver messo al corrente l'imputata
dei difetti di funzionamento dell'acceleratore, tale circostanza non
ha trovato alcun riscontro, necessario in quanto sostenuta da soggetto
escusso ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p..
Come dichiarato dalla imputata e confermato in dibattimento dal coimputato
Tizio, peraltro, all'epoca dell'incidente la Caia era in ferie.
Ella va, pertanto, assolta dal reato ascrittole, per non aver commesso
il fatto.
L'istruzione dibattimentale espletata, inoltre, ha consentito di appurare
che il dott. R. in caso di terapia stereotassica, aveva il compito di
centrare il tumore con la Tac.
La sua attività di consulente nella radioterapia stereotassica
si articolava, pertanto, in un lavoro preliminare all'effettivo espletamento
della stessa, alla quale non partecipava.
Ed, invero, il coimputato Tizio, rappresentante legale della clinica,
ha precisato che egli si occupava della neurologia.
La circostanza sostenuta dalla A. di aver riferito al R. dei difetti
di funzionamento dell'acceleratore, non ha trovato, inoltre, alcun riscontro
nella l'istruzione dibattimentale espletata.
Al contrario, la coimputata Caia, in sede di esame ha dichiarato che
era lo S., in qualità di responsabile della macchina, a segnalarle
i guasti, dei quali lei parlava all'amministratore, Tizio.
Non rivestendo, pertanto, il R. alcuna posizione di garanzia, non essendo
il responsabile del reparto di radiologia, il predetto va assolto dal
reato ascrittogli al capo A), per non aver commesso il fatto.
Tutti gli imputati vanno, invece, assolti dai reati di cui ai capi B),
C) e D) del decreto di citazione a giudizio, in relazione ai quali,
invero, l'istruzione dibattimentale non ha suffragato l'ipotesi accusatoria.
Ed, infatti, il maresciallo D. P. ha dichiarato che nel 1996 aveva accertato
che la clinica P.H. non era in possesso di tutti i requisiti previsti
dalla normativa in tema di autorizzazione all'esercizio di una casa
di cura.
In particolare, ha riferito che l'esercizio della radioterapia da parte
della clinica P.H. non era autorizzato, perchè dopo il loro intervento
nel 1996 il Sindaco aveva revocato l'autorizzazione.
Egli ha confermato, però, che la revoca delle autorizzazioni
era stato impugnata innanzi al Tar da parte della clinica.
Ed, invero, nessuno ha riferito sugli esiti di tale procedimento giurisdizionale,
nè il Pubblico Ministero ha prodotto alcuna documentazione a
sostegno di tale prospettazione accusatoria.
Il teste D.R. ha dichiarato, altresì, che alla direzione generale
dell'Asl era pervenuta una richiesta dell'amministratore della società
P.H.e service s.r.l. di volturazione o rilascio delle autorizzazioni
per l'esercizio della casa di cura, di cui era già in possesso
la società P.H. s.p.a., cedente alla società richiedente.
Il teste ha riferito, inoltre, che il Dipartimento di Prevenzione aveva
reso un parere favorevole al rilascio della predetta autorizzazione,
relativamente a 160 posti letto.
Non può ritenersi, pertanto, provato, con la dovuta certezza,
che la clinica P.H. operasse in assenza delle prescritte autorizzazione.
Ne consegue l'assoluzione di tutti gli imputati, dai reati loro rispettivamente
ascritti ai capi B), C) e D) del decreto di citazione a giudizio, perchè
il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara Tizio e S.F. colpevoli del reato loro ascritto al capo A) del
decreto di citazione a giudizio e, concesse le circostanze attenuanti
generiche, ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, li condanna
rispettivamente alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento
in solido delle spese processuali.
Pena sospesa e non menzione per entrambi.
Letti gli artt. 538 e 539 c.p.p.,
condanna il Tizio al risarcimento dei danni derivanti dal reato in favore
delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio.
Rigetta la richiesta di condanna dello stesso al pagamento di una provvisionale
in favore delle parti civili costituite.
Condanna, infine, il predetto imputato alla refusione delle spese processuali
sostenute dalla costituita parte civile, che liquida complessivamente,
per l'attività espletata nell'interesse di entrambi le parti
civili, in euro 12000/00, oltre rimborso forfettario nella misura del
12,5%, Iva e c.p.a..
Letto l'art. 530 c.p.p.,
assolve R. e Caia dal reato loro ascritto al capo A), per non aver commesso
il fatto.
Assolve, infine, tutti gli imputati dal reato loro ascritto al capo
B) perchè il fatto non sussiste.
Letto l'art. 544 c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito
della motivazione.
Nola, 4.11.05
Il Giudice
Dott. Federica Gaudino