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FALLIMENTO. Opposizione a decreto ingiuntivo. Specialità del procedimento, art.  150 L.F. , facoltà del G.D.  di emettere il procedimento su sollecitazione del curatore  - Iniziativa del curatore, semplice proposta – Decreto notificato separatamente dall’istanza, dedotta inesistenza, pregiudiziale – Manifestazione dell’ingiunto d’aver conoscenza  delle altrui pretese, intervenuta sanatoria, rigetto pregiudiziale – Domanda riconvenzionale, eccezione riconvenzionale, proponibilità, effetti   nel giudizio ove controparte è un fallimento -   Competenza funzionale  del giudice dell’opposizione  a decreto ingiuntivo – Separazione degli atti relativi alla domanda riconvenzionale proposta dall’opponente, necessità – Rimessione atti al G.D. limitatamente alla domanda riconvenzionale – Termine per riassunzione del giudizio – Sospensione del giudizio ai sensi ar. 295 c.p.c.. Tribunale di Nola, sentenza, 18.4.2001

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

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N. 5112 del ruolo gen. aff. contenz. Civ - Anno 1997

I Sezione Civile - G.I.: dr. Enrico QUARANTA

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - Nuovo rito

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Il Tribunale di Nola, prima sezione civile,in persona del dr.Enrico Quaranta, Giudice unico con tutti i poteri del Collegio, ha pronunziato la presente

SENTENZA

TRA

TIZIO ing. Paride S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Ing. Paride TIZIO,  (…)

               - opponente -

E

Fallimento SEMPRONIO S.p.A.(126/96), in persona del curatore, dr. Vxx Lxx, (…)                                                                                                                       

               - opposto -

Svolgimento del processo e conclusioni delle parti

Con atto di citazione notificato alla curatela convenuta il 3 gennaio 1997, la TIZIO Ing. Paride S.r.l. proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo emesso il 19 ottobre 1996  nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 150 l.f., dal G.D. al fallimento SEMPRONIO S.p.A.

Deduceva, in via preliminare, l’inefficacia di tale provvedimento, in quanto notificato privo del relativo ricorso introduttivo.

Rappresentava in via ulteriore:

·   che il presunto credito vantato dalla SEMPRONIO S.p.A. traeva origine da un aumento di capitale sociale deliberato dall’assemblea straordinaria di detta società il 15 dicembre 1992;

·   che, a dire della curatela, a fronte di tale aumento essa opponente non avrebbe versato il dovuto, per £. 97.600.000, in relazione ad un valore nominale sottoscritto di £. 208.000.000;

·   che l’aumento de qua non risultava, invece, effettivamente sottoscritto dai singoli soci della compagine;

·   che, in assenza di riferimenti espressi nell’ambito della deliberazione evocata, circa l’eventuale aumento del capitale per importo pari a quello effettivamente versato, stante l’inscindibilità dell’operazione derivante dall’art. 2439 c.c., la scadenza del termine fissato per l’incombente aveva importato la liberazione dei soci dal debito assunto, con il diritto alla restituzione dei decimi versati;

·   che a prescindere dalle argomentazioni evidenziate, essa opponente aveva effettivamente provveduto al pagamento delle somme dovute, come documentato da: copia dell’assegno n. xxxxx41.247-05 della Banca Toscana per £. 62.400.000; copia dell’assegno n. xxxx38365-12 della Cassa Rurale Artigiana di Fornacette per £. 20.000.000; copia dell’assegno n. xxxx38385-06  della Cassa Rurale Artigiana di Fornacette per £.18.000.000; copia dell’assegno n. xxxx55.152/00 della Banca di Toscana, per £. 10.000.000; copia dell’assegno n. xxxxx66457-08 del Credito Italiano per £. 20.000.000; copia della lettera della SEMPRONIO S.p.A. alla finanziaria MEVIA S.p.A. nella quale si fa riferimento al prestito obbligazionario di £. 1.000.000.000 accreditato direttamente alla suddetta SEMPRONIO, concesso da quest’ultima per liberare i soci dagli obblighi di versamento del capitale sottoscritto; copia di n. 10 assegni emessi dall’esponente a favore della MEVIA S.p.A. per un importo pari a £. 46.589.474; copia della lettera della MEVIA S.p.A. indirizzata all’esponente, nella quale vien fatta menzione dell’importo di £. 49.429.515;

·   che alla luce dell’esposta documentazione era la TIZIO Ing. Paride S.r.l. a vantare un credito nei riguardi della fallita per complessive £. 18.418.989, risultante dalla somma algebrica degli importi su indicati, detratto la quota di aumento di capitale ascrittole.

