ESTINZIONE
DEL REATO DI ABUSO EDILIZIO SIA IN SEDE
AMMINISTRATIVA CHE PENALE A SEGUITO DEL RILASCIO
DEL TITOLO IN SANATORIA
(Sentenza emessa in data 30.10.06
dal G. M. del Tribunale Penale di Nola Dr.ssa Diana Bottillo)
( massima a cura dell' Avv.
Angelo Pignatelli)
- www.iussit.it 14.12.2006
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EDILIZIA:
presentazione della domanda di condono edilizio con il versamento delle
rate dell'oblazione e degli oneri concessori - decorso del termine di
36 mesi dall'integrale versamento - estinzione dei reati urbanistici
in sede amministrativa per silenzio assenso - necessità da parte
del giudice penale di disporre comunque specifici controlli in merito
alla sussistenza dei presupposti per la concreta operatività
della speciale causa estintiva anche in sede penale (delibazione circa
l'epoca di ultimazione dell'opera entro il 31/03/2003; verifica dei
requisiti volumetrici dell'immobile; verifica della istanza di condono
se dolosamente infedele e se presentata dal soggetto non legittimato;
verifica della congruità dei pagamenti e del versamento integrale
dell'oblazione se determinata in modo veritiero e non palesemente doloso;
qualifica della tipologia di intervento edilizio; verifica della eventuale
insanabilità assoluta dell'opera; sottoposizione ai vincoli ambientali
o storici ricadenti sull'area o sull'opera dovendosi, in tal caso, attendere
il rilascio del nulla-osta delle amministrazioni preposte alla tutela
del vincolo e verificare la conformità allo strumento urbanistico
nonchè la tipologia di intervento attesa la sanabilità
dei soli interventi conservativi o manutentivi dell'immobile) - avvenuto
rilascio del titolo in sanatoria: realizzazione dell' effetto estintivo
del reato, sia sotto il profilo amministrativo che penale; superfluità
dell'attesa del decorso del tempo necessario per il formarsi del silenzio-assenso.
[Sentenza emessa in data 30.10.06 dal G. M. del Tribunale Penale
di Nola Dr.ssa Diana Bottillo]
Avv.
Angelo Pignatelli
(omissis)
MOTIVAZIONE
Con decreto di citazione del 17/11/2004 R.P. veniva tratto a giudizio
dinanzi al Giudice Monocratico presso il Tribunale di Nola in concorso
con B.M., B.M.C., I.G. e S.G. per rispondere dei reati in rubrica.
Instaurato il dibattimento, veniva stralciata la posizione del R. in
accoglimento della richiesta di sospensione del procedimento in forza
della normativa di cui al D.L. 269/2003, ritenuti sussistenti i requisiti
per l'operatività del condono edilizio. Pronunciata sentenza
nei confronti dei coimputati, esaminato il tecnico dell'Ufficio del
Comune di ZZZZ Geom. M.G. ed acquisita la relazione su consenso delle
parti, all'udienza del 10/4/2006, il difensore produceva nell'interesse
del proprio assistito, a corredo dell'istanza di condono edilizio, l'attestazione
di congruità dei pagamenti dell'oblazione e degli oneri concessori
ed il processo veniva rinviato in attesa del decorso del tempo necessario
per l'operatività del silenzio-assenso.
Con ordinanza del 13/4/2006 il Giudice disponeva il dissequestro definitivo
del manufatto alla stregua della documentazione allegata dalla difesa.
All'odierna udienza, il difensore produceva il permesso di costruire
in sanatoria nr.1004 del 1/08/2006 relativo alle opere oggetto della
odierna contestazione accusatoria. Le parti chiedevano quindi la pronuncia
di estinzione dei reati urbanistici stante la sopravvenuta sanatoria.
All'esito della camera di consiglio il Giudice dava pubblica lettura
del dispositivo di sentenza.
Osserva questo Giudice che va dichiarata l'estinzione dei reati contravvenzionali
alla luce dell'avvenuto rilascio della concessione in sanatoria emessa
in data 1/08/2006 nr.XXXX dal Comune di ZZZZ per le opere realizzate
in difformità dalla concessione edilizia rilasciata a R. P. nr.XXX/1999.
