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FALLIMENTO, opposizione a sentenza dichiarativa  di _, rigetto. Giudizio disciplinato dall’art.18 l.f. -  Proposizione opposizione  nei confronti del curatore e dei creditori ricorrenti, necessità – Litisconsorzio necessario -   Luogo della notificazione al curatore  - Omessa elezione domicilio nel circondario del Tribunale  (del ricorrente) - Notifica opposizione presso la cancelleria -   Competenza territoriale (per il  fallimento) – Regolamento facoltativo di competenza ovvero impugnativa ordinaria estesa al contenuto della sentenza, rapporto di alternatività, criterio di prevenzione – Spostamento della sede, carattere fittizio - Iscrizione nell’albo  imprese artigiane- Irrilevanza – Possibilità del giudicante di disapplicare l’atto d’iscrizione – Impotenza funzionale, art.5 l.f. , società in stato di liquidazione. Tribunale di Nola, sentenza, 19.02.2003        

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr.      Raffaele MOTTI        - Presidente –

- dr.      Enrico QUARANTA  - Giudice - relatore –

- dr.ssa Fernanda Iannone    - Giudice -

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N. 336  r. g. affari contenziosi civili    - Anno 2001

Oggetto: opposizione sentenza dichiarativa di fallimento

Giudice istruttore: dr. Enrico QUARANTA

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ha emesso la presente

SENTENZA

TRA

GIOVE S.a.s. di TIZIA Gxx, in persona del legale rappresentante p.t., nonché TIZIA Gxx in proprio, quale socio accomandatario della predetta, rappresentati ed assistiti dagli avv.ti  (…) elettivamente domiciliati in Avellino (…), giusto mandato e procura a margine dell’atto introduttivo

                                                                                           - opponenti-

E

Fallimento di GIOVE S.a.s. di TIZIA Gxx nonché di TIZIA Gxx in proprio (133/2000), in persona del Curatore p.t., dr. Vxx Rxx, domiciliato per la carica in Napoli, alla via(…) 

                                                                                                       - opposto contumace-

NONCHE’

Maglificio MARTE S.r.l. in persona del commissario giudiziale rag. Gxx Fxx, rappresentato ed assistito dagli avv.ti (…), unitamente ai quali elettivamente domicilia in Nola (NA), (…), giusto mandato e procura in calce alla comparsa di risposta

          -opposta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con citazione del 3 febbraio 2001 Gxx TIZIA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della GIOVE S.a.s. di Gxx TIZIA proponeva opposizione alla sentenza di fallimento emessa nei rispettivi riguardi dal Tribunale di Nola il 6 - 22 dicembre 2000.

Esponeva nel contesto che su ricorso proposto dalla Maglificio MARTE S.r.l., notificato ai sensi dell’art. 143 del codice di rito, l’intestato tribunale – ritenendo la competenza territoriale e la ricorrenza dei relativi requisiti soggettivi ed oggettivi – aveva emesso la gravata decisione.

Eccepiva, in linea preliminare, il difetto di cognitio dell’a.g. adita sulla fattispecie in esame. Evidenziava, a supporto, come la società avesse sede in Domicella, ricadente nella circoscrizione del Tribunale di Avellino; aggiungeva, in tema, ritenersi censurabile l’avviso sulla pretesa natura fittizia del trasferimento ivi del proprio centro decisionale nonché il congiunto rilievo formulato dal Collegio nella pronunzia avversata circa l’epoca di formazione della propria insolvenza al tempo in cui essa aveva sede nel relativo ambito circoscrizionale.

Opponeva, in via subordinata, l’erroneità della dichiarazione di fallimento, giacchè intervenuta nei confronti di società posta in liquidazione con scrittura autenticata nelle firme il 22/9/2000 dal notaio Gyy Lyy, e comunque avente natura d’impresa artigianale.

Contestava, infine, la ricorrenza del presupposto oggettivo della gravata pronunzia, stante l’unicità e comunque la contestazione dell’inadempimento dedotto dalla ricorrente.

Previo deposito di copia della sentenza di fallimento, delle note difensive articolate in prime cure, del gravame promosso dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna rispetto al credito azionato in sede fallimentare dalla Maglificio MARTE e dell’atto di scioglimento della compagine, concludeva per la revoca della declaratoria impugnata. Con  vittoria di spese e conseguenza di legge.

All’udienza di prima comparizione l’opponente depositava cartolina di ritorno della raccomandata inviata al curatore della procedura fallimentare per la notifica dell’atto introduttivo. L’istruttore, rilevata nel contesto l’irregolarità della citazione del creditore istante, concedeva termine al predetto per la conseguente integrazione del contraddittorio.

All’udienza fissata ai fini, l’istante depositava l’atto notificato al Maglificio MARTE. Il giudicante, verificatane la ritualità, concedeva i termini di rito per l’articolazione di mezzi di prova.

All’udienza del 9 aprile 2002, deputata all’emissione dei provvedimenti di cui all’art. 184 cpc, compariva la convenuta, richiedendo allegazione a verbale di foglio di deduzioni e rigetto delle richieste probatorie articolate da controparte, riportandosi per il resto al contenuto della memoria di costituzione depositata il 19 dicembre 2001.

