TRIBUNALE DI NOLA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
OGGETTO: opposizione al decreto emesso ex art. 28 St.
Lav.
(
)
MOTIVAZIONE
contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.
da allegare al verbale di udienza del 14.03.2005
Va preliminarmente evidenziato che le parti controvertono
sulla antisindacalità o meno del comportamento della datrice
di lavoro, consistito nel rifiuto di concedere all'OO.SS. ricorrente
un'ora di assemblea retribuita a turno per il giorno 14.07.2003 durante
l'orario di lavoro (precisamente dalle 10,15 alle 11,15 per il I turno
e per quello centrale; dalle 15,00 alle 16,00 per il II turno), per
il completo utilizzo delle tre ore annue previste dall'Accordo Interconfederale
(A.I.) del 20.12.1993, parte prima art. 4, comma 5, lettera a) (sino
al mese di giugno 2003, infatti, si sono tenute tre ore di assemblea
sindacale retribuita indette da FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, per un'ora
ciascuna).
Portata all'attenzione del giudice del lavoro con ricorso ex art. 28
St. Lav., la questione è stata risolta dal Tribunale con decreto
di inammissibilità per ritenuta assenza dell'attualità
della condotta della datrice, espressamente riconosciuta dal giudice
di prime cure come illegittima.
In tale sede, l'OO.SS. si duole dell'erroneità della decisione
e con opposizione al decreto di rigetto chiede, previa revoca del decreto,
l'accertamento dell'antisindacalità del rifiuto della società,
l'ordine di cessazione della condotta, la rimozione di tutti gli effetti
e, dunque, la concessione all'OO.SS. ricorrente di convocare le assemblee
dei lavoratori fino all'avvenuto esaurimento del monte ore pari a tre
delle dieci ore annue a ciascun lavoratore individualmente attribuito.
La società opposta ripropone con memoria difensiva le medesime
argomentazioni già evidenziate nella precedente fase sommaria,
volte a contestare l'assunto dell'OO.SS. per esaurimento delle tre ore
annue retribuite e per inattualità della condotta contestata.
Ciò premesso, ai fini della risoluzione della presente controversia,
è opportuno ripercorrere il dettato normativo e contrattuale
che regolamenta la presente vicenda.
E' noto che l'art. 20 ST. Lav., che disciplina l'assemblea, statuisce
che: "1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità
produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro,
nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue,
per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori
condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
2. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori
o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle
rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con
ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo
l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
3. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di
lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza
sindacale aziendale. 4. Ulteriori modalità per l'esercizio del
diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi
di lavoro, anche aziendali".
Tale norma assolve alla funzione di consentire ai lavoratori, anche
non appartenenti al sindacato, di partecipare alla elaborazione e decisione
delle politiche contrattuali e sindacali. Trattasi di un istituto di
democrazia diretta, affidato non all'iniziativa spontanea dei lavoratori
interessati, ma a quella delle rappresentanze in azienda, anche singolarmente,
realizzandosi in tal modo le finalità di sostegno e di istituzionalizzazione
minimale dell'attività sindacale proprie dello Statuto. La titolarità
del diritto di riunione, quindi, spetta ai singoli lavoratori - ciascuno
dei quali può parteciparvi nei limiti delle 10 ore annue - mentre
il potere di convocare l'assemblea è riservato a ciascuna RSA
che può filtrare le domande provenienti dalla base, valutando
quali di queste appaiano meritevoli di considerazione. Lo scopo della
retribuzione di tali ore dedicate all'assemblea consiste, quindi, proprio
nell'incentivare la partecipazione dei lavoratori alle assemblee stesse.
Entro tale limite temporale, prevale il diritto di assemblea sull'interesse
del datore alla produzione (Cass. civ., sez. lav., 05/07/1997, n. 6080;
Cass. civ., sez. lav., 12/08/1996, n. 7471), essendo il primo considerato
indisponibile e garantito incondizionatamente dalla legge: ne consegue
che il datore di lavoro è assoggettato ad un'obbligazione negativa
o pati, per quanto concerne il luogo in cui le riunioni possono tenersi,
e ad una positiva, per quanto riguarda la retribuzione nella misura
minima legale di dieci ore annue o in quella maggiore eventualmente
fissata dalla contrattazione collettiva, da corrispondersi ai lavoratori
che effettivamente abbiano partecipato all'assemblea (nonostante la
mancanza di attività lavorativa).
