Procura alle liti - difetto assoluto
- conseguenze - nullità insanabile
La mancanza della procura alle liti dopo la costituzione in giudizio
produce, ex art. 125, comma 2°, e 156, comma 2°, c.p.c., una
nullità insanabile all'interno del processo.
Attività processuale svolta
dal difensore privo di procura - efficacia: - nei confronti della controparte
- limitata al processo ed alla decisione in rito da adottare - nei confronti
della parte nel cui nome si è agito - esclusione.
Opposizioni, impugnazioni e attività
di impulso soggette a termine di perenzione - proposizione e/o compimento
da parte del difensore privo di procura - conseguenze - inammissibilità
- sussistenza - consumazione del potere della parte falsamente rappresentata
- esclusione.
Spese di lite - soccombenza - della parte che non ha rilasciato la procura-
esclusione.
Spese di lite - soccombenza - del
difensore che ha agito in difetto di procura - sussistenza.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Califano,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3469/2004 R.G.A.C., avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo; vertente
tra
Tizia -opponente-
e
Fallimento della Caio s.n.c e dei soci in proprio -opposti-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 638 c.p.c. il Fallimento della Caio S.n.c. e dei
soci in proprio chiedeva al Presidente del Tribunale di ingiungere alla
Sempronio S.n.c. di Tizia il pagamento della somma di euro 2.400,49,
oltre interessi e spese di procedura. A sostegno della domanda deduceva
che era creditore della società la Sempronio S.n.c. di Tizia
della somma di lire 4.648.000, portata da un assegno insoluto e protestato.
Con decreto n. 277 del 24 febbraio 2004, il Presidente adito disponeva
conformemente a quanto richiesto.
Nel termine di legge, l'avv. Mevio, da
, via
, notificava
al fallimento atto di citazione in opposizione al predetto decreto a
nome di Tizia, in proprio, qualificata opponente. Si eccepiva l'incompetenza
per valore del giudice adito, la carenza di legittimazione della Sempronio
S.n.c. e l'insussistenza, nel merito, del credito. Si concludeva per
l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Il Fallimento, domiciliato come in atti, si costituiva con il ministero
dell'avv. Mx ed instava per il rigetto dell'opposizione. Eccepiva la
carenza della legitimatio ad causam della Tizia e l'infondatezza nel
merito dell'opposizione. In udienza, rilevava il difetto di procura
alla lite.
All'odierna udienza, questo giudice, sulla base delle conclusioni delle
parti, innanzi riportate, svoltasi la discussione orale della causa,
ha - ex art. 281 sexies c.p.c. - pronunciato la presente sentenza e
ne ha dato lettura in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'atto di citazione, l'avvocato Mevio asserisce di rappresentare
e difendere Tizia "giusta procura in calce al notificato ricorso
per decreto ingiuntivo".
Tuttavia, in calce al menzionato ricorso non si rinviene la procura
in parola. Né la medesima si rinviene aliunde. Né l'avvocato
Mevio ha osservato alcunché circa lo specifico rilievo di carenza
di procura mosso dal Fallimento.
É noto che la mancata inclusione della procura al difensore nell'atto
di citazione, ovvero in un atto idoneo antecedente o contestuale, non
rende nullo l'atto di citazione medesimo, dato che essa, ex art. 125,
comma 2°, c.p.c., può essere rilasciata e depositata anche
dopo la notificazione dell'atto introduttivo; tanto trova conferma nell'art.
164 c.p.c., il quale non commina alcuna nullità neppure per la
mancata indicazione della procura già rilasciata, nonostante
il disposto dell'art. 163, comma 3, n. 6, c.p.c.
Tuttavia, a mente dello stesso comma 2° dell'art. 125 c.p.c. è
indispensabile che la procura venga conferita dall'attore prima della
costituzione.
Ne consegue, che il difetto assoluto di procura al difensore, e quindi
la mancanza dell'attivazione della rappresentanza tecnica del medesimo,
produce, dopo tale momento preclusivo, ex art. 156, comma 2°, c.p.c.,
una nullità insanabile all'interno del processo (v. Cass. 9.9.2002,
n. 13069; Cass. 31.1.1986, n. 630 e Cass. 8.2.1985, n. 1006). Né
a tale carenza può sopperire il giudice istruttore servendosi
dei poteri concessigli, ad altri fini, dall'art. 182 c.p.c. (v. Cass.
20.8.2004, n. 16474; Cass. 21.2.2001, n. 2476 e Cass. 31.1.1986, n.
630).
L'opposizione dunque va dichiarata inammissibile per difetto di procura
alla lite del difensore della opponente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano di ufficio
come da dispositivo.
É da affrontare, a questo punto, il problema dell' individuazione
del soggetto che deve sopportare le conseguenze scaturenti dall'applicazione
dell'art. 91 c.p.c.
Orbene, il Tribunale ritiene che esso sia il difensore che difetta di
procura e non il soggetto falsamente rappresentato, e tanto per un duplice
ordine di ragioni.
