.
.
LAVORO. Licenziamento illegittimo – diritto del lavoratore al risarcimento
del danno: criteri informatori ex artt.1223 e 1453 cc – danno emergente
e lucro cessante - principio
giuridico: le retribuzioni percepite non sono termine di riferimento
univoco Tribunale di Nola, sentenza del 5.5.2004
_________________________________________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE
DI NOLA
IL TRIBUNALE
DI NOLA SEZIONE APPELLO LAVORO
composto dai sigg. giudici:
dott. VINCENZA BARBALUCCA
presidente rel.
dott. STEFANIA BORRELLI giudice
dott. ANTONIO CRISCUOLO GAITO
giudice
riuniti in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 17/01 avente ad oggetto:
RINVIO CASSAZIONE SENT.9398/00
TRA
TIZIO SAS in persona del rappresentante p.t.
elettivamente domiciliata in Casalnuovo c/o lo studio dell’avv. (…), rapp.tata
e difesa dall’avv. (…) giusto
mandato a margine del ricorso in riassunzione
-appellante-
E
CAIO GIOVANNI
elettivamente domiciliato in San Gennaro Vesuviano via (…) presso lo studio dell’avv. (…), rapp.to
e difeso dall’avv. (…) giusto mandato a margine della comparsa di
risposta
E
SEMPRONIO MARIA, LUCULLO ENRICO,
MEVIO FLORIANA, CICERO STEFANO
elettivamente domiciliati in in
Marigliano via (…) presso
C.V., rappresentati e difesi dall’avv. (…) giusto mandato a margine
della comparsa di risposta
CONCLUSIONI
Come da atti introduttivi
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.7.2001 la TIZIO sas
procedeva a riassumere innanzi al Tribunale di Nola Sezione
Appello Lavoro, quale giudice
di rinvio ex sent. Cass 9398/00 , la procedura instaurata da SEMPRONIO
MARIA, MEVIO FLORIANA, CICERO SALVATORE, LUCULLO ENRICO, CAIO GIOVANNI
innanzi al Pretore di Portici, appellata poi innanzi al Tribunale
Napoli. In punto di fatto si premetteva quanto segue:
.- i ricorrenti
prima citati , già dipendenti della TIZIO sas, esercente il servizio mensa presso la scuola
di Polizia Penitenziaria di portici, a seguito di cambio di gestione,
venivano licenziati in data
28.12.1994 dalla società subentrata e non riassunti dalla RIxx srl
società subentrante, ragion per cui i lavoratori chiedevano all’adito
Pretore che venisse dichiarato l’inefficacia
del licenziamento per mancanza
di forma scritta, il diritto
alla reintegra nel posto di lavoro, con pagamento delle retribuzioni
maturate;
-
il pretore rigettava la domanda dei
ricorrenti ;
-
la sentenza veniva appellata ed il
Tribunale di Napoli con pronuncia del 12.9.1997 accoglieva l’appello
ed in totale riforma della sentenza impugnata dichiarava inefficace
il licenziamento condannando TIZIO sas al pagamento delle retribuzioni dalla data del licenziamento sino alla data dell’effettiva reintegra ovvero al sopravvenire di una legittima causa
estintiva del rapporto di lavoro.
-
Avverso la sentenza di appello la
TIZIO sas proponeva ricorso in Cassazione che si pronunciava con sentenza n.9398/00 rimettendo la procedura
al Tribunale di Nola quale giudice di Appello.
Con il ricorso
in riassunzione la TIZIO sas concludeva
chiedendo: 1) declaratoria
della inesistenza di domanda
risarcitoria da parte dei ricorrenti
nei termini di cui alla sentenza di cassazione
e per l’effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto
ai ricorrenti per carenza di domanda in termini ( i lavoratori
hanno chiesto reintegra
e risarcimento ex art. 18 stat.lav.) ; 2) in via subordinata accertare e dichiarare la infondatezza della domanda risarcitoria per mancata dimostrazione
del danno subito , con vittoria di spese di tutti i gradi.
