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FALLIMENTO. Opposizione a
decreto ingiuntivo. Specialità
del procedimento, art. 150 L.F. ,
facoltà del G.D. di emettere il procedimento
su sollecitazione del curatore - Iniziativa
del curatore, semplice proposta – Decreto notificato separatamente dall’istanza,
dedotta inesistenza, pregiudiziale – Manifestazione dell’ingiunto d’aver conoscenza
delle altrui pretese, intervenuta sanatoria, rigetto pregiudiziale
– Domanda riconvenzionale, eccezione riconvenzionale, proponibilità, effetti nel giudizio ove controparte è un fallimento
- Competenza funzionale
del giudice dell’opposizione a
decreto ingiuntivo – Separazione degli atti relativi alla domanda riconvenzionale
proposta dall’opponente, necessità – Rimessione atti al G.D. limitatamente
alla domanda riconvenzionale – Termine per riassunzione del giudizio – Sospensione
del giudizio ai sensi ar. 295 c.p.c.. Tribunale di Nola, sentenza, 18.4.2001
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 5112 del ruolo gen. aff. contenz. Civ - Anno 1997
I Sezione Civile - G.I.: dr. Enrico QUARANTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo -
Nuovo rito
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Il Tribunale di Nola, prima
sezione civile,in persona del dr.Enrico Quaranta, Giudice unico con tutti i
poteri del Collegio, ha pronunziato la presente
SENTENZA
TRA
TIZIO ing. Paride S.r.l., in persona del legale
rappresentante p.t., Ing. Paride TIZIO,
(…)
- opponente -
E
Fallimento SEMPRONIO
S.p.A.(126/96), in persona del curatore, dr. Vxx Lxx, (…)
- opposto -
Con atto di citazione
notificato alla curatela convenuta il 3 gennaio 1997, la TIZIO Ing. Paride
S.r.l. proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo emesso il 19 ottobre
1996 nei suoi riguardi, ai sensi
dell’art. 150 l.f., dal G.D. al fallimento SEMPRONIO S.p.A.
Deduceva, in via
preliminare, l’inefficacia di tale provvedimento, in quanto notificato privo
del relativo ricorso introduttivo.
Rappresentava in via
ulteriore:
· che il presunto credito
vantato dalla SEMPRONIO S.p.A. traeva origine da un aumento di capitale sociale
deliberato dall’assemblea straordinaria di detta società il 15 dicembre 1992;
· che, a dire della curatela,
a fronte di tale aumento essa opponente non avrebbe versato il dovuto, per £.
97.600.000, in relazione ad un valore nominale sottoscritto di £. 208.000.000;
· che l’aumento de qua non
risultava, invece, effettivamente sottoscritto dai singoli soci della
compagine;
· che, in assenza di
riferimenti espressi nell’ambito della deliberazione evocata, circa l’eventuale
aumento del capitale per importo pari a quello effettivamente versato, stante
l’inscindibilità dell’operazione derivante dall’art. 2439 c.c., la scadenza del
termine fissato per l’incombente aveva importato la liberazione dei soci dal
debito assunto, con il diritto alla restituzione dei decimi versati;
· che a prescindere dalle
argomentazioni evidenziate, essa opponente aveva effettivamente provveduto al
pagamento delle somme dovute, come documentato da: copia dell’assegno n. xxxxx41.247-05
della Banca Toscana per £. 62.400.000; copia dell’assegno n. xxxx38365-12 della
Cassa Rurale Artigiana di Fornacette per £. 20.000.000; copia dell’assegno n.