Il primo. É da condividere l'insegnamento, pressoché unanime,
della giurisprudenza del Supremo Collegio a termini del quale, in presenza
di attività processuale iniziata e portata avanti da difensore
(di attore) privo di procura, deve parlarsi di nullità della
medesima e non di inesistenza, e ciò in quanto un processo, che
ha comunque da concludersi con una decisione, si è in ogni caso
incardinato, ed un contraddittorio, sia pure di natura assai peculiare:
quello tra il difensore privo di procura alla lite ed il convenuto,
che magari ne rileva ed invoca il difetto (dunque sulla questione circa
la sussistenza o meno dello ius postulandi), si è comunque avuto.
Il Tribunale ritiene dunque che sia corretto e doveroso parlare di mera
nullità quando si ha riguardo al difensore privo di procura;
quando, cioè, si guarda al "fenomeno" dell'attività
processuale svolta in assenza di procura dal punto di vista di colui
che l'ha posta in essere nonché da quello del soggetto convenuto
in causa dallo stesso; quando, in altri termini, si ha riguardo al valore
che l'attività processuale in discorso assume nei confronti del
suo autore e nei confronti del convenuto, nonché agli effetti
della medesima sui due soggetti in parola.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che il medesimo "fenomeno"
(quello dell'attività svolta in difetto assoluto di procura;
ché diversamente vanno valutatati i molteplici e variegati casi
di attività svolta in costanza di nullità e/o irregolarità
della procura, di per sé esistente), riguardato dal punto di
vista del soggetto che non ha conferito la procura, ma nel cui nome
si è incardinato un procedimento, debba giudicarsi molto vicino
all'inesistenza, vale a dire - per non rimanere prigionieri delle definizioni
- un "fenomeno" del tutto inidoneo alla produzione di qualsivoglia
effetto pregiudizievole per il soggetto medesimo.
Inidoneo, prima di tutto, al giudicato dell'eventuale sentenza pronunciata
nei suoi confronti. E tanto perché, come ritenuto dalla giurisprudenza
di legittimità, la inidoneità al giudicato, oltre che
nel caso di difetto assoluto della sentenza per la sua mancata sottoscrizione
da parte del giudice (ex art. 161, comma 2, c.p.c.), deve essere riconosciuta
anche nel caso di difetto di contraddittorio di gravità tale
da potere essere equiparato alla mancanza tout court del contraddittorio
medesimo (così, Cass. 19.2.1993, n. 2023 relativa a parte deceduta
e Cass. 11.2.1992, n. 1528 relativa a persona giuridica estinta). Ed
a parere di questo giudice, anche il caso di attività processuale
svolta da difensore privo di procura rappresenta un caso di mancanza
di contraddittorio, ove considerato dal punto di vista del falsamente
rappresentato.
Deve ritenersi, inoltre, che ulteriori conseguenze dell'inidoneità
in parola si abbiano in tema di impugnazioni ovvero di opposizioni,
ad esempio a decreto ingiuntivo, o reclami. In dette ipotesi, nelle
quali le iniziative giurisdizionali sono soggette a termini di decadenza,
è da ritenere che il potere del soggetto interessato di porle
in essere non possa dirsi in alcun modo consumato dall'iniziativa posta
in essere da un difensore privo di procura; ed ancora, che il titolare
sostanziale del potere di impugnazione e/o di opposizione o reclamo,
conservi intatta la facoltà di esercitarlo finché non
maturi la decadenza per perenzione del termine e tanto anche in costanza
di esercizio del medesimo potere da parte del difensore privo di procura,
siasi il relativo processo di già concluso con giudizio di inammissibilità
ovvero ancora pendente.
Orbene, il principio ora visto, secondo il quale l'attività processuale
svolta dal difensore senza procura non può comportare effetti
pregiudizievoli a carico del soggetto che la procura non ha rilasciato,
porta a ritenere che, nel caso di pronuncia di inammissibilità
dell'azione, le spese del giudizio non possano essere poste a carico
di quest'ultimo, ma debbano essere sopportate dal difensore.
Il secondo ordine di ragioni. I poteri processuali del difensore e gli
effetti della sua attività non possono essere spiegati ed indagati
alla luce (e/o solo alla luce) dell'istituto di diritto sostanziale
della rappresentanza volontaria. La procura alle liti, infatti, non
conferisce al difensore poteri della parte, non essendo, di norma, la
stessa abilitata a stare in giudizio, se non con il ministero del difensore
medesimo. Essa, cioè, non attribuisce al difensore il potere
di compiere atti giuridici che la parte potrebbe compiere personalmente.
Specularmente, la parte non ha (di norma) la libertà di avvalersi
o meno del "ministero" del difensore, ché essa se vuole
introdurre un giudizio o resistere nel medesimo deve farlo proprio a
mezzo di difensore.
