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FALLIMENTO, opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento    Opposizione proposta da soggetti diversi dal debitore - Perentorietà  del termine per l’impugnativa,15gg. – Dies a quo, affissione dell’estratto della decisione  – Applicabilità art.18 l.fall..   Tribunale di Nola, sentenza, 05.11.2003. 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr.       MOTTI        - Presidente –

- dr.      Enrico QUARANTA  - Giudice - relatore –

- dr.ssa Ubalda MACRI’        - Giudice -

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N. 3929  r. g. affari contenziosi civili    - Anno 2002

Oggetto: opposizione sentenza dichiarativa di fallimento

Giudice istruttore: dr. Enrico Quaranta

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ha emesso la presente

SENTENZA

TRA

TIZIO  , elettivamente domiciliato in Nola (…) presso lo studio dell’avv. (…), che lo rappresenta ed assiste giusto mandato e procura a margine dell’atto introduttivo

                                                                                           - opponente-

E

Fallimento NEREO e Trasporti S.r.l.(71/02) , in persona del Curatore p.t., avv. Pxx Sxx, domiciliato per la carica in Napoli (…)

 

                                                                                                       - opposto contumace-

NONCHE’

Società SEMPRONIA Speciali S.p.a. in persona del legale rapp.te p.t., sig. Ayy Pyy, rappresentata e difesa dall’avv. (…)presso cui elettivamente domicilia in Napoli, (…), giusto mandato e procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

          -opposta

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con citazione notificata al curatore ed alla società SEMPRONIA S.p.A. il 2 luglio 2002, TIZIO   interponeva opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento di NEREO e Trasporti S.r.l., emessa dal Tribunale di Nola il 16 – 17 maggio 2002 e non comunicata.

In primo luogo deduceva la nullità della notifica del ricorso di fallimento ai danni della predetta società; in via gradata, l’erroneità della pronunzia gravata nella parte in cui indicava esso istante quale legale rappresentante della NEREO e Trasporti Srl, in fatto titolare della qualifica di direttore tecnico addetto al traffico della compagine. In terzo luogo opponeva l’assenza dello stato di decozione della fallita, non essendo palesata la relativa insolvenza né dall’inadempimento nei confronti della ricorrente di prime cure né da altri sintomi o fatti esteriori.

Concludeva, pertanto: a) in via principale, per la declaratoria di nullità della sentenza impugnata, per vizio di notifica del ricorso di fallimento; b) in via subordinata, per la declaratoria di nullità della pronunzia in virtù dell’erronea indicazione del nominativo del relativo legale rappresentante p.t. ivi contenuta; c) in via ulteriormente gradata, per la preliminare correzione della sentenza, nella parte in cui indica TIZIO   e non piuttosto Rzz Azz amministratore della NEREO e Trasporti Srl; d) per la revoca nel merito della sentenza di fallimento.Con vittoria di spese, in ipotesi d’opposizione dei convenuti.

All’udienza del 5 novembre 002, fissata per la prima comparizione delle parti, si costituiva la Società SEMPRONIA Speciali Spa. Nella memoria depositata ai fini la medesima rilevava, anzitutto, l’inammissibilità dell’opposizione, poiché proposta da soggetto non debitore oltre il termine dall’affissione della sentenza di cui all’art. 18 della legge fallimentare. In secondo luogo, opponeva la nullità della citazione, poiché sfornita di causa petendi  quanto alla dedotta nullità della notifica del ricorso di prime cure. In linea più subordinata, la carenza d’interesse ad agire dell’opponente, ovvero l’inammissibilità della domanda di revoca della declaratoria di fallimento per errore materiale della stessa. Infine, per l’infondatezza del gravame, quanto al profilo oggettivo dello stato d’insolvenza della NEREO e Trasporti Srl. Concludeva, in guisa: 1) per dichiararsi inammissibile l’opposizione, poiché tardiva; 2) per dichiararsi la nullità della citazione, per difetto di causa petendi; 3) dichiararsi inammissibile la domanda per la dedotta nullità e/o inesistenza della notifica del ricorso di fallimento, ovvero dell’errore materiale contenuto nella pronunzia avversata; 4) dichiararsi infondata l’opposizione, quanto all’invocata carenza di stato di decozione  della fallita. Con vittoria di spese.

