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FALLIMENTO.  Opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento.  Art. 18 L.F.  – Notificazione testo integrale sella sentenza, non necessità – Comunicazione ex art. 17 L.F. , mezzi equipollenti -  Termine per opposizione –  Curatore e creditori ricorrenti, litisconsorzio necessario – Opposizione a dichiarazione di fallimento, mezzo di impugnazione regolato per analogia dalla disciplina dell’appello – Requisito oggettivo, art. 5 L.F. – Poteri ufficiosi -   Ricorso di fallimento, petitum immediato, accertamento dei presupposti , art 1 e 5 L.F.  – Impotenza funzionale dell’imprenditore commerciale di natura non transitoria -  Natura del ricorso,  interessi pubblicistici – Desistenza, prosecuzione della procedura – Audizione dell’imprenditore, non necessità -   Decozione, irrilevanza di un giudizio prognostico sulla liquidità del ciclo produttivo – Pagamenti, quietanza liberatoria, necessità – Desistenza con caratteri di rinegoziazione, irrilevanza – Rinunzia agli atti e non al credito, irrilevanza – Pagamento effetti protestati, prova parziale, insufficienza – Bilancio di segno negativo, fermo attività, non documentata esistenza di beni strumentali, di contratti, conclamati segni di difficoltà ad adempiere – Assenza di creditori insinuati, inidoneità. Tribunale di Nola, sentenza, 09.07.03

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

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N. 4368 del Ruolo generale degli affari contenziosi - Anno 2002

Giudice istruttore: dr. Enrico QUARANTA - Sezione I Civile

Oggetto: opposizione sentenza dichiarativa di fallimento - Nuovo rito

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Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr. Enrico QUARANTA - Presidente - relatore -

- dr.ssa Ubalda MACRI' - Giudice -

- dr.ssa Fernanda IANNONE -- Giudice -

ha emesso la presente

SENTENZA

TRA

TIZIO S.r.l., in persona dell’amministratore pro tempore, sig.  (…)

                                                                                           - opponente-

E

Fallimento TIZIO S.r.l. (101/02), in persona del curatore p.t.,(…)

                                                                                                       - opposto contumace-

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

La TIZIO S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con citazione notificata il 16 agosto alla curatela fallimentare, proponeva opposizione alla sentenza di fallimento emessa nei relativi riguardi dal Tribunale di Nola il 10-24 luglio 2002.

Premetteva che la S.r.l. SEMPRONIO aveva proposta ricorso ai danni di essa opponente, ponendone a fondamento un credito di £. 58.014.000 e che, successivamente alla soddisfazione della relativa pretesa, la medesima società aveva depositato atto di desistenza dal procedimento.

Tuttavia il Tribunale, ritenendo di neutro rilievo la rinunzia in parola – poiché scevra da ogni riferimento ad eventuale adempimento della TIZIO nei riguardi dell’istante – e piuttosto di particolare pregnanza il dato offerto dai protesti elevati a carico dell’originaria intimata, aveva considerato ricorrere elementi presuntivi idonei a rappresentare l’insolvenza della predetta ed a fondare la pronunzia di fallimento nei rispetti.

Ciò posto, rilevato che l’insolvenza doveva intendersi alla stregua dell’incapacità dell’imprenditore di far fronte alle proprie obbligazioni, rilevava che il Tribunale aveva omesso compiersi un’utile istruttoria – quale prescritta dagli artt. 5 e 6 della legge fallimentare – che avrebbe indotto a decisione di segno diverso da quell’adottata. Ed in particolare eccepiva in punto di fatto che la SEMPRONIO. solo per motivi fiscali aveva omesso di depositare quietanza liberatoria in prime cure, che il Collegio avrebbe dovuto tenere in conto ex se la rinunzia agli atti da questa manifestata, che i protesti potevano al più evidenziare un’illiquidità transitoria della società e che – approfondendo l’indagine – la stessa A.G. avrebbe potuto rilevare l’assenza d’ulteriori ricorsi, la modestia del credito originariamente azionato e il soddisfacimento avvenuto nelle more di tutti i creditori cartolari di cui ai titoli insoluti. In definitiva che il Tribunale avrebbe potuto evincere da tutti gli indicati elementi l’assenza della decozione di cui all’art. 5 della legge fallimentare, vieppiù avvalorata dal bilancio redatto al 10/7/2002, recante una perdita d’esercizio di valore pari a soli euro 3408,74.