L'importanza dell'assemblea che, insieme al referendum, configura uno
strumento di democrazia diretta in materie di interesse sindacale, infatti,
ha indotto il legislatore dello statuto non solo a riconoscere la possibilità
di svolgimento delle assemblee "fuori dell'orario di lavoro",
ma anche a consentire le assemblee "durante l'orario di lavoro"
garantendo - entro le dieci ore annue - ai lavoratori la corresponsione
della normale retribuzione. Dalla normativa in esame si ricava, dunque,
che il diritto di assemblea, pur esercitato durante l'orario di lavoro,
non può essere limitato dalla pretesa del datore di lavoro di
non subire alcun pregiudizio nella normale esplicazione dell'attività
aziendale. Il legislatore, invero, con l'indicare nell'art. 20 stat.
lav. il massimo di ore retribuite (10 ore annue) per la partecipazione
alle assemblee ha fissato i limiti del danno che il datore di lavoro
è costretto a sopportare - in termini di riduzione della produzione
e di limitazione dei profitti - al fine di consentire ai lavoratori
una partecipazione, sicuramente agevolata dalla circostanza che l'assemblea
viene tenuta durante l'orario di lavoro e nell'unità produttiva.
Il limite delle dieci ore annue finisce per operare, così, in
una duplice direzione: nel senso, cioé, che il datore di lavoro
non deve sopportare un danno economico in termini di calo dei normali
ritmi di produzione oltre l'indicato limite temporale, e nel senso che,
dall'altra parte, non può dolersi del pregiudizio che - nel rispetto
delle suddette dieci ore annue - subisca l'andamento produttivo della
sua impresa (Cass. civ., 05/07/1997, n. 6080, sez. lav).
Il diritto di assemblea viene, negli indicati termini, a configurarsi
come diritto pieno e incondizionato, che incontra un limite esterno
solo nell'esigenza della tutela - prioritaria o paritaria - di interessi,
costituzionalmente garantiti, confliggenti con il suo esercizio (garanzia
dell'incolumità delle persone, di sicurezza e salvaguardia degli
impianti, ecc.). Lo stesso diritto prevale, di contro, sull'interesse
del datore di lavoro alla salvaguardia del normale svolgimento dell'attività
aziendale nonché sulla sua pretesa di minimizzare i pregiudizi
economici scaturenti dalla partecipazione dei lavoratori alle riunioni
assembleari, con contestuale sospensione della loro attività
lavorativa (cfr. al riguardo per analoghe statuizioni: Cass. 1 febbraio
1992 n. 1039; Cass. 12 giugno 1987 n. 4277 cui adde, da ultimo, Cass.
12 agosto 1996 n. 7471, che evidenzia come l'interesse del datore di
lavoro alla salvaguardia del normale svolgimento dell'attività
aziendale non possa, nel caso di specie, individuarsi con la libertà
di iniziativa economica dell'imprenditore economica dell'imprenditore,
costituzionalmente protetta).
Il diritto sancito dall'art. 20 stat. lav., oltre a costituire uno strumento
a disposizione del sindacato per verificare il consenso della sua politica
(ed a definire i contenuti), pertanto, si inquadra anche tra i diritti
del lavoratore di libera manifestazione del pensiero che, in ragione
della sua indisponibilità, non può essere limitato dalla
contrattazione collettiva. Siffatta contrattazione può, infatti,
soltanto disciplinare le modalità di esercizio del diritto di
assemblea (fissando, ad esempio, l'orario ed il giorno di svolgimento
delle riunioni), ma non può affatto - in assenza di posizioni
costituzionalmente garantite di superiore o analoga rilevanza - limitare
il diritto che ciascun singolo lavoratore ha di partecipare alle assemblee
al fine di contribuire con la propria presenza attiva e con la propria
partecipazione dialettica alla determinazione delle relative delibere.
Premessa, dunque, l'operatività dell'art. 20 ST. Lav, va rilevato
che con l'art. 4, comma 5, lettera a) dell'A.I. del 20.12.1993 - premesso
che i componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità
dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già
loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della
legge 300/1970 (cfr. I comma dell'art. citato) - è stato previsto
che "sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle
associazioni sindacali stipulanti il Contratto collettivo nazionale
di lavoro applicato nell'unità produttiva" (tra cui l'OO.SS.
opponente, per come pacificamente sostenuto dalle parti) "i seguenti
diritti: a) diritto di indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea
dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue
retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge 300/1970;
".
