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FALLIMENTO. Opposizione
a sentenza dichiarativa di fallimento. Art. 18 L.F. – Notificazione testo integrale sella sentenza,
non necessità – Comunicazione ex art. 17 L.F. , mezzi equipollenti -
Termine per opposizione – Curatore e creditori ricorrenti, litisconsorzio
necessario – Opposizione a dichiarazione di fallimento, mezzo di impugnazione
regolato per analogia dalla disciplina dell’appello – Requisito oggettivo,
art. 5 L.F. – Poteri ufficiosi - Ricorso
di fallimento, petitum immediato, accertamento dei presupposti , art 1 e 5
L.F. – Impotenza funzionale dell’imprenditore
commerciale di natura non transitoria - Natura del ricorso, interessi pubblicistici – Desistenza, prosecuzione
della procedura – Audizione dell’imprenditore, non necessità -
Decozione, irrilevanza di un giudizio prognostico sulla liquidità del
ciclo produttivo – Pagamenti, quietanza liberatoria, necessità – Desistenza
con caratteri di rinegoziazione, irrilevanza – Rinunzia agli atti e non al
credito, irrilevanza – Pagamento effetti protestati, prova parziale, insufficienza
– Bilancio di segno negativo, fermo attività, non documentata esistenza di
beni strumentali, di contratti, conclamati segni di difficoltà ad adempiere
– Assenza di creditori insinuati, inidoneità. Tribunale di Nola, sentenza,
09.07.03
___________________________________________________________________
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE
DI NOLA
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N. 4368 del Ruolo generale
degli affari contenziosi - Anno 2002
Giudice istruttore: dr.
Enrico QUARANTA - Sezione I Civile
Oggetto: opposizione
sentenza dichiarativa di fallimento - Nuovo rito
-------------------------------------------------------------------------
Il
Tribunale di Nola, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio in
persona dei magistrati:
-
dr. Enrico QUARANTA - Presidente - relatore -
-
dr.ssa Ubalda MACRI' - Giudice -
-
dr.ssa Fernanda IANNONE -- Giudice -
ha
emesso la presente
TRA
TIZIO
S.r.l., in persona dell’amministratore pro tempore,
sig. (…)
- opponente-
E
Fallimento
TIZIO S.r.l. (101/02), in persona del curatore p.t.,(…)
-
opposto contumace-
La TIZIO S.r.l., in persona del suo legale
rappresentante p.t., con citazione notificata il 16 agosto alla curatela
fallimentare, proponeva opposizione alla sentenza di fallimento emessa nei
relativi riguardi dal Tribunale di Nola il 10-24 luglio 2002.
Premetteva che la
S.r.l. SEMPRONIO aveva proposta ricorso ai danni di essa opponente, ponendone a
fondamento un credito di £. 58.014.000 e che, successivamente alla
soddisfazione della relativa pretesa, la medesima società aveva depositato atto
di desistenza dal procedimento.
Tuttavia il
Tribunale, ritenendo di neutro rilievo la rinunzia in parola – poiché scevra da
ogni riferimento ad eventuale adempimento della TIZIO nei riguardi dell’istante
– e piuttosto di particolare pregnanza il dato offerto dai protesti elevati a
carico dell’originaria intimata, aveva considerato ricorrere elementi
presuntivi idonei a rappresentare l’insolvenza della predetta ed a fondare la
pronunzia di fallimento nei rispetti.
Ciò posto,
rilevato che l’insolvenza doveva intendersi alla stregua dell’incapacità
dell’imprenditore di far fronte alle proprie obbligazioni, rilevava che il Tribunale
aveva omesso compiersi un’utile istruttoria – quale prescritta dagli artt. 5 e
6 della legge fallimentare – che avrebbe indotto a decisione di segno diverso
da quell’adottata. Ed in particolare eccepiva in punto di fatto che la
SEMPRONIO. solo per motivi fiscali aveva omesso di depositare quietanza
liberatoria in prime cure, che il Collegio avrebbe dovuto tenere in conto ex
se la rinunzia agli atti da questa manifestata, che i protesti potevano al
più evidenziare un’illiquidità transitoria della società e che – approfondendo
l’indagine – la stessa A.G. avrebbe potuto rilevare l’assenza d’ulteriori
ricorsi, la modestia del credito originariamente azionato e il soddisfacimento
avvenuto nelle more di tutti i creditori cartolari di cui ai titoli insoluti.
