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Giurisprudenza Penale
VIOLENZA
SESSUALE - INCESTO
POSIZIONE DI GARANZIA RIVESTITA DALLA NONNA MATERNA
[Sentenza emessa in data 18.01.06 e
dep. il 22.03.2006 dal Tribunale di Nola, I sez. Penale Coll. A): Pres.
Bruno D'Urso, Est. - Giudici a Latere: Dr.ssa Federica Gaudino - Dr. Stefano
Billet]
(Massima a cura dell' Avv.
Angelo Pignatelli)
- www.iussit.it 7.1.2007
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VIOLENZA SESSUALE -
INCESTO: POSIZIONE DI GARANZIA RIVESTITA DALLA NONNA MATERNA LA QUALE,
PUR ESSENDO A CONOSCENZA DEI RAPPORTI INCESTUOSI DEL GENERO NEI CONFRONTI
DELLA NIPOTE, NON INTERVENIVA PER IMPEDIRE L'EVENTO - CONCAUSAZIONE
DELL'EVENTO PER OMISSIONE: SUSSISTENZA.
Massima
Con-causazione per omissione dell'evento: l'indagine dell'interprete
deve articolarsi " alla stregua di un giudizio controfattuale
condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza
accertandosi
quindi che ipotizzandosi come realizzata la condotta doverosa
l'evento
dannoso non si sarebbe verificato
".(In tal senso SS.UU.30328/02)
. Alla stregua del giudizio controfattuale, nella fattispecie, è
evidente come l'intervento dell'imputata, consapevole di quanto accadeva
anche tra le anguste mura domestiche, sarebbe valso ad impedire l'evento
o, quanto meno, il protrarsi della condotta criminale dell'imputato.
Fonte giuridica della posizione di garanzia della nonna: L'art.2
della nostra Carta fondamentale, nel momento in cui riconosce alla Repubblica
la potestà di "richiedere l'adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà (politica, economica e) sociale",
pone certamente la famiglia al centro di questa esigenza, con le connesse
previsioni della normativa codicistica: valga in tal senso l'esempio,
aderentissimo al fatto oggetto del presente procedimento della norma
solidaristica di cui all'art.148 c.c. che fa obbligo agli "ascendenti
legittimi" di "..fornire ai genitori.. i mezzi necessari
affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli..",
con un riflesso, che appare appena il caso di sottolineare, esprime
la sua efficacia nei termini per i quali qui si discute, laddove, l'inadempimento
si concretizzi in una criminale violazione dei doveri genitoriali.
[Sentenza emessa in data 18.01.06 e dep. il 22.03.2006 dal Tribunale
di Nola, I sez. Penale Coll. A): Pres. Bruno D'Urso, Est. - Giudici
a Latere: Dr.ssa Federica Gaudino - Dr. Stefano Billet] Avv.
Angelo Pignatelli)
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TRIBUNALE DI NOLA
(omissis)
Alle 19,43 del .. .., il dr. Tx, medico ecografista presso il "Centro
medico .. ..", sito a .. .. , si presentava presso il Comando
Stazione CC di .. .. e denunciava che, qualche ora prima, precisamente
intorno alle 17, aveva sottoposto ad esame ecografico dell'addome la
minore Tizia, in quel momento non ancora dodicenne (è nata infatti
il .. ..), constatandone lo stato di gravidanza al quarto mese (v. il
verb. della denuncia e la relazione diagnostica acquisite ex art.493
III comma c.p.p. allegati al verb. dell'ud. ..).
Iniziava, in tal modo, la parte giudiziaria della storia dell'incesto,
portata all'esame di questo Tribunale.
Ed infatti, con encomiabile solerzia, i CC che avevano ricevuto la denunzia,
nelle prime ore del giorno successivo, allertavano l'Ufficio Assistenza
del Comune di .. .. che, attraverso l'assistente sociale Xx., prendeva
immediato contatto con la bimba che, quella mattina, si trovava regolarmente
(!) in classe, presso la scuola media ".. .. .." da lei frequentata.
Il colloquio che l'operatrice sociale, unitamente ad altra assistente,
la sig.ra K, riusciva ad avere con Tizia, disvelava l'origine della
gravidanza, in quanto la bambina "denunciava il papà
per aver abusato di lei" (v. la relazione di servizio acquisita
sempre ex 493 III c. all'udienza del ..).