Orbene, la questione da valutare consiste nella valenza da attribuire
alle 3 ore residue (le altre 7 sono riconosciute alle RSU) di assemblea
retribuita su base annua: se cioè tali ore debbano essere riconosciute
a ciascuna OO.SS. ovvero se costituiscano un monte ore complessivo che
le OO.SS. aventi diritto debbano dividersi fra loro o utilizzare congiuntamente
ovvero singolarmente e liberamente, senza coordinamento con altri sindacati,
ma comunque solo fino ad esaurimento delle 3 ore complessive.
Il problema interpretativo della norma contrattuale non può essere
risolto se non avendo riguardo alla individuazione della lettera e della
ratio dell'art. 20, prima esaminato.
In tale disposizione legislativa, il I comma prevede il diritto dei
lavoratori di riunirsi durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci
ore annue retribuite; il II comma stabilisce che le riunioni sono indette,
singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali
nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse
sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni,
comunicate al datore di lavoro.
Orbene, se dovesse interpretarsi l'assetto dei rapporti tra il I ed
il II comma separando totalmente il monte ore individuale dal numero
di ore di assemblea in orario di servizio, si giungerebbe a conseguenze
irrazionali, atteso che sarebbero consentite illimitate assemblee sino
a quando non fosse esaurito, in concreto, il monte individuale di tutti
i dipendenti, nessuno escluso. Nelle realtà aziendali contrassegnate
da una rilevante consistenza occupazionale, infatti, ciò significherebbe
esporre l'impresa a subire continue frenate della produzione, in violazione
dello spirito della stessa norma, che ha fissato nel limite di 10 ore
annue il danno che il datore di lavoro è costretto a sopportare
in termini di riduzione della produzione e di limitazione dei profitti.
Una diversa interpretazione, invece, potrebbe tendere a fare coincidere
il numero di ore di assemblea in orario di servizio con il monte individuale
in astratto spendibile: cosicché se ogni riunione è (in
ipotesi) di un'ora, le possibili assemblee risulterebbero 10, quante
le ore spettanti a ciascun lavoratore. Così argomentando, tuttavia,
si è obiettato che una specifica confederazione possa esaurire,
con le proprie tempestive richieste, il numero delle possibili assemblee
retribuite in orario di lavoro, con l'effetto di privare le altre RSA
del relativo diritto e, nel contempo, di vincolare il datore di lavoro
a quella priorità, correlata all'ordine temporale delle richieste
stesse.
Si è così prospettata una terza tesi (cfr. Tribunale di
Torino, decreto del 24.05.2003, allegato dall'OO.SS. opponente), nel
senso di attribuire ad ogni singola RSA, ove non prevalga una prassi
unitaria dei rappresentanti sindacali ma operi una situazione di frammentazione,
il potere di indire un numero di ore di assemblea tale da realizzare
il monte ore individuale spendibile. In tale ipotesi, ad esempio, se
tre sono le RSA, ciascuna di esse potrà, operando singolarmente,
convocare assemblee per 10 ore, tante essendo le ore retribuite per
i singoli lavoratori.
Sulla base di tale ultima osservazione, quindi, l'OO.SS. opponente sostiene
che il limite massimo delle 10 ore vada riferito alla partecipazione
dei singoli lavoratori e non al numero delle convocazioni complessive
provenienti dalle RSA; di conseguenza, il limite delle 3 ore di cui
all'A.I. andrebbe riferito non alla convocazione, ma alla partecipazione
effettiva alle riunioni di ciascun lavoratore. In tal modo, se, ad esempio,
tre sono le OO.SS. aventi il diritto di indire le assemblee, ciascuna
avrebbe la possibilità di indire per tre volte le assemblee medesime
di durata pari ad un'ora, con la conseguenza che nell'arco di un anno
sarebbero indette 9 assemblee della durata complessiva di 9 ore.
In realtà, la soluzione prospettata dalla opponente è
contraria al disposto letterale dell'art. 4 dell'A.I., che, nell'attribuire
alle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti
il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità
produttiva il diritto di indire l'assemblea dei lavoratori durate l'orario
di lavoro, lo limita sic et sempliciter a 3 delle 10 ore annue retribuite,
spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge 300/1970.