In definitiva che il Tribunale avrebbe potuto evincere da tutti gli indicati
elementi l’assenza della decozione di cui all’art. 5 della legge fallimentare,
vieppiù avvalorata dal bilancio redatto al 10/7/2002, recante una perdita
d’esercizio di valore pari a soli euro 3408,74.
Pertanto, previo
deposito della quietanza delle SEMPRONIO. e dei titoli di credito protestati
oggetto di pagamento, chiedeva revocarsi la sentenza gravata, con vittoria di
spese.
Nessuno si
costituiva per la curatela. Esaurita la trattazione della lite ed acquisiti gli
effetti protestati prodotti dall’opponente all’udienza dell’11 marzo 2003,
sulle conclusioni verbalizzate dalla predetta il 3 giugno 2003 la causa
perveniva in decisione al Collegio, con termini ridotto per il deposito di
comparsa conclusionale..
Motivi della decisione
In
linea preliminare va dichiarata la contumacia della curatela fallimentare,
ritualmente citata e non costituita.
In
linea secondaria mette conto rilevare come il presente giudizio pertenga al
novero dei rimedi disciplinati dall’art. 18 della legge fallimentare. Tale
disposizione statuisce che avverso alla “sentenza che dichiara il fallimento
il debitore e ciascun interessato possono fare opposizione nel termine di
quindici giorni dall’affissione della sentenza”.
Ebbene,
secondo l’interpretazione che di essa fornisce la giurisprudenza di legittimità
di seguito alla sentenza della Corte costituzionale 151/80 - che la ha
dichiarata illegittima ove prevedeva che il termine giorni per fare opposizione decorresse anche per il debitore
dall'affissione della sentenza - al fine della decorrenza nei riguardi
dell’imprenditore fallito non è necessaria la notificazione del testo integrale
della pronunzia, essendo sufficiente la comunicazione per estratto della medesima
ex art. 17 legge fallimentare a consentire a questi d’averne conoscenza (v.
Cass. Civ. SS.UU. 96/5104, e nello stesso senso Trib. Torino 30.4.1997 e Trib. Bologna 4.3.1997).
Le
motivazioni sottese agli arresti richiamati individuano l’esigenza primaria di
mettere il fallito al corrente della decisione
ai relativi danni e nella condizione di accedere presso l’autorità
decidente per acquisire ogni elemento utile alla cautela delle proprie
prerogative difensive.
In
tale logica, che il Collegio ritiene di condividere, la comunicazione ex art.17
della legge fallimentare potrebbe trovare ulteriori equipollenti; sul punto
merita condivisione la difesa dell’opponente, che ritiene essere decorso il
termine per l’impugnativa della sentenza avversata già al momento dell’accesso
del curatore presso la relativa sede per il compimento delle operazioni
inventariali.
In
punto di fatto, dalla consultazione del fascicolo fallimentare, consentita al
Tribunale per quanto appresso, effettivamente è stato possibile desumere che al
momento dell’interposizione del presente gravame l’ufficio non aveva provveduto
né alla notifica della pronuncia in esame né alla relativa comunicazione per
estratto; vieppiù che il primo contatto tra gli organi fallimentari e la TIZIO
sia avvenuto in sede d’inventario il 31 luglio 2002. In guisa il termine d’impugnativa per l’opponente deve
intendersi attivato proprio in tale data.
Ciò
posto, occorre ulteriormente aggiungere che in forza dell’invocato art. 18
l'opposizione di fallimento deve proporsi quantomeno nei confronti del
curatore e dei creditori ricorrenti, delineandosi al riguardo un'ipotesi
di litisconsorzio necessario cui consegue che “in caso di mancata citazione
di una o di alcune di essi, il giudice deve integrare il contraddittorio”
(arg. ex Cass. Civ.97/2796, EST.: Panebianco).
