CONTRATTO DI LAVORO
A TERMINE
PROROGA - MANCANZA
PRESUPPOSTI
CONVERSIONE IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
Tribunale di
Nola - Giudice del Lavoro, Dott.ssa Stefania Basso, sentenza del 30.05.2006
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Azione
di nullità parziale del contratto, reintegra, richieste economiche:
illegittimità della apposizione dei termini a contratti di
lavoro - sussistenza - imprescrittibilità dell'azione - pretese
economiche - termine di prescrizione - decorrenza - proroga dei contratti
a termine - presupposti ( unicità, durata, oggetto, causa)
- nullità della clausola di apposizione del termine - conversione
in rapporto a tempo indeterminato - diritto del ricorrente a riprendere
il posto di lavoro - ricostruzione della carriera ai fini giuridici
ed economici - regolarizzazione della posizione previdenziale.
Nella sentenza
"Nella controversia promossa per ottenere la conversione di un
rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
l'azione si qualifica non come impugnazione di licenziamento, ma come
azione di nullità parziale, e non sono perciò applicabili
le disposizioni sui licenziamenti individuali, con conseguente esclusione,
in particolare, della possibilità di ordinare, a norma dell'art.18
della legge n. 300 del 1970, la reintegrazione del lavoratore nel
posto di lavoro, ancorché la conversione del rapporto a termine
nel rapporto a tempo indeterminato dia ugualmente al dipendente il
diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del
danno qualora ciò gli venga negato.
In quelle fattispecie nelle quali
i contratti, pur singolarmente legittimi (nella loro regolamentazione
formale nonché nella enunciazione dei motivi sottesi alle singole
stipulazioni) vengano a risultare collegati, nella loro pluralità,
dall'intento di eludere le disposizioni di legge sul contratto a termine
(cfr. art. 2, 2 comma ultima parte, L. n. 230 cit).
si opera
una conversione dei diversi contratti in un unico rapporto a tempo
indeterminato sicché la natura dichiarativa della sentenza
scaturente dall'azione di nullità esperita dal lavoratore ex
art. 1419 c. c. instaura una situazione in virtù della quale
le parti si trovano ope legis reciprocamente vincolate da un rapporto
lavorativo senza limiti di tempo.
L'art. 2 primo comma della legge 18
aprile 1962 n. 230 dispone che "il termine del contratto a tempo
determinato può essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente
prorogato, non più d'una volta e per un tempo non superiore
alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta
da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa
attività lavorativa per la quale il contratto è stato
stipulato a tempo determinato (...)''.
Presupposti
della proroga legittima - oltre alla sua unicità ed alla sua
durata - sono: l'oggetto (intendendosi per tale la stessa attività
lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato) e la
causa (id est le esigenze contingenti ed imprevedibili).
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TRIBUNALE DI NOLA
GIUDICE DEL LAVORO
(
)
MOTIVAZIONE
Contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. da allegare al verbale di udienza
del 30.05.2006
Il ricorrente chiede l'accertamento della illegittimità della
apposizione dei termini ai contratti di lavoro stipulati con la convenuta,
la conseguente declaratoria della sussistenza di un contratto di lavoro
a tempo indeterminato con consequenziali condanne della convenuta
alla reintegra nel posto di lavoro, regolarizzazione della propria
posizione previdenziale, condanna al pagamento - a titolo risarcitorio
e/o retributivo - di somme equivalenti a tutte le retribuzioni intercorse
tra i vari contratti di lavoro nonché a decorrere dal termine
dell'ultimo contratto di lavoro.
Si costituiva la convenuta eccependo la prescrizione quinquennale
o comunque decennale all'accertamento e la prescrizione quinquennale
per le pretese economiche e comunque l'infondatezza nel merito della
pretesa del ricorrente.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione - tempestivamente
sollevata dalla resistente - di prescrizione quinquennale o decennale
all'accertamento della pretesa illegittimità del termine apposto
ai contratti a termine intercorsi tra le parti. Orbene, al fine di
verificare la fondatezza della eccezione in questione è opportuno
procedere alla qualificazione dell'azione proposta dai ricorrenti:
è giurisprudenza consolidata quella che ritiene che "l'azione
diretta all'accertamento della illegittimità del termine deve
qualificarsi, secondo il costante orientamento della dottrina e della
giurisprudenza di legittimità, azione di nullità parziale,
identificata dalla causa di nullità dedotta dall'attore"
(Corte d'Appello di Napoli n. 8173/2005 prodotta dai ricorrenti, conforme
a Cass. n. 7441/91, 14831/2002 delle Sezioni unite; n. 14596, 12697/2001,
5821/2000, 11671/95, 10829/94, 824/93 della Sezione lavoro; Contra
: la sentenza n. 12665/97 della stessa Sezione semplice, superata,
tuttavia, dalla sentenza n. 14831/2002 delle Sezioni unite, cit. e
da ultimo Cassazione SS. UU. Sentenza 15.04.2005, n. 7791: "Infatti
nel caso di scadenza del termine illegittimamente apposto al contratto
di lavoro e di comunicazione da parte del datore della conseguente
disdetta,
l'azione giudiziale del lavoratore ha per oggetto
la nullità del termine ed il diritto alla prosecuzione a tempo
indeterminato del rapporto". La conseguenza è che la relativa
azione è imprescrittibile.
