STUPEFACENTI: rinvenimento
di sostanza stupefacente (7 stecchette di hashish) celate nel porta
oggetti della vettura - accertamento della destinazione della sostanza
detenuta sulla scorta di parametri valutativi di massima cui il Giudice
di merito deve tendenzialmente ispirarsi (quali: lo stato di tossicodipendenza
del detentore; il contesto socio-ambientale di vita e gli eventuali
rapporti o collegamenti con ambienti deputati allo spaccio ovvero con
soggetti implicati nel traffico di stupefacenti; la capacità
patrimoniale dell'imputato in relazione alla quantità e qualità
della droga ed al prezzo sul mercato; la qualità e quantità
dello stupefacente rapportate al fabbisogno personale in relazione all'età
ed in relazione al processo di naturale scadimento degli effetti droganti;
la disponibilità di attrezzature atte alla pesatura ovvero di
mezzi per il confezionamento delle dosi) - detenzione della sostanza
stupefacente da parte di persona dedita abitualmente all'assunzione
di hashish, che produce lecito reddito, in mancanza di sorpresa in flagranza
della cessione di stupefacente a terzi, in un luogo non particolarmente
battuto da spacciatori o tossicodipendenti in base alle conoscenze investigative
acquisite e dove si trova peraltro la propria abitazione in uno al dato
ponderale della sostanza compatibile con una modesta scorta per uso
personale: esclusione della finalità di spaccio. [Sentenza emessa
in data 06.06.06 dal GUP del Tribunale di Nola dr.ssa Diana Bottillo]
- Avv.
Angelo Pignatelli -
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TRIBUNALE DI NOLA
(omissis)
MOTIVAZIONE
Con decreto emesso in data 13/07/2005 il Giudice per le indagini preliminari
disponeva il giudizio immediato nei confronti di L.M.S. per il reato
in epigrafe.
A seguito di richiesta di definizione del procedimento nelle forme del
rito abbreviato ai sensi degli artt.438 e segg. c.p.p., veniva fissata
l'udienza in camera di consiglio.
All'odierna udienza camerale, celebrata in contumacia dell'imputato
ritualmente citato e non comparso, dopo il controllo sulla regolare
costituzione delle parti, il G.U.P. invitava le parti alla discussione
sulla base degli atti contenuti nel fascicolo.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero e della difesa in epigrafe
trascritte, all'esito della camera di consiglio, si dava pubblica lettura
del dispositivo di sentenza.
Osserva questo Giudice che le risultanze processuali non
comprovano la penale responsabilità dell'imputato per l'ascritto.
Ed invero, dai verbali irripetibili di arresto e sequestro e dagli altri
atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero (informativa di
reato, esame qualitativo sullo stupefacente), il fatto storico può
essere così brevemente ricostruito.
In data 14/06/2005, nell'ambito di un'attività investigativa
finalizzata alla repressione dello spaccio di stupefacenti svolta a
seguito di notizia confidenziale, personale della Stazione Carabinieri
di C. si portò in via V. ove un anonimo informatore aveva segnalato
una fiorente attività di spaccio.
Giunti sul posto, gli agenti ebbero modo di notare un'autovettura A.
parcheggiata in adiacenza al marciapiede con a bordo un giovane e due
coetanei che si intrattenevano con il primo seduti su di un ciclomotore
accostato al predetto veicolo.
Al fine di verificare la fondatezza della "notitia criminis",
i militari decidevano di effettuare un controllo. Alla vista degli agenti,
il ciclomotore si dava alla fuga mentre gli operanti riuscivano a bloccare
il giovane che si trovava a bordo del veicolo identificandolo in L.M.S.,
giovane residente nella medesima via V.. Effettuata una immediata perquisizione
all'interno della vettura, venivano rinvenute all'interno del vano porta
oggetti nr.7 stecchette di stupefacente tipo hashish del peso complessivo
di gr.5,523. Effettuata la perquisizione personale, si rinveniva altresì
la somma di Euro 15,00 suddivisa in banconote di piccolo taglio.
Alla luce di tali emergenze, il L.M. veniva tratto in arresto, procedendosi
altresì al sequestro dello stupefacente e del denaro.
Dal canto suo, l'imputato in sede di convalida, ammetteva
il possesso della droga precisando che la stessa era destinata al proprio
uso personale e che si trovava in quel periodo in congedo per malattia.
Asseriva infine di essere assuntore di stupefacenti e di essere per
tale ragione iscritto al SERT.
