Nola-Tribunale /Ordine Avvocati Nola / HOME /Avvertenze legali

.

.

LAVORO. Licenziamento illegittimo – diritto del lavoratore al risarcimento del danno: criteri informatori ex artt.1223 e 1453 cc – danno emergente e lucro cessante -  principio giuridico: le retribuzioni percepite non sono termine di riferimento univoco Tribunale di Nola, sentenza del 5.5.2004

_________________________________________________________________________

 

REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

IL TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE APPELLO LAVORO

composto dai sigg. giudici:

dott. VINCENZA BARBALUCCA                  presidente rel.

dott.  STEFANIA BORRELLI                        giudice

dott.  ANTONIO CRISCUOLO GAITO          giudice

riuniti in camera di consiglio, ha emesso la seguente

 SENTENZA

nella causa iscritta al n° 17/01 avente ad oggetto:

RINVIO CASSAZIONE SENT.9398/00

TRA

TIZIO SAS in persona del rappresentante p.t.

elettivamente domiciliata in Casalnuovo c/o lo studio dell’avv. (…), rapp.tata e difesa dall’avv. (…)  giusto mandato a margine del ricorso in riassunzione

-appellante-

E

CAIO GIOVANNI

elettivamente domiciliato in San Gennaro Vesuviano via  (…) presso lo studio dell’avv. (…), rapp.to e difeso dall’avv. (…) giusto mandato a margine della comparsa di risposta

E

SEMPRONIO MARIA, LUCULLO ENRICO, MEVIO FLORIANA, CICERO STEFANO

elettivamente domiciliati in in Marigliano via (…)  presso C.V., rappresentati e difesi dall’avv. (…) giusto mandato a margine della comparsa di risposta

 

CONCLUSIONI

Come da atti introduttivi

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con ricorso depositato in data 14.7.2001 la TIZIO sas  procedeva a riassumere innanzi al Tribunale di Nola Sezione Appello Lavoro,  quale giudice di rinvio ex sent. Cass 9398/00 , la procedura instaurata  da  SEMPRONIO MARIA, MEVIO FLORIANA, CICERO SALVATORE, LUCULLO ENRICO, CAIO GIOVANNI  innanzi al Pretore di Portici, appellata poi innanzi al Tribunale Napoli. In punto di fatto si premetteva quanto segue:

.-  i ricorrenti prima citati , già dipendenti della TIZIO sas,  esercente il servizio mensa presso la scuola di Polizia Penitenziaria di portici, a seguito di cambio di gestione, venivano licenziati  in data 28.12.1994 dalla società subentrata e non riassunti dalla RIxx srl società subentrante, ragion per cui i lavoratori chiedevano all’adito Pretore  che venisse dichiarato  l’inefficacia del licenziamento  per mancanza di forma scritta,  il diritto alla reintegra nel posto di lavoro, con pagamento delle retribuzioni maturate;

-        il pretore rigettava la domanda dei ricorrenti ;

-        la sentenza veniva appellata ed il Tribunale di Napoli con pronuncia del 12.9.1997 accoglieva l’appello ed in totale riforma della sentenza impugnata dichiarava inefficace il licenziamento condannando TIZIO sas al pagamento delle retribuzioni  dalla data del licenziamento sino alla  data dell’effettiva reintegra  ovvero al sopravvenire di una legittima causa  estintiva del rapporto di lavoro.

-        Avverso la sentenza di appello la TIZIO sas proponeva ricorso in Cassazione  che si pronunciava con sentenza n.9398/00 rimettendo la procedura al Tribunale di Nola quale giudice di Appello.

Con  il ricorso in riassunzione la TIZIO sas  concludeva chiedendo: 1)  declaratoria della inesistenza  di domanda risarcitoria da parte dei ricorrenti  nei termini di cui alla sentenza di cassazione   e per l’effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto ai ricorrenti  per carenza di domanda in termini ( i lavoratori hanno chiesto  reintegra e risarcimento ex art. 18 stat.lav.) ; 2) in via subordinata  accertare e dichiarare la infondatezza  della domanda risarcitoria per mancata dimostrazione del danno subito , con vittoria di spese di tutti i gradi.

