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Giurisprudenza civile

OPPOSIZIONE AL DECRETO emesso ex art. 28 Statuto Lavoratori
-Lavoratore esponente sindacale collocato in cigs-
Tribunale di Nola, Giudice del Lavoro, 07.11.2005, Giudice Dott.ssa Monica Galante
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Antisindacalità del comportamento aziendale - condotta antisindacale plurioffensiva - violazione di diritti soggettivi dei lavoratori -comunicazione dei criteri di scelta dei lavoratori ex art. 1, comma 7, l. 223/91 - nesso di causalità tra sospensione e causale d'intervento (cessazione attività lavorativa svolta dalla sig.ra …) - accesso nei locali dell'azienda per l'esercizio dell'attività sindacale del lavoratore sospeso in cig che abbia la qualifica di rappresentante sindacale aziendale - inammissibilità della domanda formulata dall'OO.SS. per sopravvenuto difetto di interesse.

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TRIBUNALE DI NOLA
Giudice del Lavoro

=Giudizio n.122/2004=
OGGETTO: opposizione al decreto emesso ex art. 28 St. Lav.

MOTIVAZIONE
contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.
da allegare al verbale di udienza del 07.11.2005

Con ricorso ex art. 28 St. Lav., depositato innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro in data 11.06.2003, l'organizzazione sindacale Fiom Cgil, premesso che con lettera del 26.05.2003 era stata collocata in CIGS, a partire dalla stessa data e fino a diversa comunicazione della società, la propria esponente sindacale TITANIA , deduceva la antisindacalità del comportamento aziendale della Sempronia s.p.a. sotto i seguenti tre profili: 1) omessa indicazione, nella comunicazione di avvio della procedura alle organizzazioni sindacali ex art. 1, comma 7, L. 223/91, di precisi criteri sulla base dei quali operare la scelta dei lavoratori da sospendere; 2) assenza di esigenze aziendali obiettive e coerenti con le finalità proprie della sospensione lavorativa, in relazione alla collocazione in cigs della sig.ra TITANIA; 3) limitazione di accesso all'interno della sola "sala sindacale" della esponente TITANIA, a causa della sua collocazione in CIGS, e, dunque, divieto di accesso agli uffici ed ai reparti in cui erano presenti i dipendenti Sempronia spa anche nel corso delle consultazioni elettorali del 10, 11 e 12 giugno 2003.
Chiedeva, previa declaratoria dell'antisindacalità del comportamento aziendale consistito e consistente nell'aver collocato in CIGS l'unico componente FIOM-CGIL della RSU eletto nel collegio degli impiegati e nell'aver impedito al detto componente l'accesso agli uffici e reparti, ordinarsi alla società la cessazione della condotta medesima e la riammissione in servizio della sig.ra TITANIA nella posizione lavorativa in precedenza occupata e, in subordine, ordinarsi alla resistente di consentire alla esponente sindacale il libero accesso agli uffici ed ai reparti dello stabilimento Sempronia spa di ….
La resistente società, nella fase ex art. 28 cit., deduceva l'infondatezza della prospettazione di parte ricorrente in quanto: i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere erano stati puntualmente specificati nella comunicazione di avvio della procedura amministrativa; la sig.ra TITANIA aveva potuto svolgere i suoi compiti di esponente e rappresentante sindacale senza altra limitazione diversa da quella fisiologicamente connessa alle obiettive esigenze relative al libero ed efficiente esercizio dell'attività imprenditoriale da parte della società; la posizione lavorativa della sig.ra TITANIA aveva subito, negli ultimi mesi di attività della stessa, prima una notevole contrazione e poi, progressivamente, un esaurimento a causa delle modifiche organizzative dell'azienda e dell'adozione di un nuovo programma informatico finalizzato all'implementazione dei dati del modello ODM, dati in precedenza "caricati" nel sistema elettronico aziendale dalla medesima. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Il ricorso dell'organizzazione sindacale veniva accolto dal giudice del lavoro limitatamente al primo dei motivi prospettati, con decreto del 07.01.2004, in base al quale, ritenuta l'antisindacalità del comportamento della società relativo alla collocazione in CIGS di TITANIA per la omessa comunicazione ex art. 1, comma 7, L. 223/91 all'organizzazione sindacale dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, veniva ordinata la cessazione della condotta antisindacale e di tutti gli effetti ancora in corso nonché la rimozione degli stessi e la riammissione in servizio, ove non ancora intervenuta, di TITANIA nella postazione lavorativa precedentemente occupata o in altra equivalente.
Con opposizione tempestiva del 30.01.2004, la società domandava la revoca del citato decreto, riproponendo le medesime censure già formulate nella precedente fase; precisava, inoltre, che in data 14.11.2003 TITANIA aveva comunicato la propria volontà di dimettersi con decorrenza 09.12.2003; ragione sufficiente per considerare inattuale e ineseguibile l'ordine di riammissione in servizio contenuto nel decreto impugnato.
Si costituiva l'organizzazione sindacale che eccepiva l'antisindacalità del contegno datoriale.
Sulla base di note illustrative e previa rinunzia delle parti alle richieste istruttorie articolate negli atti della presente fase, il Tribunale invitava le parti alla discussione e decideva la causa come da separato dispositivo e motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.