Ed invero, va premesso che, alla stregua della normativa sul condono
edilizio (decreto legge 269/2003 convertito in Legge 24/11/2003 nr.326),
la presentazione dell'istanza di sanatoria per gli immobili non superiori
a 750 mc. (ovvero, nel caso di ampliamenti, non superiori al 30% dell'immobile)
ultimati entro il 31/03/2003 con il versamento delle rate dell'oblazione
entro il 30/09/2005 e degli oneri concessori, nonchè il decorso
del termine di 36 mesi dal suddetto integrale versamento, determina
l'estinzione dei reati urbanistici e di quelli strettamente connessi
(normativa sul cemento armato ed antisismica) senza necessità
di attendere un atto amministrativo di concessione in sanatoria espresso
o tacito (silenzio-assenso con il decorso di 24 mesi per la sanatoria
amministrativa).
Tali adempimenti non esauriscono tuttavia la procedura di estinzione
dei reati disciplinata dalla normativa sul condono edilizio (artt.32
comma 25° D.L. 269/2003 convertito in L.326/2003; artt.32 e segg.
Legge 47/85 e 39 Legge 724/94), atteso che al Giudice competono gli
specifici controlli in merito alla sussistenza dei presupposti per la
concreta operatività della speciale causa estintiva (delibazione
circa l'epoca di ultimazione dell'opera entro il 31/03/2003;la verifica
dei requisiti volumetrici dell'immobile;verifica della istanza di condono
se dolosamente infedele e se presentata dal soggetto non legittimato,
nonchè la verifica della congruità dei pagamenti e del
versamento integrale dell'oblazione se determinata in modo veritiero
e non palesemente doloso; qualifica della tipologia di intervento edilizio;
verifica della eventuale insanabilità assoluta dell'opera; sottoposizione
ai vincoli ambientali o storici ricadenti sull'area o sull'opera dovendosi,
in tal caso, attendere il rilascio del nulla-osta delle amministrazioni
preposte alla tutela del vincolo e verificare la conformità allo
strumento urbanistico nonchè la tipologia di intervento attesa
la sanabilità dei soli interventi conservativi o manutentivi
dell'immobile cfr. tra le altre in merito alle verifiche demandate al
Giudice, Cass. Pen. Sezione III° 3/04/1996 n.863).
In particolare, si evidenzia che la causa estintiva dei reati non opera
nei confronti di chi abbia concorso nel reato in quanto l'estinzione
del reato ha effetto solo per coloro cui la causa di estinzione (che
ha natura personale ex art.182 c.p.) si riferisce. Pertanto, l'imputato
che non ha personalmente presentato la domanda di oblazione ed effettuato
il relativo versamento non può trarre vantaggio dall'iniziativa
di altro soggetto. La normativa sembra infatti mantenere distinti gli
effetti estintivi penali da quelli amministrativi: i primi sono riferiti
all'oblazione e riservati esclusivamente a chi, tra i concorrenti, cura
il pagamento integrale dell'oblazione (salvo per il comproprietario
nel qual caso sarà sufficiente la domanda di uno solo degli attuali
proprietari ed il versamento di un'unica oblazione curato da costui
per conseguire l'estensione dei benefici penali a tutti); i secondi
sono collegati al rilascio della concessione in sanatoria. Il fatto
che quest'ultima postuli necessariamente la determinazione ed il versamento
dell'oblazione da parte del richiedente (tale che non può esservi
sanatoria senza oblazione), non toglie rilievo alla differenza (infatti,
ai sensi dell'art.31 legge 47/85, hanno diritto a conseguire la sanatoria
il proprietario, qualunque titolare di un diritto reale o di godimento
sulla cosa ed ogni altro interessato, salvo rivalsa nei confronti del
proprietario attuale). In altri termini, il rilascio della concessione
in sanatoria avvenuto a seguito di domanda presentata da uno dei suddetti
interessati che abbia altresì provveduto a versare l'oblazione
per intero determina l'effetto estintivo delle sanzioni amministrative,
pecuniarie e non, nei confronti di ogni interessato all'opera abusiva,
liberando la stessa da ogni vizio amministrativo e dal rischio di ogni
sanzione demolitoria, pecuniaria o espropriativa. Viceversa, come si
è già evidenziato, ancorchè l'opera con il rilascio
della concessione in sanatoria è sanata sotto il profilo amministrativo,
ciascuno degli imputati concorrenti sarà tenuto a curare per
suo conto il pagamento dell'oblazione per ottenere l'estinzione dei
reati contravvenzionali. Del resto è previsto espressamente dall'art.38
legge 47/85, richiamato dalla normativa in vigore sul nuovo condono
edilizio, che i soggetti di cui all'art.6 stessa legge diversi dal proprietario,
qualora intendano fruire dei benefici penali, sono tenuti a presentare
autonoma domanda di oblazione ed effettuare il versamento di una somma
pari al 30% rispetto a quella applicabile al proprietario con le modalità
di cui all'art.35.
