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PREVIDENZA. Indennizzo da epatite post-trasfusionale, rivalutazione.  La  rivalutazione secondo gli indici ISTAT  applicabile all’indennizzo propriamente detto va estesa all’indennità integrativa speciale. L’indennizzo dovuto deve essere calcolato a norma dell’art.2 comma 1 legge 210/92 tenendo conto della rivalutazione annua di entrambe le voci che compongono l’indennizzo. Tribunale di Nola Giudice del Lavoro, sentenza del 24.9.2004

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TRIBUNALE DI NOLA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro, dott. Diego Vargas, all’udienza del 24/9/04 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.xxxxx/2003 R.G. Previdenza , vertente

TRA

 TIZIO, rapp.to e difeso dall’Avv. (…) presso il cui studio  (…) elettivamente domicilia

--ricorrente—

CONTRO

Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato  via Diaz 11 Napoli –contumace.             

--resistente—

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente notificato parte ricorrente esponeva che:

-in qualità di soggetto danneggiato da epatite post-trasfusionale,avvalendosi della facoltà espressamente concessa dalla legge 210/92 aveva presentato istanza al Ministero della Salute al fine di ottenere la corresponsione dell’indennizzo previsto  dalla suddetta legge;

-a seguito degli accertamenti praticati la Commissione Medica Ospedaliera aveva riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni e l’infermità di epatopatia cronica sofferta ascrivibile alla settima categoria della tabella A allegata al D.P.R. n.834/81;

-ai sensi dell’art.2, comma 2 della legge 210/92, l’indennizzo ha decorrenza dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda, per cui in data 27/2/1998 il Ministero della Sanità aveva comunicato di aver conferito a titolo di indennizzo annuo la somma di £.12.866.655 prevista per la settima categoria a partire dall’1/9/94 e durata a vita;

-in data 28/11/1997 il Ministero del Tesoro aveva corrisposto la somma di £.41.724180 per il periodo compreso tra l’1/9/94 e il 30/11/97;

-pertanto, aveva ricevuto assegni bimestrali di £.2.135.680 per gli anni 1994 e 1995, di £.2.140.720 per l’anno 1996, di £2.144,440 per l’anno 1997, di £.2.147,190 per l’anno 1998, di £.2149,520 per l’anno1999, di £.2151,410 per l’anno 2000, di £.2154,120 per l’anno 2001, di £.2.156,880 per l’anno 2002 e di Euro 1.115,13 per l’anno 2003;

-le tabelle predisposte dal Ministero della Salute recanti gli importi bimestrali degli indennizzi previsti dalla legge 210/92 per ogni singola categoria prevedono la rivalutazione annua al tasso di inflazione programmata per la sola voce indennizzo, lasciando inalterati gli importi relativi alla voce integrazione;

-l’indennizzo dovuto deve essere invece calcolato a norma dell’art.2 comma 1 legge 210/92 tenendo conto della rivalutazione annua di entrambe le voci che compongono l’indennizzo;

-sulle somme dovute dovranno, poi essere riconosciuti gli interessi legali maturati su ogni singolo rateo a partire dall’1/1/96 fino al saldo;

-per il periodo compreso tra l’i/1/96 e il 31/8/2003 ha maturato il diritto a percepire la somma di Euro 4.715,16 a titolo di capitale per mancata rivalutazione della voce “indennità integrativa speciale” ai sensi dell’art.2 comma 1 legge 210/92 dall’1/1/96 al 31/8/2003 oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;

Chiedeva, pertanto:

-accogliere la domanda e dichiarare dovuta a parte ricorrente la somma richiesta per la causale di cui in ricorso come da conteggi allegati;

-per l’effetto condannare il Ministero della Salute al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di Euro 4.715,16 oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo, oltre ulteriori interessi legali a maturare su ratei successivi.

Il ministero della Salute pur raggiunto da regolare notifica rimaneva contumace.

All’udienza del 24/9/2004, dopo un rinvio per note, non necessitando attività istruttoria la causa veniva decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto.

Punto nodale della questione alla base del presente ricorso è costituito dalla estensione o meno della rivalutazione secondo gli indici ISTAT della indennità integrativa speciale: se, cioè, tale rivalutazione debba limitarsi all’indennizzo propriamente detto o debba estendersi anche all’indennità integrativa speciale.

La lettera della legge, invero, si presta a sostenere entrambe le argomentazioni in quanto mentre il primo comma dell’art.2 della legge 210/92 definisce l’indennizzo come l’assegno determinato nella misura di cui alla tabella B Legge n.177/76 e prevede la rivalutazione annuale sulla base del tasso di inflazione programmato, il secondo comma, a sua volta, stabilisce che l’indennizzo di cui al primo comma sia integrato dall’indennità integrativa speciale di cui alla L.324/59 prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato.

Non appare che la espressa previsione della rivalutazione solo nel comma relativo all’indennizzo possa costituire valido argomento per sostenere che la rivalutazione si applichi solo a quest’ultimo con esclusione della indennità integrativa speciale in quanto prevista da altro comma in cui non si fa menzione della rivalutazione.

La Corte Costituzionale  con la sentenza n.403/98 ha precisato che l’indennità integrativa speciale è andata trasformandosi nel tempo da elemento separato ed aggiuntivo della retribuzione, introdotto per difendere gli stipendi dei dipendenti pubblici dall’erosione dell’inflazione, in componente vera e propria della retribuzione.

Da questo mutamento di natura dell’indennità integrativa speciale discende che essa è automaticamente rivalutabile al punto che quando si è ritenuto  necessario “sterilizzare” istituti influenzati dal meccanismo di indicizzazione si è reso necessario un apposito intervento legislativo.

Si deve, pertanto, ritenere che ciò che viene corrisposto è, in realtà, un solo emolumento globalmente considerato ossia l’indennizzo di cui all’art.1 legge 210/92 che è composto anche dalla voce costituita dall’indennità integrativa speciale, che ha lo scopo di adeguare tale indennizzo, e che viene rivalutato annualmente secondo il tasso di rivalutazione programmata in base agli indici ISTAT.

I conteggi prodotti da parte ricorrente appaiono correttamente formulati né risultano in alcun modo contestati.

Alla soccombenza consegue la condanna del Ministero della Sanità al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 700,00 di cui 320,00 per onorari , oltre IVA e CPA

P.Q.M.

Il  Giudice del Lavoro di Nola, definitivamente pronunziando sul ricorso presentato  da TIZIO nei confronti del Ministero della Sanità, ogni diversa istanza  e deduzione disattesa, così provvede:

--accoglie il ricorso e per l’effetto condanna il Ministero della Sanità al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 4.715,16 oltre interessi legali dalla maturazione di singoli ratei fino al soddisfo:

--condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 700,00 di cui 320,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Nola, 24/9/2004

Il Giudice

Dott. Diego Vargas 

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