Premesso, dunque, l'oggetto del contendere, vanno analizzate tutte le condotte denunciate nel ricorso ex art. 28 St. Lav. dall'OO.SS., attuale resistente, sia pur non accolte dal giudice che ha emesso il decreto impugnato. Infatti, "il tema di repressione della condotta antisindacale, qualora il pretore adito con ricorso ex art. 28, l. 20 maggio 1970, n. 300 riconosca, nella fase sommaria dello speciale procedimento ivi delineato, l'illegittimità di alcuni soltanto, fra i molteplici comportamenti denunciati dall'associazione ricorrente, lo svolgimento del successivo giudizio di opposizione al relativo decreto, introdotto a istanza del datore di lavoro, legittima l'associazione medesima, anche quando non abbia proposto, nel termine di legge, autonoma opposizione, a domandare, nel detto giudizio, l'accertamento della natura antisindacale di quegli stessi comportamenti per i quali tale natura è stata negata all'esito della fase sommaria del procedimento" (nella specie, la Corte suprema di Cassazione, con sentenza del 05/11/1991, n. 11769 ha enunciato l'esposto principio sia con il considerare il giudizio di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione di primo grado, configurandosi, in tal caso, come riconvenzionale la domanda del sindacato; sia con il ritenere il giudizio di opposizione come un giudizio di gravame avverso il decreto conclusivo della fase sommaria, configurandosi la domanda stessa come impugnazione incidentale, che può essere ai sensi dell'art. 334 c. p. c., tardivamente proposta anche se attinente a capi autonomi rispetto a quelli investiti dall'impugnazione principale).
Del resto, l'esigenza di globalità di giudizio è invocata dalla stessa opponente, che ha contestato la assunta antisindacalità anche in relazione a quei medesimi comportamenti, in relazione ai quali il giudice di prime cure ha rigettato la domanda dell'OO.SS.

COMUNICAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI EX ART. 1, COMMA 7, L. 223/91.
E' noto che la garanzia approntata con la legge 223 del 1991, nel caso di sospensione per concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, è soprattutto procedimentale, anche se non esclusivamente tale, non avendo il legislatore del tutto pretermesso di apprestare una disciplina sostanziale, a carattere residuale e sussidiario, dei criteri di scelta.
Il settimo comma dell'art. 1 citato, infatti, prescrive, da una parte, che i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere devono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 L. n. 164/75; dall'altra, che analogo onere formale deve essere assolto dal datore di lavoro quanto alle "modalità" della rotazione. Sicchè può inferirsene che c'è un criterio generale e residuale (che è quello della rotazione), le cui modalità di attuazione devono essere comunicate dal datore di lavoro alle associazioni sindacali ove egli abbia optato per tale criterio; ma si tratta, appunto, di un criterio non rigido, bensì flessibile, perché il datore di lavoro può esonerarsi dal rispetto di tale canone, indicando (nel programma allegato alla richiesta di intervento dell'integrazione salariale, cfr. Cass. 8 ottobre 1996 n. 8788) le ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza dell'attività aziendale (un'eccezionale ipotesi di esclusione della rotazione ove la sospensione sia stata disposta in funzione di esigenze tecniche, organizzative e produttive è anche prevista dall'art. 8, comma 6, d.l. 20 maggio 1943 n. 148, conv. in L. 19 luglio 1993 n. 236).
E', poi, contemplato (dall'ottavo comma dell'art. 1 cit.) un complesso meccanismo di verifica della giustificatezza dei motivi addotti dal datore di lavoro che non intenda adottare il criterio della rotazione, sicché la garanzia diventa in tal caso meramente procedimentale. E', infatti, previsto che, se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma suddetto. Qualora, inoltre, in sede di approvazione del programma, i motivi addotti dall'azienda per la mancata adozione della rotazione non siano ritenuti giustificati, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove l'accordo fra le parti sulla materia, e, ove tale accordo non sia raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti (peraltro - prescrive il successivo nono comma, così introducendo una sanzione rafforzativa dell'obbligo - l'azienda ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto è tenuta per ogni lavoratore sospeso a corrispondere nella misura doppia il contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 1, d.l. 21 marzo 1988, n. 86, conv. in L. 20 maggio 1988, n. 160).
Al di là del criterio della rotazione, così disciplinato, la garanzia approntata dal settimo comma è, quindi, esclusivamente procedimentale: il datore di lavoro, che non intenda adottare il criterio della rotazione, può individuare ulteriori e diversi criteri di scelta tra quelli che ritiene più opportuni per realizzare il programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (con il limite, ovviamente, del divieto di atti discriminatori posto dall'art. 15 Stat. lav. ed il rispetto dei doveri di correttezza e buona fede oggettiva: C. Cost. 9 giugno 1988 n. 694), ma deve farne oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 L. n. 164/75; disposizione questa che prescrive che l'imprenditore è tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia la durata prevedibile della sospensione, il numero dei lavoratori interessati e - per effetto dell'integrazione apportata dal cit. settimo comma dell'art. 1 - i criteri di individuazione di tali lavoratori.
A richiesta, poi, dello stesso datore di lavoro o delle organizzazioni sindacali si procede ad esame congiunto che può concludersi, o meno, con un accordo sindacale.
Peraltro, il programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che accompagna la richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale, può essere modificato anche nel corso del suo svolgimento, sicché il datore di lavoro neppure è vincolato all'originaria individuazione dei criteri di scelta, ove dovessero sopravvenire evenienze tali da far ritenere inadeguati i criteri originariamente comunicati. Anche in tal caso, tuttavia, è prescritta una garanzia di tipo procedimentale: il datore di lavoro deve sentire le rappresentanze sindacali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia. Se, quindi, la modifica del programma concerne anche (o in ipotesi solo) i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, la prescritta previa consultazione delle organizzazioni sindacali da parte del datore di lavoro implica anche la previa comunicazione dei nuovi criteri.
