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NOTIFICAZIONE

(vedi: giurisprudenza >>>)

 

Notificazione e comunicazione degli atti - Italia (Link alla fonte: http://ec.europa.eu)

  Notificazione nella U.E. di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale
[Regolamento (CE) N. 1393 del 13.11.2007]

 

NOTIFICAZIONE
Legge 28 dicembre 2005, n. 263
:

Art. 147 cpc (Tempo delle notificazioni)
Art. 149 cpc (Notificazione a mezzo del servizio postale)
Art. 155 cpc (Computo dei termini)
(vedere art. 58, c. 3 Legge 18.6.2009, n.69:
" Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'art.155 c.p.c. si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data dell' 1.3.2006").

>>> Cognizione : attenzione alla citazione in giudizio, allungata a  90 giorni - 02.03.06

>>> Intimazione dei testimoni
 
(vedere testo art. 255 c.p.c. modificato dalla Legge 18.6.2009, n. 69)

>>> Notificazioni di atti alle persone giuridiche
(vedere testo Art 145 cpc come modificato ex Legge 28.12.2005, n. 263 e D.L. 30.12.2005 n. 273, conv. il Legge 23.2.2006 n. 51)

* * *

>>> NOTIFICAZIONI : Art. 137 c.p.c.
(vedere testo modificato dalla Legge 18.6.2009, n. 69)

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>>> La notificazione di atti a mezzo del servizio postale,
novità - Legge n.31 del 28.02.08 - Nota di  Dott. Francesco Miele  - 9.04.08 -

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ATTO DI CITAZIONE - RICORSO - COMPARSA DI COSTITUZIONE
La legge n. 24 del 22 febbraio 2010 di conversione del DL 193/09 ha apportato modifiche al codice di procedura civile
( vedere, Art 163 - Contenuto della citazione, cliccando qui>>>)

... 8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che indica il proprio codice fiscale»;
b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il cognome e la residenza dell'attore» sono sostituite dalle seguenti: «il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore» e le parole: «il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono»; c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole: «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare» sono inserite le seguenti: «le proprie generalita' e il codice fiscale,»; ... >>>

 

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Iscrizione a ruolo
(vedi di seguito: sentenza 107/2004 Corte Costituzionale)

NOTE  ISCRIZIONE a  RUOLO »»     NOTE ISCRIZIONE a RUOLO TAR »»

Contributo unificato>>>         Procura alle liti 

      Parcella               Registrazione SENTENZE 

>> 7.1.2007 - Registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura - Agenzia del Territorio , Provvedimento del 6.12.06 - Estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti (GU n. 288 del 12.12.06-Suppl. Ord. n.232) - Link

>> Istanza di rimborso CONTRIBUTO UNIFICATO (vedi: Tributario)

>> Atti soggetti a registrazione (vedi: Tributario)

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Giurisprudenza

02.07.2010 - Notificazione impugnazione, morte della parte vittoriosa - Notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente [Cassazione Sezioni Unite Civili, sentenza del 18 giugno 2010]

20.02.2010 - Nullità della notifica, sanata dalla tempestiva presentazione del ricorso
Cassazione, ordinanza n. 1044/2010

10.02.2010 - Notifica postale senza relata, irregolarità, avviso di ricevimento
Cassazione, Sezione tributaria, ordinanze del 19 gennaio 2010

04.02.2010 - Impugnazione, parte vittoriosa deceduta: atto rivolto e notificato agli eredi
Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza del 16 dicembre 2009

22.01.2010 - Notifica atto a nipote minore non convivente: è valida
Cassazione, Sez. tributaria, sentenza 26324/2009

16.01.2010 - Notifica atti, art. 140 cpc, parziale illegittimità, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Corte Costituzionale, sentenza n.3 , depositata il 14 gennaio 2010

16.12.09 - Iscrizione a ruolo della causa, pluralità di convenuti, 10 giorni dal perfezionarsi della notifica al primo dei convenuti
Tribunale di Nola, ordinanza del 9 febbraio 2009

02.12.09 - Notificazione appello, dopo 1 anno dalla pubblicazione sentenza
Cassazione, sentenza n. 24302 del 18 novembre 2009

