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CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE
PROROGA - MANCANZA PRESUPPOSTI
CONVERSIONE IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

Tribunale di Nola - Giudice del Lavoro, Dott.ssa Stefania Basso, sentenza del 30.05.2006

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Azione di nullità parziale del contratto, reintegra, richieste economiche: illegittimità della apposizione dei termini a contratti di lavoro - sussistenza - imprescrittibilità dell'azione - pretese economiche - termine di prescrizione - decorrenza - proroga dei contratti a termine - presupposti ( unicità, durata, oggetto, causa) - nullità della clausola di apposizione del termine - conversione in rapporto a tempo indeterminato - diritto del ricorrente a riprendere il posto di lavoro - ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici - regolarizzazione della posizione previdenziale.

Nella sentenza
"Nella controversia promossa per ottenere la conversione di un rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'azione si qualifica non come impugnazione di licenziamento, ma come azione di nullità parziale, e non sono perciò applicabili le disposizioni sui licenziamenti individuali, con conseguente esclusione, in particolare, della possibilità di ordinare, a norma dell'art.18 della legge n. 300 del 1970, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, ancorché la conversione del rapporto a termine nel rapporto a tempo indeterminato dia ugualmente al dipendente il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno qualora ciò gli venga negato.

In quelle fattispecie nelle quali i contratti, pur singolarmente legittimi (nella loro regolamentazione formale nonché nella enunciazione dei motivi sottesi alle singole stipulazioni) vengano a risultare collegati, nella loro pluralità, dall'intento di eludere le disposizioni di legge sul contratto a termine (cfr. art. 2, 2 comma ultima parte, L. n. 230 cit). … si opera una conversione dei diversi contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato sicché la natura dichiarativa della sentenza scaturente dall'azione di nullità esperita dal lavoratore ex art. 1419 c. c. instaura una situazione in virtù della quale le parti si trovano ope legis reciprocamente vincolate da un rapporto lavorativo senza limiti di tempo.

L'art. 2 primo comma della legge 18 aprile 1962 n. 230 dispone che "il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non più d'una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato (...)''.

Presupposti della proroga legittima - oltre alla sua unicità ed alla sua durata - sono: l'oggetto (intendendosi per tale la stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato) e la causa (id est le esigenze contingenti ed imprevedibili).

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TRIBUNALE DI NOLA
GIUDICE DEL LAVORO
(…)
MOTIVAZIONE

Contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. da allegare al verbale di udienza del 30.05.2006

