La fattispecie
Gli alti costi per il pagamento
del premio assicurativo inducono un soggetto a stipulare una contratto
di assicurazione on-line allegando un attestato di rischio risultato
successivamente falso. Nel dettaglio, l'imputato veniva condannato a
quattro mesi di reclusione in quanto collegandosi al sito della società
assicuratrice attraverso Internet con le cd. modalità informatizzate
"on-line", stipulava un contratto assicurativo per garantire
per la R.C.A. la sua autovettura, provvedendo al pagamento del premio
mediante carta di credito.
Il prevenuto veniva smascherato in quanto dopo la stipula, la compagnia
assicurativa inviava il contratto al cliente il quale, a sua volta,
lo restituiva debitamente sottoscritto allegando la prescritta documentazione,
ovvero il documento di circolazione e <<l'attestazione di rischio
della compagnia assicurativa di provenienza>> contenente le indicazioni
dei pregressi sinistri e la classe di riferimento per il pagamento del
premio. La compagnia, come era prevedibile, inviava il contratto alla
società assicurativa risultante dall'attestato di rischio la
quale asseriva che, non vi era mai stato alcun rapporto contrattuale
con il prevenuto e che i dati riportati sul predetto documento relativi
al numero di polizza, alle targhe ed al nominativo dell'assicurato non
risultavano facenti parte del proprio portafoglio.
All'esito di tale comunicazione, la società assicuratrice sporgeva
denuncia nei confronti del contraente ed all'esito dell'istruttoria
dibattimentale il Giudicante riconosceva la colpevolezza dell'imputato
in quanto attraverso la predisposizione della falsa attestazione di
rischio aveva ingannato la propria compagnia pagando un premio annuale
considerevolmente più vantaggioso rispetto a quello dovuto.
In particolare il Giudice, in punto di diritto, individuava il collegamento
causale tra la condotta ingannevole posta in essere dall'imputato e
la stipula del contratto a condizioni più vantaggiose. L'esame
condotto attraverso le modalità esecutive della condotta (predisposizione
preordinata di un documento contenente false attestazioni) rappresentavano
elementi fattuali certi per integrare pienamente il reato di truffa
attesa, da un lato, la concreta idoneità del raggiro a determinare
l'altrui ingiusto profitto in favore dell'imputato (consistente nel
pagamento di un premio annuale inferiore rispetto al dovuto e nella
avvenuta conclusione del contratto che garantiva la copertura assicurativa
del veicolo) e dall'altra, la corrispondente perdita patrimoniale nel
soggetto passivo (da ravvisarsi nella mancata percezione della maggior
somma dovuta a titolo di premio annuale e di imposte da versare quale
sostituto per conto dello Stato).
Massima
La truffa è contrattuale quando è commessa mediante o
in occasione dell'apparente conclusione di un contratto sinallagmatico.
In tal caso, l'artificio o raggiro può consistere nel dissimulare
fatti o circostanze che, ove conosciuti, avrebbero indotto il contraente
ad astenersi dal concludere l'accordo, così come può ravvisarsi
nel mero silenzio maliziosamente serbato su elementi rilevanti tali
da influire sulla prestazione del consenso da parte del contraente.
Pertanto, la sussistenza dell'ingiusto profitto e del correlativo danno
non è esclusa dal fatto che il raggirato abbia corrisposto il
giusto prezzo del contratto quando risulti che l'accordo non sarebbe
stato concluso senza l'impiego dei raggiri ovvero concluso a diverse
condizioni. Anche la mendace dichiarazione di una delle parti di essere
in grado di adempiere l'obbligazione fatta durante l'iter formativo
del contratto, in quanto destinata a creare un falso convincimento,
è suscettiva di integrare il raggiro. [Sentenza emessa dal
G.M. del Tribunale di Nola Dott.ssa Diana Bottillo il 19.12.2005 e depositata
il 4.01.2006] -Avv.Angelo
Pignatelli-
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TRIBUNALE PENALE DI NOLA
(omissis)
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione del 25/03/2005 Prevenuto veniva tratto a giudizio
dinanzi al Giudice monocratico presso il Tribunale di Nola per rispondere
del reato in rubrica.
Instaurato il dibattimento, celebrato in contumacia dell'imputato ritualmente
citato e non comparso, si costituiva ritualmente la parte civile per
l'azione risarcitoria.
