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Giurisprudenza civile

FORO ERARIALE
successivamente all'istituzione del giudice unico
Tribunale di Nola, sentenza del 19.12.2005, G.I. Dott. Francesco Notaro
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Trasporto salme per esame autoptico: - mancato pagamento - azione ex art. 2041 c.c. contro Comune di XX e Ministero della Giustizia - operatività del Foro erariale successivamente all'istituzione del giudice unico - inderogabilità.

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TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA in composizione monocratica nella persona del giudice istruttore dott. Francesco Notaro ha pronunciato a norma dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 2299/04 r.g.a.c., vertente
tra
Tizio G., difeso dagli avv.ti … in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione ed elett.te dom.to presso il loro studio, …. -attore-
e
Ministero della Giustizia, in persona del ministro p.t., difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale domicilia in Napoli, alla via A. Diaz n.11 -convenuto-
nonchè
Comune di XX, in persona del legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. …, giusta procura stesa in calce all'atto di citazione notificato e delib. n.234 del 2004, elett.te dom.to presso lo studio di questo sito in.... -convenuto-
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 28.6.2005, da intendersi qui integralmente trascritto.

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato rispettivamente in data 5.4.2004 e 7.4.2004, Tizio G. conveniva in giudizio il comune di XX, in persona del proprio legale rappresentante p.t., nonché il Ministero della Giustizia in persona del ministro p.t., assumendo di aver effettuato, su disposizione della procura della Repubblica di Nola, il trasporto delle salme di Caio, Mevio, Sempronio, Cicero, Pinco, Pallino, Cesare., Ottaviano, Nerone, Tullio e Ostilio, presso il policlinico di Napoli, per l'esame autoptico; che né il comune di XX, né il Ministero della Giustizia hanno provveduto al pagamento di quanto richiesto, di tal che si erano arricchiti senza causa ex art.2041 c.c.; che, pertanto, erano dovuti ad esso Tizio euro 11.362,05, pari a £.22.000.000; chiedeva, pertanto, che venisse riconosciuto e dichiarato che il comune di XX o il Ministero della Giustizia si sono arricchiti in danno dell'attore, della somma su indicata e conseguentemente che venissero condannati alternativamente al pagamento della somma di euro 11.362,05, oltre al pagamento delle spese e competenze di lite.
Si costituiva l'avvocatura dello Stato per il convenuto Ministero, eccependo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione, per essere la controversia devoluta alla cognizione del tribunale amministrativo ex art.33 d.lgs. n.80 del 1998, trattandosi di controversia in tema di servizi pubblici; sempre in via pregiudiziale, l'incompetenza del tribunale adito a norma dell'art.25 c.p.c., operando il Foro erariale relativo alle controversie in cui è parte un'amministrazione dello Stato, con conseguente competenza del tribunale di Napoli; il difetto di legittimazione passiva del Ministero, atteso che ai sensi dell'art.16 del d.p.r. n.285 del 1990, sono i comuni ad essere tenuti a prestare gratuitamente il servizio di trasporto delle salme al locale destinato a deposito di osservazione o, se del caso, all'obitorio; nel merito osservava che a mente dell'art.60 del t.u. sulle spese di giustizia, le spese divengono spese di giustizia soltanto laddove siano stati disposti accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria, cosa che non risultava provata nel caso di specie; che, inoltre, sotto altro profilo, la valutazione della utilitas spettava alla p.a.; chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per avere giurisdizione il giudice amministrativo; in subordine la declaratoria di incompetenza ex art.25 c.p.c. del tribunale di Nola per essere competente il tribunale di Napoli; nel merito ed in via ulteriormente gradata, il rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto Ministero della Giustizia o per infondatezza della domanda.
Si costituiva, altresì, il comune di XX, il quale eccepiva la sussistenza di un precedente giudicato tra le parti, atteso che era già intervenuta sentenza del pretore di Nola n.29 del 1997, che aveva rigettato la domanda riguardo alle somme richieste per il trasporto delle salme di Mevio, Sempronio, Cicero, Pinco e Pallino; aggiungeva, inoltre, che è di competenza dei comuni il recupero delle salme su pubblica via o in abitazioni malsane e non in altre fattispecie; che nel caso in esame non era dato sapere né il luogo, né le cause del decesso; contestava, infine, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.2041 c.c., concludendo per il rigetto della domanda.
