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FALLIMENTO, opposizione allo stato passivo.  Condizioni processuali della domanda, art 98 l.f. – Procedimento a cognizione ordinaria e contraddittorio integro – Poteri del giudice delegato nel corso dell’opposizione, momenti di deroga all’ordinario procedimento di cognizione – “Ogni credito, anche se munito del diritto di prelazione, deve essere accertato”, art 52 l.f. – Oggetto dell’accertamento del passivo – Decreto ingiuntivo non opposto all’epoca della dichiarazione di fallimento ovvero  opposto prima dell’apertura della procedura, con procedimento di primo grado in corso -   Posizione di terzietà del curatore nei procedimenti d’accertamento  delle passività – Efficacia delle scritture contabili – Portata della fattura e della bolla di accompagnamento. Tribunale di Nola, sentenza, 05.11,03      
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 TRIBUNALE DI NOLA

Il Tribunale di Nola, sezione feriale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- dr.      Raffaele MOTTI        - Presidente –

- dr.      Enrico QUARANTA  - Giudice - relatore –

- dr.ssa Ubalda MACRI’        - Giudice -

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N. 5392  r. g. affari contenziosi civili    - Anno 2001

Oggetto: opposizione stato passivo

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ha pronunziato la presente

SENTENZA

TRA

Nuova TIZIA S.r.l. in persona dell’amministratore unico e rappresentante p.t., sig. Axx Pxx, elettivamente domiciliata in ,  (…) in virtù di mandato e procura a margine della domanda d’ammissione al passivo

- opponente -

Fallimento CAIO Srl(n.56/00), in persona del Curatore p.t, dr. Eyy, domiciliato per la carica in (…)

- opposto contumace –

Svolgimento del processo e conclusioni delle parti

Con ricorso del 12 luglio 201, notificato alla curatela il 18 ottobre successivo ed iscritto a ruolo nei termini fissati dall’art.98 L.F., la Nuova TIZIA S.r.l. interponeva formale opposizione al passivo del fallimento in epigrafe.

Deduceva in fatto:

·         d’esser creditrice della CAIO S.r.l., avente sede in (….) alla Via (…), della complessiva somma di £. 152.473.574, in virtù delle fatture insolute ivi dettagliate;

·         d’aver ottenuto dal Presidente del Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo n. 2273/99, con il quale la CAIO S.r.l. veniva condannata al pagamento di £. 39.565.013, nonché di £. 139.300 per spese, di £. 492.000 per diritti e di £. 400.000 per onorari, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa;

·         d’essersi costituita nell’opposizione  proposta dalla CAIO avverso a tale decreto;

·         d’aver formulato domanda d’insinuazione al fallimento dichiarato ai danni della predetta per gli importi e le causali indicate;

·         d’aver ricevuto comunicazione dal curatore il 18 giugno 2001 del rigetto dell’istanza, motivato dal giudice delegato per “ titolo non opponibile; documentazione non idonea a comprovare il credito; estratto dei libri contabili privo dell’attestazione di cui all’art. 2710 c.c”.

Previo deposito d’attestazione di regolare tenuta delle scritture contabili, nel gravare detto provvedimento concludeva per l’accoglimento della domanda e l’ammissione al passivo della complessiva pretesa vantata.

Non si costituiva in giudizio la curatela, intervenendo con il relativo rappresentante all’udienza di prima comparizione al solo fine di evidenziare la tempestività dell’impugnativa.

Esaurita la trattazione, udito il teste sulla prova ammessa dall’istruttore con ordinanza del 12 novembre 2002, sulle conclusioni versate dall’opponente a verbale il 3 giugno 2003, in conformità agli atti, la causa transitava in decisione al Collegio, con termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale.

Motivi della decisione

In primo luogo va dichiarata la contumacia della curatela, non costituta in giudizio. Quindi va dato atto della ricorrenza delle condizioni processuali della domanda, come fissate dall’art. 98 della legge fallimentare.

