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Giurisprudenza Penale

ESTINZIONE DEL REATO DI ABUSO EDILIZIO SIA IN SEDE
AMMINISTRATIVA CHE PENALE A SEGUITO DEL RILASCIO

DEL TITOLO IN SANATORIA
(Sentenza emessa in data 30.10.06 dal G. M. del Tribunale Penale di Nola Dr.ssa Diana Bottillo)
( massima a cura dell' Avv. Angelo Pignatelli)
- www.iussit.it 14.12.2006 -
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EDILIZIA: presentazione della domanda di condono edilizio con il versamento delle rate dell'oblazione e degli oneri concessori - decorso del termine di 36 mesi dall'integrale versamento - estinzione dei reati urbanistici in sede amministrativa per silenzio assenso - necessità da parte del giudice penale di disporre comunque specifici controlli in merito alla sussistenza dei presupposti per la concreta operatività della speciale causa estintiva anche in sede penale (delibazione circa l'epoca di ultimazione dell'opera entro il 31/03/2003; verifica dei requisiti volumetrici dell'immobile; verifica della istanza di condono se dolosamente infedele e se presentata dal soggetto non legittimato; verifica della congruità dei pagamenti e del versamento integrale dell'oblazione se determinata in modo veritiero e non palesemente doloso; qualifica della tipologia di intervento edilizio; verifica della eventuale insanabilità assoluta dell'opera; sottoposizione ai vincoli ambientali o storici ricadenti sull'area o sull'opera dovendosi, in tal caso, attendere il rilascio del nulla-osta delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo e verificare la conformità allo strumento urbanistico nonchè la tipologia di intervento attesa la sanabilità dei soli interventi conservativi o manutentivi dell'immobile) - avvenuto rilascio del titolo in sanatoria: realizzazione dell' effetto estintivo del reato, sia sotto il profilo amministrativo che penale; superfluità dell'attesa del decorso del tempo necessario per il formarsi del silenzio-assenso.
[Sentenza emessa in data 30.10.06 dal G. M. del Tribunale Penale di Nola Dr.ssa Diana Bottillo]

