MOTIVAZIONE
Con decreto di citazione del 28/06/2004 A.R. veniva tratta
a giudizio dinanzi al Giudice Monocratico presso il Tribunale di Nola
per rispondere dei reati in epigrafe.
Instaurato il dibattimento, celebrato in contumacia dell'imputata ritualmente
citata e non comparsa, dopo il controllo sulla regolare costituzione
delle parti, superata la fase delle questioni preliminari e dichiarato
aperto il dibattimento, il Giudice pronunciava l'ordinanza ammissiva
delle prove documentali e testimoniali. Venivano quindi acquisiti i
documenti (rilievi fotografici, titolo di proprietà, concessione
edilizia, planimetria) ed esaminato il tecnico del Comune di XX Geom.
V.B..
Su consenso delle parti ex art.493 c.p.p., si dava lettura del verbale
di sequestro revocandosi l'ordinanza di ammissione delle ulteriori testimonianze.
Terminata l'istruttoria, il Giudice dichiarava l'utilizzabilità
degli atti del fascicolo ed invitava le parti a formulare le rispettive
conclusioni in epigrafe trascritte.
Uditi il Pubblico Ministero e la difesa, all'esito della camera di consiglio,
si dava pubblica lettura del dispositivo di sentenza.
Osserva il Giudicante che le risultanze processuali escludono
la penale responsabilità dell'imputato per l'ascritto.
Ed invero, dal verbale di sequestro, dalla documentazione acquisita
e dalla testimonianza pienamente attendibile resa dal tecnico Comune
di XX Geom.V.B, il fatto storico è stato così brevemente
ricostruito.
In data 20/06/2003 A.R. proprietaria del fabbricato sito in XX , via
G., ebbe a presentare richiesta di concessione edilizia con il relativo
progetto per la ristrutturazione del predetto immobile. In data 19/08/2003,
il Comune rilasciava la concessione edilizia nr.XX/2003 per la ristrutturazione
dell'immobile approvando il progetto allegato alla richiesta che prevedeva
tra l'altro, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico
vigente nella zona, l'abbattimento di porzioni del fabbricato e la ricostruzione
nel rispetto della precedente volumetrìa con sostituzione del
materiale, trattandosi di un edificio di vecchia costruzione realizzato
in pietra di tufo che necessitava di adeguamento, consolidamento e rifacimento
con materiale in conglomerato cementizio.
In data 11/12/2003 fu emessa ordinanza di sospensione dei lavori ed
operato il sequestro dal personale del Comando di polizia Municipale
di XX Infatti, la proprietaria e committente dei lavori, provvedeva
alla demolizione del fabbricato ed alla ricostruzione del piano cantinato
in difformità dalla concessione che autorizzava la ristrutturazione
dell'immobile.
Il Geom.V.B., responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune firmatario
della relazione e dell'ordinanza di sospensione dei lavori, dichiarava
in dibattimento che, alla stregua dello strumento urbanistico vigente
nel territorio di XX, la zona su cui insiste il fabbricato non è
sottoposta a vincoli ambientali di inedificabilità e ricade nella
zona "B" ovvero residenziale di completamento con elevato
indice di fabbricabilità (mc/mq 1,8) e con possibilità
di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione
e restauro o risanamento conservativo, conversione d'uso, adeguamento
igienico e funzionale, abbattimenti e ricostruzioni con rispetto della
preesistente volumetrìa.
Precisava il tecnico che, sebbene il Comune avesse autorizzato la ristrutturazione
dell'immobile, si rendeva necessaria al fine di consolidare l'immobile,
la sostituzione pressocchè integrale del materiale vetusto del
fabbricato (pietra di tufo) con blocchi di conglomerato cementizio comprese
le strutture portanti, da cui l'inevitabile intervento demolitivo. Chiariva
quindi il tecnico che, nel caso di specie, l'ordinanza comunale di sospensione
dei lavori fu emessa in quanto nella richiesta di concessione e nell'allegato
progetto assentito non era stata esplicitata la integrale demolizione
e ricostruzione del fabbricato, facendosi mero riferimento alla sostituzione
del materiale che avrebbe potuto essere realizzata, almeno parzialmente,
con altre modalità esecutive. Ad ogni modo, tenuto conto che
lo strumento urbanistico consentiva gli abbattimenti e le ricostruzioni
con la medesima volumetrìa, la richiesta di demolizione era del
tutto accoglibile ed adeguata alla necessità di consolidare ed
allineare il fabbricato agli standard urbanistici. La difformità
riscontrata dal tecnico consisteva quindi nella integrale demolizione
del fabbricato e nella ricostruzione del piano cantinato interrato esteso
per tutta la superficie dell'immobile laddove il locale interrato preesistente
ed assentito in progetto occupava una minore estensione. Precisava al
riguardo il responsabile dell'Ufficio Tecnico che il piano cantinato,
in quanto locale totalmente interrato, non costituisce in ogni caso
un volume apprezzabile con la conseguenza che la riscontrata difformità
relativa a tale piano interrato non ha comportato aumenti di superfici
o volumi significativi da prendere in considerazione. Per contro, l'estensione
della piattaforma in cemento a copertura del piano cantinato interrato
sulla quale erano collocate le armature in ferro per la edificazione
dei pilastri ed il getto del cemento armato, era del tutto conforme
alla preesistente superficie e volumetrìa del fabbricato indicate
in progetto ed assentite con il rilascio della concessione.