29.11.09 - Notificazione, avviso di accertamento, presso ex coniuge, nullità
Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza, 11 giugno 2009

23.05.09 - Notifica dell'atto tributario alla suocera, validità [Cassazione, sentenza del 12 maggio 2009] (Fonte: www.fiscooggi.it)

30.04.09 - Notifica a mezzo posta a cura dell'avvocato: si perfeziona con la ricezione del plico (Articolo: "Avvocati, occhio alle notifiche" - fonte: www.oua.it)

06.03.09 - Notifica (appello tributario) con raccomandata, produzione dell'avviso di ricevimento o di un duplicato - Cassazione, sentenza del 5 febbraio 2009 - (Articolo, Fonte: www.fiscooggi.it)

15.01.09 - Notificazione impugnazione, una copia atto, al procuratore di più parti, "notificazione al procuratore costituito" - "notifica presso il procuratore costituito", processo civile - processo tributario [Cassazione, Sez. Un. Civ., sentenza del 15 dicembre 2008]

16.12.08 -Tributario. Notifica al rappresentante legale, irrilevante il luogo di recapito. "Come per le persone fisiche, la consegna in mani proprie è valida ovunque sia il destinatario dell'atto" (Link www.fiscooggi.it)

03.12.08 - Dal GdP, la procura fino alla prima udienza di trattazione - Iscrizione della causa a ruolo e costituzione in giudizio [Cassazione, sentenza n. 25727 del 24 ottobre 2008]

17.10.08 - Per le notifiche a società, sede legale ed effettiva pari sono [Cassazione, 3 ottobre 2008. Articolo - Fonte: www.fiscooggi.it]

12.08.08 - Notificazione a società, a legale rappresentante individuato come persona fisica e non come soggetto investito di tale carica [Commissione Tributaria Regionale di Firenze, sentenza - Articolo (fonte www.fiscooggi.it)] >>>

25.07.08 - Tributario. Notificazione. Scopo raggiunto, atto sanato? Il "conflitto" prosegue - Passo indietro della Cassazione rispetto alle conclusioni cui erano giunte le sezioni unite nel 2004 - Effetti dei vizi di notificazione. L'orientamento della Suprema corte [Cassazione, sentenza n.10447 del 23.04.2008] (Link www.fiscooggi.it)

10.06.08 - Tributario. Notificazione a mezzo posta. Termini differenziati per la costituzione in giudizio - Per le notifiche a mezzo del servizio postale la decorrenza vale dalla data di effettiva ricezione [Cassazione, sentenza n.12185 del 15.05.08] (Link -www.fiscooggi.it-)

12.05.08 - Opposizione all'esecuzione, nullità/inesistenza notifica, prescrizione, rigetto [Tribunale di Nola, G.E., ordinanza del 12.02.08]

22.04.08 - Notifica a persone giuridiche, s.r.l., irreperibilità, art.145 cpc [Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sentenza del 26.10.07]

08.03.08 - Notificazione. Senza negligenza, forse, salva la notifica - Si preannuncia un nuovo intervento delle Sezioni unite in materia di notificazioni - Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, Ordinanza n. 6332 del 10 marzo 2008 (Link www.fiscooggi.it)

17.03.08 - Notificazione atti - Tributario >> Contribuente "avvisato" anche se vanamente "ricercato" - L'irreperibilità assoluta legittima la notifica ai sensi della normativa tributaria - Cassazione, sentenza n. 3903 del 15.02.08 (Link www.fiscooggi)

03.03.08 - Notifica in extremis, ma pur sempre tempestiva - In materia di impugnazione, al termine annuale di decadenza vanno aggiunti i 46 giorni della sospensione feriale dal primo agosto al 15 settembre. Cassazione, sentenza n. 1053 del 18.01.08 (Link www.fiscooggi.it)

21.02.08 - Notifica atti, contenzioso tributario. Sempre valida la consegna di atti a mani proprie del destinatario - La norma del processo tributario prevale sulle regole del C.p.c. - Cassazione, sentenza n. 457 dell'11.01.08 (Link www.fiscooggi.it)