Si costituiva  CAIO GIOVANNI che eccepiva preliminarmente la inammissibilità ed improcedibilità  delle domande proposte dalla TIZIO sas nel ricorso in riassunzione  in quanto nuove  rispetto ai precedenti atti difensivi; nel merito rilevava la infondatezza delle tesi avversarie avendo la Cassazione dettato un principio di diritto  per individuare la misura dell’indennizzo: la parte  concludeva chiedendo che il Tribunale  determinasse le conseguenze dell’inefficace licenziamento così come stabilito nella sentenza di Cassazione, con vittoria di spese. In note 19.4.2004 la parte precisava di aver trovato nuova occupazione nel novembre 1995

Si costituivano  anche gli altri lavoratori che  che così concludevano: a) in via principale condanna della TIZIO sas al pagamento di tutte le retribuzioni da determinarsi in base alla qualifica e livello di inquadramento , come risultanti dai fogli paga,  con decorrenza dalla data di licenziamento sino all’8.10.1995 per SEMPRONIO MARIA e LUCULLO ENRICO, che in tali date si rioccupavano, con pagamento tuttavia per LUCULLO degli importi corrispondenti agli assegni familiari non percepiti; a tutt’oggi per MEVIO FLORIANA e CICERO STEFANO non ancora occupati; b) in via subordinata  determinazione del dovuto in via equitativa  avvalendosi di parametri quali qualifica di inquadramento e retribuzione percepita da ciascun lavoratore; c) in via subordinata condanna al pagamento di equivalente delle retribuzioni  non percepite dalla data del licenziamento al 6.10.1995; d) in via ancor più subordinata  determinazione risarcitoria secondo equità on vittoria di spese.   

     All’udienza del 16.7.2003 parte riassumente  formulava richiesta di interrogatorio formale da deferirsi ai lavoratori e produceva  documentazione ; il tribunale concesso termine a tutte le parti per deposito note illustrative delle rispettive posizioni processuali, all’udienza del 5.5.2004 decideva come da dispositivo di cui dava lettura in udienza.

MOTIVI

In via preliminare  il tribunale dà atto della inammissibilità delle richieste istruttorie svolte all’udienza del 16.7.2003  ai sensi dell’art. 437 cpc , trattandosi di mezzi istruttori nuovi : invero  la sentenza della Cassazione n.9398/00 non ha introdotto un nuovo thema decidendum, con consequenziale sopravvenuta  diversa esigenza probatoria, essendo la domanda risarcitoria intrinsecamente connessa alle domande dei lavoratori, così come meglio  di seguito si preciserà.  Quindi la scusante addotta dalla TIZIO sas secondo il quale l’ orientamento giurisprudenziale di Cass.9398/00 è nuovo rispetto ai precedenti,   non  giustifica in ogni caso la richiesta che rimane inammissibile.

Sempre in via preliminare  il tribunale dà atto che è destituito di fondamento il rilievo di inammissibilità  del ricorso in riassunzione svolto dal  resistente CAIO: invero , considerando l’oggetto della presente decisione  secondo il principio di diritto statuito da Cass. 9398/00 , e cioè determinazione risarcitoria del diritto dei lavoratori,  il riassumente,  secondo la propria strategia difensiva, ha concluso  per il rigetto della richiesta risarcitoria ritenendola non provata. Ebbene a parere del Tribunale il riassumente TIZIO sas non ha introdotto un nuovo thema decidendum ; infatti secondo costante e recente giurisprudenza (v.Cass.23.12.2000 n)  nell’ipotesi in cui il risarcimento  del danno da licenziamento  illegittimo venga richiesto originariamente  sulla base dell’art. 18 stat.lav e successivamente  ( nella specie surrichiamata in sede di appello) sulla base della disciplina di diritto comune  di cui agli artt. 1218 e 1453 cc,  non si verifica alcun mutamento della causa pretendi,  in quanto la ragione del domandare il bene della vita  - ossia il risarcimento – si fonda in entrambi i casi sulla illegittimità  del licenziamento , non essendo dubbio che ogni atto di recesso di cui venga riconosciuta l’antigiuridicità  configuri inadempimento  cui è da ricollegare il diritto al risarcimento dei danni , ancorché cambiando il regime di tutela , il risarcimento si configuri in modo diverso.

Passando al merito della questione che ci occupa, il tribunale ritiene opportuno svolgendo una breve disamina del contenuto della Sentenza n.9398/00   che ha statuito il principio di diritto su cui si basa la presente decisione,  si evidenziano i punti della citata decisione che sono presupposti  cristallizzati e definitivi di fatto  e di diritto e cioè l’ILLEGITTIMITA’ del LICENZIAMENTO e la DATA dello stesso cioè dicembre 1994.

