Il caso
Nel corso di un controllo
ordinario della circolazione stradale veniva intimato l'alt all'autovettura
condotta dall'imputato e richiesti all'automobilista i documenti relativi
alla circolazione, lo stesso esibiva il contrassegno esposto sul veicolo
e la polizza assicurativa, che da accertamenti eseguiti nell'immediatezza
risultavano sospetti.
In particolare, da un esame visivo i documenti apparivano falsi per
le modalità di redazione del contratto, dei riferimenti numerici,
del materiale cartaceo e della stampigliatura.
Richieste informazioni alla società assicuratrice in merito alla
autenticità della polizza ed alla copertura assicurativa del
veicolo, tali documenti risultarono inesistenti e quindi contraffatti.
L'imputato veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di falso
in scrittura privata ed all'esito del dibattimento veniva condannato
per tale reato a mesi quattro di reclusione.
In particolare il Giudice Monocratico aderendo all'indirizzo espresso
dalle Sezioni Unite della S.C. sentenza 11/05/2002 nr.18056ha escluso
che potesse configurarsi sia il reato di ricettazione per mancanza della
prova della estraneità dell'imputato nella falsificazione dei
contratti, sia quello di frode nell'assicurazione richiedendo quest'ultimo
la stipula di un valido contratto e la ulteriore condotta protesa a
conseguire un indennizzo non dovuto.
Lo condannava pertanto al reato di falso in scrittura privata, ritenendo
idonea la condotta dell'imputato che aveva fornito al materiale falsificatore
del documento il proprio nominativo, i dati personali e quelli inerenti
al veicolo necessari per la compilazione e la formazione dell'atto destinato
ad essere utilizzato nella circolazione stradale.
Massima
FALSO IN SCRITTURA PRIVATA:
FALSITA' DEL CONTRATTO ASSICURATIVO E DEL RELATIVO CONTRASSEGNO - CONCORSO
NEL REATO DI FALSO - ESCLUSIONE DEL DELITTO DI RICETTAZIONE COSTITUENDO
QUEST'ULTIMO UNA FATTISPECIE RESIDUALE IMPLICANTE LA ESTRANEITA' DEL
SOGGETTO ATTIVO DEL REATO AL DELITTO PRESUPPOSTO - CONFIGURABILITA'
DEL DELITTO DI FALSO IN SCRITTURA PRIVATA EX ART. 485 CP - ESCLUSIONE
DEL REATO DI FRODE NELL'ASSICURAZIONE DI CUI ALL'ART. 642 CP PRESUPPONENDO
QUESTA UN VALIDO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TRA LE PARTI ED IL FINE
DI OTTENERE UN INDENNIZZO NON DOVUTO. [Tribunale di Nola - Giudice Monocratico,
Dott.ssa Diana Bottillo, sentenza del 20.03.06] - ( Avv.
Angelo Pignatelli )
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TRIBUNALE DI NOLA
( omissis)
Alle luce di tali risultanze processuali sussiste, ad avviso del Giudicante,
la prova del reato contestato a carico del C..
In punto di diritto si osserva che il delitto di cui all'art.485 c.p.
sanziona la condotta di chi, al fine di procurare a sè o ad altri
un vantaggio o di recare ad altri un danno (dolo specifico), forma in
tutto o in parte una scrittura privata falsa o altera una scrittura
privata vera e ne faccia uso. Il reato richiede, dunque, per la sua
consumazione e punibilità l'uso della scrittura privata nel senso
che questa, oltre ad uscire dalla sfera privata del soggetto, deve produrre
effetti giuridici verso terzi.
La nozione di scrittura privata non è definita nè dalla
legge civile nè da quella penale e va pertanto desunta dalla
sua funzione specifica, ovverosia quella di fissare in un documento
redatto senza l'assistenza di un pubblico ufficiale qualsiasi dichiarazione
di volontà o di scienza avente rilevanza giuridica.
Con riguardo al contratto di assicurazione per la responsabilità
civile ed al relativo contrassegno, è pacifica interpretazione
giurisprudenziale che essi costituiscano atti di natura strettamente
privatistica. Pertanto, l'attestazione da parte dell'assicuratore di
dati non veritieri nel certificato di assicurazione, integra il delitto
di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti
un servizio di pubblica necessità previsto dall'art.481 c.p.,
mentre la contraffazione o l'alterazione dello stesso documento correttamente
va inquadrata nel delitto di falsità in scrittura privata di
cui all'art.485 c.p. (Cass.pen.sez.Unite sentenza 11/05/2002 nr.18056;
Cass.pen.sez.V° sentenza nr.2576 del 26/05/2004). Viceversa, nell'ipotesi
di formazione di un contratto assicurativo falso non sembra configurabile
il reato di frode nell'assicurazione di cui all'art.642 c.p. che, come
ritenuto dalla Suprema Corte di legittimità, presuppone l'esistenza
di un valido contratto di assicurazione tra le parti (cfr.Cass.pen.sez.V°
30/08/2004 nr.356555), nel caso di specie mancante ab origine, mirando
la norma a sanzionare i falsi contro la società assicuratrice
finalizzati ad ottenere un indennizzo non dovuto. Diversamente, la condotta
di chi usa una polizza per R.C.A. e tagliando falsi è finalizzata
a sottrarsi alle sanzioni di cui all'art.32 della Legge 1990/69.