Costituisce
opinione dominante quella per la quale il riferimento al creditore richiedente
riguardi tutti coloro che abbiano formulato ricorso di fallimento in prime
cure (v. Cass. Civ. 74/189, 80/1363, 80/6205, 88/6257 e 92/10341) e che
pertanto l’eventuale omessa citazione di alcuno dei predetti legittimi l’A.G.
adita ad ordinare l’integrazione del contraddittorio a norma dell’art. 331
c.p.c. o 102 c.p.c. (v. sul punto anche Trib. Venezia, 13.1.1981; Trib. Napoli,
8.6.1971). Mette conto precisare, peraltro, che nel novero indicato non vanno
comunque collocati quelli tra i creditori che abbiano a suo tempo rinunziato al
fallimento ( così, App. Milano 27/5/1988).
Orbene,
nell’ipotesi che occupa il fallimento della TIZIO appare dichiarato dopo la
desistenza del creditore inizialmente istante; in guisa, applicando i principi
sovra esaminati, costituiva onere per l’attrice citare in giudizio la sola
curatela fallimentare. Ciò, per vero, nel termine fissato dalla disciplina
fallimentare.
La
consultazione della produzione dell’opponente consente di rilevare che
effettivamente il 16 agosto 2002 essa ottemperava a detto incombente. Quindi,
in applicazione dei dettami di cui all’art. 155, ult. Comma c.p.c., in termini rispetto
a quanto dettato dall’art. 18 della legge fallimentare.
I
riscontri operati permettono allora di ritenere ritualmente interposto il
gravame ed integro il contraddittorio.
Giova evidenziare, al
punto, prima di esaminare le doglianze prospettate, che l’opposizione alla
dichiarazione di fallimento si profila quale mezzo d’impugnazione, regolato per
analogia dalla disciplina dell’appello contenuto nel codice di rito. Essa, in
particolare, integra vaglio postumo sulla legittimità ed il merito della sentenza
di fallimento ( sul punto, v. Cass.civ. 95/9156), da impingere sulla verifica
della sussistenza in capo all’opponente, nei limiti di quanto devoluto, dei
presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti ai fini dell’evocata pronuncia.
Per il compimento di tale
indagine l’ufficio beneficia di un potere inquisitorio che porta ad escludere o
a limitare considerevolmente l’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. (v.
Cass. Civ. 99/255; Cass. Civ. 94/6953; Cass. Civ. 90/2359; Cass. Civ. 90/744;
Cass.Civ. 88/184). In tale ottica qui il Collegio ha attinto al fascicolo
fallimentare, per acquisirvi ogni elemento utile ai fini della presente
decisione ( cfr. da ultimo Cass. Civ. 97/4886).
Evidenziati i tratti
caratterizzanti la controversia deve rilevarsi in fatto come l’opponente
sollevi sostanzialmente un’unica contestazione alla decisione gravata,
concernente una sua pretesa erroneità per essere intervenuta in assenza del
requisito oggettivo di cui all’art. 5 della legge fallimentare in capo alla
debitrice. Peraltro la predetta ritiene il difetto in parola conseguenza di una
violazione dei principi istruttori che avrebbero dovuto presiedere alla fase
pre fallimentare.
Prima di verificare la
fondatezza della doglianza necessita premettere che il procedimento ai danni
della TIZIO venne attivato dalla SEMPRONIO. S.r.l., mediante deposito del
ricorso dinanzi a questo Tribunale il 6 novembre 2001. Successivamente alla
notifica dell’atto introduttivo alla debitrice, avvenuta il 12 dicembre 2001,
l’istante desisteva dal ricorso, depositando all’uopo nota del 4 febbraio 2002.
Scaduti i termini concessi alle parti per l’articolazione documentale o verbale
delle rispettive difese, l’ufficio acquisiva elementi per l’eventuale
declaratoria ai danni dell’opponente, pervenendo il 10 luglio 2002 alla
pronunzia gravata.
Orbene, onde verificare
la legittimità di siffatto operato, devesi evidenziare come il ricorso del
creditore sostanzi, a norma dell’art. 6 della legge fallimentare, una delle
ipotesi d’iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
Costituisce oggetto di
persistente dibattito l’inquadramento della natura di tale sollecitazione,
particolarmente rilevante nel caso che occupa onde verificare se al relativo
ritiro possa sopravvivere il potere del tribunale di una pronunzia di
fallimento a carico dell’imprenditore intimato.
