Nola-Tribunale
/Ordine
Avvocati Nola / HOME
/Avvertenze
legali
.
.
FALLIMENTO. Opposizione al passivo del fallimento, rigetto.
Condizioni processuali
della domanda, art. 98 L.F. – Natura di procedimento di primo grado a cognizione
ordinaria e contraddittorio integro – Principio di disponibilità della prova,
applicabilità – Poteri dei creditori – Principio della domanda e suo temperamento,
poteri officiosi d’indagine -
Terzietà del curatore – Inapplicabilità della disciplina dell’art. 2710 nei
confronti del curatore del fallimento – Inefficacia delle scritture contabili
- Prova del credito – Onere del
creditore opponente – Omessa contestazione della pretesa derivante dalla contumacia
della curatela – Irrilevanza – Tribunale di Nola, sentenza, 09.07.03
______________________________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, riunito in camera
di consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr. Enrico QUARANTA -Presidente
–relatore -
- dr.ssa
Ubalda MACRI’ - Giudice -
- dr.ssa Fernanda IANNONE - Giudice
-
Giudice istruttore : dr. Enrico Quaranta - I Sezione Civile
Oggetto: opposizione stato passivo - Nuovo rito
ha pronunziato la presente
SENTENZA
TRA
TIZIO Imaging S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in Nola (NA), (…),giusto mandato e procura a margine
dell’atto introduttivo
- opponente -
Fallimento Centro Sud CAIO S.r.l.(64/99) in persona del curatore p.t., dr.ssa F., domiciliata
per la carica in (…)
-
opposto contumace -
Con ricorso del 31 ottobre 2001, notificato
alla curatela il 13 novembre successivo ed iscritto a ruolo nei termini fissati
dall’art.98 L.F., la TIZIO Imaging S.p.a. interponeva formale opposizione
al passivo del fallimento in epigrafe.
Premetteva d’esser
venuta a conoscenza, a mezzo raccomandata del curatore pervenuta il 16 ottobre
2001, del rigetto della propria domanda d’ammissione, motivato dal giudice
delegato per “ documentazione inidonea a comprovare il credito, non consistente
la stessa in un estratto del libro contabile di riferimento”.
Eccepiva, a contrario,
che allegate all’istanza in parola aveva posto copia delle fatture e certificato
dell’estratto del libro giornale debitamente bollato, vidimato e tenuto ai
sensi di legge, utili a suffragare la pretesa. Evidenziava, inoltre, di aver
ottenuto dal curatore in data 12 novembre 1999 l’avviso di cui all’art. 92
l.f., evidentemente per essere il credito riportato dalla stesse scritture
della Centro Sud CAIO. Aggiungeva, infine, che l’amministratore unico della
fallita, sig. Lxx Pxxx, aveva a suo tempo rilasciato due effetti dell’importo
di £. 14.000.000 cadauno a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni dedotte,
titoli che nel contempo essa ricorrente depositava.
Per gli indicati motivi
proponeva formale impugnativa avverso al decreto di prime cure, chiedendo
ammettersi il credito nell’ammontare e con la collocazione dettagliate.
Non si costituiva in giudizio la curatela.Esaurita
la trattazione ed in assenza di richieste in tema di prova, sulle conclusioni
versate dall’opponente a verbale il 6 maggio 2003, in conformità agli atti,
la causa transitava in decisione al Collegio, con termine di giorni sessanta
per il deposito di comparsa conclusionale.
Motivi della decisione
In primo luogo va dichiarata la
contumacia della curatela, non costituta in giudizio. Quindi va dato atto
della ricorrenza delle condizioni processuali della domanda, come fissate
dall’art. 98 della legge fallimentare.
A tale riguardo devesi rilevare
come il giudizio, appartenente al novero delle opposizioni allo stato passivo,
presenti natura di procedimento di primo grado, a cognizione ordinaria e contraddittorio
integro, indirizzato al complessivo riesame del provvedimento del giudice
delegato reso in sede di verifica dei crediti (v. Cass. civ. 8 novembre 1997, n. 11026; Cass.