Il Giudice, dopo il controllo sulla regolare costituzione delle parti,
esaurite le questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento
e pronunciava l'ordinanza di ammissione delle prove documentali e testimoniali.
Venivano quindi acquisiti documenti (contratto assicurativo stipulato
con la società Zzz s.p.a. con attestato di rischio e documento
di circolazione del veicolo; richiesta della Zzz di controllo dati alla
MX Assicurazioni; ispezione ACI) ed esaminati i testi XX, dipendente
dell'unità antifrode del gruppo ZX assicurazioni e XY, in servizio
presso la Questura di Roma Commissariato P.S.
Terminata l'istruttoria dibattimentale, raccolte le testimonianze ed
acquisiti i documenti, il Giudice dichiarava l'utilizzabilità
degli atti ed invitava le parti a formulare le rispettive conclusioni
in epigrafe trascritte.
Uditi il Pubblico Ministero, la parte civile e la difesa, all'esito
della camera di consiglio, veniva data pubblica lettura del dispositivo
di sentenza.
Osserva il Giudicante che le risultanze processuali comprovano
la penale responsabilità dell'imputato per l'ascritto.
Ed invero, sulla scorta delle testimonianze raccolte,
del verbale di sequestro e della documentazione acquisita, il fatto
storico può essere così brevemente ricostruito.
A seguito di un controllo ordinario espletato dal servizio antifrode
della compagnìa di assicurazioni relativamente alla stipula di
polizze assicurative, in data 23/06/2003 la società assicuratrice
"SX' ASSICURAZIONI s.p.a." ora "Zzz" s.p.a. con
sede in Milano, presentava formale querela nei confronti di Prevenuto.
Costui aveva infatti stipulato un contratto di assicurazione per la
R.C.A. (polizza nr.5036..09) relativamente ad un'autovettura targata
AJ XXX MV con decorrenza 11/12/2002 e scadenza 11/12/2003 (cfr.in atti)
con le modalità informatizzate "on-line", ovverossia
collegandosi al sito della società assicuratrice attraverso Internet
e compilando con tutti i dati necessari il modulo che compariva on-line,
provvedendo infine al pagamento del premio mediante carta di credito.
A seguito di tale stipula, la compagnia assicurativa inviò il
contratto al cliente il quale, a sua volta, lo restituì alla
stessa debitamente sottoscritto ed allegandovi la documentazione prescritta,
ovvero il documento di circolazione e l'attestazione di rischio della
compagnìa assicurativa di provenienza IXC s.p.a. (in atti) contenente
le indicazioni dei pregressi sinistri e la classe di riferimento per
il pagamento del premio.
In data 24/03/2003 la compagnìa assicuratrice inoltrava alla
società IXC assicurazioni s.p.a. risultante dai documenti prodotti
dal prevenuto la richiesta di verifica della veridicità dei dati
contenuti nella attestazione di rischio inviata dal predetto contraente.
La comunicazione pervenuta dalla MX Assicurazioni s.p.a. in data 26/03/2003
attestava che non vi era alcun rapporto contrattuale con il Prevenuto
e che i dati riportati sul predetto documento relativi al numero di
polizza, alle targhe ed al nominativo dell'assicurato non risultavano
facenti parte del proprio portafoglio (cfr.i documenti acquisiti al
fascicolo).
All'esito di tale comunicazione, la società assicuratrice sporgeva
denuncia nei confronti del contraente. Invero, la predisposizione della
falsa attestazione di rischio determinò il pagamento di un premio
annuale da parte del Prevenuto inferiore e, quindi, più vantaggioso
rispetto a quello dovuto in caso di assenza di un pregresso rapporto
contrattuale con altra società assicuratrice. Infatti, in tale
ultima ipotesi, rientrando nell'ultima classe di merito, il contraente
avrebbe dovuto versare il premio di Euro 4.822,97 comprensivo di imposte.
Viceversa, il premio annuale versato in concreto dal Prevenuto grazie
alla attestazione di rischio dallo stesso prodotta nella quale la precedente
società assicuratrice faceva rientrare il contraente nella prima
o seconda classe di merito, è stato pari ad EURO 198,64 e, dunque,
di gran lunga più vantaggioso.
Si riscontrava altresì che il soggetto intestatario dell'attestato
di rischio e risultante sulla carta di circolazione era il Prevenuto,
mentre dalla visura al P.R.A. risultava proprietario del veicolo altro
soggetto, ovvero Prevenuto Rocco.