In tale ambito essa rilevava: a) quanto all’eccezione d’incompetenza, che la medesima andava fatta valere con regolamento ex art. 42 cpc e che comunque non poteva essere ivestito della questione nuovamente il Tribunale di Avellino, già dichiaratosi privo di cognitio sulla fattispecie con sentenza del 21 giugno 2000; b) quanto all’impossibilita della dichiarazione di fallimento per intervenuta messa in liquidazione della società opponente, che la doglianza non meritava ricever seguito alcuno, in ragione del fatto che dalla condotta della fallita – sostanziatasi nel ricorso al trasferimento della sede in Domicella successivamente alla notifica del precetto del credito vantato da essa Maglificio MARTE ed ai soli fini di sfuggire all’esecuzione, nonché nel procedere a sciogliere la compagine di seguito alla notifica del ricorso di fallimento - non poteva farsi derivare danno al creditore procedente, costringendolo alla rincorsa del  debitore che deliberatamente cercava di sottrarsi a quanto tenuto; c) quanto alla presunta natura artigianale dell’impresa, che il motivo meritava ampio rigetto, difettando l’iscrizione della GIOVE S.a.s. nell’albo degli artigiani istituito presso il registro delle imprese; d) quanto alla contestazione del credito da essa attivato con il ricorso di prime cure, che la deduzione risultava priva di ogni pregio, avendo la GIOVE interposto l’allegato atto d’appello in epoca post-fallimentare ed in assenza di legittimazione ex art. 43 l.f.

Previa richiesta d’acquisizione agli atti del fascicolo relativo al procedimento dichiarativo del fallimento, la predetta concludeva per il rigetto dell’opposizione, con vittoria di spese.

Nel contesto della citata udienza l’opponente impugnava le avverse riportate deduzioni, chiedendo ammettersi la prova di cui alla memoria depositata nei termini di rito.

Il giudice istruttore, con ordinanza emessa al riguardo il 28 maggio 2002, rigettava le richieste in parola, fissando udienza di precisazione delle conclusioni.

Quindi, sulle difese articolate dalle parti a verbale il 5 novembre 2002, rimetteva la causa in decisione al Collegio, concedendo i termini di cui all’art. 190 cpc per deposito di comparse e repliche.

Motivi della decisione

Mette conto rilevare, in primo luogo, come il presente giudizio pertenga al novero dei rimedi disciplinati dall’art. 18 della legge fallimentare. Tale disposizione statuisce che avverso alla “sentenza che dichiara il fallimento il debitore e ciascun interessato possono fare opposizione nel termine di quindici giorni dall’affissione della sentenza”.

Ebbene, secondo l’interpretazione che di essa fornisce la giurisprudenza di legittimità in seguito alla sentenza della Corte costituzionale 151/80, che ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui prevedeva che il termine di quindici giorni per fare opposizione alla sentenza di fallimento decorresse anche per il debitore dall'affissione della predetta, al fine della decorrenza nei riguardi del debitore non è necessaria la notificazione del testo integrale della pronunzia, essendo sufficiente a consentire a questi d’aver conoscenza dell'avvenuta dichiarazione di fallimento la comunicazione per estratto ex art. 17 legge fallimentare (v. Cass. Civ. SS.UU. 96/5104, e nello stesso senso Trib. Torino 30.4.1997  e Trib. Bologna 4.3.1997).

Al termine in parola si attribuisce natura perentoria, a tutela delle esigenze di certezza dell’ordinamento giuridico. (v. ,in tema, Cassazione civile sez. I - Sentenza 12 ottobre 1994, n. 8336 - Pres. Rossi - Est. Milani - P.M. Lo Cascio (conf.) - A.L.C.E.A. - Abbruzzese Lubrificanti Carburanti e Affini s.r.l. (avv. Masi) c. Banco di Roma s.p.a. (avv. Ghia) ed altri (Conferma App. Roma 27 marzo 1990; Trib. Bologna, 19/3/1988).

Il carattere indicato ne importa assoggettamento alla regola di cui all’art. 153 cpc, e quindi alla relativa improrogablità ed indisponibilità delle parti, a fronte degli interessi pubblicistici richiamati ad esso sottesi.

Ciò premesso occorre ulteriormente aggiungere che in forza dell’invocato art. 18 l'opposizione al di fallimento deve proporsi quantomeno nei confronti del curatore e dei creditori ricorrenti, delineandosi al riguardo un'ipotesi di litisconsorzio necessario cui consegue che “in caso di mancata citazione di una o di alcune di essi, il giudice deve integrare il contraddittorio” (arg. ex  Cass. Civ.97/2796, EST.: Panebianco).

Costituisce opinione dominante quella per la quale il riferimento al creditore richiedente esposto riguardi tutti coloro che abbiano formulato ricorso di fallimento in prime cure (v. Cass. Civ. 74/189, 80/1363, 80/6205, 88/6257 e 92/10341) e che pertanto l’eventuale omessa citazione di alcuno dei predetti legittimi l’A.G. adita ad ordinare l’integrazione del contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c. o 102 c.p.c. (v. sul punto anche Trib. Venezia, 13.1.1981; Trib. Napoli, 8.6.1971).

