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LAVORO, demansionamento, danni. Il danno alla professionalità non può essere considerato quale conseguenza automatica del demansionamento. La risarcibilità del danno alla professionalità è condizionata dalla concreta prova della sussistenza del pregiudizio subito. Tribunale di Nola, sentenza, 09.12.03.

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TRIBUNALE DI NOLA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dott.ssa Stefania Basso, presso il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nell’udienza di discussione del 09.12.2003 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi lavoro al n. 1199/98

TRA

TIZIO   rappresentato e difeso dagli avv.ti (…)presso il cui studio elettivamente domiciliato, in Napoli  alla Via (…)

- Ricorrente -

E

CAIA  S.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti  (…) presso il cui  studio elettivamente domicilia in Napoli al viale (…)

-  Resistente -

CONCLUSIONI

 

per il ricorrente : dichiarare la nullità, l’inefficacia l’illegittimità del comportamento datoriale con il quale il ricorrente è stato adibito a far tempo dal 1 marzo 1996, alle diverse mansioni di addetto ai contenitori, reparto ex attrezzeria, ordinando, per l’effetto di riadibire il ricorrente alle mansioni precedentemente svolte ovvero ad altre equivalenti per contenuto professionale; condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi cagionati al ricorrente da quantificarsi -  in via equitativa – in misura non inferiore a £. 100.000.000, ovvero ad altra somma maggiore o minore; condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio;

per la resistente: dichiarare inammissibile il ricorso; rigettare nel merito la domanda per le rimanenti richieste; in via gradata, rivedere anche in via equitativa il risarcimento richiesto dal ricorrente; condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 21.10.1998 il ricorrente premetteva :

·      di aver lavorato alle dipendenze della convenuta con mansioni di benestarista dal 02.11.1971 fino al mese di ottobre 1996;

·      di essere stato adibito, “a far tempo da quest’ultima data” al reparto “cassoni” dove svolge mansioni di “aiuto fabbro”;

·      di aver subito dei danni (in relazione al suo stato psichico ed alla sua professionalità).

Concludeva come riportato in epigrafe.

Si costituiva la convenuta società rilevando:

·    che il ricorrente era stato assunto il 02.11.1971 come addetto al controllo;

· che nel reparto attrezzeria, dove è stato collocato il ricorrente previo un breve periodo di affiancamento, questi provvede ad una serie di attività disponendo di piena autonomia con possibilità di fornire ad altri lavoratori direttive ed indicazioni di tipo tecnico.

Sottolineava che già dalla descrizione delle mansioni svolte dal ricorrente prima dell’ottobre 1996 e di quelle svolte a partire da tale data è possibile concludere che vi è “piena omogeneità ed equivalenza”; che in ogni caso non viene fornito alcun elemento per operare una verifica della dequalificazione asserita; che, infine, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova che danno vi sia stato e concludeva come sopra riportato.

Dopo il libero interrogatorio del ricorrente, che confermava integralmente il ricorso, e l’escussione dei testi, all’udienza del 09.12.2003 la causa, ritenuta matura, veniva decisa.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Il ricorso è infondato e, pertanto deve essere rigettato.

Invero, l’istruttoria effettuata ha consentito di appurare con certezza quali erano le mansioni, per così dire, di provenienza del ricorrente. Infatti, il TIZIO in sede di libero interrogatorio confermava tutte le circostanze di fatto esposte nel ricorso introduttivo; tale circostanza è stata, poi ribadita dai testi escussi. Infatti, SEMPRONIO, dipendente della CAIA  fino al 31.07.1999,  afferma che il ricorrente, con il quale ha lavorato nel reparto accettazione dal 1988 fino all’ottobre 1996, “svolgeva mansioni di benestarista nonché di controllo qualità forniture”; CAIO, responsabile qualità presso la CAIA  nel periodo in questione, conferma che il ricorrente, che ha lavorato sotto la sua direzione fino alla fine del 1996 “si occupava del controllo per lotti di particolari di produzione in ingresso in stabilimento. Si occupava, in particolare del controllo di materiale elettrico, come motorino di avviamento, dinamo, alternatori, candele, che effettuava con l’utilizzo di specifiche attrezzature quali amperometri, voltometri. … Inoltre, il ricorrente partecipava anche alle prove di montabilità assieme ad altri settori produttivi. All’esito del controllo, in caso di difetto, il ricorrente compilava un modulo che poi passava alla firma del responsabile”; infine, GRACCO ribadisce: “il ricorrente era benestarista presso il reparto accettazione. In particolare il ricorrente si occupava del controllo di qualità dei pezzi in arrivo; egli effettuava un controllo diretto e chiedeva, altresì, che venissero effettuate delle prove di laboratorio, ove richieste; redigeva quindi un apposito verbale; egli inoltre manteneva i rapporti con gli uffici tecnici della CAIA di Arese e di Mirafiori, nonché con i fornitori esterni ai quali forniva eventuali chiarimenti in merito alle caratteristiche che doveva avere la merce fornita. Il TIZIO curava, altresì, la tenuta della raccolta dei disegni e delle norme necessari per lo svolgimento dell’attività di benestarista”.