Discorso parzialmente diverso deve farsi con riferimento alla eccepita
prescrizione quinquennale relativamente alle pretese economiche. All'uopo,
la scrivente ritiene di aderire pienamente alla impostazione delle
SS.UU. della Cassazione che al riguardo si sono espresse nei seguenti
termini: "E' agevole rilevare come al quadro ricostruttivo sin
qui delineato rimangano estranee le fattispecie nelle quali i singoli
negozi a termine in sé e per sé (e cioè indipendentemente
dall'appartenere ad una serie) siano illegittimi perché in
contrasto con la norma imperativa di cui alla prima parte dell'art.
1 della L. n. 230 del 1962 - ed ora dell'art. 1 del D.Lgs. n. 368
del 2001 - nonché quelle fattispecie nella quali i contratti,
pur singolarmente legittimi (nella loro regolamentazione formale nonché
nella enunciazione dei motivi sottesi alle singole stipulazioni) vengano
a risultare collegati, nella loro pluralità, dall'intento di
eludere le disposizioni di legge sul contratto a termine (cfr. art.
2, 2 comma ultima parte, L. n. 230 cit). In questi casi si opera una
conversione dei diversi contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato
sicché la natura dichiarativa della sentenza scaturente dall'azione
di nullità esperita dal lavoratore ex art. 1419 c. c. instaura
una situazione in virtù della quale le parti si trovano ope
legis reciprocamente vincolate da un rapporto lavorativo senza limiti
di tempo. Ne consegue che, seppure per una fictio iuris, si presentano
tutti i presupposti (esistenza di un unico rapporto lavorativo a tempo
indeterminato e metus) che portano ad escludere - alla stregua dei
summenzionati pronunziati della Corte Costituzionale - la decorrenza
della prescrizione sino alla cessazione del rapporto lavorativo; momento
che funge da dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale
potendo il lavoratore da detto momento fare valere ex art. 2935 c.
c. (anche previo accertamento incidentale dell'unicità del
rapporto lavorativo attraverso la conversione dei contratti a termine)
i propri diritti senza alcun condizionamento psicologico. Finisce
per operare, infatti - come osservato in dottrina e giurisprudenza
- il principio della non decorrenza della prescrizione in costanza
di rapporto (anche se in ipotesi garantito da tutela reale), dovendo
la situazione psicologica del lavoratore essere valutata in concreto
sulla base, cioè, della realtà di fatto che ha influenzato
le sue determinazioni e che ha determinato uno stato di costante soggezione
nei confronti del datore di lavoro per il perdurante metus di vedere
interrotta la continuazione della serie dei rapporti di lavoro (cfr.
tra la tante: Cass. 13 agosto 1997 n. 7565; Cass. 19 aprile 1991 n.
4220 cit.)".
Nel merito il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento
per quanto di ragione.
In punto di fatto, deve rilevarsi che per ciò che risulta dalla
documentazione in atti (contratti prodotti dalle parti) che i contratti
stipulati sono stati giustificati per la più parte da "assenza
per ferie" (quelli relativi ai periodi 01.07.1988 - 31.08.1988,
01.06.1995 - 30.09.1995, 02.06.1996 - 30.09.1996, 01.06.1997 - 30.09.1997,
16.06.1998 - 30.09.1998, 02.06.1999 - 19.09.1999, 01.07.2000 - 30.09.2000,
01.07.2001 - 30.09.2001, 01.07.2002 - 30.09.2002, 14.06.2003 - 13.09.2003),
alcuni dalla necessità "di sopperire alle maggiori esigenze
del servizio di esazione di pedaggi che si manifesteranno durante
il periodo estivo in conseguenza dell'aumento del traffico",
(quelli relativi ai periodi 01.06.1989 - 30.09.1989, 1.06.1990 - 30-09-1990,
16.05.1991 - 31.10.1991, 01.06.1993 - 31.08.1993, 01.06.1994 - 31.08.1994),
uno per "innovazioni tecnico - organizzative" (quello relativo
al periodo 16.02.1991 - 30.04.1991) e uno per "programmi di automazione"
(quello relativo al periodo 01.02.1992 - 30.11.1992).