Nel pomeriggio della stessa giornata, poi, veniva prima tentato presso
la caserma dei CC e poi effettivamente attivato, presso gli uffici assistenza
del Comune, analogo colloquio con il fratello quindicenne, Caio, che
confermava la sconvolgente situazione della quale era vittima la sorellina.
Il ragazzo aggiungeva anche che, negli ultimi due anni il padre era
diventato più irascibile, probabilmente per la perdita della
madre e, quella precoce, di un fratello.
Successivamente assunto a S.I.T. dal PM di Nola, in data .. .., riferiva
di essere stato "sempre a conoscenza degli atteggiamenti morbosi
" del padre nei cfr. di Tizia che quello "toccava nelle
sue parti intime
sia in cucina che in camera da letto
le metteva
le mani sotto la magliettina e dentro la mutandina
";
aggiungeva, inoltre, che " ..mia nonna sapeva tutto in quanto
io già da .. .. le avevo confidato le molestie subite da mia
sorella. Tale circostanza le ho dette a mia nonna più volte e
lei mi ha sempre risposto me la vedo io.." (v. l'atto acquisito
ex art.493 III comma all'udienza del .. ..).
L'attivazione, nell'immediatezza dell'acquisizione della notizia,
dei servizi sociali del Comune di .. .. induceva l'immediato allontanamento
dei due ragazzi dal nucleo "familiare" nel quale era, con
evidenza, maturata la vicenda, tanto che, ai sensi dell'art. 403 c.c.,
essi venivano accolti presso la "Casa famiglia" di .. .. ,
dove trascorrevano la notte tra il 14 ed il 15 .. .. , in attesa di
un ricovero ospedaliero per la bimba, nei cfr. della quale si prospettavano
evidenti situazioni di pericolo per la salute.
Tizia, infatti, il giorno 16 .. . . successivo, anche a seguito dei
dolori accusati all'addome, veniva accompagnata presso l'Ospedale ..
.. .., dove il suo stato di gravidanza veniva accertato essere ormai
alla ventesima settimana.
Tutto ciò, mentre il giorno prima e cioè quello successivo
all'allontanamento dalla "famiglia" dei due minori la stessa
assistente sociale A. C. incontrava e conosceva la madre e la nonna
della bimba: Sempronia e Mevia. Le due donne, come riferito dalla funzionaria
del Comune nella relazione acquisita all'udienza del .. .., esprimevano
il proprio disappunto piuttosto per le rivelazioni della bimba sull'autore
della violenza subita, che sul fatto accaduto ("
affermavano
di essere dispiaciuto non per lo stato della minore Tizia, ma per il
fatto che la stessa avesse dichiarato in presenza della scrivente la
colpevolezza del padre..").
Tizia, intanto, dopo essere rimasta in Ospedale il giorno 17, nel corso
della successiva giornata del 18.. .., veniva accolta, assieme al fratello,
nella Casa famiglia di .. .. .
Il successivo 20.. .. il Tribunale per i Minorenni di Napoli, confermava
il collocamento ex art. 403 dei due minori presso la prima nominata
Casa Famiglia, nominava tutore provvisorio dei minori la sig.ra
..
del Servizio sociale di .. .. e dichiarava la decadenza dalla potestà
genitoriale dell'imputato e della di lui moglie Sempronia (v. il provvedimento
allegato al verb. ud. .. ..).
Nel frattempo, naturalmente, e precisamente il 14.., giorno successivo
alla denuncia del dr. Tx, ricordata in premessa, gli stessi CC, dopo
aver assunto a sommarie informazioni sia il fratellino che la mamma
e la nonna della bimba, sottoponevano a fermo di PG l'imputato, nei
cfr. del quale il GIP emetteva poi, il 16.., all'esito della relativa
udienza di convalida, ordinanza con la quale imponeva la misura cautelare
della detenzione in carcere, condizione in cui l'imputato è stato
tratto a giudizio innanzi a questo Tribunale.