Ritenuto che la questione pregiudiziale di competenza avesse attitudine a definire il giudizio, la causa veniva riservata a sentenza previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c..

Motivi della decisione
Circa l'eccezione di difetto di giurisdizione giova ricordare che, in virtù di quanto statuito dal giudice delle leggi con la nota sentenza n.204 del 2004, non può dubitarsi che la controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario, vertendo in tema di pagamento di somme di denaro, senza che si faccia questione di contestuale impugnativa di provvedimenti.
Deve, invece, essere dichiarata l'incompetenza di questo tribunale, per essere competente il tribunale di Napoli quale cd. foro erariale ex art.25 c.p.c. e 6 r.d. n.1611 del 1933.
Invero, l'art.25, secondo periodo c.p.c. prevede che "Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile oggetto della domanda", regola sostanzialmente ribadita in via speculare al primo comma dell'art. 6 r.d. cit., il quale fa salvi i casi di cui al successivo art.7.
In tale ultima disposizione, infatti, per quel che qui interessa, è contemplata l'ipotesi che il giudizio venga instaurato innanzi ai pretori ed ai conciliatori, mantenendo ferme le regole ordinarie attributive della competenza.
All'indomani della soppressione dell'ufficio di pretura, parte della dottrina ha ritenuto implicitamente abrogata la deroga alla competenza del cd. Foro erariale per i giudizi rientranti nella vecchia competenza pretorile, giacché, in virtù del riferimento di carattere generale al tribunale di cui all'art.6 r.d. cit., questo andrebbe applicato in tutti i casi in cui la causa sia di competenza di tale ufficio giudiziario.
Ciò anche perché trattandosi di disciplina relativa alla competenza, evidentemente di ius singolare, non vi sarebbe spazio per interpretazioni in contrasto con la lettera della legge, potendosi, infatti, rilevare, come si dirà successivamente, che, laddove il legislatore ha inteso derogare alla disciplina del Foro in questione - mantenendo ferma quella che era la pregressa disciplina relativa alla competenza pretorile - lo ha fatto espressamente.
Altri, invece si sono posti l'interrogativo di come dovesse essere interpretato l'art. 244 del d.lgs. n.51 del 1998 istitutivo del giudice unico di primo grado, il quale prevede che quando una disposizione di legge fa riferimento ad un ufficio od organo giudiziario soppresso, il riferimento si intende all'ufficio od organo cui sono state trasferite le relative funzioni, essendo state, in particolare, le funzioni del pretore non devolute espressamente ad altra autorità, attribuite al tribunale in composizione monocratica.
Sulla scorta di tale norma taluno ha ritenuto che la disciplina relativa al cd. Foro erariale fosse oramai applicabile soltanto in relazione alle cause attribuite alla cognizione del tribunale collegiale.
Per ovviare ai palesi inconvenienti cui avrebbe dato luogo tale opzione interpretativa, in tema di applicabilità della disposizione dettata dall'art.25 c.p.c. (6 e 7 r.d. 1611 del 1933), è stato ancora evidenziato come il riferimento al tribunale in composizione monocratica dovesse intendersi limitatamente ai casi in cui la causa fosse già tra quelle in precedenza devolute alla sfera di attribuzione del pretore, con la conseguenza che per le controversie che, in base alle vecchie regole, rientravano nella competenza del tribunale, continuerebbe ad applicarsi la disciplina del foro erariale dettata agli artt.25 c.p.c. e 6 r.d. n.1611 del 1933; ciò sulla assorbente considerazione che, argomentare nel senso della devoluzione di tutte le controversie oggi attribuite al tribunale in composizione monocratica, avrebbe comportato una drastica riduzione dell'applicabilità della regola del foro erariale, del tutto arbitraria e non prevista dal legislatore [cfr. Cass. n.4212 del 2003].
Orbene, ad avviso di questo giudice, queste essendo le diverse interpretazioni offerte in ordine alla operatività del cd. Foro erariale successivamente all'istituzione del giudice unico di primo grado, deve condividersi la tesi di coloro che ritengono implicitamente abrogato il riferimento al pretore contenuto al comma 2 dell'art.7, r.d. cit..