Pertanto, previo deposito della quietanza delle SEMPRONIO. e dei titoli di credito protestati oggetto di pagamento, chiedeva revocarsi la sentenza gravata, con vittoria di spese.

Nessuno si costituiva per la curatela. Esaurita la trattazione della lite ed acquisiti gli effetti protestati prodotti dall’opponente all’udienza dell’11 marzo 2003, sulle conclusioni verbalizzate dalla predetta il 3 giugno 2003 la causa perveniva in decisione al Collegio, con termini ridotto per il deposito di comparsa conclusionale..

Motivi della decisione

In linea preliminare va dichiarata la contumacia della curatela fallimentare, ritualmente citata e non costituita.

In linea secondaria mette conto rilevare come il presente giudizio pertenga al novero dei rimedi disciplinati dall’art. 18 della legge fallimentare. Tale disposizione statuisce che avverso alla “sentenza che dichiara il fallimento il debitore e ciascun interessato possono fare opposizione nel termine di quindici giorni dall’affissione della sentenza”.

Ebbene, secondo l’interpretazione che di essa fornisce la giurisprudenza di legittimità di seguito alla sentenza della Corte costituzionale 151/80 - che la ha dichiarata illegittima ove prevedeva che il termine giorni per fare opposizione  decorresse anche per il debitore dall'affissione della sentenza - al fine della decorrenza nei riguardi dell’imprenditore fallito non è necessaria la notificazione del testo integrale della pronunzia, essendo sufficiente la comunicazione per estratto della medesima ex art. 17 legge fallimentare a consentire a questi d’averne conoscenza (v. Cass. Civ. SS.UU. 96/5104, e nello stesso senso Trib. Torino 30.4.1997  e Trib. Bologna 4.3.1997).

Le motivazioni sottese agli arresti richiamati individuano l’esigenza primaria di mettere il fallito al corrente della decisione  ai relativi danni e nella condizione di accedere presso l’autorità decidente per acquisire ogni elemento utile alla cautela delle proprie prerogative difensive.

In tale logica, che il Collegio ritiene di condividere, la comunicazione ex art.17 della legge fallimentare potrebbe trovare ulteriori equipollenti; sul punto merita condivisione la difesa dell’opponente, che ritiene essere decorso il termine per l’impugnativa della sentenza avversata già al momento dell’accesso del curatore presso la relativa sede per il compimento delle operazioni inventariali.

In punto di fatto, dalla consultazione del fascicolo fallimentare, consentita al Tribunale per quanto appresso, effettivamente è stato possibile desumere che al momento dell’interposizione del presente gravame l’ufficio non aveva provveduto né alla notifica della pronuncia in esame né alla relativa comunicazione per estratto; vieppiù che il primo contatto tra gli organi fallimentari e la TIZIO sia avvenuto in sede d’inventario il 31 luglio 2002.   In guisa il termine d’impugnativa per l’opponente deve intendersi attivato proprio in tale data.

Ciò posto, occorre ulteriormente aggiungere che in forza dell’invocato art. 18 l'opposizione di fallimento deve proporsi quantomeno nei confronti del curatore e dei creditori ricorrenti, delineandosi al riguardo un'ipotesi di litisconsorzio necessario cui consegue che “in caso di mancata citazione di una o di alcune di essi, il giudice deve integrare il contraddittorio” (arg. ex  Cass. Civ.97/2796, EST.: Panebianco).