In guisa, la tempestiva citazione operata almeno nei confronti di taluno dei litisconsorzi consentirebbe all’opponente di “godere” degli effetti di un tale ordine giudiziale.

Nel caso che occupa l’istruttore, ritenendo correttamente e tempestivamente instaurato il contraddittorio nei confronti della sola curatela fallimentare, in sede di prima comparizione concedeva termine all’opponente per la nuova citazione in giudizio della Maglificio MARTE S.r.l. ,  quale creditore istante nel procedimento pre-fallimentare.

Ebbene, pur rilevata la tempestività nell’assolvimento di tale incombente - desumibile dall’allegazione versata nel fascicolo di parte dalla GIOVE S.a.s. - nonché l’astratta correttezza dell’ordinanza in parola, occorre tuttavia evidenziarsi la concreta erroneità della determinazione del giudicante.

Giova premettere, in proposito, come dall’esame del fascicolo di parte emerga la notifica della sentenza gravata all’opponente in data 12 gennaio 2001. Pertanto, in difetto di prova contraria su di un’eventuale pregressa comunicazione al medesimo dell’estratto della pronunzia – dimostrazione invero acquisibile anche in via officiosa dalla consultazione del fascicolo fallimentare – è da quel momento che deve ritenersi decorso il termine per l’interposizione dell’impugnativa in esame.

Ciò posto dal contenuto delle relate di notifica del primo atto di citazione si evince come la società istante abbia provveduto alla citazione in cancelleria sia della Maglificio MARTE che del curatore in data 24 gennaio 2001. Di poi, ritenendo inidonea la comunicazione al rappresentante la massa, alla reiterazione della stessa presso il relativo studio con data 2 febbraio 2001.

Occorre evidenziare, in ordine a quest’ultimo profilo, che costituisce avviso incontetato quello per il quale la notificazione al curatore debba avvenire – in via alternativa – presso la relativa residenza o il relativo studio. Laddove l’incombente sia effettuato mediante deposito dell’atto in cancelleria, il medesimo dovrà quindi essere ritenuto inefficace ovvero inesistente.

Nell’ipotesi che occupa, pertanto, la comunicazione alla curatela doveva intendersi perfezionata al compimento della seconda formalità esposta, decorso il termine di cui all’art. 18 l.f.. Ex adverso la notificazione alla ricorrente di prime cure.

Necessita premettere, a tale riguardo, come costituisca jus recptum  il rilievo dell’opposizione al fallimento quale mezzo d’impugnazione regolato, per analogia, dalla disciplina dell’appello contenuto nel codice di rito.

In particolare, essa rappresenta strumento per il vaglio postumo sulla legittimità ed il merito della sentenza di fallimento ( sul punto, v. Cass.civ. 95/9156), ad oggetto la verifica della sussistenza in capo all’opponente, nei limiti di quanto devoluto, dei presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti ai fini dell’evocata pronuncia.

Pare opportuno aggiungere, inoltre, che per il compimento dell’indagine in parola l’ufficio beneficia di un potere inquisitorio che porta ad escludere o a limitare considerevolmente l’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. (v.Cass.Civ. 99/255; Cass.Civ. 94/6953; Cass. Civ. 90/2359; Cass. Civ. 90/744; Cass.Civ. 88/184), da attingere al fascicolo fallimentare per acquisirvi ogni elemento utile ai fini della presente decisione ( cfr. da ultimo Cass. Civ. 97/4886).

Orbene, la disciplina delle impugnazioni dettata dal codice di rito testualmente statuisce, all’art. 330 cpc che “ se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti, si notifica presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio”.

L’applicazione della norma fa discendere il rilievo che ove si renda necessaria la sostituzione procuratoria ai fini della comunicazione ed il procuratore operi extra circondario, il domicilio del predetto si presume eletto presso la cancelleria del giudice adito, ex art. 82, co.1, r.d. 37/1934 ( v. Cass. Civ. 00/2952, 94/4789; Cass. Civ. SS.UU. 92/4602).

Calando le affermazioni operate nel caso in concreto, è possibile verificare che la notifica integrale della decisione gravata alla fallita sia avvenuta su richiesta dell’ufficio. In guisa, in assenza dei presupposti implicanti l’applicazione del primo capoverso dell’art. 330 cpc, ricorrevano in specie le condizioni per dar corso alla menzionata sostituzione procuratoria.

Ebbene la consultazione del fascicolo pre-fallimentare consente di rilevare come la difesa della Maglificio MARTE abbia omesso di eleggere domicilio nel circondario di questo Tribunale, con ciò legittimando il ricorso alla notifica dell’opposizione in esame presso la cancelleria dell’ufficio.

Pertanto, tempestiva doveva ritenersi l’impugnativa proposta nei confronti di tale convenuto, ricorrendo a tali formalità; il dato consentiva di ritenere rettamente integrato il contraddittorio nei riguardi della curatela, pur successivamente al decorso del termine di cui al’art. 18 legge fallimentare ed in ragione di quanto prospettato in tema di citazione dei litisconsorti.

