Personale ATA
-Anzianità maturata presso l’Ente locale di provenienza-
Tribunale di Nola – Giudice del Lavoro, Dott.ssa Stefania Basso, sentenza del 06/06/2006
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Riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ Ente di provenienza ai fini giuridici ed economici: esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione - procedibilità del ricorso – difetto di legittimazione passiva dell’Istituto scolastico – art. 3 accordo collettivo del 20.07.2000 – nullità parziale – decreto interministeriale del 05.04.2001 – disapplicazione - diritto al riconoscimento, ai fini economici e giuridici, dell’anzianità maturata presso l’Ente locale di provenienza e relativo pagamento delle differenze stipendiali - sussistenza – interessi legali – maggior danno e rivalutazione monetaria ex art.22 comma 36° Legge n.724/94 – indennità integrativa speciale.
Nella sentenza
>>Attuale datore di lavoro dei ricorrenti è lo Stato ed è questi tenuto alla corresponsione della giusta retribuzione
>>La conservazione dell’anzianità (prevista dal comma 2° dell’art. 8) è un principio inviolabile dalla amministrazione, …; né all’uopo possono essere invocate le disposizioni dell’accordo del 27.07.2000, del D.I. n. 184/99 e del D.M. del 05.04.1999 dal momento che essi hanno l’esclusivo compito di disciplinare le modalità e i tempi del trasferimento. Del resto la normativa citata evidenzia in maniera chiara che il passaggio allo Stato del personale ATA dagli Enti Locali altro non è che una mera modifica soggettiva del datore di lavoro per sopravvenuto trasferimento, fenomeno che in quanto tale è riconducibile sotto l’alveo dell’art. 2112 c.c. e del C.C.N.L. del comparto scuola e al quale non può che applicarsi il principio della prosecuzione ininterrotta dell’originario rapporto di lavoro, con conseguente riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso l’Ente di provenienza a fini sia giuridici che economici e del relativo trattamento economico. Ne discende, dunque, che l’inquadramento professionale e retributivo disposto nel suddetto accordo collettivo esorbita dai limiti posti dalle precedenti fonti normative sancendo una regola affatto diversa. .. l’accordo in esame non è riconducibile al tipo di contrattazione collettiva disciplinato dal titolo III D.Lgs 165/01 cui gli artt. 2 comma 3° e 45 comma 1° del medesimo decreto conferiscono il potere di disciplinare i trattamenti economici. Inoltre, proprio la legge 124 non consente la determinazione degli effetti del trasferimento da parte di un successivo decreto interministeriale, preoccupandosi direttamente di individuarli e delegando alla normazione secondaria soltanto il potere di stabilire i tempi e le modalità di trasferimento.
>>L’autodefinizione legislativa della norma come norma interpretativa non vincola l’interprete.
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TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Stefania Basso, presso il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell’udienza di discussione del 6 giugno 2006 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 985/03 (ivi riunita la causa di cui al n. 1071/03)
TRA
Tizio, Caia, Mevia, Sempronia rappresentati e difesi dall’avv. … elettivamente domiciliati in Nola … presso lo studio dell’avv. … -Ricorrenti –
E
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Istituto I.T.C.G. “ Xxxx” di Zzzz in persona del dirigente scolastico pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura di Stato presso i cui uffici , in Napoli alla via Diaz n. 11, domiciliano ex lege
-Resistenti –
Nonchè
Istituto L.S.S. “Kkkk” di Zzzz in persona del dirigente scolastico pro tempore -Resistente–
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi riuniti in corso di causa per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i ricorrenti in epigrafe, premesso di essere stati dipendenti dell’amministrazione provinciale di Napoli e di essere stati trasferiti nei ruoli del personale ATA dello Stato ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 L. 124/1999, chiedevano il riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza sia a fini giuridici che economici e la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento delle differenze stipendiali dovute a partire dal 01.01.2000 calcolate tra lo stipendio dovuto in base alla categoria ed all’anzianità secondo il C.C.N.L. del 26.05.1999 e C.C.N.L. – secondo biennio economico del 15.03.201 del comparto scuola ed il minor importo corrisposto oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Si costituivano le convenute eccependo l’improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto scolastico e l’infondatezza nel merito delle domande.
Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di improcedibilità dei ricorso, posto che i ricorrenti hanno ritualmente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Fondata è viceversa l’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva dell’Istituto scolastico convenuto atteso che (pur essendo gli istituti statali di istruzione superiore organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell’amministrazione statale , ma godendo gli stessi di mera autonomia amministrativa) attuale datore di lavoro dei ricorrenti è lo Stato ed è questi tenuto alla corresponsione della giusta retribuzione: pertanto, la domanda deve essere rigettata nei confronti dell’Istituto scolastico resistente.
Nel merito, il ricorso, nei confronti del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA in persona del suo legale rappresentante pro tempore (di cui l’Ufficio Scolastico regionale è solo articolazione periferica) è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Al riguardo l’Art. 8 L. 124/1999 - (Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato) espressamente prevede: “1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado e' a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.
2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonchè il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto.
3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed e' inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.
4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonche' della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito.
5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI”.
Il decreto interministeriale n. 184 del 23.07.1999 è stato il primo provvedimento di attuazione delle modalità di trasferimento (così come previsto dal comma 4° del citato art. 8); esso ha fornito una serie di elementi utili alla individuazione della corrispondenza tra le qualifiche ed i profili posseduti dal personale da trasferire con quelle previste dal C.C.N.L. per il personale A.T.A. statale. Ed infatti, l’art. 3 del suddetto decreto ha statuito che: “1. gli Enti Locali provvederanno, fino al termine dell’esercizio finanziario 1999, alla retribuzione e alla applicazione del C.C.N.L. del comparto e Regioni e Autonomie locali, del personale di ruolo che passa allo Stato per effetto dell’art. 8 della legge 03.0.1999 n. 124. Con successivi decreti anche collettivi, dei Provveditori agli Studi, sulla base di specifica specificazione rilasciata dagli Enti Locali cedenti, verrà corrisposta, a titolo provvisorio, a decorrere dal 01.01.2000 la retribuzione stipendiale in godimento al personale trasferito. 2. con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i ministri dell’Interno, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e per la funzione pubblica verranno definiti i criteri di inquadramento, nell’ambito del comparto scuola, finalizzati all’allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quello del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché dell’incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell’anzianità maturata presso gli Enti, previa contrattazione collettiva, da svolgersi entro il mese di ottobre 1999, fra l’ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti Scuola ed Enti Locali, ai sensi dell’art. 34 del D.L.vo 29/1993 e dell’art. 47 della L. n. 428/1990. 3. Gli inquadramenti individuali verranno realizzati con decreti disposti dai Provveditori agli Studi”.
L’ARAN e le organizzazioni sindacali del comparto scuola hanno, poi, firmato l’accordo sindacale del 20.07.2000 che all’art. 1 stabilisce: “il presente accordo si applica dal 01.01.2000 al personale dipendente dagli Enti Locali e transitato nel comparto scuola, ai sensi dell’art. 8 della L. 03.05.1999 n. 124 e degli artt. 5 e 10 del D.M. 23.07.999 N. 184, attuativi della citata legge, con esclusione del personale che svolge funzioni o compiti rimasti di competenza dell’Ente Locale”.
Il 1° comma dell’art. 2 aggiunge: “ al personale di cui al presente accordo, pur nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro, cessa di applicarsi a decorrere dal 01.01.200 il C.C.N.L. 1.04.1999 di Regioni – Autonomie Locali e dalla stessa data si applica il C.C.N.L. 26.05.1999 della scuola, ivi compreso tutto quanto si riferisce al trattamento accessorio, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli successivi”.
