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Giurisprudenza Penale

LA LEGGE CIRIELLI: APPLICAZIONE IN CASO DI REATO CONTINUATO
Sentenza emessa il 16.12.05 dal G.U.P. del Tribunale Penale di Nola dr. Alessandro D'Ancona
( Nota a cura dell' Avv. Angelo Pignatelli )

 

Massima

Calcolo della prescrizione in presenza di reato continuato:
Il termine della prescrizione decorre per il reato consumato dal giorno della consumazione: il testo dell'art. art. 158 c.p., riformato dalla citata l. 251/05 ha escluso - cosa che invece accadeva nel vigore del vecchio testo dell'art. 158 c.p. - che, in caso di reati contestati in continuazione, il termine di prescrizione possa decorrere dalla data di cessazione della continuazione. Di conseguenza, in forza del nuovo testo dell'art. 158 c.p., per quanto concerne il delitto di truffa aggravata assertitamente commesso dall'imputato l'8.5.1998, il termine necessario per prescrivere (sei anni in caso di prescrizione ordinaria, sette anni e sei mesi in caso di prescrizione massima: cfr. art. 157 c.p. così come riformato dall'art. 6 della l. 251/05), deve essere considerato prescindendo dalla circostanza che il delitto sia stato contenstato in continuazione con altro delitto al momento non ancora prescritto in quanto la valutazione del tempo necessario a prescrivere deve essere compiuta per ogni singolo reato con autonomo calcolo, individuando quale tempus commissi delicti la data di consumazione di ciascun illecito.[Sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione emessa dal G.U.P. del Tribunale di Nola dr. A. D'Ancona il 16.12.05]
-( Avv. Angelo Pignatelli )

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Sentenza

TRIBUNALE DI NOLA

(omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato presso la cancelleria dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari il 20.5.2005, il Pubblico Ministero in sede ha chiesto il rinvio a giudizio di G.M. per i delitti di Truffa aggravata e di violazione di sigilli aggravata, contestati rispettivamente ai capi A e B della rubrica.
Con decreto del 25.5.2005 è stata fissata l'udienza preliminare ai sensi dell'art. 418 c.p.p. ed è stato dato rituale avviso alle parti.
All'esito dell'udienza preliminare odierna, celebrata in assenza dell'imputato, ritiene il giudice che debba essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere limitatamente al delitto contestato sub A in quanto estinto per intervenuta prescrizione, dovendo invece essere disposto il giudizio nei confronti del per l'accertamento della sua eventuale responsabilità penale per il delitto contestato al capo B, come da separato provvedimento.
Ed invero, la data di accertamento della truffa aggravata contestata sub A è l'8.5.1998. Orbene, tenuto conto della recente riforma introdotta con l. 5.12.2005 n.° 251, entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta il 7.12.2005, ai sensi del novellato art. 157 c.p. la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto.
Per il delitto di truffa aggravata dalle circostanze previste dall'art. 640, 2° comma, c.p. (il cui massimo edittale è cinque anni di reclusione) il tempo necessario a prescrivere è pari a sei anni, e può giungere fno a sette anni e sei mesi nell'ipotesi in cui si sia verificato un evento interruttivo: ciò in virtù della previsione del novellato art. 161, 2° comma, c.p., che prevede - in relazione alla fattispecie qui considerata (non menzionata nell'art. 51, commi 3 bis e 3 quater c.p.p.) e tenuto conto dell'assenza di contestazione di recidiva a carico dell'imputato - che in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere.
La disciplina sopra richiamata deve, poi, essere oggetto di lettura congiunta con il testo del novellato art. 158 c.p.: infatti, il delitto di violazione di sigilli di cui al capo B della rubrica è contestato in continuazione rispetto alla truffa aggravata di cui al capo A; il tempus commissi delicti della violazione di sigilli è successivo all'8.5.1998, essendo stato il reato ex art. 349 c.p. accertato alla data del 13.8.1998.
Il termine della prescrizione decorre per il reato consumato dal giorno della consumazione: il testo dell'art. art. 158 c.p., riformato dalla citata l. 251/05 ha escluso - cosa che invece accadeva nel vigore del vecchio testo dell'art. 158 c.p. - che, in caso di reati contestati in continuazione, il termine di prescrizione possa decorrere dalla data di cessazione della continuazione.
Di conseguenza, in forza del nuovo testo dell'art. 158 c.p., per quanto concerne il delitto di truffa aggravata assertitamente commesso dall'imputato l'8.5.1998, il termine necessario per prescrivere (sei anni in caso di prescrizione ordinaria, sette anni e sei mesi in caso di prescrizione massima: cfr. art. 157 c.p. così come riformato dall'art. 6 della l. 251/05), deve essere considerato prescindendo dalla circostanza che il delitto sia stato contenstato in continuazione con altro delitto al momento non ancora prescritto. In altre parole, nonostante la continuazione contestata dal Pubblico Ministero in virtù della ipotizzata sussistenza di un identico disegno criminoso sotteso alla realizzazione dei distinti reati, la valutazione del tempo necessario a prescrivere deve essere compiuta per ogni singolo reato con autonomo calcolo, individuando quale tempus commissi delicti la data di consumazione di ciascun illecito.
Alla data di oggi è decorso il termine massimo di prescrizione del delitto di truffa aggravata.
Deve infatti individuarsi quale evento interruttivo del termine di prescrizione l'emissione da parte del giudice per le indagini preliminari dell'ordinanza che ha applicato all'imputato la misura cautelare degli arresti domiciliari per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di truffa aggravata, contestato sub A, oltre che del delitto di violazione di sigilli aggravata, contestato sub B. Pertanto, detto reato, la cui data di consumazione è indicata nell'8.5.1998, si è prescritto l'8.11.2005.
Deve, quindi, emettersi nei confronti di G.M. sentenza di non luogo a procedere per il delitto di truffa aggravata di cui al capo A della rubrica per essere il delitto medesimo estinto per intervenuta prescrizione.
Quanto alla applicabilità della legge di riforma al delitto contestato sub A, si osserva che ai sensi dell'art. 10, 2° e 3° comma, della l. 251/05 <<ferme restando le disposizioni dell'art. 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'art. 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione>>.
Orbene, in relazione alla fattispecie che ci occupa, per il principio del favor rei va affermata l'applicabilità dell'art. 6 della l. 251/05 (che ha riformato gli artt. 157, 158, 159, 160 e 161 c.p.) al presente processo sia in ragione del più breve tempo necessario a prescrivere sia per il diverso meccanismo di calcolo derivante dalla soppressione, nel 1° comma dell'art. 158 c.p. delle parole <<o continuato>> e delle parole <<o la continuazione>>, come stabilito dal 2° comma dell'art. 6 della citata legge 251/05, tale da fare ritenere prescritto alla data odierna il delitto contestato sub A, alla luce delle considerazioni che precedono.
Come disposto con separato provvedimento reso a verbale, previa separazione della posizione processuale e formazione di autonomo fascicolo, deve procedersi nei confronti dell'imputato relativamente al delitto contestato al capo B della rubrica.
P.Q.M.
Letti gli artt. 158 c.p. e 425 c.p.p., dichiara non luogo a procedere nei confronti di G.M. per il delitto ascrittogli al capo A della rubrica per essere il reato medesimo estinto per intervenuta prescrizione.
Nola 16.12.2005. Il giudice dell'udienza preliminare
dr. Alessandro D'Ancona

 
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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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