17.02.08 - Difetto di notifica della sanzione amministrativa, opposizione cartella esattoriale [Giudice di Pace di Caserta, sen-tenza del 29.01.08]

06.02.08 - Tributario. La "compiuta giacenza" non equivale a conoscenza - Pronuncia nulla per mancanza di comunicazione alle parti dell'avviso di udienza qualora non sia possibile verificarne la legittimità dell'operato dell'ufficiale postale - Cassazione, sentenza n. 27007 del 21.12.07 (Link www.fiscooggi.it)

02.01.08 - Spese di notificazione. Sull'esonero decide il giudice ordinario - Hanno natura extratributaria le somme corrisposte in relazione a controversie in materia di assistenza pubblica - Cassazione, sentenza n. 25551/2007(Link www.fiscooggi.it)

31.01.08 - Notificazione a mezzo posta, produzione avviso di ricevimento, prova [Cassazione Sez.Un., sentenza n. 627 del 14.01.07]

27.01.08 - Notifica avviso di accertamento, a mezzo posta. Un triste annuncio da fare in fretta - Valida la notifica effettuata al domicilio del de cuius nel caso l'ufficio non sia a conoscenza del suo decesso - Cassazione, sentenza n. 26844 del 20.12.07 (Link www.fiscooggi)

01.01.08 - Notificazione. Quando la notifica nulla va in buca lo stesso - Dalla pronuncia dei giudici di legittimità lo spunto per un riepilogo delle regole inerenti la sanatoria "per raggiungimento dello scopo" - Cassazione, sentenza n. 21409 dell'11.10.07(Link www.fiscooggi.it)

01.01.08 -Tributario. Notifica sentenza - Notifica ricorso per cassazione. Agenzia e Avvocatura: matrimonio o solo "unione di fatto"? - Chiarimenti sui rapporti processuali tra Entrate e organo legale - Cass. Sez. Un., sentenza n. 22641 del 29.10.07 - "La notifica della sentenza di una Commissione tributaria regionale…" (Link www.fiscooggi.it)

24.11.07 - Notificazione presso residenza anagrafica del destinatario dell'atto, diversa dalla sua stabile dimora [Cassazione, sentenza n.19473 del 20.09.07]

12.11.07 - Rito societario. Notifica istanza fissazione udienza, telefax, inidoneità, estinzione processo [Tribunale Nola, ordinanza del 26.04.07]

08.11.07 - Notificazione impugnazione - Nuovo domicilio del difensore - Consegna atto a mani di "incaricato al ritiro" [Cassazione, Sez 1^ civ., sentenza n.21291 del 10.10.07]

07.11.07 - Notifica appello- Tributario. <Il processo tributario è "speciale" - Inapplicabile alla notifica dell'appello l'articolo 330 del rito civile - Cassazione, sentenza n. 12908/2007> (Link www.fiscooggi.it)

27.10.07 - Notificazione sentenza - Impugnazione - Decorrenza termine breve - Mancata elezione domicilio nel circondario del tribunale ove è in corso il processo [Cassazione, Sez. Unite, sentenza n.20845 del 05.10.07]

17.10.07 - Relata di notifica, tutto nelle mani del giudice di merito - Insindacabile in sede di legittimità il giudizio sulla sufficienza o meno delle ricerche effettuate dal messo - Cassazione, sentenza n. 20426 del 28.09.07 (Link www.fiscooggi.it)

30.07.07 - Decreto ingiuntivo - Opposizione : notificazione [Tribunale di Nola, ordinanza del febbraio 2007]

15.07.07 - Notificazione >Un solo atto al difensore di più parti [Cassazione, Sez. V Civ., sentenza n. 14365 del 20.06.07

15.07.07 - Notificazione. Atto di impugnazione a domiciliatario trasferitosi [Cassazione, Sez. Lav., sentenza n. 12215 del 25.05.07]

01.07.07 - Notificazione. Atto di impugnazione, prova notifica [Cassazione Sez. Un. n. 14294 del 20.06.07]

04.04.07 - Opposizione a precetto deve essere notificata nel domicilio eletto dal creditore - Cassazione , sez. III civile, sentenza 13.02.2007 n° 3081 (Stefano Bardaro) - Link www.altalex.com -