Svoltasi la trattazione della lite ed elassi i termini per l’appendice scritta di delimitazione del thema decidendum, il giudice istruttore, con ordinanza emessa il 2 aprile 2003, rigettava la richiesta della convenuta di ulteriori differimenti a norma dell’art.184, 1° comma, cpc, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni.

Indi raccolte a verbale l’1 luglio 2003 le richieste delle parti, rimetteva al Collegio la decisione, concedendo termini di rito per il deposito di comparse e repliche ex art. 190 cpc.

Motivi della decisione

In via preliminare va dichiarata la contumacia della curatela, non costituitasi in giudizio. Quindi, va pronunciato rigetto in rito della domanda.

Giova rilevare come essa pertenga al novero delle opposizioni a sentenza di fallimento disciplinate dall’art. 18 della legge fallimentare. Ad essa va attribuito il rilievo di strumento per il vaglio postumo della legittimità e del merito della sentenza indicata ( sul punto, v. Cass.civ. 95/9156), mediante verifica della sussistenza, in capo all’opponente, dei presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti ai fini della pronuncia.

Alla stregua può dirsi, in accordo con quanto statuito sul punto da autorevole dottrina, che il rapporto esistente tra la medesima e la fase dichiarativa di fallimento si delinei nel senso di differire alla prima lo svolgersi compiuto del contraddittorio tra i soggetti interessati e che alla stessa vada pure riconosciuto rilievo di gravame.

Orbene, in forza del citato art. 18, l'impugnativa in parola va proposta con citazione da notificarsi al curatore ed al creditore richiedente nei quindici giorni dall’affissione della decisione gravata. Di seguito all’intervento della Corte Costituzionale, che con sentenza del 27/11/1980, n. 151 ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui il dies a quo del termine in questione veniva fissato al momento della citata affissione anche nei confronti del fallito, l’interpretazione della norma ritiene fissare per quest’ultimo la decorrenza in parola quanto meno al tempo della comunicazione per estratto della pronunzia a norma dell’art. 17 della legge fallimentare, e non necessariamente da quello della notifica del testo integrale della decisione (v. Cass. Civ. SS.UU. 96/5104, e nello stesso senso Trib. Torino 30.4.1997  e Trib. Bologna 4.3.1997).

L’indicato termine, poi, si presenta di natura perentoria, sia in ossequio alla descritta natura della domanda che in attuazione del principio di celerità che informa la procedura fallimentare in tutte le sue fasi (v. Trib. di Roma 18-12-1997 - Pres. Grimaldi - Est. Norelli - S.r.l. Recreb c. fall. s.r.l. Recrebin Il Fallimento n. 6, anno 1998, pag. 628; Trib. Bologna, 19.3.1988; Cass. civile, sez. I, 12-07-1984, n. 4100 - Pres. SCANZANO G - Rel. DI SALVO E - P.M. NICITA FP (DIFF) - CALZ ROBERTA c. SOC 4 B MODA; Cass. civile, sez. I, 29-04-1986, n. 2967 - Pres. FALCONE A - Rel. ROCCHI A - P.M. VALENTE B (CONF) - MONDANI c. SOC PFIZER IT).

Il controllo sul relativo rispetto, e quindi sulla tempestività dell’opposizione, riguardando la verifica della concreta ricorrenza delle condizioni processuali utili acchè il Collegio possa pronunciarsi sul merito della domanda, deve considerarsi rientrare tra i poteri officiosi del giudice adito (v. Cass. civ. sez. I 4 gennaio 1995, n. 115). E per tale verifica l’ufficio può ben fondare sull’esame degli atti del fascicolo fallimentare, pur informalmente acquisito in ragione della peculiarietà del regime inquisitorio che alimenta il procedimento (v.Cass.Civ. 99/255; Cass.Civ. 94/6953; Cass. Civ. 90/2359; Cass. Civ. 90/744; Cass.Civ. 88/184)

Tutto ciò posto, occorre rilevare che il giudice delle leggi, da ultimo con sentenza del 16/7/1987 n. 273, ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 18 l. fall., nella parte in cui continua a prevedere che il termine per l'opposizione al fallimento per soggetti diversi dal debitore, decorra dall'affissione. In guisa, per persone estranee rispetto al debitore fallito ovvero a colui che ne abbia la rappresentanza, in ipotesi di imprenditori collettivi dotati di soggettività o personalità giuridica, é rimasto legittimo il ricorso alla formalità dell'affissione dell'estratto alla porta esterna del Tribunale da cui far decorrere il dies a quo per gravare la sentenza di fallimento.