Quindi, mentre per il criterio della rotazione la garanzia è in parte sostanziale (perché, se il datore di lavoro non lo respinge, indicandone le ragioni, si applica residualmente quello della rotazione) ed in parte procedimentale (perché l'apprezzamento delle ragioni, allegate dal datore di lavoro, che giustificano la mancata adozione della rotazione, è fatto in sede di uno specifico procedimento amministrativo che culmina in un provvedimento), per gli altri criteri la garanzia è meramente procedimentale (perché il datore di lavoro, pur essendo libero di individuare tali criteri, ha l'onere della previa comunicazione e quello del confronto sindacale).
Questo duplice onere, peraltro, persegue un'altrettanta duplice finalità: mentre il prescritto previo esame congiunto mira a sollecitare la regolamentazione sindacale dell'esercizio di un potere datoriale, quale quello di sospensione, la previa comunicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere ha una finalità più pregnante che è quella di rendere trasparente e verificabile la scelta datoriale in funzione di una tutela (minima) di quei lavoratori che, in quanto in una situazione di soggezione a fronte di un potere privato legittimato dal provvedimento concessivo dell'integrazione salariale, tale scelta subiscono.
Si ha allora che, mentre in caso di licenziamenti collettivi o di recesso per mobilità i lavoratori fruiscono della garanzia per cui i criteri di scelta sono determinati dalle parti sociali con contratto collettivo ovvero residualmente sono fissati dalle legge, ma in nessun caso sono rimessi alla discrezionalità del datore di lavoro, invece nel caso di sospensione per intervento della c.i.g.s., da una parte, il criterio legale della rotazione (i.e. garanzia sostanziale) è flessibile perché, sussistendo giustificati motivi (peraltro apprezzati in sede di procedimento amministrativo), può legittimamente non operare, d'altra parte, criteri di scelta alternativi alla rotazione possono essere fissati dal datore di lavoro discrezionalmente (con i limiti sopra richiamati), ma almeno devono essere comunicati prima perché possa verificarsene il successivo rispetto (ed in ciò risiede la garanzia procedimentale) (cfr. Cassazione Sezione Lavoro n. 16075 del 25 ottobre 2003; 12137 del 19/08/2003; Sez. U, Sentenza n. 302 del 11/05/2000; 11263 del 09/11/1998; 2882 del 17/03/1998).
Vi è, allora, un doppio piano - quello delle prerogative sindacali e quello delle garanzie individuali - sicché l'obbligo di comunicazione in questione assolve ad una duplice funzione in quanto, da una parte, mira a porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere; d'altra parte, assicura al lavoratore, potenzialmente destinatario della sospensione, un minimo di tutela consistente nella previa individuazione dei criteri di scelta comunicati al sindacato e, quindi, essenzialmente nella trasparenza (e verificabilità) dell'esercizio di questo potere privato del datore di lavoro, derogatorio della posizione di parità delle parti, altrimenti tipica di un rapporto (quale quello di lavoro) espressione di autonomia delle parti.
Quindi, essendo gli obblighi di comunicazione e concertazione previsti in favore del sindacato, una tale violazione procedimentale può atteggiarsi quale condotta antisindacale suscettibile di essere contrastata con il procedimento di repressione previsto dall'art. 28 Stat. lav.; rimane comunque la rilevanza sul piano del rapporto di lavoro, nel senso che, non essendosi completata la fattispecie tipica, non insorge neppure l'effetto di deroga all'ordinaria disciplina dell'adempimento.
Sulla sussistenza di un comportamento antisindacale nella violazione dell'obbligo di comunicazione sopra evidenziato, si vedano anche: Pretura Milano, 6 aprile 1996, in D.L. Riv. critica dir. lav. 1996, 947, secondo cui pone in essere un comportamento antisindacale, tale da comportare l'illegittimità del successivo provvedimento di sospensione in Cigs, il datore di lavoro che, in violazione dell'art. 1, comma 7, L. 23 luglio 1991 n. 223, ometta di comunicare alle r.s.a. e alle OO.SS. maggiormente rappresentative i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi di ordine tecnico organizzativo che impediscono l'adozione di meccanismi di rotazione tra lavoratori che espletano le medesime mansioni; Pretura Roma, 24 maggio 1994, in Dir. lav. 1995, II, 26, secondo cui il mancato controllo delle rappresentanze sindacali aziendali in ordine alla concreta applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in c.i.g.s. ex art. 1 e 5 legge n. 223 del 1991, costituisce condotta antisindacale indipendentemente dalla volontà legislativa dell'imprenditore, violando la procedura prevista dalla legge e, comportando pregiudizio all'azione del sindacato ed al suo prestigio.
Tale tendenza giurisprudenziale ha, poi, trovato il suo culmine nella suindicata sentenza delle SS.UU. n. 302 del 2000.
D'altra parte, non costituisce affatto una contraddizione o un'anomalia l'evenienza che una condotta antisindacale si atteggi, in quanto plurioffensiva, anche a violazione di diritti soggettivi individuali dei lavoratori (cfr., in tema di licenziamento: Cass. SS. UU. 17 febbraio 1992 n. 1916; in tema di trasferimento: Cass. SS. UU. 13 dicembre 1993 n. 12261).
Sicché, con riferimento alla fattispecie in esame, è illegittimo un provvedimento concessorio nel caso in cui, da una parte, l'adozione del criterio della rotazione risulti espressamente esclusa, d'altra parte nessun altro criterio risulti essere stato comunicato dal datore di lavoro ed assoggettato ad esame congiunto.
Infatti, non risulta versato in atti alcun documento dal quale risulti che la società abbia adempiuto all'obbligo di comunicazione dei criteri di scelta alle organizzazioni sindacali, non essendo all'uopo sufficienti mere clausole di stile, con cui si dà atto di avere espletato la procedura sindacale di cui alla legge n. 164/75, che non enuncino i criteri di scelta adottati dall'imprenditore né il generico richiamo alla connessione esclusiva alle esigenze tecnico-organizzative conseguenti il piano di ristrutturazione che fanno venir meno il meccanismo di cui all'art. 1, comma 8, cit., come indicato nella comunicazione del 31.10.2002.