15.01.07 - Tribunale di Bologna: inesistenti notifiche via fax atti nel rito societario senza assistenza ufficiale giudiziario - (Link www.filodiritto.com)

20.12.06 - Servizio di notificazione dei verbali di contravvenzione al codice della strada TAR Toscana, sez. I, sentenza 14.09.2006 n° 3962 (Francesco Navaro) -Link wwwaltalex.com

26.11.06 - Difformità tra originale e copia notificata -Decadenze a carico delle parti - Onere di proporre la querela di falso (Cassazione, sentenza >>> )

26.11.06 - Efficacia probatoria della relata di notifica (Cassazione, sentenza >>>)

24.11.06 - Le notificazioni alle persone giuridiche in materia civile alla luce dei nuovi interventi normativi: presupposti di operatività degli artt. 140 e 143 c.p.c. (Dott. Francesco Miele - Uff. Giud. C1 Tribunale Nola)

21.06.06 -Notificazione a mezzo posta, appello tributario - necessità produzione avviso di ricevimento (Cass. Sez.5, sentenza n.10506 dell'8.5.06)

06.06.06 - Notifica irregolare per pignoramento immobiliare - Corte di Giustizia UE - sentenza 16/02/2006 (Link --> www.filodiritto.com)

29.05.06 -Notifica opposizione a precetto [Corte Costituzionale,- sentenza n. 480 / 2005]

22.05.06 -Diritto tributario. Nulla la notifica al de cuius se si conoscono i coeredi. È nulla la notifica del ruolo intestato al de cuius ed eseguita presso il suo ultimo domicilio, senza indicare i nominativi dei successori, nel caso in cui l'Ufficio sia a conoscenza del decesso del contribuente e dei dati relativi ai suoi eredi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8272 del 7 aprile 2006, specificando che con la notifica collettiva non risultano individuate le controparti del rapporto tributario. (Fonte: Italia Oggi del 5 maggio 2006)

22.05.06 -Diritto tributario. Notifiche, è onere del contribuente comunicare le variazioni di domicilio. Il contribuente che non comunica la variazione del domicilio o della residenza o della sede rende valida e legittima la notifica degli atti processuali presso la segreteria della Commissione tributaria. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sent. n. 6939 del 27.3.2006, che ha così interpretato estensivamente l'art. 17, c.3, del Dlgs n. 546/1992. Le denunce di variazione di domicilio hanno effetto dal decimo giorno successivo alla comunicazione presso la segreteria della commissione. (Fonte: Italia Oggi del 5 maggio 2006)

15.05.06 -Notifica. Opposizione a decreto ingiuntivo: è consentito il rinnovo della notifica.(link -> www.cameracivileroma.com) Sentenza n.10216/06, Cass. Sez. Un. ( link ->wwwricercagiuridica.com)

14.05.06 -Ultrattività della procura ad litem - notifica sentenza al procuratore costituito dopo la morte (non dichiarata) del contribuente [Sentenza n. 7301 del 29 marzo 2006 - Cassazione, Sezione Tributaria]

10.05.06 -Notificazione all'estero e Convenzione dell'Aja - a mezzo fax - inesistenza - conseguenze [ Tribunale di Nola, ordinanza del 12.04.06]

29.03.06 - Tributario . Notificazione a mezzo posta. --Principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio-- Per la Dre Liguria dal 1° marzo 2006 si applica anche in campo tributario il nuovo art. 149 cpc. "La notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona per i soggetti coinvolti in due momenti distinti (ovvero al momento della consegna all'ufficiale giudiziario per chi la richiede e al momento in cui ha legale conoscenza dell'atto per chi la riceve)" [Fonte: Il Sole 24 Ore del 29.3.03, pag. 27 . Articolo di Davide Settembre]

15.02.06 -Tributario- Notifica atto di appello. " Nel processo tributario, gli effetti della notificazione dell'atto di appello, effettuata per mezzo del servizio postale, decorrono per il notificante dalla data di spedizione dell'atto, anche nel caso il cui la spedizione avvenga in busta e non in piego raccomandato, in difetto di contestazioni riguardo al contenuto della busta stessa"- Corte di Cassazione, sentenza n.918/06 (Fonte: Il Sole 24 Ore dell'11.02.06, articolo di Sergio Trovato)