Le indagini preliminari si articolavano, eminentemente, attraverso:
la consulenza medico ginecologica affidata il 25 .. al dr. Fx. (v. il
suo esame all'udienza del .. .. con l'acquisizione della relazione scritta);quella
psicodiagnostica sulla minore abusata, che veniva affidata in data 26..
alla dr.ssa Zx (v. il suo esame e l'acquisizione della relazione scritta
all'udienza del ..);
quella tecnica finalizzata all'accertamento della paternità biologica
della creatura che il 24 .. Tizia diede alla luce nella clinica .. ..di
.. .., a seguito della decisione che era stata presa dal tutore, sul
parere anche dei medici che ne avevano seguito l'evoluzione, di portare
a termine la gravidanza (v. il verbale di SIT del .. acquisito all'udienza
del .. ..).
Tale accertamento, come riferito anche all'udienza del .. ..dal dr.
Fx che ne fu l'affidatario, si articolò attraverso il prelievo
di campioni di sangue dalla neonata, dalla madre e dal presunto padre,
odierno imputato, con il risultato della certezza dell'attribuzione
della paternità all'imputato.
Le altre due consulenze, come riferito nel corso dei rispettivi esami
dallo stesso dr. Fx e dalla dr.ssa Zx (v. i verbb. ud. .. .., con le
connesse acquisizioni documentali), consentirono di confermare :
--- da un lato ( per quello che era necessario!) la condizione fisica
di "abusata" della bimba, che oltre ad una immaginabile "alterazione
strutturale a livello della membrana imenale" presentava anche
un'alterazione della funzionalità e della struttura dello sfintere
anale con connessa "encompresi", che il consulente
del PM descriveva appunto come indicatore di abuso;
--- dall'altro che la bimba era "segnata" da una grave forma
di PTSD (Post-Traumatic-Stress-Desorder), dipendente da vissuti emotivi
esclusivamente compatibili con il grave e prolungato abuso sessuale
ed i maltrattamenti patiti dal madre, oltretutto inseriti in un contesto
familiare che il consulente del PM, attraverso anche i colloqui con
la madre e la nonna della bimba, accertava essere di assoluto degrado,
con caratteristiche assolutamente omogenee a quelle che la letteratura
descrive come tipiche di una famiglia incestuosa.
La relazione della dr.ssa Zx , acquisita ex art.493 III comma c.p.p,
costituisce, assieme al prima citato esame del DNA, il nucleo essenziale
del presente procedimento: non solo nella direzione della prova della
colpevolezza dell'imputato (l'esito dell'esame del DNA la evidenzia
in maniera non equivoca, con l'unico limite della astrattamente ipotizzabile
episodicità della violenza) ma soprattutto per la attitudine
dell'attento lavoro della psicologa ad evidenziare come il terribile
abuso subito da Tizia, non fosse che l'aspetto (fortunatamente reso
eclatante dalla gravidanza) del girone infernale nel quale la bambina
ed il fratello erano stati costretti a vivere; dove l'adulto "orco"
era circondato da altri due adulti, entrambi privi, innaturalmente,
di qualsiasi capacità protettiva; indifferenti o vittime, forse,
loro stessi di un, per così dire, pater familias portatore di
un comportamento sessuale gravemente ed assolutamente perverso che gli
consentiva di alternare le violenze sessuali tra figlia, moglie e galline
del pollaio
.con il corredo di minacce alla stessa bimba ed al
fratello( v. al riguardo la già citata relazione della consulente
del P.M.).
Le verifiche, susseguenti ai colloqui con i protagonisti diversi dall'imputato,
e le considerazioni conseguenti che il consulente del PM opera, sono
idonee, altresì a corroborare i dati forniti dal fratellino della
vittima e quelli desumibili dai "diari" della bimba
Ed è proprio in questo contesto che particolare gravità
assume la posizione dell'altra imputata nel presente procedimento.
Mevia, oggi settantottenne nonna della sfortunata Tizia, è la
madre adottiva della Sempronia e nonna convivente in questa famiglia,
la cui vita, all'esterno, era caratterizzata da una sconvolgente normalità
apparente : ragazzi regolarmente scolarizzati, pater familias con lavoro
( .. ..), auto e gite al mare in estate, cellulare
.