Avv. Angelo Pignatelli

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TRIBUNALE DI NOLA

(omissis)
MOTIVAZIONE
Con decreto di citazione del 17/11/2004 R.P. veniva tratto a giudizio dinanzi al Giudice Monocratico presso il Tribunale di Nola in concorso con B.M., B.M.C., I.G. e S.G. per rispondere dei reati in rubrica.
Instaurato il dibattimento, veniva stralciata la posizione del R. in accoglimento della richiesta di sospensione del procedimento in forza della normativa di cui al D.L. 269/2003, ritenuti sussistenti i requisiti per l'operatività del condono edilizio. Pronunciata sentenza nei confronti dei coimputati, esaminato il tecnico dell'Ufficio del Comune di ZZZZ Geom. M.G. ed acquisita la relazione su consenso delle parti, all'udienza del 10/4/2006, il difensore produceva nell'interesse del proprio assistito, a corredo dell'istanza di condono edilizio, l'attestazione di congruità dei pagamenti dell'oblazione e degli oneri concessori ed il processo veniva rinviato in attesa del decorso del tempo necessario per l'operatività del silenzio-assenso.
Con ordinanza del 13/4/2006 il Giudice disponeva il dissequestro definitivo del manufatto alla stregua della documentazione allegata dalla difesa.
All'odierna udienza, il difensore produceva il permesso di costruire in sanatoria nr.1004 del 1/08/2006 relativo alle opere oggetto della odierna contestazione accusatoria. Le parti chiedevano quindi la pronuncia di estinzione dei reati urbanistici stante la sopravvenuta sanatoria.
All'esito della camera di consiglio il Giudice dava pubblica lettura del dispositivo di sentenza.
Osserva questo Giudice che va dichiarata l'estinzione dei reati contravvenzionali alla luce dell'avvenuto rilascio della concessione in sanatoria emessa in data 1/08/2006 nr.XXXX dal Comune di ZZZZ per le opere realizzate in difformità dalla concessione edilizia rilasciata a R. P. nr.XXX/1999.
Ed invero, va premesso che, alla stregua della normativa sul condono edilizio (decreto legge 269/2003 convertito in Legge 24/11/2003 nr.326), la presentazione dell'istanza di sanatoria per gli immobili non superiori a 750 mc. (ovvero, nel caso di ampliamenti, non superiori al 30% dell'immobile) ultimati entro il 31/03/2003 con il versamento delle rate dell'oblazione entro il 30/09/2005 e degli oneri concessori, nonchè il decorso del termine di 36 mesi dal suddetto integrale versamento, determina l'estinzione dei reati urbanistici e di quelli strettamente connessi (normativa sul cemento armato ed antisismica) senza necessità di attendere un atto amministrativo di concessione in sanatoria espresso o tacito (silenzio-assenso con il decorso di 24 mesi per la sanatoria amministrativa).
Tali adempimenti non esauriscono tuttavia la procedura di estinzione dei reati disciplinata dalla normativa sul condono edilizio (artt.32 comma 25° D.L. 269/2003 convertito in L.326/2003; artt.32 e segg. Legge 47/85 e 39 Legge 724/94), atteso che al Giudice competono gli specifici controlli in merito alla sussistenza dei presupposti per la concreta operatività della speciale causa estintiva (delibazione circa l'epoca di ultimazione dell'opera entro il 31/03/2003;la verifica dei requisiti volumetrici dell'immobile;verifica della istanza di condono se dolosamente infedele e se presentata dal soggetto non legittimato, nonchè la verifica della congruità dei pagamenti e del versamento integrale dell'oblazione se determinata in modo veritiero e non palesemente doloso; qualifica della tipologia di intervento edilizio; verifica della eventuale insanabilità assoluta dell'opera; sottoposizione ai vincoli ambientali o storici ricadenti sull'area o sull'opera dovendosi, in tal caso, attendere il rilascio del nulla-osta delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo e verificare la conformità allo strumento urbanistico nonchè la tipologia di intervento attesa la sanabilità dei soli interventi conservativi o manutentivi dell'immobile cfr. tra le altre in merito alle verifiche demandate al Giudice, Cass. Pen. Sezione III° 3/04/1996 n.863).
In particolare, si evidenzia che la causa estintiva dei reati non opera nei confronti di chi abbia concorso nel reato in quanto l'estinzione del reato ha effetto solo per coloro cui la causa di estinzione (che ha natura personale ex art.182 c.p.) si riferisce. Pertanto, l'imputato che non ha personalmente presentato la domanda di oblazione ed effettuato il relativo versamento non può trarre vantaggio dall'iniziativa di altro soggetto. La normativa sembra infatti mantenere distinti gli effetti estintivi penali da quelli amministrativi: i primi sono riferiti all'oblazione e riservati esclusivamente a chi, tra i concorrenti, cura il pagamento integrale dell'oblazione (salvo per il comproprietario nel qual caso sarà sufficiente la domanda di uno solo degli attuali proprietari ed il versamento di un'unica oblazione curato da costui per conseguire l'estensione dei benefici penali a tutti); i secondi sono collegati al rilascio della concessione in sanatoria. Il fatto che quest'ultima postuli necessariamente la determinazione ed il versamento dell'oblazione da parte del richiedente (tale che non può esservi sanatoria senza oblazione), non toglie rilievo alla differenza (infatti, ai sensi dell'art.31 legge 47/85, hanno diritto a conseguire la sanatoria il proprietario, qualunque titolare di un diritto reale o di godimento sulla cosa ed ogni altro interessato, salvo rivalsa nei confronti del proprietario attuale). In altri termini, il rilascio della