Quanto alle mansioni del TIZIO dopo lo spostamento al reparto “contenitori”, è opportuno sottolineare che poco attendibili appaiono, sotto tale profilo, le dichiarazioni del teste LIVIO, il quale fa una esposizione dei fatti alquanto confusa, almeno sotto il profilo temporale; infatti, mentre in un primo momento dichiara :”fino al novembre 1996 il ricorrente era benestarista”, poco dopo afferma che il ricorrente nel reparto attrezzeria “è rimasto un paio di mesi poi è stato spostato al reparto accettazione arrivi, box benestaristi per il reparto carrozzeria dove è rimasto fino ad ottobre 1997… è stato poi nell’ottobre 1996 nuovamente spostato nel reparto attrezzeria dove si trova tutt’oggi”. Così come, mentre da un lato, dichiara che nel reparto attrezzeria il ricorrente “non faceva niente”, successivamente si smentisce rilevando che il TIZIO “svolge attività di vario genere come sbavature, tagliature di ferro, forature di pezzi”.

Quanto agli altri testi, ininfluenti sono le dichiarazioni di SEMPRONIO che “nulla s[a] in merito alle mansioni del ricorrente circa il periodo successivo all’ottobre 1996”. Viceversa, BRUTO, dipendente CAIA fino al 31.07.1999 come responsabile dell’attrezzeria, riferisce che “agli inizi del 1997 il ricorrente è arrivato nel reparto attrezzeria dove ha svolto varie attività quali preparazione dei materiali, assemblaggio dei particolari e aggiusto di pezzi di vario genere. Utilizzava per lo svolgimento di tale attività il metro, il calibro e il truschino”.

Orbene, da tale quadro emerge con chiarezza che il ricorrente effettivamente è stato “demansionato”: infatti, il mutamento di mansioni attuato dalla resistente è stato disposto in palese violazione delle norme in materia ed in particolare dell’art. 2103 c.c. Invero, premesso che al datore di lavoro spetta indubbiamente il cd. ius variandi (intendendosi per tale il potere di mutare il tipo di attività cui adibire il lavoratore), quale espressione del suo diritto di organizzare liberamente la propria impresa, tuttavia tale potere non è illimitato. Difatti, il legislatore ha posto una serie di (ragionevoli) limiti. In primo luogo, il mutamento può essere disposto a fronte di insopprimibili esigenze di ordine organizzativo e aziendale. In secondo luogo, il lavoratore  deve essere adibito a mansioni equivalenti a quelle da ultimo effettivamente svolte e, in ogni caso, senza diminuzione della retribuzione. E ciò per garantire la tutela del patrimonio professionale acquisito dal lavoratore, ma anche per consentire al lavoratore stesso di  utilizzare ed arricchire il proprio bagaglio precedentemente acquisito. D’altro canto, lo svolgimento dell’attività lavorativa rientra senza dubbio nell’ambito di quei diritti fondamentali alla libera esplicazione della propria personalità nel luogo di lavoro che sono riconosciuti al lavoratore anche in quanto cittadino, con la conseguenza che il pregiudizio correlato a siffatta lesione, spiegandosi nella vita professionale e di relazione dell’interessato ha una indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa, secondo quanto previsto dall’art. 1226 cod. civ. Tanto premesso in via generale, deve ribadirsi che nel caso di specie il ricorrente non è stato adibito a mansioni equivalenti a quelle precedenti atteso che egli, da che provvedeva al controllo della qualità dei materiali, eventualmente mantenendo il contatto con i fornitori esterni – fornendo elementi necessari alla modifica dei pezzi forniti in considerazione del loro futuro utilizzo - viene improvvisamente preposto allo svolgimento di mansioni materiali che nessun punto di contatto presentano con le mansioni precedentemente svolte.

Da tanto potrebbe discendere  un obbligo della resistente di risarcire il danno provocato con la violazione del disposto di cui all’art. 2103 c.c. Tuttavia, in merito,  andando di contrario avviso ad un proprio precedente orientamento (melius re perpensa), la scrivente ritiene che il danno alla professionalità non può essere considerato quale  conseguenza automatica del “demansionamento”, inteso quale privazione delle mansioni o svuotamento del loro contenuto. Invero, come puntualmente sottolineato dalla Suprema Corte, il danno da perdita di professionalità deve essere inteso quale “diminuzione delle nozioni teoriche e della capacità pratica o comunque dei vantaggi connessi all’esperienza professionale conseguenti al mancato esercizio delle mansioni spettanti, per un tempo più o meno prolungato, avendo riguardo non solo alla qualità intrinseca delle attività da esplicare ma anche del grado di autonomia e di discrezionalità nell’esercizio di esse nonché alla posizione del dipendente nell’organizzazione aziendale”. Tanto premesso, deve ritenersi che la risarcibilità del danno alla professionalità è condizionata dalla concreta prova della sussistenza del pregiudizio subito (prova che può essere raggiunta anche in via presuntiva) pena la confusione del risarcimento del danno con una pena privata e un insanabile contrasto con i principi in materia di risarcimento dettati dagli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c. Senza contare che in tal caso il risarcimento viene ad essere fondato su “nozioni estremamente vaghe e foriere di incontrollabile litigiosità” (Cass. 14.05.2002 n. 6992).

Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato.

Motivi di opportunità suggeriscono la compensazione delle spese di lite.

 

P.Q.M.

 

ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede :

rigetta il ricorso.

Compensa le spese di lite.

Nola 09.12.2003

Il Giudice   dott.ssa Stefania Basso

______________ www.iussit.it 16.12.03_____________

______________________IUS SIT  www.iussit.it _______________________
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