Civ. 27 marzo 1995, n. 3592; Cass. Civ. 5 settembre 1992, n. 10241; Trib.
di Saluzzo 18-05-1999 - Pres. Giordano - Est. Aprile - Biserni Eldo c. fall.
s.p.a. Accornero in Il Fallimento n. 10, anno 1999, pag. 1161; Trib. di Milano
18-05-1998 - Pres. Blumetti - Est. Blumetti - S.A. Jean-Baptiste Del Pierre
c. fall. s.r.l. Itasi, in Il Fallimento n. 10, anno 1998, pag. 1088; Trib.
Milano 30 agosto 1990, in il Fallimento 1991, 206; App. Bologna 9 giugno 1987,
ivi, 1988, 396; App. Torino 26 marzo 1986, ivi, 1986, 1154; Trib. Torino 23
gennaio 1986, ivi, 1986, 697; Trib. Milano 7 febbraio 1985, ivi, 1985, 573;
¶Trib. di Torino 14-06-1988 - Pres. Corradini - Est. Nosengo - Snc Gimobili
di Giombi Luciana e C. c. fall. Miceli in Il Fallimento n. 12, anno 1988,
pag. 1264).
Stante il suo collegamento con la suddetta fase d’accertamento,
nel relativo contesto è possibile procedere ad informale acquisizione, ai
fini della decisione, dell’allegazione ivi versata dall’opponente (al riguardo
ed in conformità, ex multis Cass, Civ. 95/2823). Ed in conformità al citato
avviso, il Tribunale ha attinto, per l’esame della domanda, alla documentazione
primariamente versata dalla ricorrente.
La natura del giudizio importa l’applicazione dal
principio di disponibilità della prova ( così Cass. Civ. SS.UU. 94/6707);
ed invero il giudice delegato nel corso dell’opposizione perde i poteri che
aveva nella fase di verifica dei crediti, assumendo la posizione tipica dell’istruttore
dei giudizi ordinari.
La precisazione compiuta sopra sulle ragioni che importano
la facoltà dell’organo decidente di acquisire la documentazione di prime cure
serve proprio a scongiurare ogni ipotesi ricostruttiva che intenda attribuire
natura inquisitoria anche al presente gravame.
Giova rammentare, in tema, come l’accertamento tempestivo
dei crediti – quale strumento teso al riconoscimento del diritto a partecipare
all’esecuzione universale sui bei dell’imprenditore, cui presiede il fallimento
– presenti dei momenti di deroga all’ordinario procedimento di cognizione.
Se, infatti, non pare possibile denegare la natura
contenziosa della giurisdizione ivi esplicata – dovendosi concludere il procedimento
con una determinazione che impinga sul diritto soggettivo a concorrere alla
ripartizione dell’attivo fallimentare – non appare inutile segnalare che al
relativo interno opera anzitutto un contraddittorio allargato, in cui i singoli
creditori, il fallito ed il curatore possono dire la loro sulla pretesa altrui
per la quale viene richiesta l’insinuazione; inoltre, che lo stesso giudizio
sia dominato dal principio della domanda quanto alla determinazione dell’ambito
sui cui il giudice deve decidere, temprato, per i fini cui accede e di cui
sopra, dall’attribuzione all’organo decidente – pur nella sommarietà e nella
deformalizzazione dell’accertamento – di poteri officiosi d’indagine che presiedono
all’ampliamento del thema decidendum sino rispetto ad eccezioni estintive
e/o impeditive della pretesa ovvero alla rimozione d’efficacia della stessa
rispetto alla massa fallimentare.
Le deroghe in questione, tuttavia, si fermano, quanto
alle regole del giudizio, nel passaggio alla fase dell’opposizione allo stato
passivo, ove ad ogni buon conto viene espressamente assicurato il potere dei
creditori che contestano la pretesa dell’opponente di intervenire in causa
a sostenere tale posizione.
