Nola-Tribunale /Ordine Avvocati Nola / HOME /Avvertenze legali

.

.

LAVORO. Condotta antisindacale.  L’attualità del comportamento o degli effetti dello stesso, nonché del relativo pregiudizio, costituisce il presupposto necessario per la esperibilità del rimedio di cui all’art. 28 St. Lav.: tale conclusione è la diretta conseguenza della ratio della norma che mira a garantire al sindacato la repressione, in tempi brevi, della condotta  illegittima del datore di lavoro. In linea di massima si ritiene che l “attualità” sussiste qualora, al momento della presentazione della domanda, il comportamento persiste o quanto meno persistono gli effetti. Tribunale di Nola, Sez. Lav.,16/12/2003

_________________________________________________________

Il giudice,

sciogliendo la riserva del 05.12.2003, osserva:

 

IN FATTO

 

Con ricorso depositato il 08.10.2003 la FEDERAZ... – XXX   chiedeva :

o                  Dichiararsi antisindacale il comportamento aziendale consistito e consistente nel non aver accolto la richiesta di assemblea retribuita avanzata dal sindacato ricorrente in data 2.07.2003;

o                  Ordinarsi alla società convenuta  di cessare la condotta di cui al capo che precede e di rimuoverne ogni effetto e conseguenza ovvero ordinarsi alla società convenuta di consentire alla ricorrente di convocare ed effettuare assemblee dei lavoratori ai sensi dell’art. 4 co. 5 lett. A dell’Accordo Interconfederale 20.12.1993 e  dell’art. 1 Disciplina Generale sez. II, C.C.N.L. anche per la parte restante del corrente anno, fino all’avvenuto esaurimento del monte ore pari a tre delle dieci ore annue a ciascun lavoratore individualmente attribuito;

o                  Ordinarsi l’affissione dell’emanando decreto nelle bacheche aziendali.

o                  Con vittoria di onorari e spese di giudizio.

Si costituiva la YYYYY – società consortile per azioni in persona del suo legale rappresentante pro tempore la quale eccepiva l’infondatezza del ricorso avversario evidenziando che “il diritto in questione finirebbe per configurarsi come sostanzialmente illimitato, con obbligo del datore di lavoro di cooperare ogni qualvolta un’organizzazione sindacale o i suoi legittimi rappresentanti in azienda richiedano di svolgere un’assemblea durante l’orario di lavoro” ciò implicando un arresto della produzione, la concessione di locali aziendali idonei e l’ingresso di esterni.

Tanto premesso concludeva per il rigetto del ricorso con ogni conseguenza di legge.

 

IN DIRITTO

 

Le modalità con cui si è concretata la condotta che si pretende essere antisindacale appaiono incontestate e pacifiche tra le parti.

Tanto premesso appare necessario verificare se il diniego datoriale di consentire lo svolgimento di assemblea retribuita avanzata dalla ricorrente sia o meno antisindacale.

Al riguardo, appare opportuno sottolineare che la questione in esame è analoga a quella che si pone nel rapporto tra i commi 1 e  2 dell’art. 20 L. 300/1970 e cioè al rapporto tra il diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro continuando a percepire la retribuzione e il diritto di convocare tali assemblee da parte delle RRSSAA.

A tale problema interpretativo si aprono due soluzioni diametralmente opposte. Infatti, potrebbe prospettarsi la possibilità di un numero illimitato di assemblee in orario di servizio fino ad esaurimento del monte ore individuale di tutto il personale dipendente  - il che nelle grosse realtà industriali significherebbe esporre il datore di lavoro continue fermate nell’attività produttiva. Viceversa, potrebbe ipotizzarsi che il numero di ore di assemblea in orario di servizio debba coincidere con il monte ore individuale spendibile: tuttavia, anche tale soluzione non appare immune da conseguenze paradossali. Infatti, premesso che il 2° comma dell’art. 20 cit. stabilisce che le assemblee possono essere indette sia congiuntamente che singolarmente dalle rappresentanze sindacali e che tali assemblee devono svolgersi rispettando l’ordine di precedenza delle convocazioni, la soluzione da ultimo prospettata potrebbe comportare che una specifica confederazione esaurisca con le proprie richieste tutto il numero delle assemblee retribuite possibili - privando di fatto le altre RSA del medesimo diritto dal momento che il datore di lavoro è vincolato alla priorità correlata all’ordine temporale delle richieste.

