NOZIONE DI <<QUASI FLAGRANZA>>:
DISTINZIONE TRA IL CONCETTO DI <<CONTINUITA' DELL'INSEGUIMENTO>>
E <<CONTINUITA' DELLE INDAGINI. >>
Massima
Non sussiste lo stato di <<quasi flagranza>>
che rende legittimo l'arresto, se l'inseguimento da parte della polizia
giudiziaria, che poi culmina con l'arresto, trova causa non già
nella diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria,
ma nella denuncia della persona offesa -
- devono essere tenuti distinti i concetti di continuità dell'inseguimento,
elemento indefettibile per la facoltà di arresto, con la continuità
delle indagini, in quanto costituiscono due dati fattuali e temporali
distinti -
- l'arresto effettuato a notevole distanza di tempo dal fatto non configura
l'ipotesi di quasi flagranza previsto dall'art. 382 c.p.p., attraverso
l'espressione "immediatamente prima" relativa alla commissione
del reato.
(Corte di Cassazione Sez. IV n.846 dell'8.6.2006, Pres.
De Grazia, ric. P.G. c/o Tribunale di Nola) Avv.
Angelo Pignatelli
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
(omissis)
Testo del provvedimento
Con ordinanza in data 12.11.2004 il Giudice Monocratico del Tribunale
di Nola non ha convalidato l'arresto di Tizio G., per il reato di cui
agli artt. 110 e 624 bis c.p. Il Giudice di merito ha ritenuto non sussistere
la flagranza del reato, in quanto la persona offesa, che aveva subito
uno scippo alle ore 13,45 dell'11.11.2004, ad opera di una persona a
bordo di una vettura, della quale aveva rilevato il numero di targa,
aveva poi riconosciuto in fotografia, presso la Stazione dei CC di C
.,
il proprietario dell'autovettura, persona ben nota alle Forze dell'Ordine.
Il Tizio, saputo che i CC lo cercavano, si era presentato spontaneamente
in Caserma alle ore 16,30, dove veniva arrestato. Il Giudice di merito
ha ritenuto non sussistere la flagranza di reato, non ha convalidato
l'arresto e ha ordinato l'immediata liberazione del Tizio, se non detenuto
per altra causa.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola ha proposto
ricorso per cassazione avverso la citata ordinanza, chiedendone l'annullamento
per violazione degli artt. 380 e 391 c.p.p., assumendo che al fine della
sussistenza dello stato di flagranza non è necessario che la
P.G. ponga in essere un vero e proprio inseguimento in senso stretto,
potendosi ravvisare tale stato anche nel caso in cui la persona da arrestare
venga individuata e rintracciata all'esito di una attività di
investigazione svolta senza soluzione di continuità dal momento
dei fatti.
Il difensore del Tizio ha depositata in data 25.5.2006 una memoria,
chiedendo il rigetto del ricorso, trattandosi di arresto non eseguito
in flagranza di reato.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'art. 382 c.p.p. dispone che "è in stato di flagranza ..
.. .. .."
È quindi evidente che la fattispecie esula completamente dalle
ipotesi di flagranza o quasi flagranza del reato, e, a conforto di tale
tesi, vi è l'orientamento costante e specifico sul punto della
giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto che "non
sussiste lo stato di quasi flagranza che rende legittimo l'arresto,
se l'inseguimento da parte della P.G., che poi culmina con l'arresto,
trova causa non già nella diretta percezione dei fatti da parte
della P.G., ma nella denuncia della persona offesa" (Cass. 18.1.2006
n.7161; conformi Cass. n.ri 10392 del 2004, 4348 del 2003, 3980 del
2000, 5508 del 1999, 2879 del 1999, 2738 del 1999).
È stato costantemente ritenuto che non è da confondere
la continuità dell'inseguimento, elemento indefettibile per la
facoltà di arresto, con la continuità delle indagini,
elemento a cui ha fatto riferimento il P.M. ricorrente, che costituiscono
due dati fattuali e temporali distinti. Inoltre, versando in tema di
provvedimenti limitativi della libertà personale, e quindi tutelati
dall'art. 13 Cost., ogni interpretazione analogica, come quella compiuta
dal P.M. ricorrente, è preclusa.
Infine, nella specie, non solo l'arresto è intervenuto a seguito
di indagini eseguite in conseguenza di una denuncia della persona offesa,
e non per la percezione del reato da parte della P.G., ma è stato
pure eseguito a notevole distanza di tempo dal fatto, per cui l'espressione
"immediatamente prima" relativa alla commissione del reato,
e contenuta nell'art. 382 c.p.p., perderebbe ogni significato logico
se si aderisse alle argomentazioni del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma l'8 giugno 2006
(Sentenza N. 846 emessa
il 08.06.2006 dalla Corte di Cassazione Sez. IV Penale, Pres. De Grazia,
ric. P.G. c/ Tribunale Nola)