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Giurisprudenza Penale

EDILIZIA ED URBANISTICA
INTERVENTI EDILIZI DI DEMOLIZIONE E RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE: NECESSARIO PERMESSO DI COSTRUIRE SOLO IN CASO DI MUTAMENTO MORFOLOGICO ED AUMENTO DI VOLUMETRIA.
(Tribunale di Nola, sentenza emessa il 16.10.2006 dal G.M. Dott..ssa Diana Bottillo)
( Massima a cura dell' Avv. Angelo Pignatelli)
- www.iussit.it  08.11.2006 -
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EDILIZIA ED URBANISTICA: interventi di ristrutturazione edilizia effettuati mediante integrale demolizione e ricostruzione del fabbricato: necessità del previo rilascio del permesso di costruire laddove l'attività di ricostruzione sia avvenuta mediante l'attività di demolizione e rifacimento del fabbricato comportante mutamenti morfologici e plano-volumetrici ovvero una diversa sistemazione delle parti del fabbricato, non trattandosi di un'opera di conservazione in senso stretto, ma di una costruzione connotata da elementi di novità e differente rispetto a quella originaria -
E' sufficiente la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 22 T.U., la cui assenza è sanzionata solo amministrativamente, per le ristrutturazioni edilizie attuate mediante demolizione e fedele ricostruzione dell'immobile nel rispetto della medesima preesistente volumetria e sagoma e delle caratteristiche tipologiche e planovolumetriche senza aumenti di unità immobiliari.
Abuso consistente nella integrale demolizione del fabbricato e nella ricostruzione del piano cantinato interrato esteso per tutta la superficie dell'immobile laddove il locale interrato preesistente ed assentito in progetto occupava una minore estensione - esclusione di realizzazione di un volume apprezzabile e conseguentemente esclusione di aumenti di superfici o volumi significativi da prendere in considerazione - Necessità della sola DIA, la cui mancata presentazione non è punita penalmente. Assoluzione dell'imputata perché il fatto non sussiste.
[Sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola Dott.ssa Diana Bottillo in data 16.10.06]
Avv. Angelo Pignatelli

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TRIBUNALE DI NOLA

(omissis ...)

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione del 28/06/2004 A.R. veniva tratta a giudizio dinanzi al Giudice Monocratico presso il Tribunale di Nola per rispondere dei reati in epigrafe.
Instaurato il dibattimento, celebrato in contumacia dell'imputata ritualmente citata e non comparsa, dopo il controllo sulla regolare costituzione delle parti, superata la fase delle questioni preliminari e dichiarato aperto il dibattimento, il Giudice pronunciava l'ordinanza ammissiva delle prove documentali e testimoniali. Venivano quindi acquisiti i documenti (rilievi fotografici, titolo di proprietà, concessione edilizia, planimetria) ed esaminato il tecnico del Comune di XX Geom. V.B..
Su consenso delle parti ex art.493 c.p.p., si dava lettura del verbale di sequestro revocandosi l'ordinanza di ammissione delle ulteriori testimonianze.
Terminata l'istruttoria, il Giudice dichiarava l'utilizzabilità degli atti del fascicolo ed invitava le parti a formulare le rispettive conclusioni in epigrafe trascritte.
Uditi il Pubblico Ministero e la difesa, all'esito della camera di consiglio, si dava pubblica lettura del dispositivo di sentenza.

