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TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA in composizione monocratica nella persona del
giudice istruttore dott. Francesco Notaro ha pronunciato a norma dell'art.281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 2299/04 r.g.a.c., vertente
tra
Tizio G., difeso dagli avv.ti
in virtù di mandato a
margine dell'atto di citazione ed elett.te dom.to presso il loro studio,
. -attore-
e
Ministero della Giustizia, in persona del ministro p.t., difeso ex
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale domicilia
in Napoli, alla via A. Diaz n.11 -convenuto-
nonchè
Comune di XX, in persona del legale rappresentante p.t., difeso dall'avv.
, giusta procura stesa in calce all'atto di citazione notificato
e delib. n.234 del 2004, elett.te dom.to presso lo studio di questo
sito in.... -convenuto-
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 28.6.2005, da intendersi qui integralmente
trascritto.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato rispettivamente in data 5.4.2004
e 7.4.2004, Tizio G. conveniva in giudizio il comune di XX, in persona
del proprio legale rappresentante p.t., nonché il Ministero
della Giustizia in persona del ministro p.t., assumendo di aver effettuato,
su disposizione della procura della Repubblica di Nola, il trasporto
delle salme di Caio, Mevio, Sempronio, Cicero, Pinco, Pallino, Cesare.,
Ottaviano, Nerone, Tullio e Ostilio, presso il policlinico di Napoli,
per l'esame autoptico; che né il comune di XX, né il
Ministero della Giustizia hanno provveduto al pagamento di quanto
richiesto, di tal che si erano arricchiti senza causa ex art.2041
c.c.; che, pertanto, erano dovuti ad esso Tizio euro 11.362,05, pari
a £.22.000.000; chiedeva, pertanto, che venisse riconosciuto
e dichiarato che il comune di XX o il Ministero della Giustizia si
sono arricchiti in danno dell'attore, della somma su indicata e conseguentemente
che venissero condannati alternativamente al pagamento della somma
di euro 11.362,05, oltre al pagamento delle spese e competenze di
lite.
Si costituiva l'avvocatura dello Stato per il convenuto Ministero,
eccependo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione, per essere
la controversia devoluta alla cognizione del tribunale amministrativo
ex art.33 d.lgs. n.80 del 1998, trattandosi di controversia in tema
di servizi pubblici; sempre in via pregiudiziale, l'incompetenza del
tribunale adito a norma dell'art.25 c.p.c., operando il Foro erariale
relativo alle controversie in cui è parte un'amministrazione
dello Stato, con conseguente competenza del tribunale di Napoli; il
difetto di legittimazione passiva del Ministero, atteso che ai sensi
dell'art.16 del d.p.r. n.285 del 1990, sono i comuni ad essere tenuti
a prestare gratuitamente il servizio di trasporto delle salme al locale
destinato a deposito di osservazione o, se del caso, all'obitorio;
nel merito osservava che a mente dell'art.60 del t.u. sulle spese
di giustizia, le spese divengono spese di giustizia soltanto laddove
siano stati disposti accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria,
cosa che non risultava provata nel caso di specie; che, inoltre, sotto
altro profilo, la valutazione della utilitas spettava alla p.a.; chiedeva,
pertanto, che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice
ordinario per avere giurisdizione il giudice amministrativo; in subordine
la declaratoria di incompetenza ex art.25 c.p.c. del tribunale di
Nola per essere competente il tribunale di Napoli; nel merito ed in
via ulteriormente gradata, il rigetto della domanda per difetto di
legittimazione passiva in capo al convenuto Ministero della Giustizia
o per infondatezza della domanda.
Si costituiva, altresì, il comune di XX, il quale eccepiva
la sussistenza di un precedente giudicato tra le parti, atteso che
era già intervenuta sentenza del pretore di Nola n.29 del 1997,
che aveva rigettato la domanda riguardo alle somme richieste per il
trasporto delle salme di Mevio, Sempronio, Cicero, Pinco e Pallino;
aggiungeva, inoltre, che è di competenza dei comuni il recupero
delle salme su pubblica via o in abitazioni malsane e non in altre
fattispecie; che nel caso in esame non era dato sapere né il
luogo, né le cause del decesso; contestava, infine, la sussistenza
dei presupposti per l'applicazione dell'art.2041 c.c., concludendo
per il rigetto della domanda.
Ritenuto che la questione pregiudiziale di competenza avesse attitudine
a definire il giudizio, la causa veniva riservata a sentenza previa
assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c..
