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Giurisprudenza civile

LAVORO

Rifiuto del datore di lavoro di consentire all'OO.SS. di indire un'ora di assemblea retribuita durante l'orario di lavoro
OPPOSIZIONE A DECRETO EMESSO EX ART. 28 ST. LAV.

Tribunale di Nola, 14.03.2005 - Giudice Dr.ssa Monica Galante
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Antisindacalità o meno del comportamento del datore di lavoro per rifiuto di concessione a OO.SS. di un'ora di assemblea retribuita - prevalenza del diritto di assemblea sull'interesse del datore di lavoro alla produzione - potere di iniziativa di una singola OO.SS. (o RSA)

Il diritto di indire le assemblee spetta, ex art.4 A.I. alle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva nel limite complessivo, unico e globale, delle tre ore annue, essendo indifferente per il datore di lavoro che tale monte ore sia consumato da alcune soltanto delle organizzazioni presenti ovvero da ciascuna organizzazione per un tempo inferiore a quello complessivo.

Il rifiuto del datore di lavoro di consentire all'OO.SS. di indire un'ora di assemblea retribuita durante l'orario di lavoro è pienamente legittimo, per l'avvenuta fruizione complessiva delle 3 ore da parte della stessa OO.SS

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TRIBUNALE DI NOLA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

OGGETTO: opposizione al decreto emesso ex art. 28 St. Lav.

(…)

MOTIVAZIONE
contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.
da allegare al verbale di udienza del 14.03.2005