Le considerazioni svolte, allora, impongono la revoca dell’ordinanza emessa dall’istruttore in sede di prima comparizione, inerente l’ordine di rinotifica dell’atto introduttivo al ricorrente di prime cure;  permettono altresì di rilevare la tempestività dell’opposizione.

Di poi, rilevata l’omessa costituzione in giudizio della curatela, inducono alla dichiarazione della relativa contumacia.

Passando al merito della controversia, costituiscono oggetto del contendere la competenza territoriale dell’ufficio adito per la dichiarazione di fallimento nonché la sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo ai fini della pronunzia impugnata.

Per ciò che attiene al primo profilo, occorre premettere come il Tribunale, nell’emettere la decisione ai danni della GIOVE S.a.s., abbia statuito sia sul punto della competenza territoriale che – ovviamente - sul merito del ricorso.

In guisa, in applicazione della disciplina di cui all’art. 43 del codice di rito, costituiva facoltà per l’opponente o la proposizione del regolamento facoltativo di competenza ovvero d’impugnativa ordinaria estesa anche al contenuto della sentenza.

Ciò, invero, sul ribadito presupposto della natura di mezzo di gravame dell'opposizione ex art. 18 legge fallimentare( ancora in tema,. Cass. civ. 30 agosto 1995, n. 9156, in Mass. Giust. civ. 1995, 1567; Trib. Foggia 5 luglio 1986, in Dir. fall. 1986, II, 729; Trib. Bari 4 aprile 1977, in Giur. comm. 1978, II, 112).

In particolare, il ricorso agli strumenti indicati si poneva in rapporto di alternatività, da risolversi - in caso di concorso - secondo il criterio della prevenzione ( v. Cass. civ. 22 febbraio 1996, n. 1404, in Il Fall. 1996, 668).

Ebbene, l’attore ha ritenuto fruire della seconda delle descritte opportunità, interponendo all’uopo il rimedio tipico dettato dalla disciplina di settore. Per l’effetto, alcun seguito può ricevere la doglianza formulata dalla convenuta Maglieria MARTE sulla ritualità della questione pregiudiziale sollevata.

Ciò evidenziato in rito, necessita evidenziare sul merito dell’eccezione in parola che la sede rilevante ai fini della determinazione del tribunale competente per la dichiarazione di fallimento è, per le imprese iscritte, quella risultante dal registro delle imprese, sulla presunzione juris tantum della coincidenza della stessa con il luogo ove vien svolta attività di amministrazione e di direzione della compagine ( v.  Cassazione civile sez. I - Sentenza 20 settembre 1999, n. 10147; Cass. civ. 9 novembre 1993, n. 11062, in Il fall. 1994, 364; Cass. civ. 30 marzo 1993, n. 3815, ivi, 1993, 1029; Cass. civ. 22 maggio 1990, n. 4626, ivi, 1991, 125; Cass. civ. 18 dicembre 1987, n. 9451, ivi, 1988, 219; Cass. civ. 22 maggio 1987, n. 4644, ivi, 1987, 1157; Cass. civ. 18 ottobre 1986, n. 6130, ivi, 1987, 172; Cass. civ. 26 novembre 1984, n. 6117, in Giur. comm. 1986, II, 162; Cass. civ. 12 maggio 1982, n. 6827, ivi, 1983, II, 353).

Necessita aggiungere, inoltre, che ai fini si profila irrilevante lo spostamento della sede - sia esso effettivo ma successivo al deposito dell'istanza di fallimento, sia esso formale, non seguito cioè dal concreto trasferimento dell'attività amministrativa e gestionale di modo che possa affermarsi che la stessa sia cessata a seguito del trasferimento medesimo ( v. Cass. Civ. 4560/99,355/99,2795/97,625/97,5118/96; Cass. civ. 30 marzo 1993, n. 3815, in Il fall. 1993, 1029; Cass. civ. 22 maggio 1990, n. 4626, ivi, 1991, 125; Cass. civ. 23 ottobre 1990, n. 10282, ivi, 1991, 354; Cass. civ. 24 aprile 1991, n. 4457, in Foro it. 1992, 1475; Cass. civ. sez. un. 17 maggio 1991, n. 5527, in Il fall 1991, 825; Cass. civ. 28 novembre 1989, n. 5176, ivi, 1990, 487; Cass. civ. 10 novembre 1989, n. 4764, ivi, 1990, 395).

Nel caso che occupa la certificazione del registro delle imprese di Napoli, rinvenibile nel fascicolo pre-falimentare, evidenzia il trasferimento della sede della GIOVE S.a.s. da San Giuseppe Vesuviano a Domicella – ricadente nel territorio di competenza del Tribunale di Avellino – in data 2 novembre 1999. O meglio, riporta a quella data l’opponibilità ai terzi di tale mutamento, derivante dalla relativa trascrizione presso l’indicato registro camerale.

Datando il ricorso di fallimento il 23 maggio 2000, quanto a deposito dell’atto introduttivo, parrebbe meritevole di seguito l’eccezione d’incompetenza territoriale dell’opponete, radicandosi il centro decsionale ed amministrativo della fallita al di fuori della circoscrizione di quet’ufficio.

