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Giurisprudenza Penale

- Spendita di monete false -
ASSOLUZIONE PER IL POSSESSO DI 3 BANCONOTE DI
EURO 20 - FALSO GROSSOLANO
Sentenza emessa il 13.03.2006 dal G.M. del Tribunale di Nola Dr.ssa Diana Bottillo
( nota e massima a cura dell' Avv. Angelo Pignatelli)

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Fattispecie
Nel corso di una perquisizione operata presso l'abitazione dell'imputato venivano rinvenute in camera da letto n.3 banconote di euro 20 prive di rilievo al tatto e che recavano al posto dell'ologramma una rudimentale striscia di carta argentata adesiva in rilievo.
Le stesse venivano sottoposte a sequestro stante la falsità e l'imputato veniva rinviato a giudizio per il reato di spendita di monete false.
All'esito del dibattimento, il Giudice monocratico assolveva l'imputato, ritenendo che si trattasse di un falso grossolano riconoscibile da chiunque, ed escludendo la finalità della circolazione delle stesse stante l'assenza di scambio, il numero modesto delle banconote e le modalità e circostanze della loro custodia (le stesse erano custodite in casa e riposte sul mobile della camera da letto senza essere unite a banconote genuine).
Emetteva pertanto sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Massima
SPENDITA DI MONETE FALSE: Elemento soggettivo: - necessaria sussistenza del dolo specifico consistente nel fine di mettere in circolazione le monete, desumibile da elementi sintomatici gravi e convergenti idonei a rappresentare l'intenzione dell'agente quali, in particolare, il numero ed il valore delle banconote false, la detenzione delle stesse con altre genuine - Elemento oggettivo: configurabilità del falso grossolano solo quando la contraffazione sia così evidente da escludere la possibilità dell'inganno - ricavabilità della grossolanità non solo alle caratteristiche oggettive della banconota in sè ma anche alle modalità di scambio ed alle circostanze di tempo e di luogo (frettolosità, condizioni di luce non favorevoli etc.) in cui lo stesso avviene
[Sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola Dr.ssa Diana Bottillo in data 13.03.06.]

(Avv. Angelo Pignatelli)

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TRIBUNALE PENALE DI NOLA

(omissis)

Osserva il Giudicante che le risultanze processuali non consentono di pervenire all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per l'ascritto.
Ed invero, sulla scorta del verbale irripetibile di sequestro, dell'informativa di reato e delle prove testimoniali e documentali (deposizione del teste di P.G. F.D.), il fatto storico può essere così brevemente sintetizzato e ricostruito.
In data 1/04/2003, nell'ambito di una attività investigativa finalizzata alla ricerca di armi, personale della stazione dei carabinieri di C. eseguì una perquisizione domiciliare ai sensi dell'art.41 T.U.L.P.S. presso l'abitazione di D.p.V. sita in via della C.. La perquisizione ebbe esito negativo quanto alla ricerca di armi. Tuttavia, nella camera da letto dell'abitazione, furono rinvenute tre banconote da Euro 20,00 ciascuna riposte sul mobile sotto un portagioie. Tali banconote apparivano palesemente false tanto da non richiedere una indagine presso l'autorità competente dal momento che le stesse erano prive di rilievo al tatto e recavano al posto dell'ologramma una rudimentale striscia di carta argentata adesiva in rilievo.
All'esito di tali operazioni veniva eseguito il sequestro delle banconote stante la falsità di cui il D.P. non contestava l'appartenenza.