Osserva il Giudicante che le risultanze processuali escludono la penale responsabilità dell'imputato per l'ascritto.
Ed invero, dal verbale di sequestro, dalla documentazione acquisita e dalla testimonianza pienamente attendibile resa dal tecnico Comune di XX Geom.V.B, il fatto storico è stato così brevemente ricostruito.
In data 20/06/2003 A.R. proprietaria del fabbricato sito in XX , via G., ebbe a presentare richiesta di concessione edilizia con il relativo progetto per la ristrutturazione del predetto immobile. In data 19/08/2003, il Comune rilasciava la concessione edilizia nr.XX/2003 per la ristrutturazione dell'immobile approvando il progetto allegato alla richiesta che prevedeva tra l'altro, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico vigente nella zona, l'abbattimento di porzioni del fabbricato e la ricostruzione nel rispetto della precedente volumetrìa con sostituzione del materiale, trattandosi di un edificio di vecchia costruzione realizzato in pietra di tufo che necessitava di adeguamento, consolidamento e rifacimento con materiale in conglomerato cementizio.
In data 11/12/2003 fu emessa ordinanza di sospensione dei lavori ed operato il sequestro dal personale del Comando di polizia Municipale di XX Infatti, la proprietaria e committente dei lavori, provvedeva alla demolizione del fabbricato ed alla ricostruzione del piano cantinato in difformità dalla concessione che autorizzava la ristrutturazione dell'immobile.
Il Geom.V.B., responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune firmatario della relazione e dell'ordinanza di sospensione dei lavori, dichiarava in dibattimento che, alla stregua dello strumento urbanistico vigente nel territorio di XX, la zona su cui insiste il fabbricato non è sottoposta a vincoli ambientali di inedificabilità e ricade nella zona "B" ovvero residenziale di completamento con elevato indice di fabbricabilità (mc/mq 1,8) e con possibilità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e restauro o risanamento conservativo, conversione d'uso, adeguamento igienico e funzionale, abbattimenti e ricostruzioni con rispetto della preesistente volumetrìa.
Precisava il tecnico che, sebbene il Comune avesse autorizzato la ristrutturazione dell'immobile, si rendeva necessaria al fine di consolidare l'immobile, la sostituzione pressocchè integrale del materiale vetusto del fabbricato (pietra di tufo) con blocchi di conglomerato cementizio comprese le strutture portanti, da cui l'inevitabile intervento demolitivo. Chiariva quindi il tecnico che, nel caso di specie, l'ordinanza comunale di sospensione dei lavori fu emessa in quanto nella richiesta di concessione e nell'allegato progetto assentito non era stata esplicitata la integrale demolizione e ricostruzione del fabbricato, facendosi mero riferimento alla sostituzione del materiale che avrebbe potuto essere realizzata, almeno parzialmente, con altre modalità esecutive. Ad ogni modo, tenuto conto che lo strumento urbanistico consentiva gli abbattimenti e le ricostruzioni con la medesima volumetrìa, la richiesta di demolizione era del tutto accoglibile ed adeguata alla necessità di consolidare ed allineare il fabbricato agli standard urbanistici. La difformità riscontrata dal tecnico consisteva quindi nella integrale demolizione del fabbricato e nella ricostruzione del piano cantinato interrato esteso per tutta la superficie dell'immobile laddove il locale interrato preesistente ed assentito in progetto occupava una minore estensione. Precisava al riguardo il responsabile dell'Ufficio Tecnico che il piano cantinato, in quanto locale totalmente interrato, non costituisce in ogni caso un volume apprezzabile con la conseguenza che la riscontrata difformità relativa a tale piano interrato non ha comportato aumenti di superfici o volumi significativi da prendere in considerazione. Per contro, l'estensione della piattaforma in cemento a copertura del piano cantinato interrato sulla quale erano collocate le armature in ferro per la edificazione dei pilastri ed il getto del cemento armato, era del tutto conforme alla preesistente superficie e volumetrìa del fabbricato indicate in progetto ed assentite con il rilascio della concessione.
