INUTILIZZABILITA' DEL MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO
ACQUISITO DAI SITI CIVETTA PER CONTESTARE IL DELITTO DI CUI ALL'ART.
600 QUATER C.P.
[Sentenza emessa il 29.05.2006 e depositata
il 25.09.2006 dal G. M. del Tribunale
di S. M. C. Vetere - Sez. Dist. Caserta - Dr.ssa Francica]
(Massima a cura dell' Avv.
Angelo Pignatelli)
- www.iussit.it 10.1.2007
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DETENZIONE DI MATERIALE
PEDOPORNOGRAFICO: CONTESTAZIONE ALL'IMPUTATO DEL REATO EX ART. 600 QUATER
C.P. - MATERIALE PROBATORIO ACQUISITO AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE
269/98 - INUTILIZZABILITA' : la legge n. 269/98, contenente norme
contro lo sfruttamento della prostituzione, prevede all'art. 14 la possibilità
da parte della Polizia delle Telecomunicazione, di utilizzare siti internet
di copertura (cd. siti civetta) al fine svolgere attività di
contrasto dei delitti di cui agli artt. 600 bis co. I, 600 ter co. I-II-III
e 600 quinquies c.p.
Nel caso in cui all'imputato venga contestato il delitto di cui all'art.
600 quater c.p., il materiale probatorio raccolto ai sensi dell'art.
14 L. 269/98 è inutilizzabile, in quanto acquisito con modalità
consentite per diverse fattispecie di reato, nonostante l'entrata in
vigore dell'art. 10 della legge 228/03, il quale fa salva al comma secondo
la disciplina dettata dall'art. 14 L. 269/98.
[Sentenza emessa il 29.05.2006 e depositata il 25.09.2006 dal G.
M. del Tribunale di S. M. C. Vetere - Sez. Dist. Caserta - Dr.ssa Francica]
Avv. Angelo
Pignatelli
TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.
SEZIONE DISTACCATA DI CASERTA
Il Giudice Unico Dott.ssa FRANCICA MARIA alla pubblica
udienza del 29.05.2006 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura
del dispositivo la seguente Sentenza nei confronti di Tizio imputato
del reato p.e p. dall'art. 600 quater c.p., perchè al di fuori
delle ipotesi previste dall'art. 600 ter, consapevolmente, si procurava
materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di
minori
Motivi della decisione
Non sussistono gli estremi per un giudizio di condanna nei confronti
dell'imputato in ordine al titolo di reato ascrittogli. Deve, invero
ed in via preliminare, ritenersi giuridicamente fondata l'eccezione
difensiva di inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito
nel corso delle indagini preliminari. Va premesso che l'identificazione
dell'imputato, Tizio, avveniva nel corso di una ampia indagine espletata,
sotto copertura e su delega del PM, da agenti della polizia postale,
i quali venivano autorizzati ad individuare i responsabili dello scambio
via Internet di materiale pedopornografico e, a tale esclusivo scopo
correlato, quindi, all'accertamento del reato p. e p. dall'art. 600
ter c.p.p., costituivano un sito cosiddetto civetta. Tale attività
trova, invero, la sua puntuale disciplina nella legge 269/98 contenente
norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia
e del turismo sessuale in danno di minori. In particolare, l'art. 14
di tale legge, nel disciplinare l'attività di contrasto, prevede
che "Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni,
definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge
31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministro dell'interno per la sicurezza
e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta
dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità,
le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli
artt. 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e
600-quinquies del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi
informatici o mezzi di comunicazione disponibili al pubblico. A tal
fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura,
anche per attivare siti o sistemi telematici, ovvero per partecipare
ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime
finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica".
Appare evidente che, nella disciplina di tale attività di contrasto,
il legislatore ha inteso espressamente limitarla alle fattispecie più
gravi di reati in danno di minori, ossia quelle previste dagli articoli
600 bis primo comma, 600 ter e 600 quinquies del codice penale.
Venendo al caso che ne occupa, Tizio veniva identificato per essersi
collegato a tale sito ed avere da esso scaricato immagini pedopornografiche;
nulla di tale materiale veniva rinvenuto presso la sua abitazione, nel
corso della perquisizione successivamente eseguita.
Ebbene, deve prestarsi adesione alla giurisprudenza maggioritaria della
S.C., la quale ha più volte ribadito che "In tema di reati
contro la libertà sessuale dei minori, l'attività di contrasto
attraverso un agente provocatore non può essere espletata per
accertare elementi di prova in ordine al reato di cui all'art. 600 quater
cod. pen. (detenzione di materiale pedopornografico), si che gli elementi
di prova così acquisiti sono inutilizzabili e tale inutilizzabilità
e' rilevabile in ogni stato e grado de procedimento, anche durante la
fase delle indagini preliminari (Cass. Sez.3, Sentenza n. 13500 del
28.01.2005). La Corte ha altresì affermato che la situazione
non e' mutata per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 10 della
legge 11 agosto 2003, n. 228, il quale fa salva al secondo la disciplina
dettata dall'art. 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269).(Cass. Sez.
3, Sentenza n. 37074 del 05.05.2004).
Per quanto esposto, e' dunque da escludere che il materiale oggetto
di sequestro in danno di Tizio, in quanto acquisito con modalità
consentite per diverse fattispecie di reato, possa essere utilizzato
come mezzo di prova del reato ascrittogli; discende da ciò l'assoluzione
del prevenuto pur con la formula dubitativa utilizzata ne dispositivo
PQM
Letto l'art. 530 II co. c.p.p. assolve Tizio dal reato ascrittogli perchè
il fatto non sussiste.