Il primo contatto con il mondo esterno.. all'inferno, dell'anziana donna,
è con i medici (quello di base prima- v. dichiarazioni dr.ssa
Fx acquisite all'udienza del ..-, e l'ecografista poi) dai quali porta
la nipotina, con una condotta apparentemente in contrasto con quanto
sino a quel momento era accaduto, se a sua conoscenza : se non messa
in relazione ad una supponibile subliminare volontà di trovare
conferma ad un esercizio di esorcizzazione che la donna (esperta, reattiva
e lucidamente presente, come ha dimostrato nel corso dell'esame cui
ha consentito di sottoporsi a dibattimento) probabilmente operava in
relazione alla prospettiva di una gravidanza incestuosa, frutto di una
relazione certamente a sua conoscenza.
Resta inesorabilmente coinvolta nella vicenda dalle dichiarazioni del
nipote Caio: "
mia nonna sapeva tutto in quanto io già
da febbraio le avevo confidato le molestie subite da mia sorella. Tale
circostanza le ho dette a mia nonna più volte e lei mi ha sempre
risposto ma la vedo io
ricordo di aver sentito in casa una discussione
tra mia madre e mia nonna in ordine ad una probabile visita medica
ricordo una mattina di aver sentito mia madre e mia nonna parlare tra
di loro e che avrebbero fatto sparire il bambino
"(v.
l'acquisizione del verbale che riporta tali dichiarazioni, all'udienza
del ..).
E' accusata dalla figlia che, nel corso del colloquio con il consulente
del PM, afferma, a proposito del rapporto tra la madre ed il marito
: "
.andavano d'accordo su tutto
.stava più
attaccata a lui che a me
lei al mare l'aveva visto e mi aveva detto
-guarda ci ha fatto il servizio a Tizia e se lei guardava ci piaceva
pur a lei vedere
." (v. pag. . della relazione scritta
Zx acquisita all'udienza del ..); sempre della figlia uno scritto, sul
quale riferisce sempre il consulente del PM, fatto ritrovare tra gli
effetti personali di Caio nel quale viene ribadita la consapevolezza
dei fatti da parte della anziana donna, coinvolta, ancora una volta
in accuse di voyerismo "..le piaceva anche a lei..".
Nega, anche se con le contraddizioni che poi vedremo, la propria consapevolezza
dell'orrore che aleggiava nella casa dove conviveva con i protagonisti
della tragedia, attestandosi, con la consulente del PM, dietro al ridicolo
pretesto di un glaucoma che le avrebbe impedito di "vedere"
(sic!) quanto accadeva.
Nell'esame reso a dibattimento, v. ud
, esprime tutta la sua "cultura"
finalizzata a ricompattare, attraverso la negazione ed il silenzio,
proprio quel patto collusivo che è tendenzialmente la culla in
cui maturano e si protraggono le situazioni incenstuose; a proposito
del genero dice "..è una persona normale..";
nega di aver detto, sentita dal PM nel corso delle indagini preliminari,
di aver appreso dal nipote Caio che "..il padre toccava la farfallina
a Tizia .."; ripete, quasi ossessivamente "non ho visto
niente, non so niente. .io non lo so
non so niente.. .in casa
mia non è successo niente
non ho visto mai niente..",
salvo poi ad affermare, a proposito della gravidanza della bambina "mi
è successo tutto questo guaio a me..", con una significativa
anteposizione del proprio "guaio" al dramma della nipotina
( ..il fatto che è successo
è successo che il
padre ha violentato la figlia,questo..) del quale si sarebbe accorta
solo "quando la bambina ha detto che le faceva male la pancia..".
La verità è che la Mevia era, anche alla luce degli elementi
sopra elencati, assolutamente consapevole di ciò che accadeva
in quella casa; tanto, per es., da non intraprendere alcuna iniziativa
nel momento del disvelamento della gravidanza, che, evidentemente viene
vissuta come il "guaio" che rompe l'equilibrio del clima di
assoluta perversione creato nell'ambiente familiare dalle maniacali
devianze a sfondo sessuale dell'indegno capofamiglia: dopo l'ecografia
disvelatrice c'è sì lo svenimento della Sempronia, ma
la piccola Tizia viene mandata (da mamma e nonna, sempre presente) regolarmente
a scuola, a sottolineare, seppure ve ne fosse stato bisogno, la coesione
del gruppo familiare nel suo mostrarsi all'esterno, quasi non scalfito
dalla mera accidentalità di una situazione che costituiva, evidentemente,
solo un deprecabile (il guaio) incidente di percorso.
