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Giurisprudenza Penale

MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO - SITI CIVETTA

INUTILIZZABILITA' DEL MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO ACQUISITO DAI SITI CIVETTA PER CONTESTARE IL DELITTO DI CUI ALL'ART. 600 QUATER C.P.
[Sentenza emessa il 29.05.2006 e depositata il 25.09.2006 dal G. M. del Tribunale
di S. M. C. Vetere - Sez. Dist. Caserta - Dr.ssa Francica]

(Massima a cura dell' Avv. Angelo Pignatelli)
- www.iussit.it 10.1.2007 -
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DETENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO: CONTESTAZIONE ALL'IMPUTATO DEL REATO EX ART. 600 QUATER C.P. - MATERIALE PROBATORIO ACQUISITO AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 269/98 - INUTILIZZABILITA' : la legge n. 269/98, contenente norme contro lo sfruttamento della prostituzione, prevede all'art. 14 la possibilità da parte della Polizia delle Telecomunicazione, di utilizzare siti internet di copertura (cd. siti civetta) al fine svolgere attività di contrasto dei delitti di cui agli artt. 600 bis co. I, 600 ter co. I-II-III e 600 quinquies c.p.
Nel caso in cui all'imputato venga contestato il delitto di cui all'art. 600 quater c.p., il materiale probatorio raccolto ai sensi dell'art. 14 L. 269/98 è inutilizzabile, in quanto acquisito con modalità consentite per diverse fattispecie di reato, nonostante l'entrata in vigore dell'art. 10 della legge 228/03, il quale fa salva al comma secondo la disciplina dettata dall'art. 14 L. 269/98.
[Sentenza emessa il 29.05.2006 e depositata il 25.09.2006 dal G. M. del Tribunale di S. M. C. Vetere - Sez. Dist. Caserta - Dr.ssa Francica]
Avv. Angelo Pignatelli

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TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.
SEZIONE DISTACCATA DI CASERTA

Il Giudice Unico Dott.ssa FRANCICA MARIA alla pubblica udienza del 29.05.2006 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente Sentenza nei confronti di Tizio imputato del reato p.e p. dall'art. 600 quater c.p., perchè al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 ter, consapevolmente, si procurava materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori

Motivi della decisione
Non sussistono gli estremi per un giudizio di condanna nei confronti dell'imputato in ordine al titolo di reato ascrittogli. Deve, invero ed in via preliminare, ritenersi giuridicamente fondata l'eccezione difensiva di inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari. Va premesso che l'identificazione dell'imputato, Tizio, avveniva nel corso di una ampia indagine espletata, sotto copertura e su delega del PM, da agenti della polizia postale, i quali venivano autorizzati ad individuare i responsabili dello scambio via Internet di materiale pedopornografico e, a tale esclusivo scopo correlato, quindi, all'accertamento del reato p. e p. dall'art. 600 ter c.p.p., costituivano un sito cosiddetto civetta. Tale attività trova, invero, la sua puntuale disciplina nella legge 269/98 contenente norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori. In particolare, l'art. 14 di tale legge, nel disciplinare l'attività di contrasto, prevede che "Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministro dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica". Appare evidente che, nella disciplina di tale attività di contrasto, il legislatore ha inteso espressamente limitarla alle fattispecie più gravi di reati in danno di minori, ossia quelle previste dagli articoli 600 bis primo comma, 600 ter e 600 quinquies del codice penale.
Venendo al caso che ne occupa, Tizio veniva identificato per essersi collegato a tale sito ed avere da esso scaricato immagini pedopornografiche; nulla di tale materiale veniva rinvenuto presso la sua abitazione, nel corso della perquisizione successivamente eseguita.
Ebbene, deve prestarsi adesione alla giurisprudenza maggioritaria della S.C., la quale ha più volte ribadito che "In tema di reati contro la libertà sessuale dei minori, l'attività di contrasto attraverso un agente provocatore non può essere espletata per accertare elementi di prova in ordine al reato di cui all'art. 600 quater cod. pen. (detenzione di materiale pedopornografico), si che gli elementi di prova così acquisiti sono inutilizzabili e tale inutilizzabilità e' rilevabile in ogni stato e grado de procedimento, anche durante la fase delle indagini preliminari (Cass. Sez.3, Sentenza n. 13500 del 28.01.2005). La Corte ha altresì affermato che la situazione non e' mutata per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il quale fa salva al secondo la disciplina dettata dall'art. 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269).(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37074 del 05.05.2004).
Per quanto esposto, e' dunque da escludere che il materiale oggetto di sequestro in danno di Tizio, in quanto acquisito con modalità consentite per diverse fattispecie di reato, possa essere utilizzato come mezzo di prova del reato ascrittogli; discende da ciò l'assoluzione del prevenuto pur con la formula dubitativa utilizzata ne dispositivo

PQM
Letto l'art. 530 II co. c.p.p. assolve Tizio dal reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste.

Avvertenze legali

 
 
  a cura di Avv. Pietro D'Antò
 

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