xxxx38385-06 della Cassa Rurale
Artigiana di Fornacette per £.18.000.000; copia dell’assegno n. xxxx55.152/00
della Banca di Toscana, per £. 10.000.000; copia dell’assegno n. xxxxx66457-08
del Credito Italiano per £. 20.000.000; copia della lettera della SEMPRONIO
S.p.A. alla finanziaria MEVIA S.p.A. nella quale si fa riferimento al prestito
obbligazionario di £. 1.000.000.000 accreditato direttamente alla suddetta
SEMPRONIO, concesso da quest’ultima per liberare i soci dagli obblighi di
versamento del capitale sottoscritto; copia di n. 10 assegni emessi
dall’esponente a favore della MEVIA S.p.A. per un importo pari a £. 46.589.474;
copia della lettera della MEVIA S.p.A. indirizzata all’esponente, nella quale
vien fatta menzione dell’importo di £. 49.429.515;
· che alla luce dell’esposta
documentazione era la TIZIO Ing. Paride S.r.l. a vantare un credito nei
riguardi della fallita per complessive £. 18.418.989, risultante dalla somma
algebrica degli importi su indicati, detratto la quota di aumento di capitale
ascrittole.
Concludeva, pertanto, in via
principale per la declaratoria d’inefficacia del decreto opposto, in via gradata
per la revoca del medesimo stante l’insussistenza del credito vantato dal
ricorrente. In via riconvenzionale per l’accertamento della sussistenza di un
credito in favore di essa opponente per i pagamenti effettuati e non dovuti.
Con vittoria di spese.
Il 24 marzo 1997 si
costituiva in giudizio la curatela depositando propria comparsa. Nel contesto
deduceva:
· che in ragione della specialità del procedimento disciplinato
dall’art. 150 l.f., non poteva ritenersi applicabile tout court allo
stesso la disciplina del procedimento d’ingiunzione previsto dal codice di
rito;
· che in base a tale premessa
alcun seguito poteva riconoscersi alla dedotta inefficacia del provvedimento
opposto per la mancata notifica del relativo ricorso;
· che, ad ogni modo, instaurato
il procedimento d’opposizione, disciplinato dalle regole ordinarie del codice
di rito, alcun pregio presentavano i dedotti vizi della procedura monitoria,
non investendo l’esistenza del credito azionato;
· che pur a voler concedere la
contestata nullità del decreto gravato, essa doveva considerarsi sanata dalla
costituzione e difesa nel merito operata dall’ingiunto;
· che, contrariamente a quanto
assunto dall’opponente, nel contesto della delibera di aumento di capitale
della fallita veniva fatto espresso riferimento alla permanenza delle
sottoscrizioni effettuate;
· che, in ordine ai pagamenti
dedotti dalla controparte, non sussistendo contestazione circa l’avvenuto
versamento dell’importo di £. 110.400.000, controversi apparivano i pagamenti
effettuati per £. 20.000.000 con assegno n. xxxxxx66457-08 del Credito
Italiano, nonché quelli successivi
compiuti per £. 46.589.474 in favore della MEVIA e quelli oggetto
d’impegno nei confronti della predetta per £. 49.289.515;
· che circa il primo pagamento
difettavano documentazioni a comprova;
· che le altre operazioni
potevano al massimo ritenersi quali controcrediti vantati nei riguardi della
fallita, comunque non opponibili in compensazione sia per la mancanza di data
certa delle stesse, sia per l’insuscettibilità di compensare con altri i
crediti per sottoscrizione di capitale sociale, aventi natura pubblicistica.
Concludeva, quindi, previa
pregiudiziale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del
decreto, in via principale per il rigetto dell’opposizione, in via gradata per
la condanna della TIZIO Ing. Paride S.r.l. al pagamento, in favore del
fallimento, della somma di £. 97.600.000, ovvero della minor somma che dovesse
risultare, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda. Con vittoria di
spese di lite.
Costituitosi ritualmente il
contraddittorio, all'udienza del 15 aprile 1997 il G.I. rimetteva gli atti al
Presidente del Tribunale per l’autorizzazione ad astenersi dal procedimento,
rivestendo la carica anche di G.D. alla procedura fallimentare opposta.