Si costituiva CAIO
GIOVANNI che eccepiva preliminarmente la inammissibilità ed improcedibilità
delle domande proposte dalla TIZIO sas nel ricorso in riassunzione
in quanto nuove rispetto
ai precedenti atti difensivi; nel merito rilevava la infondatezza
delle tesi avversarie avendo la Cassazione dettato un principio
di diritto per individuare la misura dell’indennizzo:
la parte concludeva chiedendo
che il Tribunale determinasse
le conseguenze dell’inefficace licenziamento così come stabilito
nella sentenza di Cassazione, con vittoria di spese. In note 19.4.2004
la parte precisava di aver trovato nuova occupazione nel novembre
1995
Si costituivano anche
gli altri lavoratori che che
così concludevano: a) in via principale condanna della TIZIO sas
al pagamento di tutte le retribuzioni da determinarsi in base alla
qualifica e livello di inquadramento , come risultanti dai fogli
paga, con decorrenza dalla data di licenziamento sino all’8.10.1995 per
SEMPRONIO MARIA e LUCULLO ENRICO, che in tali date si rioccupavano,
con pagamento tuttavia per LUCULLO degli importi corrispondenti
agli assegni familiari non percepiti; a tutt’oggi per MEVIO FLORIANA
e CICERO STEFANO non ancora occupati; b) in via subordinata
determinazione del dovuto in via equitativa avvalendosi di parametri quali qualifica di inquadramento e retribuzione
percepita da ciascun lavoratore; c) in via subordinata condanna
al pagamento di equivalente delle retribuzioni
non percepite dalla data del licenziamento al 6.10.1995;
d) in via ancor più subordinata
determinazione risarcitoria secondo equità on vittoria di
spese.
All’udienza
del 16.7.2003 parte riassumente formulava richiesta di interrogatorio formale da deferirsi ai lavoratori
e produceva documentazione
; il tribunale concesso termine a tutte le parti per deposito note
illustrative delle rispettive posizioni processuali, all’udienza
del 5.5.2004 decideva come da dispositivo di cui dava lettura in
udienza.
MOTIVI
In via preliminare il
tribunale dà atto della inammissibilità delle richieste istruttorie
svolte all’udienza del 16.7.2003
ai sensi dell’art. 437 cpc , trattandosi di mezzi istruttori
nuovi : invero la sentenza della Cassazione n.9398/00 non
ha introdotto un nuovo thema decidendum, con consequenziale sopravvenuta diversa esigenza probatoria, essendo la domanda
risarcitoria intrinsecamente connessa alle domande dei lavoratori,
così come meglio di seguito
si preciserà. Quindi la
scusante addotta dalla TIZIO sas secondo il quale l’ orientamento
giurisprudenziale di Cass.9398/00 è nuovo rispetto ai precedenti,
non giustifica in
ogni caso la richiesta che rimane inammissibile.
Sempre in via preliminare il tribunale dà atto che è destituito di fondamento il rilievo di
inammissibilità del ricorso
in riassunzione svolto dal resistente
CAIO: invero , considerando l’oggetto della presente decisione secondo il principio di diritto statuito da
Cass. 9398/00 , e cioè determinazione risarcitoria del diritto dei
lavoratori, il riassumente, secondo la propria strategia difensiva, ha
concluso per il rigetto
della richiesta risarcitoria ritenendola non provata. Ebbene a parere
del Tribunale il riassumente TIZIO sas non ha introdotto un nuovo
thema decidendum ; infatti secondo costante e recente giurisprudenza
(v.Cass.23.12.2000 n) nell’ipotesi in cui il risarcimento del danno da licenziamento illegittimo venga richiesto originariamente
sulla base dell’art. 18 stat.lav e successivamente
( nella specie surrichiamata in sede di appello) sulla base
della disciplina di diritto comune
di cui agli artt. 1218 e 1453 cc,
non si verifica alcun mutamento della causa pretendi,
in quanto la ragione del domandare il bene della vita
- ossia il risarcimento – si fonda in entrambi i casi sulla
illegittimità del licenziamento
, non essendo dubbio che ogni atto di recesso di cui venga riconosciuta
l’antigiuridicità configuri
inadempimento cui è da ricollegare il diritto al risarcimento
dei danni , ancorché cambiando il regime di tutela , il risarcimento
si configuri in modo diverso.
Passando al merito della questione che ci occupa, il
tribunale ritiene opportuno svolgendo una breve disamina del contenuto
della Sentenza n.9398/00 che
ha statuito il principio di diritto su cui si basa la presente decisione, si evidenziano i punti della citata decisione
che sono presupposti cristallizzati
e definitivi di fatto e
di diritto e cioè l’ILLEGITTIMITA’ del LICENZIAMENTO e la DATA dello
stesso cioè dicembre 1994.