Costituisce opinione dominante quella per la quale il riferimento al creditore richiedente riguardi tutti coloro che abbiano formulato ricorso di fallimento in prime cure (v. Cass. Civ. 74/189, 80/1363, 80/6205, 88/6257 e 92/10341) e che pertanto l’eventuale omessa citazione di alcuno dei predetti legittimi l’A.G. adita ad ordinare l’integrazione del contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c. o 102 c.p.c. (v. sul punto anche Trib. Venezia, 13.1.1981; Trib. Napoli, 8.6.1971). Mette conto precisare, peraltro, che nel novero indicato non vanno comunque collocati quelli tra i creditori che abbiano a suo tempo rinunziato al fallimento ( così, App. Milano 27/5/1988).

Orbene, nell’ipotesi che occupa il fallimento della TIZIO appare dichiarato dopo la desistenza del creditore inizialmente istante; in guisa, applicando i principi sovra esaminati, costituiva onere per l’attrice citare in giudizio la sola curatela fallimentare. Ciò, per vero, nel termine fissato dalla disciplina fallimentare.

La consultazione della produzione dell’opponente consente di rilevare che effettivamente il 16 agosto 2002 essa ottemperava a detto incombente. Quindi, in applicazione dei dettami di cui all’art. 155, ult. Comma c.p.c., in termini rispetto a quanto dettato dall’art. 18 della legge fallimentare.

I riscontri operati permettono allora di ritenere ritualmente interposto il gravame ed integro il contraddittorio.

Giova evidenziare, al punto, prima di esaminare le doglianze prospettate, che l’opposizione alla dichiarazione di fallimento si profila quale mezzo d’impugnazione, regolato per analogia dalla disciplina dell’appello contenuto nel codice di rito. Essa, in particolare, integra vaglio postumo sulla legittimità ed il merito della sentenza di fallimento ( sul punto, v. Cass.civ. 95/9156), da impingere sulla verifica della sussistenza in capo all’opponente, nei limiti di quanto devoluto, dei presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti ai fini dell’evocata pronuncia.

Per il compimento di tale indagine l’ufficio beneficia di un potere inquisitorio che porta ad escludere o a limitare considerevolmente l’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. (v. Cass. Civ. 99/255; Cass. Civ. 94/6953; Cass. Civ. 90/2359; Cass. Civ. 90/744; Cass.Civ. 88/184). In tale ottica qui il Collegio ha attinto al fascicolo fallimentare, per acquisirvi ogni elemento utile ai fini della presente decisione ( cfr. da ultimo Cass. Civ. 97/4886).

Evidenziati i tratti caratterizzanti la controversia deve rilevarsi in fatto come l’opponente sollevi sostanzialmente un’unica contestazione alla decisione gravata, concernente una sua pretesa erroneità per essere intervenuta in assenza del requisito oggettivo di cui all’art. 5 della legge fallimentare in capo alla debitrice. Peraltro la predetta ritiene il difetto in parola conseguenza di una violazione dei principi istruttori che avrebbero dovuto presiedere alla fase pre fallimentare.

Prima di verificare la fondatezza della doglianza necessita premettere che il procedimento ai danni della TIZIO venne attivato dalla SEMPRONIO. S.r.l., mediante deposito del ricorso dinanzi a questo Tribunale il 6 novembre 2001. Successivamente alla notifica dell’atto introduttivo alla debitrice, avvenuta il 12 dicembre 2001, l’istante desisteva dal ricorso, depositando all’uopo nota del 4 febbraio 2002. Scaduti i termini concessi alle parti per l’articolazione documentale o verbale delle rispettive difese, l’ufficio acquisiva elementi per l’eventuale declaratoria ai danni dell’opponente, pervenendo il 10 luglio 2002 alla pronunzia gravata.

Orbene, onde verificare la legittimità di siffatto operato, devesi evidenziare come il ricorso del creditore sostanzi, a norma dell’art. 6 della legge fallimentare, una delle ipotesi d’iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

Costituisce oggetto di persistente dibattito l’inquadramento della natura di tale sollecitazione, particolarmente rilevante nel caso che occupa onde verificare se al relativo ritiro possa sopravvivere il potere del tribunale di una pronunzia di fallimento a carico dell’imprenditore intimato.