Orbene, all'uopo deve rilevarsi che premesso che parte resistente
ha prodotto tutti i contratti impugnati (documentazione dalla quale
emerge chiaramente il rispetto della forma scritta e della sottoscrizione
da parte del lavoratore contestualmente o anteriormente alla data
di inizio del rapporto), la documentazione prodotta dalla società
convenuta è relativa altresì alle proroghe di ben due
contratti stipulati dal ricorrente.
All'uopo è opportuno ricordare che l'art. 2 primo comma della
legge 18 aprile 1962 n. 230 dispone che "il termine del contratto
a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore,
eccezionalmente prorogato, non più d'una volta e per un tempo
non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga
sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca
alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è
stato stipulato a tempo determinato (...)''.
Pertanto, presupposti della proroga legittima - oltre alla sua unicità
ed alla sua durata - sono: l'oggetto (intendendosi per tale la stessa
attività lavorativa per la quale il contratto è stato
stipulato) e la causa (id est le esigenze contingenti ed imprevedibili).
Tali presupposti hanno una diversa funzione contrattuale e, sul piano
letterale, vengono individuati attraverso una congiunzione ("e");
essi concorrono congiuntamente alla definizione dell'ipotesi normativa;
cosicché il caso concreto è riconducibile a quest'ultima
soltanto quando entrambi gli elementi siano presenti.
Contemporaneamente essi non sono fattori distinti, ma sono tra loro
connessi: le esigenze sono tali in quanto investono la "stessa"
attività lavorativa.
In merito è opportuno sottolineare che la "stessa attività
lavorativa" prevista da questa disposizione, assume una dimensione
oggettiva in quanto è normativamente connessa alla stipulazione
del contratto. E tale dimensione oggettiva deve essere riferita alla
destinazione aziendale del lavoro: per la precisione, al lavoro previsto
dalle ipotesi indicate nell'art. 1 della Legge 18 aprile 1962 n. 230
("attività stagionale", mansioni del lavoratore assente,
opera o servizio predeterminati nel tempo e di carattere straordinario
od occasionale, specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi)
e quelle previste dalla normazione legale o contrattuale successiva
(id est nel caso in esame, l'art. 8 bis), e che aveva legittimato
il contratto a termine. La protrazione del contratto è legittima
in quanto è protrazione della destinazione prevista da queste
ipotesi. Inoltre, la "stessa attività lavorativa"
non è riducibile alle mere specifiche contingenti mansioni
del lavoratore, né alla lavorazione cui il dipendente era stato
specificamente e contingentemente addetto dal momento che nell'ambito
di questa oggettiva destinazione il datore può assegnare al
lavoratore (nei limiti dell'art. 2103 cod. civ.) altre mansioni, che
non mutano la natura del contratto.
Dato di particolare rilievo è che le esigenze contingenti ed
imprevedibili, oltre a dover presentare il carattere della temporaneità
(che deriva dalla loro qualità di "contingenti")
presuppongono, per definizione (espressa dall'imprevedibilità)
circostanze sopravvenute. È stato altresì osservato
(Cass. 4 maggio 2002 n. 6419) che l'imprevedibilità non è
da valutarsi in assoluto, bensì quale estraneità all'alea
generale del contratto: circostanza che, in base alla programmazione
imprenditoriale, è insuscettibile di essere presa in considerazione
al momento della conclusione del contratto. Inoltre si è sottolineato
(Cass. 12 luglio 2002 n. 10189) che "le circostanze sono idonee
a legittimare la proroga, in quanto siano ontologicamente diverse
da quelle che costituivano la ragione dell'iniziale contratto, e non
integrino una situazione che, al momento della stipulazione del contratto
a termine, l'imprenditore possa -anche in via di mera probabilità-
rappresentarsi, secondo l'id quod plerumque accidit, quale sviluppo
della situazione esistente. E' pertanto da escludere che le esigenze
possano configurarsi come normale reiterazione delle circostanze che
avevano legittimato la stipulazione del contratto a termine (circostanze
che, peraltro, in alcune ipotesi sono fatti certi -come nella lettera
"a"- o normalmente prevedibili -come nella lettera "b"-
ed eccedono palesemente lo spazio della straordinarietà od
occasionalità previste dalla lettera "c")".
