Il caso
Il G.U.P. presso il Tribunale di Nola dr. Gennaro Sessa,
in sede di giudizio abbreviato, ha ritenuto colpevoli della contravvenzione
di cui all'art. 51 comma II D.lvo 52/97 sia il conducente del mezzo
che il titolare di una impresa di costruzioni che avevano abbandonato
all'interno di uno spazio sterrato un discreto quantitativo di circa
tre metri cubi di materiale di risulta proveniente da attività
di demolizione di opere edili, infliggendogli la pena di 2000,00 euro
di ammenda.
Il Giudice ha riconosciuto il concorso nell'ipotesi contravvenzionale
tra il titolare della Società con l'autista del mezzo di trasporto
in quanto <<l'utile scaturente da un tale tipo di illecito deposito
avvantaggia innanzitutto l'impresa produttrice dei rifiuti in termini
di risparmio di spese connesse al loro mancato conferimento in discarica
sicchè è logico ritenere che l'indicazione di abbandonarli
in maniera incontrollata sia stata data all'autista dal soggetto investito
dei poteri direttivi>>.
Massima
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti: il
concorso tra il conducente il mezzo di trasporto e la Società
incaricata dello scarico è configurabile laddove <<l'utile
scaturente da un tale tipo di illecito avvantaggia innanzitutto l'impresa
produttrice dei rifiuti in termini di risparmio di spese connesse al
loro mancato conferimento in discarica sicchè è logico
ritenere che l'indicazione di abbandonarli in maniera incontrollata
sia stata data all'autista dal soggetto investito dei poteri direttivi>>.
[Sentenza emessa dal G.U.P. dr. Gennaro Sessa del Tribunale di Nola
in data 11.10.2005 e deposita in data 12.10.2005]
(Avv.
Angelo Pignatelli)
=========================================================
TRIBUNALE DI NOLA
MOTIVAZIONE
(omissis )
Le parti concludevano quindi nei termini trascritti in epigrafe e subito
dopo lo Scrivente deliberava come da dispositivo, cui fa seguito la
presente motivazione.
Dalla disamina degli atti processuali , complessivamente utilizzabili
in ragione del rito alternativo prescelto , emerge un quadro probatorio
tale da indurre questa A.G. a ritenere sussistente la penale responsabilità
degli imputati Tizio e Caio in ordine alla contravvenzione loro contestata
in rubrica.
Orbene , la vicenda concreta da cui trae origine il presente giudizio
può essere ricostruita nei termini che seguono: alle ore 16,00
circa deI 22 aprile 2005 ,i componenti di una pattuglia di vigili in
forza al Comando di Polizia Municipale .. .. nel percorrere a bordo
di un' auto di servizio il prolungamento del locale corso Italia, notavano
un autocarro IVECO , targato CW .. .. fermo all' interno di un' area
sterrata , constatando che il conducente del veicolo era intento a scaricare
un quantitativo di rifiuti speciali , quali ,in specie , materiali di
risulta provenienti da costruzioni edili.
L' Illiceità della condotta caduta sotto la propria diretta percezione
visiva induceva gli operanti ad intervenne prontamente.
Sul luogo e nell' immediatezza dei fatti , gli stessi identificavano
quindi il conducente nell' odierno imputato Caio , accertavano , tramite
la consultazione della relativa documentazione che il mezzo era di proprietà
della società "Mevio" s.r.l. e ne effettuavano contestualmente
il sequestro , reputandolo cosa pertinente alla contravvenzione ambientale
di abbandono incontrollato di rifiuti di fatto commessa.
Nel prosieguo dell' attività investigativa , i predetti inquirenti
provvedevano poi ad acquisire una procura speciale , conferita per atto
notarile il precedente 15/03/2005 a tale Tizio dall' amministratrice
unica della compagine sociale proprietaria del veicolo, attributiva
al 'procurator" dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
dell' impresa.
L' eseguito sequestro del mezzo , effettuato in via d' urgenza dalla
PG. , veniva poi convalidato dal G.I.P. con ordinanza resa in data 26/04/2005
e dalla medesima A.G. autonomamente disposto con decreto contestuale.
Ricostruita in tal modo la vicenda concreta da cui trae origine il presente
procedimento e venendo al merito della contestazione , ritiene il Giudice
per le Indagini Preliminari che Tizio e Caio debbano essere giudicati
penalmente responsabili della contravvenzione loro ascritta in rubrica,
Il quadro probatorio emerso all' esito delle indagini - cristallizzato
in specie nell' informativa di reato redatta dalla PG. operante , nel
verbale di sequestro dell' autocarro impiegato per il trasporto dei
rifiuti illecitamente sversati , nei rilievi fotografici effettuati
sul luogo e nell' immediatezza dei fatti e nell' atto di conferimento
al Tizio dei poteri di gestione dell' impresa societaria "Mevio"
- induce infatti a ritenere che la contravvenzione di abbandono incontrollato
di rifiuti speciali sia effettivamente configurabile nel caso di specie
e che di essa si siano resi responsabili ,in concorso tra loro, gli
odierni imputati.