Il ricorrente chiede l'accertamento della illegittimità della apposizione dei termini ai contratti di lavoro stipulati con la convenuta, la conseguente declaratoria della sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con consequenziali condanne della convenuta alla reintegra nel posto di lavoro, regolarizzazione della propria posizione previdenziale, condanna al pagamento - a titolo risarcitorio e/o retributivo - di somme equivalenti a tutte le retribuzioni intercorse tra i vari contratti di lavoro nonché a decorrere dal termine dell'ultimo contratto di lavoro.
Si costituiva la convenuta eccependo la prescrizione quinquennale o comunque decennale all'accertamento e la prescrizione quinquennale per le pretese economiche e comunque l'infondatezza nel merito della pretesa del ricorrente.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione - tempestivamente sollevata dalla resistente - di prescrizione quinquennale o decennale all'accertamento della pretesa illegittimità del termine apposto ai contratti a termine intercorsi tra le parti. Orbene, al fine di verificare la fondatezza della eccezione in questione è opportuno procedere alla qualificazione dell'azione proposta dai ricorrenti: è giurisprudenza consolidata quella che ritiene che "l'azione diretta all'accertamento della illegittimità del termine deve qualificarsi, secondo il costante orientamento della dottrina e della giurisprudenza di legittimità, azione di nullità parziale, identificata dalla causa di nullità dedotta dall'attore" (Corte d'Appello di Napoli n. 8173/2005 prodotta dai ricorrenti, conforme a Cass. n. 7441/91, 14831/2002 delle Sezioni unite; n. 14596, 12697/2001, 5821/2000, 11671/95, 10829/94, 824/93 della Sezione lavoro; Contra : la sentenza n. 12665/97 della stessa Sezione semplice, superata, tuttavia, dalla sentenza n. 14831/2002 delle Sezioni unite, cit. e da ultimo Cassazione SS. UU. Sentenza 15.04.2005, n. 7791: "Infatti nel caso di scadenza del termine illegittimamente apposto al contratto di lavoro e di comunicazione da parte del datore della conseguente disdetta,… l'azione giudiziale del lavoratore ha per oggetto la nullità del termine ed il diritto alla prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto". La conseguenza è che la relativa azione è imprescrittibile.
Discorso parzialmente diverso deve farsi con riferimento alla eccepita prescrizione quinquennale relativamente alle pretese economiche. All'uopo, la scrivente ritiene di aderire pienamente alla impostazione delle SS.UU. della Cassazione che al riguardo si sono espresse nei seguenti termini: "E' agevole rilevare come al quadro ricostruttivo sin qui delineato rimangano estranee le fattispecie nelle quali i singoli negozi a termine in sé e per sé (e cioè indipendentemente dall'appartenere ad una serie) siano illegittimi perché in contrasto con la norma imperativa di cui alla prima parte dell'art. 1 della L. n. 230 del 1962 - ed ora dell'art. 1 del D.Lgs. n. 368 del 2001 - nonché quelle fattispecie nella quali i contratti, pur singolarmente legittimi (nella loro regolamentazione formale nonché nella enunciazione dei motivi sottesi alle singole stipulazioni) vengano a risultare collegati, nella loro pluralità, dall'intento di eludere le disposizioni di legge sul contratto a termine (cfr. art. 2, 2 comma ultima parte, L. n. 230 cit). In questi casi si opera una conversione dei diversi contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato sicché la natura dichiarativa della sentenza scaturente dall'azione di nullità esperita dal lavoratore ex art. 1419 c. c. instaura una situazione in virtù della quale le parti si trovano ope legis reciprocamente vincolate da un rapporto lavorativo senza limiti di tempo. Ne consegue che, seppure per una fictio iuris, si presentano tutti i presupposti (esistenza di un unico rapporto lavorativo a tempo indeterminato e metus) che portano ad escludere - alla stregua dei summenzionati pronunziati della Corte Costituzionale - la decorrenza della prescrizione sino alla cessazione del rapporto lavorativo; momento che funge da dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale potendo il lavoratore da detto momento fare valere ex art. 2935 c. c. (anche previo accertamento incidentale dell'unicità del rapporto lavorativo attraverso la conversione dei contratti a termine) i propri diritti senza alcun condizionamento psicologico. Finisce per operare, infatti - come osservato in dottrina e giurisprudenza - il principio della non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto (anche se in ipotesi garantito da tutela reale), dovendo la situazione psicologica del lavoratore essere valutata in concreto sulla base, cioè, della realtà di fatto che ha influenzato le sue determinazioni e che ha determinato uno stato di costante soggezione nei confronti del datore di lavoro per il perdurante metus di vedere interrotta la continuazione della serie dei rapporti di lavoro (cfr. tra la tante: Cass. 13 agosto 1997 n. 7565; Cass. 19 aprile 1991 n. 4220 cit.)".