Sul punto pare opportuno rappresentare che alla presentazione di un ricorso ex art. 6 legge fallimentare sicuramente  si sottende un interesse giuridicamente rilevante del procedente.

Ed invero, è sin troppo noto che l’eventuale decisione d’accoglimento dell’istanza non attribuisce di per se al creditore il diritto di partecipare al riparto sull’attivo liquidato in sede fallimentare, necessitando ai fini un’apposita domanda presentata a mente degli artt. 93 e seguenti della legge fallimentare.

Tuttavia ciò non esclude che l’interesse del creditore ad ottenere una soddisfazione della propria pretesa debba ( o possa) passare attraverso una decisione ai danni dell’imprenditore obbligato nei suoi confronti, che verifichi la ricorrenza dei requisiti di cui agli artt.1  e 5 della legge fallimentare.

In breve, il petitum immediato del ricorso di fallimento va inquadrato appunto nell’accertamento dei presupposti di cui immediatamente sopra. In tal senso è possibile condividere l’assunto per il quale l’istanza del creditore in esame, pur presupponendo una situazione giuridica soggettiva sostanziale – legittimante la proposizione del rimedio – non profila l’esercizio di un diritto d’azione direttamente proteso alla tutela della richiamata posizione. Piuttosto, nei termini innanzi citati, estrinseca una richiesta di tipo processuale; a conferma di tale visione può a buona ragione richiamarsi l’arresto giurisprudenziale che non individua nella proposizione del ricorso di fallimento un rimedio di natura sostanziale che consenta al creditore la conservazione della garanzia del fideiussore ( in termini Cass. Civ. sez. I, 22 ottobre 1994, n. 87234).

Posta in questa termini la questione sul rilievo e sulla natura del ricorso di cui all’art. 6 della legge fallimentare, necessita cogliere le conseguenze del ritiro di tale eccitazione. Ed invero, tirando le somme di quanto anticipato, appare logico ritenere che siffatta condotta integri un’abdicazione dal diritto esclusivamente processuale di ottenere una pronunzia sul merito della propria richiesta.

Perché essa produca efficacia non necessita d’accettazione del fallendo, né importa interruzione del procedimento. Mette conto evidenziare, in tema, che il fallimento si caratterizza per gli interessi pubblicistici che sottende. Nel relativo ambito la tutela delle ragioni di credito – mediante realizzazione del concorso degli aventi diritto sul patrimonio dell’imprenditore fallito in condizioni di pari trattamento e con le salvezze predisposte dal legislatore per coloro che risultino muniti di cause di prelazione – costituisce una delle conseguenze dell’apertura della procedura.

Le motivazioni fondanti la pronunzia, invece, vanno ancora rinvenute nella necessità di eliminare dal mercato un soggetto economico in difficoltà e nelle condizioni d’ingenerarne rispetto a coloro con i quali intrattiene rapporti commerciali.

La luce prospettata spiega perché la desistenza non possa impingere sulla prosecuzione della procedura pre-fallimentare, intervenendo in un settore depurato dal principio di disponibilità della domanda. Del pari spiega perché alcun’ accettazione dell’indicata rinunzia debba e possa avvenire ivi con qualche rilievo.

I rilievi operati spiegano perché il tribunale – in una situazione di rinunzia colmata - possa proseguire nella verifica, a carico dell’originario intimato, dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5 della legge fallimentare ( in termini, Trib. Napoli 22 settembre 1999, in Il Fallimento 2000 n.3).