Invero, con la comunicazione citata la società, escludendo in ogni caso la rotazione per ragioni di carattere tecnico-produttivo, non ha fornito indicazioni specifiche sui criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, ma si è limitata ad elencare un certo numero di reparti ed uffici aziendali e le relative posizioni professionali presenti nell'ambito degli stessi, senza ancorare in alcun modo il potere di scelta dei dipendenti da collocare in cigs a parametri oggettivi e verificabili e senza indicare il numero complessivo dei dipendenti occupati.
Risulta, infatti, estremamente generico e non ancorato a parametri certi il riferimento, contenuto in detta comunicazione, all'individuazione dei lavoratori da sospendere "sulla base delle esigenze tecniche, organizzative e produttive, avuto riguardo alle esigenze professionali e funzionali".
Deve, dunque, intendersi caratterizzata dal requisito dell'antisindacalità la condotta del datore di lavoro che, anche da un punto di vista puramente obiettivo, non si conformi a quanto previsto dall'art. 1, comma 7, L. 23 luglio 1991 n. 223, allorquando detto datore, come ricorre nel caso di specie, individui i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere in maniera generica e di fatto ostativa ad una effettiva attività di controllo da parte delle organizzazioni sindacali sulla corretta attuazione da parte dell'azienda dei meccanismi di sospensione in CIGS dei dipendenti.
E', infine, utile ricordare che consolidata giurisprudenza, in merito all'aspetto dell'antisindacalità dei comportamenti denunciati, ritiene sufficiente la mera lesività delle condotte in relazione all'interesse protetto, non essendo necessaria l'intenzionalità, da parte dell'azienda, della condotta lesiva.
Quanto, poi, alla eccepita parziale modifica degli artt. 5, comma 4, L. 164/1975 e 1, comma 7, L. 223/91 ad opera del D.P.R. 218/2000 in base all'art. 20 della legge delega n. 59 del 1997, deve rilevarsi che la questione non risulta rilevante nel caso di specie.
E' noto che l'art. 2 D.P.R. 218/2000 ha previsto che l'imprenditore dia tempestiva comunicazione alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. di categoria comparativamente più rappresentative operanti in provincia, della volontà di richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale.
In entrambi i casi a richiesta di una delle parti si procederà ad un esame congiunto della situazione; il D.P.R. precisa quale dovrà essere l'oggetto di tale esame e include tra gli argomenti da trattare il programma che l'impresa intende attuare, il numero dei lavoratori da sospendere, i criteri di individuazione degli stessi e le modalità della rotazione o, in alternativa, le ragioni tecnico-produttive ostative all'adozione di tale ultimo meccanismo.
Confrontando la meno recente normativa (L. 223/91) con quella più recente, si evince che solo la prima sancisce la necessità che i contenuti della CIGS vengano resi noti preventivamente rispetto all'esame congiunto, ciò allo scopo di soddisfare l'evidente esigenza di far sì che l'esame sia significativamente denso di contenuti, potendo le OO.SS. e le RSU realmente svolgere il loro ruolo di mediazione solo se in condizione di conoscere approfonditamente i termini della questione.
Il giudice della fase ex art. 28 St. Lav., conformemente a quanto sostenuto dal Tribunale di Milano nel decreto 26 luglio 2003 esibito dalla OO.SS., ha ritenuto che la normativa della L. 223/91 non può ritenersi abrogata dal D.P.R. 218/2000, in quanto: l'art. 13 del D.P.R. non prevede tra le norme abrogate quelle di cui si discute; mediante l'art. 2 del D.P.R. 218/2000 il Governo ha operato un eccesso di delega. Su quest'ultimo aspetto, il giudice ha sostenuto che:
- la L. 59/97 ha conferito al Governo una delega permanente per emanare ogni anno un disegno di legge finalizzato alla delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, allo scopo di semplificare gli stessi, di ridurre il numero delle fasi procedimentali, delle amministrazioni intervenienti, dei termini per la conclusione dei suindicati procedimenti nonché allo scopo di sopprimere procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore;
- la riforma dei procedimenti amministrativi non incide sulla normativa regolatrice delle comunicazioni che deve effettuare l'imprenditore e dell'esame congiunto che imprenditore, sindacati e RSU devono compiere nell'ambito della più ampia procedura che deve condurre alla sospensione in CIGS dei lavoratori ed alla erogazione salariale;
- ciò si ricava proprio dalla sentenza delle SS.UU. n. 302 del 2000 che ha chiarito che la comunicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere svolge una duplice funzione: quella di porre le organizzazioni sindacali in grado di concordare la scelta dei lavoratori da sospendere e quella di assicurare la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa;
- la legge 223/91, dunque, riconosce e regola diritti dei sindacati e dei lavoratori e non certo procedimenti amministrativi né può considerarsi come regolatrice di procedimenti amministrativi connessi; essa, pertanto, non poteva essere oggetto della delega di cui alla L. 59/97; quindi, quando la norma di cui al comma 8 dell'art. 20 L. 59/97 ha delegato il Governo ad emanare regolamenti delegati per disciplinare il procedimento per la concessione del trattamento della CIGS, ha certamente inteso limitare detta delega (pur genericamente riferita anche alle leggi 223/91 e 451/94) ai soli aspetti strettamente inerenti alle fasi costituenti procedimento amministrativo e non certo a quelle che del procedimento amministrativo non condividono natura e contenuti.
