Nella sentenza
L'azione avente ad oggetto la violazione del diritto
del lavoratore a svolgere la propria prestazione lavorativa ha natura
diversa dall'azione relativa alla violazione del computo del TFR.
All'azione risarcitoria (conseguente ad illecito contrattuale del
datore di lavoro) si applica la prescrizione ordinaria decennale.
All'azione per spettanza di somme retributive si applica la prescrizione
breve.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto
può essere fatto valere. Solo dal momento della risoluzione
del rapporto matura il diritto del lavoratore al TFR, del quale la
cessazione del rapporto è fatto costitutivo.
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TRIBUNALE DI NOLA
- Giudice del Lavoro - giudizio N.R. 686/a/2004
OGGETTO: computo nel tfr di differenze retributive corrisposte
per accertata illegittimità cigs.
MOTIVAZIONE
contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.
da allegare al verbale di udienza del 13.02.2006
E' pacifico tra le parti che il ricorrente ha lavorato
alle dipendenze della resistente dal 1970 al 30.11.1994; che, adita
l'autorità giudiziaria, il Pretore di Pomigliano d'Arco ha dichiarato
l'illegittimità della collocazione in cassa integrazione guadagni
straordinaria (cigs) dal 18.01.1994 al 31.10.1994 e condannato la convenuta
al pagamento degli importi corrispondenti alle differenze tra l'ordinaria
retribuzione ed il trattamento di cigs percepito (da liquidarsi in separato
giudizio) con sentenza n. 82 del 20.02. 1997 / 04.03.1997, confermata
dal Tribunale di Nola, in grado di appello, con sentenza n. 255/2001
del 17 / 24.01.2001; che, adito per il giudizio sul quantum, il Pretore
di Nola ha condannato la società convenuta al pagamento della
somma di £. 16.660.339 (€ 8.604,35), oltre accessori, a titolo
di risarcimento del danno per illegittima cigs, con sentenza n. 86 del
10 / 12.03.1998.
Ciò premesso, le parti discutono sul computo nel trattamento
di fine rapporto (tfr) della somma di £. 16.660.339 (€ 8.604,35),
a titolo di risarcimento del danno per illegittima cigs e, dunque, sul
diritto del ricorrente al pagamento, a cura della convenuta XXXX s.p.a.,
della somma di € 871,50 (già comprensiva di interessi legali,
pari ad € 277,16).
Orbene, in accoglimento dell'eccezione sollevata tempestivamente dalla
convenuta, va rigettata la domanda per prescrizione del diritto.
Preliminarmente deve rigettarsi la contro-eccezione del ricorrente che
pretende l'applicazione del termine di prescrizione ordinaria decennale
sulla base di una pretesa rivendicata come risarcitoria.
Non bisogna, infatti, confondere l'azione avente ad oggetto la violazione
del diritto del lavoratore a svolgere la propria prestazione lavorativa
per effetto di una illegittima sospensione in cassa integrazione da
quella relativa alla violazione del computo del tfr.
La prima violazione costituisce un illecito contrattuale del datore
di lavoro, da cui consegue il diritto del prestatore al risarcimento
del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c., assoggettato alla prescrizione
ordinaria decennale, sebbene la (mera) misura del danno sia calcolata
sull'entità delle retribuzioni non percepite (cfr. Cass. 18 ottobre
1991 n. 10978; Cass. civ., Sez. lav., 09/11/2001, n. 13926).
La seconda violazione, invece, concerne la spettanza o meno di somme
retributive, per le quali espressamente l'art. 2948 n. 5 c.c. applica
la prescrizione breve.
Quanto alla decorrenza della prescrizione, è noto che solo al
momento della risoluzione del rapporto matura il diritto del lavoratore
al tfr, del quale la cessazione del rapporto è fatto costitutivo
(Cass. 15371/2004; 15687/2000; 12548/1998; 9189/1991): una cosa è,
infatti, il diritto del lavoratore ad ottenere le necessarie informazioni
sulle quote (e sulle componenti) del trattamento da accantonare, altra
cosa è il diritto del medesimo lavoratore a conseguire l'emolumento
(o parte dello stesso, nei casi previsti dai commi sesto e seguenti
dell'art. 2120 c.c), dal momento che l'accantonamento delle quote, opportunamente
rivalutate, è uno strumento solo contabile che non vale a mettere
a disposizione del dipendente la somma relativa.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2935 c.c. ("la prescrizione
comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere
fatto valere"), solo dalla cessazione del rapporto di lavoro decorre
il termine di prescrizione quinquennale, mentre concorrono a determinarne
l'ammontare anche gli accantonamenti relativi a retribuzioni per le
quali il diritto sia ormai prescritto, poichè quelle retribuzioni
rilevano solo come base di computo del t.f.r. e non come componenti
del relativo diritto (Cass. civ., sez. lav., 18/11/1997, n. 11470).
