Nola-Tribunale  / Ordine Avvocati Nola  / HOME  /Avvertenze legali
.

Fallimento: azione di simulazione – elementi probatori ed indiziari significativi – effetti – restituzione del bene se trasferito il possesso – rigetto  domanda  risarcitoria del fallimento – rigetto di domanda ex art.2041 cc del fallimento. Tribunale di Nola, sentenza del  31.12.2003.

__________________________________________________________________

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOLA  I SEZIONE CIVILE

Nella persona della

Dott. VINCENZA BARBALUCCA    

 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.195/99 RGAC

Vertente tra

FALLIMENTO TIZIO sas in persona del curatore dott. XX        -attore-

                                                                     E

SATURNO srl              –convenuta-

 

(…)

                                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 30.7.1997  il fallimento del TIZIO sas in persona del curatore citava in giudizio la SATURNO  srl in persona del legale rapp.te  affinché venisse accertata la simulazione  del contratto di cessione di azienda o vendita stipulato in data 24.7.1995  con scrittura privata autenticata per notar YY dalla TIZIO sas con la SATURNO srl per il prezzo complessivo di £.21.000.000 dichiarandone l’inefficacia ovvero la nullità o l’invalidità , atto avente ad oggetto il trasferimento  alla convenuta della piena proprietà della azienda commerciale sita in Bxx  alla via Zzzz destinata alla vendita al minuto di articoli alimentari e di tutto quanto descritti nelle tabelle merceologiche  I , II, VI, VII, IX, X, XII, XIV. Subordinatamente l’attore  chiedeva che venisse dichiarata la inefficacia per simulazione relativa con  cumulativa, congiuntiva od alternativa declaratoria di nullità; ovvero la inefficacia ex art. 64 l.fall; subordinatamente ancora chiedeva che venisse dichiarata la inefficacia nei confronti della curatela  ex art. 67 comma I n.1 LF o 67 II comma L.F o la inefficacia ex art. 66 L.F.. L’attore chiedeva inoltre la restituzione in ogni caso e/o rilascio della consistenza immobiliare sopra indicata  e la condanna della convenuto  al pagamento a titolo risarcitorio   di una Bxx  oltre interessi e rivalutazione ,  e la condanna della convenuta  al pagamento dei frutti percepiti e percipiendi, ovvero in subordine condanna ex art. 2041 cc della convenuta con vittoria di spese. In merito al contenuto della domanda l’attore aggiungeva infine che   con sentenza del 4.12.1995 il Tribunale di Nola dichiarava il fallimento della società attrice.

Durante la fase istruttoria la convenuta si costituiva ; si costituiva inoltre nuovo difensore per parte attrice nella persona dell’avv.A.M. che si riportava alle precedenti difese. Veniva ammessa ed espletata CTU. All’udienza di conclusioni il GI autorizzava la ricostruzione del fascicolo di parte attrice  con la documentazione indicata nel verbale del 15.10.2002.

Sulle conclusioni in epigrafe riportate  il Tribunale si riservava di decidere.

 MOTIVI

Preliminarmente si rileva che manca in atti la produzione di parte convenuta: tuttavia opportuno decidere allo stato degli atti visto  che il difensore della convenuta società , comparso solo alle prime due udienze , proprio alla seconda udienza istruttoria ha ritirato il proprio fascicolo ( v. a margine del verbale sottoscrizione del difensore del 18.6.1998): ragion per cui la mancata produzione del fascicolo della convenuta in uno con la mancata comparizione alle udienze successive alla seconda deve essere interpretato come precisa scelta processuale rilevante  ex art. 116 cpc.

La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.

Invero risulta prodotto in atti il titolo della pretesa attore e la scrittura privata del 24.7.1995, le cui sottoscrizioni venivano autenticate per Notar YY di …… , stipulata tra Caio Frano nella qualità di amministratore unico della TIZIO sas e la SATURNO srl. L’atto viene rubricato come “cessione di esercizio”; in sostanza, nel corpo dello stesso, si parla espressamente di VENDITA . L’oggetto è l’esercizio commerciale  con sede in Bxx  via Zzzz per la vendita  al minuto di articoli alimentari vari; nella vendita erano compresi anche beni mobili quali il bancone e una bilancia. Proprietà e possesso venivano trasmessi contestualmente alla stipula. Il prezzo veniva stabilito in £.21.000.000.  Nella fattispecie ad invocare la simulazione della vendita  è un soggetto terzo, tale risultando essere il fallimento, che, in sostanza, succede al fallito nell’amministrazione e gestione del  suo patrimonio ; in tal caso , poiché l’attore invoca la simulazione ,  può fornire la prova della simulazione senza limiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 1416 e 1417 cc, e quindi sia a mezzo di testimoni , sia a mezzo di presunzioni ( in tal senso: Cass. Civ. Sez.I  19.11.1994 n.9835, Cass.Civ.Sez.I 11.4.1991 n.3824). In particolare le presunzioni invocate devono essere ex art. 2729 cc gravi , precise e concordanti.