Infatti, a fronte del rilievo mosso dalla TIZIO sas di impossibilità sopravvenuta della prestazione dato il passaggio di gestione dalla TIZIO sas alla Rixx srl  per cessato appalto, la Suprema Corte rileva che  tutte le cause che possono giustificare il recesso dell’imprenditore ( crisi economica, congiunturale o strutturale) non integrano l’ipotesi di impossibilità sopravvenuta  della continuazione dei rapporti lavorativi: ergo, nel caso de quo,  la mancata riconferma nella gestione del servizio mensa  non è ostativa alla continuità del rapporto, ,occorrendo in ogni caso rispettare la disciplina formale dei licenziamenti , così come anche previsto dall’art. 307 CCNL  che parla di tempestiva comunicazione da inoltrare ai lavoratori interessati se non sussistono le condizioni per l’assunzione ( cfr. Cass. Sez.Unite  n.7755 del 1998). Pertanto il licenziamento non intimato  ai presenti  ricorrenti in forma scritta , è da ritenersi illegittimo. La  Suprema Corte, quindi, ( accogliendo il terzo motivo di gravame) , aderendo all’orientamento giurisprudenziale più recente ( v. Cass.27.7.1999 n.508) ha statuito che  al licenziamento viziato consegue il diritto del lavoratore NON alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal recesso , BENSI’ al risarcimento del danno da determinarsi secondo le regole dell’inadempimento contrattuale , data la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro. La Corte rimetteva quindi al Tribunale di Nola, quale giudice di rinvio, la DETERMINAZIONE delle conseguenze derivanti dall’inefficacia del licenziamento adeguandosi all’appena enunciato principio di diritto.

Sul punto il Tribunale osserva che se l’enunciato principio ha stabilito e cristallizzato  in via definitiva l’accertamento sull’inadempimento del datore di lavoro , tuttavia è da sottolineare che il risarcimento è dovuto  non per effetto del mero inadempimento , ma del pregiudizio patrimoniale effettivamente provocato posto in nesso di causalità con il fatto illecito del licenziamento: il danno, pertanto ,  può essere liquidato se la parte che si assume danneggiata  fornisce la prova della sua effettiva esistenza (v. ex multis :Cass.Civ.Sez.II 30.9.1999 n.8278). In tal senso si precisa e ribadisce che la retribuzione percepita NON  deve essere considerata unico ed esclusivo termine di riferimento della determinazione del danno da risarcire, così come, invece, hanno richiesto le parti convenute,  non aderendo in pieno allo spirito giuridico della decisione della Suprema Corte . Il momento di riferimento  per la determinazione del danno è il momento del fatto causativo del danno, risultando irrilevanti le vicende anteriori o posteriori  a tale momento ( v. Cass.Civ.Sez.II 10.10.1997 n.9852).

Ebbene a  parere del Tribunale, invocando i principi generali in tema di inadempimento contrattuale ex artt. 1223 sscc e 1453 ss cc, occorre evidenziare che il risarcimento del danno da inadempimento si base su due fondamentali voci e cioè: LUCRO CESSANTE e DANNO EMERGENTE..

Il LUCRO CESSANTE, concretatesi questo nell’accrescimento patrimoniale in concreto ed effettivo pregiudicato o impedito dall’inadempimento della obbligazione contrattuale, presuppone almeno la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che , secondo un rigoroso giudizio di probabilità, e non di mera possibilità, il creditore avrebbe conseguito  se l’obbligazione fosse stata adempiuta e deve essere  perciò  per quei mancati guadagni  che sono meramente ipotetici  perché dipendenti da condizioni incerte, quali quelle legate ad un improbabile fatto di un terzo ( cfr. Cass. Civ.Sez.II 3.9.1994 n.7647; Cass. Civ.Sez.I 18.4.2000 n.5014). 

Il DANNO EMERGENTE si concreta nella diminuzione patrimoniale patita per esborso diretto a seguito del fatto illecito .

Nel nostro caso nessuno dei lavoratori ha né dedotto né provato di aver patito danno emergente.

Quanto al lucro cessante , il Tribunale ritiene opportuno , nel cd giudizio di probabilità per l’accertamento del mancato guadagno, tenere presente i seguenti indici di riferimento al fine di ponderare la EFFETTIVA PERDITA di CHANCES per i lavoratori :

1) disponibilità manifestata dalla TIZIO sas ai lavoratori  di utilizzare gli stessi nell’ambito della propria organizzazione aziendale : infatti secondo costante giurisprudenza  il  datore di lavoro , allorché  si presenti una causa di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente da cause terze ( es.: cessazione appalto), è tenuto ad utilizzare il dipendente in altre mansioni  compatibili con  la qualifica  rivestita , in relazione al concreto contenuto professionale dell’attività cui il lavoratore era precedentemente adibito; in tal senso si è considerato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo se carente di prova da parte del datore di lavoro  di impossibilità di utilizzare il lavoratore nell’ambito dell’organizzazione aziendale ( v.Pretura Napoli 5.7.1993, Trib.Milano 23.6.1999,Pretura Milano 30.5.1998).