L’art. 3 recita: “I dipendenti, di cui all’art. 1 del presente accordo, sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell’allegata tabella B, con le seguenti modalità. Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31.12.1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità nonché, per coloro che ne sono provvisti, dall’indennità specifica prevista dall’art. 4, comma 3 del C.C.N.L. 16.07.1996 Enti Locali come modificato dall’art. 28 del C.C.N.L. 01.04.9999 Enti Locali, dall’indennità prevista dall’art. 37, comma 4, del C.C.N.L. 06.07.1995 e dall’indennità prevista dall’art. 37, comma 1, lett. d) del medesimo C.C.N.L. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31.12.1999, come sopra indicato, è corrisposta “ad personam” e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l’indennità integrativa speciale nell’importo in godimento al 31.12.1999, se più elevato di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola, l’inquadramento definitivo, nei profili professionali della scuola, del personale di cui al presente accordo dovrà essere disposto tenendo conto della tabella A di equiparazione allegata”.
Il decreto interministeriale del 5.04.2001 ha integralmente recepito il suddetto accordo.
Orbene, può ritenersi pacifico che l’accordo del 20.07.2000, recepito dal decreto interministeriale del 5.04.2001 ha comportato, in favore del personale in questione, il riconoscimento del solo “maturato economico” o in altri termini della anzianità equivalente al trattamento economico maturato presso l’Ente di provenienza – con conseguente percezione di una retribuzione corrispondente a quella in godimento al momento del trasferimento – e non anche della superiore effettiva anzianità di servizio.
In altre parole, il criterio di inquadramento previsto dall’accordo è del tutto opposto rispetto a quello previsto dalla legge: infatti, piuttosto che calcolare la complessiva anzianità in ruolo del dipendente trasferito, determinando di conseguenza la retribuzione (ovviamente superiore a quella percepita prima del trasferimento per effetto del C.C.N.L. del comparto scuola) spettante in base alle tabelle retributive del C.C.N.L. vigente - analogamente a quanto avviene per tutto il restante personale del comparto – si determina la retribuzione in godimento al momento del trasferimento e, sulla base di questa, si individua una anzianità convenzionale, attribuendola al dipendente agli effetti del trattamento retributivo e dei successivi scatti stipendiali di anzianità.
Ciò discende dal differente contenuto dei contratti collettivi di origine: infatti, mentre nell’ordinamento della scuola l’anzianità di servizio comporta una progressione economica, nell’ordinamento degli Enti locali tale effetto non si produce. Pertanto, l’inquadramento per anzianità di un dipendente che proviene dagli Enti Locali determina, nell’ordinamento della scuola, l’attribuzione di corrispondenti scatti di anzianità con correlativo aumento stipendiale rispetto a quello in godimento al momento del trasferimento.
Tanto premesso deve rilevarsi che la disposizione dell’art. 8 L. 124/99 ha chiaramente attribuito pieno rilievo all’anzianità pregressa sia sotto il profilo giuridico che sotto quello economico: in effetti, ciò che si è inteso garantire ai dipendenti ATA degli Enti Locali è l’attribuzione del trattamento economico, correlato all’anzianità effettiva maturata fino al momento precedente al trasferimento nel ruolo del personale ATA dello Stato.
Alla luce di tali osservazioni, gli atti normativi secondari e l’accordo sindacale recepito dal D.M. non possono che essere considerati illegittimi. Infatti, se, da un lato, era riconosciuto il potere di determinare successivamente le modalità di trasferimento del nuovo personale, dall’altro lato, nessuna disposizione consentiva di eludere l’integrale riconoscimento all’istante di un diritto concretamente attribuito solo in parte. Infatti, in nessuna disposizione di legge è stata attribuita alla contrattazione successiva la facoltà di scegliere le modalità più opportune per l’armonizzazione dello status giuridico – economico dell’ex personale ATA, con criteri che legittimassero una concretizzazione parziale, o minima dell’anzianità pregressa. Il 4° comma dell’art. 8 cit. in effetti, non fa che rinviare al decreto interministeriale esclusivamente il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 con lo scopo di demandare ad un successivo decreto la valutazione delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica e alla revisione della tabelle organiche del medesimo personale.