Sul punto pare opportuno
rappresentare che alla presentazione di un ricorso ex art. 6 legge fallimentare
sicuramente si sottende un interesse
giuridicamente rilevante del procedente.
Ed invero, è sin troppo
noto che l’eventuale decisione d’accoglimento dell’istanza non attribuisce di
per se al creditore il diritto di partecipare al riparto sull’attivo liquidato
in sede fallimentare, necessitando ai fini un’apposita domanda presentata a
mente degli artt. 93 e seguenti della legge fallimentare.
Tuttavia ciò non esclude
che l’interesse del creditore ad ottenere una soddisfazione della propria
pretesa debba ( o possa) passare attraverso una decisione ai danni
dell’imprenditore obbligato nei suoi confronti, che verifichi la ricorrenza dei
requisiti di cui agli artt.1 e 5 della
legge fallimentare.
In breve, il petitum
immediato del ricorso di fallimento va inquadrato appunto nell’accertamento dei
presupposti di cui immediatamente sopra. In tal senso è possibile condividere
l’assunto per il quale l’istanza del creditore in esame, pur presupponendo una
situazione giuridica soggettiva sostanziale – legittimante la proposizione del
rimedio – non profila l’esercizio di un diritto d’azione direttamente proteso alla
tutela della richiamata posizione. Piuttosto, nei termini innanzi citati,
estrinseca una richiesta di tipo processuale; a conferma di tale visione può a
buona ragione richiamarsi l’arresto giurisprudenziale che non individua nella
proposizione del ricorso di fallimento un rimedio di natura sostanziale che
consenta al creditore la conservazione della garanzia del fideiussore ( in
termini Cass. Civ. sez. I, 22 ottobre 1994, n. 87234).
Posta in questa termini
la questione sul rilievo e sulla natura del ricorso di cui all’art. 6 della
legge fallimentare, necessita cogliere le conseguenze del ritiro di tale
eccitazione. Ed invero, tirando le somme di quanto anticipato, appare logico
ritenere che siffatta condotta integri un’abdicazione dal diritto esclusivamente
processuale di ottenere una pronunzia sul merito della propria richiesta.
Perché essa produca
efficacia non necessita d’accettazione del fallendo, né importa interruzione
del procedimento. Mette conto evidenziare, in tema, che il fallimento si
caratterizza per gli interessi pubblicistici che sottende. Nel relativo ambito
la tutela delle ragioni di credito – mediante realizzazione del concorso degli
aventi diritto sul patrimonio dell’imprenditore fallito in condizioni di pari
trattamento e con le salvezze predisposte dal legislatore per coloro che
risultino muniti di cause di prelazione – costituisce una delle conseguenze
dell’apertura della procedura.
Le motivazioni fondanti
la pronunzia, invece, vanno ancora rinvenute nella necessità di eliminare dal
mercato un soggetto economico in difficoltà e nelle condizioni d’ingenerarne
rispetto a coloro con i quali intrattiene rapporti commerciali.
La luce prospettata
spiega perché la desistenza non possa impingere sulla prosecuzione della
procedura pre-fallimentare, intervenendo in un settore depurato dal principio
di disponibilità della domanda. Del pari spiega perché alcun’ accettazione
dell’indicata rinunzia debba e possa avvenire ivi con qualche rilievo.
I rilievi operati
spiegano perché il tribunale – in una situazione di rinunzia colmata - possa
proseguire nella verifica, a carico dell’originario intimato, dei presupposti
di cui agli artt. 1 e 5 della legge fallimentare ( in termini, Trib. Napoli 22
settembre 1999, in Il Fallimento 2000 n.3).