E ben vero l’ipotesi in questioni differisce sostanzialmente da quell’avversata dalla giurisprudenza di merito per  violazione dell’art. 111 della Costituzione, inerente la pretesa incompatibilità d’iniziative processuali officiose con il principio dell’imparzialità del giudice dettato dalla disposizione richiamata. Il riferimento, in particolare, è alla previsione dell'art. 6, nella parte in cui consente la dichiarazione d’ufficio del fallimento dell’imprenditore, e dell’art. 8, nella parte in cui prevede che il giudice debba riferire dell’insolvenza di un imprenditore, emersa nel corso di un giudizio civile, al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento, tacciate di lesione dei principi del “giusto processo”, e segnatamente quelli di terzietà e imparzialità del giudice, in un’ottica comunque disattesa dal giudice delle leggi con recentissima pronunzia d’infondatezza (Corte Cost., Sentenza, 15/07/2003, n. 240).

Il caso della pronunzia seguito di desistenza, infatti, evidenzia l’assenza di una auto eccitazione dell’organo decidente; piuttosto segnala l’irretrattabilità di un procedimento fallimentare già avviato per la pregnanza degli interessi coinvolti,  da obbligare il tribunale adito ad una pronunzia di segno positivo o negativo sul tema( conforme, Trib. Napoli, 10/7/2002).

Ciò posto, l’indagine deve spostarsi sulle formalità procedurali da osservare nell’accertamento dei requisiti di cui agli artt. 1 e 5 della legge fallimentare e sulle cautele da tenere per garantire il diritto di difesa del debitore resistente.

Ebbene giova sottolineare come nella fase che precede la dichiarazione di fallimento l'esercizio del diritto di difesa del fallendo ( o della fallenda) vada assicurato nei limiti di compatibilità con le regole del procedimento, che ha carattere sommario e camerale. In particolare siffatta tutela deve essere di natura sostanziale, tenuto conto anche della libertà delle forme e della celerità che presiedono al procedimento.

Alla stregua delle superiori considerazioni astrattamente non può ritenersi necessario che l'imprenditore sia effettivamente udito dal tribunale nella sua composizione collegiale, essendo sufficiente che egli sia informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti e degli elementi su cui questa è fondata. ( v. Cass. civile, sez. I, 23-07-1997, n. 6911; Cass. civile, sez. I, 12-01-1999, n. 225). In particolare questi andrà messo nella condizione di accedere al fascicolo, avendo comunque egli l’onere di seguire l’andamento della procedura anche di seguito alle informazioni assunte dall’ufficio e sino alla relativa decisione (. vedi Cass. Civ. Sez. I, 2 agosto 1990, n. 7757, in Il Fallimento 1991, n.4).

Peraltro l’obbligo di convocare il debitore in sede pre - fallimentare, quale intendesi risultante dal disposto di cui all’art. 15 l.f. riletto dalla sentenza della Corte Costituzionale del 16/7/1970, non potrebbe mai presupporre una sua effettiva audizione ove emerga una volontà di non comparire personalmente del debitore ovvero risulti una condotta del predetto meramente dilatoria o consistente nel rendersi irreperibile (v.  Trib. di Torino 21-09-1999 - Pres. Quaini - Est. Nosengo - Crapanzano Sergio c. fall. s.r.l. T.M.P. Italia in Il Fallimento n. 12, anno 1999, pag. 1393).

Ciò premesso in linea teorica, opportunamente si ritiene rimessa per prassi alla discrezionalità dell’ufficio la determinazione delle modalità procedurali idonee alla tutela delle prerogative difensive del resistente (in proposito Trib. Torino 27-6-1997  in Il Fallimento 97, 1036).

Ed invero una tale condotta si palesa conforme anche al dettato di cui al novellato art. 111 della Costituzione. Infatti, l’esigenza di assicurare il dispiegarsi pieno del contraddittorio delle parti presuppone una predeterminazione, ove possibile, delle regole del giudizio, che il costituente assume opera del legislatore. 

E’ ben noto, tuttavia, che l’attuale disciplina dei procedimenti camerali difetti di una regolamentazione precisa che ne scandisca le fasi; risultando il coacervo in parola un contenitore privo di precise indicazioni, ad assolvere la necessità di definizione preventiva delle formalità del procedimento, ben può presiedere una regolamentazione dettata dall’ufficio competente a decidere.