Va preliminarmente evidenziato che le parti controvertono sulla antisindacalità o meno del comportamento della datrice di lavoro, consistito nel rifiuto di concedere all'OO.SS. ricorrente un'ora di assemblea retribuita a turno per il giorno 14.07.2003 durante l'orario di lavoro (precisamente dalle 10,15 alle 11,15 per il I turno e per quello centrale; dalle 15,00 alle 16,00 per il II turno), per il completo utilizzo delle tre ore annue previste dall'Accordo Interconfederale (A.I.) del 20.12.1993, parte prima art. 4, comma 5, lettera a) (sino al mese di giugno 2003, infatti, si sono tenute tre ore di assemblea sindacale retribuita indette da FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, per un'ora ciascuna).
Portata all'attenzione del giudice del lavoro con ricorso ex art. 28 St. Lav., la questione è stata risolta dal Tribunale con decreto di inammissibilità per ritenuta assenza dell'attualità della condotta della datrice, espressamente riconosciuta dal giudice di prime cure come illegittima.
In tale sede, l'OO.SS. si duole dell'erroneità della decisione e con opposizione al decreto di rigetto chiede, previa revoca del decreto, l'accertamento dell'antisindacalità del rifiuto della società, l'ordine di cessazione della condotta, la rimozione di tutti gli effetti e, dunque, la concessione all'OO.SS. ricorrente di convocare le assemblee dei lavoratori fino all'avvenuto esaurimento del monte ore pari a tre delle dieci ore annue a ciascun lavoratore individualmente attribuito.
La società opposta ripropone con memoria difensiva le medesime argomentazioni già evidenziate nella precedente fase sommaria, volte a contestare l'assunto dell'OO.SS. per esaurimento delle tre ore annue retribuite e per inattualità della condotta contestata.
Ciò premesso, ai fini della risoluzione della presente controversia, è opportuno ripercorrere il dettato normativo e contrattuale che regolamenta la presente vicenda.
E' noto che l'art. 20 ST. Lav., che disciplina l'assemblea, statuisce che: "1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva. 2. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. 3. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. 4. Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali".
Tale norma assolve alla funzione di consentire ai lavoratori, anche non appartenenti al sindacato, di partecipare alla elaborazione e decisione delle politiche contrattuali e sindacali. Trattasi di un istituto di democrazia diretta, affidato non all'iniziativa spontanea dei lavoratori interessati, ma a quella delle rappresentanze in azienda, anche singolarmente, realizzandosi in tal modo le finalità di sostegno e di istituzionalizzazione minimale dell'attività sindacale proprie dello Statuto. La titolarità del diritto di riunione, quindi, spetta ai singoli lavoratori - ciascuno dei quali può parteciparvi nei limiti delle 10 ore annue - mentre il potere di convocare l'assemblea è riservato a ciascuna RSA che può filtrare le domande provenienti dalla base, valutando quali di queste appaiano meritevoli di considerazione. Lo scopo della retribuzione di tali ore dedicate all'assemblea consiste, quindi, proprio nell'incentivare la partecipazione dei lavoratori alle assemblee stesse.
Entro tale limite temporale, prevale il diritto di assemblea sull'interesse del datore alla produzione (Cass. civ., sez. lav., 05/07/1997, n. 6080; Cass. civ., sez. lav., 12/08/1996, n. 7471), essendo il primo considerato indisponibile e garantito incondizionatamente dalla legge: ne consegue che il datore di lavoro è assoggettato ad un'obbligazione negativa o pati, per quanto concerne il luogo in cui le riunioni possono tenersi, e ad una positiva, per quanto riguarda la retribuzione nella misura minima legale di dieci ore annue o in quella maggiore eventualmente fissata dalla contrattazione collettiva, da corrispondersi ai lavoratori che effettivamente abbiano partecipato all'assemblea (nonostante la mancanza di attività lavorativa).
L'importanza dell'assemblea che, insieme al referendum, configura uno strumento di democrazia diretta in materie di interesse sindacale, infatti, ha indotto il legislatore dello statuto non solo a riconoscere la possibilità di svolgimento delle assemblee "fuori dell'orario di lavoro", ma anche a consentire le assemblee "durante l'orario di lavoro" garantendo - entro le dieci ore annue - ai lavoratori la corresponsione della normale retribuzione. Dalla normativa in esame si ricava, dunque, che il diritto di assemblea, pur esercitato durante l'orario di lavoro, non può essere limitato dalla pretesa del datore di lavoro di non subire alcun pregiudizio nella normale esplicazione dell'attività aziendale. Il legislatore, invero, con l'indicare nell'art. 20 stat. lav. il massimo di ore retribuite (10 ore annue) per la partecipazione alle assemblee ha fissato i limiti del danno che il datore di lavoro è costretto a sopportare - in termini di riduzione della produzione e di limitazione dei profitti - al fine di consentire ai lavoratori una partecipazione, sicuramente agevolata dalla circostanza che l'assemblea viene tenuta durante l'orario di lavoro e nell'unità produttiva. Il limite delle dieci ore annue finisce per operare, così, in una duplice direzione: nel senso, cioé, che il datore di lavoro non deve sopportare un danno economico in termini di calo dei normali ritmi di produzione oltre l'indicato limite temporale, e nel senso che, dall'altra parte, non può dolersi del pregiudizio che - nel rispetto delle suddette dieci ore annue - subisca l'andamento produttivo della sua impresa (Cass. civ., 05/07/1997, n. 6080, sez. lav).