A tale riguardo devesi rilevare come il giudizio, appartenente al novero delle opposizioni allo stato passivo, costituisca procedimento di primo grado, a cognizione ordinaria e contraddittorio integro, indirizzato al complessivo riesame del provvedimento del giudice delegato reso in sede di verifica dei crediti  (v. Cass. civ. 8 novembre 1997, n. 11026; Cass. Civ. 27 marzo 1995, n. 3592; Cass. Civ. 5 settembre 1992, n. 10241; Trib. di Saluzzo 18-05-1999 - Pres. Giordano - Est. Aprile - Biserni Eldo c. fall. s.p.a. Accornero in Il Fallimento n. 10, anno 1999, pag. 1161; Trib. di Milano 18-05-1998 - Pres. Blumetti - Est. Blumetti - S.A. Jean-Baptiste Del Pierre c. fall. s.r.l. Itasi, in Il Fallimento n. 10, anno 1998, pag. 1088; Trib. Milano 30 agosto 1990, in il Fallimento 1991, 206; App. Bologna 9 giugno 1987, ivi, 1988, 396; App. Torino 26 marzo 1986, ivi, 1986, 1154; Trib. Torino 23 gennaio 1986, ivi, 1986, 697; Trib. Milano 7 febbraio 1985, ivi, 1985, 573; ¶Trib. di Torino 14-06-1988 - Pres. Corradini - Est. Nosengo - Snc Gimobili di Giombi Luciana e C. c. fall. Miceli in Il Fallimento n. 12, anno 1988, pag. 1264).

Stante il suo collegamento con la suddetta fase d’accertamento nel relativo contesto è possibile procedere ad informale acquisizione - ai fini del decidere - dell’allegazione ivi versata dall’opponente (al riguardo ed in conformità, ex multis Cass, Civ. 95/2823). In conformità all’avviso il Tribunale ha attinto, per l’esame della domanda, alla documentazione primariamente versata dalla ricorrente.

La descritta natura del giudizio importa poi l’applicazione ivi del principio di disponibilità della prova ( così Cass. Civ. SS.UU. 94/6707); ed invero il giudice delegato nel corso dell’opposizione perde i poteri che aveva nella fase di verifica dei crediti, assumendo la posizione tipica dell’istruttore dei giudizi ordinari.

La precisazione compiuta sopra sulle ragioni che importano la facoltà dell’organo decidente di acquisire la documentazione di prime cure serve proprio a scongiurare ogni ipotesi ricostruttiva che intenda attribuire natura inquisitoria anche al presente gravame.

Giova rammentare, in tema, come l’accertamento tempestivo dei crediti – quale strumento teso al riconoscimento del diritto a partecipare all’esecuzione universale sui bei dell’imprenditore, cui presiede il fallimento – presenti dei momenti di deroga all’ordinario procedimento di cognizione.

Se, infatti, non pare possibile denegare la natura contenziosa della giurisdizione lì esplicata – dovendosi concludere il procedimento con una determinazione che impinga sul diritto soggettivo a concorrere alla ripartizione dell’attivo fallimentare – non appare inutile segnalare che al relativo interno opera anzitutto un contraddittorio allargato, in cui i singoli creditori, il fallito ed il curatore possono dire la loro sulla pretesa altrui per la quale viene richiesta l’insinuazione; inoltre, che lo stesso giudizio sia dominato dal principio della domanda quanto alla determinazione dell’ambito sui cui il giudice deve decidere, temprato, per i fini cui accede e di cui sopra, dall’attribuzione all’organo decidente – pur nella sommarietà e nella deformalizzazione dell’accertamento – di poteri officiosi d’indagine che presiedono all’ampliamento del thema decidendum sino ad eccezioni estintive e/o impeditive della pretesa ovvero alla rimozione d’efficacia della stessa rispetto alla massa fallimentare.

Le deroghe in questione, tuttavia, si fermano, quanto alle regole del giudizio, nel passaggio alla fase dell’opposizione allo stato passivo, ove ad ogni buon conto viene espressamente assicurato il potere dei creditori che contestano la pretesa dell’opponente di intervenire in causa a sostenere tale posizione.

Ciò posto in rito, devesi rilevare come a fondamento della pretesa la ricorrente adduca anzitutto un decreto ingiuntivo, oggetto d’opposizione dalla fallita in bonis.

Ebbene, a norma dell'art. 52 della legge fallimentare, «(...) ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato, secondo le norme stabilite dal capo V, salvo diverse disposizioni».

Ed invero il procedimento ivi richiamato, disciplinato dagli articoli 92 e successivi della legge fallimentare, risponde all’esigenza di assicurare, come detto, l’effettiva realizzazione della par condicio creditorum, mediante la corretta determinazione dell' intero complesso dei crediti da ammettere a partecipare al concorso.