E ben vero l’ipotesi in
questioni differisce sostanzialmente da quell’avversata dalla giurisprudenza di
merito per violazione dell’art. 111
della Costituzione, inerente la pretesa incompatibilità d’iniziative
processuali officiose con il principio dell’imparzialità del giudice dettato
dalla disposizione richiamata. Il riferimento, in particolare, è alla
previsione dell'art. 6, nella parte in cui consente la dichiarazione d’ufficio
del fallimento dell’imprenditore, e dell’art. 8, nella parte in cui
prevede che il giudice debba riferire dell’insolvenza di un imprenditore,
emersa nel corso di un giudizio civile, al tribunale competente per la
dichiarazione di fallimento, tacciate di lesione dei principi del “giusto
processo”, e segnatamente quelli di terzietà e imparzialità del giudice, in
un’ottica comunque disattesa dal giudice delle leggi con recentissima pronunzia
d’infondatezza (Corte Cost., Sentenza, 15/07/2003, n.
240).
Il caso della pronunzia
seguito di desistenza, infatti, evidenzia l’assenza di una auto eccitazione dell’organo
decidente; piuttosto segnala l’irretrattabilità di un procedimento fallimentare
già avviato per la pregnanza degli interessi coinvolti, da obbligare il tribunale adito ad una
pronunzia di segno positivo o negativo sul tema( conforme, Trib. Napoli,
10/7/2002).
Ciò posto,
l’indagine deve spostarsi sulle formalità procedurali da osservare
nell’accertamento dei requisiti di cui agli artt. 1 e 5 della legge
fallimentare e sulle cautele da tenere per garantire il diritto di difesa del
debitore resistente.
Ebbene giova
sottolineare come nella fase che precede la dichiarazione di fallimento
l'esercizio del diritto di difesa del fallendo ( o della fallenda) vada
assicurato nei limiti di compatibilità con le regole del procedimento, che ha
carattere sommario e camerale. In particolare siffatta tutela deve essere di
natura sostanziale, tenuto conto anche della libertà delle forme e della
celerità che presiedono al procedimento.
Alla stregua delle
superiori considerazioni astrattamente non può ritenersi necessario che
l'imprenditore sia effettivamente udito dal tribunale nella sua composizione
collegiale, essendo sufficiente che egli sia informato dell'iniziativa assunta
nei suoi confronti e degli elementi su cui questa è fondata. ( v. Cass. civile,
sez. I, 23-07-1997, n. 6911; Cass. civile, sez. I, 12-01-1999, n. 225). In
particolare questi andrà messo nella condizione di accedere al fascicolo,
avendo comunque egli l’onere di seguire l’andamento della procedura anche di
seguito alle informazioni assunte dall’ufficio e sino alla relativa decisione
(. vedi Cass. Civ. Sez. I, 2 agosto 1990, n. 7757, in Il Fallimento
1991, n.4).
Peraltro l’obbligo
di convocare il debitore in sede pre - fallimentare, quale intendesi risultante
dal disposto di cui all’art. 15 l.f. riletto dalla sentenza della Corte
Costituzionale del 16/7/1970, non potrebbe mai presupporre una sua effettiva
audizione ove emerga una volontà di non comparire personalmente del debitore
ovvero risulti una condotta del predetto meramente dilatoria o consistente nel
rendersi irreperibile (v. Trib. di
Torino 21-09-1999 - Pres. Quaini - Est. Nosengo - Crapanzano Sergio c. fall.
s.r.l. T.M.P. Italia in Il Fallimento n. 12, anno 1999, pag. 1393).
Ciò premesso in
linea teorica, opportunamente si ritiene rimessa per prassi alla
discrezionalità dell’ufficio la determinazione delle modalità procedurali
idonee alla tutela delle prerogative difensive del resistente (in proposito
Trib. Torino 27-6-1997 in Il Fallimento
97, 1036).
Ed invero una tale
condotta si palesa conforme anche al dettato di cui al novellato art. 111 della
Costituzione. Infatti, l’esigenza di assicurare il dispiegarsi pieno del
contraddittorio delle parti presuppone una predeterminazione, ove possibile,
delle regole del giudizio, che il costituente assume opera del
legislatore.
E’ ben noto,
tuttavia, che l’attuale disciplina dei procedimenti camerali difetti di una
regolamentazione precisa che ne scandisca le fasi; risultando il coacervo in
parola un contenitore privo di precise indicazioni, ad assolvere la necessità
di definizione preventiva delle formalità del procedimento, ben può presiedere
una regolamentazione dettata dall’ufficio competente a decidere.
