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Giurisprudenza Penale

L'ABBANDONO ISOLATO ED INCONTROLLATO DI MATERIALE
DI RISULTA COSTITUISCE REATO

Concorso tra il titolare dell'impresa di costruzione e l'autista del mezzo di trasporto
-Sentenza emessa l'11.10.2005, depositata il 12.10.2005 dal G.U.P. Dr. Gennaro Sessa del Tribunale Penale di Nola-
( Nota a cura dell' Avv. Angelo Pignatelli)

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Il caso

Il G.U.P. presso il Tribunale di Nola dr. Gennaro Sessa, in sede di giudizio abbreviato, ha ritenuto colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 51 comma II D.lvo 52/97 sia il conducente del mezzo che il titolare di una impresa di costruzioni che avevano abbandonato all'interno di uno spazio sterrato un discreto quantitativo di circa tre metri cubi di materiale di risulta proveniente da attività di demolizione di opere edili, infliggendogli la pena di 2000,00 euro di ammenda.
Il Giudice ha riconosciuto il concorso nell'ipotesi contravvenzionale tra il titolare della Società con l'autista del mezzo di trasporto in quanto <<l'utile scaturente da un tale tipo di illecito deposito avvantaggia innanzitutto l'impresa produttrice dei rifiuti in termini di risparmio di spese connesse al loro mancato conferimento in discarica sicchè è logico ritenere che l'indicazione di abbandonarli in maniera incontrollata sia stata data all'autista dal soggetto investito dei poteri direttivi>>.

Massima

Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti: il concorso tra il conducente il mezzo di trasporto e la Società incaricata dello scarico è configurabile laddove <<l'utile scaturente da un tale tipo di illecito avvantaggia innanzitutto l'impresa produttrice dei rifiuti in termini di risparmio di spese connesse al loro mancato conferimento in discarica sicchè è logico ritenere che l'indicazione di abbandonarli in maniera incontrollata sia stata data all'autista dal soggetto investito dei poteri direttivi>>. [Sentenza emessa dal G.U.P. dr. Gennaro Sessa del Tribunale di Nola in data 11.10.2005 e deposita in data 12.10.2005]
(Avv. Angelo Pignatelli)