Nel merito il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento per quanto di ragione.
In punto di fatto, deve rilevarsi che per ciò che risulta dalla documentazione in atti (contratti prodotti dalle parti) che i contratti stipulati sono stati giustificati per la più parte da "assenza per ferie" (quelli relativi ai periodi 01.07.1988 - 31.08.1988, 01.06.1995 - 30.09.1995, 02.06.1996 - 30.09.1996, 01.06.1997 - 30.09.1997, 16.06.1998 - 30.09.1998, 02.06.1999 - 19.09.1999, 01.07.2000 - 30.09.2000, 01.07.2001 - 30.09.2001, 01.07.2002 - 30.09.2002, 14.06.2003 - 13.09.2003), alcuni dalla necessità "di sopperire alle maggiori esigenze del servizio di esazione di pedaggi che si manifesteranno durante il periodo estivo in conseguenza dell'aumento del traffico", (quelli relativi ai periodi 01.06.1989 - 30.09.1989, 1.06.1990 - 30-09-1990, 16.05.1991 - 31.10.1991, 01.06.1993 - 31.08.1993, 01.06.1994 - 31.08.1994), uno per "innovazioni tecnico - organizzative" (quello relativo al periodo 16.02.1991 - 30.04.1991) e uno per "programmi di automazione" (quello relativo al periodo 01.02.1992 - 30.11.1992).
Orbene, all'uopo deve rilevarsi che premesso che parte resistente ha prodotto tutti i contratti impugnati (documentazione dalla quale emerge chiaramente il rispetto della forma scritta e della sottoscrizione da parte del lavoratore contestualmente o anteriormente alla data di inizio del rapporto), la documentazione prodotta dalla società convenuta è relativa altresì alle proroghe di ben due contratti stipulati dal ricorrente.
All'uopo è opportuno ricordare che l'art. 2 primo comma della legge 18 aprile 1962 n. 230 dispone che "il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non più d'una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato (...)''.
Pertanto, presupposti della proroga legittima - oltre alla sua unicità ed alla sua durata - sono: l'oggetto (intendendosi per tale la stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato) e la causa (id est le esigenze contingenti ed imprevedibili).
Tali presupposti hanno una diversa funzione contrattuale e, sul piano letterale, vengono individuati attraverso una congiunzione ("e"); essi concorrono congiuntamente alla definizione dell'ipotesi normativa; cosicché il caso concreto è riconducibile a quest'ultima soltanto quando entrambi gli elementi siano presenti.
Contemporaneamente essi non sono fattori distinti, ma sono tra loro connessi: le esigenze sono tali in quanto investono la "stessa" attività lavorativa.
In merito è opportuno sottolineare che la "stessa attività lavorativa" prevista da questa disposizione, assume una dimensione oggettiva in quanto è normativamente connessa alla stipulazione del contratto. E tale dimensione oggettiva deve essere riferita alla destinazione aziendale del lavoro: per la precisione, al lavoro previsto dalle ipotesi indicate nell'art. 1 della Legge 18 aprile 1962 n. 230 ("attività stagionale", mansioni del lavoratore assente, opera o servizio predeterminati nel tempo e di carattere straordinario od occasionale, specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi) e quelle previste dalla normazione legale o contrattuale successiva (id est nel caso in esame, l'art. 8 bis), e che aveva legittimato il contratto a termine. La protrazione del contratto è legittima in quanto è protrazione della destinazione prevista da queste ipotesi. Inoltre, la "stessa attività lavorativa" non è riducibile alle mere specifiche contingenti mansioni del lavoratore, né alla lavorazione cui il dipendente era stato specificamente e contingentemente addetto dal momento che nell'ambito di questa oggettiva destinazione il datore può assegnare al lavoratore (nei limiti dell'art. 2103 cod. civ.) altre mansioni, che non mutano la natura del contratto.
Dato di particolare rilievo è che le esigenze contingenti ed imprevedibili, oltre a dover presentare il carattere della temporaneità (che deriva dalla loro qualità di "contingenti") presuppongono, per definizione (espressa dall'imprevedibilità) circostanze sopravvenute. È stato altresì osservato (Cass. 4 maggio 2002 n. 6419) che l'imprevedibilità non è da valutarsi in assoluto, bensì quale estraneità all'alea generale del contratto: circostanza che, in base alla programmazione imprenditoriale, è insuscettibile di essere presa in considerazione al momento della conclusione del contratto. Inoltre si è sottolineato (Cass. 12 luglio 2002 n. 10189) che "le circostanze sono idonee a legittimare la proroga, in quanto siano ontologicamente diverse da quelle che costituivano la ragione dell'iniziale contratto, e non integrino una situazione che, al momento della stipulazione del contratto a termine, l'imprenditore possa -anche in via di mera probabilità- rappresentarsi, secondo l'id quod plerumque accidit, quale sviluppo della situazione esistente. E' pertanto da escludere che le esigenze possano configurarsi come normale reiterazione delle circostanze che avevano legittimato la stipulazione del contratto a termine (circostanze che, peraltro, in alcune ipotesi sono fatti certi -come nella lettera "a"- o normalmente prevedibili -come nella lettera "b"- ed eccedono palesemente lo spazio della straordinarietà od occasionalità previste dalla lettera "c")".