Tuttavia, un’analisi più approfondita consente di ritenere il carattere fittizio del citato tramutamento; ed invero, sempre dall’allegazione di prime cure appare come il Tribunale di Avellino, con sentenza emessa il 20 giugno 2000, abbi declinato  la cognizione del ricorso proposto ivi ai danni della fallita da parte della stessa dalla Magliera MARTE.

Nel contesto della decisione l’autorità, riportando l’esito degli accertamenti condotti dalla polizia giudiziaria sull’ubicazione della sede della GIOVE risultante dal trasferimento dedotto - tali da indicare occupato il sito in parola da privati cittadini - ha dichiarato competenete a decidere sull’istanza l’intestato Tribunale.

Quest’ultimo con la decisione gravata ha ritenuto la propria cognitio, sul presupposto che l’insolvenza della fallita si era già manifestata nel periodo in cui essa siedeva in San Giuseppe Vesuviano.

Deve in primo luogo evidenziarsi che suddetta circostanza non appare contestata dalle parti; né, a ben vedere, ciò sarebbe stato possibile, in considerazione dell’epoca di formazione del titolo giudiziale attivato dalla ricorrente - decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano il 10 aprile 1997, relativo a forniture effettuate nel luglio 1996 -( v. produzione dei prime cure).

Dall’allegazione della fase precedente l’avversata dichiarazione emerge, altresì, che sempre nel luogo di provenienza la GIOVE riceveva in data 25 settembre 1999 il precetto azionato sul titolo in parola. Diversamente, che nell’ottobre del 1999 falliva – in loco – il tentativo di pignoramento esperito dal medesimo creditore, attestando l’ufficiale giudiziario nel contesto che la debitrice risultava sconosciuta al sito.

Il complesso dei descritti elementi consente due considerazioni: 1) che la sede di San Giuseppe Vesuviano, risultante dall’iscrizione del registro delle imprese, risultava essere anche l’effettivo centro decisionale della GIOVE; 2) che, pendendo l’escussione delle ragioni creditorie da parte della Maglificio MARTE, la fallita organizzava uno spostamento di sede fittizio.

Ed invero la seconda delle conclusioni svolte trova conferma nella stessa decisione dell’opponente di sciogliere di poi la compagine, con scrittura autenticata nelle firme in data 29 settembre 2000 ( v. produzione attorea).

Non può revocarsi in dubbio, allora, che il mutamento in esame abbia costituito tentativo deliberato di ostacolare la soddisfazione del credito da parte della originaria ricorrente. Quindi che esso – già in corso la crisi aziendale – debba essere considerato privo di rilievo ai fini dell’individuazione del foro competente ex art. 9 legge fallimentare.

Pertanto, in ossequio alle decisioni della Suprema Corte innanzi riportate, può dirsi come ricorreva (e ricorra) la competenza territoriale del Tribunale di Nola a conoscere del ricorso di fallimento ai danni della GIOVE e che il motivo di doglianza da questa prospettato sul punto non possa ricevere alcun seguito.

Passando alle ulteriori questioni rimesse all’attenzione del Collegio, necessita logicamente esaminare in primis la ragione di gravame attinente al preteso difetto della qualifica d’imprenditore commerciale della fallita.

L’opponente adduce, in proposito, la natura artigianale della propria attività, tale da sottrarla al novero dei soggetti fallibili ex art. 1 legge fallimentare. La convenuta Maglificio MARTE ribatte, al riguardo, della carenza ai fini dell’iscrizione della predetta nella sezione speciale istituita presso i registri delle imprese per tale tipo di organizzazione.

Per inquadrare la problematica alla luce delle disposizioni della legge fallimentare, della legislazione speciale e della codificazione civile, necessita evidenziare che nell’ambito di tale ultima disciplina l’imprenditore commerciale si caratterizza, tra l’altro, per il relativo assoggettamento al fallimento.

Da siffatta applicazione sono invece esonerati gli enti pubblici, gli imprenditori agricoli ed i piccoli imprenditori. A proposito di piccoli imprenditori, la relativa individuazione appare rimessa al dettato di cui all’art. 2083 codice civile, ove si statuisce che rivestono la qualifica il piccolo commerciante, il coltivatore diretto del fondo, l'artigiano e colui che esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

In sede fallimentare la problematica inerente l’interpretazione di detta norma, ed in specie quella riguardante la portata aggiuntiva o meno della relativa statuizione di chiusura, era risolta originariamente dalla previsione di cui all'art. 1 legge fallimentare, che individuava quali piccoli imprenditori quelli riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile e che escludeva dal novero, in ogni caso, le società commerciali.

Di poi, a partire della sentenza 22 dicembre 1989, n. 570, con cui la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell' art. 1, II comma, legge fallimentare nella parte in cui prevedeva che «quando è mancato l' accertamento ai fini dell' imposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un' attività commerciale nella cui azienda risulti impiegato un capitale non superiore a lire novecentomila», la nozione richiamata ritornava a doversi  desumersi in via esclusiva dall' art. 2083.