Pertanto, la conservazione dell’anzianità (prevista dal comma 2° dell’art. 8) è un principio inviolabile dalla amministrazione, la quale non ne ha affatto dato attuazione; né all’uopo possono essere invocate le disposizioni dell’accordo del 27.07.2000, del D.I. n. 184/99 e del D.M. del 05.04.1999 dal momento che essi hanno l’esclusivo compito di disciplinare le modalità e i tempi del trasferimento. Del resto la normativa citata evidenzia in maniera chiara che il passaggio allo Stato del personale ATA dagli Enti Locali altro non è che una mera modifica soggettiva del datore di lavoro per sopravvenuto trasferimento, fenomeno che in quanto tale è riconducibile sotto l’alveo dell’art. 2112 c.c. e del C.C.N.L. del comparto scuola e al quale non può che applicarsi il principio della prosecuzione ininterrotta dell’originario rapporto di lavoro, con conseguente riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso l’Ente di provenienza a fini sia giuridici che economici e del relativo trattamento economico.
Ciò significa che l’art. 8 contiene una disposizione che deve essere integrata con altre norme che prevedano soltanto le modalità di inquadramento del personale in questione, esplicitando come assicurare il fine che questa intende perseguire senza intaccarne o ridurne la portata e senza snaturare lo scopo che la stessa si prefigge.
Alla luce di tali osservazioni appare evidente che l’accordo sopra riportato del 20.07.2000 – che, ai sensi degli artt. 34 D.L.vo 29/93 e 47 L. 428/90, avrebbe dovuto disciplinare le modalità di passaggio dei dipendenti e non determinarne gli effetti - lede il principio della conservazione dell’anzianità maturata con evidente deroga al contenuto della delega legittimante l’utilizzo della disciplina integrativa. In effetti l’accordo in questione non trova fondamento nel D.lgs 165/01, ma in un decreto ministeriale e pertanto deve essere valutato nel quadro complessivo della disciplina dettata dalle norme precedenti: la legge, il decreto interministeriale, il decreto che recepisce la contrattazione collettiva. Pertanto, deve ribadirsi che la legge del 1999 rinvia alla normazione secondaria la disciplina delle modalità e dei tempi del trasferimento, statuisce il principio – riaffermato nel decreto interministeriale 184/99 – della conservazione dell’anzianità maturata a fini economici e giuridici e rinvia all’accordo al solo fine di provvedere alla “applicazione della legge 03.05.1999 n. 124”. Ne discende, dunque, che l’inquadramento professionale e retributivo disposto nel suddetto accordo collettivo esorbita dai limiti posti dalle precedenti fonti normative sancendo una regola affatto diversa.
Né può avere rilievo l’osservazione che il potere attribuito alla contrattazione collettiva di derogare alla legge si ha tutte le volte in cui non vi sia una disposizione di senso contrario ai sensi dell’art. 2 comma 2° D.Lgs 165/01: infatti , l’accordo in esame non è riconducibile al tipo di contrattazione collettiva disciplinato dal titolo III D.Lgs 165/01 cui gli artt. 2 comma 3° e 45 comma 1° del medesimo decreto conferiscono il potere di disciplinare i trattamenti economici. Inoltre, proprio la legge 124 non consente la determinazione degli effetti del trasferimento da parte di un successivo decreto interministeriale, preoccupandosi direttamente di individuarli e delegando alla normazione secondaria soltanto il potere di stabilire i tempi e le modalità di trasferimento .
Se, dunque il decreto interministeriale deve intervenire a colmare i vuoti lasciati dalla legge e a sua volta la contrattazione collettiva deve esclusivamente provvedere all’attuazione di quanto già stabilito nella legge e nel decreto stesso, appare evidente che l’interpretazione delle clausole collettive deve avvenire nel rispetto proprio delle fonti gerarchicamente superiori i cui criteri e principi non possono essere derogati dalle parti.
Tanto premesso, e considerato che lo stesso accordo in questione ribadisce il proprio compito di integrazione e attuazione della legge, è lampante che esso non era legittimato a sostituire la norma dettata dalla legge circa il riconoscimento dell’anzianità effettiva maturata nell’ente di provenienza.
