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FALLIMENTO. Opposizione al passivo del fallimento, rigetto. Condizioni processuali della domanda, art. 98 L.F. – Natura di procedimento di primo grado a cognizione ordinaria e contraddittorio integro – Principio di disponibilità della prova, applicabilità – Poteri dei creditori – Principio della domanda e suo temperamento,  poteri officiosi d’indagine  - Terzietà del curatore – Inapplicabilità della disciplina dell’art. 2710 nei confronti del curatore del fallimento – Inefficacia delle scritture contabili -  Prova del credito – Onere  del creditore opponente – Omessa contestazione della pretesa derivante dalla contumacia della curatela – Irrilevanza – Tribunale di Nola, sentenza,  09.07.03 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 TRIBUNALE DI NOLA


Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

-    dr. Enrico QUARANTA              -Presidente –relatore -

-    dr.ssa Ubalda MACRI’                     - Giudice -

-    dr.ssa Fernanda IANNONE           - Giudice -

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Giudizio N.5101 r.g. affari contenziosi civili - Anno 2001
Giudice istruttore : dr. Enrico Quaranta - I Sezione Civile
Oggetto: opposizione stato passivo - Nuovo rito

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ha pronunziato la presente

SENTENZA

TRA

TIZIO Imaging S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Nola (NA), (…),giusto mandato e procura a margine dell’atto introduttivo

- opponente -

Fallimento Centro Sud CAIO S.r.l.(64/99) in persona del curatore p.t., dr.ssa F., domiciliata per la carica in (…)

                                                - opposto contumace -

Svolgimento del processo e conclusioni delle parti

Con ricorso del 31 ottobre 2001, notificato alla curatela il 13 novembre successivo ed iscritto a ruolo nei termini fissati dall’art.98 L.F., la TIZIO Imaging S.p.a. interponeva formale opposizione al passivo del fallimento in epigrafe.

Premetteva d’esser venuta a conoscenza, a mezzo raccomandata del curatore pervenuta il 16 ottobre 2001, del rigetto della propria domanda d’ammissione, motivato dal giudice delegato per “ documentazione inidonea a comprovare il credito, non consistente la stessa in un estratto del libro contabile di riferimento”.

Eccepiva, a contrario, che allegate all’istanza in parola aveva posto copia delle fatture e certificato dell’estratto del libro giornale debitamente bollato, vidimato e tenuto ai sensi di legge, utili a suffragare la pretesa. Evidenziava, inoltre, di aver ottenuto dal curatore in data 12 novembre 1999 l’avviso di cui all’art. 92 l.f., evidentemente per essere il credito riportato dalla stesse scritture della Centro Sud CAIO. Aggiungeva, infine, che l’amministratore unico della fallita, sig. Lxx Pxxx, aveva a suo tempo rilasciato due effetti dell’importo di £. 14.000.000 cadauno a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni dedotte, titoli che nel contempo essa ricorrente depositava.

Per gli indicati motivi proponeva formale impugnativa avverso al decreto di prime cure, chiedendo ammettersi il credito nell’ammontare e con la collocazione dettagliate.

Non si costituiva in giudizio la curatela.Esaurita la trattazione ed in assenza di richieste in tema di prova, sulle conclusioni versate dall’opponente a verbale il 6 maggio 2003, in conformità agli atti, la causa transitava in decisione al Collegio, con termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale.

Motivi della decisione

In primo luogo va dichiarata la contumacia della curatela, non costituta in giudizio. Quindi va dato atto della ricorrenza delle condizioni processuali della domanda, come fissate dall’art. 98 della legge fallimentare.

A tale riguardo devesi rilevare come il giudizio, appartenente al novero delle opposizioni allo stato passivo, presenti natura di procedimento di primo grado, a cognizione ordinaria e contraddittorio integro, indirizzato al complessivo riesame del provvedimento del giudice delegato reso in sede di verifica dei crediti  (v. Cass. civ. 8 novembre 1997, n. 11026; Cass. Civ. 27 marzo 1995, n. 3592; Cass. Civ. 5 settembre 1992, n. 10241; Trib. di Saluzzo 18-05-1999 - Pres. Giordano - Est. Aprile - Biserni Eldo c. fall. s.p.a. Accornero in Il Fallimento n. 10, anno 1999, pag. 1161; Trib. di Milano 18-05-1998 - Pres. Blumetti - Est. Blumetti - S.A. Jean-Baptiste Del Pierre c. fall. s.r.l. Itasi, in Il Fallimento n. 10, anno 1998, pag. 1088; Trib. Milano 30 agosto 1990, in il Fallimento 1991, 206; App. Bologna 9 giugno 1987, ivi, 1988, 396; App. Torino 26 marzo 1986, ivi, 1986, 1154; Trib. Torino 23 gennaio 1986, ivi, 1986, 697; Trib. Milano 7 febbraio 1985, ivi, 1985, 573; ¶Trib. di Torino 14-06-1988 - Pres. Corradini - Est. Nosengo - Snc Gimobili di Giombi Luciana e C. c. fall. Miceli in Il Fallimento n. 12, anno 1988, pag. 1264).