Ciò posto in rito, devesi rilevare
come secondo una recente pronuncia dei giudici di legittimità, fondata sul
richiamo alla posizione di terzietà del curatore nei procedimenti d’accertamento
delle passività della procedura, al predetto non possono essere opposte all’uopo
né le scritture contabili provenienti dal creditore - non potendosi sussumere
la controversia rientrante nel novero indicato tra quelle correnti tra imprenditori
commerciali - né scritture prive di data certa, secondo i canoni di cui all’art.
2704 c.c., né, sic et simpliciter, estratti o certificazioni (v.
Cass. civ. 9 maggio 2001, n. 6465).
L’arresto in parola contrasta con
isolata pronunzia ( v. Cass. Civ. n° 5529 del 13/04/01 Sez.I) che ritiene
applicabile l’art. 2710 c.c., in tema d’efficacia probatoria dei i libri bollati
e vidimati nelle forme di legge - quando regolarmente tenuti - nei rapporti
tra imprenditori, anche ai casi in cui una delle parti sia stata dichiarata
fallita e si tratti di provare un rapporto sorto in periodo antecedente alla
dichiarazione di fallimento della stessa. Esso, invece, costituisce conferma
dell’avviso prevalente dei giudici di legittimità, per il quale l’inapplicabilità
della disciplina del citato art. 2710 nei confronti del curatore del fallimento
deriva dalla relativa posizione di gestore del patrimonio del fallito e, in
quanto tale, giammai imprenditore (Cassazione Civile n° 352 del 14/01/99 Sez.I;
Cass. 28 maggio 1997 n. 4729, Fall., 1997,
1202; Cass. 10 dicembre 1984 n.
6482, Fall.,
1985, 414; Giust. civ., 1985, I, 1094).
Rimanendo in tema necessita evidenziare
come l’interpretazione resa da ultimo con la sentenza n. 6465 converga su
di un orientamento già perorato da questo Tribunale, che qui vale la pena
riprodurre.
Invero costituisce regola generale
in materia prova, derivante dall’applicazione di una corretta massima esperienza,
quella per cui le dichiarazioni rese o i documenti redatti da uno dei contendenti
risultino invocabili esclusivamente a suo danno e non a suo favore; ciò con
la salvezza di eventuali deroghe di legge.
Espressione di tale assunto si
palesa, in primis, la disciplina dettata in tema di libri e scritture
contabili delle imprese soggette a registrazione, laddove statuisce che gli
estratti dalle medesime fanno prova esclusivamente contro l’imprenditore (art.
2709 c.c.). A conferma ulteriore proprio la disposizione dell’art. 2710 c.c.,
che attribuisce valenza di solo elemento liberamente valutabile alle risultanze
dei libri contabili, bollati, vidimati e tenuti regolarmente, prodotti dall’imprenditore
nei confronti di un appartenente alla medesima categoria a dimostrazione di
rapporti inerenti l’esercizio dell’attività (sull’efficacia probatoria indicata,
v. Cass. Civ. 3 aprile 1996, n. 3108).
Le considerazioni svolte vanno poi rilette
con riferimento alle ipotesi in cui la dimostrazione dei dedotti rapporti
voglia essere resa nei confronti di soggetti estranei ai medesimi, quale appunto
la curatela fallimentare rispetto alle pretese relazioni commerciali tenute
dalla fallita: e per vero, nonostante l’avviso espresso dalla sentenza della
S.C. 5529/2001, l’ inquadramento del curatore ut supra non appare allo
stato revocabile in dubbio, rivestendo il predetto l’incarico principale di
garante della corretta formazione del passivo fallimentare a tutela di tutti
i creditori ( v., ex plurimis, Cass. civ. 20 luglio 2000, n. 9539; Cass. civile,
sez. I, 20-07-2000, n. 9539 - Pres. Senofonte P - Rel. Panebianco Ur - P.M.