Carattere determinante di queste esigenze è comunque il loro essere connesse all'oggetto del contratto: le esigenze assumono rilievo in quanto determinino la proroga ("quando la proroga sia richiesta") e questa investa ("si riferisca" a) la stessa attività lavorativa, cosicché le esigenze restano connesse alla "stessa attività lavorativa" per cui il contratto a termine era stato stipulato.
Nel caso in esame, si deve rilevare che già nella comunicazione inviata al ricorrente la società resistente dichiara espressamente di ricorrere alla proroga del contratto relativo al periodo 01.06.1989 - 30.09.1989 "persistendo i presupposti che hanno determinato la sua assunzione a termine", il che chiaramente evidenzia che non vi è stata alcuna esigenza contingente ed imprevedibile tale da giustificare il ricorso ad una proroga, tanto più che la stessa comunicazione risulta datata 11.08.1989 e quindi risale a ben oltre un mese prima della scadenza del primo contratto.
Né dalla prova testimoniale, accentrata essenzialmente sulla concreta sussistenza delle esigenze che hanno portato alla stipula dei contratti a termine, ha consentito di accertare che realmente si siano verificate delle circostanze contingenti ed imprevedibili tali da giustificare una proroga.
D'altro canto, per quanto suggestiva, non appare condivisibile la tesi di parte resistente la quale evidenzia che, nel caso di specie, non si è trattato di una proroga in senso tecnico in considerazione del fatto che "l'autorizzazione a procedere ad assunzioni a tempo determinato copriva anche il periodo nel quale il contratto per cui è causa è stato prorogato". All'uopo deve rilevarsi che proprio le osservazioni della resistente inducono a ritenere la illegittimità del comportamento tenuto: infatti, proprio perché - trattandosi di assunzioni a termine ex art. 8 bis L. 79/1983 - vi è un'autorizzazione amministrativa all'assunzione che ha accertato la sussistenza di esigenze di ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato a causa della "intensificazione del traffico nel periodo estivo" per uno specifico periodo di tempo, appare quanto mai evidente che la società convenuta era sin dall'inizio consapevole delle esigenze legittimanti e del periodo di tempo durante il quale si sarebbero protratte. Né vale obiettare che una tale impostazione sarebbe contraddittoria in considerazione del fatto che in caso di stipula fin dal primo momento di un contratto a termine per tutto il periodo individuato dall'autorizzazione amministrativa si avrebbe la legittimità del contratto, mentre in caso di proroga questa sarebbe viceversa illegittima inficiando la validità della apposizione del termine al contratto originario. Infatti, l'istituto della proroga deve essere utilizzato nei termini specificamente individuati dalla legge, ben potendo la parte che è a priori a conoscenza di tutte le circostanze che possono giustificare il ricorso al contratto a termine, stabilire fin dall'inizio una durata differente e più consona alle proprie esigenze.
La questione, allora, è quella di verificare le conseguenze di tale mancanze: assorbito, dunque, l'esame di ogni ulteriore questione controversa in causa, deve ritenersi la nullità della clausola di apposizione del termine nei contratti sopra specificati con conseguente conversione in rapporto a tempo indeterminato di quelli già specificati con le decorrenze che vengono indicate in dispositivo, cui consegue l'effetto della ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici.
Quanto alle conseguenze della suddetta conversione, per gli aspetti rilevanti ai fini della presente controversia, è da esaminare la qualificazione giuridica del termine finale, ovvero se trattasi di scadenza del rapporto oppure di un'intimazione di licenziamento soggetta alla tutela legislativa apprestata dalle leggi n.604/66 e 300/70.
Una opinione minoritaria in giurisprudenza di merito - alla quale la scrivente non ritiene di aderire non considerandola condivisibile - ritiene che la conversione del contratto a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato fin dall'instaurazione del rapporto ex art.3 comma 9 legge n. 863 del 1984 comporta che la comunicazione datoriale della cessazione del rapporto va configurata come intimazione di licenziamento che, in mancanza di giusta causa o di giustificato motivo, è sottoposta - in presenza dei requisiti dimensionali - al regime della reintegrazione ex art.18 st. lav. (cfr. Pretura Firenze, 23 febbraio 1993 in Riv. giur. lav. 1994,II, 154; Tribunale Milano, 28 settembre 1993 in Orient. giur. lav. 1993, 929 Gius 1994, 119 (s.m.).