In guisa deve ritenersi che solo nel contesto di siffatto procedimento possa in linea di massima costituirsi un titolo da far valere nei confronti della massa fallimentare.

Da quanto accennato può desumersi come oggetto dell'accertamento del passivo sia l’attitudine del credito a concorrere nella procedura, al fine di ottenere relativa soddisfazione dalle attività ivi acquisite e liquidate; ciò rende ininfluente - ai fini dell'ammissione - che esso sia stato definitivamente accertato in un precedente giudicato formatosi tra le parti sull'atto, essendo il potere d‘esame del giudice delegato volto ad indagare (non solo sull'esistenza e sulla validità del credito) sull'efficacia e sull'opponibilità al fallimento del titolo da cui esso nasce.

Il principio su indicato, dell’accertamento necessario in sede endo-fallimentare delle pretese che aspirano a divenire concorrenziali sull’attivo della procedura, soffre la sola eccezione prevista dall'art. 95, terzo comma legge fallimentare. Tale norma, infatti, testualmente stabilisce che “ se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l’impugnazione se non si vuole ammettere il credito”.

Essa opera, pertanto, una deroga alla competenza funzionale del tribunale fallimentare in favore del giudice ordinario - cui viene devoluta l'indagine sull’esistenza della situazione creditoria vantata; siffatta deriva dallo schema ordinario, ad ogni buon conto, non appare totale, giacché persiste in capo al creditore interessato l’onere di proporre l'insinuazione e di coltivarla in sede d’opposizione sino a che il giudice della procedura non verifichi la validità del giudicato formatosi extra fallimento.

Intervenendo nei modi descritti nell’individuazione del giudice competente, la norma in esame comprime poi l'interesse degli altri creditori a che l'accertamento segua le regole generali del concorso.

In ragione del profilo di rottura del sistema così riconosciutole, non pare dubitabile il carattere eccezionale della prescrizione, come tale in suscettibile d’applicazione analogica ex art. 14 delle preleggi ( v. in tema Cass. civ. 21 agosto 1987, n. 6998; Cass. civ. 10 aprile 1990, n. 2974).

Rimane da verificare se sia possibile estenderne il significato o la portata e se il relativo dato letterale possa applicarsi anche a provvedimenti diversi da quelli aventi forma di sentenza, quali i decreti ingiuntivi non opposti all’epoca della dichiarazione di fallimento ovvero opposti prima dell'apertura della procedura, con procedimento di primo grado in corso.

Ebbene l’art. 95, terzo comma, legge fallimentare pare in verità realizzare un contemperamento tra l'interesse del creditore il quale abbia già ottenuto il riconoscimento del proprio credito con sentenza - per quanto non ancora divenuta giudicato - ad avvalersene per la partecipazione al concorso, e quello contrapposto degli altri creditori a pretendere che, secondo le altre norme stabilite dal capo V della legge, l'accertamento della pretesa avvenga con le modalità del controllo reciproco delle situazioni soggettive vantate.

La ratio della medesima potrebbe allora ricercarsi nella necessità di evitare contrasti di pronunce in tema di giurisdizione, di applicare una modalità d’indagine più sollecita e d’evitare la retrocessione del giudizio ad un grado inferiore, sul presupposto dell’esistenza di un compiuto accertamento già tramutato in sentenza.

Ove si dia considerazione privilegiata a tale ultimo profilo, come pare sostenere la S.C. nei suoi prevalenti arresti, il riferimento normativo non può che essere rivolto alle decisioni che conseguono ad un ordinario procedimento di cognizione, suscettivo di assumere la forza di giudicato. Non piuttosto al decreto ingiuntivo, per il quale l’assunzione dell’incontrovertibilità si basa non sulla particolare pregnanza dell'esame provvisorio ad esso sotteso quanto all’atteggiamento inerte tenuto dall’intimato, consistente nel non richiedere che si svolga giudizio a cognizione piena sulla pretesa invocata dal creditore ( v. Cass. civile sez. I - Sentenza 25 marzo 1995, n. 3580 - Pres. Corda - Est. Bibolini - P.M. Lo Cascio (conf.) - Cassa Rurale e Artigiana di Cerea a r.l. (avv.ti Chiavegatti, Mezzanotte) c. fall. Rossignoli Luigi (intimato) (Conferma App. Venezia 27 gennaio 1993)

Alla luce delle considerazioni svolte, quindi, l'equiparazione fra decreto ingiuntivo non opposto ( ovvero opposto con giudizio di primo grado in corso e non formalmente definito) e sentenza non passata in giudicato, non più compiersi neppure ai fini di un’interpretazione estensiva del dato letterale dell’art. 95, III comma, della legge fallimentare.