A seguito della designazione
di nuovo istruttore, all’udienza del 13 gennaio 1998 la curatela reiterava
l’istanza per la concessione di provvisoria esecuzione del decreto gravato. Il
giudice adito, con ordinanza resa fuori udienza il 19 maggio 1998, rigettava la
richiesta, rinviando in prosieguo per i provvedimenti di cui all’art. 184
c.p.c.
Esaurita l’istruttoria,
sulle conclusioni rese dalle parti a verbale il 26 ottobre 1999, rimetteva poi
la causa in decisione al Collegio, previa concessione dei termini di rito per
il deposito di comparse e repliche.
Il Tribunale, rilevato che
il giudizio verteva su materia riservata alla cognizione del giudice
monocratico, rimetteva il procedimento in sede istruttoria.
All’udienza del 4 luglio
2000 così fissata, il giudice istruttore rimetteva gli atti al Presidente,
ricorrendo motivi d’astensione.
Quindi, dinanzi al
giudicante nuovamente designato, la causa veniva assegnata a sentenza il 28
novembre 2000, previa concessione dei termini di rito per il deposito di comparse
e repliche.
Preliminarmente deve essere
esaminata la natura del provvedimento opposto. Ciò in ragione della
pregiudiziale eccezione d’inesistenza del decreto gravato dedotta
dall’opponente.
Invero, dalla lettura della
disposizione di cui all’art. 150 l.f. si trae la specialità del rimedio
concesso al giudice delegato di procedura fallimentare per ingiungere con
decreto ai soci a responsabilità limitata della fallita il pagamento dei
versamenti ancora dovuti per sottoscrizione di capitale.
La disposizione, in
particolare, evidenzia la facoltà per il predetto giudicante di emettere il
provvedimento indicato su sollecitazione del curatore, ovvero di ricorrere in
proposito ad un ordinario giudizio di cognizione (v. Trib. Perugia, 29.12.1984;
App.Firenze, 23.12.1982).
Nell’ipotesi in cui egli dia
corso al potere primariamente indicato deve rappresentarsi, senza tema di
smentita, come egli ciò faccia in attuazione delle generali attribuzioni di
organo della procedura delineate dall’art. 25 della legge fallimentare.
Del resto, propria
interpretando tale disposizione, la giurisprudenza vi ha intravisto presupposto per l’emissione di decreti
acquisitivi di attivo al fallimento, non oggetto di precipua previsione. Si
pensi, in particolar modo, ai decreti emessi dal G.D. d’acquisizione di quote
societarie di cui il fallito risulti titolare (v.Trib. Venezia, 1.8.1997).
In tale logica ricostruttiva, pertanto, si giustifica perché a
base del decreto ingiuntivo non si ponga in alcun modo un ricorso del tenore di
quello previsto ex art. 643 c.p.c., ma piuttosto una semplice proposta del
curatore nell’esercizio della gestione della procedura. Ad ulteriore conferma
di tale assunto deve porsi il risalente e consolidato orientamento
giurisprudenziale per il rappresentante dell’ufficio fallimentare non necessita
all’uopo di alcuna assistenza legale (v. Cass. Civ. 1972/2066; Trib. Torino,
19.6.1981).
Quindi, la dedotta
inesistenza del decreto da parte dell’opponente, poiché notificatogli
separatamente dall’istanza alla sua base, non può farsi derivare da una
presunta deviazione dallo schema tipico legale del procedimento di
notificazione. Ciò in forza del semplice riscontro che alcuna violazione si è
prodotta in specie rispetto alla previsione di cui all’art. 150 l.f., che non
opera richiamo all’esigenza che venga portata a conoscenza del debitore la
proposta evocata.
V’è da dire, però, che pur
nella sua connotazione peculiare, l’istituto della richiamata disposizione deve
necessariamente porsi in maniera rispettosa dei principi generali informanti
l’ordinamento, ed in particolare di quelli concernenti la tutela del diritto di
difesa costituzionalmente dettati.