Ciò avendosi riguardo “all' attività svolta, all' organizzazione dei mezzi impiegati, all' entità dell' impresa ed alle ripercussioni che il dissesto produce nell' economia generale» ( v. Corte Costituzionale, sentenza citata).

Ebbene, la rinnovata complicazione di dare corretta esegesi del dettato codicistico menzionato subiva ulteriore impulso dalla disciplina di settore dettate per due delle categorie riprese dall’art. 2083: i coltivatori diretti e gli artigiani.

A proposito di questi ultimi mette conto rilevare come la legge 443/85 all'art. 3 individui l'artigiano tra colui che «esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare l'impresa artigiana ... svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo», ed all'art. 4 detti limiti dimensionali per quanto concerne il ricorso all’ausilio di personale dipendente, purché diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci.

Inoltre, sempre all'art. 3, come individui l'oggetto dell'impresa artigiana, escludendo dal novero le attività agricole, le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso di attività solamente strumentali od accessorie. Il legislatore di settore ha poi ammesso l'esercizio in forma collettiva dell'impresa artigiana.

Non v’è chi non veda, dunque l’assoluta diversità di nozione tra il piccolo imprenditore artigiano evincibile dall'art. 2083 codice civile e quella di artigiano emergente dalla disciplina speciale.

Ebbene, l’interpretazione giurisprudenziale ha ritenuto riferirsi comunque alla previsione codicistica per identificare gli imprenditori assoggettabili a fallimento, tra coloro che con il lavoro proprio e dei propri collaboratori, espandano le dimensioni dell' impresa ed organizzino la sua attività in modo da costituire una base di intermediazione speculativa e da far assumere al guadagno, normalmente modesto, i caratteri del profitto, realizzando, così, una vera e propria organizzazione industriale, avente autonoma capacità produttiva ed in cui l' opera del titolare non è più essenziale né principale (cfr., nella giurisprudenza di legittimità,Cass. 1995/9976, in Il fallimento 96/244;  Cass. 5 marzo 1987, n. 2310, in Il fallimento 1987, 938; Cass. 15 ottobre 1981, n. 5403, ivi, 1981, 955; Cass. 6 dicembre 1978, n. 5757, ivi, 1978, 2409; Cass. 16 ottobre 1976, n. 3506, in Giust. civ. Mass. 1976, 1473; Cass. 8 gennaio 1975, n. 28, in Dir. fall. 1975, II, 666; Cass. 12 novembre 1973, n. 2976, in Foro it. 1974, I, 719; Cass. 18 marzo 1976, n. 765, in Dir. fall. 1966, II, 469):

L’interpretazione in discorso ha quindi sottolineato come la legislazione speciale identifichi una nozione di artigiano da spendere ai soli fini di benefici finanziari e fiscali discendenti dalla normativa regionale. Inoltre, come la verifica della sussistenza della base d’intermediazione speculativa, ma soprattutto quella della prevalenza del lavoro sugli altri fattori produttivi, debba avvenire, con riguardo all’impresa artigiana e qui in maniera differente rispetto alla piccola impresa commerciale, tenendo conto degli apporti resi dall’imprenditore, dai suoi familiari e dai terzi, nei limiti dimensionali consentiti dall'art. 4 della legge 443/85.

Rimaneva da verificare la compatibilità della ricostruzione con il limite contenuto nel secondo comma dell’art. 1 della legge fallimentare. Ed invero, la possibilità della costituzione di un imprenditore collettivo artigiano, da ritenersi non assoggettabile alla disciplina fallimentare nel rispetto delle verifiche dettagliate innanzi, cozzava con la prescrizione dell’invocata norma che escludeva potessero essere considerati piccoli imprenditori le società commerciali.

La Corte costituzionale, interrogata sul punto, ha rilevato come intervenuta l’abrogazione dell'inciso in discorso. Ciò, invero, ritenendo inclusa la disciplina dettata dalla legge 443/85 in quella delineata dall'art. 2083, unica norma individuatrice della figura del piccolo imprenditore.( Corte cost. 23 luglio 1991, n. 368, in Il fall. 1991, 1034).

Tutto ciò posto, occorre verificare la rilevanza dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane nell’ambito della ricostruzione operata onde individuare i soggetti esclusi dall’applicazione della legge fallimentare.

Ed invero l'art. 5, quarto comma, della legge 443/85 afferma che “l'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane”. L'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, istitutiva, tra l'altro, del registro delle imprese, prevede un'apposita sezione del registro in cui debbono essere annotate le imprese artigiane iscritte all'albo. L'annotazione è conseguenza automatica dell'iscrizione nell'albo (cfr. art. 19 D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581).

La giurisprudenza, seguendo in ciò una linea interpretativa già adottata vigente la legge 860/56, ha svalutato il requisito dell'iscrizione all'albo, negando che esso abbia carattere vincolante per il giudice. Si è infatti detto che l'affermazione del legislatore che l'iscrizione all'albo ha carattere costitutivo, va riferita ai benefici previsti per gli artigiani dalla legislazione speciale (Cass. 5 luglio 1990, n. 7085, in questa Rivista 1991, 51; Trib. Genova 14 maggio 1992, ivi, 1993, 206; Trib. Venezia 19 ottobre 1989, ivi, 1990, 346; Trib. Milano 25 maggio 1986, ivi, 1987, 518).