Al riguardo la difesa documentava tali circostanze comprovando (modello
CUD e documentazione INAIL) lo svolgimento stabile di un'attività
lavorativa (presso la società S.I.F. con sede in
.) ed
il congedo per malattia, nonchè la condizione di tossicodipendente
(iscrizione al SER.T di Napoli e risultati degli esami tossicologici).
La sostanza veniva sottoposta al NARCOTEST ed agli esami
di laboratorio con esito positivo.
Dagli accertamenti eseguiti presso il Laboratorio della Regione Carabinieri
Campania di Napoli è emerso che il reperto in sequestro, composto
da frammenti di sostanza resinosa di colore marrone avvolta in carta
cellophanata, appartiene al genere "cannabis" (hashish), con
peso complessivo netto di gr.5,5270 e contenuto di principio attivo
di 4,84% (DELTA THC) pari a gr.0,26 di principio puro, rientrante nella
II tabella del D.P.R. 309/90, da cui potevano ricavarsi circa cinque
dosi medie.
Alla luce di tali risultanze processuali, gli elementi
di prova raccolti non suffragano la penale responsabilità dell'imputato
per l'ascritto, non potendosi ritenere dimostrata la destinazione allo
spaccio dello stupefacente rinvenuto in possesso del L.M..
Al riguardo va premesso che, laddove la prova della destinazione allo
"spaccio" della droga sia indiziaria, la giurisprudenza di
legittimità ha fornito dei parametri valutativi di massima cui
il Giudice di merito deve tendenzialmente ispirarsi nell'accertamento
della destinazione della sostanza detenuta.
In particolare, lo stato di tossicodipendenza del detentore; il contesto
socio-ambientale di vita e gli eventuali rapporti o collegamenti con
ambienti deputati allo spaccio ovvero con soggetti implicati nel traffico
di stupefacenti; la capacità patrimoniale dell'imputato in relazione
alla quantità e qualità della droga ed al prezzo sul mercato;
la qualità e quantità dello stupefacente rapportate al
fabbisogno personale in relazione all'età ed in relazione al
processo di naturale scadimento degli effetti droganti; la disponibilità
di attrezzature atte alla pesatura ovvero di mezzi per il confezionamento
delle dosi (cfr.tra le altre Cass.pen.sez.I° 3/08/93 nr.7570; Cass.pen.Sez.Unit.
18/07/97 nr.4).
Alla luce dei richiamati criteri giurisprudenziali, osserva
il Giudice che gli elementi probatori raccolti non sono idonei a delineare
a carico dell'imputato un quadro accusatorio indiziario connotato da
intrinseca gravità ed univocità indicativo della finalità
di spaccio.
Ed invero, l'unico dato fattuale indiziante a carico del L.M. è
costituto dalla detenzione di sette stecchette di hashish rinvenute
all'interno del proprio veicolo. Ebbene, premesso che non vi è
stata sorpresa in flagranza della cessione di stupefacente a terzi,
le modalità del fatto e la condotta dell'imputato non evidenziano
in alcun modo la predisposizione del L.M. all'attività di spaccio
non potendosi ricavare tale destinazione dalla mera detenzione in sè
dello stupefacente. Invero, l'imputato si trovava seduto nella propria
auto intrattenendosi con due coetanei seduti sul ciclomotore in un luogo
non particolarmente battuto da spacciatori o tossicodipendenti in base
alle conoscenze investigative acquisite e dove si trova peraltro la
propria abitazione, senza che gli operanti avessero notato alcun movimento
o atteggiamento sospetto del L.M. ovvero un anomalo andirivieni di persone
in prossimità del veicolo. Inoltre, quanto al luogo di occultamento
della droga, la stessa era riposta nel vano porta oggetti del veicolo
(quindi in un luogo specificamente deputato a lasciarvi oggetti) senza
essere nascosta con accorgimenti astuti e senza alcuna particolare modalità
di custodia con la conseguenza che nessun significato accusatorio può
assumere tale circostanza.
In altri termini, la detenzione dello stupefacente non è suffragata
da altri elementi sintomatici della sua destinazione allo spaccio, non
potendosi ricavare tale destinazione nè dalle modalità
di occultamento della droga, nè dal contesto territoriale in
cui l'imputato è stato sorpreso (e dove peraltro vi abita), nè
infine dalla sua stessa condotta che appare del tutto neutra .