Gambardella V (conf.) - Banca Roma c. Fall. Impresa G. Febbraro; Cass. civile,
sez. I, 06-05-1998, n. 4551 - Pres. Cantillo M - Rel. Marziale G - P.M. Maccarone
V (Conf.) - Vetri c. Fall. Sdf P & M di Puppo e Mellano; Cass. Civile
92/5294).
Ebbene il Collegio ritiene in proposito che
alcun’efficacia probatoria possano spiegare le menzionate scritture (conformi
Cass. Civ. 14.1.99, n. 352 e Cass. Civ. 26.5.87, n. 4703).
In particolare, ad avviso del Tribunale,
perché il credito commerciale dedotto da un imprenditore concernente
forniture tenuti in sede pre fallimentare con la ditta decotta possa
ritenersi compiutamente provato, è necessario sussista un’integrazione dimostrativa
ai dati contabili allegati dal predetto, fondata su elementi in equivoci e
seri, rinvenibili - del caso - nelle risultanze delle scritture della convenuta
o degli accertamenti sulle medesime condotti dall’ufficio fallimentare, ovvero
in deposizioni che confermino l’esistenza del fatto costitutivo della pretesa.
Non pare inutile sottolineare che
in sede di verifica tempestiva dei crediti è lo stesso giudice delegato a
poter attingere ad informazioni idonee a comprovare il credito azionato. Diversamente
costituirà onere del creditore opponente far entrare nel processo di cui all’art.98
l.f. – secondo la disciplina di rito – documenti tesi a suffragare le proprie
asserzioni.
E per vero dati utili ad infirmare
le scritture addotte giammai potranno ivi ritenersi desumibili dall’omessa
contestazione della pretesa derivante dalla contumacia serbata dalla curatela:
a tale condotta – collegabile ad una scelta consapevole sulla strategia da
perseguire nella vicenda processuale – va infatti ascritto un rilievo assolutamente
neutro ( v., in tema, Cass. Civ. 96/1648; 90/1898).
Nel caso che occupa la documentazione versata
dalla creditrice, consistente in estratto delle proprie scritture recante
attestazione notarile conforme al dettato ex art. 2710 del codice civile,
alla luce delle esposte considerazioni non può allora consentire l’accoglimento
della domanda. Né alcun rilievo in senso contrario presentano gli effetti
cambiari depositati nella presente fase, non riferibili alla Centro Sud CAIO
e comunque sforniti di data certa. Del pari a conclusione diversa da quella
raggiunta non può indurre neppure il dato dell’avviso ex art. 92 della legge
fallimentare ricevuto dall’opponente; esso palesa, semmai, che il curatore
abbia rinvenuto delle scritture della fallita che riportavano tra i relativi
creditori la TIZIO. Era onere della medesima occuparsi, in questa sede, di
utilizzare gli strumenti necessari per l’ingresso nel processo di tale documentazione.
Il mancato assolvimento dell’incombente va quindi posto a carico dell’istante.
Al rigetto dell’opposizione nulla segue per le spese,
stante la contumacia della curatela.
Il Tribunale di Nola, prima sezione
civile, definitivamente giudicando sull’opposizione allo stato passivo del
Fallimento
Centro Sud CAIO S.r.l.(64/99)proposta da TIZIO
Imaging S.p.a., con ricorso del 31 ottobre 2001, notificato
alla curatela il 13 novembre successivo ed iscritto a ruolo nei termini fissati
dall’art.98 L.F., disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:
·
rigetta l’opposizione, poiché infondata;
·
nulla sulla spese.
Così deciso in Nola,
nella camera di consiglio del 9 luglio
2003.
Il Presidente
Estensore
dr. Enrico QUARANTA
____________________IUS
SIT www.iussit.it ____________________
Nola-Tribunale
/ Ordine
degli Avvocati di Nola / HOME
/
Presentazione-Avvertenze
legali
_________________________________________________
tutti
i diritti riservati-