Infatti, a fronte del rilievo mosso dalla TIZIO sas di
impossibilità sopravvenuta della prestazione dato il passaggio di
gestione dalla TIZIO sas alla Rixx srl
per cessato appalto, la Suprema Corte rileva che
tutte le cause che possono giustificare il recesso dell’imprenditore
( crisi economica, congiunturale o strutturale) non integrano l’ipotesi
di impossibilità sopravvenuta della
continuazione dei rapporti lavorativi: ergo, nel caso de quo, la mancata riconferma nella gestione del servizio
mensa non è ostativa alla
continuità del rapporto, ,occorrendo in ogni caso rispettare la
disciplina formale dei licenziamenti , così come anche previsto
dall’art. 307 CCNL che parla di tempestiva comunicazione da inoltrare
ai lavoratori interessati se non sussistono le condizioni per l’assunzione
( cfr. Cass. Sez.Unite n.7755
del 1998). Pertanto il licenziamento non intimato ai presenti
ricorrenti in forma scritta , è da ritenersi illegittimo.
La Suprema Corte, quindi, ( accogliendo il terzo
motivo di gravame) , aderendo all’orientamento giurisprudenziale
più recente ( v. Cass.27.7.1999 n.508) ha statuito che al licenziamento viziato consegue il diritto
del lavoratore NON alla corresponsione delle retribuzioni maturate
dal recesso , BENSI’ al risarcimento del danno da determinarsi secondo
le regole dell’inadempimento contrattuale , data la natura sinallagmatica
del rapporto di lavoro. La Corte rimetteva quindi al
Tribunale di Nola, quale giudice di rinvio, la DETERMINAZIONE delle
conseguenze derivanti dall’inefficacia del licenziamento adeguandosi
all’appena enunciato principio di diritto.
Sul punto il Tribunale osserva che se l’enunciato principio
ha stabilito e cristallizzato in
via definitiva l’accertamento sull’inadempimento del datore di lavoro
, tuttavia è da sottolineare che il risarcimento è dovuto non per effetto del mero inadempimento , ma
del pregiudizio patrimoniale effettivamente provocato posto in nesso
di causalità con il fatto illecito del licenziamento: il danno,
pertanto , può essere liquidato se la parte che si assume
danneggiata fornisce la
prova della sua effettiva esistenza (v. ex multis :Cass.Civ.Sez.II
30.9.1999 n.8278). In tal senso si precisa e ribadisce che la retribuzione
percepita NON deve essere considerata unico ed esclusivo
termine di riferimento della determinazione del danno da risarcire,
così come, invece, hanno richiesto le parti convenute,
non aderendo in pieno allo spirito giuridico della decisione
della Suprema Corte . Il momento di riferimento
per la determinazione del danno è il momento del fatto causativo
del danno, risultando irrilevanti le vicende anteriori o posteriori a tale momento ( v. Cass.Civ.Sez.II 10.10.1997
n.9852).
Ebbene a parere
del Tribunale, invocando i principi generali in tema di inadempimento
contrattuale ex artt. 1223 sscc e 1453 ss cc, occorre evidenziare
che il risarcimento del danno da inadempimento si base su due fondamentali
voci e cioè: LUCRO CESSANTE e DANNO EMERGENTE..
Il LUCRO CESSANTE, concretatesi questo nell’accrescimento
patrimoniale in concreto ed effettivo pregiudicato o impedito dall’inadempimento
della obbligazione contrattuale, presuppone almeno la prova, sia
pure indiziaria, della utilità patrimoniale che , secondo un rigoroso
giudizio di probabilità, e non di mera possibilità, il creditore
avrebbe conseguito se l’obbligazione
fosse stata adempiuta e deve essere
perciò per quei mancati
guadagni che sono meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, quali
quelle legate ad un improbabile fatto di un terzo ( cfr. Cass. Civ.Sez.II
3.9.1994 n.7647; Cass. Civ.Sez.I 18.4.2000 n.5014).
Il DANNO EMERGENTE si concreta nella diminuzione patrimoniale
patita per esborso diretto a seguito del fatto illecito .
Nel nostro caso nessuno dei lavoratori ha né dedotto
né provato di aver patito danno emergente.
Quanto al lucro cessante , il Tribunale ritiene opportuno
, nel cd giudizio di probabilità per l’accertamento del mancato
guadagno, tenere presente i seguenti indici di riferimento al fine
di ponderare la EFFETTIVA PERDITA di CHANCES per i lavoratori :
1) disponibilità manifestata dalla TIZIO sas ai lavoratori
di utilizzare gli stessi nell’ambito della propria organizzazione
aziendale : infatti secondo costante giurisprudenza
il datore di lavoro , allorché si presenti una causa di risoluzione del rapporto
di lavoro dipendente da cause terze ( es.: cessazione appalto),
è tenuto ad utilizzare il dipendente in altre mansioni compatibili con la qualifica
rivestita , in relazione al concreto contenuto professionale
dell’attività cui il lavoratore era precedentemente adibito; in
tal senso si è considerato illegittimo il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo se carente di prova da parte del datore di lavoro
di impossibilità di utilizzare il lavoratore nell’ambito
dell’organizzazione aziendale ( v.Pretura Napoli 5.7.1993, Trib.Milano
23.6.1999,Pretura Milano 30.5.1998).
