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Giurisprudenza Penale
DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE INESISTENTE
CONFIGURABILITA' DEL SOLO REATO DI CUI ALL'ART. 642 C.P.
[Tribunale di Nola, GIP Dr.
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo, ordinanza del 22.12.06 ]
(Nota e massima a cura dell' Avv.
Angelo Pignatelli)
- www.iussit.it 28.01.2007
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Fatto
Il provvedimento
affronta un avvenimento sempre più frequente nella casistica
giurisprudenziale di merito tracciando un primo interessante orientamento
rispetto alla esatta qualificazione giuridica del reato in ipotesi di
denuncia di un sinistro stradale inesistente.
Nel caso in esame Tizio si vede arrivare richiesta di risarcimento dei
danni e successivamente atto di citazione a giudizio dinanzi al Giudice
di Pace da parte di Caio, che avanza richiesta di risarcimento dei danni
patiti a seguito di un sinistro stradale asseritamene inesistente.
Tizio, immediatamente denuncia il fatto, e sporge querela, a seguito
della quale sorge procedimento penale per reato di tentata truffa a
carico di persone da identificare.
Il P.M., tuttavia, avanza richiesta di archiviazione ritenendo che il
fatto non sia costitutivo di illecito penale, ed il GIP fissa udienza
camerale essendo stata proposta opposizione dalla persona offesa.
Il GIP esaminando la fattispecie in punto di diritto, aderisce all'indirizzo
giurisprudenziale prevalente che esclude la punibilità della
truffa processuale per carenza di tipicità attraverso una rigorosa
analisi degli elementi costitutivi del reato per giungere così
alla conclusione che nella ipotesi di cd. truffa processuale manca,
rispetto alla fattispecie astratta di truffa delineata dal legislatore
nell'art. 640 c.p., un elemento costitutivo fondamentale, vale a dire
l'atto dispositivo (che, per quanto non espressamente citato dalla norma,
è pacificamente ritenuto requisito implicito della fattispecie).
Precisa ulteriormente il GIP che il provvedimento che il giudice compie
come conseguenza di tali artifizi e raggiri non è un atto di
disposizione patrimoniale bensì è l'emissione di una sentenza:
orbene, la sentenza non è un atto di disposizione patrimoniale,
da intendersi, secondo il suo significato tecnico - giuridico, come
libera regolamentazione di interessi privatistici ed espressione di
autonomia negoziale delle parti, ma è invece l'espressione di
un potere, quale quello giurisdizionale, di natura eminentemente pubblicistica,
la cui finalità è l'attuazione di norme giuridiche e la
risoluzione dei conflitti e che quindi, pur andando ad incidere sul
patrimonio dei soggetti (tra l'altro mai direttamente, bensì
solo in via mediata in virtù o della volontaria adesione della
parte soccombente al dictum della sentenza oppure in virtù della
successiva procedura esecutiva), non risponde ai requisiti dell'atto
negoziale volto alla libera gestione di interessi patrimoniali.
In ogni caso, ha precisato ancora il GIP, mancherebbero nella fattispecie
idonei artifici e raggiri a trarre in inganno la parte offesa non potendosi
considerare tali la notifica di una messa in mora e di un atto di citazione.
Ritiene, invece il Giudicante che il fatto possa essere inquadrato nella
fattispecie di cui all'art. 642 cp, che punisce proprio il comportamento
di chi, al fine di conseguire l'indennizzo di una assicurazione, "denuncia
un sinistro non accaduto.
In quest'ultimo caso l'unico soggetto legittimato a sporgere querela
è l'Ente assicuratore e non anche l'assicurato, per cui il procedimento
viene archiviato per mancanza della querela da parte dell'Assicurazione.