Al riguardo, è d'uopo sottolineare che, in considerazione della specialità della disciplina della legge n. 230 del 1962 (sul contratto di lavoro a tempo determinato) rispetto a quella della legge n. 604 del 1966 (relativa all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato), "nella controversia promossa per ottenere la conversione di un rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'azione si qualifica non come impugnazione di licenziamento, ma come azione di nullità parziale, e non sono perciò applicabili le disposizioni sui licenziamenti individuali, con conseguente esclusione, in particolare, della possibilità di ordinare, a norma dell'art.18 della legge n. 300 del 1970, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, ancorché la conversione del rapporto a termine nel rapporto a tempo indeterminato dia ugualmente al dipendente il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno qualora ciò gli venga negato…. per la decisiva ragione che la norma dell'art.18 presuppone la sussistenza di un licenziamento (inefficace, annullabile, nullo) che, in ipotesi di scadenza del termine e di conseguente mera disdetta, assolutamente difetta; e naturalmente, come già sopra precisato, questa soluzione si deve intendere superata allorchè il datore di lavoro, nel presupposto dell'intervenuta conversione legale del rapporto (la quale, è appena il caso di notarlo, opera di diritto e può dar luogo a sentenze solo dichiarative), intimi un vero e proprio licenziamento dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, risultante dalla conversione; chiaro essendo che in questo caso la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, ricorrendone le condizioni, e' integralmente applicabile"( cfr. Cass. sez. unite 6/7/1991 n.7471, conf. Cass. 11 aprile 1996, n. 3368 in Giust. civ. Mass. 1996, 543, Cass. 17 dicembre 1994 n.10829, Pretura Roma, 3 marzo 1997 in D.L. Riv. critica dir. lav. 1997, 781, conf. Pretura Frosinone, 19 dicembre 1992 in Foro it. 1993,I,1496).
Ne discende che l'effetto ripristinatorio dell'obbligo retributivo non decorre dalla data di illegittima scadenza del termine di durata del contratto bensì dal momento in cui il lavoratore ha messo a disposizione le sue energie lavorative comunicando al datore di lavoro della sua intenzione di riprendere il rapporto di lavoro determinando una mora accipiendi dello stesso (cfr. Cass. 18354/03).
Nel caso che ne occupa tale volontà può ritenersi manifestata con la notifica alla società convenuta del ricorso introduttivo del presente giudizio (3.06.2005).
Deve quindi dichiararsi il diritto del ricorrente a riprendere il posto di lavoro e la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni maturate dal 03.06.2005 e fino alla ripresa del rapporto.
Da ultimo, deve rilevarsi la infondatezza della domanda relativa alla indennità di reperibilità: all'uopo è opportuno rilevare che la prova testimoniale esperita ha consentito di appurare che il ricorrente non era tenuto a rendersi reperibile negli orari nei quali non era in servizio, tanto è vero che - nel caso in cui egli non fosse stato disponibile a rendere la prestazione aggiuntiva o non fosse stato raggiunto - non era previsto alcun procedimento disciplinare nei suoi confronti, né tale comportamento poteva pregiudicare assunzioni future (o almeno di tale circostanza non è stata data alcuna prova positiva).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Stefania Basso, presso il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa tra TIZIO rappresentato e difeso come in atti e AUTOSTRADE XXXX S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso come in atti, ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
accoglie i ricorsi e per l'effetto dichiara la nullità dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal 01.06.1989;
dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.06.1989;
dichiara il diritto del ricorrente a riprendere il posto di lavoro e condanna la società convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate dal 03.06.2005;
ordina a AUTOSTRADE XXXX S.p.A. di regolarizzare la posizione previdenziale dei ricorrenti in relazione ai capi che precedono;
Condanna AUTOSTRADE XXXX S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.100,00 per diritti (€ 385,00) onorari e spese oltre IVA e CPA come per legge.
Nola 30.05.2006
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Basso

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Avvertenze legali

 
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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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