E quindi la Mevia deve rispondere di quanto accaduto alla inerme Tizia
, per la indubitabile posizione di garanzia che certamente rivestiva
all'interno di quel nucleo familiare: dove ad un uomo deviato negli
istinti primordiali era lei, in effetti, l'unica a potersi opporre:
non i due bambini (eppure Caio tentò di far qualcosa!) non la
figlia, la cui "debolezza" era a lei ben nota (
mia
figlia è un po' infantile, infantile pesante
v. pag
verb. stent. ud
).
Al riguardo, sul delicato tema della (con)causazione per omissione dell'evento
e su quello della definizione dell'ambito delle posizioni di "garanzia"
che inducono la responsabilità dei relativi titolari , la Giurisprudenza
di legittimità è stata costretta ad intervenire ripetutamente,
attesa la complessità delle questioni che attengono sia alla
individuazione del nesso di causalità tra una omissione ed un
evento dannoso, sia alla esemplificazione dell'apparentemente angusto
circuito dell' "obbligo giuridico di impedire" l'evento,
indicato dal II comma dell'art.40 c.p.
Riguardo al primo problema un lodevole arresto giurisprudenziale è
stato espresso dalla sentenza SS.UU. 30328/02 che, seppure con riferimento
specifico alla colpa medica, ha, comunque, offerto una condivisibilissima
traccia per l'identificazione del nesso causale tra l'evento e la condotta
omissiva , affermando che l'indagine dell'interprete deve articolarsi
" alla stregua di un giudizio controfattuale condotto sulla
base di una generalizzata regola di esperienza
accertandosi quindi
che ipotizzandosi come realizzata la condotta doverosa
l'evento
dannoso non si sarebbe verificato
".
E' evidente, per il caso che qui occupa, come l'intervento dell'imputata,
consapevole di quanto accadeva anche tra le anguste mura domestiche,
sarebbe valso ad impedire l'evento o, quanto meno, il protrarsi della
condotta criminale dell'imputato.
L'attenzione dell'interprete, allora, deve spostarsi sul "dovere"
che aveva questa "nonna" di intervenire : non ovviamente
quello etico o indotto dalla "pietas" che è legittimo
aspettarsi da un essere umano, che, fortunatamente, non appartengono
alle già vaste categorie cui la Giurisdizione deve prestare attenzione,
ma quello, penalmente rilevante cui sopra si è fatto cenno.
Al riguardo particolarmente attinente appare il principio esposto da
una datata decisione della SC (Cassaz. pen. sez.IV n.4793/91) che ha
richiamato l'attenzione sulla necessità di interpretare il principio
espresso dal II comma dell'art.40 c.p. in termini solidaristici, costituzionalmente
orientati .
L'art.2 della nostra Carta fondamentale, per es., nel momento in cui
riconosce alla Repubblica la potestà di "richiedere l'adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà (politica, economica
e) sociale", pone certamente la famiglia al centro di questa
esigenza, con le connesse previsioni della normativa codicistica: valga
in tal senso l'esempio, aderentissimo al fatto oggetto del presente
proc., della norma solidaristica di cui all'art.148 c.c. che fa obbligo
agli "ascendenti legittimi" di "..fornire ai
genitori..i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro
doveri nei confronti dei figli..", con un riflesso, che appare
appena il caso di sottolineare, esprime la sua efficacia nei termini
per i quali qui si discute, laddove, l'inadempimento si concretizzi
in una criminale violazione dei doveri genitoriali.
Ciò, tralasciando il dato parimenti centrale dell'analisi della
condotta della Mevia, in relazione alle violenze patite dalla povera
Tizia : e cioè quello della posizione di garanzia che, anche
di fatto, la donna aveva nell'ambito del nucleo familiare sopra descritto
(v. in tal senso la datatissima, ma non per questo superata, decisione
della IV sez. pen. della Cassaz. n.9176/83).