Concludeva, pertanto, in via principale per la declaratoria d’inefficacia del decreto opposto, in via gradata per la revoca del medesimo stante l’insussistenza del credito vantato dal ricorrente. In via riconvenzionale per l’accertamento della sussistenza di un credito in favore di essa opponente per i pagamenti effettuati e non dovuti. Con vittoria di spese.

Il 24 marzo 1997 si costituiva in giudizio la curatela depositando propria com­parsa. Nel contesto deduceva:

·    che in ragione della specialità del procedimento disciplinato dall’art. 150 l.f., non poteva ritenersi applicabile tout court allo stesso la disciplina del procedimento d’ingiunzione previsto dal codice di rito;

·   che in base a tale premessa alcun seguito poteva riconoscersi alla dedotta inefficacia del provvedimento opposto per la mancata notifica del relativo ricorso;

·   che, ad ogni modo, instaurato il procedimento d’opposizione, disciplinato dalle regole ordinarie del codice di rito, alcun pregio presentavano i dedotti vizi della procedura monitoria, non investendo l’esistenza del credito azionato;

·   che pur a voler concedere la contestata nullità del decreto gravato, essa doveva considerarsi sanata dalla costituzione e difesa nel merito operata dall’ingiunto;

·   che, contrariamente a quanto assunto dall’opponente, nel contesto della delibera di aumento di capitale della fallita veniva fatto espresso riferimento alla permanenza delle sottoscrizioni effettuate;

·   che, in ordine ai pagamenti dedotti dalla controparte, non sussistendo contestazione circa l’avvenuto versamento dell’importo di £. 110.400.000, controversi apparivano i pagamenti effettuati per £. 20.000.000 con assegno n. xxxxxx66457-08 del Credito Italiano, nonché quelli successivi  compiuti per £. 46.589.474 in favore della MEVIA e quelli oggetto d’impegno nei confronti della predetta per £. 49.289.515;

·   che circa il primo pagamento difettavano documentazioni a comprova;

·   che le altre operazioni potevano al massimo ritenersi quali controcrediti vantati nei riguardi della fallita, comunque non opponibili in compensazione sia per la mancanza di data certa delle stesse, sia per l’insuscettibilità di compensare con altri i crediti per sottoscrizione di capitale sociale, aventi natura pubblicistica.

Concludeva, quindi, previa pregiudiziale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, in via principale per il rigetto dell’opposizione, in via gradata per la condanna della TIZIO Ing. Paride S.r.l. al pagamento, in favore del fallimento, della somma di £. 97.600.000, ovvero della minor somma che dovesse risultare, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda. Con vittoria di spese di lite. 

Costituitosi ritualmente il contraddittorio, all'udienza del 15 aprile 1997 il G.I. rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale per l’autorizzazione ad astenersi dal procedimento, rivestendo la carica anche di G.D. alla procedura fallimentare opposta.

A seguito della designazione di nuovo istruttore, all’udienza del 13 gennaio 1998 la curatela reiterava l’istanza per la concessione di provvisoria esecuzione del decreto gravato. Il giudice adito, con ordinanza resa fuori udienza il 19 maggio 1998, rigettava la richiesta, rinviando in prosieguo per i provvedimenti di cui all’art. 184 c.p.c.

Esaurita l’istruttoria, sulle conclusioni rese dalle parti a verbale il 26 ottobre 1999, rimetteva poi la causa in decisione al Collegio, previa concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e repliche.

Il Tribunale, rilevato che il giudizio verteva su materia riservata alla cognizione del giudice monocratico, rimetteva il procedimento in sede istruttoria.

All’udienza del 4 luglio 2000 così fissata, il giudice istruttore rimetteva gli atti al Presidente, ricorrendo motivi d’astensione.

Quindi, dinanzi al giudicante nuovamente designato, la causa veniva assegnata a sentenza il 28 novembre 2000, previa concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e repliche.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere esaminata la natura del provvedimento opposto. Ciò in ragione della pregiudiziale eccezione d’inesistenza del decreto gravato dedotta dall’opponente.

Invero, dalla lettura della disposizione di cui all’art. 150 l.f. si trae la specialità del rimedio concesso al giudice delegato di procedura fallimentare per ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata della fallita il pagamento dei versamenti ancora dovuti per sottoscrizione di capitale.