2) disponibilità manifestata ai lavoratori da terzi
ad assumere i lavoratori;
3) attività lavorative svolte dopo il licenziamento dai
lavoratori quindi l’ aliunde perceptum;
4) termini dell’accordo
stragiudiziale del 2.3.1999
in atti , sottoscritto dalle presenti parti in causa, sia pur non con finalità transattive per il presente giudizio;
5) mansioni svolte dai lavoratori.
Ebbene il Tribunale rileva quanto segue:
a)
dalla documentazione
( v.estratto conto assicurativo INPS del 27.6.2003) in atti
emerge che CICERO e MEVIO dall’1.1.1995 al 31.12.1995 hanno lavorato
proprio alle dipendenze della TIZIO sas, che, evidentemente , pur
cessato l’appalto del servizio mensa, ha ritenuto , in ogni caso,
di adibire i due lavoratori all’interno della propria compagine
organizzativa aziendale: pertanto il Tribunale ritiene che in riferimento
a questi due ricorrenti, dopo il licenziamento del dicembre 1994,
si è subito costituito un nuovo rapporto di lavoro, sempre con la
TIZIO sas, percependo una regolare retribuzione, ragion per cui
per tali lavoratori non può dirsi costituita alcuna ragione di danno
da lucro cessante derivante immediatamente dal licenziamento stesso;
né gli stessi hanno dato prova di eventuale altro danno da lucro
cessante.
b)
Secondo le ammissioni rese dagli
stessi ricorrenti SEMPRONIO, CAIO e LUCULLO in comparsa, costoro
hanno trovato e svolto nuova
attività lavorativa nell’ottobre e novembre 1995: ragion per cui
per tali lavoratori si evidenzia un periodo da gennaio 1995 ad ottobre-novembre
1995 in cui non hanno percepito alcuna forma di retribuzione e/o
introito da attività lavorativa. Inoltre occorre
considerare che la subentrante nell’appalto del servizio
mensa, la RIxx srl, aveva manifestato ai lavoratori de quibus la
volontà di assumerli a tempo
indeterminato ( v.missiva
in atti del 15.5.1994).
Quindi alla luce di tali situazioni di fatto nonché considerato
il livello retributivo percepito, e soprattutto i termini quantitativi
di riferimento riportati nell’accordo extragiudiziale del 2.3.1999,
sottoscritto da tutte le parti in causa, il Tribunale ritiene equo
determinare, ex art.1226 cc, in euro 1.300,00 il danno che la TIZIO sas
deve corrispondere ai tre
citati ricorrenti a titolo
di risarcimento danni da licenziamento illegittimo oltre interessi
legali dalla domanda al soddisfo, considerando l’ammontare determinato
già attualizzato e cioè comprensivo sia della rivalutazione monetaria
che degli interessi dovuti dalla data dell’illecito, trattandosi
di debito di valore.
Le spese di tutti i gradi, compreso il presente, sono
da ritenersi compensate data la problematicità delle questioni affrontate.
PQM
Il Tribunale di Nola
Sezione Appello Lavoro in
sede di rinvio da Cassazione Civile Sez.Lavoro 1.3.2000/14.7.2000
definitivamente pronunciando sull’appello
proposto da TIZIO sas nei confronti di SEMPRONIO MARIA, MEVIO FLORIANA,
CICERO STEFANO,LUCULLO ENRICO così provvede:
1)
condanna la TIZIO sas di C.G. al
pagamento in favore di SEMPRONIO Maria, LUCULLO Enrico ed CAIO Giovanni
dell’ammontare di euro 1.300,00 ciascuno a titolo di risarcimento
del danno per licenziamento inefficace, oltre interessi legali dalla
domanda giudiziale al soddisfo;
2)
rigetta la domanda risarcitoria proposta
da MEVIO Floriana e CICERO Stefano
3)
spese di tutti i gradi di giudizio
interamente compensate
Nola, 5.5.2004
Il presidente est.
Dott.ssa Vincenza
Barbalucca