In specie il Tribunale di Nola pare aver assolto detto incombente mediante apposito decreto, che scandisce i termini entro i quali compiere la notifica dell’atto introduttivo e svolgere, mediante produzione documentale o audizione degli interessati, le contrapposte difese. Ciò, per vero, non esclude che il debitore debba comunque assumere informazioni sino all’esito del procedimento anche dopo aver fruito dei termini a difesa pre fissati dall’ufficio.

Le vicende in esame palesano come il Tribunale, preso atto della desistenza dell’originario ricorrente, abbia assolto il compito doveroso della verifica – ai fini del decidere – dell’esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento dell’opponente. Inoltre che ai fini abbia operato conducendo gli accertamenti che ha ritenuto compatibili con la deformalizzazione e con le esigenze di celerità proprie del procedimento.

Seguendo l’argomentare di cui sopra, qui si ritiene che la TIZIO non abbia di che dolersi riguardo alle scelte procedimentali dell’ufficio.

E per vero la stessa, pur potendo richiedere di accedere agli atti della procedura in prime cure, ha evidentemente in maniera colpevole ritenuto che la desistenza del ricorrente bastasse per la relativa positiva definizione. Con ciò ha omesso di sviluppare le proprie ragioni, che ha inteso rappresentare nel presente giudizio.

I superiori rilievi, consistenti nel ritenere incensurabile la condotta dell’ufficio in sede pre fallimentare, consentono di arrivare all’analisi del merito della controversia; quindi, di verificare la fondatezza della doglianza formulata dalla TIZIO circa la pretesa assenza del proprio stato di decozione.

Onde meglio delineare l’oggetto del contendere, mette conto rilevare come il profilo di cui all’art. 5 della legge fallimentare individui una situazione d'impotenza funzionale dell’imprenditore commerciale di natura non transitoria, tale da impedirgli di soddisfare, con regolarità, le proprie obbligazioni ( cfr., al rig., ex multis, Cass. civile, sez. I, 20-06-2000, n. 8374; Trib. di Messina 19 febbraio 1999 - Pres. Savoca - Est. Blatti, in Il Fallimento n. 9, anno 1999, pag. 1044; Cass. civile, sez. I, 09-05-1992, n. 5525; Trib. Torino, 22 aprile 1991; Cass. civille, 90/6769 e 94/2470; cfr. Cass. civ. 14 febbraio 1980 n. 1067, in il Fallimento,1980, pag. 593, sub art. 5 n. 1; Cass. civ. 7 marzo 1978 n. 1118, in Giust. civ. mass. 1978, pag. 466; Cass. civ. 14 marzo 1978 n. 1274, in Dir. fall. 1978, II, pag. 376).

In particolare il concetto richiama ad una situazione del debitore che gli impedisce di far fronte al pagamento del dovuto alle scadenze e nel rispetto della regola fondamentale della parità di trattamento dei propri creditori (cfr. Cass. civ. 14 febbraio 1980 n. 1067, in il Fallimento,1980, pag. 593, sub art. 5 n. 1; Cass. civ. 7 marzo 1978 n. 1118, in Giust. civ. mass. 1978, pag. 466; Cass. civ. 14 marzo 1978 n. 1274, in Dir. fall. 1978, II, pag. 376).

Per il relativo accertamento, il giudice deve ricorrere alla valutazione, in chiave prospettica, dell'attitudine dell'impresa a disporre economicamente della liquidità necessaria per far fronte ai costi determinati dallo svolgimento della gestione aziendale (Cass. civile, sez. I, 10-04-1996, n. 3321 - Pres. Grieco A - Rel. Marziale G - P.M. Gambardella V (Diff.) - Fallimento 90 Tour Italia c. 90 Tour Italia), sul presupposto – peraltro – che ad escludere la decozione non può valere il giudizio prognostico sulla liquidità acquisibile dal ciclo produttivo quando sussista incapacità attuale al pagamento dei debiti scaduti (v. Cass. civ. 8 febbraio 1989, n. 795, in Il fall., 1989,611).