Carattere determinante di queste esigenze è comunque il loro
essere connesse all'oggetto del contratto: le esigenze assumono rilievo
in quanto determinino la proroga ("quando la proroga sia richiesta")
e questa investa ("si riferisca" a) la stessa attività
lavorativa, cosicché le esigenze restano connesse alla "stessa
attività lavorativa" per cui il contratto a termine era
stato stipulato.
Nel caso in esame, si deve rilevare che già nella comunicazione
inviata al ricorrente la società resistente dichiara espressamente
di ricorrere alla proroga del contratto relativo al periodo 01.06.1989
- 30.09.1989 "persistendo i presupposti che hanno determinato
la sua assunzione a termine", il che chiaramente evidenzia che
non vi è stata alcuna esigenza contingente ed imprevedibile
tale da giustificare il ricorso ad una proroga, tanto più che
la stessa comunicazione risulta datata 11.08.1989 e quindi risale
a ben oltre un mese prima della scadenza del primo contratto.
Né dalla prova testimoniale, accentrata essenzialmente sulla
concreta sussistenza delle esigenze che hanno portato alla stipula
dei contratti a termine, ha consentito di accertare che realmente
si siano verificate delle circostanze contingenti ed imprevedibili
tali da giustificare una proroga.
D'altro canto, per quanto suggestiva, non appare condivisibile la
tesi di parte resistente la quale evidenzia che, nel caso di specie,
non si è trattato di una proroga in senso tecnico in considerazione
del fatto che "l'autorizzazione a procedere ad assunzioni a tempo
determinato copriva anche il periodo nel quale il contratto per cui
è causa è stato prorogato". All'uopo deve rilevarsi
che proprio le osservazioni della resistente inducono a ritenere la
illegittimità del comportamento tenuto: infatti, proprio perché
- trattandosi di assunzioni a termine ex art. 8 bis L. 79/1983 - vi
è un'autorizzazione amministrativa all'assunzione che ha accertato
la sussistenza di esigenze di ricorso ai contratti di lavoro a tempo
determinato a causa della "intensificazione del traffico nel
periodo estivo" per uno specifico periodo di tempo, appare quanto
mai evidente che la società convenuta era sin dall'inizio consapevole
delle esigenze legittimanti e del periodo di tempo durante il quale
si sarebbero protratte. Né vale obiettare che una tale impostazione
sarebbe contraddittoria in considerazione del fatto che in caso di
stipula fin dal primo momento di un contratto a termine per tutto
il periodo individuato dall'autorizzazione amministrativa si avrebbe
la legittimità del contratto, mentre in caso di proroga questa
sarebbe viceversa illegittima inficiando la validità della
apposizione del termine al contratto originario. Infatti, l'istituto
della proroga deve essere utilizzato nei termini specificamente individuati
dalla legge, ben potendo la parte che è a priori a conoscenza
di tutte le circostanze che possono giustificare il ricorso al contratto
a termine, stabilire fin dall'inizio una durata differente e più
consona alle proprie esigenze.
La questione, allora, è quella di verificare le conseguenze
di tale mancanze: assorbito, dunque, l'esame di ogni ulteriore questione
controversa in causa, deve ritenersi la nullità della clausola
di apposizione del termine nei contratti sopra specificati con conseguente
conversione in rapporto a tempo indeterminato di quelli già
specificati con le decorrenze che vengono indicate in dispositivo,
cui consegue l'effetto della ricostruzione della carriera ai fini
giuridici ed economici.
Quanto alle conseguenze della suddetta conversione, per gli aspetti
rilevanti ai fini della presente controversia, è da esaminare
la qualificazione giuridica del termine finale, ovvero se trattasi
di scadenza del rapporto oppure di un'intimazione di licenziamento
soggetta alla tutela legislativa apprestata dalle leggi n.604/66 e
300/70.
Una opinione minoritaria in giurisprudenza di merito - alla quale
la scrivente non ritiene di aderire non considerandola condivisibile
- ritiene che la conversione del contratto a tempo determinato in
contratto di lavoro a tempo indeterminato fin dall'instaurazione del
rapporto ex art.3 comma 9 legge n. 863 del 1984 comporta che la comunicazione
datoriale della cessazione del rapporto va configurata come intimazione
di licenziamento che, in mancanza di giusta causa o di giustificato
motivo, è sottoposta - in presenza dei requisiti dimensionali
- al regime della reintegrazione ex art.18 st. lav. (cfr. Pretura
Firenze, 23 febbraio 1993 in Riv. giur. lav. 1994,II, 154; Tribunale
Milano, 28 settembre 1993 in Orient. giur. lav. 1993, 929 Gius 1994,
119 (s.m.).