In tale ottica, un decreto
ingiuntivo emesso senza alcun richiamo alla domanda di relativa sollecitazione,
apparirebbe inidoneo a consentire all’ingiunto di esercitare le proprie
prerogative difensive e ad instaurare un effettivo contraddittorio al riguardo.
Pertanto, potrebbe derivare
da tale ragionamento il convincimento della nullità dell’atto, quantomeno in
applicazione del disposto di cui al secondo comma dell’art. 156 c.p.c.
Ove, però, nel proporre
l’impugnazione e nel contestare in merito le ragioni instate, l’ingiunto
manifesti d’aver conoscenza delle altrui pretese, giusto è ritenere che il
conclamato vizio abbia ricevuto sanatoria (v. Cass. Civ. 28 gennaio 1995, n.
1038; Cass. Civ. 24 settembre 1997, n. 9372).
Portando tali argomentazioni
al caso d’interesse, deve considerasi come la formulazione della impugnativa,
assoggettata per unanime valutazione alle disposizioni sulla opposizione a
decreto ingiuntivo di cui agli art. 645 c.p.c. (v. Cass. Civ. 22 giugno 1972;
Trb. Roma 19 aprile 1995), e le deduzioni proposte dall’opponente per
contestare l’altrui pretesa, importi che possa considerarsi intervenuta in
specie la sanatoria indicata.
Pertanto deve rigettarsi
l’eccezione pregiudiziale formulata dalla TIZIO.
Passando al merito della
controversia, giova premettere che l’opposto, attore in senso sostanziale nel
giudizio (v. ex multis, Cass. Civ. 4 maggio 1994, n. 4286; Cass. Civ. 17
novembre 1997, n. 11417) agisca per ottenere dalla predetta il pagamento di
somme dovute a titolo di quote di capitale della fallita sottoscritte e non versate.
L’opponente, nel contestare
l’avversa pretesa, non disconoscendo la sussistenza della deliberazione
societaria di aumento di capitale emessa dalla SEMPRONIO S.p.A. in bonis, sostiene
in primo luogo che non vi sarebbe stata integrale ed effettiva sottoscrizione
del predetto aumento da parte di tutti i soci, in secondo luogo che, per
l’inscindibilità dell’evocata modifica, l’inutile decorso del termine fissato
all’uopo avrebbe determinato la
liberazione dei soci adempienti dall’impegno assunto.
Deduce poi, in maniera
assorbente, che pur a voler ritenere infondati gli argomenti citati, ella
avrebbe provveduto comunque all’estinzione del debito, vantando addirittura
pretese nei confronti della fallita da accertarsi in via riconvenzionale nella
presente sede.
A tale ultimo riguardo deve
rammentarsi in astratto come la domanda riconvenzionale si ponga in maniera
assolutamente distinta dall’eccezione. L’elemento in comune con la medesima
deve rinvenirsi nella circostanza della sua proposizione in un giudizio in cui
la parte assume la posizione di convenuto, sia pure in senso sostanziale.
Oltre, in concreto, l’ulteriore profilo della relativa pregiudizialità di
entrambi i rimedi rispetto alla pronuncia sulla domanda principale.
Ove l’accertamento della
pretesa addotta venga richiesto per paralizzare l’azione, ben può dirsi che si
rientra nell’ambito delle eccezioni. Qualora, invece, con il suddetto
accertamento si chiede qualcosa in più, allora si è nel campo della
riconvenzionale.
Al fine di salvaguardare la
superiore esigenza del simultaneo processo, nei termini che successivamente
verranno illustrati, il legislatore ha ritenuto che la riconvenzionale fosse
proponibile in giudizio dal convenuto solo nei casi in cui dipenda “dal
titolo già dedotto in giudizio dall’attore o da quello che appartiene alla
causa quale mezzo di eccezione” (arg. Ex art. 36 c.p.c.).
Ricorre in particolare la
seconda ipotesi in tutte le vicende in cui il controcredito opposto in
compensazione supera l’ammontare della domanda (v. Cass. Civ. 6 giugno 1983, n.