Solo nella reversibilità del descritto fenomeno economico è possibile poi trarre l’elemento distintivo tra la temporanea difficoltà dell’impresa, individuato quale presupposto oggettivo dell’istituto di cui agli artt. 187 e ss l.f. e la stessa insolvenza, causa oggettiva del fallimento (in tema, ad es. Cass. civ. 97/9581; Cass. civ. 96/7994).

Necessita aggiungere, inoltre, che dalle risultanze del fascicolo fallimentare - vieppiù da quelle incontestate dello stato passivo della procedura – è ben possibile fondare la verifica del requisito di cui all’art. 5 della legge fallimentare in base a fatti diversi da quelli in forza dei quali è intervenuta la pronuncia, comunque anteriori alla relativa emanazione (Cass. 13 gennaio 1988, n. 184; Cass. 28 marzo 1990, n. 2539; Cass. civile, sez. I, 25-05-1993, n. 5869 - Pres. Favara F - Rel. Catalano A - P.M. Simeone F (Conf) - Infantino c. Banca d' America e d' Italia e altri; Cass. civile, sez. I, 12-01-1999, n. 225 - Pres. Rocchi A - Rel. Reale P - P.M. Nardi D (Conf.) - COOP. VITICOLTORI DEL TAPPINO SRL c. FIN AM SPA; :Cass. 28 luglio 1997, n. 7019, in il Fallimento 1998, 1215; Cass. 2 giugno 1997, n. 4886, ivi, 1997, 1207; Cass. 6 marzo 1996, n. 1771, ivi, 1996, 763; Cass. 20 settembre 1993, n. 9622, ivi, 1994, 54; Cass. 25 maggio 1993, n. 5869, ivi, 1993, 1140; Cass. 19 ottobre 1992, n. 11439, ivi, 1993, 690, con osservazioni di Marchetti e in Dir. fall. 1994, II, 61, con nota di Poli; Cass. 3 ottobre 1986, n. 5854, in Foro it. 1988, I, 1969; Trib. Genova 20 febbraio 1995, in il Fallimento 1995, 780; Trib. Genova 20 dicembre 1993, ivi, 1994, 645; Trib. Trieste 18 maggio 1993, ivi, 1993, 1287).

Nel caso in esame a sostegno delle proprie ragioni l’opponente deduce: a) la pregnanza della rinunzia al ricorso della SEMPRONIO, vista in relazione alla mancata presentazione di domanda d’ammissione al passivo fallimentare della predetta; b) la prova del pagamento in epoca non sospetta dei titoli protestati posti a sostegno della decisione gravata; c) l’inesistenza di passivo della procedura, per essere intervenuta rinunzia dell’unico creditore ammesso in sede di verifica.

Riguardo al primo profilo, dal contenuto delle note illustrative dell’opponente – del segno su indicato – appare emerge come la medesima convenga sull’assenza agli atti e della procedura pre-fallimentare e del presente giudizio di una quietanza liberatoria della SEMPRONIO; e del resto il contenuto della desistenza nulla esplicita sull’eventuale soddisfazione della propria pretesa avvenuta nelle more.

La condotta esaminata dalla TIZIO da parte di detto creditore dovrebbe complessivamente dimostrare che il pagamento delle citate spettanze sia effettivamente intervenuto. Pur a voler condividere l’assunto, l’attrice intende farne derivare un profilo – quello dell’ascrivibilità dell’adempimento ad essa opponente – assolutamente indimostrato.

Ed invero la desistenza, quando presenta i caratteri di quella in esame, naturalmente al più sottende una rinegoziazione del debito non immediatamente satisfattiva. E bene avrebbe fatto in specie l’istante a dare prova al riguardo, in se idonea a dimostrare il merito ancora goduto presso il ceto creditorio.

In conclusione, far derivare significative conseguenze alla rinunzia agli atti e non al credito della SEMPRONIO., sul punto della solvibilità dell’opponente, non appare assolutamente plausibile.