Risulta infine dagli atti processuali che, a seguito della ulteriore
relazione del tecnico comunale del 26/1/2004, il Pubblico Ministero
disponeva il dissequestro definitivo del manufatto con provvedimento
del 24/2/2004.
Alla luce di tali risultanze processuali, ritiene il Giudicante che
non sia raggiunta la prova della sussistenza del reato per l'ascritto.
In punto di diritto si osserva che la contravvenzione urbanistica di
cui all'art.20 lett.B) legge 47/85 (ora artt.10-44 D.P.R.380/2001) richiede
per la sua configurabilità la esecuzione di lavori edili in assenza
o difformità dal titolo concessorio tali da comportare una trasformazione
dell'ordinato assetto urbanistico che richiede il necessario assenso
della Pubblica Amministrazione preposta alla tutela del territorio e
dello sviluppo urbanistico. Pertanto, gli interventi edilizi penalmente
rilevanti sono quelli che determinano modifiche di sagome o prospetti,
aumenti planovolumetrici, alterazioni degli elementi strutturali e della
tipologia del fabbricato, ovverossia un mutamento apprezzabile dell'organismo
edilizio che richiede, dunque, il controllo da parte della Pubblica
Amministrazione attraverso il rilascio del titolo concessorio.
Con riferimento agli interventi di ristrutturazione dei fabbricati,
la nozione di ristrutturazione edilizia, desumibile dall'art.31 lettera
D) della Legge 457/1978, diversamente dal restauro o dalla manutenzione
che implicano un concetto di conservazione dell'immobile senza l'inserimento
di elementi innovativi, comprende viceversa il ripristino e rifacimento
del manufatto con sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio
per ragioni indispensabili di funzionalità e sicurezza che determinano
una trasformazione del manufatto mediante un insieme sistematico di
opere tali da realizzare un organismo edilizio diverso dal precedente.
Dal combinato disposto dell'art.31 L.457/1978 ed art.7 D.L. 23/1/1982
nr.9 convertito nella Legge 2573/1982 nr.94, si ricava che gli interventi
di ristrutturazione edilizia rivolti a trasformare l'immobile mediante
opere che comportano una modifica strutturale e morfologica della forma,
altezza e sagoma del fabbricato ovvero ampliamenti di superficie o creazioni
di nuovi volumi non possono giammai essere ricompresi negli interventi
di manutenzione o restauro finalizzati alla mera conservazione dell'immobile
preesistente (che richiedono, ex artt.48 L.1978/457 e 7 L.1982/84 la
sola autorizzazione), ma necessitano di concessione edilizia (cfr.Cass.pen.sez.V°
18/3/1999 nr.3558; Cass.pen.sez.VI° 20706/1997 nr.5987).
Alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale formatosi anteriormente
alla entrata in vigore della Legge 21/12/2001 nr.443 e del D.P.R.2001/380,
gli interventi di ristrutturazione edilizia effettuati mediante integrale
demolizione e ricostruzione del fabbricato, non richiedono il previo
rilascio della concessione solo laddove l'attività di ricostruzione
sia avvenuta senza mutamenti morfologici ovvero alterazioni della sagoma,
prospetti o dei volumi, rientrando in tal caso nella nozione di risanamento
e consolidamento dell'immobile finalizzato alla conservazione delle
opere preesistenti nel rispetto degli elementi tipologici e strutturali
dell'organismo edilizio. Viceversa, l'attività di demolizione
e rifacimento del fabbricato comportante mutamenti morfologici e plano-volumetrici
nonchè una diversa sistemazione delle parti del fabbricato necessita
della concessione edilizia, non essendo attuata un'opera di conservazione
in senso stretto e trattandosi di una costruzione connotata da elementi
di novità e differente rispetto a quella originaria (Cfr.Cass.pen.sez.III°
30/11/1983 Ena; Cass.pen.sez.III° 16/6/1988 nr.6957; Cass.pen.sez.VI°
20/671997 nr.5987;Cass.pen.sez.III° 24/4/1991 nr.4512).