In primo luogo, non può non evidenziarsi che tale opzione ermeneutica fonda le sue ragioni nella lettera della legge, essendo rimasto inalterato il riferimento contenuto al precedente comma 1 dell'art.6, al tribunale, prescindendosi da qualsiasi distinzione in ordine alla sua composizione, ciò che induce ad escludere che l'art.244 cit., possa regolare anche le deroghe alla disciplina della competenza e che ciò, soprattutto, rispondesse alle 'consapevoli' intenzioni del legislatore.
Infatti, si è già rimarcato come le regole attributive della competenza rivestano, come è intuitivo (si pensi all'importanza del principio costituzionale della precostituzione del giudice) eminente importanza nell'ambito del sistema processuale, di tal che, vanno espressamente disciplinate (e non è superfluo sottolineare che la competenza di cui all'art.25 c.p.c. è inderogabile).
Del resto, di ciò si mostra perfettamente consapevole anche la Suprema Corte, sebbene poi pervenga ad una soluzione che pare contrastare con le stesse premesse da cui muove.
Invero, l'assunto secondo il quale l'interpretazione abrogatrice del Foro erariale per tutti i giudizi instaurati innanzi al tribunale 'monocratico', comporterebbe l'effetto di una drastica riduzione della competenza del Foro dello Stato, postula, con ogni evidenza, proprio la consapevolezza che, nella materia de qua, una simile operazione sarebbe preclusa all'interprete.
Ma per le stesse ragioni il pur lodevole intento di trovare una soluzione di compromesso, in virtù della quale, in sostanza, viene mantenuta ferma la situazione ante riforma, finisce, analogamente, per contrastare con i suesposti principi in tema di riparto di competenza.
Invero, non può non evidenziarsi che, così opinando, viene introdotta una singolare 'sottodistinzione' all'interno delle attribuzioni dell'ufficio unificato di primo grado in composizione monocratica, del tutto non prevista dal legislatore - il quale non opera alcuna diversificazione tra la 'fetta' di competenza precedentemente attribuita al pretore e quella oramai onnicomprensiva della 'vecchia' competenza pretorile e del tribunale - ed avente, oltretutto, ricadute, nel caso in esame, sulla competenza 'esterna' degli uffici giudiziari.
Peraltro, a riprova di quanto appena evidenziato si consideri che nel caso in cui il legislatore ha inteso escludere la competenza del foro erariale per le cause da instaurarsi innanzi all'ufficio unificato, lo ha fatto espressamente.
Infatti, coevamente alla istituzione del giudice unico, è stato emanato anche il d.lgs. n.80 del 1998 in tema di riparto di giurisdizione, il cui art.40 ha provveduto a modificare l'art.413 c.p.c., introducendo il comma 6 in cui si prevede che alle controversie in cui è parte un'amministrazione dello Stato - devolute alla cognizione del giudice del lavoro - non si applica l'art 6 del r.d. n.1611 del 1933.
Orbene, è evidente che già prima dell'istituzione del giudice unico di primo grado, era stata prevista la devoluzione delle controversie del pubblico impiego al giudice del lavoro che, come è noto, coincideva con l'ufficio del pretore, per il quale non si poneva questione riguardo all'applicazione del Foro delle pubbliche amministrazioni.
Sicché, il legislatore in questo caso - e solo in questo - è intervenuto in maniera esplicita proprio per 'confermare' l'inapplicabilità del Foro dello Stato nelle cause di lavoro originariamente attribuite al pretore ed oramai devolute alla cognizione dell'ufficio unificato, cosa che, in assenza di una previsione espressa ed in virtù della portata generale da attribuirsi all'art.6 r.d. n.1611 cit., che, per quel che si è detto, non autorizza alcuna distinzione tra le cause da trattare dal tribunale in composizione monocratica, avrebbe determinato un ampliamento, evidentemente non voluto, del Foro erariale.
Tale puntualizzazione, alla luce del valore che si vorrebbe assegnare all'art.244 d.lgs n.51 del 1998, sarebbe stata del tutto superflua, posto che anche prima della devoluzione delle controversie del pubblico impiego al giudice ordinario, non si dubitava che, in forza dell'art.7 r.d. n.1611 del 1933, il foro dello Stato, nel rito del lavoro, non era applicabile al giudizio pretorile, ma solo a quello d'appello, sicché le cause decise in primo grado dal pretore, andavano impugnate davanti al tribunale del distretto.