La disposizione, in particolare, evidenzia la facoltà per il predetto giudicante di emettere il provvedimento indicato su sollecitazione del curatore, ovvero di ricorrere in proposito ad un ordinario giudizio di cognizione (v. Trib. Perugia, 29.12.1984; App.Firenze, 23.12.1982).

Nell’ipotesi in cui egli dia corso al potere primariamente indicato deve rappresentarsi, senza tema di smentita, come egli ciò faccia in attuazione delle generali attribuzioni di organo della procedura delineate dall’art. 25 della legge fallimentare.

Del resto, propria interpretando tale disposizione, la giurisprudenza vi ha intravisto  presupposto per l’emissione di decreti acquisitivi di attivo al fallimento, non oggetto di precipua previsione. Si pensi, in particolar modo, ai decreti emessi dal G.D. d’acquisizione di quote societarie di cui il fallito risulti titolare (v.Trib. Venezia, 1.8.1997).

 In tale logica ricostruttiva, pertanto, si giustifica perché a base del decreto ingiuntivo non si ponga in alcun modo un ricorso del tenore di quello previsto ex art. 643 c.p.c., ma piuttosto una semplice proposta del curatore nell’esercizio della gestione della procedura. Ad ulteriore conferma di tale assunto deve porsi il risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale per il rappresentante dell’ufficio fallimentare non necessita all’uopo di alcuna assistenza legale (v. Cass. Civ. 1972/2066; Trib. Torino, 19.6.1981).

Quindi, la dedotta inesistenza del decreto da parte dell’opponente, poiché notificatogli separatamente dall’istanza alla sua base, non può farsi derivare da una presunta deviazione dallo schema tipico legale del procedimento di notificazione. Ciò in forza del semplice riscontro che alcuna violazione si è prodotta in specie rispetto alla previsione di cui all’art. 150 l.f., che non opera richiamo all’esigenza che venga portata a conoscenza del debitore la proposta evocata.

V’è da dire, però, che pur nella sua connotazione peculiare, l’istituto della richiamata disposizione deve necessariamente porsi in maniera rispettosa dei principi generali informanti l’ordinamento, ed in particolare di quelli concernenti la tutela del diritto di difesa costituzionalmente dettati.

In tale ottica, un decreto ingiuntivo emesso senza alcun richiamo alla domanda di relativa sollecitazione, apparirebbe inidoneo a consentire all’ingiunto di esercitare le proprie prerogative difensive e ad instaurare un effettivo contraddittorio al riguardo.

Pertanto, potrebbe derivare da tale ragionamento il convincimento della nullità dell’atto, quantomeno in applicazione del disposto di cui al secondo comma dell’art. 156 c.p.c.

Ove, però, nel proporre l’impugnazione e nel contestare in merito le ragioni instate, l’ingiunto manifesti d’aver conoscenza delle altrui pretese, giusto è ritenere che il conclamato vizio abbia ricevuto sanatoria (v. Cass. Civ. 28 gennaio 1995, n. 1038; Cass. Civ. 24 settembre 1997, n. 9372).

Portando tali argomentazioni al caso d’interesse, deve considerasi come la formulazione della impugnativa, assoggettata per unanime valutazione alle disposizioni sulla opposizione a decreto ingiuntivo di cui agli art. 645 c.p.c. (v. Cass. Civ. 22 giugno 1972; Trb. Roma 19 aprile 1995), e le deduzioni proposte dall’opponente per contestare l’altrui pretesa, importi che possa considerarsi intervenuta in specie la sanatoria indicata.

Pertanto deve rigettarsi l’eccezione pregiudiziale formulata dalla TIZIO.

Passando al merito della controversia, giova premettere che l’opposto, attore in senso sostanziale nel giudizio (v. ex multis, Cass. Civ. 4 maggio 1994, n. 4286; Cass. Civ. 17 novembre 1997, n. 11417) agisca per ottenere dalla predetta il pagamento di somme dovute a titolo di quote di capitale della fallita sottoscritte e  non versate.

L’opponente, nel contestare l’avversa pretesa, non disconoscendo la sussistenza della deliberazione societaria di aumento di capitale emessa dalla SEMPRONIO S.p.A. in bonis, sostiene in primo luogo che non vi sarebbe stata integrale ed effettiva sottoscrizione del predetto aumento da parte di tutti i soci, in secondo luogo che, per l’inscindibilità dell’evocata modifica, l’inutile decorso del termine fissato all’uopo avrebbe determinato  la liberazione dei soci adempienti dall’impegno assunto.