In guisa, la sopravvenienza del fallimento del debitore determinerà sempre l'inopponibilità al fallimento dell’indicato decreto, al pari della declaratoria d’esecutorietà dello stesso, pronunciata ai sensi degli artt. 647 e 654 del codice di procedura civile successivamente all’apertura della procedura.

A tale ultimo proposito mette conto rilevare come l’incontrovertibilità dell’ingiunzione necessiti dell’apposizione, in calce all’originale del titolo, del decreto giudiziale d’esecutività emesso ai sensi delle disposizione dianzi citate. Ed invero, deve osservarsi come detto provvedimento presenti natura dichiarativo-costitutiva, in considerazione del dato che solo a seguito della relativa emanazione sussiste preclusione per l’ingiunto a formulare opposizione ( o nuovo gravame) al titolo (v. Cass. civ. 95/3580;91/6777; 87/9314; 82/6908; Cass. civ. 14 aprile 1970, n. 1028; Cass. civ. 86/3465 e Cass. civ. 69/3415 per il caso in cui si siano verificati i presupposti per l’estinzione dell’opposizione al decreto ingiuntivo). Anzi il rilievo descritto trova ulteriore conferma anche per le ipotesi in cui vi sia rigetto dell’opposizione con sentenza passata in giudicato o estinzione di tale gravame, ove solo a seguito della citata apposizione della formula da parte del giudice dell’ingiunzione è possibile per il creditore procedere ad esecuzione forzata fondata sul titolo ove manchi la dichiarazione d’esecutorietà nei provvedimenti in parola ( V. in tema Cass. civ. 92/2755).

Peraltro, ove pure sussista un decreto ingiuntivo definitivo nei sensi indicati prima della dichiarazione di fallimento, il giudice delegato non dovrà limitarsi ad ammettere la pretesa al passivo del fallimento, esplicando un mero controllo di regolarità formale del titolo sottostante.

Certo rimarrà vincolato dall’accertamento sull’an e sul quantum debeatur  ivi contenuto ( sull’autorità sostanziale di giudicato da attribuirsi all’accertamento contenuto in un decreto ingiuntivo esecutorio, v. Cass. Civ. 17 maggio 1999, n. 4799). Tuttavia permarrà il relativo onere di verificare l’efficacia della pronuncia su cui riposa il credito, ovvero la relativa opponibilità alla massa.

Orbene nel caso che occupa l’ingiunzione ottenuta dalla Nuova TIZIA, a fondamento le pretese qui azionate, risulta esser stata gravata dalla fallita in bonis. In guisa, il titolo in questione, difettando d’incontrovertibilità, non risulta idoneo all’accoglimento della domanda.

Il rilievo determina che si proceda al vaglio dell’ulteriore documentazione versata dall’istante, consistente in fatture accompagnatorie ed estratto del libro giornale.

Mette conto rilevare, in proposito, come secondo una recente pronuncia dei giudici di legittimità, fondata sul richiamo alla posizione di terzietà del curatore nei procedimenti d’accertamento delle passività della procedura, al predetto non possono essere opposte all’uopo né le scritture contabili provenienti dal creditore - non potendosi sussumere la controversia rientrante nel novero indicato tra quelle correnti tra imprenditori commerciali - né scritture prive di data certa, secondo i canoni di cui all’art. 2704 c.c., né, sic et simpliciter, estratti o certificazioni (v. Cass. civ. 9 maggio 2001, n. 6465).

L’arresto in parola contrasta con isolata pronunzia ( v. Cass. Civ. n° 5529 del 13/04/01 Sez.I) che ritiene applicabile l’art. 2710 c.c., in tema d’efficacia probatoria dei i libri bollati e vidimati nelle forme di legge - quando regolarmente tenuti - nei rapporti tra imprenditori, anche ai casi in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita e si tratti di provare un rapporto sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento della stessa. Esso, invece, costituisce conferma dell’avviso prevalente dei giudici di legittimità, per il quale l’inapplicabilità della disciplina del citato art. 2710 nei confronti del curatore del fallimento deriva dalla relativa posizione di gestore del patrimonio del fallito e, in quanto tale, giammai imprenditore (Cassazione Civile n° 352 del 14/01/99 Sez.I; Cass. 28 maggio 1997  n.  4729,  Fall.,  1997, 1202; Cass. 10 dicembre 1984  n.  6482,  Fall.,  1985, 414; Giust. civ., 1985, I, 1094).