Venendo al secondo argomento difensivo dedotto dall’attrice, occorre premettere in fatto come la stessa sia riuscita a documentare in maniera solo parziale il “ pagamento” degli effetti protestati di cui alla visura prodotta in questo giudizio. Si da il caso, tuttavia, che detta visura non abbia carattere esaustivo poiché, difformemente da quell’acquisita in fase pre fallimentare, non contiene tutte le scritturazioni riferibili alla fallita, secondo i nominativi con i quali questa risulta identificata nel registro informatico dei protesti.

Conseguenze del rilievo è che vi sono circa sessanta titoli insoluti riportati nella documentazione citata per i quali manca ogni dimostrazione di pagamento da parte della fallita. E ben vero trattasi d’inadempimenti tra il febbraio e l’ottobre 2001.

Il dato in questione palesa, ad avviso del Collegio, che neppure sia possibile parlare di un’illiquidità temporanea dell’opponente, quanto di un fenomeno duraturo e perdurante.

Il bilancio da questa versato in sede fallimentare – redatto nella forma abbreviata – del resto evidenzia un risultato economico di gestione al 10/7/2002 di segno negativo, in cui non v’è traccia di ricavi e, quindi, di un’attività in corso. A fronte il documento riporta un valore per rimanenze che si scontra con le risultanze negative dell’inventario, contrassegnato dall’acquisizione di sole due vetture che appare difficile far rientrare nella voce richiamata.

Gli elementi visitati paiono escludere l’esigenza di una valutazione prognostica sull’andamento dell’impresa decotta, sussistendo conclamati i segni della relativa difficoltà ad adempiere. E comunque, a ragionare in senso contrario, un’analisi prospettica parrebbe ulteriormente suffragare detto avviso, emergendo in sostanza un fermo d’attività della TIZIO che - pur operando nel settore della costruzione e vendita immobiliare, secondo le indicazioni del relativo oggetto sociale – non documenta dell’esistenza di beni strumentali, di lavoro in corso o di contratti in sede di definizione all’atto del fallimento.

Le valutazioni compiute trovano definitiva conferma anche nell’atteggiamento serbato nei riguardi dall’attrice dal settore creditizio; ed invero risulta dal fascicolo fallimentare la pendenza di un’insinuazione tardiva dell’ Intesa Gestione Crediti S.p.a. la quale – lasciando da parte la fondatezza delle richieste ivi svolte che avranno naturale sede di verifica nel giudizio di accertamento – comunque dettaglia della chiusura e del passaggio a sofferenza del contratto di conto corrente intrattenuto con la fallita in epoca precedente la pronunzia qui avversata.

L’assenza di creditori insinuati, documentata dallo stato passivo della procedura - definito ex art. 97 della legge fallimentare – e dalla rinunzia dell’unico avente diritto ammesso, può quindi dirsi dionea a fondare semmai una chiusura a breve del fallimento, ma non una revoca dello stesso ( in termini Trib. Milano 12/2/1990; Cass. Civ. 68/2908).

Infatti alcun dubbio può residuare, dalla dettagliata verifica innanzi svolta, che la TIZIO versasse in stato di decozione al momento delle decisione avversata.

 L’opposizione va quindi rigettata e nulla va disposto sulle spese di lite per la contumacia della curatela.

P. Q. M.

Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, definitivamente giudicando sull'opposizione alla sentenza dichiarativa del Fallimento TIZIO S.r.l. (101/02) proposta da TIZIO S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. con citazione notificata il 16 agosto alla curatela fallimentare, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:

a)Dichiara la contumacia della curatela;

b)Rigetta la domanda e per l’effetto conferma la sentenza dichiarativa del Fallimento TIZIO S.r.l. (101/02), pronunciata dal Tribunale di Nola in data 10-24/7/2002

c)Nulla sulle spese di lite.

Così deciso in Nola, il 9 luglio 2003.

Il Presidente estensore

(dr. Enrico QUARANTA)

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