Ebbene nel nostro caso  la prova della simulazione deriva in modo univoco dai seguenti rilievi:

1) Il  comportamento processuale della convenuta: tale parte, pur costituitasi, si è limitata a generiche contestazioni, non apportando alcun elemento probatorio atto a contrastare, quanto meno , la tesi di parte attrice. Anzi il difensore di parte convenuta ha partecipato solo alle prime due udienze, scegliendo poi di non comparire in prosieguo e soprattutto di non depositare il proprio fascicolo di parte: chiaramente questo comportamento processuale denota una mancanza di interesse ad addurre elementi processuali a proprio favore, facendo risultare non contestate le puntuali argomentazioni di parte attrice.

2) la mancanza della benché minima  prova  anche documentale in atti che il corrispettivo sia stato effettivamente pagato: nell’atto risulta che il prezzo è stato versato precedentemente alla stipula e per lo stesso veniva espressa  ampia e finale quietanza da parte del venditore; è evidente che manca la benché minima traccia che un esborso da parte della convenuta ci sia stato.

3) le modalità  pattuite : la vendita presenta aspetti molto vantaggiosi  soprattutto per la acquirente  sollevata da imposte, oneri fiscali, oneri tributari e tasse di qualsiasi natura ed eventuali debiti correlati all’attività di impresa, compresi i debiti verso fornitori e/o terzi . E’ evidente che parte venditrice cerca di tutelare e favorire parte acquirente, tenendola indenne da eventuali implicazioni obbligazionarie derivanti dalla vendita. La giustificazione di tutto ciò sta nella relazione di parentela che c’è tra l’amministratore unico della  società fallita e la legale rapp.te della società convenuta , ovvero l’uno è padre dell’altra, così come lo stesso difensore di parte convenuta dichiara nel verbale udienza del 10.11.1998.

4) E’ proprio questa relazione di parentela tra i due legali rappresentanti  delle società parti in causa che ancora più convince della ipotesi della simulazione , progettata proprio al fine di mantenere in famiglia le risorse patrimoniali , sottraendole alle aspettative dei creditori della società attrice.

5) le risultanze della ctu: infatti della relazione peritale che per completezza e correttezza scientifica è posta a base della presente decisione, emerge che il valore di tutto il complesso aziendale è pari a £.206.930.522:  l’aver venduto ad un prezzo  decisamente inferiore del valore di mercato   è sintomatico del fatto che l’operazione di vendita sia stata fittizia , non reale,  e quindi inverosimile .

6) L’ ammessa interazione tra le due società parti in causa : nel verbale delle due udienze 19.3.1998 e 10.11.1998 il difensore di parte convenuta espressamente dichiarava che la SATURNO ha pagato.. intendeva pagare  tutti i creditori  intervenuti e financo gli interventi tardivi ,inoltre la società veniva ceduta già dal 1994  solo per ragioni di sopravvivenza all’attuale rappresentante Caio A. C. figlia di Caio Frano : emerge chiaramente la distinzione solo formale tra le due società parti in causa, che, invece , di fatto sono strettamente correlate  operativamente .

7) la mancanza di prova della spendita in proprio del rischio e dell’immagine  imprenditoriale da parte della convenuta, come elemento sintomatico di una concreta distinzione operativa e quindi di concreto e distinto interesse all’attività aziendale.

Alla luce delle risultanze probatorie il Tribunale si ritiene che sia stata raggiunta una prova idonea e tranquillizzante sulla dedotta simulazione e cioè la conclusione di un contratto apparente , con il compimento di atti idonei allo scopo corrispondenti alla sua esecuzione ( la scrittura privata), senza che tuttavia le parti avessero concreta intenzione di stipulare alcuna vendita : l’interesse del terzo – fallimento alla dedotta azione  ai sensi dell’art.1415 cc si sostanzia nel fatto che la vendita , eseguita nell’immediatezza della dichiarazione di fallimento, cioè nell’ anno prima, ha consentito il depauperamento del patrimonio del fallito .