In specie il
Tribunale di Nola pare aver assolto detto incombente mediante apposito decreto,
che scandisce i termini entro i quali compiere la notifica dell’atto
introduttivo e svolgere, mediante produzione documentale o audizione degli
interessati, le contrapposte difese. Ciò, per vero, non esclude che il debitore
debba comunque assumere informazioni sino all’esito del procedimento anche dopo
aver fruito dei termini a difesa pre fissati dall’ufficio.
Le vicende in
esame palesano come il Tribunale, preso atto della desistenza dell’originario
ricorrente, abbia assolto il compito doveroso della verifica – ai fini del
decidere – dell’esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento
dell’opponente. Inoltre che ai fini abbia operato conducendo gli accertamenti
che ha ritenuto compatibili con la deformalizzazione e con le esigenze di celerità
proprie del procedimento.
Seguendo
l’argomentare di cui sopra, qui si ritiene che la TIZIO non abbia di che
dolersi riguardo alle scelte procedimentali dell’ufficio.
E per vero la
stessa, pur potendo richiedere di accedere agli atti della procedura in prime
cure, ha evidentemente in maniera colpevole ritenuto che la desistenza del
ricorrente bastasse per la relativa positiva definizione. Con ciò ha omesso di
sviluppare le proprie ragioni, che ha inteso rappresentare nel presente
giudizio.
I superiori
rilievi, consistenti nel ritenere incensurabile la condotta dell’ufficio in
sede pre fallimentare, consentono di arrivare all’analisi del merito della
controversia; quindi, di verificare la fondatezza della doglianza formulata
dalla TIZIO circa la pretesa assenza del proprio stato di decozione.
Onde meglio delineare l’oggetto del contendere,
mette conto rilevare come il profilo di cui all’art. 5 della legge fallimentare
individui una situazione d'impotenza funzionale
dell’imprenditore commerciale di natura non transitoria, tale da impedirgli di
soddisfare, con regolarità, le proprie obbligazioni ( cfr., al rig., ex multis,
Cass. civile, sez. I, 20-06-2000, n. 8374; Trib. di Messina 19 febbraio 1999 -
Pres. Savoca - Est. Blatti, in Il Fallimento n. 9, anno 1999, pag. 1044; Cass.
civile, sez. I, 09-05-1992, n. 5525; Trib. Torino, 22 aprile 1991; Cass.
civille, 90/6769 e 94/2470; cfr. Cass. civ. 14 febbraio 1980 n. 1067, in il
Fallimento,1980, pag. 593, sub art. 5 n. 1; Cass. civ. 7 marzo 1978 n. 1118, in
Giust. civ. mass. 1978, pag. 466; Cass. civ. 14 marzo 1978 n. 1274, in Dir.
fall. 1978, II, pag. 376).
In
particolare il concetto richiama ad una situazione del debitore che gli
impedisce di far fronte al pagamento del dovuto alle scadenze e nel rispetto
della regola fondamentale della parità di trattamento dei propri creditori
(cfr. Cass. civ. 14 febbraio 1980 n. 1067, in il Fallimento,1980, pag. 593, sub
art. 5 n. 1; Cass. civ. 7 marzo 1978 n. 1118, in Giust. civ. mass. 1978, pag.
466; Cass. civ. 14 marzo 1978 n. 1274, in Dir. fall. 1978, II, pag. 376).
Per
il relativo accertamento, il giudice deve ricorrere alla valutazione, in chiave
prospettica, dell'attitudine dell'impresa a disporre economicamente della
liquidità necessaria per far fronte ai costi determinati dallo svolgimento
della gestione aziendale (Cass. civile, sez. I, 10-04-1996, n. 3321 - Pres.
Grieco A - Rel. Marziale G - P.M. Gambardella V (Diff.) - Fallimento 90 Tour
Italia c. 90 Tour Italia), sul presupposto – peraltro – che ad escludere la decozione
non può valere il giudizio prognostico sulla liquidità acquisibile dal ciclo
produttivo quando sussista incapacità attuale al pagamento dei debiti scaduti
(v. Cass. civ. 8 febbraio 1989, n. 795, in Il fall., 1989,611).