Tutto ciò premesso, rileva il Giudicante che, nel caso di specie,
devono ritenersi sussistenti le condizioni per la operatività
della causa estintiva del condono avendo l'istante documentato la presentazione
dell'istanza nei termini e l'avvenuto versamento dell'oblazione autoliquidata
e dovendosi valutare positivamente i requisiti necessari in considerazione
dell'epoca di ultimazione dell'opera, della volumetria, nonchè
della tipologia di intervento e della assenza di vincoli ambientali
di inedificabilità sul territorio tale che può essere
conseguita l'estinzione dei reati penali oltre che la sanatoria amministrativa
secondo il meccanismo previsto dalla normativa vigente (cfr. deposizione
del tecnico Geom.M.G.). Quanto al pagamento dell'oblazione cui è
connesso l'effetto estintivo unitamente al decorso del tempo ed alla
congruità del versamento eseguito, la corretta quantificazione
dell'oblazione non può essere automaticamente equiparata al calcolo
autoliquidato e dichiarato dal richiedente. E' viceversa necessaria
l'attestazione dell'autorità amministrativa in merito alla congruità
dei pagamenti che non si limiti però alla mera valutazione favorevole
del calcolo dichiarato dall'istante ma dia invece conto dell'accertamento
concreto effettuato dall'organo amministrativo sulla corrispondenza
tra la situazione effettiva riscontrata in fatto e quanto dichiarato
e versato dall'interessato. Pertanto, la mera dichiarazione del Comune
che la somma autoliquidata e quantificata dal richiedente sia stata
versata non è satisfattiva ai fini delle verifiche richieste
all'autorità giudiziaria indispensabili per ritenere operativa
l'estinzione dei reati contravvenzionali, dovendo effettuare l'organo
amministrativo un preciso riscontro (stato dei luoghi, tipologia dell'abuso
e volumetria) circa la rispondenza del calcolo autodeterminato e versato
alla situazione di fatto accertata in concreto (cfr.Cass.pen.sez.III°
11/11/1997 nr.10182). In altri termini, l'Autorità amministrativa,
al fine di esprimere una valutazione favorevole sull'istanza, è
tenuta a verificare se l'oblazione oltre, che interamente versata, sia
stata determinata in modo veritiero e non palesemente doloso e tale
controllo è altresì demandato al Giudice penale in sede
di valutazione circa l'operatività della causa estintiva.
Nel caso di specie, la certificazione prodotta dall'istante all'udienza
del 10/04/2006 del Comune di ZZZZ dava atto dell'avvenuto versamento
dell'oblazione e degli oneri concessori da parte dell'interessato e
ne attestava altresì la congruità sulla base di verifiche
effettuate dalla Pubblica Amministrazione circa la rispondenza della
dichiarazione dell'istante e dell'importo autoliquidato allo stato effettivo
dei luoghi.
Alla odierna udienza la difesa produceva infine il titolo concessorio
in sanatoria espresso (permesso a costruire nr.1004/2006) avente ad
oggetto le opere abusive di cui alla contestazione accusatoria realizzate
in difformità dalla pregressa concessione (nr.84/99) rilasciata
al R. e consistenti nella diversa predisposizione delle tompagnature
perimetrali e delle tramezzature interne rispetto ai grafici assentiti
con modeste modifiche ed aumenti volumetrici, nonchè nella realizzazione
di tramezzature interne nel locale al piano seminterrato destinato a
parcheggio in difformità dalla concessione. Trattasi di difformità
chiaramente modeste eseguite in zona non sottoposta ai vincoli ambientali
e rientranti nei limiti temporali e volumetrici previsti dal D.L.269/2003
per le quali è stata positivamente valutata l'istanza di condono
edilizio presentata dal R. da parte della Pubblica Amministrazione.
Alla luce delle risultanze processuali, appare quindi pienamente conseguito
l'effetto estintivo atteso il permesso a costruire rilasciato in favore
del R. e tenuto conto che il rilascio espresso del titolo in sanatoria
supera rende superflua l'attesa del decorso del tempo necessario per
il formarsi del silenzio-assenso potendosi ritenere l'opera sanata sia
sotto il profilo amministrativo che sotto il profilo penale.
P.Q.M.
Letto l'art 129 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti
dell'imputato per estinzione dei reati allo stesso ascritti per intervenuta
sanatoria.
Nola, 30.10.2006
Il Giudice
Dr.ssa Diana Bottillo