La norma contrattuale, infatti, tende a innanzitutto a fare coincidere
il numero delle 10 ore annue (del diritto di riunione spettante ai lavoratori,
di natura individuale ma ad esercizio collettivo) con il diritto di
convocare le assemblee (spettante nei limiti di 3 ore alle OO.SS. stipulanti
il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità
produttiva e nei limiti di 7 ore alle RSU); inoltre, statuisce il limite
interno temporale massimo del diritto in esame a sole tre ore, senza
prevedere nessuna articolazione diversa nell'ipotesi di frammentazione
fra diverse OO.SS. che operino singolarmente.
Del resto, la stessa locuzione utilizzata dalle parti sociali "singolarmente
o congiuntamente", relativa al diritto di indire le assemblee,
manifesta l'intento di non differenziare il limite delle 3 ore a seconda
che l'iniziativa delle OO.SS. sia congiunta o singola. Invero, nello
stesso modo in cui risulta statuito il diritto di indire le riunioni
in favore delle RSA ex art. 20 ST. Lav., si è semplicemente inteso
attribuire il potere di iniziativa anche ad una singola OO.SS. (o RSA)
sulla preoccupazione che l'esercizio del diritto possa essere pregiudicato
dall'opposizione o dall'inerzia delle altre OO.SS. (o RSA). Ne consegue
che la locuzione in esame deve essere intesa quale indice del potenziale
numero massimo di ore (pari a 3) di assemblee suscettibili di essere
indette da parte delle OO.SS. stipulanti il Contratto collettivo nazionale
di lavoro applicato nell'unità produttiva (le residue 7 ore,
come già precisato, possono essere indette dalle RSU), atteso
che il sacrificio del datore deve essere contenuto nel limite delle
10 ore annue, di cui all'art. 20 ST.
Quindi, deve affermarsi che il diritto di indire le assemblee spetta,
ex art. 4 A.I., alle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali
stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità
produttiva nel limite complessivo, unico e globale, delle 3 ore annue,
essendo indifferente per il datore che tale monte ore sia consumato
da alcune soltanto delle organizzazioni presenti ovvero da ciascuna
organizzazione per un tempo inferiore a quello complessivo.
Tale interpretazione, inoltre, non limita il numero delle riunioni pari
a 10 ore annue per i singoli lavoratori, atteso che il diritto ex art.
20 St. Lav. non si consuma con l'effettiva partecipazione, ma con l'astratta
possibilità di partecipare derivante dalla sua indizione: il
lavoratore, infatti, può anche decidere di non partecipare a
nessuna assemblea o di spendere solo parte del proprio monte ore per
le assemblee convocate.
Alla luce delle superiori argomentazioni - contrariamente a quanto statuito
dal Tribunale nella precedente fase sommaria con decreto ex art. 28
St. Lav. e nell'irrilevanza ai fini del decidere delle prove richieste
dall'opponente e dell'esame dell'attualità della condotta - il
rifiuto della datrice di lavoro di consentire all'OO.SS. di indire un'ora
di assemblea retribuita durante l'orario di lavoro è pienamente
legittimo, per l'avvenuta fruizione complessiva delle 3 ore da parte
della stessa OO.SS. opponente (in data 10.01.2003) e delle altre organizzazioni
(FIM-CISL e UILM-UIL, rispettivamente in data 09.01.2003 e 03.06.2003)
per un'ora ciascuna: l'opposizione - sebbene per motivi diversi da quelli
espressi nel decreto impugnato - va, dunque, rigettata.
Sussistono motivi di equità, in considerazione della particolare
delicatezza delle questioni trattate e del contrasto giurisprudenziale,
per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
Nola, 14.03.2005
Il Giudice del lavoro
Dr.ssa Monica Galante
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro,
in persona della dr.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando
sulla opposizione al decreto n. 704/2003 ex art. 28 St. Lav. emesso
dal Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in data 16.12.2003,
formulata da FIOM-CGIL, in persona del Segretario Provinciale TIZIO,
contro CAIA - Società consortile per azioni, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, ogni diversa istanza e deduzione disattesa,
così provvede:
rigetta l'opposizione;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Nola, 14.03.2005
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Monica Galante
---------------------------www.iussit.it
26.04.2006 ---------------------------
Avvertenze legali