Risulta infine dagli atti processuali che, a seguito della ulteriore relazione del tecnico comunale del 26/1/2004, il Pubblico Ministero disponeva il dissequestro definitivo del manufatto con provvedimento del 24/2/2004.
Alla luce di tali risultanze processuali, ritiene il Giudicante che non sia raggiunta la prova della sussistenza del reato per l'ascritto.
In punto di diritto si osserva che la contravvenzione urbanistica di cui all'art.20 lett.B) legge 47/85 (ora artt.10-44 D.P.R.380/2001) richiede per la sua configurabilità la esecuzione di lavori edili in assenza o difformità dal titolo concessorio tali da comportare una trasformazione dell'ordinato assetto urbanistico che richiede il necessario assenso della Pubblica Amministrazione preposta alla tutela del territorio e dello sviluppo urbanistico. Pertanto, gli interventi edilizi penalmente rilevanti sono quelli che determinano modifiche di sagome o prospetti, aumenti planovolumetrici, alterazioni degli elementi strutturali e della tipologia del fabbricato, ovverossia un mutamento apprezzabile dell'organismo edilizio che richiede, dunque, il controllo da parte della Pubblica Amministrazione attraverso il rilascio del titolo concessorio.
Con riferimento agli interventi di ristrutturazione dei fabbricati, la nozione di ristrutturazione edilizia, desumibile dall'art.31 lettera D) della Legge 457/1978, diversamente dal restauro o dalla manutenzione che implicano un concetto di conservazione dell'immobile senza l'inserimento di elementi innovativi, comprende viceversa il ripristino e rifacimento del manufatto con sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio per ragioni indispensabili di funzionalità e sicurezza che determinano una trasformazione del manufatto mediante un insieme sistematico di opere tali da realizzare un organismo edilizio diverso dal precedente.
Dal combinato disposto dell'art.31 L.457/1978 ed art.7 D.L. 23/1/1982 nr.9 convertito nella Legge 2573/1982 nr.94, si ricava che gli interventi di ristrutturazione edilizia rivolti a trasformare l'immobile mediante opere che comportano una modifica strutturale e morfologica della forma, altezza e sagoma del fabbricato ovvero ampliamenti di superficie o creazioni di nuovi volumi non possono giammai essere ricompresi negli interventi di manutenzione o restauro finalizzati alla mera conservazione dell'immobile preesistente (che richiedono, ex artt.48 L.1978/457 e 7 L.1982/84 la sola autorizzazione), ma necessitano di concessione edilizia (cfr.Cass.pen.sez.V° 18/3/1999 nr.3558; Cass.pen.sez.VI° 20706/1997 nr.5987).
Alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale formatosi anteriormente alla entrata in vigore della Legge 21/12/2001 nr.443 e del D.P.R.2001/380, gli interventi di ristrutturazione edilizia effettuati mediante integrale demolizione e ricostruzione del fabbricato, non richiedono il previo rilascio della concessione solo laddove l'attività di ricostruzione sia avvenuta senza mutamenti morfologici ovvero alterazioni della sagoma, prospetti o dei volumi, rientrando in tal caso nella nozione di risanamento e consolidamento dell'immobile finalizzato alla conservazione delle opere preesistenti nel rispetto degli elementi tipologici e strutturali dell'organismo edilizio. Viceversa, l'attività di demolizione e rifacimento del fabbricato comportante mutamenti morfologici e plano-volumetrici nonchè una diversa sistemazione delle parti del fabbricato necessita della concessione edilizia, non essendo attuata un'opera di conservazione in senso stretto e trattandosi di una costruzione connotata da elementi di novità e differente rispetto a quella originaria (Cfr.Cass.pen.sez.III° 30/11/1983 Ena; Cass.pen.sez.III° 16/6/1988 nr.6957; Cass.pen.sez.VI° 20/671997 nr.5987;Cass.pen.sez.III° 24/4/1991 nr.4512).
Nelle ipotesi, invece, di mera demolizione dell'immobile con l'intento ricostruttivo senza che si sia tuttavia proceduto ad alcuna attività edilizia di rifacimento del fabbricato, non sussiste l'illecito penale essendo la mera demolizione non seguita da ricostruzione, soggetta ad autorizzazione gratuita ex art.7 Legge 1982/94 purchè vi sia conformità agli strumenti urbanistici vigenti e non si ricada in porzione di territorio sottoposta ai vincoli di inedificabilità (cfr.in tal senso Cass. pen. sez. III° 26/371991 nr.3314).