In un contesto familiare caratterizzato da un evidente disequilibrio
delle posizioni genitoriali e dalla soccombenza patrimoniale (che si
configura spesso come una delle cause di acquiescenza a situazioni di
sopruso) di figlia e nipoti nei cfr. dell'unico produttore di reddito
(l'imputato ), ella, anche perché fruitrice di un autonomo reddito
( la pensione di .. .. € - v. pag. verb. esame all'udienza
dell'.. ..), in una posizione di obiettiva neutralità nei cfr.
delle perverse dinamiche endofamiliari, sicuramente testimone di quanto
accadeva, anche per le caratteristiche logistiche della casa in cui
i cinque attori di questa tragedia vivevano (v. i rilievi fotografici
del Commissariato Polstato di
inseriti ex 431 c.p.p. nel fascicolo
principale) costituiva l'unico, credibile, baluardo a tutela di diritti
fondamentali violati.
E che la omissione di qualsiasi tipo di intervento oppositivo fosse
espressione di consapevole partecipazione al martirio della piccola
Tizia è dimostrato dalla condotta tenuta dalla donna nel corso
dell'esame cui si è sottoposta e sulle allarmanti caratteristiche
della quale già sopra si è riferito.
Pertanto la Mevia va ritenuta responsabile del grave reato per primo
ascrittole in rubrica.
Quanto a quello di maltrattamenti, invece, nulla di penalmente rilevante
appare emergere dal racconto dei due ragazzi nei cfr. della nonna, in
aggiunta a quanto invece è stato ritenuto integrare la condotta
omissiva di cui sopra si è detto.
All'imputata, comunque, questo Tribunale ritiene di dover concedere
le circostanze attenuanti generiche, in relazione alla valutazione che
è costretto a fare circa la ipotizzabilità di una non
particolare intensità del dolo desumibile dalle devianze culturali
che caratterizzano la personalità dei soggetti coinvolti in fatti
del tipo per il quale qui si procede.
L'incesto, punito ancora, incredibilmente, nel nostro ordinamento solo
se "ne derivi pubblico scandalo" appartiene alla categoria
dei comportamenti tramandati dalla emarginazione contadina, non ancora
elaborati come "tabù" dalla evoluzione della società
contemporanea; con risvolti che ne impediscono la metabolizzazione come
condotta criminale, anche quando tale ripugnante condotta si concretizza
in atti di violenza pura nei cfr. di figli-bambini, come la vicenda
oggetto del presente procedimento dimostra.
Solo per questo, e quindi per una credibile scarsa intensità
del dolo, l'imputata diventa destinataria di un beneficio, a prima vista
improprio per un fatto ripugnantemente grave, che va a bilanciare le
aggravanti contestate, tanto da contenere, tenuto conto anche degli
altri criteri di cui all'art.133 c.p., la pena nella misura di anni
sei di reclusione (p.b. anni cinque aumentata per la contestata continuazione
ad anni sei).
Per l'imputato, l'efferatezza e la comprovata protrazione dell'abuso,
impediscono la prospettazione della concedibilità delle generiche.
La pena, tenuto sempre conto dei criteri di cui all'art.133 c.p., va
irrogata nella misura di anni dieci (nell'ambito della previsione di
cui all'ult.comma dell'art.609 ter c.p.) aumentata di due anni per la
continuazione e, così, complessivamente di anni dodici.
Gli imputati vanno poi condannati al pagamento in solido delle spese
processuali e l'imputato a quello delle spese di custodia cautelare.
La perdita della potestà genitoriale per l'imputato e l'interdizione
in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela
e dai pubblici uffici, nonché quella legale per la durata della
pena, per entrambi gli imputati, conseguono ex lege in relazione alle
penne irrogate ed alla tipologia del reato.
Ai sensi del n.3 dell'art.609 nonies, entrambi gli imputati vanno dichiarati
esclusi dal diritto agli alimenti e dalla successione della persona
offesa.
Quanto al rapporto civilistico, introdotto nel presente procedimento
con la costituzione di parte civile del tutore nominato nell'interesse
dei minori coinvolti nella presente vicenda, la liquidazione del danno,
semmai quantificabile, va rinviata a separata sede, con la concessione
della richiesta provvisionale, che può essere quantificata nella
misura sostanzialmente simbolica, tenuto conto delle condizioni economiche
dei due condannati, di 500.000 €.
L'imputato e la Mevia vanno poi condannati al pagamento, pro capite,
delle spese processuali a favore della parte civile, che vanno liquidate
nella misura di € 1000,00 per onorario, spese forfettarie nella
misura del 12,5%
P.Q.M.
(omissis)
Il Presidente estensore
Avvertenze
legali
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