D’altro canto anche l’ARAN, in risposta ai quesiti posti dal Tribunale di Milano in ordine all’interpretazione dell’art. 3 comma 1° dell’accordo del 20.07.2000, giunge alle medesime conclusioni. Infatti, con nota del 27.02.2003 n. prot. 1267 ha convocato le organizzazioni sindacali firmatarie del suddetto accordo e le stesse hanno “unitamente ritenuto, nella circostanza, di non dover procedere ad ulteriori pronunce o interpretazioni rispetto al testo letterale dell’accordo” che non trova fondamento nella contrattazione collettiva di cui al D.Lgs 29/93 o al D.Lgs 165/01, ma nel D.I. 184/99. L’accordo citato, dunque, mira esclusivamente a rendere possibile un primo inquadramento del personale in questione nel comparto scuola, non essendo un atto di natura contrattuale ai sensi dei richiamati decreti legislativi. Inquadramenti differenti e definitivi trovano eventuali ragioni non in norme contrattuali, ma nella L. 124/99.
Da ultimo deve rilevarsi che non appare condivisibile la considerazione del resistente in merito alla necessità di garantire l’operazione di trasferimento a “costo zero”: non soltanto infatti, tale affermazione non trova riscontro in alcuna disposizione specifica, ma è anche contraddetta dall’art. 8 comma 5° il quale disciplina la riduzione degli oneri da rimborsare agli Enti Locali di provenienza del personale ATA in corrispondenza del suo trasferimento allo Stato - trasferimento che doveva avvenire in maniera graduale e non dal 1.01.2000 per tutti indistintamente – e pertanto non presuppone che il detto trasferimento avvenga senza costi.
Del resto il costo complessivo per l’amministrazione potrebbe non essere maggiore di quello precedente, dal momento che l’onere complessivo è determinato dallo stipendio tabellare, ma altresì dagli oneri accessori con la conseguenza che accanto ad uno stipendio tabellare maggiore, un complesso di voci accessorie potrebbe essere escluso trattandosi di voci previste per il personale degli Enti Locali e non previsto per i dipendenti statali (oltre alla considerazione che il costo previdenziale ed assistenziale potrebbe essere differente rispetto a quello che in passato lo Stato doveva rimborsare agli Enti Locali).
In conclusione, la domanda è fondata e di conseguenza – dichiarata la nullità dell’art. 3 dell’accordo collettivo del 20.07.2000 nella parte in cui contrasta con l’art. 8 L. 124/99 e disapplicato il decreto 05.04.2001 nella parte in cui recepisce il suddetto accordo – deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, a fini economici e giuridici, dell’anzianità maturata presso l’Ente Locale di provenienza fino al 31.12.1999 con la conseguente condanna dell’amministrazione convenuta (e nella specie MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA in persona del suo legale rappresentante pro tempore) al pagamento dal 01.01.2000 delle differenze stipendiali, dovute al mancato riconoscimento di detta anzianità tra lo stipendio tabellare dovuto in base alla categoria e all’anzianità stabilite dal C.C.N.L. 26.05.1999 del comparto scuola e successive modifiche e il minore importo corrisposto a seguito del trasferimento nei ruoli del personale ATA della scuola.
Su tali somme dovranno essere corrisposti gli interessi legali maturati dalle singole scadenze al soddisfo da portarsi in detrazione dell’eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36° L. 724/94.
Anche la domanda relativa alla indennità integrativa speciale è fondata e pertanto deve essere accolta. Infatti l’art. 3 dell’accordo collettivo del 20.07.200 statuisce che “al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l’indennità integrativa speciale nell’importo in godimento al 31.12.1999, se più elevato di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola”. Pertanto, non essendo contestato che l’indennità integrativa speciale corrisposta alla parte ricorrente dall’ente di provenienza era superiore a quella riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente al pagamento della differenza tra l’indennità integrativa speciale acquisita alle dipendenze dell’Ente Locale di provenienza alla data del 31.12.1999 e quella di ammontare inferiore corrisposta a partire dal 1.01.2000 per effetto del trasferimento nel ruolo dello Stato con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca al pagamento in favore di parte ricorrente alla corresponsione delle suddette somme.