Ed invero , risulta provato che Caio, nel pomeriggio del 22 aprile 2005
,scaricava , all' interno di uno spiazzo sterrato , un discreto quantitativo
di rifiuti speciali di genere non pericoloso , quali in specie materiali
edili di risulta , servendosi all' uopo dell' autocarro IVECO o targato
CW
.. , di cui risulta essere proprietaria I'impresa "Mevio"
s.r.l.
Orbene , 1' avere avuto ad oggetto lo sversamento materiali di scarto
provenienti da costruzioni e I' essere stata effettuata tale illecita
attività con un veicolo di proprietà di un' azienda operante
nel settore edile porta a ritenere responsabile dei fatti , in uno con
il conducente del mezzo , anche il legale rappresentante dell' impresa
stessa, che , secondo quanto emerge dalla procura speciale acquisita
agli atti, si identifica nell' imputato Tizio .
Ciò perché l'utile scaturente da un tale illecito deposito
avvantaggia innanzitutto 1' impresa produttrice dei rifiuti in termini
di risparmio di spese connesse alloro mancato conferimento in discarica,
sicché è logico ritenere che l'indicazione di abbandonarli
là dove capitava sia stata data all' autista dal soggetto investito
dei poteri "lato sensu" direttivi.
Nell' agire di entrambi è riscontrabile quindi un atteggiamento
connotato quantomeno da colpa specifica per inescusabile inosservanza
della normativa disciplinante il conferimento dei rifiuti speciali.
In punto di diritto ,va d' altro canto evidenziato che la condotta posta
in essere dagli odierni imputati deve essere ricondotta alla fattispecie
astratta dell' abbandono di rifiuti , prevista e punita dal combinato
disposto di cui agli artt. 14 e 51 , comma II , D.Lvo 22/97.
In particolare , si ritiene configurabile un' ipotesi di abbandono piuttosto
che un caso di deposito incontrollato ,in quanto gli agenti hanno effettuato
un semplice ed isolato atto di rilascio del rifiuto non reiterando nel
tempo il proprio deprecabile comportamento.
L' anzidetta condotta assume poi rilevanza penale , cadendo sotto la
previsione incriminatrice della norma da ultimo richiamata,in ragione
della qualifica soggettiva rivestita dall' imputato Tizio, titolare
dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nell' ambito
dell' impresa societaria "Mevio" s.r.1. In altri termini,
ricorre nella vicenda di cui trattasi la fattispecie contravvenzionale
indicata in rubrica piuttosto che l'illecito amministrativo di cui all'
art. 50,10 comma, D.Lvo 22/97 ,perché I' attività di deposito
dei rifiuti è stata effettuata o , comunque, disposta dal titolare
di un' impresa commerciale.
Non di meno , concorre nell' anzidetto reato proprio anche I' "extraneus"
Caio , che nella sua qualità di conducente dell' automezzo di
fatto impiegato per trasportare il pietrame , risulta essere 1' autore
materiale dell' illecita condotta.
Affermata dunque la penale responsabilità di entrambi gli imputati
in ordine alla contravvenzione loro contestata in rubrica , ritiene
lo Scrivente che possano concedersi agli stessi le attenuanti generiche
invocate dal difensore , giustificandolo la tipologia ed il ridotto
quantitativo dei rifiuti concretamente abbandonati e - quanto all' Caio-
la sua condizione di assoluta incensuratezza.
Tanto premesso , valutati i criteri tutti di cui all' art. 133 C.P.
, appare equo fissare in €. 2.000,00 (duemila) di ammenda la sanzione
da infliggere ai prevenuti , alla cui determinazione si perviene attraverso
i passaggi di seguito esposti per entrambi , pena base per la contravvenzione
in contestazione €. 4.500,00 (quattromila e cinquecento) di ammenda
, ridotta ad 3.000,00 (tremila) di ammenda per effetto della concessione
delle attenuanti generiche ed ulteriormente ridotta come sopra in ragione
del rito prescelto.
Segue per legge ai sensi del disposto di cui all' art. 535 , 1~ comma
C.P.P. , la condanna degli imputati in solido al pagamento delle spese
processuali.
Si ordina I' immediato dissequestro e la conseguente restituzione in
favore dell' avente diritto dell' autocarro IVECO , targato CW
.
trattandosi di bene di proprietà di persona giuridica terza insuscettibile
- in quanto tale - di essere assoggettato a confisca.
Consegue al tenore della presente pronunzia, la condanna degli imputati
in solido al pagamento delle spese di custodia del predetto automezzo.
P.Q.M.
Letti gli artt. 461 ,438 e ss. , 533 e 535 C.P.P., dichiara gli imputati
Tizio e Caio colpevoli della contravvenzione loro ascritta e concesse
ad entrambi le attenuanti generiche, applicata la diminuente del rito
, li condanna alla pena di €. 2.000,00 (duemila) di ammenda ciascuno,
oltre alle spese in solido.
Ordina 1' immediato dissequestro e la conseguente restituzione in favore
dell' avente diritto dell' autocarro IVECO , targato CW
ponendo
a carico degli imputati il pagamento delle spese della sua custodia.
Nola, 11/10/2005
Il G.I.P.
Dr. Gennaro Sessa