Ha anche aggiunto della possibilità per il giudicante di disapplicare l’atto d’iscrizione, laddove l’impresa individuale o societaria difetti della natura artigiana in base a quanto rilevato innazi ( in tema, Trib. Torino, 27 ottobre 1987, in il fall. 1988, 484; Trib. Perugia 24 ottobre 1988, ivi, 1989, 345; Trib. Perugia 10 gennaio 1992, ivi, 1992, 941).

Calando le considerazioni svolte nel caso concreto, occorre rilevare come la dedotta qualifica artigiana della GIOVE non trovi qui appiglio nella relativa annotazione nell’indicata sezione speciale. Ebbene, argomentando a contrario sul rilievo da ascriversi all’annotazione in parola, viene da evidenziare come la mancanza non pregiudichi di per se il riconoscimento della dedotta qualifica.

Certo essa avrebbe consentito di ritenere presunta la natura ( v. App. Bari, decr. 15/1/1990, in Il fall. 90,656). In assenza del dato, rimane vincolata alla disciplina in tema di prova del presente giudizio ogni verifica in questione.

Ebbene, necessita evidenziare coma alcuna articolazione istruttoria compia in tema l’opponente. D’altro canto, che le risultanze della certificazione camerale in atti del fascicolo fallimentare – tali da rimarcare la natura esclusivamente commerciale dell’oggetto di attività della fallita – e quelle inerenti il bilancio depositato dalla fallita, tali da evidenziare la carenza di apporti lavorativi diversi da quelle eventualmente resi dai soci nonché l’entità delle rimanenze, per oltre un miliardo delle vecchie lire, paiono rappresentare la natura speculativa dell’attività e la prevalenza del capitale sugli altri fattori produttivi.

I rilievi operati consentono di ritenere assolutamente privo di pregio il motivo di gravame riguardante la pretesa insussistenza del requisito soggettivo ai fini dell’avversata pronunzia.

Rimane a questo punto da analizzare l’ultima doglianza formulata dall’opponente, circa l’insussistenza dello stato di decozione della GIOVE.

Onde delineare l’oggetto di tale contendere, mette conto evidenziare come il profilo di cui all’art. 5 della legge fallimentare individui, in genere, una situazione d'impotenza funzionale dell’imprenditore commerciale di natura non transitoria, tale da impedirgli di soddisfare, con regolarità, le proprie obbligazioni ( cfr., al rig., ex multis, Cass. civile, sez. I, 20-06-2000, n. 8374; Trib. di Messina 19 febbraio 1999 - Pres. Savoca - Est. Blatti, in Il Fallimento n. 9, anno 1999, pag. 1044; Cass. civile, sez. I, 09-05-1992, n. 5525; Trib. Torino, 22 aprile 1991; Cass. civille, 90/6769 e 94/2470; cfr. Cass. civ. 14 febbraio 1980 n. 1067, in il Fallimento,1980, pag. 593, sub art. 5 n. 1; Cass. civ. 7 marzo 1978 n. 1118, in Giust. civ. mass. 1978, pag. 466; Cass. civ. 14 marzo 1978 n. 1274, in Dir. fall. 1978, II, pag. 376).

Ai fini dell’accertamento della relativa ricorrenza si conviene che il giudice debba ricorrere alla valutazione in chiave prospettica dell'attitudine dell' impresa a disporre economicamente della liquidità necessaria per far fronte ai costi determinati dallo svolgimento della gestione aziendale (Cass. civile, sez. I, 10-04-1996, n. 3321 - Pres. Grieco A - Rel. Marziale G - P.M. Gambardella V (Diff.) - Fallimento 90 Tour Italia c. 90 Tour Italia).

Quindi solo nella reversibilità del descritto fenomeno economico viene ritenuto possibile trarre l’elemento distintivo tra la temporanea difficoltà dell’impresa, individuato quale presupposto oggettivo dell’istituto di cui agli artt. 187 e ss l.f. e la stessa decozione, causa oggettiva del fallimento (in tema, ad es. Cass. civ. 97/9581; Cass. civ. 96/7994).

Necessita aggiungere, inoltre, che dalle risultanze del fascicolo fallimentare - vieppiù da quelle incontestate dello stato passivo della procedura – è ben possibile fondare la verifica dell’insolvenza in base a fatti diversi da quelli sulla base dei quali è intervenuta la pronuncia, comunque anteriori alla relativa emanazione (Cass. 13 gennaio 1988, n. 184; Cass. 28 marzo 1990, n. 2539; Cass. civile, sez. I, 25-05-1993, n. 5869 - Pres. Favara F - Rel. Catalano A - P.M. Simeone F (Conf) - Infantino c. Banca d' America e d' Italia e altri; Cass. civile, sez. I, 12-01-1999, n. 225 - Pres. Rocchi A - Rel. Reale P - P.M. Nardi D (Conf.) - COOP. VITICOLTORI DEL TAPPINO SRL c. FIN AM SPA; :Cass. 28 luglio 1997, n. 7019, in il Fallimento 1998, 1215; Cass. 2 giugno 1997, n. 4886, ivi, 1997, 1207; Cass. 6 marzo 1996, n. 1771, ivi, 1996, 763; Cass. 20 settembre 1993, n. 9622, ivi, 1994, 54; Cass. 25 maggio 1993, n. 5869, ivi, 1993, 1140; Cass. 19 ottobre 1992, n. 11439, ivi, 1993, 690, con osservazioni di Marchetti e in Dir. fall. 1994, II, 61, con nota di Poli; Cass. 3 ottobre 1986, n. 5854, in Foro it. 1988, I, 1969; Trib. Genova 20 febbraio 1995, in il Fallimento 1995, 780; Trib. Genova 20 dicembre 1993, ivi, 1994, 645; Trib. Trieste 18 maggio 1993, ivi, 1993, 1287).