Soluzione intermedia e più ragionevole è quella di attribuire ad ogni singola RSA (quando non vi sia un accordo tra le varie RRSSAA operanti nella realtà aziendale) il potere di indire  un numero di ore di assemblea tale da realizzare il monte ore individuale spendibile: in altri termini, ciascuna RSA potrà, indicendole singolarmente, godere di un massimo di dieci ore di assemblea – essendo tante le ore utilizzabili dai singoli lavoratori. Tale possibilità rimane ad un piano puramente teorico atteso che nessuna RSA ha interesse ad indire assemblee destinate a rimanere deserte o quasi (circostanza questa che potrebbe evidenziarne la marginalità). D’altro canto, l’esperienza correlata alla entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori ha evidenziato che di solito il numero di assemblee indetto dalle RRSSAA rimane sempre più o meno nei limiti delle dieci ore annue, e ciò anche nei periodi di massima asprezza nella dialettica sindacale.

Analoga soluzione deve essere prospettata anche per il caso sottoposto all’attenzione  di questo giudicante e cioè per la previsione dell’art. 4 parte prima comma 5 lett. a) dell’accordo interconfederale del 20.12.1993 (“sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il C.C.N.L. applicato nell’unità produttiva, i seguenti diritti:diritto di indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20 L: 300/70”). Infatti, conseguenze irragionevoli deriverebbero da una interpretazione restrittiva che ritenesse che doversi suddividere il monte ore previsto (tre) tra tutte le associazioni firmatarie del contratto collettivo (si immagini l’ipotesi in cui firmatarie siano tre OO.SS. – ciascuna potrebbe fruire di un’ora di assemblea- ma se sono sei a ciascuna spetterebbero 30 minuti; senza contare che, essendo più i firmatari del contratto, qualora alcuni di essi abbiano esaurito il monte delle tre ore, gli altri sarebbero di fatto privati del loro diritto di indire assemblee). L’unica soluzione prospettabile e ragionevole appare, dunque, quella di attribuire il potere  per ogni singola OO.SS. di indire un numero di ore di assemblea tali da realizzare, teoricamente, il monte ore previsto e spendibile (tre ore). Infatti, da un lato non può essere negato il diritto di indire l’assemblea ad una O.S. sol perché altra, più sollecita abbia già esaurito le tre ore disponibili, né, dall’altro lato, appare sostenibile che ciascuna O.S. firmataria del contratto abbia diritto ad una frazione delle tre ore spettanti in considerazione del numero di OO.SS. firmatarie (non rinvenendosi in alcuna statuizione pattizia o legale, una tale e sì drastica limitazione).

Se, dunque, alla luce di tali considerazioni il comportamento della convenuta appare evidentemente illegittimo, tuttavia, ritiene questo giudice che l’eccezione di parte resistente in merito alla mancanza del requisito dell’attualità della condotta sia assolutamente fondata: infatti il ricorso introduttivo è stato depositato in un momento successivo a quello in cui avrebbe dovuto tenersi l’assemblea non autorizzata.