Alla luce di tali premesse di diritto e valutato il materiale probatorio
raccolto, non può dubitarsi della sussistenza del reato contestato
sotto il profilo materiale e psicologico ascrivibile al C.. Correttamente
va ritenuto sussistente il delitto di cui all'art.485 c.p. e non già
il delitto di ricettazione che richiede per la sua configurabilità
l'acquisto o la ricezione di cose di provenienza delittuosa al fine
di trarne profitto. Nel caso di specie, la circostanza che l'imputato
ha fornito al materiale falsificatore del documento il proprio nominativo,
i dati personali e quelli inerenti al veicolo necessari per la compilazione
e la formazione dell'atto destinato ad essere utilizzato nella circolazione
stradale (da cui l'interesse diretto), rende evidente la sussistenza
del concorso del C. nel reato di falso, anche tenuto conto del tenore
letterale dell'art.648 c.p. che precisa espressamente "..Fuori
dei casi di concorso nel reato..", con ciò dimostrando che
la norma trova applicazione laddove non si configurino ipotesi di compartecipazione
in altre diverse fattispecie criminose.
Quanto alla responsabilità dell'imputato, il possesso dei documenti
contraffatti relativi all'assicurazione obbligatoria da parte dell'odierno
imputato che lo stesso ha contribuito a formare ed il loro utilizzo
quali documenti a corredo del veicolo nella sua disponibilità,
sono elementi che suffragano pienamente l'ipotesi accusatoria. Il C.
è stato infatti fermato alla guida del veicolo sul quale era
esposto il contrassegno e la polizza falsi che esibiva all'atto del
controllo. Inoltre i documenti risultavano intestati a sè stesso
con la conseguenza che nessun dubbio può esservi in relazione
al personale e diretto interesse al loro utilizzo che d'altro canto
non ha contestato.
Quanto alla falsità dei documenti, le risultanze processuali
hanno confermato univocamente la circostanza. In particolare, è
emersa dagli atti processuali l'assenza di qualunque copertura assicurativa
del veicolo, la falsità del codice numerico e l'assenza di contratti
stipulati dal C. con la società assicuratrice.
Gli elementi sopra evidenziati convincono altresì della sussistenza
del reato sotto il profilo psicologico, non potendosi dubitare della
consapevolezza del falso e della volontà di farne uso.
Le prove raccolte fondate su atti e dichiarazioni provenienti da soggetti
della cui credibilità non vi è motivo di dubitare trattandosi
di operanti di P.G. che hanno deposto su attività doverosa del
proprio ufficio, appaiono convergenti ed univoche e non consentono alcuna
ricostruzione alternativa, non essendo smentite da elementi di diverso
tenore.
Quanto alla pena, l'imputato appare meritevole della concessione delle
circostanze attenuanti generiche attesa l'assenza di precedenti a carico.
Valutati i criteri direttivi offerti dall'art.133 c.p., stimasi pertanto
equo irrogare la pena di mesi quattro di reclusione (p.b. mesi sei di
reclusione, ridotta ex art.62 bis c.p. alla pena di mesi quattro di
reclusione).
Segue per legge il pagamento delle spese processuali.
Sussistono i presupposti per concedere il beneficio della sospensione
condizionale della pena presumendosi positivamente che l'imputato si
asterrà dal commettere ulteriori reati attesa l'incensuratezza.
La accertata falsità dei documenti in sequestro va dichiarata
in sentenza giusta il disposto dell'art.537 c.p.p.
Ne consegue, altresì, la confisca obbligatoria trattandosi di
cose che di per sè costituiscono reato, attesa la falsità.
Nulla in merito all'autovettura in sequestro trattandosi di sequestro
amministrativo.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno della
costituita parte civile come da nota allegata all'esito delle conclusioni,
ritiene il Giudicante che la domanda va accolta avendo la costituita
società subito un danno economicamente valutabile derivato dalla
condotta criminosa del condannato che circolava alla guida del veicolo
ricavandone un evidente profitto utilizzando una polizza assicurativa
falsa.
La liquidazione del danno è rimessa peraltro all'apprezzamento
del giudice civile competente, non sussistendo elementi sufficienti
per determinarlo in questa sede tenuto conto della possibile configurabilità
di un danno anche di natura non patrimoniale che i nuovi orientamenti
giurisprudenziali tendono a riconoscere alle persone giuridiche.
L'imputato va infine condannato al ristoro delle spese di costituzione
e rappresentanza sostenute dalla parte civile che si liquidano come
da dispositivo per l'ingresso nel procedimento penale.
Può assegnarsi alla parte civile una provvisionale come da dispositivo
nei limiti in cui si è ritenuta raggiunta la prova.
P.Q.M.
Letti gli artt.533-535 c.p.p. dichiara l'imputato colpevole
del reato ascritto e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna
alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre spese processuali.
Letto l'art.163 c.p. concede il beneficio della sospensione condizionale
della pena.
Letti gli artt.240 c.p. e 537 c.p.p. dichiara la falsità dei
documenti in sequestro e ne ordina la confisca.
Letti gli artt.538 e ss. c.p.p. condanna l'imputato al risarcimento
del danno in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata
sede, nonchè al ristoro delle spese di costituzione e rappresentanza
che si liquidano in complessivi EURO 1.000, oltre IVA e CPA come per
legge.
Assegna alla parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva
di Euro 100,00.
Nola, 20/03/2006
Il Giudice
Dott.ssa Diana Bottillo