13.02.06 - Atti giudiziari nella Ue - Notifiche più semplici - Sentenza della Corte giustizia esclude gerarchie nella normativa (Fonte: www.oua.it)

13.02.06 - Notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. - termine recapito lettera raccomandata per notizia al destinatario di avvenuto deposito della copia dell'atto nella casa comunale. [Tribunale di Nola, ordinanza del 17.01.06]

PROCESSO CIVILE - IMPUGNAZIONE - CAUSE INSCINDIBILI - ORDINE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NOTIFICAZIONE
Componendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno statuito che, nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente. - Sentenza n. 2197 del 1° febbraio 2006 - (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore R. Preden) [dal sito www.cortecassazione.it]

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Legge 28 dicembre 2005, n. 263

" Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonchè ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio-decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato " - G.U. n. 301 del 28 dicembre 2005 - Suppl. ord. n. 209

Art. 147 (Tempo delle notificazioni)

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

 

Art. 149 (Notificazione a mezzo del servizio postale)

Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto.

 

Art. 155 (Computo dei termini)

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali.

Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

I giorni festivi si computano nel termine.

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa. ( da: Avv. Giorgio Rossi)

- Notifica degli atti: alcune recenti pronunce alla luce degli interventi della Consulta
Articolo di Pierangela Dagna 07.12.2005 (link alla pagina di www.altalex.com )

13.11.05 -Notificazione "da: www.filodiritto.com "11.11.05 - Corte Giustizia CE: Possibile sanare la notifica in territorio UE se l'atto non e' stato tradotto La Corte di Giustizia si è espressa sul Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. La questione sottoposta alla Corte verteva in particolare sulla regolarità della notifica di un atto privo di traduzione e sulle conseguenze del rifiuto a ricevere tale notifica. Secondo la Corte, “l’articolo 8, n. 1, del Regolamento 1348 deve essere interpretato nel senso che, qualora il destinatario di un atto lo abbia rifiutato in quanto non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato membro mittente che il destinatario comprende, il mittente ha la possibilità di rimediarvi inviando la traduzione richiesta”. Non solo – sempre secondo la Corte – “l’articolo 8 del Regolamento deve essere interpretato nel senso che, qualora il destinatario di un atto lo abbia rifiutato in quanto non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato membro mittente che il destinatario comprende, questa situazione può essere sanata inviando la traduzione dell’atto, secondo le modalità previste dal regolamento n. 1348/2000 e nel più breve tempo possibile”. In conclusione la Corte ha privilegiato una soluzione non rigorosa e formalistica, stabilendo tra l’altro che “Per risolvere i problemi connessi al modo in cui la mancanza di traduzione dev’essere sanata, non previsti dal regolamento come interpretato dalla Corte, il giudice nazionale è tenuto ad applicare il suo diritto processuale nazionale, vegliando al contempo affinché sia garantita la piena efficacia di tale regolamento, nel rispetto della sua finalità”. (Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Grande Sezione, Sentenza 8 novembre 2005: Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Mancanza di traduzione dell’atto – Conseguenze)." Link http://www.filodiritto.com/Notiziadelgiorno/11novembre2005.htm

PROCESSO CIVILE – IMPUGNAZIONI - ATTO DI IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE - SOPPRESSIONE DI UN ENTE PUBBLICO - (Cassazione, sentenza n. 21378 del 4 novembre 2005 - Sezione Lavoro, Presidente S. Ciciretti, Relatore F. Lupo)

13.11.05 -Notificazione - Corte Giustizia CE: Possibile sanare la notifica in territorio UE se l'atto non e' stato tradotto (Link alla pagina di www.filodiritto.com)

04.11.05 -Processo civile - Interruzione, riassunzione, notifica. La riassunzione avviene con il deposito del ricorso. La mancanza di una valida e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza non comporta l'estinzione del giudizio, ma ... Cassazione Sez.III civ., n.14085 del 01.07.05 (vedi: www.cassazione.it)