3843; Cass. Civ. 2 aprile 1997, n. 2860).
In tali casi, a parere del
giudicante, si verifica l’assorbimento dell’evocata eccezione nella
riconvenzionale, da non consentire distinte pronunzie al riguardo.
Secondo la ricostruzione
della fattispecie processuale di cui innanzi, proprio alla situazione delineata
da ultimo deve ascriversi la vicenda dedotta dalla TIZIO.
Ciò posto, deve valutarsi
che effetti produca la formulazione della domanda riconvenzionale indicata in
giudizi come il presente, ove controparte è un fallimento.
La giurisprudenza di
legittimità, in proposito suole seguire due distinti orientamenti rispetto ai
casi in cui essa venga esperita in un processo ordinario di cognizione, in cui
attore è la curatela, e a quelli in cui ciò avvenga nel corso d’una opposizione
a decreto ingiunto dalla procedura.
In particolare, con riguardo
alla prima ipotesi, ponendo in chiave di assoluta preminenza la necessità del simultaneus
processus, la S.C. dichiara che lo stesso " in presenza di
diversità di rito, deve essere perseguito ogniqualvolta l' accertamento di un
credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti
della massa, con affermazione della competenza del Tribunale fallimentare sulla
intera controversia” (Cass. 11297/98)
Pur sottolineando la peculiarietà e la macchinosità del sistema
individuato come innanzi per realizzare l’obiettivo, il Supremo Collegio,
asserisce la necessità del compendio tra la specialità e le garanzie connesse
agli accertamenti dei crediti verso la massa, come disciplinate
inderogabilmente dagli artt. 52, 93 e ss. L.f. (cfr. Cass. 9 aprile 1997, n.
3068, in il Fallimento 1997, 1012; Cass. 27 febbraio 1987, n. 2164, ivi, 1987,
764; Cass. 18 gennaio 1988, n. 317, ivi, 1988, 344; Cass. 5 marzo 1990, n.
1729, ivi, 1990, 698; Cass. 13 maggio 1991, n. 5333, ivi, 1991, 822. (Cass. 9
aprile 1997, n. 3068, in il Fallimento 1997, 1012; Cass. 27 febbraio 1987, n.
2164, ivi, 1987, 764; Cass. 18 gennaio 1988, n. 317, ivi, 1988, 344; Cass. 5
marzo 1990, n. 1729, ivi, 1990, 698; Cass. 13 maggio 1991, n. 5333, ivi, 1991,
822.), la previsione di cui all’art.36 c.p.c.
Pertanto esso ritiene utile
all’uopo che la causa vertente dinanzi al giudice ordinario “ venga
riassunta nel termine di legge su iniziativa di entrambe le parti, e dunque
anche dal curatore, con ricorso al giudice delegato nella sede di cui all' art.
101 legge fallimentare; con tale ricorso può ben essere prospettata la
situazione e richiesto il rigetto delle pretese di controparte, con inizio
della fase istruttoria e successiva rimessione, all' esito della stessa, della
causa al Tribunale fallimentare, che deciderà su entrambe le pretese nel
rispetto dei principi inderogabili della legge fallimentare e in armonia con
quanto disposto dall' art. 36 c.p.c. in tema di domande riconvenzionali”
(Cass. Civ. 13 dicembre 1999, n. 1344).
L’argomento che è possibile
trarre dalla decisione riportata è nel senso che esiste una competenza
esclusiva del Tribunale fallimentare a conoscere della riconvenzionale,
derivante dalla stessa interpretazione dell’art. 24 legge fallimentare e
dall’assimilabilità della suddetta azione a qualunque derivante dal fallimento,
nonché la necessità che essa venga assoggettata al rito della verifica da parte
del Giudice Delegato. (Cass. 1302/83; 4791/84; 9174/87; 1835/96; 562/99).