Massima
TRUFFA. Denuncia
di sinistro stradale inesistente:
richiesta di risarcimento dei danni a cui si faceva seguire atto di
citazione dinanzi al Giudice di Pace - esclusione del delitto di tentata
truffa, laddove per la configurabilità del reato di truffa è
necessario che il danno lamentato dalla vittima ed il corrispondente
profitto conseguito dal soggetto agente siano stati determinati da artifizi
e raggiri, posti in essere dal soggetto agente, che abbiano indotto
la vittima in un errore in virtù del quale essa si sia determinata
a compiere un atto di disposizione patrimoniale.
Insussistenza degli artifici e raggiri non potendosi ritenere
l'invio della messa in mora e il conseguente atto di citazione come
comportamenti idonei a trarre in inganno il destinatario atteso che
quest'ultimo non può non essere ben consapevole, di non aver
cagionato alcun sinistro (salvo voler ritenere l'assurdo che una lettera
raccomandata o un atto di citazione di tal fatta possano avere la capacità
di convincere il destinatario di aver commesso ciò che invece
egli non ha mai commesso).
Esclusione del reato di truffa processuale atteso che
l'atto compiuto dal giudice come conseguenza di tali artifizi e raggiri
non è un atto di disposizione patrimoniale bensì è
l'emissione di una sentenza -
Configurabilità del solo reato di cui all'art. 642 c.p. comma
2, il quale punisce il comportamento di chi, al fine di conseguire
l'indennizzo di una assicurazione, "denuncia un sinistro non accaduto"
- reato perseguibile a querela del solo ente assicuratore, e non anche
dell'assicurato, mero danneggiato, ma non persona offesa legittimata
a sporgere querela.
[Tribunale di Nola, GIP Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo, ordinanza
del 22.12.06 ] - Avv.
Angelo Pignatelli
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TRIBUNALE DI NOLA
ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
- art. 409 c.p.p. comma 5 -
Il Giudice per le Indagini Preliminari, Dottor Francesco
Gesuè Rizzi Ulmo,
letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti
di soggetti da identificare;
esaminata la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, pervenuta
in Tribunale in data 3.3.2006;
esaminata, a seguito della camera di consiglio tenutasi in data 19.12.2006,
la opposizione alla archiviazione presentata dalla persona offesa
osserva
Ad avviso di questo giudice la richiesta di archiviazione può
essere accolta, apparendo superflui gli ulteriori temi di indagine indicati
dalla persona offesa nella sua opposizione.
Invero, va rilevato quanto segue.
Il querelante lamenta, in sintesi, di essere stato vittima di un tentativo
di truffa in quanto tale G.E. dapprima gli faceva pervenire, tramite
il suo legale, una lettera raccomandata con la quale, denunciando un
sinistro inesistente, gli avanzava una richiesta di risarcimento danni;
e, poi, gli faceva pervenire, per le medesime ragioni, un atto di citazione
in giudizio dinanzi al Giudice di Pace.
Il P.M. ha chiesto l'archiviazione ritenendo che il fatto non sia costitutivo
di illecito penale.
Orbene, ritiene questo giudice che nel caso di specie non sia configurabile
il reato di truffa bensì quello di cui all'art. 642 c.p. comma
2.
Invero, rispetto al querelante la truffa (tentata) non è rinvenibile
né nell'invio della lettera raccomandata con richiesta di risarcimento
né nella notificazione dell'atto di citazione, non potendosi
tali comportamenti qualificare come artifizi o raggiri idonei a trarre
in inganno il destinatario della raccomandata e della citazione, atteso
che quest'ultimo non può non essere ben consapevole, checché
venga affermato nella lettera raccomandata e nell'atto di citazione,
di non aver cagionato alcun sinistro (salvo voler ritenere l'assurdo
che una lettera raccomandata o un atto di citazione di tal fatta possano
avere la capacità di convincere il destinatario di aver commesso
ciò che invece egli non ha mai commesso).
Né si può opinare che, in virtù dell'atto di citazione,
sia stata posta in essere una cd. truffa processuale (o, meglio, un
tentativo di truffa processuale).