Deduce poi, in maniera assorbente, che pur a voler ritenere infondati gli argomenti citati, ella avrebbe provveduto comunque all’estinzione del debito, vantando addirittura pretese nei confronti della fallita da accertarsi in via riconvenzionale nella presente sede.

A tale ultimo riguardo deve rammentarsi in astratto come la domanda riconvenzionale si ponga in maniera assolutamente distinta dall’eccezione. L’elemento in comune con la medesima deve rinvenirsi nella circostanza della sua proposizione in un giudizio in cui la parte assume la posizione di convenuto, sia pure in senso sostanziale. Oltre, in concreto, l’ulteriore profilo della relativa pregiudizialità di entrambi i rimedi rispetto alla pronuncia sulla domanda principale.

Ove l’accertamento della pretesa addotta venga richiesto per paralizzare l’azione, ben può dirsi che si rientra nell’ambito delle eccezioni. Qualora, invece, con il suddetto accertamento si chiede qualcosa in più, allora si è nel campo della riconvenzionale.

Al fine di salvaguardare la superiore esigenza del simultaneo processo, nei termini che successivamente verranno illustrati, il legislatore ha ritenuto che la riconvenzionale fosse proponibile in giudizio dal convenuto solo nei casi in cui dipenda “dal titolo già dedotto in giudizio dall’attore o da quello che appartiene alla causa quale mezzo di eccezione” (arg. Ex art. 36 c.p.c.).

Ricorre in particolare la seconda ipotesi in tutte le vicende in cui il controcredito opposto in compensazione supera l’ammontare della domanda (v. Cass. Civ. 6 giugno 1983, n. 3843; Cass. Civ. 2 aprile 1997, n. 2860).

In tali casi, a parere del giudicante, si verifica l’assorbimento dell’evocata eccezione nella riconvenzionale, da non consentire distinte pronunzie al riguardo.

Secondo la ricostruzione della fattispecie processuale di cui innanzi, proprio alla situazione delineata da ultimo deve ascriversi la vicenda dedotta dalla TIZIO.

Ciò posto, deve valutarsi che effetti produca la formulazione della domanda riconvenzionale indicata in giudizi come il presente, ove controparte è un fallimento.

La giurisprudenza di legittimità, in proposito suole seguire due distinti orientamenti rispetto ai casi in cui essa venga esperita in un processo ordinario di cognizione, in cui attore è la curatela, e a quelli in cui ciò avvenga nel corso d’una opposizione a decreto ingiunto dalla procedura.

In particolare, con riguardo alla prima ipotesi, ponendo in chiave di assoluta preminenza la necessità del simultaneus processus, la S.C. dichiara che lo stesso " in presenza di diversità di rito, deve essere perseguito ogniqualvolta l' accertamento di un credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa, con affermazione della competenza del Tribunale fallimentare sulla intera controversia” (Cass. 11297/98)

 Pur sottolineando la peculiarietà e la macchinosità del sistema individuato come innanzi per realizzare l’obiettivo, il Supremo Collegio, asserisce la necessità del compendio tra la specialità e le garanzie connesse agli accertamenti dei crediti verso la massa, come disciplinate inderogabilmente dagli artt. 52, 93 e ss. L.f. (cfr. Cass. 9 aprile 1997, n. 3068, in il Fallimento 1997, 1012; Cass. 27 febbraio 1987, n. 2164, ivi, 1987, 764; Cass. 18 gennaio 1988, n. 317, ivi, 1988, 344; Cass. 5 marzo 1990, n. 1729, ivi, 1990, 698; Cass. 13 maggio 1991, n. 5333, ivi, 1991, 822. (Cass. 9 aprile 1997, n. 3068, in il Fallimento 1997, 1012; Cass. 27 febbraio 1987, n. 2164, ivi, 1987, 764; Cass. 18 gennaio 1988, n. 317, ivi, 1988, 344; Cass. 5 marzo 1990, n. 1729, ivi, 1990, 698; Cass. 13 maggio 1991, n. 5333, ivi, 1991, 822.), la previsione di cui all’art.36 c.p.c.