Sotto altro profilo, le preoccupazioni pure avanzate in ordine alla sussistenza del Foro erariale anche per le controversie relative all'opposizione alla irrogazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto dall'art.23, comma 4 legge n.689 del 1981, appaiono certamente ingiustificate, posto che in quei giudizi - per i quali, peraltro, non va dimenticato, la competenza è anch'essa di natura inderogabile, venendo a coincidere con il luogo in cui è avvenuto l'accertamento della violazione - le parti possono stare in giudizio personalmente o a mezzo di funzionario all'uopo delegato (e non necessariamente a ministerio dell'avvocatura dello Stato), mentre restano ferme le ulteriori deroghe, individuate questa volta in base alla materia, indipendentemente dall'ufficio cui la loro cognizione è attribuita, previste all'art.7 secondo comma r.d. n.1611 del 1933).
Del resto occorre ricordare che lo stesso art.244 d.lgs. 51 del 1998, dispone che il riferimento non opera nel caso di abrogazione per incompatibilità, ipotesi questa che appare sussistere nella specie, non essendo conciliabile quanto dettato dall'art.6 rd. cit. con il successivo comma 2 dell'art.7, che si porrebbe in palese contraddizione col primo, considerato che, per quel che si è detto, la precedente competenza pretorile non coincide con quella del tribunale in composizione monocratica, di tal che, delle due l'una: o per tutte le controversie attribuite alla cognizione del tribunale in composizione monocratica non opera più il criterio di riparto relativo al Foro erariale, con le gravi e non previste conseguenze segnalate dalla Suprema Corte; ovvero, in parte qua, resta in piedi il solo art.6, dovendosi ritenere il riferimento alla deroga al Foro delle pubbliche amministrazioni, per i giudizi pretorili, oramai implicitamente abrogato, tenuto conto della importanza della materia riguardante la sfera di attribuzione della potestà decisoria in capo agli uffici giudiziari, che postula che la stessa venga specificamente regolata.
In altri termini l'art.244 cit. intende, nella sostanza, ribadire che, a seguito della creazione del giudice unico di primo grado e della soppressione dell'ufficio del pretore, le controversie a quest'ultimo in precedenza devolute, vanno attribuite all'ufficio o all'organo cui sono state trasferite, evidentemente nello stesso ambito territoriale, ma non interviene sulla competenza 'esterna', che, nel caso in questione, resta autonomamente regolata dagli art.25 c.p.c., 6 e ss. r.d. n.1611 del 1933, da leggersi nel mutato quadro di riferimento che ha eliminato l'ufficio di pretura.
Infine, ad avviso del tribunale, anche a voler aderire alla tesi di compromesso che qui si è inteso contestare e proprio perché si introduce una singolare e non prevista 'sottodistinzione' all'interno delle attribuzioni del tribunale che giudica in composizione monocratica, sebbene a quell'ufficio giudiziario nella predetta composizione sia stata attribuita una competenza di valore 'indefinito', la volontà da parte di chi agisce nei confronti di un'Amministrazione dello Stato, di mantenere la domanda nei limiti di valore della vecchia competenza pretorile, dovrebbe risultare tramite una clausola di contenimento esplicitamente ed inequivocamente enunciata nell'atto introduttivo del giudizio.
Per le esposte ragioni, essendo stato evocato in giudizio il Ministero della Giustizia per il pagamento di un obbligazione pecuniaria, la causa, sotto tutti i criteri di collegamento, è di competenza del tribunale di Napoli (d'altro canto, è pacifico come lo spostamento di competenza in questione, opera anche nel caso in cui la domanda si indirizzi nei confronti di altri soggetti).
La particolarità della questione e la sussistenza di contrasti interpretativi induce alla integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, sulla domanda indicata in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la propria incompetenza ex art.25 c.p.c. a conoscere della domanda, per essere la controversia devoluta alla cognizione del tribunale di Napoli;
b) fissa il termine di mesi quattro per la riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Nola, così deciso in data 19 dicembre 2005
Il G.I.
Dott. Francesco Notaro

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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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