Invero, per giurisprudenza costante e dottrina unanime, l’attualità del comportamento o quanto meno degli effetti dello stesso, nonchè del relativo pregiudizio, costituisce il presupposto necessario per la esperibilità del rimedio di cui all’art. 28 St. Lav.: tale conclusione è la diretta conseguenza della ratio  della norma che mira a garantire al sindacato la repressione, in tempi brevi, della condotta illegittima del datore di lavoro. È evidente che, allora, questione di fondamentale rilievo è quella di stabilire il significato del concetto di “attualità” che deve caratterizzare la condotta antisindacale. In linea di massima si ritiene che essa sussiste qualora, al momento della presentazione della domanda, il comportamento persiste o quanto meno persistono i suoi effetti; in particolare, l’attualità non è esclusa “dall’esaurirsi della singola azione antisindacale del datore di lavoro, ove il comportamento illegittimo di questi risulti, alla stregua di una  valutazione globale non limitata ai singoli episodi, tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell’attività sindacale” (Cass civ. n. 8032/1996). Per altro, deve notarsi che la questione è di non poco conto atteso che essa è connessa con il tema relativo alla ammissibilità delle azioni di mero accertamento e di condanna in futuro  ex art. 28 cit.

Riguardo a queste ultime non ignora questo giudice che sia in dottrina che in giurisprudenza non sono mancate voci favorevoli alla emanazione di simili tipi di pronuncia (v. ad es. Cass. 03.07.1984). In particolare, per ciò che attiene alle azioni di mero accertamento, chi le ritiene ammissibili evidenzia che tale tipo di azioni costituirebbero l’unico tipo di rimedio idoneo a reintegrare la situazione lesa in quanto comporterebbe il ripristino della certezza nella sfera delle situazioni giuridiche, certezza violata dal comportamento antisindacale; quanto alle azioni di condanna si evidenzia che nell’ambito dei comportamenti antisindacali ve ne sono alcuni che per loro natura possono essere repressi solo inibendone la ripetizione per l’avvenire (e nella specie quelli caratterizzati dalla istantaneità della condotta -  e quindi reiterabili – o dalla persistente attualità -  e cioè che pur essendosi esaurita la condotta, sono caratterizzati dalla permanenza degli effetti). Infatti, da un lato, una lettura troppo restrittiva dell’art. 28 rischierebbe di rendere tali comportamenti difficilmente giustiziabili, e dall’altro lo stesso art. cit., nella sua genericità di formulazione, attribuisce al giudice un potere ordinatorio molto ampio e, in ogni caso, non strettamente tipizzato. Questo giudice, viceversa, ritiene che sia i provvedimenti di mero accertamento che le condanne in futuro siano assolutamente in contrasto con il disposto letterale dell’art. 28 St. Lav. il quale presuppone la necessaria attualità della condotta e cioè che vi sia stato un comportamento preciso (di impedimento o limitazione dei diritti e delle libertà sindacali e del diritto di sciopero) a fronte del quale deve essere emesso un provvedimento altrettanto preciso (un divieto specifico e un ordine di rimozione degli effetti). Per altro è di non poco momento la considerazione che il datore di lavoro che oggi ha tenuto uno specifico comportamento antisindacale (ad es. un rifiuto illegittimo di concedere permessi retribuiti ex art. 30 St. Lav.), possa in un futuro, viceversa, tenere un comportamento assolutamente corretto a prescindere da un ordine del giudice. Inoltre, non si deve dimenticare che, dal momento che la violazione dell’ordine del giudice, emesso ex art. 28 St. Lav., configura una ipotesi di reato (quello previsto e punito dall’art. 650 c.p.) con la conseguenza che in questo modo, come giustamente ha sottolineato autorevole dottrina, si assisterebbe ad una sorta di “invasione” del potere giudiziario nel campo proprio del potere legislativo (senza contare una implicita violazione del principio della riserva di legge di cui all’art. 25 co.2 Cost.).

Motivi di opportunità inducono alla compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso

Compensa le spese di lite.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Nola 16.12.2003

Il  Giudice    Dott.ssa  Stefania Basso

 

________________________IUS SIT  www.iussit.it _______________________
 Nola-Tribunale  /  Ordine degli Avvocati di Nola  /   HOME  /  Presentazione-Avvertenze legali
_________________________________________________
tutti i diritti riservati