Ciò premesso, l'eccezione della società in ordine alla parziale abrogazione delle norme disciplinanti l'onere per l'impresa di comunicazione preventiva dei criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere, non è rilevante nel presente procedimento nella misura in cui - a prescindere dalla correttezza o meno della tesi esposta dall'opponente - non è stato allegato né provato che successivamente l'esame congiunto sui criteri di scelta vi sia stato in concreto e che, dunque, l'OO.SS. sia stata posta - almeno successivamente alla comunicazione del 31.10.2002 - nelle condizioni di verificare la trasparenza e l'obbiettività dei criteri considerati dall'impresa.

NESSO DI CAUSALITA' TRA SOSPENSIONE E CAUSALE D'INTERVENTO (CESSAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DALLA SIG.RA TITANIA).
Quanto alla censura della FIOM-CGIL relativa all'assenza della causa integrabile, va preliminarmente osservato che, in tema di cassa integrazione guadagni, i concetti di scelta non conforme ai criteri concordati con gli accordi sindacali e alle finalità specifiche dell'istituto e di scelta discriminatoria sono diversi (Cass. civ., sez. lav., 12/11/1998, n.11457). Infatti, il primo identifica in negativo un'area più vasta di scelte per la non corrispondenza di esse a determinati criteri (cosiddetto limite interno del potere datoriale di sospensione); il secondo identifica, invece, l'area più ristretta di scelte individuate in positivo per il loro motivo illecito (credo politico o fede religiosa, appartenenza ad un sindacato o partecipazione ad attività sindacali ovvero motivi razziali, di lingua o di sesso) secondo la definizione di atto discriminatorio ricavabile dall'art. 15 della l. n. 300 del 1970 (cosiddetto limite esterno del potere di sospensione).
Ciò premesso, nella scelta della sig.ra TITANIA tra i lavoratori da collocare in cigs, nessuna discriminazione è stata contestata alla società dall'OO.SS.: l'unica censura riguarda, infatti, esclusivamente l'insussistenza della coerenza fra le scelte effettuate e le finalità specifiche cui è preordinata la cassa (e, quindi, la violazione del limite interno che, se accertato, consente al singolo lavoratore di far valere il suo esclusivo diritto al risarcimento del danno per inadempimento del datore). L'assenza di allegazione e prova, a cura dell'OO.SS., di un motivo illecito caratterizzato dalla discriminazione per motivi sindacali, dunque, determina ex se il rigetto della domanda dell'OO.SS. nella parte de qua.
Per completezza di esame, deve aggiungersi anche che, concordemente al giudizio espresso dal Tribunale nella fase sommaria, risultano anzi provate dalla società le ragioni di obiettività e coerenza fondanti, sotto il generale profilo dell'organizzazione produttiva, il provvedimento di sospensione della TITANIA.
Dall'esame delle deposizioni raccolte, invero, è emerso un progressivo esaurimento della utilità della posizione lavorativa occupata dalla TITANIA nell'ambito del settore "Utilizzo Fattori"- sottosettore "Gestione Prodotto" e ciò soprattutto a causa della sostituzione all'interno dell'azienda del programma operativo Priamo, nell'ambito del quale si inseriva la prestazione di caricamento dati del modello ODM (ordini di modifica) effettuata dalla dipendente, con il nuovo programma VDDP (verifica definizione di prodotto), programma maggiormente automatizzato ed in grado di "catturare" quegli stessi elementi da altre banche dati informatiche inserite nel generale sistema informativo della società.
Sul punto: l'informatore Giunone , premesso che la sig.ra TITANIA era addetta in via esclusiva al caricamento degli ordini di modifica nell'ambito del sistema operativo Priamo, ha riconosciuto tuttavia che detto sistema era ormai già nell'ottobre 2002 (epoca in cui lo stesso aveva lasciato l'azienda) in corso di sostituzione ad opera sia del sistema VDDP sia di altri sistemi operativi più efficienti; l'informatore D'Apollo ha fatto riferimento al progressivo esaurimento del programma Priamo negli ultimi mesi del 2002, allo spostamento, in ambito aziendale, dell'attività di caricamento degli ODM dagli enti periferici agli enti centrali, alla maggiore complessità del nuovo sistema operativo; l'informatore Marte , previa breve disamina delle caratteristiche del nuovo sistema VDDP, ha affermato che tale programma era maggiormente automatizzato rispetto al Priamo e rendeva non più necessaria l'attività di caricamento degli ODM come fino ad allora era stata svolta, ciò in quanto detto nuovo sistema era in grado di catturare gli elementi richiesti da altre banche dati informatiche inserite nel generale sistema informativo della società; lo stesso informatore ha precisato che nell'ufficio della sig.ra TITANIA era ancora in corso l'attività di gestione degli ODM, ma che tale attività, diversa da quella di caricamento degli ODM all'interno del sistema operativo, era effettuata sia attualmente che nel periodo precedente da altri dipendenti e non dalla esponente sindacale indicata.
Alla luce dell'istruttoria deve, dunque, ritenersi che il nuovo programma VDDP ha determinato un cambiamento consistente nella centralizzazione della verifica definizione prodotto e della verifica degli ordini di modifica: quindi, mentre precedentemente gli ODM venivano elaborati in sede locale (…) e poi trasmessi centralmente attraverso l'inserimento dei dati che la sig.ra TITANIA ricavava da una lettera alla stessa trasmessa dall'ufficio, successivamente i dati ODM venivano automaticamente recepiti dal nuovo sistema informativo VDDP.
Inoltre, col nuovo programma VDDP è derivata la cessazione dell'attività di semplice trasmissione attraverso digitazione dei dati ODM, attività cui era addetta esclusivamente la sig.ra TITANIA, permanendo la diversa attività di gestione dell'ODM svolta da altro personale.