Motivi della decisione
Circa l'eccezione di difetto di giurisdizione giova ricordare che,
in virtù di quanto statuito dal giudice delle leggi con la
nota sentenza n.204 del 2004, non può dubitarsi che la controversia
appartenga alla cognizione del giudice ordinario, vertendo in tema
di pagamento di somme di denaro, senza che si faccia questione di
contestuale impugnativa di provvedimenti.
Deve, invece, essere dichiarata l'incompetenza di questo tribunale,
per essere competente il tribunale di Napoli quale cd. foro erariale
ex art.25 c.p.c. e 6 r.d. n.1611 del 1933.
Invero, l'art.25, secondo periodo c.p.c. prevede che "Per le
cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, è
competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa
dello Stato e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha
sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova
il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando
l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina
con riguardo al giudice in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione
o in cui si trova la cosa mobile oggetto della domanda", regola
sostanzialmente ribadita in via speculare al primo comma dell'art.
6 r.d. cit., il quale fa salvi i casi di cui al successivo art.7.
In tale ultima disposizione, infatti, per quel che qui interessa,
è contemplata l'ipotesi che il giudizio venga instaurato innanzi
ai pretori ed ai conciliatori, mantenendo ferme le regole ordinarie
attributive della competenza.
All'indomani della soppressione dell'ufficio di pretura, parte della
dottrina ha ritenuto implicitamente abrogata la deroga alla competenza
del cd. Foro erariale per i giudizi rientranti nella vecchia competenza
pretorile, giacché, in virtù del riferimento di carattere
generale al tribunale di cui all'art.6 r.d. cit., questo andrebbe
applicato in tutti i casi in cui la causa sia di competenza di tale
ufficio giudiziario.
Ciò anche perché trattandosi di disciplina relativa
alla competenza, evidentemente di ius singolare, non vi sarebbe spazio
per interpretazioni in contrasto con la lettera della legge, potendosi,
infatti, rilevare, come si dirà successivamente, che, laddove
il legislatore ha inteso derogare alla disciplina del Foro in questione
- mantenendo ferma quella che era la pregressa disciplina relativa
alla competenza pretorile - lo ha fatto espressamente.
Altri, invece si sono posti l'interrogativo di come dovesse essere
interpretato l'art. 244 del d.lgs. n.51 del 1998 istitutivo del giudice
unico di primo grado, il quale prevede che quando una disposizione
di legge fa riferimento ad un ufficio od organo giudiziario soppresso,
il riferimento si intende all'ufficio od organo cui sono state trasferite
le relative funzioni, essendo state, in particolare, le funzioni del
pretore non devolute espressamente ad altra autorità, attribuite
al tribunale in composizione monocratica.
Sulla scorta di tale norma taluno ha ritenuto che la disciplina relativa
al cd. Foro erariale fosse oramai applicabile soltanto in relazione
alle cause attribuite alla cognizione del tribunale collegiale.
Per ovviare ai palesi inconvenienti cui avrebbe dato luogo tale opzione
interpretativa, in tema di applicabilità della disposizione
dettata dall'art.25 c.p.c. (6 e 7 r.d. 1611 del 1933), è stato
ancora evidenziato come il riferimento al tribunale in composizione
monocratica dovesse intendersi limitatamente ai casi in cui la causa
fosse già tra quelle in precedenza devolute alla sfera di attribuzione
del pretore, con la conseguenza che per le controversie che, in base
alle vecchie regole, rientravano nella competenza del tribunale, continuerebbe
ad applicarsi la disciplina del foro erariale dettata agli artt.25
c.p.c. e 6 r.d. n.1611 del 1933; ciò sulla assorbente considerazione
che, argomentare nel senso della devoluzione di tutte le controversie
oggi attribuite al tribunale in composizione monocratica, avrebbe
comportato una drastica riduzione dell'applicabilità della
regola del foro erariale, del tutto arbitraria e non prevista dal
legislatore [cfr. Cass. n.4212 del 2003].
Orbene, ad avviso di questo giudice, queste essendo le diverse interpretazioni
offerte in ordine alla operatività del cd. Foro erariale successivamente
all'istituzione del giudice unico di primo grado, deve condividersi
la tesi di coloro che ritengono implicitamente abrogato il riferimento
al pretore contenuto al comma 2 dell'art.7, r.d. cit..