Stante il suo collegamento con la suddetta fase d’accertamento, nel relativo contesto è possibile procedere ad informale acquisizione, ai fini della decisione, dell’allegazione ivi versata dall’opponente (al riguardo ed in conformità, ex multis Cass, Civ. 95/2823). Ed in conformità al citato avviso, il Tribunale ha attinto, per l’esame della domanda, alla documentazione primariamente versata dalla ricorrente.

La natura del giudizio importa l’applicazione dal principio di disponibilità della prova ( così Cass. Civ. SS.UU. 94/6707); ed invero il giudice delegato nel corso dell’opposizione perde i poteri che aveva nella fase di verifica dei crediti, assumendo la posizione tipica dell’istruttore dei giudizi ordinari.

La precisazione compiuta sopra sulle ragioni che importano la facoltà dell’organo decidente di acquisire la documentazione di prime cure serve proprio a scongiurare ogni ipotesi ricostruttiva che intenda attribuire natura inquisitoria anche al presente gravame.

Giova rammentare, in tema, come l’accertamento tempestivo dei crediti – quale strumento teso al riconoscimento del diritto a partecipare all’esecuzione universale sui bei dell’imprenditore, cui presiede il fallimento – presenti dei momenti di deroga all’ordinario procedimento di cognizione.

Se, infatti, non pare possibile denegare la natura contenziosa della giurisdizione ivi esplicata – dovendosi concludere il procedimento con una determinazione che impinga sul diritto soggettivo a concorrere alla ripartizione dell’attivo fallimentare – non appare inutile segnalare che al relativo interno opera anzitutto un contraddittorio allargato, in cui i singoli creditori, il fallito ed il curatore possono dire la loro sulla pretesa altrui per la quale viene richiesta l’insinuazione; inoltre, che lo stesso giudizio sia dominato dal principio della domanda quanto alla determinazione dell’ambito sui cui il giudice deve decidere, temprato, per i fini cui accede e di cui sopra, dall’attribuzione all’organo decidente – pur nella sommarietà e nella deformalizzazione dell’accertamento – di poteri officiosi d’indagine che presiedono all’ampliamento del thema decidendum sino rispetto ad eccezioni estintive e/o impeditive della pretesa ovvero alla rimozione d’efficacia della stessa rispetto alla massa fallimentare.

Le deroghe in questione, tuttavia, si fermano, quanto alle regole del giudizio, nel passaggio alla fase dell’opposizione allo stato passivo, ove ad ogni buon conto viene espressamente assicurato il potere dei creditori che contestano la pretesa dell’opponente di intervenire in causa a sostenere tale posizione.

Ciò posto in rito, devesi rilevare come secondo una recente pronuncia dei giudici di legittimità, fondata sul richiamo alla posizione di terzietà del curatore nei procedimenti d’accertamento delle passività della procedura, al predetto non possono essere opposte all’uopo né le scritture contabili provenienti dal creditore - non potendosi sussumere la controversia rientrante nel novero indicato tra quelle correnti tra imprenditori commerciali - né scritture prive di data certa, secondo i canoni di cui all’art. 2704 c.c., né, sic et simpliciter, estratti o certificazioni (v. Cass. civ. 9 maggio 2001, n. 6465).

L’arresto in parola contrasta con isolata pronunzia ( v. Cass. Civ. n° 5529 del 13/04/01 Sez.I) che ritiene applicabile l’art. 2710 c.c., in tema d’efficacia probatoria dei i libri bollati e vidimati nelle forme di legge - quando regolarmente tenuti - nei rapporti tra imprenditori, anche ai casi in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita e si tratti di provare un rapporto sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento della stessa. Esso, invece, costituisce conferma dell’avviso prevalente dei giudici di legittimità, per il quale l’inapplicabilità della disciplina del citato art. 2710 nei confronti del curatore del fallimento deriva dalla relativa posizione di gestore del patrimonio del fallito e, in quanto tale, giammai imprenditore (Cassazione Civile n° 352 del 14/01/99 Sez.I; Cass. 28 maggio 1997  n.  4729,  Fall.,  1997, 1202; Cass. 10 dicembre 1984  n.  6482,  Fall.,  1985, 414; Giust. civ., 1985, I, 1094).

Rimanendo in tema necessita evidenziare come l’interpretazione resa da ultimo con la sentenza n. 6465 converga su di un orientamento già perorato da questo Tribunale, che qui vale la pena riprodurre.

Invero costituisce regola generale in materia prova, derivante dall’applicazione di una corretta massima esperienza, quella per cui le dichiarazioni rese o i documenti redatti da uno dei contendenti risultino invocabili esclusivamente a suo danno e non a suo favore; ciò con la salvezza di eventuali deroghe di legge.