All'esito di tali riscontri e verifiche, la società assicuratrice,
tenuto conto del premio inferiore versato dal contraente e della falsità
della documentazione dallo stesso prodotta, presentava formale denuncia
atteso il danno patrimoniale cagionato alla società assicuratrice
ma anche allo Stato in relazione al minor introito delle somme che le
società assicurative riscuotono quali sostituti d'imposta dall'assicurato.
Quanto alla condotta del contraente, anche all'esito di tali indagini,
il Prevenuto non effettuò alcun pagamento della differenza dovuta
nè contattò la società assicuratrice per chiarimenti.
In data 22/09/2003 personale della Questura di Roma Commissariato P.S.
di San Lorenzo eseguiva, su disposizione del Pubblico Ministero procedente,
il sequestro della documentazione afferente alla stipula "on-line"
della polizza assicurativa effettuata da Prevenuto (in atti).
Alla luce di tali risultanze processuali, l'imputato va
ritenuto responsabile del reato contestato.
In punto di diritto si osserva che il delitto di cui
all'art.640 c.p. richiede per la sua configurabilità che l'agente
ponga in essere artifizi e raggiri tali da indurre taluno in errore
al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. La truffa
è infatti un reato istantaneo e di danno che si perfeziona e
si consuma nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica
da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del
soggetto passivo con l'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto
da parte dell'agente (Cass.pen.sez.Unite 19/01/1999 nr.156).
La truffa è contrattuale quando è commessa mediante o
in occasione dell'apparente conclusione di un contratto sinallagmatico.
In tal caso, l'artificio o raggiro può consistere nel dissimulare
fatti o circostanze che, ove conosciuti, avrebbero indotto il contraente
ad astenersi dal concludere l'accordo, così come può ravvisarsi
nel mero silenzio maliziosamente serbato su elementi rilevanti tali
da influire sulla prestazione del consenso da parte del contraente.
Pertanto, la sussistenza dell'ingiusto profitto e del correlativo danno
non è esclusa dal fatto che il raggirato abbia corrisposto il
giusto prezzo del contratto quando risulti che l'accordo non sarebbe
stata concluso senza l'impiego dei raggiri ovvero concluso a diverse
condizioni. Anche la mendace dichiarazione di una delle parti di essere
in grado di adempiere l'obbligazione fatta durante l'iter formativo
del contratto, in quanto destinata a creare un falso convincimento,
è suscettiva di integrare il raggiro.
In altri termini, ai fini della sussistenza del reato, è necessario
che la condotta dell'agente sia idonea in concreto (e con valutazione
ex post) a generare la percezione di una falsa apparenza o rappresentazione
della realtà ovvero a determinare l'effettivo inganno o induzione
in errore nel soggetto passivo (cfr.tra le altre Cass.sez.II° sent.4011
del 26/04/93; Cass.sez.VI°sent.5705 del 8/5/87;Cass.sez.28/03/2003
nr.14801;Cass.pen.sez.unit.1/08/2000 nr.18).
Alla luce di tali premesse di diritto e valutato il materiale
probatorio raccolto, osserva il Giudicante che deve ritenersi sussistente
il reato nella sua materialità e sotto il profilo psicologico.
Preliminarmente non possono condividersi le deduzioni
difensive in merito alla tardività della proposizione della querela.
Al riguardo si osserva che l'interpretazione giurisprudenziale della
Suprema Corte di legittimità dell'art.124 c.p. è nel senso
di ritenere che il termine di tre mesi per la presentazione della querela
decorre dalla data in cui il titolare del relativo diritto abbia acquisito
conoscenza certa, precisa e diretta del fatto-reato nella sua dimensione
oggettiva e soggettiva e nei suoi elementi costitutivi necessari, in
modo da poter proporre fondatamente istanza di punizione, incombendo
sul querelato l'onere della prova della intempestività della
stessa che non può basarsi su semplici presunzioni o mere supposizioni,
sicchè l'eventuale situazione di incertezza va risolta a favore
del querelante (cfr.tra le altre Cass.pen.sez.VI° 4/09/2003 nr.35122
Cass.pen.sez.V° 15/03/1994 nr. 3103; Cass.pen.sez.IV° 28/0471998
nr.5007).