2) disponibilità manifestata ai lavoratori da terzi  ad assumere i lavoratori;

3) attività lavorative svolte dopo il licenziamento dai lavoratori quindi l’ aliunde perceptum;

 4) termini dell’accordo stragiudiziale  del 2.3.1999 in atti , sottoscritto dalle presenti parti in causa, sia pur non  con finalità  transattive per il presente giudizio;

5) mansioni svolte dai lavoratori.

Ebbene il Tribunale rileva quanto segue:

a)        dalla documentazione  ( v.estratto conto assicurativo INPS del 27.6.2003) in atti emerge che CICERO e MEVIO  dall’1.1.1995 al 31.12.1995 hanno lavorato proprio alle dipendenze della TIZIO sas, che, evidentemente , pur cessato l’appalto del servizio mensa, ha ritenuto , in ogni caso, di adibire i due lavoratori all’interno della propria compagine organizzativa aziendale: pertanto il Tribunale ritiene che in riferimento a questi due ricorrenti, dopo il licenziamento del dicembre 1994, si è subito costituito un nuovo rapporto di lavoro, sempre con la TIZIO sas, percependo una regolare retribuzione, ragion per cui per tali lavoratori non può dirsi costituita alcuna ragione di danno da lucro cessante derivante immediatamente dal licenziamento stesso; né gli stessi hanno dato prova di eventuale altro danno da lucro cessante.

b)        Secondo le ammissioni rese dagli stessi ricorrenti SEMPRONIO, CAIO e LUCULLO in comparsa, costoro hanno trovato  e svolto nuova attività lavorativa nell’ottobre e novembre 1995: ragion per cui per tali lavoratori si evidenzia un periodo da gennaio 1995 ad ottobre-novembre 1995 in cui non hanno percepito alcuna forma di retribuzione e/o introito da attività lavorativa. Inoltre occorre  considerare che la subentrante nell’appalto del servizio mensa, la RIxx srl, aveva manifestato ai lavoratori de quibus la volontà  di assumerli a tempo indeterminato  ( v.missiva in atti  del 15.5.1994). Quindi alla luce di tali situazioni di fatto nonché considerato il livello retributivo percepito, e soprattutto i termini quantitativi di riferimento riportati nell’accordo extragiudiziale del 2.3.1999, sottoscritto da tutte le parti in causa, il Tribunale ritiene equo determinare, ex art.1226 cc,  in euro 1.300,00 il danno che la TIZIO sas deve corrispondere  ai tre citati ricorrenti  a titolo di risarcimento danni da licenziamento illegittimo oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, considerando l’ammontare determinato già attualizzato e cioè comprensivo sia della rivalutazione monetaria che degli interessi dovuti dalla data dell’illecito, trattandosi di debito di valore.

Le spese di tutti i gradi, compreso il presente, sono da ritenersi compensate data la problematicità delle questioni affrontate.

PQM

Il Tribunale di Nola  Sezione Appello Lavoro  in sede di rinvio da Cassazione Civile Sez.Lavoro 1.3.2000/14.7.2000 definitivamente pronunciando  sull’appello proposto da TIZIO sas nei confronti di SEMPRONIO MARIA, MEVIO FLORIANA, CICERO STEFANO,LUCULLO ENRICO così provvede:

1)     condanna la TIZIO sas di C.G. al pagamento in favore di SEMPRONIO Maria, LUCULLO Enrico ed CAIO Giovanni dell’ammontare di euro 1.300,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno per licenziamento inefficace, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;

2)     rigetta la domanda risarcitoria proposta da MEVIO Floriana e CICERO Stefano

3)     spese di tutti i gradi di giudizio interamente  compensate

Nola, 5.5.2004                                                

Il presidente est.   Dott.ssa   Vincenza Barbalucca

________________________IUS SIT  www.iussit.it _______________________
 Nola-Tribunale  /  Ordine degli Avvocati di Nola  /   HOME  /  Presentazione-Avvertenze legali
_________________________________________________
tutti i diritti riservati