FALSA DICHIARAZIONE DI TROVARSI
NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE PER L'AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO
Sentenza emessa il 01.12.2005
dal G.U.P. del Tribunale Penale di Nola Dr. Elia Taddeo
( Nota a cura dell'Avv.
Angelo Pignatelli)
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Il caso
Il G.U.P. del Tribunale di Nola dr. Elia Taddeo ha assolto perché
il fatto non sussiste l'imputato al quale era stato revocato - in sede
di giudizio dibattimentale con conseguente trasmissione degli atti in
Procura - l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ordine alle
false dichiarazioni scoperte in seguito agli accertamenti delegati alla
Guardia di Finanza che dimostravano come i componenti del nucleo familiare
del giudicabile godevano di proprietà immobiliari e mobili registrati
di rilevante valore.
Corretto e puntuale risulta l'iter argomentativo seguito dal Giudicante
che attraverso l'esame della nuova norma incriminatrice ha escluso che
la stessa si limitasse a punire automaticamente chi avesse subito la
revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per effetto
dell'accertato diverso tenore di vita dichiarato in sede di autocertificazione
(art. 96 co. 2 drp 115/02).
Al riguardo, ha precisato il Giudice che la norma sanziona solo chi
abbia fatto dichiarazioni false od omissive in ordine ai requisiti indicati
nelle lett. b), c), d) dell'art. 79 co. 1 drp 115/02, ossia - per quanto
riguarda il caso di specie - le condizioni di reddito annue.
Orbene, come accertato dalla stessa Guardia di Finanza i redditi indicati
dall'imputato nell'istanza di ammissione corrispondevano effettivamente
a quanto dichiarato; mentre, nulla risultava aver dichiarato il prevenuto
in ordine all'esistenza di beni immobili e mobili registrati da parte
dei componenti il suo nucleo familiare.
Tuttavia, poiché la nuova disciplina del patrocinio a spese dello
Stato, contenuta nella parte terza del d.p.r. 115/02, non prevede alcun
obbligo di documentare od attestare le proprie condizioni patrimoniali,
il fatto tipico di cui all'art. 95 d.p.r. 115/02 non risulta integrato
con conseguente proscioglimento dell'imputato perché il fatto
non sussiste.
Nè appariva ammissibile al Giudice operare una analogia in malam
partem con la precedente normativa (L. 217/90 art. 5 comma II, n. 4)
che espressamente imponeva di rendere dichiarazioni in ordine ai beni
immobili e mobili registrati appartenenti al nucleo familiare in quanto
espressamente vietata dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in
generale (cd. preleggi) e dall'art. 25 comma II della Costituzione.
Massima
Ammissione al gratuito patrocinio. Omessa dichiarazione di possedere
beni immobili: configurabilità del reato - esclusione. La norma
sanziona solo chi abbia fatto dichiarazioni false od omissive in ordine
ai requisite indicati nelle lett. b), c), d) dell'art. 79 co. 1 drp
115/02, ossia -per quanto riguarda il caso di specie - le condizioni
di reddito annue, mentre nulla dispone la nuova disciplina del patrocinio
a spese dello Stato, in ordine all' obbligo di documentare od attestare
le proprie condizioni patrimoniali.(Sentenza emessa dal G.U.P. dr.
Elia Taddeo del Tribunale di Nola in data 1.12.2005) - Avv.
Angelo Pignatelli
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TRIBUNALE PENALE DI NOLA
(...)
MOTIVAZIONE
In effetti, si deve ritenere - pur non essendo oggetto
di valutazione da parte di questo Giudice - che correttamente il Tribunale
di Nola in composizione monocratica revocasse l'ammissione al beneficio
del cd. Gratuito patrocinio, alla luce dell'effettivo tenore di vita
della famiglia del M. ( anche se sembrerebbe che le due autovetture
e la motocicletta siano state comprate già uste); allo stesso
tempo, però, deve rilevarsi che non sono integrati per ritenere
sussistente il fatto tipico di cui all'art. 95 drp 115/02.
In effetti, quella norma incriminatrice non punisce, sic et simpliciter,
chi abbia subito la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, per effetto dell'accertato tenore di vita (art. 96 co. 2 drp
115/02); ed, infatti, la norma sanziona solo chi abbia fatto dichiarazioni
false od omissive in ordine ai requisite indicati nelle lett. b), c),
d) dell'art. 79 co. 1 drp 115/02, ossia -per quanto riguarda il caso
di specie - le condizioni di reddito annue. Orbene, come accertato dalla
stessa gdf di O., i redditi indicati dall'imputato nell'istanza di ammissione
corrispondono effettivamente a quanto dichiarato; mentre, la nuova disciplina
del patrocinio a spese dello Stato, contenuta nella parte terza del
dpr 115/02, non prevede alcun obbligo di documentare od attestare le
proprie condizioni patrimoniali.
Pertanto, non indicando le effettive sostanze patrimoniali del proprio
nucleo familiare, il M. non compiva alcuna dichiarazione falsa od omissiva,
in quanto nessuna norma del dpr 115/02 gli imponeva di rendere dichiarazioni
in ordine ai beni immobili o mobili registrati appartenenti al nucleo
familiare (a differenza di quanto disponeva in passato - prima della
modifica introdotta dall'art. 5 L. 134/01 -a previdente legge 217/90
all'art. 5 co. 2 n.4).
In sostanza, il fatto compiuto non è tipico, né la norma
incriminatrice può essere interpretata in modo da farvi rientrare
quanto compiuto dall'imputato, per il ben noto divieto dell'analogia
in malam parte (art. 14 disposizioni sulla legge in generale, cd. Preleggi;
art. 25 co. 1 Cost).
Del resto, la stessa informativa della gdf di O. concludeva rilevando
che il nucleo familiare dell'imputato viveva :"quasi in uno stato
decoroso, derivante, principalmente dagli aiuti finanziari dei genitori
e non dagli esigui redditi percepiti".
Di conseguenza M.P. deve essere mandato assolto dal reato contestatogli
perché il fatto non sussiste
P.Q.M.
Letti gli artt. 442 e 530 cpp assolve M.P. dal reato ascrittogli perché
il fatto non sussiste.
Nola, 01.12.05
Il Giudice
Dott. Elia Taddeo.
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13.02.2006 ------------------