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Giurisprudenza Penale

FALSA DICHIARAZIONE DI TROVARSI NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE PER L'AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO
Sentenza emessa il 01.12.2005 dal G.U.P. del Tribunale Penale di Nola Dr. Elia Taddeo
( Nota a cura dell'Avv. Angelo Pignatelli)

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Il caso
Il G.U.P. del Tribunale di Nola dr. Elia Taddeo ha assolto perché il fatto non sussiste l'imputato al quale era stato revocato - in sede di giudizio dibattimentale con conseguente trasmissione degli atti in Procura - l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ordine alle false dichiarazioni scoperte in seguito agli accertamenti delegati alla Guardia di Finanza che dimostravano come i componenti del nucleo familiare del giudicabile godevano di proprietà immobiliari e mobili registrati di rilevante valore.
Corretto e puntuale risulta l'iter argomentativo seguito dal Giudicante che attraverso l'esame della nuova norma incriminatrice ha escluso che la stessa si limitasse a punire automaticamente chi avesse subito la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per effetto dell'accertato diverso tenore di vita dichiarato in sede di autocertificazione (art. 96 co. 2 drp 115/02).
Al riguardo, ha precisato il Giudice che la norma sanziona solo chi abbia fatto dichiarazioni false od omissive in ordine ai requisiti indicati nelle lett. b), c), d) dell'art. 79 co. 1 drp 115/02, ossia - per quanto riguarda il caso di specie - le condizioni di reddito annue.
Orbene, come accertato dalla stessa Guardia di Finanza i redditi indicati dall'imputato nell'istanza di ammissione corrispondevano effettivamente a quanto dichiarato; mentre, nulla risultava aver dichiarato il prevenuto in ordine all'esistenza di beni immobili e mobili registrati da parte dei componenti il suo nucleo familiare.
Tuttavia, poiché la nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato, contenuta nella parte terza del d.p.r. 115/02, non prevede alcun obbligo di documentare od attestare le proprie condizioni patrimoniali, il fatto tipico di cui all'art. 95 d.p.r. 115/02 non risulta integrato con conseguente proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste.
Nè appariva ammissibile al Giudice operare una analogia in malam partem con la precedente normativa (L. 217/90 art. 5 comma II, n. 4) che espressamente imponeva di rendere dichiarazioni in ordine ai beni immobili e mobili registrati appartenenti al nucleo familiare in quanto espressamente vietata dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (cd. preleggi) e dall'art. 25 comma II della Costituzione.

Massima
Ammissione al gratuito patrocinio. Omessa dichiarazione di possedere beni immobili: configurabilità del reato - esclusione. La norma sanziona solo chi abbia fatto dichiarazioni false od omissive in ordine ai requisite indicati nelle lett. b), c), d) dell'art. 79 co. 1 drp 115/02, ossia -per quanto riguarda il caso di specie - le condizioni di reddito annue, mentre nulla dispone la nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato, in ordine all' obbligo di documentare od attestare le proprie condizioni patrimoniali.(Sentenza emessa dal G.U.P. dr. Elia Taddeo del Tribunale di Nola in data 1.12.2005) - Avv. Angelo Pignatelli

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TRIBUNALE PENALE DI NOLA

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MOTIVAZIONE

In effetti, si deve ritenere - pur non essendo oggetto di valutazione da parte di questo Giudice - che correttamente il Tribunale di Nola in composizione monocratica revocasse l'ammissione al beneficio del cd. Gratuito patrocinio, alla luce dell'effettivo tenore di vita della famiglia del M. ( anche se sembrerebbe che le due autovetture e la motocicletta siano state comprate già uste); allo stesso tempo, però, deve rilevarsi che non sono integrati per ritenere sussistente il fatto tipico di cui all'art. 95 drp 115/02.
In effetti, quella norma incriminatrice non punisce, sic et simpliciter, chi abbia subito la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per effetto dell'accertato tenore di vita (art. 96 co. 2 drp 115/02); ed, infatti, la norma sanziona solo chi abbia fatto dichiarazioni false od omissive in ordine ai requisite indicati nelle lett. b), c), d) dell'art. 79 co. 1 drp 115/02, ossia -per quanto riguarda il caso di specie - le condizioni di reddito annue. Orbene, come accertato dalla stessa gdf di O., i redditi indicati dall'imputato nell'istanza di ammissione corrispondono effettivamente a quanto dichiarato; mentre, la nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato, contenuta nella parte terza del dpr 115/02, non prevede alcun obbligo di documentare od attestare le proprie condizioni patrimoniali.
Pertanto, non indicando le effettive sostanze patrimoniali del proprio nucleo familiare, il M. non compiva alcuna dichiarazione falsa od omissiva, in quanto nessuna norma del dpr 115/02 gli imponeva di rendere dichiarazioni in ordine ai beni immobili o mobili registrati appartenenti al nucleo familiare (a differenza di quanto disponeva in passato - prima della modifica introdotta dall'art. 5 L. 134/01 -a previdente legge 217/90 all'art. 5 co. 2 n.4).
In sostanza, il fatto compiuto non è tipico, né la norma incriminatrice può essere interpretata in modo da farvi rientrare quanto compiuto dall'imputato, per il ben noto divieto dell'analogia in malam parte (art. 14 disposizioni sulla legge in generale, cd. Preleggi; art. 25 co. 1 Cost).
Del resto, la stessa informativa della gdf di O. concludeva rilevando che il nucleo familiare dell'imputato viveva :"quasi in uno stato decoroso, derivante, principalmente dagli aiuti finanziari dei genitori e non dagli esigui redditi percepiti".
Di conseguenza M.P. deve essere mandato assolto dal reato contestatogli perché il fatto non sussiste
P.Q.M.
Letti gli artt. 442 e 530 cpp assolve M.P. dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Nola, 01.12.05
Il Giudice
Dott. Elia Taddeo.

-----------------Lancio 13.02.2006 ------------------

 
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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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