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da:
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SENTENZA N.107 ANNO 2004
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
-
Valerio
ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero
Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
- Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
-
Alfonso QUARANTA "
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 647, commi primo e secondo, del codice di procedura
civile, promosso con ordinanza del 16 giugno 2003 dal Tribunale di Terni nel
procedimento civile vertente tra Marconi Pietro Paolo ed altra e Bernardi
Angela, iscritta al n. 679 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
37, prima serie speciale, dell'anno 2003.
Visto l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio
del 10 marzo 2004 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto in fatto
1.– Il Tribunale di Terni, nel corso di un giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 647, commi
primo e secondo, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede
«che il decreto ingiuntivo non debba essere dichiarato definitivamente
esecutivo e l'opposizione possa essere proseguita, qualora la mancata
costituzione dell'opponente sia dipesa da causa a lui non imputabile».
Espone il rimettente, in punto di rilevanza, che l'opponente ha
iscritto tardivamente la causa a ruolo avendogli l'ufficiale giudiziario
restituito l'originale dell'atto
notificato oltre dieci giorni dopo la notifica dell'atto stesso al convenuto in
opposizione. Il provvedimento di rimessione in termini adottato dal Presidente
del Tribunale sarebbe d'altro canto inidoneo a produrre qualsiasi effetto,
essendo stato emesso da un giudice diverso da quello della opposizione e perciò
incompetente, cosicché in definitiva l'opposizione non potrebbe che essere
dichiarata improcedibile, ai sensi dell'art. 647 del codice di procedura
civile.
Nel merito, il giudice a
quo osserva che nella più recente giurisprudenza della Corte
costituzionale, in tema di procedimento notificatorio, è stato affermato il
principio secondo cui gli artt. 3 e 24 della Costituzione tutelano l'interesse
delle parti del processo a non vedersi addebitate conseguenze decadenziali
derivanti dalla condotta di altri soggetti, sottratta ai loro poteri di
impulso.
Proprio da tale principio discenderebbe – ad avviso del
medesimo rimettente – l'illegittimità costituzionale dell'art. 647 cod. proc.
civ., nella parte in cui rende possibile che l'opposizione a decreto ingiuntivo
divenga improcedibile per una causa – il ritardo nella riconsegna dell'originale
notificato dell'atto di opposizione – non imputabile all'opponente.
2.– E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della
questione.
Secondo la parte pubblica la questione sarebbe innanzitutto
priva di rilevanza, in quanto non il giudice dell'opposizione, ma solo il
giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo sarebbe chiamato a fare applicazione
della norma impugnata.
Ulteriore profilo di inammissibilità discenderebbe dal fatto
che la pronuncia additiva invocata dal rimettente, intesa a bilanciare i
contrapposti interessi delle parti, sarebbe invasiva della discrezionalità del
legislatore.
Nel merito – ad avviso ancora dell'Avvocatura – la questione
sarebbe comunque infondata in quanto il sistema delineato dalla normativa
vigente rappresenterebbe un ragionevole momento di equilibrio tra gli strumenti
processuali attribuiti all'opponente e le esigenze del creditore opposto.
Considerato in diritto
1.– Il Tribunale di Terni dubita, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 647 del
codice di procedura civile nella parte in cui prevede che l'opposizione non
possa essere proseguita, in caso di tardiva costituzione in giudizio
dell'opponente, anche quando il mancato rispetto del termine per l'iscrizione a
ruolo derivi da ritardo nella riconsegna dell'originale notificato dell'atto di
opposizione da parte dell'ufficiale giudiziario.
La norma impugnata si porrebbe in contrasto – ad avviso del
rimettente – con il principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte
in tema di notificazioni, secondo il quale è irragionevole e lesivo del diritto
di difesa che effetti decadenziali discendano, a carico delle parti del
processo, dal ritardato compimento di attività riferibili a soggetti diversi.
2.– La questione è inammissibile.
Il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 647 del
codice di procedura civile che il rimettente sottopone a questa Corte si fonda
sulla esplicita premessa che l'opponente a decreto ingiuntivo, in quanto
impossibilitato ad iscrivere a ruolo la citazione il cui originale non gli sia
stato tempestivamente restituito dall'ufficiale giudiziario, subirebbe
irragionevolmente gli effetti pregiudizievoli (improcedibilità
dell'opposizione) del ritardo a lui non imputabile; argomentandosi
esplicitamente l'impossibilità della tempestiva iscrizione a ruolo dal fatto
che l'art. 165 cod. proc. civ. non consentirebbe la costituzione in giudizio
dell'attore prima del momento in cui la notificazione si è perfezionata nei
confronti del destinatario della notificazione stessa.
Siffatta interpretazione non è, tuttavia, coerente con i
principi affermati da questa Corte in tema di momento perfezionativo della
notificazione (sentenze n. 28 del 2004 e n. 477 del 2002) in quanto, poiché la
notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna dell'atto all'ufficiale
giudiziario, ne discende che da quel momento possono essere da lui compiute le
attività (tra cui, appunto, l'iscrizione a ruolo) che presuppongono la
notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ferma restando, in ogni
caso, la decorrenza del termine finale dalla consegna al destinatario.
Il rimettente – il quale, pure, non manca di rilevare come la
Corte di cassazione «abbia in generale chiarito la mancanza di ostacoli
normativi ad una costituzione anche prima della notificazione della citazione»
– del tutto apoditticamente, assume, invece, che non può privarsi la parte «del
diritto, riconosciutole dal rito, ad iscrivere la causa a ruolo, sopportandone
i costi, previa verifica della ritualità della notifica», e pertanto si sottrae
all'obbligo di ponderare adeguatamente la possibilità di un'interpretazione
adeguatrice della norma, ritenendo preclusivo di tale possibilità l'interesse,
di carattere meramente economico, dell'attore a non affrontare le spese di
iscrizione a ruolo prima di aver verificato la ritualità della notificazione.
Il rimettente tralascia così di considerare che la possibilità
di iscrizione a ruolo della causa prima del perfezionamento della notificazione
per il destinatario (con la c.d. velina) è già esplicitamente prevista, nel
caso di notificazione a mezzo posta, dall'art. 5, terzo comma, della legge 20
novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a
mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), e non tiene, inoltre,
alcun conto dell'esistenza di una norma, quale quella prevista dall'art. 291
cod. proc. civ., che, in quanto consente all'attore di ottenere alla prima
udienza un termine per rinnovare la notificazione della citazione viziata da
nullità, senza incorrere in alcuna decadenza, di fatto limita il rischio
economico di una inutile iscrizione a ruolo alla sola, marginale ipotesi di
notificazione del tutto inesistente.
Conclusivamente, poiché il rimettente omette sostanzialmente di
specificare la ragione per cui sarebbe precluso all'opponente di iscrivere la
causa a ruolo dal momento della consegna all'ufficiale giudiziario per la
notifica dell'originale dell'atto di citazione in opposizione e fino alla
scadenza del termine decorrente dal perfezionamento della notifica per il
destinatario, la questione sollevata risulta priva della necessaria motivazione
e, pertanto, inammissibile
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 647 del codice di procedura civile
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale
di Terni con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo
2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA