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Massima
Calcolo della prescrizione in
presenza di reato continuato:
Il termine della prescrizione decorre per il reato consumato dal giorno
della consumazione: il testo dell'art. art. 158 c.p., riformato dalla
citata l. 251/05 ha escluso - cosa che invece accadeva nel vigore del
vecchio testo dell'art. 158 c.p. - che, in caso di reati contestati
in continuazione, il termine di prescrizione possa decorrere dalla data
di cessazione della continuazione. Di conseguenza, in forza del nuovo
testo dell'art. 158 c.p., per quanto concerne il delitto di truffa aggravata
assertitamente commesso dall'imputato l'8.5.1998, il termine necessario
per prescrivere (sei anni in caso di prescrizione ordinaria, sette anni
e sei mesi in caso di prescrizione massima: cfr. art. 157 c.p. così
come riformato dall'art. 6 della l. 251/05), deve essere considerato
prescindendo dalla circostanza che il delitto sia stato contenstato
in continuazione con altro delitto al momento non ancora prescritto
in quanto la valutazione del tempo necessario a prescrivere deve essere
compiuta per ogni singolo reato con autonomo calcolo, individuando quale
tempus commissi delicti la data di consumazione di ciascun illecito.[Sentenza
di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione emessa dal G.U.P.
del Tribunale di Nola dr. A. D'Ancona il 16.12.05] -( Avv.
Angelo Pignatelli )
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Sentenza
TRIBUNALE DI NOLA
(omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato presso la cancelleria dell'ufficio del giudice per
le indagini preliminari il 20.5.2005, il Pubblico Ministero in sede
ha chiesto il rinvio a giudizio di G.M. per i delitti di Truffa aggravata
e di violazione di sigilli aggravata, contestati rispettivamente ai
capi A e B della rubrica.
Con decreto del 25.5.2005 è stata fissata l'udienza preliminare
ai sensi dell'art. 418 c.p.p. ed è stato dato rituale avviso
alle parti.
All'esito dell'udienza preliminare odierna, celebrata in assenza dell'imputato,
ritiene il giudice che debba essere pronunciata sentenza di non luogo
a procedere limitatamente al delitto contestato sub A in quanto estinto
per intervenuta prescrizione, dovendo invece essere disposto il giudizio
nei confronti del per l'accertamento della sua eventuale responsabilità
penale per il delitto contestato al capo B, come da separato provvedimento.
Ed invero, la data di accertamento della truffa aggravata contestata
sub A è l'8.5.1998. Orbene, tenuto conto della recente riforma
introdotta con l. 5.12.2005 n.° 251, entrata in vigore il giorno
successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, avvenuta il 7.12.2005, ai sensi del novellato art.
157 c.p. la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente
al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo
non inferiore a sei anni se si tratta di delitto.
Per il delitto di truffa aggravata dalle circostanze previste dall'art.
640, 2° comma, c.p. (il cui massimo edittale è cinque anni
di reclusione) il tempo necessario a prescrivere è pari a sei
anni, e può giungere fno a sette anni e sei mesi nell'ipotesi
in cui si sia verificato un evento interruttivo: ciò in virtù
della previsione del novellato art. 161, 2° comma, c.p., che prevede
- in relazione alla fattispecie qui considerata (non menzionata nell'art.
51, commi 3 bis e 3 quater c.p.p.) e tenuto conto dell'assenza di contestazione
di recidiva a carico dell'imputato - che in nessun caso l'interruzione
della prescrizione può comportare l'aumento di più di
un quarto del tempo necessario a prescrivere.
La disciplina sopra richiamata deve, poi, essere oggetto di lettura
congiunta con il testo del novellato art. 158 c.p.: infatti, il delitto
di violazione di sigilli di cui al capo B della rubrica è contestato
in continuazione rispetto alla truffa aggravata di cui al capo A; il
tempus commissi delicti della violazione di sigilli è successivo
all'8.5.1998, essendo stato il reato ex art. 349 c.p. accertato alla
data del 13.8.1998.