In primo luogo, non può non evidenziarsi che tale opzione ermeneutica
fonda le sue ragioni nella lettera della legge, essendo rimasto inalterato
il riferimento contenuto al precedente comma 1 dell'art.6, al tribunale,
prescindendosi da qualsiasi distinzione in ordine alla sua composizione,
ciò che induce ad escludere che l'art.244 cit., possa regolare
anche le deroghe alla disciplina della competenza e che ciò,
soprattutto, rispondesse alle 'consapevoli' intenzioni del legislatore.
Infatti, si è già rimarcato come le regole attributive
della competenza rivestano, come è intuitivo (si pensi all'importanza
del principio costituzionale della precostituzione del giudice) eminente
importanza nell'ambito del sistema processuale, di tal che, vanno
espressamente disciplinate (e non è superfluo sottolineare
che la competenza di cui all'art.25 c.p.c. è inderogabile).
Del resto, di ciò si mostra perfettamente consapevole anche
la Suprema Corte, sebbene poi pervenga ad una soluzione che pare contrastare
con le stesse premesse da cui muove.
Invero, l'assunto secondo il quale l'interpretazione abrogatrice del
Foro erariale per tutti i giudizi instaurati innanzi al tribunale
'monocratico', comporterebbe l'effetto di una drastica riduzione della
competenza del Foro dello Stato, postula, con ogni evidenza, proprio
la consapevolezza che, nella materia de qua, una simile operazione
sarebbe preclusa all'interprete.
Ma per le stesse ragioni il pur lodevole intento di trovare una soluzione
di compromesso, in virtù della quale, in sostanza, viene mantenuta
ferma la situazione ante riforma, finisce, analogamente, per contrastare
con i suesposti principi in tema di riparto di competenza.
Invero, non può non evidenziarsi che, così opinando,
viene introdotta una singolare 'sottodistinzione' all'interno delle
attribuzioni dell'ufficio unificato di primo grado in composizione
monocratica, del tutto non prevista dal legislatore - il quale non
opera alcuna diversificazione tra la 'fetta' di competenza precedentemente
attribuita al pretore e quella oramai onnicomprensiva della 'vecchia'
competenza pretorile e del tribunale - ed avente, oltretutto, ricadute,
nel caso in esame, sulla competenza 'esterna' degli uffici giudiziari.
Peraltro, a riprova di quanto appena evidenziato si consideri che
nel caso in cui il legislatore ha inteso escludere la competenza del
foro erariale per le cause da instaurarsi innanzi all'ufficio unificato,
lo ha fatto espressamente.
Infatti, coevamente alla istituzione del giudice unico, è stato
emanato anche il d.lgs. n.80 del 1998 in tema di riparto di giurisdizione,
il cui art.40 ha provveduto a modificare l'art.413 c.p.c., introducendo
il comma 6 in cui si prevede che alle controversie in cui è
parte un'amministrazione dello Stato - devolute alla cognizione del
giudice del lavoro - non si applica l'art 6 del r.d. n.1611 del 1933.
Orbene, è evidente che già prima dell'istituzione del
giudice unico di primo grado, era stata prevista la devoluzione delle
controversie del pubblico impiego al giudice del lavoro che, come
è noto, coincideva con l'ufficio del pretore, per il quale
non si poneva questione riguardo all'applicazione del Foro delle pubbliche
amministrazioni.
Sicché, il legislatore in questo caso - e solo in questo -
è intervenuto in maniera esplicita proprio per 'confermare'
l'inapplicabilità del Foro dello Stato nelle cause di lavoro
originariamente attribuite al pretore ed oramai devolute alla cognizione
dell'ufficio unificato, cosa che, in assenza di una previsione espressa
ed in virtù della portata generale da attribuirsi all'art.6
r.d. n.1611 cit., che, per quel che si è detto, non autorizza
alcuna distinzione tra le cause da trattare dal tribunale in composizione
monocratica, avrebbe determinato un ampliamento, evidentemente non
voluto, del Foro erariale.
Tale puntualizzazione, alla luce del valore che si vorrebbe assegnare
all'art.244 d.lgs n.51 del 1998, sarebbe stata del tutto superflua,
posto che anche prima della devoluzione delle controversie del pubblico
impiego al giudice ordinario, non si dubitava che, in forza dell'art.7
r.d. n.1611 del 1933, il foro dello Stato, nel rito del lavoro, non
era applicabile al giudizio pretorile, ma solo a quello d'appello,
sicché le cause decise in primo grado dal pretore, andavano
impugnate davanti al tribunale del distretto.