Anche su di esse dovranno essere corrisposti gli interessi legali maturati dalle singole scadenze al soddisfo da portarsi in detrazione dell’eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36° L. 724/94.
Tali conclusioni, a parere della scrivente, non vengono intaccate neanche dalla entrata in vigore della cd. legge finanziaria per l’anno 2006 (L. 266/2005) che all’art. 1 comma 218 così dispone: “Il comma 2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Invero, al riguardo, appaiono pienamente condivisibili le osservazioni del Tribunale di Venezia (ord. 04.04.2006) che qui integralmente si riportano: “la norma in questione non risulta avere natura sostanzialmente interpretativa, bensì innovativa, ed interviene in ogni caso su una questione che costituiva, per effetto di numerose, omogenee, pronunce della Suprema Corte, un dato ormai indiscusso.
A ben vedere un problema in sé di interpretazione in tale disposizione (art. 8 c. 2) non si era nemmeno posto: nelle numerose controversie sorte, in tutto il territorio nazionale, sulla questione, il problema era quello della portata e validità, rispetto a tale disposizione, dell’art. 3 comma 1 dell’accordo 20.07.2000 – D.M. 05.04.2001, non di possibili opzioni interpretative poste dalla norma.
La Cassazione costantemente con le già citate pronunce nn. 3224 e 3225 del 17.02.2005, n. 3356 del 18.02.2005, n. 722 del 04.03.2005, n. 7747 dl 14.04.2005, n. 18652 – 18657 del 23.09.2005, n. 18829 del 27.09.2005, ha chiarito, da un lato, che ai sensi dell’art. 8 c. 2 legge 124/99 il trasferimento coattivo nel diverso comparto implica necessariamente il diritto del personale trasferito all’integrale computo dell’anzianità di servizio, dall’altro che il decreto ministeriale invocato dall’Amministrazione è inidoneo ad innovare l’ordinamento e a derogare a tale disposizione di legge.
Esiste, quindi, un evidente contrasto tra l’interpretazione autentica di cui al comma 218 art. 1 legge 266 e l’uniforme interpretazione fornita dalla Cassazione, anche ex art. 64 del d.lgs. n. 165/2001,e ciò costituisce il presupposto dei dubbi di costituzionalità della nuova disposizione per violazione dei principi di ragionevolezza della scelta legislativa e dell’esigenza di coerenza e certezza del diritto.
È pacifico, infatti, innanzitutto, che l’autodefinizione legislativa della norma come norma interpretativa non vincola l’interprete.
È, d’altro canto, noto che il presupposto per il ricorso alle leggi interpretative è costituito dall’esistenza di gravi ed insuperabili anfibologie (Corte Cost. 187/1981), obiettivi dubbi di ermeneutica (Corte Cost. 299/199) o incertezze interpretative anche se solo potenziali (Corte Cost. 133/1997); è, infine, possibile quando, pur non sussistendo situazioni di incertezza nell’applicazione del diritto o contrasti giurisprudenziali, pur registrandosi quindi un orientamento omogeneo della Corte di Cassazione, siano tuttavia rinvenibili nel testo normativo originario possibili opzioni interpretative (Corte Cost.525/2000).
Nessuno di tali presupposti ricorre nel caso di specie.
Non c’erano rilevanti contrasti giurisprudenziali posto che la giurisprudenza di legittimità era, come detto, assolutamente uniforme e costante.
Non c’erano nemmeno effettivi dubbi interpretativi nel disposto dell’art. 8 comma 2 legge 124/99: il testo della norma è assolutamente chiaro e lineare.
Ne è riprova il fatto che la norma (sedicente) di interpretazione autentica non contiene affatto una delle possibili varianti di senso del testo originario, bensì riproduce esattamente quella normativa secondaria che la Suprema Corte aveva ritenuto in aperto contrasto con la disposizione di cui all’art. 8 comma 2 legge 124/1999.
Il risultato non è, infatti, quello di una saldatura tra norma preesistente (precettiva) e norma successiva (interpretativa) tale da dare luogo ad un precetto normativo unitario, bensì quello di un’integrale sostituzione alla vecchia disciplina, che imponeva il riconoscimento dell’anzianità, di quella nuova, che dà invece rilievo (come, appunto, l’accordo 20.07.2000 – D.M. 05.04.2001) al trattamento economico complessivo.