Pertanto esso ritiene utile all’uopo che la causa vertente dinanzi al giudice ordinario “ venga riassunta nel termine di legge su iniziativa di entrambe le parti, e dunque anche dal curatore, con ricorso al giudice delegato nella sede di cui all' art. 101 legge fallimentare; con tale ricorso può ben essere prospettata la situazione e richiesto il rigetto delle pretese di controparte, con inizio della fase istruttoria e successiva rimessione, all' esito della stessa, della causa al Tribunale fallimentare, che deciderà su entrambe le pretese nel rispetto dei principi inderogabili della legge fallimentare e in armonia con quanto disposto dall' art. 36 c.p.c. in tema di domande riconvenzionali” (Cass. Civ. 13 dicembre 1999, n. 1344).

L’argomento che è possibile trarre dalla decisione riportata è nel senso che esiste una competenza esclusiva del Tribunale fallimentare a conoscere della riconvenzionale, derivante dalla stessa interpretazione dell’art. 24 legge fallimentare e dall’assimilabilità della suddetta azione a qualunque derivante dal fallimento, nonché la necessità che essa venga assoggettata al rito della verifica da parte del Giudice Delegato. (Cass. 1302/83; 4791/84; 9174/87; 1835/96; 562/99).

Diverso orientamento segue la Corte ove la reconventio origini in corso di giudizio d’opposizione a decreto ingiunto dal fallimento. Con decisione recente i giudici di legittimità hanno ritenuto in specie che spetti all’organo ordinario trattenere presso di se la controversia, ad esclusione del controcredito azionato, da rimettere in sede di cognizione fallimentare. Ciò salva la possibilità di sospensione dell’opposizione, sussistendo ragioni di pregiudizialità, in attesa del decisum sulla riconvenzionale.(v. Cass. Civ. 11 agosto 2000, n. 10692).

Tale arresto ripete precedenti (v. ad es. Cass. Civ. 562/1999) in cui si rappresenta la necessità di una diversa impostazione della fattispecie rispetto ai casi di  riconvenzionale proposta in sede di cognizione ordinaria, giustificando la medesima nell’esigenza di tutela della competenza funzionale del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

Si dice, in particolare, con riferimento “all' opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto, nei cui confronti sia stata proposta dall' opponente domanda riconvenzionale, non comporta l' improcedibilità del giudizio di opposizione e la remissione dell' intera controversia al giudice in sede fallimentare, dovendo il giudice dell' opposizione trattenere e decidere su questa, nonché disporre la rimessione della sola domanda riconvenzionale dinanzi al giudice delegato al fallimento, previa separazione dei due procedimenti, salva la possibilità di sospensione del giudizio di opposizione qualora la definizione della riconvenzionale si presenti come pregiudiziale rispetto alla decisione dell' opposizione all' opposizione a decreto ingiuntivo.. E ciò in aderenza al consolidato indirizzo sulla inderogabilità della competenza del giudice dell' opposizione in ragione di qualsivoglia ragione di connessione, definitivamente puntualizzato dalle note sez. un. 8 ottobre 1992, nn. 10984/5 e seguito pur nei più recenti pronunziati di questa Corte” (Cass. civile, sez. I, 21-11-1996, n. 10278; Cass. 16 dicembre 1993, n. 12436; Cass. 13 ottobre 1995, n. 10676 e 11 ottobre 1995, n. 10594).

La considerazione di premessa, dell’ascrivibilità totale del presente giudizio all’opposizione a decreto ingiuntivo, impone pertanto di assumere orientamento circa la determinazioni d’adottare nell’ipotesi presente.

Benvero dalle decisioni su riportate emerge come il simultaneus processus non rappresenti realtà sentita dalla S.C. sempre con la medesima forza.

Sicuramente l’esigenza recede ove si ritengano sussistere ragioni di competenza funzionale del giudice adito su questioni su cui non può pronunciarsi al di là del dato che non appare perseguibile l’orientamento di certa dottrina volto, se non a denegare, a limitare il rilievo ed il fondamento dell’asserita competenza funzionale del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, stante la naturale attrazione della cognizione sui crediti concorsuali al Tribunale fallimentare, è necessario rinvenire nelle pieghe del sistema strumenti utili a soddisfare contrapposte necessità.

Infatti, ove si ritenesse di non aderire alla teoria che vuole soddisfatto il processo simultaneo, anche mediante il ricorso a strumenti di raccordo quali quelli paventati dalla Cassazione nel richiamo alla sospensione della causa sul decreto ingiuntivo sino alla decisione in sede fallimentare sulla riconvenzionale, dovrebbe dirsi che ben può il giudice della relativa opposizione decidere la controversia, previa declaratoria d’inammissibilità/improcedibilità della pretesa azionata nei confronti della massa.