Le risultanze processuali comprovano altresì lo stato di tossicodipendenza
dell'imputato e l'assunzione abituale di stupefacente del tipo hashish
come emerge dalla documentazione acquisita al fascicolo (attestato di
iscrizione al SER.T ed esami tossicologici dai quali si evince la presenza
nel sangue e nelle urine esclusivamente di cannabinoidi a riprova dell'assunzione
prevalentemente di hashish), di talchè l'acquisto di hashish
per il proprio fabbisogno ed uso personale deve ritenersi un dato verosimile
e suffragato dalle emergenze processuali.
Non possono parimenti essere valorizzati in chiave accusatoria il quantitativo
e la qualità dello stupefacente in possesso del L.M.. Invero,
dagli atti processuali emerge pacificamente che la quantità della
droga è tale da potervi ricavare poche blande dosi di stupefacente
e la sua qualità si è rivelata in sede di analisi tossicologica,
priva di pregio tanto è vero che il principio attivo puro si
aggira complessivamente intorno a 0,26 grammi. In altri termini, la
quantità di hashish, rapportata alla sua scarsa qualità
e minima efficacia drogante, appare del tutto compatibile con l'uso
personale, trattandosi di una modestissima riserva in grado di soddisfare
appena un tossicodipendente assuntore abituale e giornaliero di hashish.
Inoltre, tenuto conto del costo ridotto di mercato dell'hashish -qualità
di stupefacente facilmente reperibile sulla piazza ed agevolmente accessibile
anche a fasce di consumatori non abbienti-, il quantitativo rinvenuto
in possesso del L.M. deve ritenersi del tutto proporzionato alle sue
stesse capacità economiche. Al riguardo si evidenzia che, sulla
scorta della produzione documentale difensiva (modello CUD, certificazione
del datore di lavoro, documenti INAIL), il L.M. è inserito in
un contesto lavorativo stabile e regolare e risulta percettore di redditi
fissi dichiarati, ciò che rende possibile e verosimile l'acquisto
di un certo quantitativo di hashish anche a titolo di modesta riserva
personale. In altri termini, la quantità di hashish, tenuto conto
del modesto prezzo di mercato, appare proporzionata al tenore di vita
dell'imputato ed alle sue obiettive capacità economiche, nonchè
al proprio fabbisogno medio quale abituale assuntore di stupefacente.
Analogamente, non possono trarsi argomenti indiziari a sostegno dell'ipotesi
accusatoria dal rinvenimento di danaro suddiviso in banconote di piccolo
taglio, elemento fattuale equivoco atteso che la somma in possesso dell'imputato
è palesemente modesta (Euro 15,00) e tale che non può
ritenersi il verosimile profitto ricavato dalla vendita di stupefacente.
Viceversa, il possesso di un modesto quantitativo di denaro a fronte
della detenzione di una discreta scorta di hashish appare indicativo
dell'avvenuto recente acquisto di stupefacente da parte del L.M. da
spacciatori locali (peraltro nulla esclude che i due giovani sullo scooter
che avevano affiancato il veicolo con a bordo il L.M. siano stati gli
spacciatori anzichè i potenziali acquirenti tanto è vero
che costoro, alla vista degli agenti, si davano a precipitosa fuga).
Infine, l'ulteriore elemento valorizzato nella prospettazione accusatoria
è costituito dalle modalità di confezionamento della droga.
Tuttavia, tale argomento appare del tutto neutro ed equivoco giacchè
la preparazione dello stupefacente in singole dosi è compatibile
sia con la finalità di spaccio sia con una condotta di acquisto
per l'uso personale. Pertanto, in assenza di altri elementi di tenore
accusatorio, tale dato fattuale non assume alcuna valenza indiziante
ben potendo il L.M. aver di recente acquistato da uno spacciatore le
dosi di hashish per il proprio consumo e fabbisogno personale.
Alla luce degli argomenti enucleati, non essendo emersa
la prova univoca della destinazione allo spaccio dello stupefacente,
l'imputato va prosciolto con la formula di cui al dispositivo.
Quanto alla destinazione dei beni in giudiziale sequestro, va disposta
la confisca obbligatoria ai sensi dell'art.87 D.P.R.309/90 e la distruzione
dello stupefacente in sequestro.
Va diversamente ordinata la restituzione all'avente diritto della somma
di danaro in sequestro atteso il proscioglimento dell'imputato.
P.Q.M.
Letti gli artt. 438 e 530 c.p.p. comma II° assolve l'imputato dal
reato ascritto perchè il fatto non sussiste.
Ordina la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro.
Ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto del danaro
in sequestro.
Nola, 6/06/2006
Il giudice
Dr.ssa Diana Bottillo