Diverso orientamento segue
la Corte ove la reconventio origini in corso di giudizio d’opposizione a
decreto ingiunto dal fallimento. Con decisione recente i giudici di legittimità
hanno ritenuto in specie che spetti all’organo ordinario trattenere presso di
se la controversia, ad esclusione del controcredito azionato, da rimettere in
sede di cognizione fallimentare. Ciò salva la possibilità di sospensione
dell’opposizione, sussistendo ragioni di pregiudizialità, in attesa del decisum
sulla riconvenzionale.(v. Cass. Civ. 11 agosto 2000, n. 10692).
Tale arresto ripete
precedenti (v. ad es. Cass. Civ. 562/1999) in cui si rappresenta la necessità
di una diversa impostazione della fattispecie rispetto ai casi di riconvenzionale proposta in sede di
cognizione ordinaria, giustificando la medesima nell’esigenza di tutela della
competenza funzionale del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Si dice, in particolare, con
riferimento “all' opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del
creditore opposto, nei cui confronti sia stata proposta dall' opponente domanda
riconvenzionale, non comporta l' improcedibilità del giudizio di opposizione e
la remissione dell' intera controversia al giudice in sede fallimentare,
dovendo il giudice dell' opposizione trattenere e decidere su questa, nonché
disporre la rimessione della sola domanda riconvenzionale dinanzi al giudice
delegato al fallimento, previa separazione dei due procedimenti, salva la
possibilità di sospensione del giudizio di opposizione qualora la definizione
della riconvenzionale si presenti come pregiudiziale rispetto alla decisione
dell' opposizione all' opposizione a decreto ingiuntivo.. E ciò in
aderenza al consolidato indirizzo sulla inderogabilità della competenza del
giudice dell' opposizione in ragione di qualsivoglia ragione di connessione,
definitivamente puntualizzato dalle note sez. un. 8 ottobre 1992, nn. 10984/5 e
seguito pur nei più recenti pronunziati di questa Corte” (Cass. civile,
sez. I, 21-11-1996, n. 10278; Cass. 16 dicembre 1993, n. 12436; Cass. 13
ottobre 1995, n. 10676 e 11 ottobre 1995, n. 10594).
La considerazione di
premessa, dell’ascrivibilità totale del presente giudizio all’opposizione a
decreto ingiuntivo, impone pertanto di assumere orientamento circa la
determinazioni d’adottare nell’ipotesi presente.
Benvero dalle decisioni su
riportate emerge come il simultaneus processus non rappresenti realtà
sentita dalla S.C. sempre con la medesima forza.
Sicuramente l’esigenza
recede ove si ritengano sussistere ragioni di competenza funzionale del giudice
adito su questioni su cui non può pronunciarsi al di là del dato che non appare
perseguibile l’orientamento di certa dottrina volto, se non a denegare, a
limitare il rilievo ed il fondamento dell’asserita competenza funzionale del
giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, stante la naturale attrazione
della cognizione sui crediti concorsuali al Tribunale fallimentare, è
necessario rinvenire nelle pieghe del sistema strumenti utili a soddisfare
contrapposte necessità.
Infatti, ove si ritenesse di
non aderire alla teoria che vuole soddisfatto il processo simultaneo, anche
mediante il ricorso a strumenti di raccordo quali quelli paventati dalla
Cassazione nel richiamo alla sospensione della causa sul decreto ingiuntivo
sino alla decisione in sede fallimentare sulla riconvenzionale, dovrebbe dirsi
che ben può il giudice della relativa opposizione decidere la controversia,
previa declaratoria d’inammissibilità/improcedibilità della pretesa azionata
nei confronti della massa.
Ma una simile soluzione, che
non impedirebbe la proposizione dell’istanza del controcreditore nelle
competenti sedi e con le formalità di cui agli artt. 93 e ss. L.f., potrebbe effettivamente apparire
lesiva del diritto di difesa del medesimo.
Ciò visto che altro significato
avrebbe il riconoscimento della domanda in sede concorsuale, con le falcidie
del caso, rispetto all’utilizzo della medesima per opporsi alla pretesa
formulata dalla curatela in sede extrafallimentare.