Ma una simile soluzione, che non impedirebbe la proposizione dell’istanza del controcreditore nelle competenti sedi e con le formalità di cui agli artt. 93  e ss. L.f., potrebbe effettivamente apparire lesiva del diritto di difesa del medesimo.

Ciò visto che altro significato avrebbe il riconoscimento della domanda in sede concorsuale, con le falcidie del caso, rispetto all’utilizzo della medesima per opporsi alla pretesa formulata dalla curatela in sede extrafallimentare.

 Pertanto, alla luce dell’arresto della S.C., secondo il quale in ordine alla riconvenzionale esercitata nei confronti della massa sussiste sempre la competenza del Tribunale a conoscerne, oltre alla necessità dell’assoggettamento del credito al rito speciale di cui agli art. 52, 93 e ss. c.p.c., può ritenersi ammissibile la rimessione degli atti relativi dal giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo all’organo indicato. Previo richiamo alla disciplina di cui agli artt. 34 e ss. c.p.c. e separazione delle vicende della riconvenzionale rispetto al resto della controversia.

Può ritenersi, altresì ammissibile che a ciò si aggiunga, esistendone i presupposti, la sospensione del giudizio d’ingiunzione a norma dell’art. 295 c.p.c.

La combinazione prospettata eviterebbe che in base all’asserita coesistenza di ragioni di competenza funzionale ed in forza delle disposizioni di rito fallimentare inderogabili, a subire conseguenze dannose sia il solo debitore in bonis.

Risolta nei sensi predetti la questione in astratto, concretamente v’è da dire che alcun dubbio esiste in specie sulla natura d’antecedente logico giuridico della presente decisione dell’accertamento in ordine alla sussistenza del controcredito azionato dall’opponente (v. Cass. Civ. SS.UU. 11 aprile 1994, n. 3354).

Dalla documentazione prodotta dalla curatela, ed in particolare dalla deliberazione assembleare registrata il 28 dicembre 1992, si evince in linea preliminare l’aumento di capitale della SEMPRONIO. Si deduce, nel contesto, il rispetto delle previsioni di cui all’art. 2439 secondo comma c.c. circa la fissazione di termine ultimo per la sottoscrizione integrale dell’aumento, e la previsione della intangibilità del capitale comunque sottoscritto alla data di riferimento.

Ne consegue che alcun pregio presentano le affermazioni contrastanti portate al riguardo dall’opponente.

Del pari esiste prova documentale, derivante dagli estratti delle copie delle scritture della fallita versate dall’opposto e non disconosciute in via espressa (v. Cass. Civ. 6 aprile 1999, n. 3314), dell’ammontare del credito vantato dalla curatela al dì del fallimento nei confronti della TIZIO.

Alla stregua di tali considerazioni, assume rilievo fondamentale ai fini dell’accoglimento della domanda il vaglio dei fatti estintivi addotti dalla predetta in via subordinata. Questi, come detto, risultano assorbiti dalla definitiva richiesta di accertamento di un controcredito nei riguardi della curatela, da rendere necessaria la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti al Giudice delegato presso il Tribunale fallimentare relativamente alla riconvenzionale pendente poiché proposta in corso di lite (Cass. Civ. 11 agosto 2000, n. 10692).

Con fissazione alle parti del termine di cui in dispositivo per la riassunzione della relativa domanda.

P. Q. M.

Pronunziando in via non definitiva sull'opposizione proposta da TIZIO ing. Paride S.r.l.  avverso al decreto ingiuntivo emesso il 19 ottobre 1996  nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 150 l.f., dal G.D. al fallimento SEMPRONIO S.p.A., così provvede :

a)                       dichiara separarsi gli atti relativi alla  domanda riconvenzionale proposta dall’opponente TIZIO Paride Ing. S.r.l.;

b)                       rimette gli atti al Giudice Delegato al Fallimento SEMPRONIO S.p.A.(126/96),  limitatamente all’indicata domanda riconvenzionale;

c)                       fissa alle parti termine sino al 2 ottobre 2001 per la riassunzione del suddetto procedimento;

d)                       dichiara la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.

 

Così deciso in Nola, il 18 aprile 2001.

Il Giudice

dr. Enrico Quaranta

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