Ciò premesso, nel caso di specie, la querela reca la data del
16/06/2003 ed è stata depositata presso l'ufficio di Procura
il 23/06/2003 a seguito della comunicazione a mezzo fax ricevuta dalla
querelante in data 26/03/2003 che informava la richiedente della insussistenza
di ogni pregresso rapporto tra il Prevenutoe la Milano assicurazioni
s.p.a. Ebbene, solo successivamente alla indagine espletata dal servizio
antifrode della società assicuratrice ed alla comunicazione ricevuta
dalla predetta società in data 26/03/2003 nell'ambito di tale
indagine, la querelante ha acquisito piena contezza della sussistenza
di dati fattuali precisi e circostanziati integranti una condotta illecita
posta in essere dall'imputato, avendo acquisito da tale data la certezza
della falsità del documento prodotto dal contraente e del suo
contenuto dichiarativo. A nulla rileva quindi la circostanza che il
documento sia stato esaminato dalla compagnia assicuratrice nel dicembre
2002 (data di inizio di validità del contratto assicurativo),
giacchè a tale data la querelante non poteva ancora aver acquisito
contezza della falsità del documento prodotto dalla parte e delle
dichiarazioni in esso contenute. Viceversa, la sussistenza di una condotta
illecita posta in essere dal contraente si è rivelata obiettivamente
non prima del 26/03/2003, ovverossia solo dopo che la società
assicuratrice querelante ebbe a ricevere, su sua richiesta, la comunicazione
a mezzo fax dalla MX assicurazioni s.p.a.
Ne discende che la querela è stata ritualmente proposta entro
il termine di tre mesi dalla acquisizione della notizia di reato, atteso
l'avvenuto deposito della stessa presso l'ufficio di Procura in data
23/06/2003.
Quanto al merito, ritiene il Giudicante che le risultanze
processuali comprovino pienamente la penale responsabilità dell'imputato
per il delitto di truffa.
Ed invero, alla stregua delle testimonianze raccolte, riscontrate dalla
prova documentale acquisita, la condotta posta in essere dal Prevenutoin
occasione della stipula del contratto di assicurazione, è stata
obiettivamente improntata ad indurre in errore il contraente su di una
circostanza essenziale dell'accordo. In particolare, la falsificazione
del documento relativo alla attestazione del rischio -la cui allegazione
era prodromica e necessaria alla conclusione del contratto di assicurazione-,
denota univocamente la cosciente e preordinata volontà di fornire
al contraente una falsa rappresentazione della realtà in modo
da lucrare condizioni più favorevoli di contratto. Infatti, attraverso
tale condotta, presentando alla controparte l'attestazione di rischio
come proveniente dalla società ITX assicurazioni s.p.a. e, dunque,
rappresentando falsamente l'esistenza di un pregresso rapporto assicurativo
con altra società, il Prevenuto otteneva la stipula del contratto
di assicurazione a condizioni molto più favorevoli. Infatti,
il premio annuale versato dal contraente, tenuto conto della dichiarazione
favorevole contenuta nell'attestato di rischio relativa alla classe
bonus/malus di merito, è stato di gran lunga inferiore rispetto
a quello dovuto in caso di assenza di un precedente rapporto contrattuale
con altra società assicuratrice (il prevenuto versava il premio
di EURO 198,64 anzichè EURO. 4.822,97).
Ebbene, le modalità della condotta posta in essere dall'imputato
in occasione della stipula del contratto di assicurazione concretano
obiettivamente gli artifizi o raggiri idonei ad integrare il delitto
di truffa. Non può dubitarsi infatti che la allegazione di un
documento indispensabile per la conclusione del contratto di assicurazione
contenente false dichiarazioni ed attestazioni in grado di incidere
su circostanze essenziali dell'accordo, abbia indotto in errore il contraente
e determinato un ingiusto profitto in favore dell'agente. Invero, l'inganno
è consistito nella prospettazione di uno stato di fatto e di
circostanze diverse dalla realtà (provenienza da altra società
assicurativa con classe di merito prima o seconda) tali da incidere
sulla commisurazione dell'ammontare del premio annuale dovuto. Il collegamento
causale tra la condotta ingannevole posta in essere dal Prevenuto e
la stipula del contratto a condizioni più vantaggiose e le modalità
esecutive della condotta (predisposizione preordinata di un documento
contenente false attestazioni) sono elementi fattuali che integrano
pienamente la truffa attesa la concreta idoneità del raggiro
a determinare l'altrui ingiusto profitto in favore dell'imputato (consistente
nel pagamento di un premio annuale inferiore rispetto al dovuto e nella
avvenuta conclusione del contratto che garantiva la copertura assicurativa
del veicolo) e la corrispondente perdita patrimoniale nel soggetto passivo
(da ravvisarsi nella mancata percezione della maggior somma dovuta a
titolo di premio annuale e di imposte da versare quale sostituto per
conto dello Stato).