Ciò posto, ed escluso il carattere sostanzialmente interpretativo del comma 218 art. 1 legge 266, appaiono nel contempo fondati i dubbi di legittimità costituzionale della norma quale disposizione innovativa a carattere retroattivo.
Come noto, il legislatore può emanare norme (non penali) con efficacia retroattiva a prescindere dal carattere interpretativo delle stesse purchè la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza (C. Cost. n. 6/1994, n. 283/1993, n. 424/1993, n. 440/1992, n. 429/1991) e non si ponga in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, quali la tutela dell’affidamento (C. Cost. n. 525/2000, n. 39/1993, n. 424/1993, n. 15/1990 e n. 349/1985) e la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico (C. Cost. 6/1994, n. 29/1993 e n. 822/1988).
Tali condizioni non sembrano rispettate nel caso in esame.
Non è innanzitutto giustificata – con conseguente violazione dei parametri della ragionevolezza e dell’uguaglianza ex art. 3 Cost. – la disparità di trattamento tra soggetti che in base alla norma precedente godevano, uniformemente (orientamento costante Cassazione), del trattamento favorevole e soggetti che, nella stessa situazione di fatto, sono destinati, in base alla nuova norma, ad un trattamento deteriore.
L’irragionevolezza della disparità è tanto più evidente in ragione del fatto che tutto il contenzioso – sia quello già definito alla data di entrata in vigore della legge 266 che quello ancora pendente – si riferisce ad una vicenda (trasferimento personale ATA) già completamente esaurita.
L’effetto retroattivo e peggiorativo della norma in questione rileva, d’altro canto, anche sul piano del legittimo affidamento, con conseguente ulteriore violazione dei parametri della ragionevolezza e dell’uguaglianza ex art. 3 Cost.”.
Nel medesimo senso (con particolare riferimento al carattere innovativo e non retroattivo dell’art. 1 comma 218 in questione) si sono posti del resto anche altri giudici di merito (v. sent. nn. 383/06 del Tribunale di Foggia, 145/06 del Tribunale di Macerata ancora inedite).
Da ultimo, considerato che per un mero errore materiale la condanna nel dispositivo è stata fatta a “parte convenuta” senza alcuna ulteriore specificazione e rilevato che tale dizione può dar luogo ad equivoci, si deve precisare che per “parte convenuta” si intende, appunto ed alla luce delle suesposte considerazioni, il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese così provvede:
accoglie i ricorsi e per l’effetto dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento , ai fini economici e giuridici, dell’anzianità maturata presso l’Ente Locale d’originaria appartenenza dalla data di assunzione in ruolo presso l’Ente Locale di provenienza fino al 31.12.1999;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore dei ricorrenti, dal 01.01.2000 delle differenze stipendiali tra lo stipendio tabellare dovuto in base alla categoria e all’anzianità stabilite dal C.C.N.L. 26.05.1999 del comparto scuola e successive modifiche e il minore importo percepito a seguito del trasferimento nei ruoli del personale ATA della scuola, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo da portarsi in detrazione dell’eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria;
dichiara il diritto dei ricorrenti al pagamento della differenza tra l’indennità integrativa speciale acquisita alle dipendenze dell’Ente Locale di provenienza alla data del 31.12.1999 e quella di ammontare inferiore corrisposta a partire dal 01.01.2000 per effetto del trasferimento nel ruolo dello Stato;
condanna la parte convenuta al pagamento, in favore dei ricorrenti, della differenza tra l’indennità integrativa speciale acquisita alle dipendenze dell’Ente Locale di provenienza alla data del 31.12.1999 e quella di ammontare inferiore corrisposta a partire dal 01.01.2000 per effetto del trasferimento nel ruolo dello Stato oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo da portarsi in detrazione dell’eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3500,00 comprensivi di diritti onorari e spese, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Nola, 6 giugno 2006
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Basso
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www.iussit.it 11.08.2006 ---------------------------
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