Assunzione e requisiti
di idoneità all'attività lavorativa per il minore: imposizione
di visita medica da parte del medico del S.S.N. prima dell'ammissione
al lavoro per accertare la esistenza dei requisiti di idoneità
all'attività lavorativa cui il minore sarà adibito - rilascio
di certificato medico da sanitario non appartenete alla struttura del
S.S.N. attestante la idoneità al lavoro specifico di apprendista
parrucchiere della minorenne - insufficienza ad escludere la contravvenzione
di cui all'art. 8 co. 1 l. 977/67 come modificata dal d. l.vo 4.8.99
n. 345 come sost. dall'art. 2 d. l.vo 18.8.00 n. 262, stante lo scopo
legislativo di garantire la uniformità dei parametri di valutazione.
[Sentenza emessa in data 21.02.2006 e dep. il 21.3.06 dal Giudice
Monocratico del Tribunale di Nola dr.ssa Barbara Bilosi] - Avv.
Angelo Pignatelli -
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TRIBUNALE DI NOLA
(...omissis)
Motivi della decisione
Ritiene questo Giudice accertata la penale responsabilità dell'imputato
in ordine al reato contestatogli.
La prova si fonda sulla deposizione testimoniale dell'isp. del lavoro
F. V. - il quale nel corso del 2005 aveva personalmente compiuto l'accertamento
con riferimento all'esercizio commerciale di parrucchiere sito nel comune
di xxx e gestito dall'imputato, verificando che la minore F.M., assunta
il 3 giugno 2003, non era stata sottoposta alla visita medica preventiva
da parte di un medico della ASL, atteso che l'imputato non possedeva
e dunque non esibiva la certificazione medica imposta dalla legge nè
altra certificazione medica, la quale comunque doveva essere custodita
all'interno dell'esercizio commerciale.
Pur avendo ingiunto il pagamento della relativa sanzione con raccomandata
ricevuta personalmente dall'A. in data 28.7.04, dinanzi al perdurante
inadempimento, inviava la notizia di reato alla Procura competente.
Quanto al certificato medico prodotto dalla difesa ed a firma del dott.
A., in cui il sanitario pure attesta la idoneità al lavoro specifico
di apprendista parrucchiere della F., esso è assolutamente insufficiente
a manlevare l'A. dalla responsabilità penale a causa della provenienza
da sanitario non appartenente alla struttura del S.S.N. - requisito
imposto dal legislatore per la validità del certificato, all'evidente
scopo di garantire la uniformità dei parametri di valutazione,
fermo restando che al momento del controllo il certificato non fu esibito
all'ispettore.
Alla luce di tali acquisizioni, in assenza di elementi di segno contrario,
risulta integrata la contravvenzione di cui all'art. 8 co. 1 L. 977/67
come modificata dal d.l.vo 4.8.99 n. 345 come sost. dall'art. 2 d.l.vo
18.8.00 n. 262, per la inosservanza della relativa disposizione che
impone la sottoposizione a visita medica da parte di un medico del S.S.N.
prima della ammissione al lavoro di persona minorenne, per accertare
la esistenza dei requisiti di idoneità all'attività lavorativa
cui il minore sarà adibito.
Il relativo esame medico deve precedere l'attività lavorativa
perché condiziona la stessa ammissione all'espletamento dell'attività.
L'imputato, pertanto, va condannato.
Pena equa, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., concesse
le attenuanti generiche in considerazione della sua incensuratezza,
si stima quella di euro 800,00 di ammenda (p.b. euro 1000,00 ridotta
ex art. 62 bis c.p. alla pena finale).
Alla condanna consegue l'obbligo di pagare le spese processuali.
Ricorrono, come già indicato, le condizioni per la concessione
dei doppi benefici.
P.Q.M.
letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara A.S. responsabile del reato a lui ascritto e, ritenuta la circostanza
delle attenuanti generiche, lo condanna alla pena di euro 800,00 di
ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa e non menzione.
Giorni trenta per il deposito della motivazione.
Nola, 21.02.06
Il giudice
Dott.ssa Barbara Bilosi