Rimanendo in tema, necessita evidenziare come l’interpretazione resa da ultimo con la sentenza n. 6465 converga su di un orientamento già perorato da questo Tribunale, che qui vale la pena riprodurre.

Invero costituisce regola generale in materia prova, derivante dall’applicazione di una corretta massima esperienza, quella per cui le dichiarazioni rese o i documenti redatti da uno dei contendenti risultino invocabili  esclusivamente a suo danno e non a suo favore; ciò con la salvezza di eventuali deroghe di legge.

Espressione di tale assunto si palesa, in via primaria, la disciplina dettata in tema di libri e scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, laddove statuisce che gli estratti dalle medesime fanno prova esclusivamente contro l’imprenditore (art. 2709 c.c.). A conferma ulteriore proprio la disposizione dell’art. 2710 c.c., che attribuisce valenza di solo elemento liberamente valutabile alle risultanze dei libri contabili, bollati, vidimati e tenuti regolarmente, prodotti dall’imprenditore nei confronti di un appartenente alla medesima categoria a dimostrazione di rapporti inerenti l’esercizio dell’attività (sull’efficacia probatoria indicata, v. Cass. Civ. 3 aprile 1996, n. 3108).

Le considerazioni svolte vanno poi rilette con riferimento alle ipotesi in cui la dimostrazione dei dedotti rapporti voglia essere resa nei confronti di soggetti estranei ai medesimi, quale appunto la curatela fallimentare rispetto alle pretese relazioni commerciali tenute dalla fallita: e per vero, nonostante l’avviso espresso dalla sentenza della S.C. 5529/2001, l’ inquadramento del curatore ut supra non appare allo stato revocabile in dubbio, rivestendo il predetto l’incarico principale di garante della corretta formazione del passivo fallimentare a tutela di tutti i creditori ( v., ex plurimis, Cass. civ. 20 luglio 2000, n. 9539; Cass. civile, sez. I, 20-07-2000, n. 9539 - Pres. Senofonte P - Rel. Panebianco Ur - P.M. Gambardella V (conf.) - Banca Roma c. Fall. Impresa G. Febbraro; Cass. civile, sez. I, 06-05-1998, n. 4551 - Pres. Cantillo M - Rel. Marziale G - P.M. Maccarone V (Conf.) - Vetri c. Fall. Sdf P & M di Puppo e Mellano; Cass. Civile 92/5294).

Ebbene il Collegio ritiene in proposito che alcun’efficacia probatoria possano spiegare le menzionate scritture (conformi Cass. Civ. 14.1.99, n. 352 e Cass. Civ. 26.5.87, n. 4703).

In particolare, ad avviso del Tribunale, perché il credito commerciale dedotto da un imprenditore concernente forniture tenuti in sede pre fallimentare con la ditta decotta possa ritenersi compiutamente provato, è necessario sussista un’integrazione dimostrativa ai dati contabili allegati dal predetto, fondata su elementi inequivoci e seri, rinvenibili - del caso - nelle risultanze delle scritture della convenuta o degli accertamenti condotti sulle medesime dall’ufficio fallimentare, ovvero in deposizioni che confermino l’esistenza del fatto costitutivo della pretesa.

Non pare inutile sottolineare che in sede di verifica tempestiva dei crediti è lo stesso giudice delegato a poter attingere a tutte le informazioni idonee a comprovare il credito azionato. Diversamente costituirà onere del creditore opponente far entrare nel processo di cui all’art.98 l.f. – secondo la disciplina di rito – documenti estranei tesi a suffragare le proprie asserzioni.

Sicuramente i dati confermativi ut supra non possono ritenersi desumibili dall’omessa contestazione della pretesa derivante dalla contumacia serbata dalla curatela: ed invero a tale condotta – collegabile ad una scelta consapevole sulla strategia da perseguire nella vicenda processuale – va ascritto un rilievo assolutamente neutro ( v., in tema, Cass. Civ. 96/1648; 90/1898).

