OSSERVA
Con ricorso ex art. 28 Statuto Lavoratori, il Sindacato Lavoratori Autorganizzati
Intercategoriale, S.L.A.I. COBAS in persona del coordinatore provinciale
di Napoli e legale rappresentante, Tizio, adiva il Giudice del Lavoro
del Tribunale di Nola, affinché fosse accertato il carattere
antisindacale della condotta della società XXXXzeta S.p.a. e
fosse ordinato di cessare il comportamento antisindacale, di rimuovere
gli effetti, di ordinare alla convenuta di corrispondere ad ogni lavoratore
"messo in libertà" la retribuzione relativa alla normale
giornata lavorativa, con affissione della parte dispositiva del decreto
nelle bacheche esistenti nei reparti produttivi per un periodo non inferiore
a 10 giorni.
A sostegno della spiegata domanda deduceva, in via preliminare, la diffusione
in ambito nazionale dell'organizzazione sindacale istante, che aveva
costituito proprie articolazioni organizzative in cinquantasette province
e tredici regioni e che si era fatta promotrice del referendum abrogativo
dell'art. 19 della L. n. 300 del 1970 nonché delle rivendicazioni
sindacali aventi ad oggetto la rivalutazione dell'indennità di
mancata mensa, il ripristino degli automatismi della contingenza, le
sospensioni in cassa integrazione guadagni straordinaria del gruppo
XXXX, la computabilità del tempo necessario ad indossare gli
indumenti di lavoro nell'orario di lavoro.
Nel merito, esponeva in fatto che, in data 06.04.2004, l'OO.SS. ricorrente
aveva indetto uno sciopero di 30 minuti dalle 06,00 alle 06,30 al reparto
carrozzeria montaggio autovetture Zeta GT e Zeta 147 contro la nuova
metrica "TMC2" e che alle ore 06,20 i capo UTE avevano comunicato
a tutti i lavoratori del reparto la messa in libertà con effetto
immediato e sino alla fine del turno - ore 14,00 - invitandoli a lasciare
il lavoro e a tornare a casa.
Precisava, inoltre, che già il giorno precedente (05.04.2004)
nel medesimo reparto era stato indetto uno sciopero dalle ore 13,00
alle ore 14,00 e il datore aveva invitato i lavoratori ad abbandonare
le postazioni e a tornare a casa; analogo provvedimento era stato adottato
nel secondo turno (dalle 14,00 alle 22,00), con messa in libertà
dalle 15,15 alle 22,00.
Riferiva, poi, che il giorno 07.04.2004 la società (a mezzo del
capo UTE TXX2 ) aveva considerato in sciopero per tutta la durata dell'intero
turno (e, dunque, sino alle ore 14,00) chi aveva scioperato il giorno
6 dalle 06,00 alle 06,30, contraddicendo in tal modo la messa in libertà
comunicata alle 06,20.
Ciò premesso, l'istante lamentava la illegittimità della
condotta della convenuta che aveva messo in libertà tutti i lavoratori
alle 06,20 durante lo sciopero proclamato per 30 minuti; contestava
la "messa in libertà" sino alle 14,00 di tutti i lavoratori,
anche i non scioperanti, che avrebbero potuto garantire la prosecuzione
della produzione; eccepiva la mancata accettazione, a cura della controparte,
del lavoro reso disponibile dagli scioperanti al termine dell'astensione
breve e parziale.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società
resistente eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità
del ricorso per carenza di legittimazione attiva e attualità
di interesse; nel merito, la piena legittimità del contegno datoriale,
a causa dell'intero blocco della produttività aziendale durante
lo sciopero.
In particolare, precisato che la prestazione lavorativa è articolata
in due turni (dalle ore 6 alle 14 e dalle 14 alle 22) nel reparto montaggio,
riferiva che il processo produttivo è caratterizzato da un flusso
continuo nelle tre unità produttive di lastratura, verniciatura
e montaggio, le cui lavorazioni sono strettamente connesse, interdipendenti
e coordinate. Le linee produttive, cioè, sono organizzate in
modo da realizzare lo scorrimento sequenziale delle scocche/vetture
sulle quali vengono effettuate le operazioni previste. I modelli prodotti
(Zeta 156, Zeta 147 e Zeta GT) scorrono su una linea comune nelle unità
della lastratura e verniciatura; l'impianto produttivo, poi, si suddivide
su due linee distinte di montaggio, l'una per il modello Zeta 156 e
l'altra per i modelli Zeta 147 e Zeta GT.