Quanto sopra esposto assorbe logicamente anche il riferimento alla mancata sospensione in CIGS di altri componenti RSU ( Socrate e Platone ) facenti parte di diverse organizzazioni sindacali, non risultando dagli atti compiutamente provato che le posizioni lavorative degli stessi avessero subito un corrispondente "esaurimento" in virtù dei processi di riorganizzazione aziendale conseguenti alla crisi economica che aveva investito la stessa e che aveva, tra l'altro, determinato il ricorso alla cassa integrazione.
Dall'istruttoria espletata nella fase sommaria, dunque, deve ritenersi che la sospensione della lavoratrice, addetta ad una attività cessata, era effettivamente correlata ad un programma di gestione della crisi "orientato al contenimento dei costi di funzionamento e di struttura particolarmente critici rispetto all'andamento economico e al risultato aziendale" e non frutto di scelte irrazionali o discriminatorie, non provate dall'OO.SS.

ACCESSO NEI LOCALI DELL'AZIENDA.
Quanto, poi, alla eccepita limitazione della sig.ra TITANIA all'esercizio dell'attività sindacale ed all'accesso ai locali dell'azienda, va preliminarmente osservato che il lavoratore sospeso in cig che abbia la qualifica di rappresentante sindacale aziendale ha il diritto di entrare nel posto di lavoro al fine di esercitare l'attività sindacale inerente alla carica ricoperta, poiché la sospensione in cig non fa venir meno i diritti sindacali in capo ai lavoratori coinvolti da tale provvedimento (Pret. Milano, 20/12/1986; Pret. Cassano d'Adda, 31/01/1986; Pret. Monza, 16/06/1983; Pret. Cittaducale, 08/03/1983).
Ciò premesso, nonostante il responsabile delle Relazioni Sindacali, Minosse , abbia riferito alla sig.ra TITANIA che i rappresentanti sindacali in cigs potevano accedere solo alla saletta sindacale (allegato dalla stessa società opponente) sulla base di una costante prassi adottata dall'azienda (nessuna prova, tuttavia, al riguardo è stata fornita dalla società) e di accordi sindacali (non allegati dalla società), dall'istruttoria espletata nella fase sommaria è emerso che la esponente TITANIA, pur collocata in CIGS, non ha trovato sostanziali ostacoli all'esercizio dell'attività connessa alla carica sindacale ricoperta.
Su tale punto, l'informatore Cicero ha dichiarato di avere visto nel periodo elettorale 11-12 giugno 2003 la sig.ra TITANIA discutere liberamente con una dipendente negli uffici della Zzzz (società collegata al gruppo Sempronia) e, comunque, di avere visto la sig.ra TITANIA muoversi liberamente all'interno dello stabilimento Sempronia (attiguo, come precisato dall'informatore, agli uffici Zzzz ); l'informatore D'Apollo ha affermato di avere visto la sig.ra TITANIA all'interno dello stabilimento Sempronia spa nel periodo successivo al maggio 2003 e, precisamente, in occasione delle elezioni ed anche qualche giorno prima delle stesse.
Al riguardo, gli informatori Coxx , Giunone e Marte non hanno riferito circostanze specifiche su questo aspetto. L'informatore Caww , dopo aver premesso di avere incontrato nel periodo elettorale la sig.ra TITANIA all'interno della saletta sindacale e del corridoio adiacente e di non aver visto la stessa all'interno del proprio reparto (officina), ha riferito di non essere a conoscenza degli spostamenti della rappresentante FIOM-CGIL all'interno dello stabilimento nel periodo pre-elettorale: la sua deposizione dunque, collocandosi in una prospettiva inevitabilmente limitata, non è in grado di inficiare gli elementi istruttori a sostegno della ricostruzione in precedenza esposta.
Aggiungasi, poi, che la FIOM-CGIL è risultata la prima componente eletta nelle intervenute elezioni sindacali: tale circostanza (non contestata) - unitamente alla prova espletata - può essere, quindi, valutata come ulteriore elemento (sintomatico) della possibilità per i suoi esponenti più rappresentativi di esplicare la necessaria attività di propaganda elettorale all'interno dello stabilimento.

ATTUALITA' DELLA CONDOTTA.
Quanto all'attualità della condotta, come è noto, un prevalente indirizzo giurisprudenziale circoscrive l'esperibilità del procedimento ex art. 28 St. Lav. a quelle condotte datoriali che presentino il requisito dell'attualità, quanto meno sub specie di persistenza degli effetti negativi (ab origine, Cass. SS.UU., 3.7.84, n. 3894; conforme, Cass. lav., 21.10.97, n. 10339). Si argomenta che, nell'eventualità di comportamento inattuale e difettando un qualche effetto da rimuovere, sarebbero precluse sia pronunce soltanto dichiarative sia condanne in futuro.
Sul rilievo, tra l'altro, che un orientamento troppo rigoroso in tal senso condurrebbe all'assoluta insindacabilità delle condotte perfezionatisi uno actu o, comunque, non produttive di effetti permanenti, si è fatta strada la tesi dell'ammissibilità dell'azione anche quando la singola condotta sia esaurita, purchè l'illegittimo comportamento del datore di lavoro, valutato globalmente, risulti idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell'attività sindacale (Cass. 1684 del 05.02.2003; Cass., sez. lav., 02-06-1998, n. 5422; Cass., sez. lav., 2.9.96, n. 8032).
Si è giunti anche a ritenere la proponibilità della domanda di una condanna in futuro, qualora le circostanze di fatto rendano probabile la reiterazione della condotta antisindacale (Pret. Napoli, 5.4.95; Pret. Venezia, 31.10.95; Pret. Cividale del Friuli, 4.12.95; Pret. Bologna, 5.5.92).
La Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato anche che "Il comportamento antisindacale - l'attualità del quale o, almeno, dei relativi effetti, è necessaria ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 28 L. n. 300 del 1970 - è integrato da ogni atto volto ad impedire, a colpire o a limitare l'esercizio delle libertà e delle attività sindacali, sicché, se non è mai identificabile con una condotta violatrice di meri interessi patrimoniali o morali di singoli, dovendo risultare di pregiudizio agli interessi collettivi di una larga sfera di lavoratori, può essere integrato anche da un comportamento che, pur lesivo di interessi di singoli lavoratori, sia altresì diretto a limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero" (Cass. 3780/1990).
Ciò premesso, va rilevato che nel caso di specie, secondo la prospettazione della organizzazione sindacale, si versa nell'area della compromissione del diritto di libertà sindacale: in tal caso, la lesione di diritti individuali dei lavoratori, ove contemporaneamente pregiudichi l'esercizio della libertà e della attività sindacale, può esser fatta valere dal sindacato al limitato scopo della tutela dei diritti sindacali offesi (Cass. 1364/1991).
Trattandosi, dunque, di prerogativa imprescindibile delle organizzazioni sindacali quella di tutelare le posizioni soggettive dei propri aderenti e, in generale, del complesso dei lavoratori, l'omessa comunicazione dei criteri di scelta da parte del datore di lavoro lede il diritto delle OO.SS. di conoscere le scelte del datore e eventualmente contrastarle in sede di esame congiunto o, comunque, di negoziare con il datore la scelta dei lavoratori da sospendere: tale comportamento si pone, pertanto, su un piano strettamente sindacale e configura l'interesse ad agire del sindacato per rimuoverne gli effetti, identificati espressamente dall'OO.SS. nel ricorso ex art. 28 St. Lav. nella collocazione dell'esponente sindacale, di cui è chiesta la riammissione (cfr. conclusioni di cui al ricorso citato). Il sindacato, quindi, nel richiedere al giudice della fase sommaria l'emissione dell'ordine di riammissione della lavoratrice ha individuato in concreto l'effetto da rimuovere (sospensione della sig.ra TITANIA) al fine di ripristinare la sua immagine pregiudicata dalla condotta antisindacale.
Così interpretata la domanda, nel caso concreto - ove si discute della omessa comunicazione dei criteri di scelta (unica condotta accertata come antisindacale) - va considerato che la condotta indicata, al momento del deposito del ricorso ex art. 28 e sino alla decisione della fase sommaria, era idonea a produrre effetti duraturi rispetto alla lesione della libertà e attività sindacale.
Il ricorso ex art. 28, infatti, è stato depositato (in data 11.06.2003) dopo circa 15 giorni dalla comunicazione alla sig.ra TITANIA, componente sindacale Fiom-Cgil della lettera di collocazione in cigs e, dunque, tempestivamente presentato al chiaro scopo di ottenere un provvedimento costitutivo eziologicamente e cronologicamente collegato ai fatti contestati e non già diretto a far emettere dal giudice meri ordini per il futuro o di semplice accertamento (cfr. Cass. 19 agosto 1987, n. 6946) svincolati da una situazione antigiuridica in via di attualità produttiva di conseguenze - anche - sfavorevoli.
Non valeva, quindi, il rilievo della società - già sollevato nella fase sommaria - relativo alla tardività del ricorso ex art. 28 rispetto alla condotta denunciata (di omissione dei criteri di scelta nella comunicazione datata 31.10.2002): riguardo ad un obbligo di comunicazione preventiva, invero, era evidente che l'inadempimento del datore di lavoro nei confronti del sindacato si perfezionava e si manifestava definitivamente con l'adozione del provvedimento che avrebbe dovuto essere preceduto dalla consultazione; in linea di principio, nello stesso momento si è compiuto definitivamente il comportamento antisindacale, non essendo successivamente più possibile lo svolgimento dell'attività sindacale e, dunque, l'esame della situazione dell'azienda nel suo complesso, la verifica e la portata della crisi nonché la valutazione degli interessi dei lavoratori. Ad ogni modo, anche l'eventuale ritardo, sia pur notevole, della proposizione del ricorso ex art. 28 rispetto all'inizio della condotta antisindacale non avrebbe determinato l'inammissibilità del ricorso stesso se il comportamento denunciato fosse stato ancora in atto con permanenza degli effetti lesivi della libertà e della attività del sindacato e del diritto di sciopero: la mancata fissazione da parte del legislatore di un termine di decadenza per la proposizione di un'azione ex art. 28 St. Lav. consentiva alle organizzazioni sindacali di scegliere liberamente, nell'ambito delle proprie valutazioni e nell'esercizio dei propri poteri di autotutela, i tempi per la domanda giudiziaria di cessazione dell'attività sindacale, che avrebbe potuto essere proposta anche dopo lungo tempo dall'inizio dell'illegittima condotta.
Inoltre, sempre in riferimento alla fase sommaria, non poteva ritenersi priva di attualità la azione, atteso che la sussistenza di tale requisito non era esclusa dall'esaurirsi della singola condotta antisindacale del datore di lavoro, perchè il comportamento illegittimo di quest'ultimo risultava persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne conseguiva, tale da determinare una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell'attività sindacale. Anche un accertamento giudiziale poteva, infatti, essere funzionale allo scopo di porre fine ad una situazione di illegittima compressione della libertà e attività sindacale (Cass. 11741/2005) su cui potevano interferire - e continuare a spiegare effetti ancora rimuovibili - prese di posizione di parte datoriale, sicchè la declaratoria di antisindacalità era ammissibile anche quando si trattava di comportamenti cessati, ma sicuramente suscettibili di essere reiterati e la tutela repressiva era l'unico mezzo giuridico per ripristinare l'immagine e il credito del sindacato che si assumeva leso.