Pertanto, alla luce dell’arresto della S.C., secondo il quale in
ordine alla riconvenzionale esercitata nei confronti della massa sussiste
sempre la competenza del Tribunale a conoscerne, oltre alla necessità
dell’assoggettamento del credito al rito speciale di cui agli art. 52, 93 e ss.
c.p.c., può ritenersi ammissibile la rimessione degli atti relativi dal giudice
dell’opposizione a decreto ingiuntivo all’organo indicato. Previo richiamo alla
disciplina di cui agli artt. 34 e ss. c.p.c. e separazione delle vicende della
riconvenzionale rispetto al resto della controversia.
Può ritenersi, altresì
ammissibile che a ciò si aggiunga, esistendone i presupposti, la sospensione
del giudizio d’ingiunzione a norma dell’art. 295 c.p.c.
La combinazione prospettata
eviterebbe che in base all’asserita coesistenza di ragioni di competenza
funzionale ed in forza delle disposizioni di rito fallimentare inderogabili, a
subire conseguenze dannose sia il solo debitore in bonis.
Risolta nei sensi predetti
la questione in astratto, concretamente v’è da dire che alcun dubbio esiste in
specie sulla natura d’antecedente logico giuridico della presente decisione
dell’accertamento in ordine alla sussistenza del controcredito azionato
dall’opponente (v. Cass. Civ. SS.UU. 11 aprile 1994, n. 3354).
Dalla documentazione
prodotta dalla curatela, ed in particolare dalla deliberazione assembleare
registrata il 28 dicembre 1992, si evince in linea preliminare l’aumento di
capitale della SEMPRONIO. Si deduce, nel contesto, il rispetto delle previsioni
di cui all’art. 2439 secondo comma c.c. circa la fissazione di termine ultimo
per la sottoscrizione integrale dell’aumento, e la previsione della
intangibilità del capitale comunque sottoscritto alla data di riferimento.
Ne consegue che alcun pregio
presentano le affermazioni contrastanti portate al riguardo dall’opponente.
Del pari esiste prova
documentale, derivante dagli estratti delle copie delle scritture della fallita
versate dall’opposto e non disconosciute in via espressa (v. Cass. Civ. 6
aprile 1999, n. 3314), dell’ammontare del credito vantato dalla curatela al dì
del fallimento nei confronti della TIZIO.
Alla stregua di tali
considerazioni, assume rilievo fondamentale ai fini dell’accoglimento della
domanda il vaglio dei fatti estintivi addotti dalla predetta in via
subordinata. Questi, come detto, risultano assorbiti dalla definitiva richiesta
di accertamento di un controcredito nei riguardi della curatela, da rendere
necessaria la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti al
Giudice delegato presso il Tribunale fallimentare relativamente alla
riconvenzionale pendente poiché proposta in corso di lite (Cass. Civ. 11 agosto
2000, n. 10692).
Con fissazione alle parti
del termine di cui in dispositivo per la riassunzione della relativa domanda.
P. Q. M.
Pronunziando in via non
definitiva sull'opposizione proposta da TIZIO ing. Paride S.r.l. avverso al decreto ingiuntivo emesso il 19
ottobre 1996 nei suoi riguardi, ai
sensi dell’art. 150 l.f., dal G.D. al fallimento SEMPRONIO S.p.A., così
provvede :
a)
dichiara
separarsi gli atti relativi alla
domanda riconvenzionale proposta dall’opponente TIZIO Paride Ing.
S.r.l.;
b)
rimette
gli atti al Giudice Delegato al Fallimento SEMPRONIO S.p.A.(126/96), limitatamente all’indicata domanda
riconvenzionale;
c)
fissa
alle parti termine sino al 2 ottobre 2001 per la riassunzione del suddetto
procedimento;
d)
dichiara
la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
Così deciso in Nola, il 18
aprile 2001.
Il Giudice
dr. Enrico Quaranta