Il diritto di assemblea viene, negli indicati termini, a configurarsi come diritto pieno e incondizionato, che incontra un limite esterno solo nell'esigenza della tutela - prioritaria o paritaria - di interessi, costituzionalmente garantiti, confliggenti con il suo esercizio (garanzia dell'incolumità delle persone, di sicurezza e salvaguardia degli impianti, ecc.). Lo stesso diritto prevale, di contro, sull'interesse del datore di lavoro alla salvaguardia del normale svolgimento dell'attività aziendale nonché sulla sua pretesa di minimizzare i pregiudizi economici scaturenti dalla partecipazione dei lavoratori alle riunioni assembleari, con contestuale sospensione della loro attività lavorativa (cfr. al riguardo per analoghe statuizioni: Cass. 1 febbraio 1992 n. 1039; Cass. 12 giugno 1987 n. 4277 cui adde, da ultimo, Cass. 12 agosto 1996 n. 7471, che evidenzia come l'interesse del datore di lavoro alla salvaguardia del normale svolgimento dell'attività aziendale non possa, nel caso di specie, individuarsi con la libertà di iniziativa economica dell'imprenditore economica dell'imprenditore, costituzionalmente protetta).
Il diritto sancito dall'art. 20 stat. lav., oltre a costituire uno strumento a disposizione del sindacato per verificare il consenso della sua politica (ed a definire i contenuti), pertanto, si inquadra anche tra i diritti del lavoratore di libera manifestazione del pensiero che, in ragione della sua indisponibilità, non può essere limitato dalla contrattazione collettiva. Siffatta contrattazione può, infatti, soltanto disciplinare le modalità di esercizio del diritto di assemblea (fissando, ad esempio, l'orario ed il giorno di svolgimento delle riunioni), ma non può affatto - in assenza di posizioni costituzionalmente garantite di superiore o analoga rilevanza - limitare il diritto che ciascun singolo lavoratore ha di partecipare alle assemblee al fine di contribuire con la propria presenza attiva e con la propria partecipazione dialettica alla determinazione delle relative delibere.
Premessa, dunque, l'operatività dell'art. 20 ST. Lav, va rilevato che con l'art. 4, comma 5, lettera a) dell'A.I. del 20.12.1993 - premesso che i componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 300/1970 (cfr. I comma dell'art. citato) - è stato previsto che "sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva" (tra cui l'OO.SS. opponente, per come pacificamente sostenuto dalle parti) "i seguenti diritti: a) diritto di indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge 300/1970; …".
Orbene, la questione da valutare consiste nella valenza da attribuire alle 3 ore residue (le altre 7 sono riconosciute alle RSU) di assemblea retribuita su base annua: se cioè tali ore debbano essere riconosciute a ciascuna OO.SS. ovvero se costituiscano un monte ore complessivo che le OO.SS. aventi diritto debbano dividersi fra loro o utilizzare congiuntamente ovvero singolarmente e liberamente, senza coordinamento con altri sindacati, ma comunque solo fino ad esaurimento delle 3 ore complessive.
Il problema interpretativo della norma contrattuale non può essere risolto se non avendo riguardo alla individuazione della lettera e della ratio dell'art. 20, prima esaminato.
In tale disposizione legislativa, il I comma prevede il diritto dei lavoratori di riunirsi durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue retribuite; il II comma stabilisce che le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Orbene, se dovesse interpretarsi l'assetto dei rapporti tra il I ed il II comma separando totalmente il monte ore individuale dal numero di ore di assemblea in orario di servizio, si giungerebbe a conseguenze irrazionali, atteso che sarebbero consentite illimitate assemblee sino a quando non fosse esaurito, in concreto, il monte individuale di tutti i dipendenti, nessuno escluso. Nelle realtà aziendali contrassegnate da una rilevante consistenza occupazionale, infatti, ciò significherebbe esporre l'impresa a subire continue frenate della produzione, in violazione dello spirito della stessa norma, che ha fissato nel limite di 10 ore annue il danno che il datore di lavoro è costretto a sopportare in termini di riduzione della produzione e di limitazione dei profitti.
Una diversa interpretazione, invece, potrebbe tendere a fare coincidere il numero di ore di assemblea in orario di servizio con il monte individuale in astratto spendibile: cosicché se ogni riunione è (in ipotesi) di un'ora, le possibili assemblee risulterebbero 10, quante le ore spettanti a ciascun lavoratore. Così argomentando, tuttavia, si è obiettato che una specifica confederazione possa esaurire, con le proprie tempestive richieste, il numero delle possibili assemblee retribuite in orario di lavoro, con l'effetto di privare le altre RSA del relativo diritto e, nel contempo, di vincolare il datore di lavoro a quella priorità, correlata all'ordine temporale delle richieste stesse.
Si è così prospettata una terza tesi (cfr. Tribunale di Torino, decreto del 24.05.2003, allegato dall'OO.SS. opponente), nel senso di attribuire ad ogni singola RSA, ove non prevalga una prassi unitaria dei rappresentanti sindacali ma operi una situazione di frammentazione, il potere di indire un numero di ore di assemblea tale da realizzare il monte ore individuale spendibile. In tale ipotesi, ad esempio, se tre sono le RSA, ciascuna di esse potrà, operando singolarmente, convocare assemblee per 10 ore, tante essendo le ore retribuite per i singoli lavoratori.