L'entrata in vigore della legge 21/12/2001 nr.443 e del D.P.R. 6/6/2001 nr.380 (Testo Unico in materia edilizia) ha disciplinato in via definitiva gli interventi di demolizione e ricostruzione di preesistenti manufatti. Invero, ai sensi dell'art.1 comma 6 lett.B) della Legge 443/2001 (cd. legge-obiettivo), le ristrutturazioni edilizie attuate mediante demolizione e fedele ricostruzione dell'immobile nel rispetto della medesima preesistente volumetrìa e sagoma e delle caratteristiche tipologiche e planovolumentriche senza aumenti di unità immobiliari, rientrano nella previsione di cui all'art.3 del Testo Unico in materia edilizia e, come tali, non richiedono il permesso a costruire ex art.10 del T.U., bensì posso essere realizzate sulla base della mera Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art.22 la cui mancanza non determina alcun illecito penale (cfr.Cass.pen.sez.III° 1475/2002 nr.18216; Cass.pen.sez.III° 4/11/2002 nr.20737). In relazione a tale tipologia di intervento senza modifiche plano-volumetriche rientrante nella previsione di cui ai commi 1 e 2 dell'art.22 del Testo Unico, l'assenza o difformità dalla D.I.A. in zona non sottoposta ai vincoli di inedificabilità, è sanzionata solo amministrativamente, mentre nell'ipotesi in cui l'intervento di ristrutturazione edilizia è realizzabile alternativamente con D.I.A. o con permesso a costruire ex art.22 comma 3 (in quanto determina una trasformazione significativa dell'organismo edilizio), l'assenza o difformità dalla D.I.A. determina l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art.44 del D.P.R.380/2001 (cfr.Cass.pen.sez.III° 9/01/2004 nr.280).
Alla stregua della normativa vigente e degli orientamenti giurisprudenziali, osserva il Giudicante che, nel caso di specie, non può ritenersi integrato nella sua materialità il reato urbanistico contestato.
Ed invero, l'odierna imputata, titolare di una concessione edilizia rilasciata per la ristrutturazione totale del fabbricato di sua proprietà, provvedeva alla demolizione integrale dello stesso iniziandone la ricostruzione mediante sostituzione del materiale preesistente (tufo) e l'impiego del cemento armato.
Ebbene, va premesso in primo luogo che dalle risultanze processuali emerge, nella ricostruzione del fabbricato allo stato iniziale, l'assoluto rispetto della tipologia, superficie e volumetrìa dell'immobile secondo il progetto assentito dalla Pubblica Amministrazione, di talchè non sono state ravvisate in sede di sopralluogo, modifiche significative plano-volumetriche rispetto all'organismo preesistente e rispetto al progetto autorizzato. Al riguardo si evidenzia, come chiarito dal responsabile dell'Ufficio tecnico esaminato in dibattimento, che la maggiore estensione del piano cantinato riscontrata in sede di sopralluogo, trattandosi di un locale del tutto interrato, non costituisce volume rilevante e, dunque, non determina alcun aumento volumetrico da prendere in esame ai fini della valutazione della conformità del manufatto alla concessione edilizia rilasciata ed all'allegato progetto. Sotto tale profilo deve quindi escludersi che via sia stata una significativa e penalmente rilevante difformità dalla concessione in sede di rifacimento dell'immobile proprio tenuto conto della non rilevanza del volume interrato. La difformità rispetto alla concessione consiste, dunque, nella avvenuta integrale demolizione dell'immobile e ricostruzione ex novo. Ma anche con riferimento a tale tipologia di intervento non può ritenersi integrata la contravvenzione urbanistica che sanziona la realizzazione di opere edili in assenza o difformità dalla concessione. Ed invero, si evidenzia in primo luogo che nel titolo concessorio e nel relativo progetto si fa riferimento in via generica alla ristrutturazione del fabbricato attraverso la sostituzione del materiale costitutivo della struttura. Come ampiamente illustrato dal responsabile dell'Ufficio tecnico esaminato quale teste, trattandosi di un fabbricato vetusto ed in pessime condizioni, la sostituzione del materiale tufaceo di cui lo stesso era composto con conglomerato cementizio avrebbe richiesto un intervento radicale ed