Espressione di tale assunto si palesa, in primis, la disciplina dettata in tema di libri e scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, laddove statuisce che gli estratti dalle medesime fanno prova esclusivamente contro l’imprenditore (art. 2709 c.c.). A conferma ulteriore proprio la disposizione dell’art. 2710 c.c., che attribuisce valenza di solo elemento liberamente valutabile alle risultanze dei libri contabili, bollati, vidimati e tenuti regolarmente, prodotti dall’imprenditore nei confronti di un appartenente alla medesima categoria a dimostrazione di rapporti inerenti l’esercizio dell’attività (sull’efficacia probatoria indicata, v. Cass. Civ. 3 aprile 1996, n. 3108).

Le considerazioni svolte vanno poi rilette con riferimento alle ipotesi in cui la dimostrazione dei dedotti rapporti voglia essere resa nei confronti di soggetti estranei ai medesimi, quale appunto la curatela fallimentare rispetto alle pretese relazioni commerciali tenute dalla fallita: e per vero, nonostante l’avviso espresso dalla sentenza della S.C. 5529/2001, l’ inquadramento del curatore ut supra non appare allo stato revocabile in dubbio, rivestendo il predetto l’incarico principale di garante della corretta formazione del passivo fallimentare a tutela di tutti i creditori ( v., ex plurimis, Cass. civ. 20 luglio 2000, n. 9539; Cass. civile, sez. I, 20-07-2000, n. 9539 - Pres. Senofonte P - Rel. Panebianco Ur - P.M. Gambardella V (conf.) - Banca Roma c. Fall. Impresa G. Febbraro; Cass. civile, sez. I, 06-05-1998, n. 4551 - Pres. Cantillo M - Rel. Marziale G - P.M. Maccarone V (Conf.) - Vetri c. Fall. Sdf P & M di Puppo e Mellano; Cass. Civile 92/5294).

Ebbene il Collegio ritiene in proposito che alcun’efficacia probatoria possano spiegare le menzionate scritture (conformi Cass. Civ. 14.1.99, n. 352 e Cass. Civ. 26.5.87, n. 4703).

In particolare, ad avviso del Tribunale, perché il credito commerciale dedotto da un imprenditore concernente  forniture tenuti in sede pre fallimentare con la ditta decotta possa ritenersi compiutamente provato, è necessario sussista un’integrazione dimostrativa ai dati contabili allegati dal predetto, fondata su elementi in equivoci e seri, rinvenibili - del caso - nelle risultanze delle scritture della convenuta o degli accertamenti sulle medesime condotti dall’ufficio fallimentare, ovvero in deposizioni che confermino l’esistenza del fatto costitutivo della pretesa.

Non pare inutile sottolineare che in sede di verifica tempestiva dei crediti è lo stesso giudice delegato a poter attingere ad informazioni idonee a comprovare il credito azionato. Diversamente costituirà onere del creditore opponente far entrare nel processo di cui all’art.98 l.f. – secondo la disciplina di rito – documenti tesi a suffragare le proprie asserzioni.  

E per vero dati utili ad infirmare le scritture addotte giammai potranno ivi ritenersi desumibili dall’omessa contestazione della pretesa derivante dalla contumacia serbata dalla curatela: a tale condotta – collegabile ad una scelta consapevole sulla strategia da perseguire nella vicenda processuale – va infatti ascritto un rilievo assolutamente neutro ( v., in tema, Cass. Civ. 96/1648; 90/1898).

Nel caso che occupa la documentazione versata dalla creditrice, consistente in estratto delle proprie scritture recante attestazione notarile conforme al dettato ex art. 2710 del codice civile, alla luce delle esposte considerazioni non può allora consentire l’accoglimento della domanda. Né alcun rilievo in senso contrario presentano gli effetti cambiari depositati nella presente fase, non riferibili alla Centro Sud CAIO e comunque sforniti di data certa. Del pari a conclusione diversa da quella raggiunta non può indurre neppure il dato dell’avviso ex art. 92 della legge fallimentare ricevuto dall’opponente; esso palesa, semmai, che il curatore abbia rinvenuto delle scritture della fallita che riportavano tra i relativi creditori la TIZIO. Era onere della medesima occuparsi, in questa sede, di utilizzare gli strumenti necessari per l’ingresso nel processo di tale documentazione. Il mancato assolvimento dell’incombente va quindi posto a carico dell’istante. 

Al rigetto dell’opposizione nulla segue per le spese, stante la contumacia della curatela.

P. Q. M.

Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, definitivamente giudicando sull’opposizione allo stato passivo del Fallimento Centro Sud CAIO S.r.l.(64/99)proposta da TIZIO Imaging S.p.a., con ricorso del 31 ottobre 2001, notificato alla curatela il 13 novembre successivo ed iscritto a ruolo nei termini fissati dall’art.98 L.F., disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:

·        rigetta l’opposizione, poiché infondata;

·        nulla sulla spese.

Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del  9 luglio 2003.

             

 Il Presidente Estensore

dr. Enrico QUARANTA

 

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