Ove s’intendesse accedere alla soluzione della giurisprudenza di legittimità di cui alla sentenza della S.C. n. 5529 del 2001, ritenendo la fattispecie contrattuale da provare insorta tra imprenditori - di cui uno successivamente fallito – e quindi assoggettata al regime dimostrativo dei libri contabili, dovrebbe comunque evidenziarsi in tema la condicio sine qua non della regolare tenuta degli stessi secondo i dettami di cui all’art. 2219 c.c.

Quanto alla portata delle fatture, pur volendo aderire all’orientamento in base al quale le stesse non rientrano nel novero strictu sensu delle scritture private, come tali assoggettate al regime d’opponibilità previsto dall’art. 2704 c.c. e di tal che esse potrebbero esser comunque computate rispetto al curatore terzo, devesi rammentare come nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, “l'attore che agisce per il pagamento del corrispettivo non può limitarsi a provare la sussistenza di un accordo di natura contrattuale e l'avvenuto suo adempimento di una qualsivoglia prestazione effettuata in esecuzione di quell'accordo, ma deve allegare e provare esattamente il pattuito oggetto della prestazione e la conformità ad esso di quanto prestato. Tale prova non può essere fornita con la produzione di una fattura o di una bolla di consegna emesse in relazione all'effettuata prestazione in quanto detti documenti, avuto riguardo alla loro formazione unilaterale ed a fronte della contestazione di controparte, non assurgono a prova del contratto e del suo contenuto” ( in tema, Cass. civ., Sez.II, 16/11/2000, n.14865).

Pertanto, ove si accogliesse la tesi per la quale onere del creditore in sede d’insinuazione al passivo del fallimento dichiarato ai danni del proprio debitore sarebbe quello della dimostrazione del rapporto avuto con quest’ultimo in epoca pre concorsuale, l’allegazione delle stesse non impingerebbe ai fini.

La conclusione in questione non potrebbe allora che ricevere ulteriore conferma ove si perorasse la teoria della pretesa da documentare nei confronti della massa, estranea al rapporto in discorso.

Nel caso che occupa la documentazione addotta originariamente dalla creditrice, si ripete consistente in fatture ed estratto delle scritture privo di attestazione ex art. 2710 c.c,  alla luce delle esposte considerazioni giammai poteva consentire l’accoglimento della domanda.

La carenza dimostrativa in parola, tuttavia, appare idoneamente superata nella presente fase. Ed invero, la testimonianza raccolta in corso di lite consente di ritenere effettivamente compiute le prestazioni di fornitura in contestazione.

Le dichiarazioni del teste escusso – responsabile amministrativo della Pxxx S.r.l., a sua volta socia dell’opponente all’epoca dei fatti – paiono di rilievo poiché derivanti da soggetto che per tale qualità ha avuto diretta cognizione delle circostanze asserite.

La prova così raggiunta dei fatti storici dedotti dalla Nuova TIZIA, in uno all’assenza d’ogni contestazione proveniente dalla fallita sulle forniture, permette di ritenere fondata la pretesa azionata.

Il credito per capitale va pertanto ammesso nella sua interezza con collocazione chirografaria. Diversamente a dirsi per le competenze di decreto ingiuntivo, riferite ad un titolo non opponibile alla massa per quanto discettato

Le spese del presente giudizio, infine, vanno dichiarate non ripetibili, rilevato che solo in questa sede l’opponente ha dimostrato la fondatezza del credito.

P. Q. M.

Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, definitivamente giudicando sull’opposizione allo stato passivo del Fallimento CAIO Srl(n.56/00) proposta da Nuova TIZIA S.r.l. con ricorso del 12 luglio 201, notificato alla curatela il 18 ottobre successivo ed iscritto a ruolo nei termini fissati dall’art.98 L.F., disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:

·         dichiara la contumacia del fallimento;

·         accoglie parzialmente l’opposizione e, per l’effetto ammette Nuova TIZIA S.r.l.al passivo del Fallimento CAIO Srl(n.56/00) per euro 20.433,62, in chirografo;

·         rigetta per il resto;

·         dichiara irripetibili le spese.

Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del    5 novembre 2003.

         Il Giudice Estensore

        Dr. Enrico QUARANTA    

                                                                                                                                            Il Presidente

                                                                                                                                    Dr. Raffaele MOTTI

-www.iussit.it 14.11.03-

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