concessione in sanatoria avvenuto a seguito di domanda presentata da uno dei suddetti interessati che abbia altresì provveduto a versare l'oblazione per intero determina l'effetto estintivo delle sanzioni amministrative, pecuniarie e non, nei confronti di ogni interessato all'opera abusiva, liberando la stessa da ogni vizio amministrativo e dal rischio di ogni sanzione demolitoria, pecuniaria o espropriativa. Viceversa, come si è già evidenziato, ancorchè l'opera con il rilascio della concessione in sanatoria è sanata sotto il profilo amministrativo, ciascuno degli imputati concorrenti sarà tenuto a curare per suo conto il pagamento dell'oblazione per ottenere l'estinzione dei reati contravvenzionali. Del resto è previsto espressamente dall'art.38 legge 47/85, richiamato dalla normativa in vigore sul nuovo condono edilizio, che i soggetti di cui all'art.6 stessa legge diversi dal proprietario, qualora intendano fruire dei benefici penali, sono tenuti a presentare autonoma domanda di oblazione ed effettuare il versamento di una somma pari al 30% rispetto a quella applicabile al proprietario con le modalità di cui all'art.35.
Tutto ciò premesso, rileva il Giudicante che, nel caso di specie, devono ritenersi sussistenti le condizioni per la operatività della causa estintiva del condono avendo l'istante documentato la presentazione dell'istanza nei termini e l'avvenuto versamento dell'oblazione autoliquidata e dovendosi valutare positivamente i requisiti necessari in considerazione dell'epoca di ultimazione dell'opera, della volumetria, nonchè della tipologia di intervento e della assenza di vincoli ambientali di inedificabilità sul territorio tale che può essere conseguita l'estinzione dei reati penali oltre che la sanatoria amministrativa secondo il meccanismo previsto dalla normativa vigente (cfr. deposizione del tecnico Geom.M.G.). Quanto al pagamento dell'oblazione cui è connesso l'effetto estintivo unitamente al decorso del tempo ed alla congruità del versamento eseguito, la corretta quantificazione dell'oblazione non può essere automaticamente equiparata al calcolo autoliquidato e dichiarato dal richiedente. E' viceversa necessaria l'attestazione dell'autorità amministrativa in merito alla congruità dei pagamenti che non si limiti però alla mera valutazione favorevole del calcolo dichiarato dall'istante ma dia invece conto dell'accertamento concreto effettuato dall'organo amministrativo sulla corrispondenza tra la situazione effettiva riscontrata in fatto e quanto dichiarato e versato dall'interessato. Pertanto, la mera dichiarazione del Comune che la somma autoliquidata e quantificata dal richiedente sia stata versata non è satisfattiva ai fini delle verifiche richieste all'autorità giudiziaria indispensabili per ritenere operativa l'estinzione dei reati contravvenzionali, dovendo effettuare l'organo amministrativo un preciso riscontro (stato dei luoghi, tipologia dell'abuso e volumetria) circa la rispondenza del calcolo autodeterminato e versato alla situazione di fatto accertata in concreto (cfr.Cass.pen.sez.III° 11/11/1997 nr.10182). In altri termini, l'Autorità amministrativa, al fine di esprimere una valutazione favorevole sull'istanza, è tenuta a verificare se l'oblazione oltre, che interamente versata, sia stata determinata in modo veritiero e non palesemente doloso e tale controllo è altresì demandato al Giudice penale in sede di valutazione circa l'operatività della causa estintiva.
Nel caso di specie, la certificazione prodotta dall'istante all'udienza del 10/04/2006 del Comune di ZZZZ dava atto dell'avvenuto versamento dell'oblazione e degli oneri concessori da parte dell'interessato e ne attestava altresì la congruità sulla base di verifiche effettuate dalla Pubblica Amministrazione circa la rispondenza della dichiarazione dell'istante e dell'importo autoliquidato allo stato effettivo dei luoghi.
Alla odierna udienza la difesa produceva infine il titolo concessorio in sanatoria espresso (permesso a costruire nr.1004/2006) avente ad oggetto le opere abusive di cui alla contestazione accusatoria realizzate in difformità dalla pregressa concessione (nr.84/99) rilasciata al R. e consistenti nella diversa predisposizione delle tompagnature perimetrali e delle tramezzature interne rispetto ai grafici assentiti con modeste modifiche ed aumenti volumetrici, nonchè nella realizzazione di tramezzature interne nel locale al piano seminterrato destinato a parcheggio in difformità dalla concessione. Trattasi di difformità chiaramente modeste eseguite in zona non sottoposta ai vincoli ambientali e rientranti nei limiti temporali e volumetrici previsti dal D.L.269/2003 per le quali è stata positivamente valutata l'istanza di condono edilizio presentata dal R. da parte della Pubblica Amministrazione.
Alla luce delle risultanze processuali, appare quindi pienamente conseguito l'effetto estintivo atteso il permesso a costruire rilasciato in favore del R. e tenuto conto che il rilascio espresso del titolo in sanatoria supera rende superflua l'attesa del decorso del tempo necessario per il formarsi del silenzio-assenso potendosi ritenere l'opera sanata sia sotto il profilo amministrativo che sotto il profilo penale.

P.Q.M.
Letto l'art 129 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato per estinzione dei reati allo stesso ascritti per intervenuta sanatoria.
Nola, 30.10.2006
Il Giudice
Dr.ssa Diana Bottillo

Avvertenze legali

 
 
a cura Avv. Pietro D'Antò
 

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