Nelle ipotesi, invece, di mera demolizione dell'immobile con l'intento
ricostruttivo senza che si sia tuttavia proceduto ad alcuna attività
edilizia di rifacimento del fabbricato, non sussiste l'illecito penale
essendo la mera demolizione non seguita da ricostruzione, soggetta ad
autorizzazione gratuita ex art.7 Legge 1982/94 purchè vi sia
conformità agli strumenti urbanistici vigenti e non si ricada
in porzione di territorio sottoposta ai vincoli di inedificabilità
(cfr.in tal senso Cass. pen. sez. III° 26/371991 nr.3314).
L'entrata in vigore della legge 21/12/2001 nr.443 e del D.P.R. 6/6/2001
nr.380 (Testo Unico in materia edilizia) ha disciplinato in via definitiva
gli interventi di demolizione e ricostruzione di preesistenti manufatti.
Invero, ai sensi dell'art.1 comma 6 lett.B) della Legge 443/2001 (cd.
legge-obiettivo), le ristrutturazioni edilizie attuate mediante demolizione
e fedele ricostruzione dell'immobile nel rispetto della medesima preesistente
volumetrìa e sagoma e delle caratteristiche tipologiche e planovolumentriche
senza aumenti di unità immobiliari, rientrano nella previsione
di cui all'art.3 del Testo Unico in materia edilizia e, come tali, non
richiedono il permesso a costruire ex art.10 del T.U., bensì
posso essere realizzate sulla base della mera Denuncia di Inizio Attività
ai sensi dell'art.22 la cui mancanza non determina alcun illecito penale
(cfr.Cass.pen.sez.III° 1475/2002 nr.18216; Cass.pen.sez.III°
4/11/2002 nr.20737). In relazione a tale tipologia di intervento senza
modifiche plano-volumetriche rientrante nella previsione di cui ai commi
1 e 2 dell'art.22 del Testo Unico, l'assenza o difformità dalla
D.I.A. in zona non sottoposta ai vincoli di inedificabilità,
è sanzionata solo amministrativamente, mentre nell'ipotesi in
cui l'intervento di ristrutturazione edilizia è realizzabile
alternativamente con D.I.A. o con permesso a costruire ex art.22 comma
3 (in quanto determina una trasformazione significativa dell'organismo
edilizio), l'assenza o difformità dalla D.I.A. determina l'applicazione
delle sanzioni penali di cui all'art.44 del D.P.R.380/2001 (cfr.Cass.pen.sez.III°
9/01/2004 nr.280).
Alla stregua della normativa vigente e degli orientamenti giurisprudenziali,
osserva il Giudicante che, nel caso di specie, non può ritenersi
integrato nella sua materialità il reato urbanistico contestato.
Ed invero, l'odierna imputata, titolare di una concessione edilizia
rilasciata per la ristrutturazione totale del fabbricato di sua proprietà,
provvedeva alla demolizione integrale dello stesso iniziandone la ricostruzione
mediante sostituzione del materiale preesistente (tufo) e l'impiego
del cemento armato.
Ebbene, va premesso in primo luogo che dalle risultanze processuali
emerge, nella ricostruzione del fabbricato allo stato iniziale, l'assoluto
rispetto della tipologia, superficie e volumetrìa dell'immobile
secondo il progetto assentito dalla Pubblica Amministrazione, di talchè
non sono state ravvisate in sede di sopralluogo, modifiche significative
plano-volumetriche rispetto all'organismo preesistente e rispetto al
progetto autorizzato. Al riguardo si evidenzia, come chiarito dal responsabile
dell'Ufficio tecnico esaminato in dibattimento, che la maggiore estensione
del piano cantinato riscontrata in sede di sopralluogo, trattandosi
di un locale del tutto interrato, non costituisce volume rilevante e,
dunque, non determina alcun aumento volumetrico da prendere in esame
ai fini della valutazione della conformità del manufatto alla
concessione edilizia rilasciata ed all'allegato progetto. Sotto tale
profilo deve quindi escludersi che via sia stata una significativa e
penalmente rilevante difformità dalla concessione in sede di
rifacimento dell'immobile proprio tenuto conto della non rilevanza del
volume interrato. La difformità rispetto alla concessione consiste,
dunque, nella avvenuta integrale demolizione dell'immobile e ricostruzione
ex novo. Ma anche con riferimento a tale tipologia di intervento non
può ritenersi integrata la contravvenzione urbanistica che sanziona
la realizzazione di opere edili in assenza o difformità dalla
concessione. Ed invero, si evidenzia in primo luogo che nel titolo concessorio
e nel relativo progetto si fa riferimento in via generica alla ristrutturazione
del fabbricato attraverso la sostituzione del materiale costitutivo
della struttura. Come ampiamente illustrato dal responsabile dell'Ufficio