Nè la condotta antecedente, simultanea e successiva alla conclusione
del contratto tenuta dal Prevenuto è apparsa improntata alla
buona fede. Invero, l'imputato, da un lato predisponeva ed allegava
nel proprio interesse il documento falso in occasione della stipula
del contratto (peraltro, si riscontrava anche una discrasia circa il
nominativo del proprietario del veicolo tra l'indicazione fornita nell'attestato
di rischio e le risultanze della visura al P.R.A.), dall'altro non forniva
alcuna giustificazione nè effettuava il pagamento tardivo del
premio integrale dovuto anche a seguito delle verifiche effettuate dalla
società assicuratrice, a riprova dell'intento preordinatamente
fraudolento ed ingannatorio finalizzato a procurarsi l'ingiusto profitto.
Nè infine possono condividersi le argomentazioni difensive in
merito alla carenza probatoria circa la sussistenza o meno del pregresso
rapporto contrattuale assicurativo dell'imputato. Al riguardo si osserva
che la società MX Assicurazioni s.p.a. in cui è stata
inglobata la società ITX s.p.a. forniva alla società richiedente
una precisa e circostanziata informazione in merito alla assenza di
rapporti contrattuali con il Prevenuto e relativamente al veicolo da
cui la certezza della falsità delle dichiarazioni e dei dati
riportati sul documento prodotto dall'odierno imputato in occasione
della stipula del contratto assicurativo.
Alla luce delle considerazioni suesposte, le risultanze
processuali non consentono alcuna ricostruzione alternativa della vicenda
e non sono smentite da elementi probatori di segno contrario che la
difesa non ha fornito da cui la affermazione della penale responsabilità
del Prevenuto per l'ascritto.
Quanto alla pena, ritenuto di poter concedere le attenuanti generiche
attesa l'incensuratezza, valutati i criteri direttivi offerti dall'art.133
c.p., stimasi equo irrogare la pena di mesi quattro di reclusione ed
EURO 400 di multa (p.b.mesi sei di reclusione ed EURO 600 di multa,
ridotta ex art.62 bis c.p. alla pena di mesi quattro di reclusione ed
EURO 400 di multa).
Segue per legge il pagamento delle spese processuali.
Sussistono, altresì, i presupposti di legge per la concessione
del beneficio della sospensione condizionale della pena consentendolo
l'incensuratezza ed avuto riguardo alla prognosi nel complesso favorevole
e positiva della personalità dell'imputato considerate anche
le risultanze del certificato penale, potendosi presumere che lo stesso
si asterrà dal commettere ulteriori reati.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno patito
dalla costituita parte civile come da nota scritta depositata in sede
di conclusioni, ritiene questo Giudice di poter accogliere la domanda
di risarcimento avendo la costituita parte subito un danno economicamente
valutabile causalmente collegato alla condotta criminosa del colpevole,
ma di non poterlo liquidare in questa sede da cui la pronuncia di condanna
generica nei confronti dell'imputato.
Va assegnata alla parte civile, giusta la richiesta avanzata in tal
senso, la somma di EURO 1000 a titolo di provvisionale immediatamente
esecutiva da imputarsi sulla liquidazione definitiva del danno, essendo
raggiunta la prova in tali limiti.
L'imputato va infine condannato al ristoro delle spese di costituzione
e rappresentanza della parte civile che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Letti gli artt.533-535 c.p.p. dichiara l'imputato colpevole
del reato ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche,
lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione e 400 di multa,
oltre spese processuali.
Letto l'art.163 c.p. concede il beneficio della sospensione condizionale
della pena.
Letti gli artt.538 e ss. c.p.p. condanna l'imputato al risarcimento
del danno in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata
sede, nonchè al ristoro delle spese di costituzione e rappresentanza
che si liquidano in complessivi EURO 800, oltre IVA e C.P.A. come per
legge.
Assegna alla parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva
di EURO 1.000.
Letto l'art.544 comma 3° c.p.p. riserva giorni trenta per il deposito
della motivazione.
Nola, 19/12/2005
Il giudice Dott.ssa Diana Bottillo