Secondo le ricostruzioni di dottrina e giurisprudenza si parla di truffa
processuale allorquando gli artifizi ed i raggiri sono posti in essere
da una parte processuale nel corso di un procedimento davanti all'autorità
giudiziaria e sono volti a trarre in inganno il giudice, il quale, in
virtù della falsa rappresentazione di cui è vittima, emette
una sentenza favorevole all'ingannatore e sfavorevole per la controparte,
con conseguente ingiusto profitto per il primo ed ingiusto danno per
la seconda.
Ebbene, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, confortata
da autorevoli voci dottrinali, la cd. truffa processuale, così
come sopra delineata, non integra gli estremi dell'illecito penale,
non rientrando essa nella previsione dell'art. 640 c.p.: vedi, in tal
senso, tra le pronunce più recenti, Cass., sez. 5, 6.6.1996,
n° 7346, Schiavone; Cass., sez. 6, 6.11.1996, Ortis; Cass., sez.
6, 2.12.1999, n° 4026.
Vi è solo una sentenza di senso contrario, pronunciatasi in favore
della configurabilità della truffa processuale, vale a dire Cass.,
sez. 2, 29.10.1998, n° 6335, Santini.
Ciò posto, ritiene lo scrivente giudice di potere aderire all'orientamento
assolutamente maggioritario che esclude la configurabilità della
truffa processuale.
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte che si pronuncia nel senso
della inconfigurabilità della truffa processuale si basa, per
giungere a questo suo pronunciamento, su di una rigorosa analisi degli
elementi costitutivi del reato di truffa, per giungere così alla
conclusione che nella ipotesi di cd. truffa processuale manca, rispetto
alla fattispecie astratta di truffa delineata dal legislatore nell'art.
640 c.p., un elemento costitutivo fondamentale, vale a dire l'atto dispositivo
(che, per quanto non espressamente citato dalla norma, è pacificamente
ritenuto requisito implicito della fattispecie).
Ed infatti è da osservare che per la configurabilità del
reato di truffa è necessario che il danno lamentato dalla vittima
ed il corrispondente profitto conseguito dal soggetto agente siano stati
determinati da artifizi e raggiri, posti in essere dal soggetto agente,
che abbiano indotto la vittima in un errore in virtù del quale
essa si sia determinata a compiere un atto di disposizione patrimoniale.
In altri termini, per la configurabilità del reato di truffa
è non solo necessario che vi siano artifizi e raggiri, ma è
altresì necessario che tali artifizi e raggiri, che costituiscono
la condotta del soggetto attivo del reato, siano stati causa di un atto
di disposizione patrimoniale che la stessa vittima (o chi per essa)
abbia compiuto proprio perché indotta in errore dagli artifizi
e dai raggiri e che abbia a sua volta determinato il profitto conseguito
dal soggetto agente ed il danno subito dalla vittima.
Orbene, come hanno sottolineato le pronunce della Suprema Corte sopra
richiamate, è pur vero che ai fini della configurabilità
del reato di truffa non deve esserci necessaria corrispondenza tra soggetto
ingannato e soggetto danneggiato, sempre che gli effetti dell'inganno
e della condotta dell'ingannato si riversino sul patrimonio del danneggiato,
nel senso che ben può accadere che il soggetto ingannato sia
un soggetto che abbia il potere di compiere atti di disposizione patrimoniale
sul patrimonio del danneggiato e che quindi, in virtù dell'inganno
subito, compia per l'appunto un atto di disposizione patrimoniale sul
patrimonio del danneggiato: pertanto, da tale punto di vista sarebbe
astrattamente ammissibile che l'inganno ricada sul giudice e che invece
la persona danneggiata sia il soggetto che riceve la pronuncia giurisdizionale
sfavorevole.
Tuttavia, come già accennato, il requisito che davvero manca
nella truffa processuale rispetto alla fattispecie di truffa delineata
dall'art.640 c.p. è il requisito dell'atto di disposizione patrimoniale.