La ratio sottesa a siffatta interpretazione ben può cogliersi nell’intento di privilegiare le caratteristiche e le finalità proprie della procedura fallimentare, “che esigono, infatti, misure di pronto intervento, di accertamento rapido dei diritti dei diversi soggetti interessati all'esecuzione collettiva e, nel contempo, un notevole grado di stabilità giuridica dei provvedimenti, la cui funzionalità non può essere messa in discussione dalla possibilità di una impugnazione differita nel tempo” ( così, Cass. Civ. SS.UU. 3 giugno 1996, n. 5104). 

Ed invero, tutta la disciplina dell’art. 18 della legge fallimentare, pur di seguito all’intervento della Consulta, appare informata alle peculiarità della materia fallimentare, da non prevedere alcuna sospensione d’efficacia della sentenza di fallimento e da rendere legittimo il ricorso a formalità di comunicazione della declaratoria diverse dalla notifica del testo integrale della pronunzia, comunque idonee a garantire il contraddittorio di cui s’è discettato in premessa.

Così posta la questione in punto di diritto, onde sgombrare il campo da ogni equivoco e da ogni esigenza di verifica circa l’applicabilità del testo dell’art. 18 della legge fallimentare novellato dalla sentenza 151/80 della Corte Costituzionale a colui che, pur non essendo legittimato passivo della pronunzia neppure per rapporto organico con la fallita abbia visto il proprio nominativo inserito nel dispositivo della pronunzia di fallimento, necessita evidenziare come il TIZIO non risulti citato nel contesto della pronunzia qui gravata.

Piuttosto nella copia degli estratti predisposti ex art. 17 l.f. dalla cancelleria, che tuttavia non risultano oggetto di comunicazione all’opponente.

In guisa, non sussistendo in capo al predetto la qualifica di rappresentante legale della fallita – come parimenti dedotto, non contestato e comunque verificabile dalle visure camerali dell’ufficio del registro delle imprese in atti del fascicolo fallimentare – questi deve intendersi effettivamente soggetto alla disciplina dell’opposizione che prevede quale dies a quo per la relativa interposizione la data di affissione alla porta esterna del tribunale.

Ebbene, nel caso che occupa tale affissione appare perfezionata il 23 maggio 2002 ( cfr. fascicolo fallimentare). Pertanto, poiché la citazione dei convenuti appare perfezionata il 2 luglio 2002, il presente gravame appare tardivo.

La domanda proposta va allora rigettata poiché l’inammissibile (sul punto, Trib. Roma, 24.7.1987). In ordine al governo delle spese, in considerazione del difetto d’efficienza causale della difesa dell’opposta rispetto alla decisione adottata, possono dirsi ricorrere giusti motivi per la relativa compensazione.

PQM

Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, definitivamente giudicando sull'opposizione alla sentenza dichiarativa del Fallimento NEREO e Trasporti S.r.l.(71/02)   proposta da TIZIO  , con citazione notificata al curatore ed alla società SEMPRONIA S.p.A. il 2 luglio 2002, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:

a)      Dichiara la contumacia della curatela;

b)      Rigetta la domanda poiché inammissibile e per l’effetto conferma la sentenza dichiarativa del Fallimento NEREO e Trasporti S.r.l.(71/02)  pronunciata dal Tribunale di Nola in data 16-17 maggio 2002.

c)      Compensa le spese di lite.

Così deciso in Nola, il 5 novembre 2003.

Il Giudice estensore

(dr. Enrico QUARANTA)

Il Presidente

(dr.  MOTTI  )

 

_________www.iussit.it 14.11.03________

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