Al riguardo, è d'uopo sottolineare che, in considerazione della
specialità della disciplina della legge n. 230 del 1962 (sul
contratto di lavoro a tempo determinato) rispetto a quella della legge
n. 604 del 1966 (relativa all'estinzione del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato), "nella controversia promossa per ottenere
la conversione di un rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, l'azione si qualifica non come impugnazione
di licenziamento, ma come azione di nullità parziale, e non
sono perciò applicabili le disposizioni sui licenziamenti individuali,
con conseguente esclusione, in particolare, della possibilità
di ordinare, a norma dell'art.18 della legge n. 300 del 1970, la reintegrazione
del lavoratore nel posto di lavoro, ancorché la conversione
del rapporto a termine nel rapporto a tempo indeterminato dia ugualmente
al dipendente il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere
il risarcimento del danno qualora ciò gli venga negato
.
per la decisiva ragione che la norma dell'art.18 presuppone la sussistenza
di un licenziamento (inefficace, annullabile, nullo) che, in ipotesi
di scadenza del termine e di conseguente mera disdetta, assolutamente
difetta; e naturalmente, come già sopra precisato, questa soluzione
si deve intendere superata allorchè il datore di lavoro, nel
presupposto dell'intervenuta conversione legale del rapporto (la quale,
è appena il caso di notarlo, opera di diritto e può
dar luogo a sentenze solo dichiarative), intimi un vero e proprio
licenziamento dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, risultante
dalla conversione; chiaro essendo che in questo caso la disciplina
limitativa dei licenziamenti individuali, ricorrendone le condizioni,
e' integralmente applicabile"( cfr. Cass. sez. unite 6/7/1991
n.7471, conf. Cass. 11 aprile 1996, n. 3368 in Giust. civ. Mass. 1996,
543, Cass. 17 dicembre 1994 n.10829, Pretura Roma, 3 marzo 1997 in
D.L. Riv. critica dir. lav. 1997, 781, conf. Pretura Frosinone, 19
dicembre 1992 in Foro it. 1993,I,1496).
Ne discende che l'effetto ripristinatorio dell'obbligo retributivo
non decorre dalla data di illegittima scadenza del termine di durata
del contratto bensì dal momento in cui il lavoratore ha messo
a disposizione le sue energie lavorative comunicando al datore di
lavoro della sua intenzione di riprendere il rapporto di lavoro determinando
una mora accipiendi dello stesso (cfr. Cass. 18354/03).
Nel caso che ne occupa tale volontà può ritenersi manifestata
con la notifica alla società convenuta del ricorso introduttivo
del presente giudizio (3.06.2005).
Deve quindi dichiararsi il diritto del ricorrente a riprendere il
posto di lavoro e la società convenuta deve essere condannata
al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni maturate
dal 03.06.2005 e fino alla ripresa del rapporto.
Da ultimo, deve rilevarsi la infondatezza della domanda relativa alla
indennità di reperibilità: all'uopo è opportuno
rilevare che la prova testimoniale esperita ha consentito di appurare
che il ricorrente non era tenuto a rendersi reperibile negli orari
nei quali non era in servizio, tanto è vero che - nel caso
in cui egli non fosse stato disponibile a rendere la prestazione aggiuntiva
o non fosse stato raggiunto - non era previsto alcun procedimento
disciplinare nei suoi confronti, né tale comportamento poteva
pregiudicare assunzioni future (o almeno di tale circostanza non è
stata data alcuna prova positiva).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Stefania Basso, presso il Tribunale di Nola,
in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella
causa tra TIZIO rappresentato e difeso come in atti e AUTOSTRADE XXXX
S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato
e difeso come in atti, ogni diversa istanza e deduzione disattese,
così provvede:
accoglie i ricorsi e per l'effetto dichiara la nullità dei
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal 01.06.1989;
dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con decorrenza dal 01.06.1989;
dichiara il diritto del ricorrente a riprendere il posto di lavoro
e condanna la società convenuta al pagamento delle retribuzioni
maturate dal 03.06.2005;
ordina a AUTOSTRADE XXXX S.p.A. di regolarizzare la posizione previdenziale
dei ricorrenti in relazione ai capi che precedono;
Condanna AUTOSTRADE XXXX S.p.A. in persona del suo legale rappresentante
pro tempore al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
2.100,00 per diritti (€ 385,00) onorari e spese oltre IVA e CPA
come per legge.
Nola 30.05.2006
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Basso
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www.iussit.it 28.08.2006 ---------------------------
Avvertenze legali