Invero, pur assumendosi che il giudice possa essere tratto in inganno
dagli artifizi e raggiri posti in essere da una parte del giudizio,
resta il fatto che l'atto che il giudice compie come conseguenza di
tali artifizi e raggiri non è un atto di disposizione patrimoniale
bensì è l'emissione di una sentenza: orbene, la sentenza
non è un atto di disposizione patrimoniale, da intendersi, secondo
il suo significato tecnico - giuridico, come libera regolamentazione
di interessi privatistici ed espressione di autonomia negoziale delle
parti, ma è invece l'espressione di un potere, quale quello giurisdizionale,
di natura eminentemente pubblicistica, la cui finalità è
l'attuazione di norme giuridiche e la risoluzione dei conflitti e che
quindi, pur andando ad incidere sul patrimonio dei soggetti (tra l'altro
mai direttamente, bensì solo in via mediata in virtù o
della volontaria adesione della parte soccombente al dictum della sentenza
oppure in virtù della successiva procedura esecutiva), non risponde
ai requisiti dell'atto negoziale volto alla libera gestione di interessi
patrimoniali.
In virtù di tutte le predette argomentazioni, ad avviso di questo
giudice la giurisprudenza della Suprema Corte che esclude la punibilità
della truffa processuale per carenza di tipicità è perfettamente
condivisibile perché basata su di una rigorosa ricostruzione
degli elementi costitutivi del delitto di truffa e del significato di
atto dispositivo e di sentenza: non si rinvengono, pertanto, ragioni
per discostarsi da essa.
Tra l'altro, l'unica già segnalata pronuncia in senso contrario
(Cass., sez. 2, 29.10.1998, n° 6335, Santini), non solo è
stata seguita da una successiva pronuncia nuovamente nel senso della
inconfigurabilità della truffa processuale (Cass., sez. 6, 2.12.1999,
n° 4026), ma soprattutto, come è apprezzabile leggendone
la motivazione per esteso, essa si limita ad affermare la configurabilità
della truffa processuale in virtù del principio della non necessaria
identità tra persona indotta in errore e persona offesa dal reato
(il quale principio, però, non è stato, come visto, messo
mai in discussione dalla giurisprudenza orientata per la non configurabilità
della truffa processuale), mentre invece non prende assolutamente posizione
rispetto alla vera ed unica obiezione alla configurabilità della
truffa processuale, e cioè la mancanza in essa di un atto di
disposizione patrimoniale.
In conclusione, in una vicenda come quella che in questa sede ci occupa
resta da analizzare l'aspetto relativo alla denuncia di sinistro inoltrata
alla assicurazione.
Orbene, come si diceva all'inizio, tale comportamento non integra il
reato di truffa, bensì il reato di cui all'art. 642 c.p. comma
2, il quale punisce (tra le varie fattispecie alternative) il comportamento
di chi, al fine di conseguire l'indennizzo di una assicurazione, "denuncia
un sinistro non accaduto".
Sennonché tale reato è sempre e solo perseguibile a querela
di parte, senza spazi per una procedibilità d'ufficio: querela
che è da ritenere che possa essere sporta dal solo ente assicuratore
(soggetto al quale la falsa denuncia di sinistro falsa è rivolta
nonché soggetto sul cui patrimonio il pagamento non dovuto è
destinato ad esplicare un effetto negativo immediato e diretto), laddove
l'assicurato, qualora l'ente assicurato dovesse pagare, è da
considerarsi mero danneggiato (in via indiretta, in virtù del
peggioramento della classe assicurativa e del conseguente aumento del
premio da pagare), ma non persona offesa legittimata a sporgere querela.
In conclusione, il procedimento deve essere archiviato perché
la truffa è inconfigurabile e, quanto al reato di cui all'art.
642 c.p., perché manca una valida e tempestiva querela sporta
dalla società di assicurazioni.
P.Q.M.
Letti gli artt. 409 e 411 c.p.p., dispone l'archiviazione del procedimento
e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.
Si comunichi la presente ordinanza al P.M. e la si notifichi alla persona
offesa.
Nola, 22.12.2006
Il Giudice per le indagini preliminari
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo
Avvertenze
legali
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