 In sostanza , secondo le risultanze processuali, questo Giudice ritiene che la domanda di simulazione sia fondata in quanto le parti non hanno inteso concludere alcun contratto di vendita, ma hanno inteso   sottrarre  beni propri della società attrice alla procedura fallimentare, consentendo che solo nominalmente la convenuta esercitasse l’attività aziendale: di fatto l’attività aziendale della società attrice continua sia pur in “veste”, solo apparentemente, diversa .

 Tale situazione si differenzia da quella che avrebbe legittimato un’eventuale azione revocatoria: in questo secondo caso le parti stipulanti avrebbero avuto intenzione effettiva di concludere l’atto, con la dimostrazione di un comportamento concludente in tal senso e cioè,  pagamento del prezzo, per esempio.

Pertanto l’atto di vendita del 24.7.1995  deve essere dichiarato inefficace  .

Quanto ai successivi capi di domanda va accolto solo quello in merito alla richiesta restituzione.

 Invero  è provato che la convenuta ha avuto la disponibilità concreta del complesso aziendale : in effetti le parti pur non avendo inteso trasferire la proprietà del complesso aziendale, hanno comunque trasferito il possesso del complesso in capo alla convenuta così come risulta dalle fatture in atti da cui emerge che la stessa svolgeva attività commerciale in via Zzzz - Bxx  e cioè la sede dell’impresa venduta. Ragion per cui la richiesta di restituzione è fondata in uno alla condanna per  tutti gli introiti percepiti dalla data  della domanda sino al soddisfo.

Invece il capo di domanda relativo alla condanna   a titolo risarcitorio è infondata: invero  il contratto simulato  non costituisce in sé un atto illecito e pertanto non è fonte di responsabilità  dei contraenti nei confronti dei terzi  che quindi non hanno titolo al risarcimento dei danni   nei confronti delle parti  se non in presenza e nel concorso  di tutti i relativi elementi costitutivi  di un atto ex art. 2043 cc, qualificato in particolare  dal necessario elemento psicologico , sotto il profilo della intenzionale lesione  di un diritto del terzo  ovvero della lesione stessa  come effetto di mancanza di prudenza e diligenza; tale elemento non può ritenersi implicito  nel fatto stesso della simulazione  deve formare oggetto di accertamento  da parte del giudice del merito nei casi concreti ( in tal senso: Cass.Civ.Sez.II 26.2.1991 n.2085, Cass.27.1.1999 n.721). Nel nostro caso non si ravvisa alcuna prova decisiva  a riguardo, ovvero sulla intenzione della convenuta di ledere gli interessi patrimoniali della procedura fallimentare,  non ritenendosi sufficiente la sola circostanza che la convenuta conoscesse lo stato di difficoltà finanziaria del Caio.

E’ infine infondato il capo di domanda ex art. 2041 cc per carenza probatoria.

Le spese sono a carico della  convenuta.

 PQM

Il Tribunale di Nola I sezione in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda del fallimento TIZIO sas nei confronti di  SATURNO  2 N srl così provvede:

accoglie la domanda per quanto di ragione e per l’effetto dichiara simulato  il contratto di compravendita stipulato in data 24.7.1995 avente ad oggetto la consistenza aziendale sita in Bxx  via  Zzzz;

ordina alla convenuta l’immediata restituzione di detto complesso alla procedura fallimentare;

condanna la convenuta alla restituzione alla procedura degli introiti percepiti dalla data della domanda sino al soddisfo.

Rigetta i restanti capi di domanda.

Condanna la convenuta alle spese di lite che liquida in complessive euro 2.400,00 di cui euro 200,00 per spese, euro 1.200 per diritti ed euro 1.000,00 per onorario oltre iva e cpa come per legge.

Nola, 31 gennaio 2003

Il giudice

Dott.ssa   Vincenza Barbalucca

- www.iussit.it 30.10.03 -

______________________IUS SIT  www.iussit.it _______________________
Nola-Tribunale  /  Ordine degli Avvocati di Nola  /   HOME  /  Presentazione-Avvertenze legali
_________________________________________________
tutti i diritti riservati-