Alla luce di tali risultanze processuali, osserva il Giudicante che non può ritenersi raggiunta la prova esaustiva e sufficiente della penale responsabilità dell'imputato per l'ascritto.
In punto di diritto si osserva che il reato di cui all'art.455 c.p. sanziona (in modo meno grave rispetto all'ipotesi di cui all'art.453 c.p. che punisce chi di "concerto" con il falsificatore introduce monete false nello Stato) la condotta dell'agente che introduca monete false nel territorio dello Stato ovvero le detenga al fine di metterle in circolazione o le spenda e le metta in circolazione. La fattispecie, posta a tutela della pubblica fede, integra un reato di pericolo per la cui configurabilità non è necessario che il fine di mettere in circolazione la moneta falsa riceva concreta attuazione. Quanto all'elemento psicologico, è però necessario non solo il dolo generico, ovvero la volontà cosciente dell'azione e la consapevolezza della falsità delle monete al momento della loro ricezione, ma è altresì necessario il dolo specifico consistente nel fine di mettere in circolazione le monete. La prova del dolo specifico non può ritenersi in re ipsa ma deve essere ricavata da elementi sintomatici gravi e convergenti idonei a rappresentare l'intenzione dell'agente quali, in particolare, il numero ed il valore delle banconote false, la detenzione delle stesse con altre genuine ovvero l'assenza di qualunque indicazione circa la provenienza o la mancata indicazione da parte dell'imputato di un diverso e lecito fine come, ad esempio, quello della collezione (cfr.Cass.pen.sez.V° 5/10/1982 nr.8605; Cass.pen.sez.V° 5/10/1982 nr.1040;Cass.pen.sez.III° 29/11/1985 nr.11676;Cass.pen.sez.V° 29/12/1999 nr.14659; Cass.pen.sez.V° 12/05/2000 nr.5617).
La giurisprudenza di legittimità, in tema di falso nummario, ha poi ritenuto che il falso è grossolano e configura il reato impossibile ai sensi dell'art.49 c.p. laddove esso sia riconoscibile ictu oculi da qualsiasi persona di comune discernimento ed esperienza senza che sia necessaria la competenza di soggetti qualificati. In altri termini, non può desumersi la grossolanità da elementi quali l'assenza di filigrana nella carta usata o l'assenza di altri requisiti tecnici propri delle banconote predisposti allo scopo di renderne difficoltosa la falsificazione, giacchè in tali casi la banconota ha comunque l'attitudine a trarre in inganno la generalità delle persone. Viceversa, il falso va ritenuto grossolano solo quando la contraffazione sia così evidente da escludere la possibilità dell'inganno. La riconoscibilità del falso va riferita non solo alle caratteristiche oggettive della banconota in sè ma anche alle modalità di scambio ed alle circostanze di tempo e di luogo (frettolosità, condizioni di luce non favorevoli etc.) in cui lo stesso avviene (cfr.Cass.pen.sez.V° 3/02/1994 nr.1278).

Alla luce di tali premesse di diritto e valutato il materiale probatorio raccolto, ritiene il Giudicante che gli elementi di prova acquisiti non siano in grado di supportare univocamente l'ipotesi accusatoria.
Ed invero, si evidenzia che la contraffazione delle banconote era obiettivamente riconoscibile anche da parte di soggetti comuni e di media esperienza o non particolarmente qualificati tanto che non vi è stata necessità di alcuna verifica presso le autorità competenti. Ciò in quanto le stesse presentavano delle rudimentali strisce di carta argentata in rilievo sovrapposte sulla parte dell'ologramma di cui qualsiasi soggetto che manipola denaro cartaceo poteva accorgersi anche con una soglia minima di attenzione e senza avere particolari competenze. In altri termini, il falso era riconoscibile da qualunque soggetto di medio livello trattandosi di un particolare delle banconote non insidioso o di difficile percezione che emergeva con immediata evidenza.
Inoltre, l'assenza di scambio, il numero modesto delle banconote e le modalità e circostanze della loro custodia (le stesse erano custodite in casa e riposte sul mobile della camera da letto senza essere unite a banconote genuine), sono elementi fattuali che escludono intrinsecamente la finalità della circolazione da parte dell'imputato desumibile viceversa laddove le monete false fossero state custodite nel portafoglio (elemento indicativo della intenzione di spenderle) insieme ad altre monete genuine sì da trarre in inganno il prenditore. Infine, non essendovi stato alcuno scambio delle monete eventualmente in determinati contesti idonei ad ingannare il prenditore della banconota (a titolo esemplificativo in una situazione di fretta e con poca luce tale che anche una banconota grossolanamente falsa può essere ritenuta dalla vittima originale in ragione delle modalità dello scambio) è ulteriore elemento sintomatico oltre che dell'assenza del dolo specifico anche della stessa grossolanità del falso.
Le argomentazioni svolte inducono al proscioglimento dell'imputato con la formula di seguito indicata.
La falsità delle banconote ne determina in ogni caso la confisca e distruzione delle stesse.

P.Q.M.

Letto l'art.530 comma II° c.p.p. assolve l'imputato dal reato ascritto perchè il fatto non sussiste.
Ordina la confisca e distruzione delle banconote in sequestro.
NOLA, 13/03/2006
Il Giudice
Dr.ssa Diana Bottillo

------------------------------ www.iussit.it 16.04.2006 ----------------------------

 
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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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