Ciò premesso, il riconoscimento, nel decreto impugnato, della attualità della condotta antisindacale al tempo della decisione della fase sommaria è certamente da condividere; tuttavia, l'evento delle dimissioni, sopravvenuto all'udienza di discussione della fase sommaria (e, pertanto, non conoscibile dal giudice che ha emesso il decreto impugnato) incide sulla verifica del requisito in esame nella presente fase dell'opposizione.
Il sindacato, invero, nel ricorso ex art. 28 ha individuato specificamente il bene della vita preteso nella riammissione in servizio dell'esponente sindacale collocata in cigs, in tal modo espressamente riconoscendo che il ripristino della immagine, pregiudicata dalla condotta antisindacale, poteva derivare esclusivamente dalla rimozione dell'effetto lesivo della libertà e attività del sindacato ovvero della sospensione in cassa integrazione.
Affinchè la tutela apprestata dall'art. 28 legge n. 300 del 1970 sia effettiva, invero, accanto all'accertamento della violazione di un diritto sindacale da parte del datore di lavoro, deve poter essere pronunciato un ordine al datore di lavoro stesso di cessazione del comportamento lesivo dell'interesse, la cui organizzazione sindacale è portatrice, e di rimozione degli effetti.
Consegue, quindi, che l'esaurirsi della singola azione antisindacale del datore di lavoro ovvero l'insuscettibilità di cessazione o rimozione del comportamento denunciato costituisce preclusione alla pronuncia del giudice di cessazione del comportamento illegittimo, non essendo utilizzabile la tutela ex art. 28 st. lav. al fine di ottenere una pronuncia meramente dichiarativa, laddove, in punto di fatto, non esistano più atti o effetti lesivi da rimuovere.
Sul punto, l'organizzazione resistente, nella fase dell'opposizione, non solo non ha contestato la sopravvenienza delle dimissioni dell'esponente sindacale, ma ha chiaramente dimostrato di non avere più alcun interesse ad un provvedimento che ordini alla società la cessazione della condotta antisindacale, la rimozione degli effetti e, quindi, la riammissione in servizio della sig.ra TITANIA (richieste nella fase sommaria): nelle conclusioni allegate nella memoria difensiva del presente giudizio di cognizione piena, infatti, l'OO.SS. ha chiesto soltanto una pronuncia dichiarativa dell'antisindacalità; inoltre, nelle note autorizzate, da un lato, ha espressamente riconosciuto che le dimissioni incidono sull'attuale eseguibilità dell'ordine di riammissione contenuto nel decreto opposto e, dall'altro, non ha esplicitato gli eventuali ulteriori effetti lesivi procurati né la attualità degli effetti della omessa informativa formale (del resto non ha domandato nessuna pronunzia costitutiva, come già precisato) né il conseguente attuale e reale interesse dell'organismo sindacale ad agire.
Esclusa la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere (l'OO.SS. ha insistito nella domanda di declaratoria di antisindacalità della condotta della società - su cui vi è contrasto tra le parti - per come reso evidente dalla lettura della memoria difensiva e dalle richieste formulate all'udienza di discussione; cfr. al riguardo Cass. 5607/2005; 6403/2004), pur condividendo le argomentazioni giuridiche contenute nel decreto impugnato, la sopravvenienza delle dimissioni dell'esponente sindacale e l'assenza di apposita domanda di una pronunzia costitutiva a cura dell'OO.SS. determinano, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto n. 3/04 emesso dal Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in data 07.01.2004 e la declaratoria dell'inammissibilità della domanda formulata dall'OO.SS. per sopravvenuto difetto di interesse.
Quanto alle spese di lite, premesso che il decreto al momento dell'emissione doveva ritenersi giusto e valido, va applicato in riferimento alle spese sostenute nella fase sommaria il principio della soccombenza virtuale e, quindi, alla luce delle superiori considerazioni (accoglimento parziale della domanda dell'OO.SS. di cui al ricorso ex art. 28), le stesse vanno compensate nella misura della metà con condanna del datore al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo (cfr. Cass. 19126/2004 sulle spese della fase monitoria e della fase dell'opposizione a decreto ingiuntivo in caso di totale accoglimento dell'opposizione: "se l'accoglimento dell'opposizione è determinato dall'adempimento totale sopravvenuto all'emanazione del decreto e non conflittuale - caso ricorrente quest'ultimo se l'opponente ha adempiuto, ma persiste nella propria linea difensiva - ma permanga contrasto sull'onere delle spese, poiché al momento dell'emanazione (art. 634 cod. proc.civ.) il decreto era giusto e valido, il giudice deve provvedere sulle stesse, anche della fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale").
Quanto alle spese di lite della presente fase dell'opposizione, sussistono giusti motivi per ritenerle interamente compensate, anche alla luce della sopravvenienza del difetto di interesse dell'OO.SS.
Nola, 07.11.2005
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Monica Galante)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando sulla opposizione al decreto n. 3/2004 ex art. 28 St. Lav. emesso dal Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in data 07.01.2004, formulata da SEMPRONIA S.P.A., in persona del procuratore speciale, Mevio Mx, contro FIOM-CGIL, in persona del Segretario Provinciale, Mz Caio, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
accoglie l'opposizione, revoca il decreto impugnato e dichiara l'inammissibilità della domanda formulata dall'OO.SS. per sopravvenuto difetto di interesse;
compensa le spese di lite della fase sommaria nella misura della metà e condanna la società opponente al pagamento, in favore dell'organizzazione sindacale, al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 1.000,00, di cui € 500,00 per diritti, oltre I.V.A. e C.p.a. come per legge, da attribuirsi in favore dei procuratori dell'OO.SS. distrattari;
compensa le spese di lite della fase dell'opposizione interamente tra le parti.
Nola, 07.11.2005
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Monica Galante

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