Solo
nella reversibilità del descritto fenomeno economico è possibile poi trarre
l’elemento distintivo tra la temporanea difficoltà dell’impresa, individuato
quale presupposto oggettivo dell’istituto di cui agli artt. 187 e ss l.f. e la
stessa insolvenza, causa oggettiva del fallimento (in tema, ad es. Cass. civ. 97/9581; Cass. civ. 96/7994).
Necessita aggiungere, inoltre, che dalle risultanze del fascicolo
fallimentare - vieppiù da quelle incontestate dello stato passivo della
procedura – è ben possibile fondare la verifica del requisito di cui all’art. 5
della legge fallimentare in base a fatti diversi da quelli in forza dei quali è
intervenuta la pronuncia, comunque anteriori alla relativa emanazione (Cass. 13
gennaio 1988, n. 184; Cass. 28 marzo 1990, n. 2539; Cass. civile, sez. I, 25-05-1993,
n. 5869 - Pres. Favara F - Rel. Catalano A - P.M. Simeone F (Conf) - Infantino
c. Banca d' America e d' Italia e altri; Cass. civile, sez. I, 12-01-1999, n.
225 - Pres. Rocchi A - Rel. Reale P - P.M. Nardi D (Conf.) - COOP. VITICOLTORI
DEL TAPPINO SRL c. FIN AM SPA; :Cass. 28 luglio 1997, n. 7019, in il Fallimento
1998, 1215; Cass. 2 giugno 1997, n. 4886, ivi, 1997, 1207; Cass. 6 marzo 1996,
n. 1771, ivi, 1996, 763; Cass. 20 settembre 1993, n. 9622, ivi, 1994, 54; Cass.
25 maggio 1993, n. 5869, ivi, 1993, 1140; Cass. 19 ottobre 1992, n. 11439, ivi,
1993, 690, con osservazioni di Marchetti e in Dir. fall. 1994, II, 61, con nota
di Poli; Cass. 3 ottobre 1986, n. 5854, in Foro it. 1988, I, 1969; Trib. Genova
20 febbraio 1995, in il Fallimento 1995, 780; Trib. Genova 20 dicembre 1993,
ivi, 1994, 645; Trib. Trieste 18 maggio 1993, ivi, 1993, 1287).
Nel caso in esame a sostegno delle proprie ragioni l’opponente deduce: a)
la pregnanza della rinunzia al ricorso della SEMPRONIO, vista in relazione alla
mancata presentazione di domanda d’ammissione al passivo fallimentare della
predetta; b) la prova del pagamento in epoca non sospetta dei titoli protestati
posti a sostegno della decisione gravata; c) l’inesistenza di passivo della
procedura, per essere intervenuta rinunzia dell’unico creditore ammesso in sede
di verifica.
Riguardo al primo profilo, dal contenuto delle note illustrative
dell’opponente – del segno su indicato – appare emerge come la medesima
convenga sull’assenza agli atti e della procedura pre-fallimentare e del
presente giudizio di una quietanza liberatoria della SEMPRONIO; e del resto il
contenuto della desistenza nulla esplicita sull’eventuale soddisfazione della
propria pretesa avvenuta nelle more.
La condotta esaminata dalla TIZIO da parte di detto creditore dovrebbe
complessivamente dimostrare che il pagamento delle citate spettanze sia
effettivamente intervenuto. Pur a voler condividere l’assunto, l’attrice
intende farne derivare un profilo – quello dell’ascrivibilità dell’adempimento
ad essa opponente – assolutamente indimostrato.
Ed invero la desistenza, quando presenta i caratteri di quella in esame,
naturalmente al più sottende una rinegoziazione del debito non immediatamente
satisfattiva. E bene avrebbe fatto in specie l’istante a dare prova al
riguardo, in se idonea a dimostrare il merito ancora goduto presso il ceto
creditorio.
In conclusione, far derivare significative conseguenze alla rinunzia agli
atti e non al credito della SEMPRONIO., sul punto della solvibilità
dell’opponente, non appare assolutamente plausibile.
