IL TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
= procedimento n.9815/2005 R.G.A.C. - reclamo =
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuliano Perpetua Presidente
Dott. Raffaele Califano Giudice relatore
Dott. Francesco Notaro Giudice
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., iscritto al
n. 9815 R.G.A.C. dell'anno 2005, proposto da:
XXXXX Co. Ltd ( società cinese ), rappresentata e domiciliata
come in atti, - reclamante -
nei confronti di
Sempronia S.p.A., rappresentata e domiciliata come in atti, - reclamata
-
AVVERSO
l'ordinanza di accoglimento resa dal giudice designato nel procedimento
cautelare n. 2395 R.G.A.C. dell'anno 2005, vertente tra le medesime
parti ed avente ad oggetto:
provvedimento d'urgenza ante causam;
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Sciolta la riserva e letti gli atti, il collegio osserva quanto segue.
La società cinese, resistente, ha eccepito la inesistenza della
notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione
dell'udienza di comparizione delle parti, per essere stata la medesima
eseguita a mezzo fax. Essa ha dedotto, da un lato, che le modalità
seguite per la notifica dalla società ricorrente sono del tutto
estranee a quelle previste dagli accordi internazionali ed in particolare
dalla Convenzione dell'Aja del 1965, ratificata tanto dall'Italia quanto
dalla Cina, dall'altro, che l'ambito di operatività dell'art.
151 c.p.c. non può ritenersi esteso alle notifiche da eseguirsi
in paesi esteri, salvo che specifiche convenzioni tra i paesi in ordine
ai quali la notifica debba avvenire non l'abbiano previsto.
L'eccezione è fondata.
L'art. 142 del nostro codice di rito dispone che la notifica all'estero
si esegue nei modi consentiti dai trattati internazionali ed, in mancanza
di questi, in quelli previsti dalla cosiddetta legge consolare, e, che,
solo quando ciò sia impossibile, diviene utilizzabile la forma
residuale di cui allo stesso art. 142.
Né può ravvedersi un ostacolo insuperabile all'utilizzo
delle convenzioni internazionali nel fatto che le notifiche, a termini
delle medesime, richiedano di solito tempi rilevanti.
Ed invero, il vulnus al diritto di azione che ne potrebbe derivare,
e che in passato ne derivava, nel nostro ordinamento non è più
ravvisabile.
Alla "neutralizzazione" del medesimo nel nostro sistema ha
provveduto la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 69 del 3
marzo 1994, con la quale il giudice delle leggi ebbe ad occuparsi, tra
gli altri, del vecchio art. 680 c.p.c. La norma - lo si ricorda - imponeva,
a pena di inefficacia, la notificazione del decreto, con il quale veniva
autorizzato il sequestro conservativo, entro 15 giorni dal primo atto
di esecuzione, anche quando tale atto doveva essere eseguito all'estero
nei modi previsti dalle convenzioni internazionali e/o dalla cosiddetta
legge consolare, e comportava un'irragionevole limitazione del diritto
di agire, facendo carico alla parte istante di comportamenti rimessi
alle autorità straniere. Orbene, la Corte - anticipando un principio
che in tempi recenti, com'è noto, essa ha provveduto ad estendere
all'intero campo delle notificazioni degli atti giudiziari - ebbe a
dichiarare l'art. 680 c.p.c., com'anche il 3° comma dell'art. 142
c.p.c. ed il 3° comma dell'art. 143 c.p.c., costituzionalmente illegittimi,
per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in
cui non prevedevano che la notificazione all'estero del sequestro conservativo
si perfezionasse, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con
il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante
dalle convenzioni internazionali e/o dalla "legge doganale",
a prescindere da quelle a compiersi dalle autorità dello Stato
estero. La stessa Corte successivamente ha chiarito, da un lato, la
valenza generale della declaratoria di incostituzionalità in
discorso, la quale dunque "coinvolge il complessivo sistema notificativo
degli atti processuali
all'estero" (Corte Cost. 22.10.1996,
n. 358, la quale, di conseguenza, ha ritenuto non contrario alla Costituzione
il termine breve per l'inizio del giudizio di merito di cui all'art.
669 octies c.p.c.), dall'altro e proprio su "sollecitazione"
di questo Tribunale, che il principio affermato nella sentenza del 1994
è valevole anche rispetto ai termini sanciti dall'art. 669 sexies
c.p.c. (Corte Cost. 16.4.1999, n. 132).
Sott'altro e conclusivo profilo, il vulnus al diritto alla tutela del
ricorrente è scongiurato dallo stesso art. 669 sexies c.p.c.,
il quale al secondo comma prevede che il giudice, "quando la convocazione
della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento,
provvede con decreto" inaudita altera parte.
Ed è indubbio, a parere del Tribunale, che vi possano essere
casi (quello che ci occupa potrebbe esserne un esempio) in cui la cautela,
per essere effettiva ed utile alla salvaguardia del diritto del ricorrente,
debba essere tempestiva; casi, cioè, nei quali i (verosimili)
tempi lunghi, richiesti per il perfezionamento della notifica nel paese
estero del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione
delle parti dinanzi al giudice italiano, siano suscettibili di comportare
la perdita di tutte o di gran parte delle utilità del provvedimento
cautelare richiesto.
La soluzione che il Tribunale ritiene offerta dal 2° comma dell'art.