Sotto altro profilo, le preoccupazioni pure avanzate in ordine alla
sussistenza del Foro erariale anche per le controversie relative all'opposizione
alla irrogazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto
dall'art.23, comma 4 legge n.689 del 1981, appaiono certamente ingiustificate,
posto che in quei giudizi - per i quali, peraltro, non va dimenticato,
la competenza è anch'essa di natura inderogabile, venendo a
coincidere con il luogo in cui è avvenuto l'accertamento della
violazione - le parti possono stare in giudizio personalmente o a
mezzo di funzionario all'uopo delegato (e non necessariamente a ministerio
dell'avvocatura dello Stato), mentre restano ferme le ulteriori deroghe,
individuate questa volta in base alla materia, indipendentemente dall'ufficio
cui la loro cognizione è attribuita, previste all'art.7 secondo
comma r.d. n.1611 del 1933).
Del resto occorre ricordare che lo stesso art.244 d.lgs. 51 del 1998,
dispone che il riferimento non opera nel caso di abrogazione per incompatibilità,
ipotesi questa che appare sussistere nella specie, non essendo conciliabile
quanto dettato dall'art.6 rd. cit. con il successivo comma 2 dell'art.7,
che si porrebbe in palese contraddizione col primo, considerato che,
per quel che si è detto, la precedente competenza pretorile
non coincide con quella del tribunale in composizione monocratica,
di tal che, delle due l'una: o per tutte le controversie attribuite
alla cognizione del tribunale in composizione monocratica non opera
più il criterio di riparto relativo al Foro erariale, con le
gravi e non previste conseguenze segnalate dalla Suprema Corte; ovvero,
in parte qua, resta in piedi il solo art.6, dovendosi ritenere il
riferimento alla deroga al Foro delle pubbliche amministrazioni, per
i giudizi pretorili, oramai implicitamente abrogato, tenuto conto
della importanza della materia riguardante la sfera di attribuzione
della potestà decisoria in capo agli uffici giudiziari, che
postula che la stessa venga specificamente regolata.
In altri termini l'art.244 cit. intende, nella sostanza, ribadire
che, a seguito della creazione del giudice unico di primo grado e
della soppressione dell'ufficio del pretore, le controversie a quest'ultimo
in precedenza devolute, vanno attribuite all'ufficio o all'organo
cui sono state trasferite, evidentemente nello stesso ambito territoriale,
ma non interviene sulla competenza 'esterna', che, nel caso in questione,
resta autonomamente regolata dagli art.25 c.p.c., 6 e ss. r.d. n.1611
del 1933, da leggersi nel mutato quadro di riferimento che ha eliminato
l'ufficio di pretura.
Infine, ad avviso del tribunale, anche a voler aderire alla tesi di
compromesso che qui si è inteso contestare e proprio perché
si introduce una singolare e non prevista 'sottodistinzione' all'interno
delle attribuzioni del tribunale che giudica in composizione monocratica,
sebbene a quell'ufficio giudiziario nella predetta composizione sia
stata attribuita una competenza di valore 'indefinito', la volontà
da parte di chi agisce nei confronti di un'Amministrazione dello Stato,
di mantenere la domanda nei limiti di valore della vecchia competenza
pretorile, dovrebbe risultare tramite una clausola di contenimento
esplicitamente ed inequivocamente enunciata nell'atto introduttivo
del giudizio.
Per le esposte ragioni, essendo stato evocato in giudizio il Ministero
della Giustizia per il pagamento di un obbligazione pecuniaria, la
causa, sotto tutti i criteri di collegamento, è di competenza
del tribunale di Napoli (d'altro canto, è pacifico come lo
spostamento di competenza in questione, opera anche nel caso in cui
la domanda si indirizzi nei confronti di altri soggetti).
La particolarità della questione e la sussistenza di contrasti
interpretativi induce alla integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, sulla domanda indicata in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la propria incompetenza ex art.25 c.p.c. a conoscere della
domanda, per essere la controversia devoluta alla cognizione del tribunale
di Napoli;
b) fissa il termine di mesi quattro per la riassunzione innanzi al
giudice dichiarato competente;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Nola, così deciso in data 19 dicembre 2005
Il G.I.
Dott. Francesco Notaro
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www.iussit.it 22.06.2006 ---------------------------
Avvertenze legali