Ne consegue, per un verso, che quest'ultimo esercita poteri suoi propri
e predefiniti dalla legge, ma, per l'altro, che i poteri in parola sono
necessariamente "attivati" dalla designazione compiuta dalla
parte, proprio con il rilascio della procura, ed, ancora, che i medesimi,
dal punto di vista funzionale, sono, nella gran parte (se non tutti),
strumentali alla difesa dei diritti della parte.
Orbene, è proprio nella reciproca e peculiare integrazione dei
poteri della parte con i poteri del difensore e nello scopo ultimo della
medesima (garantire la migliore tutela-difesa possibile dei diritti
dei cittadini) che vanno cercate le spiegazioni degli effetti connessi
all'attività del secondo.
Così, se è vero che gli atti compiuti col ministero del
difensore vengono ad essere atti della parte; è altrettanto vero,
per un verso, che la legittimazione processuale della parte medesima
al valido esercizio dell'attività svolta nel processo presuppone
proprio la "mediazione" necessaria del tecnico-avvocato, e
per l'altro, che l'imputazione dell'attività processuale di quest'ultimo
alla parte presuppone necessariamente ch'egli sia stato investito dello
ius postulandi.
Ne deriva, anche qui, che qualora non sia stata rilasciata alcuna procura,
l'attività processuale del difensore non può spiegare
effetti nella sfera giuridica della parte. E tanto, perché l'atto
di designazione del difensore, o meglio di conferimento della cosiddetta
rappresentanza tecnica, è un elemento indispensabile della fattispecie
legale in forza della quale l'esercizio dello ius postulandi da parte
del difensore può e deve essere considerato attività della
parte.
I due ordini di ragioni illustrati convincono che l'attività
del difensore senza procura, non potendo riverberare effetto alcuno
sul soggetto che avrebbe dovuto rilasciargli la procura, è attività
processuale imputabile solo al difensore e della quale egli porta tutta
la responsabilità, compresa quella relativa alle spese di causa
scaturente dall'applicazione del principio della soccombenza (cfr. Cass.
9.9.2002, n. 13069 e Cass. 23.2.1994, n. 1780). Principio, quest'ultimo,
la cui operatività, di solito, prescinde dalle ragioni che danno
luogo alla soccombenza medesima, siano esse di ordine sostanziale ovvero,
come nel caso di specie, di ordine processuale.
Da ultimo, è da aggiungere che le argomentazioni testé
illustrate non sembrano infirmate da quelle di segno opposto svolte
dalla Sezione lavoro della Suprema Corte con la decisione n. 11689 del
5 settembre 2000, la quale tratta peraltro congiuntamente ipotesi diverse.
Del resto esse e l'esito delle medesime sono stati nuovamente ripresi
e ribaditi dalla Suprema Corte con la decisione della Prima sezione
civile, n. 13009 del 9 settembre 2002 e con quella della Terza sezione
civile, n. 1115 del 24 gennaio 2003. Quest'ultima, in particolare, ha
distinto, in modo lucido ed efficace, il caso dell'attività svolta
dal difensore in difetto assoluto di procura dai casi di attività
svolta dal difensore in costanza di procura nulla o altrimenti invalida
o irregolare, ed ha chiarito che nel primo caso e solo nel primo caso
il soggetto titolare dell'azione resta estraneo al processo e che parimenti
in tale caso e solo in tale caso l'attività processuale svolta
e le conseguenze della medesima devono essere imputate al difensore
e solo al difensore.
Orbene, ciò chiarito in generale, è indubbio che nel caso
di specie il soccombente sia il difensore, il quale ha proposto l'opposizione
in costanza di difetto di procura, dando così causa all'inammissibilità
della medesima per l'impossibilità di ricondurre la sua iniziativa
processuale al soggetto indicato quale opponente nell'atto di citazione.
Ad abundantiam, - e per il caso che si avesse da prescindere dal difetto
assoluto di procura di cui innanzi - sarebbe da dire che anche l'eccezione
di carenza della legitimatio ad causam della opponente (ovvero di colei
che nell'atto di citazione è indicata come opponente), sollevata
dal fallimento, è fondata. Ed invero, il decreto ingiuntivo non
è stato emesso (né è stato chiesto) nei confronti
di colei che è stata indicata quale opponente, nei confronti,
cioè, della persona fisica Tizia in proprio, sibbene nei confronti
di un diverso e ben distinto soggetto: la società "Sempronio
S.n.c. di Tizia" .
Sarebbe dunque da dichiarare il difetto di una condizione dell'azione,
quale appunto la legitimatio ad causam della opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando,
ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna l'avvocato Mevio al pagamento in favore del Fallimento della
Caio S.n.c. e dei soci in proprio delle spese del giudizio, che si liquidano
in complessivi euro 1.047,28 di cui euro 440,00 per diritti di avvocato
ed euro 27,28 per spese, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come
per legge.
Così deciso in Nola, all'udienza del 24 maggio 2005.
La presente sentenza - ex art. 281 sexies c.p.c. - si allega al verbale
dell'odierna udienza e di esso costituirà parte integrante.
Il Giudice
Dott. Raffaele Califano
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del 13.03.2006 ---------------------------