Il termine della prescrizione decorre per il reato consumato dal giorno
della consumazione: il testo dell'art. art. 158 c.p., riformato dalla
citata l. 251/05 ha escluso - cosa che invece accadeva nel vigore del
vecchio testo dell'art. 158 c.p. - che, in caso di reati contestati
in continuazione, il termine di prescrizione possa decorrere dalla data
di cessazione della continuazione.
Di conseguenza, in forza del nuovo testo dell'art. 158 c.p., per quanto
concerne il delitto di truffa aggravata assertitamente commesso dall'imputato
l'8.5.1998, il termine necessario per prescrivere (sei anni in caso
di prescrizione ordinaria, sette anni e sei mesi in caso di prescrizione
massima: cfr. art. 157 c.p. così come riformato dall'art. 6 della
l. 251/05), deve essere considerato prescindendo dalla circostanza che
il delitto sia stato contenstato in continuazione con altro delitto
al momento non ancora prescritto. In altre parole, nonostante la continuazione
contestata dal Pubblico Ministero in virtù della ipotizzata sussistenza
di un identico disegno criminoso sotteso alla realizzazione dei distinti
reati, la valutazione del tempo necessario a prescrivere deve essere
compiuta per ogni singolo reato con autonomo calcolo, individuando quale
tempus commissi delicti la data di consumazione di ciascun illecito.
Alla data di oggi è decorso il termine massimo di prescrizione
del delitto di truffa aggravata.
Deve infatti individuarsi quale evento interruttivo del termine di prescrizione
l'emissione da parte del giudice per le indagini preliminari dell'ordinanza
che ha applicato all'imputato la misura cautelare degli arresti domiciliari
per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine
al delitto di truffa aggravata, contestato sub A, oltre che del delitto
di violazione di sigilli aggravata, contestato sub B. Pertanto, detto
reato, la cui data di consumazione è indicata nell'8.5.1998,
si è prescritto l'8.11.2005.
Deve, quindi, emettersi nei confronti di G.M. sentenza di non luogo
a procedere per il delitto di truffa aggravata di cui al capo A della
rubrica per essere il delitto medesimo estinto per intervenuta prescrizione.
Quanto alla applicabilità della legge di riforma al delitto contestato
sub A, si osserva che ai sensi dell'art. 10, 2° e 3° comma,
della l. 251/05 <<ferme restando le disposizioni dell'art. 2 del
codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni
dell'art. 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso
se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli
previgenti. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione
risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e
ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi
sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché
dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte
di cassazione>>.
Orbene, in relazione alla fattispecie che ci occupa, per il principio
del favor rei va affermata l'applicabilità dell'art. 6 della
l. 251/05 (che ha riformato gli artt. 157, 158, 159, 160 e 161 c.p.)
al presente processo sia in ragione del più breve tempo necessario
a prescrivere sia per il diverso meccanismo di calcolo derivante dalla
soppressione, nel 1° comma dell'art. 158 c.p. delle parole <<o
continuato>> e delle parole <<o la continuazione>>,
come stabilito dal 2° comma dell'art. 6 della citata legge 251/05,
tale da fare ritenere prescritto alla data odierna il delitto contestato
sub A, alla luce delle considerazioni che precedono.
Come disposto con separato provvedimento reso a verbale, previa separazione
della posizione processuale e formazione di autonomo fascicolo, deve
procedersi nei confronti dell'imputato relativamente al delitto contestato
al capo B della rubrica.
P.Q.M.
Letti gli artt. 158 c.p. e 425 c.p.p., dichiara non luogo a procedere
nei confronti di G.M. per il delitto ascrittogli al capo A della rubrica
per essere il reato medesimo estinto per intervenuta prescrizione.
Nola 16.12.2005. Il giudice dell'udienza preliminare
dr. Alessandro D'Ancona
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