669 sexies del nostro codice è poi da giudicare rispettosa, se
non addirittura conforme, alla convenzione dell'Aja del 1965, la quale
all'ultimo comma dell'art. 15, il quale nei commi precedenti prevede,
per il caso che il convenuto non si sia costituito, l'obbligo del giudice
di "soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova
della riuscita della notifica e le tassative condizioni che permettono
di porre fine alla sospensione in corso anche in mancanza della prova
suddetta, espressamente dispone: "il presente articolo non osta
a che, il giudice ordini ogni misura provvisoria conservativa".
Ora, tornando al caso di specie, è da prendere atto che la Cina
ha ratificato da tempo la convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965,
relativa alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari
in materia civile e commerciale, e che tale convenzione non richiama
in alcun modo l'art. 151 del nostro codice di rito.
Tanto osservato, occorre dedurne che manca qualsiasi spazio per l'applicazione
della norma codicistica appena menzionata, la cui portata, per ampia
che sia, trova un limite insuperabile allorquando la notifica deve eseguirsi
in un altro paese; limite, che, senza dubbio alcuno, sussiste quando
per la notifica siano previste specifiche modalità da convenzioni
internazionali intervenute tra gli Stati interessati o alle quali essi
abbiano aderito.
La rilevanza imperativa delle prescrizioni in parola si desume proprio
dalle disposizioni dell'art. 142 del nostro codice di rito, il quale,
come visto innanzi, considerando la fattispecie della notifica a soggetto
residente, dimorante o domiciliato all'estero, ha attribuito il valore
di fonte primaria proprio alle convenzioni internazionali (cfr. Cass.
8.7.1996, n. 6196 e Cass. 27.3.1982, n. 339). Per quanto riguarda poi
la convenzione dell'Aja del 1965, il cerchio è, per così
dire, chiuso, dallo stesso art. 1 della convenzione, a termini del quale
"la Convenzione è applicabile, in materia civile e commerciale,
a tutti i casi in cui un atto giudiziario
debba essere trasmesso
all'estero per esservi notificato o comunicato".
I rapporti tra le convenzioni internazionali in tema di notifiche all'estero
di atti giudiziari e l'art. 151 c.p.c. sono stati ricostruiti, di recente,
dalla Suprema Corte di Cassazione proprio nei termini surriportati.
Il Supremo Collegio, dopo una prima "più timida" decisione
(Cass. 24.9.2002, n. 13868), che concerneva una fattispecie non del
tutto chiara in fatto, ha, con una decisione successiva della medesima
sezione (e, peraltro, medesimo relatore) (Cass. 8.8.2003, n. 11966),
tratto tutte le conseguenze della ricostruzione operata ed ha così
ritenuto l'inesistenza della notifica all'estero eseguita con modalità
peculiari prescritte dal giudice in esplicazione dei poteri asseritamene
riconosciutigli dall'art. 151 del nostro codice di rito, ma diverse
da quelle previste dalla convenzione internazionale applicabile al caso
ivi esaminato.
Ciò osservato e posto, la notificazione eseguita a mezzo fax
deve considerarsi inesistente, perché del tutto estranea al sistema
di notificazione di cui alla convenzione dell'Aja del 1965 alla quale
aderiscono sia l'Italia, sia la Cina. Non v'è dubbio infatti
ch'essa, per un verso, esorbiti completamente dallo schema legale di
cui alla menzionata convenzione, per l'altro, difetti degli elementi
caratteristici delineati dalla convenzione medesima. E che il tipo di
esorbitanza ed il tipo di deficienze rilevati determinino l'inesistenza
di qualsivoglia atto è pressoché pacifico sia in dottrina,
sia in giurisprudenza (cfr., da ultimo, la già citata Cass. 8.8.2003,
n. 11966).
La peculiare natura dell'inesistenza, poi, non lascia spazio né
all'argomento a termini del quale rileverebbe la mancata specifica previsione
della nullità della notifica difforme dallo schema legale, né
a quello secondo il quale dovrebbe considerarsi operante il principio
del raggiungimento dello scopo.
Tirando le fila di quanto si è venuto dicendo, è da concludere
per la inesistenza della notificazione del ricorso e del pedissequo
decreto di fissazione dell'udienza, eseguita dalla società ricorrente.
È incontroverso che l'atto inesistente non è suscettibile
di convalidazione e non è rinnovabile (v. da ultimo Cass. 13.2.1996,
n. 1084). Esso determina la nullità radicale ed insanabile dell'attività
processuale alla quale eventualmente abbia comunque e di fatto dato
corso.
Orbene, da tali principi deriva, per il caso di specie, che l'intera
prima fase del procedimento cautelare deve essere dichiarata nulla e
che parimenti nulla deve essere dichiarata l'ordinanza del giudice della
prima fase con la quale è stata disposta la cautela richiesta,
e tanto in conformità dell'espressa domanda avanzata dalla società
reclamante.
Le spese vanno compensate tra le parti sussistendone i giusti motivi.
P.Q.M.
il Tribunale pronunciando sul ricorso così provvede:
1) accoglie il reclamo;
2) e per l'effetto, dichiara la nullità del provvedimento cautelare
impugnato, emesso dal giudice designato il 21 aprile 2005;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deliberato, in Nola nella camera di consiglio del 12 aprile
2006.
Il Giudice relatore Dott. Raffaele Califano
Il Presidente Dott. Giuliano Perpetua