Laddove la società versi in stato di liquidazione la valutazione ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fallimentare, deve essere diretta ex adverso unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (Cassazione civile sez. I - Sentenza 11 maggio 2001, n. 6550 - Pres. Carnevale - Est. Adamo - P.M. Ceniccola (conf.) - Fall. De - Pi Costruzioni s.p.a. (avv. Landolfi) c. Meridionale Prefabbricati s.r.l. (avv. Sandulli) Conferma App. Napoli 14 luglio 1999)

L’avviso in parola riposa sul dato dell’oggetto di attività della compagine consegunete al relativo scioglimento, non più consistente nell’operare sul mercato, quanto di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci ( v. ancora Cass. Civ. 11 maggio 2001, n. 6550; Cass. civ. sez. I 10 aprile 1996, n. 3321; Cass. 10 aprile 1996, n. 3321, in Il fall.1996, 1177; Cass. 11 aprile 1992, n. 4463, in Giust. civ. 1993, I, 1027; Cass. 26 giugno 1992, n. 8012)

Ciò detto, nell’ipotesi che occupa l’opponente ritiene ricorrere un motivo d’impossibilità giuridica all’emissione della sentenza di fallimento ai relativi danni nella messa in liquidazione volontaria della compagine, avvenuta con scrittura autenticata nelle firme dal notaio Lyy in data 29 settembre 2000.

L’asserzione non trova alcun addentellato logico-giuridico. La conseguenza dello scioglimento della società va invece rinvenuto in via esclusiva nei termini prospettati in cui muta l’accertamento della relativa insolvenza.

Ai fini in parola, come innanzi menzionato, ben può aversi riguardo ad elementi ultronei rispetti a quelli valutati dalla sentenza di fallimento.

Ebbene, dagli atti della procedura, ed in specie dall’esame dello stato passivo del fallimento, è possibile dedurre la sussistenza di esposizioni debitorie della fallita per oltre 61.000 (sessantunomila) euro.

Occorre specificare che nel relativo ammontare trova collocazione anche la stessa pretesa vantata della Maglificio MARTE. Il rilievo in parola, stante il valore preclusivo endo-fallimentare da attribuire al riconoscimento della pretesa – avvenuto nelle forme di cui agli articoli 52, 93 e seguenti della legge fallimentare – consente di ritenere superato il tema conteso dalle parti circa la ricorrenza e l’utilità della pretesa in parola ai fini dell’emanazione della gravata pronunzia.

A fronte del passivo esposto, le relazioni del curatore fanno emergere un attivo liquidato per circa 6200,00 (seimiladuecento) euro, risultanti dalla vendita dei beni acquisiti in sede d’inventario.

Occorre evidenziare, vieppiù, che dalle note depositate dalla curatela nel fascicolo fallimentare non è dato evincere alcun altra possibilità di realizzo né, è bene dirlo, alcuna parvenza di rimanenze di merci di pertinenza della fallita di valore pari a quello appostato nel bilancio al dicembre 2000, parimenti versato.

Il raffronto operato consente di ritenere, pertanto, che la GIOVE versi nell’insolvenza propria delle società in liquidazione identificata come innanzi.

L’opposizione va quindi ampiamente rigettata.

In ordine alle spese di lite, stante l’esposta natura della controversia e dei principi istruttori che la governano può dirsi che ricorrono giusti motivi per disporne la relativa compensazione.

 

P. Q. M.

Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, definitivamente giudicando sull'opposizione alla sentenza dichiarativa del Fallimento GIOVE S.a.s. di TIZIA Gxx nonché di TIZIA Gxx in proprio (133/2000)  proposta da GIOVE S.a.s. di TIZIA Gxx, in persona del legale rappresentante p.t. nonché da TIZIA Gxx in proprio,  disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:

a) Dichiara la contumacia della curatela;

b) Rigetta la domanda e per l’effetto conferma la sentenza dichiarativa del fallimento di GIOVE S.a.s. di TIZIA Gxx nonché di TIZIA Gxx in proprio (133/2000), pronunciata dal Tribunale di Nola in data 6-22/12/2000

c) compensa le spese di lite.

Così deciso in Nola, il 19 febbraio 2003.

Il Giudice estensore

(dr. Enrico QUARANTA)

Il Presidente     (dr. Raffaele MOTTI  )

_____ www.iussit. 14.11.05_____

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