 

Notifiche di atti e vendite giudiziarie. Modifiche al c.p.c. c.p.p. , in vigore dal 1° gennaio 2004, Codice della privacy, Art.174, D.Lgs. n.196 del 30/6/2003, G.U. n.174 del 29/7/03, suppl. ord. n.23

Notificazione dell'atto   e    Iscrizione a ruolo del giudizio
La Corte Costituzionale
(www.cortecostituzionale.it)
con la sentenza n.107/2004

ha precisato
" …… poiché la notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ne discende che da quel momento possono essere da lui compiute le attività (tra cui, appunto, l'iscrizione a ruolo) che presuppongono la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ferma restando, in ogni caso, la decorrenza del termine finale dalla consegna al destinatario(…). la possibilità di iscrizione a ruolo della causa prima del perfezionamento della notificazione per il destinatario (con la c.d. velina) è già esplicitamente prevista, nel caso di notificazione a mezzo posta, dall'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), (…) , -precisa poi che esiste- una norma, quale quella prevista dall'art. 291 cod. proc. civ., che, in quanto consente all'attore di ottenere alla prima udienza un termine per rinnovare la notificazione della citazione viziata da nullità, senza incorrere in alcuna decadenza, di fatto limita il rischio economico di una inutile iscrizione a ruolo alla sola, marginale ipotesi di notificazione del tutto inesistente. (...) "
NOTIFICAZIONE

Momento di perfezionamento per il notificante della notificazione eseguita direttamente dall’Ufficiale Giudiziario

(sentenza N.28, 23/01/2004, Corte Costituzionale)

_____________________

 

  La Corte Costituzionale  sancisce  => il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione, affermando che => (…) la regola generale della distinzione fra i due momenti di perfezionamento delle notificazioni – non contenuta esplicitamente nelle norme citate (…) – deve essere desunta da quella ormai espressamente prevista dall'art. 149 cod. proc. civ. per la notificazione a mezzo posta, e conseguentemente applicata anche alla notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario.

SENTENZA N.28 ANNO 2004

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

(...)

ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 139 e 148 del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 3 gennaio 2003 emessa dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, nel procedimento civile vertente tra Luisa Rosa Trezzi ed altra e Maria Ida Versetti ed altri, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2003.

 

    Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 2003 il Giudice relatore Franco Bile.

 

    Ritenuto in fatto

 

     1.- Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, nel corso di un procedimento civile di opposizione all'esecuzione ex art. 615 del codice di procedura civile - a seguito di eccezione, formulata dalla parte opposta, di decadenza degli opponenti per inosservanza del termine perentorio assegnato dal giudice per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 148 cod. proc. civ., <<nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezionino, per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestate nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario>>.

 

    Rilevato che, di fronte all'eccezione, gli opponenti hanno replicato di avere eseguito tempestivamente gli adempimenti loro attribuiti e che il ritardo con cui erano state effettuate le notifiche era dovuto esclusivamente all'attività dell'ufficiale giudiziario, sottratta al controllo ed alla disponibilità del notificante, il rimettente osserva che con sentenza n. 477 del 2002 la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), in materia di notificazioni a mezzo del servizio postale, nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

 

    Secondo il giudice a quo, i principi posti a fondamento di tale decisione «sono suscettibili di trovare applicazione anche rispetto alle notificazioni effettuate senza fare ricorso al servizio postale», quali quelle c.d. “a mani del destinatario” ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., che, per effetto del combinato disposto con il successivo art. 148, si perfezionano con il compimento di tutte le formalità nelle quali si articola il procedimento di notifica e, quindi, con la consegna di copia dell'atto e con la attestazione da parte dell'ufficiale giudiziario delle operazioni a tal proposito compiute.

 

    Richiamata anche la sentenza di questa Corte n. 69 del 1994, il rimettente conclude che anche nel caso di specie il contrasto con tali parametri può essere evitato, ricollegando gli effetti della notificazione – per quanto riguarda il notificante – al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari completamente sottratta al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo, fermo invece restando per il destinatario il principio del perfezionamento della notificazione alla data della ricezione dell'atto, come attestata nella relazione di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario.