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TRIBUNALE DI NOLA


MOTIVAZIONE
(omissis )
Le parti concludevano quindi nei termini trascritti in epigrafe e subito dopo lo Scrivente deliberava come da dispositivo, cui fa seguito la presente motivazione.
Dalla disamina degli atti processuali , complessivamente utilizzabili in ragione del rito alternativo prescelto , emerge un quadro probatorio tale da indurre questa A.G. a ritenere sussistente la penale responsabilità degli imputati Tizio e Caio in ordine alla contravvenzione loro contestata in rubrica.
Orbene , la vicenda concreta da cui trae origine il presente giudizio può essere ricostruita nei termini che seguono: alle ore 16,00 circa deI 22 aprile 2005 ,i componenti di una pattuglia di vigili in forza al Comando di Polizia Municipale .. .. nel percorrere a bordo di un' auto di servizio il prolungamento del locale corso Italia, notavano un autocarro IVECO , targato CW .. .. fermo all' interno di un' area sterrata , constatando che il conducente del veicolo era intento a scaricare un quantitativo di rifiuti speciali , quali ,in specie , materiali di risulta provenienti da costruzioni edili.
L' Illiceità della condotta caduta sotto la propria diretta percezione visiva induceva gli operanti ad intervenne prontamente.
Sul luogo e nell' immediatezza dei fatti , gli stessi identificavano quindi il conducente nell' odierno imputato Caio , accertavano , tramite la consultazione della relativa documentazione che il mezzo era di proprietà della società "Mevio" s.r.l. e ne effettuavano contestualmente il sequestro , reputandolo cosa pertinente alla contravvenzione ambientale di abbandono incontrollato di rifiuti di fatto commessa.
Nel prosieguo dell' attività investigativa , i predetti inquirenti provvedevano poi ad acquisire una procura speciale , conferita per atto notarile il precedente 15/03/2005 a tale Tizio dall' amministratrice unica della compagine sociale proprietaria del veicolo, attributiva al 'procurator" dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell' impresa.
L' eseguito sequestro del mezzo , effettuato in via d' urgenza dalla PG. , veniva poi convalidato dal G.I.P. con ordinanza resa in data 26/04/2005 e dalla medesima A.G. autonomamente disposto con decreto contestuale.
Ricostruita in tal modo la vicenda concreta da cui trae origine il presente procedimento e venendo al merito della contestazione , ritiene il Giudice per le Indagini Preliminari che Tizio e Caio debbano essere giudicati penalmente responsabili della contravvenzione loro ascritta in rubrica,
Il quadro probatorio emerso all' esito delle indagini - cristallizzato in specie nell' informativa di reato redatta dalla PG. operante , nel verbale di sequestro dell' autocarro impiegato per il trasporto dei rifiuti illecitamente sversati , nei rilievi fotografici effettuati sul luogo e nell' immediatezza dei fatti e nell' atto di conferimento al Tizio dei poteri di gestione dell' impresa societaria "Mevio" - induce infatti a ritenere che la contravvenzione di abbandono incontrollato di rifiuti speciali sia effettivamente configurabile nel caso di specie e che di essa si siano resi responsabili ,in concorso tra loro, gli odierni imputati.
Ed invero , risulta provato che Caio, nel pomeriggio del 22 aprile 2005 ,scaricava , all' interno di uno spiazzo sterrato , un discreto quantitativo di rifiuti speciali di genere non pericoloso , quali in specie materiali edili di risulta , servendosi all' uopo dell' autocarro IVECO o targato CW ….. , di cui risulta essere proprietaria I'impresa "Mevio" s.r.l.
Orbene , 1' avere avuto ad oggetto lo sversamento materiali di scarto provenienti da costruzioni e I' essere stata effettuata tale illecita attività con un veicolo di proprietà di un' azienda operante nel settore edile porta a ritenere responsabile dei fatti , in uno con il conducente del mezzo , anche il legale rappresentante dell' impresa stessa, che , secondo quanto emerge dalla procura speciale acquisita agli atti, si identifica nell' imputato Tizio .
Ciò perché l'utile scaturente da un tale illecito deposito avvantaggia innanzitutto 1' impresa produttrice dei rifiuti in termini di risparmio di spese connesse alloro mancato conferimento in discarica, sicché è logico ritenere che l'indicazione di abbandonarli là dove capitava sia stata data all' autista dal soggetto investito dei poteri "lato sensu" direttivi.
Nell' agire di entrambi è riscontrabile quindi un atteggiamento connotato quantomeno da colpa specifica per inescusabile inosservanza della normativa disciplinante il conferimento dei rifiuti speciali. In punto di diritto ,va d' altro canto evidenziato che la condotta posta in essere dagli odierni imputati deve essere ricondotta alla fattispecie astratta dell' abbandono di rifiuti , prevista e punita dal combinato disposto di cui agli artt. 14 e 51 , comma II , D.Lvo 22/97.
In particolare , si ritiene configurabile un' ipotesi di abbandono piuttosto che un caso di deposito incontrollato ,in quanto gli agenti hanno effettuato un semplice ed isolato atto di rilascio del rifiuto non reiterando nel tempo il proprio deprecabile comportamento.
L' anzidetta condotta assume poi rilevanza penale , cadendo sotto la previsione incriminatrice della norma da ultimo richiamata,in ragione della qualifica soggettiva rivestita dall' imputato Tizio, titolare dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nell' ambito dell' impresa societaria "Mevio" s.r.1. In altri termini, ricorre nella vicenda di cui trattasi la fattispecie contravvenzionale indicata in rubrica piuttosto che l'illecito amministrativo di cui all' art. 50,10 comma, D.Lvo 22/97 ,perché I' attività di deposito dei rifiuti è stata effettuata o , comunque, disposta dal titolare di un' impresa commerciale.
Non di meno , concorre nell' anzidetto reato proprio anche I' "extraneus" Caio , che nella sua qualità di conducente dell' automezzo di fatto impiegato per trasportare il pietrame , risulta essere 1' autore materiale dell' illecita condotta.
Affermata dunque la penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine alla contravvenzione loro contestata in rubrica , ritiene lo Scrivente che possano concedersi agli stessi le attenuanti generiche invocate dal difensore , giustificandolo la tipologia ed il ridotto quantitativo dei rifiuti concretamente abbandonati e - quanto all' Caio- la sua condizione di assoluta incensuratezza.
Tanto premesso , valutati i criteri tutti di cui all' art. 133 C.P. , appare equo fissare in €. 2.000,00 (duemila) di ammenda la sanzione da infliggere ai prevenuti , alla cui determinazione si perviene attraverso i passaggi di seguito esposti per entrambi , pena base per la contravvenzione in contestazione €. 4.500,00 (quattromila e cinquecento) di ammenda , ridotta ad 3.000,00 (tremila) di ammenda per effetto della concessione delle attenuanti generiche ed ulteriormente ridotta come sopra in ragione del rito prescelto.
Segue per legge ai sensi del disposto di cui all' art. 535 , 1~ comma C.P.P. , la condanna degli imputati in solido al pagamento delle spese processuali.
Si ordina I' immediato dissequestro e la conseguente restituzione in favore dell' avente diritto dell' autocarro IVECO , targato CW …. trattandosi di bene di proprietà di persona giuridica terza insuscettibile - in quanto tale - di essere assoggettato a confisca.
Consegue al tenore della presente pronunzia, la condanna degli imputati in solido al pagamento delle spese di custodia del predetto automezzo.
P.Q.M.
Letti gli artt. 461 ,438 e ss. , 533 e 535 C.P.P., dichiara gli imputati Tizio e Caio colpevoli della contravvenzione loro ascritta e concesse ad entrambi le attenuanti generiche, applicata la diminuente del rito , li condanna alla pena di €. 2.000,00 (duemila) di ammenda ciascuno, oltre alle spese in solido.
Ordina 1' immediato dissequestro e la conseguente restituzione in favore dell' avente diritto dell' autocarro IVECO , targato CW … ponendo a carico degli imputati il pagamento delle spese della sua custodia.
Nola, 11/10/2005
Il G.I.P.
Dr. Gennaro Sessa

------------------------------Lancio  19.02.2006----------------------------

 
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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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