Venendo al secondo argomento difensivo dedotto dall’attrice, occorre
premettere in fatto come la stessa sia riuscita a documentare in maniera solo
parziale il “ pagamento” degli effetti protestati di cui alla visura prodotta
in questo giudizio. Si da il caso, tuttavia, che detta visura non abbia
carattere esaustivo poiché, difformemente da quell’acquisita in fase pre
fallimentare, non contiene tutte le scritturazioni riferibili alla fallita,
secondo i nominativi con i quali questa risulta identificata nel registro
informatico dei protesti.
Conseguenze del rilievo è che vi sono circa sessanta titoli insoluti
riportati nella documentazione citata per i quali manca ogni dimostrazione di
pagamento da parte della fallita. E ben vero trattasi d’inadempimenti tra il
febbraio e l’ottobre 2001.
Il dato in questione palesa, ad avviso del Collegio, che neppure sia
possibile parlare di un’illiquidità temporanea dell’opponente, quanto di un
fenomeno duraturo e perdurante.
Il bilancio da questa versato in sede fallimentare – redatto nella forma
abbreviata – del resto evidenzia un risultato economico di gestione al
10/7/2002 di segno negativo, in cui non v’è traccia di ricavi e, quindi, di
un’attività in corso. A fronte il documento riporta un valore per rimanenze che
si scontra con le risultanze negative dell’inventario, contrassegnato
dall’acquisizione di sole due vetture che appare difficile far rientrare nella
voce richiamata.
Gli elementi visitati paiono escludere l’esigenza di una valutazione
prognostica sull’andamento dell’impresa decotta, sussistendo conclamati i segni
della relativa difficoltà ad adempiere. E comunque, a ragionare in senso
contrario, un’analisi prospettica parrebbe ulteriormente suffragare detto
avviso, emergendo in sostanza un fermo d’attività della TIZIO che - pur
operando nel settore della costruzione e vendita immobiliare, secondo le
indicazioni del relativo oggetto sociale – non documenta dell’esistenza di beni
strumentali, di lavoro in corso o di contratti in sede di definizione all’atto
del fallimento.
Le valutazioni compiute trovano definitiva conferma anche
nell’atteggiamento serbato nei riguardi dall’attrice dal settore creditizio; ed
invero risulta dal fascicolo fallimentare la pendenza di un’insinuazione
tardiva dell’ Intesa Gestione Crediti S.p.a. la quale – lasciando da parte la
fondatezza delle richieste ivi svolte che avranno naturale sede di verifica nel
giudizio di accertamento – comunque dettaglia della chiusura e del passaggio a
sofferenza del contratto di conto corrente intrattenuto con la fallita in epoca
precedente la pronunzia qui avversata.
L’assenza di creditori insinuati, documentata dallo stato passivo della
procedura - definito ex art. 97 della legge fallimentare – e dalla rinunzia
dell’unico avente diritto ammesso, può quindi dirsi dionea a fondare semmai una
chiusura a breve del fallimento, ma non una revoca dello stesso ( in termini
Trib. Milano 12/2/1990; Cass. Civ. 68/2908).
Infatti alcun dubbio può residuare, dalla dettagliata verifica innanzi
svolta, che la TIZIO versasse in stato di decozione al momento delle decisione
avversata.
L’opposizione va quindi rigettata e nulla va
disposto sulle spese di lite per la contumacia della curatela.
P.
Q. M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, definitivamente
giudicando sull'opposizione alla sentenza dichiarativa del Fallimento TIZIO S.r.l.
(101/02) proposta da TIZIO S.r.l., in persona del
legale rappresentante p.t. con citazione notificata il 16 agosto alla curatela
fallimentare, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:
a)Dichiara
la contumacia della curatela;
b)Rigetta
la domanda e per l’effetto conferma la sentenza dichiarativa del Fallimento
TIZIO S.r.l. (101/02), pronunciata dal Tribunale di Nola in data
10-24/7/2002
c)Nulla sulle spese di lite.
Così
deciso in Nola, il 9 luglio 2003.
Il
Presidente estensore
(dr.
Enrico QUARANTA)
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