Inoltre, la disposizione dell'art. 2935 c.c. si riferisce soltanto alla
possibilità legale di far valere il diritto e, quindi, alle cause
impeditive di ordine generale dell'esercizio del diritto medesimo -
quali una condizione sospensiva non ancora verificatasi o un termine,
non ancora scaduto - con la conseguenza che l'impossibilità di
fatto di agire, in cui venga a trovarsi il titolare del diritto (nell'ipotesi,
per incertezza nella individuazione del debitore; per il comportamento
reticente del debitore; per l'ignoranza dell'esistenza del diritto,
salvo che integri un doloso occultamento dell'esistenza del debito rilevante
ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c.) non è idonea ad impedire il
decorso della prescrizione (Cass. civ., sez. I, 12/03/1994, n. 2429;
Cass. civ., sez. I, 03/05/1999, n. 4389; Cass. civ., sez. lav., 07/05/2004,
n. 8720; Cons. Stato, sez. VI, 16/05/1992, n. 393).
In difetto di cause di sospensione della prescrizione, il ricorrente
ben avrebbe potuto agire, alla cessazione del rapporto e nei 5 anni
successivi, per l'accertamento del diritto alla differenza di tfr, in
conseguenza dell'illegittima cigs.
Non costituisce, infatti, un ostacolo di diritto ma di mero fatto, al
tempo della cessazione del rapporto, l'assenza di un pronuncia del giudice
accertativa della illegittimità della cigs e della condanna al
pagamento delle somme risarcitorie.
Né la pendenza di una controversia, avente ad oggetto l'accertamento
del diritto la cui lesione venga dedotta come titolo di una pretesa
di risarcimento di danni, vale a precludere un immediato esercizio dell'azione
in esame; la pendenza stessa, quindi, non è suscettibile di configurarsi
come causa impeditiva del decorso della prescrizione, potendo, al più,
rilevare un eventuale rapporto di pregiudizialità esistente tra
il giudizio di risarcimento del danno della cigs e quello di determinazione
del tfr che pone un problema esclusivamente processuale (riunione per
cause connesse; cfr. Cass. civ., sez. I, 26/03/2004, n. 6076, secondo
cui il rapporto di pregiudizialità esistente tra il giudizio
amministrativo - di annullamento del provvedimento - e quello ordinario
- di determinazione dell'indennità - pone un problema esclusivamente
processuale, che trova soluzione nell'istituto della sospensione necessaria
prevista dall'art. 295 c.p.c., emessa in un giudizio relativo all'indennità
di espropriazione e alla decorrenza del termine di prescrizione ancorché
il decreto di esproprio sia stato impugnato davanti al giudice amministrativo).
Alla luce delle precedenti argomentazioni, deve rilevarsi che non è
stato allegato né prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione
stragiudiziale; occorre, quindi, tener conto esclusivamente della notifica
del ricorso giudiziario, effettuata in data 19.06.2004 e, dunque, oltre
il termine dei 5 anni successivi alla cessazione del rapporto, intervenuta
in data 30.11.1994, con conseguente prescrizione del diritto del ricorrente
al pagamento di somme a titolo di differenza tfr.
Per completezza, va rilevato che risulta allegata nella produzione di
parte ricorrente anche l'istanza per il tentativo di conciliazione presentata
alla Commissione Provinciale di conciliazione in data 31.07.2002: tuttavia,
tale mera presentazione della richiesta alla Commissione, non solo è
intervenuta oltre il quinquennio decorrente dalla cessazione del rapporto
di lavoro, ma, in assenza della sua comunicazione alla controparte,
non ha gli effetti interruttivi e sospensivi indicati nel secondo comma
dell'art. 410 cod. proc. civ. (cfr. Cassazione Sezione Lavoro n. 967
del 21 gennaio 2004).
Il rigetto della domanda sotto il profilo della prescrizione
esonera il giudicante dall'esaminare le restanti censure sollevate dalla
resistente.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per compensarle
interamente tra le parti.
Nola, 13.02.2006
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Monica Galante
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11.04.2006 ---------------------------
Avvertenze legali