 

    Considerato in diritto

 

         1. - Il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, prospetta la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 148 del codice di procedura civile,<<nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezionino, per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestate nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario>>.

 

    Secondo il rimettente questa disciplina contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per le stesse ragioni poste dalla sentenza di questa Corte n. 477 del 2002 a base della dichiarata illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevedeva che quella forma di notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

 

         2. - La questione è infondata.

 

         3. - Già con la sentenza n. 69 del 1994, questa Corte - chiamata a valutare la legittimità costituzionale delle norme relative alla notificazione all'estero, con particolare riferimento alla notifica di un provvedimento di sequestro ante causam – ha affermato che, ai sensi degli artt. 3 e 24 della Costituzione, le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario della notificazione debbono coordinarsi con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità. E ne ha ricavato la conclusione che la notifica si perfeziona, per il notificante, con il compimento delle sole formalità che non sfuggono alla sua disponibilità, con la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - degli artt. 142, terzo comma,  143, terzo comma, e 680, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedevano che la notificazione all'estero del decreto che autorizza il sequestro si perfezionasse, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo  compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari).

 

      Questa soluzione è stata poi confermata dalla sentenza n. 358 del 1996, che - proprio in ragione di tale conferma - ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 669-octies cod. proc. civ., a proposito della notificazione all'estero dell'atto introduttivo del procedimento cautelare uniforme, nel frattempo introdotto dalla novella del 1990.

 

       Con la successiva sentenza n. 477 del 2002 questa Corte ha qualificato i principi posti a base delle precedenti decisioni come di portata generale, e perciò riferibili <<ad ogni tipo di notificazione>> ed in particolare a quella eseguita a mezzo del servizio postale. Ne è seguita la dichiarazione di illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di attività riferibili non al notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale suo ausiliario), e perciò del tutto estranee alla sua disponibilità.

 

     4. - Per effetto delle ricordate sentenze - ed in particolare della n. 477 del 2002 - risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti.

 

    Più specificamente il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione nei termini ora indicati si rinviene nell'art. 149 cod. proc. civ., per effetto della sentenza n. 477 del 2002 (e nell'art. 142, anche in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 143, per effetto della sentenza n. 69 del 1994).

 

     5. - Il principio della distinzione fra i due diversi momenti di perfezionamento delle notificazioni degli atti processuali - affermato dalla ricordata giurisprudenza additiva di questa Corte, con gli effetti prima indicati - è ormai decisivo per l'interpretazione delle altre norme del codice di procedura civile sulle notificazioni.

 

    Al riguardo, gli artt. 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145 e 146 - adoperando a proposito dell'attività di notificazione i verbi <<eseguire>>, <<fare>>, >>consegnare>> ed altri di portata equivalente - di certo non enunciano espressamente una regola contraria alla scissione fra i due momenti di perfezionamento e nemmeno mostrano di accogliere per implicito il principio del momento di perfezionamento unico.

 

    In presenza di un tale dato normativo neutro, l'interprete è vincolato a tener conto del ricordato principio enunciato da questa Corte ai fini del rispetto del canone della c.d. interpretazione sistematica. In base ad essa la regola generale della distinzione fra i due momenti di perfezionamento delle notificazioni – non contenuta esplicitamente nelle norme citate – deve essere desunta da quella ormai espressamente prevista dall'art. 149 cod. proc. civ. per la notificazione a mezzo posta, e conseguentemente applicata anche alla notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario.

    In ragione di tali rilievi, le norme censurate vanno interpretate nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante, secondo quanto sopra specificato, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Pertanto la questione sollevata dal rimettente deve essere dichiarata non fondata.

 

 per questi motivi

 

    LA CORTE COSTITUZIONALE

 

     dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 139 e 148 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.

 

    F.to:

    Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

    Franco BILE, Redattore

    Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2004.

    Il Direttore della Cancelleria

    F.to: DI PAOLA

 

NOTIFICAZIONE

 

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NOTIFICAZIONE

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NOTIFICAZIONE
  • Notificazione a mezzo posta
  • "La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. " Corte Costituzionale, sentenza n. 477 del 26.11.2002

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