Sulla base di tale ultima osservazione, quindi, l'OO.SS. opponente sostiene che il limite massimo delle 10 ore vada riferito alla partecipazione dei singoli lavoratori e non al numero delle convocazioni complessive provenienti dalle RSA; di conseguenza, il limite delle 3 ore di cui all'A.I. andrebbe riferito non alla convocazione, ma alla partecipazione effettiva alle riunioni di ciascun lavoratore. In tal modo, se, ad esempio, tre sono le OO.SS. aventi il diritto di indire le assemblee, ciascuna avrebbe la possibilità di indire per tre volte le assemblee medesime di durata pari ad un'ora, con la conseguenza che nell'arco di un anno sarebbero indette 9 assemblee della durata complessiva di 9 ore.
In realtà, la soluzione prospettata dalla opponente è contraria al disposto letterale dell'art. 4 dell'A.I., che, nell'attribuire alle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva il diritto di indire l'assemblea dei lavoratori durate l'orario di lavoro, lo limita sic et sempliciter a 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge 300/1970.
La norma contrattuale, infatti, tende a innanzitutto a fare coincidere il numero delle 10 ore annue (del diritto di riunione spettante ai lavoratori, di natura individuale ma ad esercizio collettivo) con il diritto di convocare le assemblee (spettante nei limiti di 3 ore alle OO.SS. stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva e nei limiti di 7 ore alle RSU); inoltre, statuisce il limite interno temporale massimo del diritto in esame a sole tre ore, senza prevedere nessuna articolazione diversa nell'ipotesi di frammentazione fra diverse OO.SS. che operino singolarmente.
Del resto, la stessa locuzione utilizzata dalle parti sociali "singolarmente o congiuntamente", relativa al diritto di indire le assemblee, manifesta l'intento di non differenziare il limite delle 3 ore a seconda che l'iniziativa delle OO.SS. sia congiunta o singola. Invero, nello stesso modo in cui risulta statuito il diritto di indire le riunioni in favore delle RSA ex art. 20 ST. Lav., si è semplicemente inteso attribuire il potere di iniziativa anche ad una singola OO.SS. (o RSA) sulla preoccupazione che l'esercizio del diritto possa essere pregiudicato dall'opposizione o dall'inerzia delle altre OO.SS. (o RSA). Ne consegue che la locuzione in esame deve essere intesa quale indice del potenziale numero massimo di ore (pari a 3) di assemblee suscettibili di essere indette da parte delle OO.SS. stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva (le residue 7 ore, come già precisato, possono essere indette dalle RSU), atteso che il sacrificio del datore deve essere contenuto nel limite delle 10 ore annue, di cui all'art. 20 ST.
Quindi, deve affermarsi che il diritto di indire le assemblee spetta, ex art. 4 A.I., alle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva nel limite complessivo, unico e globale, delle 3 ore annue, essendo indifferente per il datore che tale monte ore sia consumato da alcune soltanto delle organizzazioni presenti ovvero da ciascuna organizzazione per un tempo inferiore a quello complessivo.
Tale interpretazione, inoltre, non limita il numero delle riunioni pari a 10 ore annue per i singoli lavoratori, atteso che il diritto ex art. 20 St. Lav. non si consuma con l'effettiva partecipazione, ma con l'astratta possibilità di partecipare derivante dalla sua indizione: il lavoratore, infatti, può anche decidere di non partecipare a nessuna assemblea o di spendere solo parte del proprio monte ore per le assemblee convocate.
Alla luce delle superiori argomentazioni - contrariamente a quanto statuito dal Tribunale nella precedente fase sommaria con decreto ex art. 28 St. Lav. e nell'irrilevanza ai fini del decidere delle prove richieste dall'opponente e dell'esame dell'attualità della condotta - il rifiuto della datrice di lavoro di consentire all'OO.SS. di indire un'ora di assemblea retribuita durante l'orario di lavoro è pienamente legittimo, per l'avvenuta fruizione complessiva delle 3 ore da parte della stessa OO.SS. opponente (in data 10.01.2003) e delle altre organizzazioni (FIM-CISL e UILM-UIL, rispettivamente in data 09.01.2003 e 03.06.2003) per un'ora ciascuna: l'opposizione - sebbene per motivi diversi da quelli espressi nel decreto impugnato - va, dunque, rigettata.
Sussistono motivi di equità, in considerazione della particolare delicatezza delle questioni trattate e del contrasto giurisprudenziale, per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
Nola, 14.03.2005
Il Giudice del lavoro
Dr.ssa Monica Galante

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando sulla opposizione al decreto n. 704/2003 ex art. 28 St. Lav. emesso dal Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in data 16.12.2003, formulata da FIOM-CGIL, in persona del Segretario Provinciale TIZIO, contro CAIA - Società consortile per azioni, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Nola, 14.03.2005
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Monica Galante

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Avvertenze legali

 
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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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