incisivo anche sulle strutture portanti. Pertanto, già sotto tale profilo appare evidente che la nozione di ristrutturazione del fabbricato richiamata in concessione ed illustrata in progetto, è ricomprensiva della demolizione, quanto meno parziale, del fabbricato, non potendosi sostituire il materiale vetusto con il cemento se non con interventi estremi anche di natura demolitiva. In altri termini, essendo stata autorizzata la sostituzione del materiale e non essendo state precisate in concessione le modalità esecutive della ristrutturazione, deve ritenersi che il rifacimento dell'immobile a scopo conservativo e di adeguamento funzionale certamente doveva essere attuato con interventi rilevanti in gran parte demolitivi. D'altro canto, come precisato dal tecnico, la demolizione e ricostruzione dell'immobile era una tipologia di intervento del tutto consentita in quella zona dallo strumento urbanistico vigente e della Legge Regione Campania del 28/11/2001 nr.19, con la conseguenza che, in effetti, la sospensione dei lavori fu determinata, nel caso in esame, dal fatto che il progetto non esplicitava espressamente la necessità della totale demolizione e l'istante non aveva richiesto alcuna variante in corso d'opera pur avendo abbattuto l'intero fabbricato.
In altri termini, alla luce di quanto detto, appare evidente che la edificazione in corso d'opera non ha determinato in concreto alcun "impatto" seriamente incidente sull'ordinato assetto urbanistico essendo stato il fabbricato demolito e ricostruito nel rispetto dello strumento urbanistico vigente e delle caratteristiche plano-volumetriche e morfologiche assentite in concessione, senza modifiche o alterazioni di sagome o volumi rispetto a quelli preesistenti. Nè può argomentarsi che, essendo l'edificazione in corso d'opera, non è dato sapere in che modo il fabbricato demolito sarà realizzato se, cioè, con modifiche strutturali e volumetriche penalmente rilevanti. Infatti, lo stato di avanzamento dei lavori riscontrato dal tecnico comunale in sede di sopralluogo, non evidenziava alcuna diversità morfologica o volumetrica rispetto al progetto assentito e rispetto al preesistente fabbricato (salvo il piano interrato che, come si è già detto, non è volume ritenuto rilevante in zona non vincolata), di talchè non può inferirsi la sussistenza del reato contravvenzionale dalla futura ipotetica edificazione abusiva in itinere in violazione del progetto assentito in concessione.
Chiarito, dunque, che l'intervento non ha in fatto comportato alcuna essenziale variazione planovolumetrica incidente sull'ordinato assetto urbanistico del territorio, si evidenzia altresì che, sotto il profilo strettamente giuridico, come già ampiamente detto, la ristrutturazione edilizia attuata mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile in zona non sottoposta ai vincoli di inedificabilità come nel caso di specie, è un intervento che, per quanto incisivo, laddove non comporti aumenti volumetrici o alterazione di sagome e prospetti, ha carattere meramente conservativo dell'immobile preesistente e, come tale, non necessita del permesso a costruire bensì della sola denuncia di inizio attività la cui assenza non comporta, in ogni caso, la sussistenza dell'illecito penale. Nel caso di specie, l'intervento radicale attuato dall'imputata, munita di regolare concessione edilizia per la ristrutturazione totale dell'immobile, non appare penalmente rilevante non avendo determinato alterazioni volumetriche e strutturali del fabbricato ed essendo richiesta per la demolizione e ricostruzione senza aumenti di volume la mera comunicazione alla Pubblica Amministrazione dell'inizio attività la cui assenza o difformità non comporta l'applicazione delle sanzioni penali.
Alla luce delle argomentazioni svolte, l'imputata va prosciolta per insussistenza del reato urbanistico nella sua materialità.
Nulla in merito al dissequestro del manufatto già disposto con provvedimento del Pubblico Ministero del 24/2/2004.

P.Q.M.
Letto l'art.530 c.p.p. assolve l'imputata dal reato ascritto perchè il fatto non sussiste.
Nola, 16.10.2006
Il Giudice
Dott.ssa Diana Bottillo.

 

 
 
a cura   Avv. Pietro D'Antò
 

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