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Giurisprudenza Penale

QUASI FLAGRANZA
CONTINUITA' DELL'INSEGUIMENTO -CONTINUITA' DELLE INDAGINI

Sentenza N. 846 emessa il 08.06.2006 dalla Corte di Cassazione
Sez. IV Penale,
Pres. De Grazia, ric. P.G. c/ Tribunale Nola
( massima a cura dell' Avv. Angelo Pignatelli)
- www.iussit.it 14.10.2006 -
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NOZIONE DI <<QUASI FLAGRANZA>>: DISTINZIONE TRA IL CONCETTO DI <<CONTINUITA' DELL'INSEGUIMENTO>> E <<CONTINUITA' DELLE INDAGINI. >>

Massima
Non sussiste lo stato di <<quasi flagranza>> che rende legittimo l'arresto, se l'inseguimento da parte della polizia giudiziaria, che poi culmina con l'arresto, trova causa non già nella diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, ma nella denuncia della persona offesa -
- devono essere tenuti distinti i concetti di continuità dell'inseguimento, elemento indefettibile per la facoltà di arresto, con la continuità delle indagini, in quanto costituiscono due dati fattuali e temporali distinti -
- l'arresto effettuato a notevole distanza di tempo dal fatto non configura l'ipotesi di quasi flagranza previsto dall'art. 382 c.p.p., attraverso l'espressione "immediatamente prima" relativa alla commissione del reato.

(Corte di Cassazione Sez. IV n.846 dell'8.6.2006, Pres. De Grazia, ric. P.G. c/o Tribunale di Nola) Avv. Angelo Pignatelli
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

(omissis)

Testo del provvedimento

Con ordinanza in data 12.11.2004 il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola non ha convalidato l'arresto di Tizio G., per il reato di cui agli artt. 110 e 624 bis c.p. Il Giudice di merito ha ritenuto non sussistere la flagranza del reato, in quanto la persona offesa, che aveva subito uno scippo alle ore 13,45 dell'11.11.2004, ad opera di una persona a bordo di una vettura, della quale aveva rilevato il numero di targa, aveva poi riconosciuto in fotografia, presso la Stazione dei CC di C…., il proprietario dell'autovettura, persona ben nota alle Forze dell'Ordine. Il Tizio, saputo che i CC lo cercavano, si era presentato spontaneamente in Caserma alle ore 16,30, dove veniva arrestato. Il Giudice di merito ha ritenuto non sussistere la flagranza di reato, non ha convalidato l'arresto e ha ordinato l'immediata liberazione del Tizio, se non detenuto per altra causa.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola ha proposto ricorso per cassazione avverso la citata ordinanza, chiedendone l'annullamento per violazione degli artt. 380 e 391 c.p.p., assumendo che al fine della sussistenza dello stato di flagranza non è necessario che la P.G. ponga in essere un vero e proprio inseguimento in senso stretto, potendosi ravvisare tale stato anche nel caso in cui la persona da arrestare venga individuata e rintracciata all'esito di una attività di investigazione svolta senza soluzione di continuità dal momento dei fatti.
Il difensore del Tizio ha depositata in data 25.5.2006 una memoria, chiedendo il rigetto del ricorso, trattandosi di arresto non eseguito in flagranza di reato.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'art. 382 c.p.p. dispone che "è in stato di flagranza .. .. .. .."
È quindi evidente che la fattispecie esula completamente dalle ipotesi di flagranza o quasi flagranza del reato, e, a conforto di tale tesi, vi è l'orientamento costante e specifico sul punto della giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto che "non sussiste lo stato di quasi flagranza che rende legittimo l'arresto, se l'inseguimento da parte della P.G., che poi culmina con l'arresto, trova causa non già nella diretta percezione dei fatti da parte della P.G., ma nella denuncia della persona offesa" (Cass. 18.1.2006 n.7161; conformi Cass. n.ri 10392 del 2004, 4348 del 2003, 3980 del 2000, 5508 del 1999, 2879 del 1999, 2738 del 1999).
È stato costantemente ritenuto che non è da confondere la continuità dell'inseguimento, elemento indefettibile per la facoltà di arresto, con la continuità delle indagini, elemento a cui ha fatto riferimento il P.M. ricorrente, che costituiscono due dati fattuali e temporali distinti. Inoltre, versando in tema di provvedimenti limitativi della libertà personale, e quindi tutelati dall'art. 13 Cost., ogni interpretazione analogica, come quella compiuta dal P.M. ricorrente, è preclusa.
Infine, nella specie, non solo l'arresto è intervenuto a seguito di indagini eseguite in conseguenza di una denuncia della persona offesa, e non per la percezione del reato da parte della P.G., ma è stato pure eseguito a notevole distanza di tempo dal fatto, per cui l'espressione "immediatamente prima" relativa alla commissione del reato, e contenuta nell'art. 382 c.p.p., perderebbe ogni significato logico se si aderisse alle argomentazioni del ricorrente.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma l'8 giugno 2006

(Sentenza N. 846 emessa il 08.06.2006 dalla Corte di Cassazione Sez. IV Penale, Pres. De Grazia, ric. P.G. c/ Tribunale Nola)

 
 
- a cura avv. Pietro D'Antò -
 

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