tecnico esaminato quale teste, trattandosi di un fabbricato vetusto
ed in pessime condizioni, la sostituzione del materiale tufaceo di cui
lo stesso era composto con conglomerato cementizio avrebbe richiesto
un intervento radicale ed incisivo anche sulle strutture portanti. Pertanto,
già sotto tale profilo appare evidente che la nozione di ristrutturazione
del fabbricato richiamata in concessione ed illustrata in progetto,
è ricomprensiva della demolizione, quanto meno parziale, del
fabbricato, non potendosi sostituire il materiale vetusto con il cemento
se non con interventi estremi anche di natura demolitiva. In altri termini,
essendo stata autorizzata la sostituzione del materiale e non essendo
state precisate in concessione le modalità esecutive della ristrutturazione,
deve ritenersi che il rifacimento dell'immobile a scopo conservativo
e di adeguamento funzionale certamente doveva essere attuato con interventi
rilevanti in gran parte demolitivi. D'altro canto, come precisato dal
tecnico, la demolizione e ricostruzione dell'immobile era una tipologia
di intervento del tutto consentita in quella zona dallo strumento urbanistico
vigente e della Legge Regione Campania del 28/11/2001 nr.19, con la
conseguenza che, in effetti, la sospensione dei lavori fu determinata,
nel caso in esame, dal fatto che il progetto non esplicitava espressamente
la necessità della totale demolizione e l'istante non aveva richiesto
alcuna variante in corso d'opera pur avendo abbattuto l'intero fabbricato.
In altri termini, alla luce di quanto detto, appare evidente che la
edificazione in corso d'opera non ha determinato in concreto alcun "impatto"
seriamente incidente sull'ordinato assetto urbanistico essendo stato
il fabbricato demolito e ricostruito nel rispetto dello strumento urbanistico
vigente e delle caratteristiche plano-volumetriche e morfologiche assentite
in concessione, senza modifiche o alterazioni di sagome o volumi rispetto
a quelli preesistenti. Nè può argomentarsi che, essendo
l'edificazione in corso d'opera, non è dato sapere in che modo
il fabbricato demolito sarà realizzato se, cioè, con modifiche
strutturali e volumetriche penalmente rilevanti. Infatti, lo stato di
avanzamento dei lavori riscontrato dal tecnico comunale in sede di sopralluogo,
non evidenziava alcuna diversità morfologica o volumetrica rispetto
al progetto assentito e rispetto al preesistente fabbricato (salvo il
piano interrato che, come si è già detto, non è
volume ritenuto rilevante in zona non vincolata), di talchè non
può inferirsi la sussistenza del reato contravvenzionale dalla
futura ipotetica edificazione abusiva in itinere in violazione del progetto
assentito in concessione.
Chiarito, dunque, che l'intervento non ha in fatto comportato alcuna
essenziale variazione planovolumetrica incidente sull'ordinato assetto
urbanistico del territorio, si evidenzia altresì che, sotto il
profilo strettamente giuridico, come già ampiamente detto, la
ristrutturazione edilizia attuata mediante demolizione e ricostruzione
dell'immobile in zona non sottoposta ai vincoli di inedificabilità
come nel caso di specie, è un intervento che, per quanto incisivo,
laddove non comporti aumenti volumetrici o alterazione di sagome e prospetti,
ha carattere meramente conservativo dell'immobile preesistente e, come
tale, non necessita del permesso a costruire bensì della sola
denuncia di inizio attività la cui assenza non comporta, in ogni
caso, la sussistenza dell'illecito penale. Nel caso di specie, l'intervento
radicale attuato dall'imputata, munita di regolare concessione edilizia
per la ristrutturazione totale dell'immobile, non appare penalmente
rilevante non avendo determinato alterazioni volumetriche e strutturali
del fabbricato ed essendo richiesta per la demolizione e ricostruzione
senza aumenti di volume la mera comunicazione alla Pubblica Amministrazione
dell'inizio attività la cui assenza o difformità non comporta
l'applicazione delle sanzioni penali.
Alla luce delle argomentazioni svolte, l'imputata va prosciolta per
insussistenza del reato urbanistico nella sua materialità.
Nulla in merito al dissequestro del manufatto già disposto con
provvedimento del Pubblico Ministero del 24/2/2004.
P.Q.M.
Letto l'art.530 c.p.p. assolve l'imputata dal reato ascritto perchè
il fatto non sussiste.
Nola, 16.10.2006
Il Giudice
Dott.ssa Diana Bottillo.