Quanto allo sciopero, esponeva che già il 5 aprile 2004 sulla
linea di montaggio Zeta 147 erano stati attuati diversi scioperi (dalle
7,30 alle 8,30; dalle 13,00 alle 14,00; dalle 15,30 alle 22,00); precisava
che, nel contempo, il flusso produttivo delle linee di lastratura e
verniciatura poste a monte del reparto montaggio era proseguito normalmente
e che la stretta connessione e la interdipendenza delle fasi aveva determinato
l'intasamento del flusso produttivo, tanto che la società alle
17,15 fu costretta a dichiarare l'impossibilità oggettiva di
proseguire la normale attività produttiva.
Inoltre, precisato che nel reparto montaggio i lavoratori addetti al
primo turno (dalle 6 alle 14) ereditano le condizioni lavorative e di
produzione venutesi a creare alla fine dell'ultimo turno del giorno
precedente (dalle 14 alle 22), dichiarava che l'astensione indetta il
giorno 6 aprile all'inizio del turno mattutino sulla linea di montaggio
Zeta 147 a tempo indeterminato (con inizio alle ore 6,00 e senza dichiarazione
di termine finale) aveva determinato l'oggettiva impossibilità
di smaltire il carico di lavoro arretrato rinveniente nella giornata
del 5 aprile.
Per tali motivi, era da considerarsi quale evento eccezionale l'oggettiva
impossibilità di proseguire l'ordinaria attività produttiva
che, ad ogni modo, non era consistita nella comunicazione ai dipendenti
della volontà della società di ritenerli liberi per l'intera
durata del turno lavorativo dall'obbligo di rendere la prestazione,
ma nella mera dichiarazione dell'impossibilità sopravvenuta di
continuare l'ordinaria attività produttiva a causa degli eventi,
essendo da escludere che la convenuta abbia rifiutato di ricevere la
prestazione lavorativa per l'intera durata del turno. Esponeva anche
che la integrazione salariale era stata richiesta all'Inps solo per
i non scioperanti; gli scioperanti, infatti, erano stati ritenuti in
astensione per tutta la durata del turno ed esclusi dal trattamento
di integrazione salariale, trovando causa la mancata prestazione nell'adesione
volontaria all'iniziativa di protesta e non nell'impossibilità
del corretto funzionamento delle linee di produzione causata dallo sciopero.
Precisata alla prima udienza la domanda a cura del procuratore dell'OO.SS.,
il Giudice sentiva a libero interrogatorio il coordinatore provinciale
dell'OO.SS. ricorrente ed il procuratore speciale della XXXXzeta s.p.a.;
all'esito, escussi sei testi (di cui due d'ufficio ai sensi dell'art.
257 c.p.c. in quanto testi di riferimento), invitava i procuratori alla
discussione e all'udienza del 23.06.2005 riservava la decisione.
§§§§
Preliminarmente, va esaminata la questione della legittimazione ad agire
del sindacato ricorrente.
L'art. 28 dello statuto dei lavoratori attribuisce in modo univoco la
legittimazione ad agire per il procedimento di repressione della condotta
antisindacale alle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse,
richiedendo pertanto solo il requisito della diffusione nazionale del
sindacato sul territorio nazionale, senza esigere che l'associazione
faccia parte di una confederazione e che sia maggiormente rappresentativa.
L'individuazione degli organismi locali delle associazioni nazionali
deputati ad agire ai sensi del predetto art. 28 St. Lav. deve desumersi
dagli statuti interni delle associazioni stesse, dovendosi quindi fare
riferimento alle strutture zonali o provinciali che detti statuti ritengono
maggiormente idonee alla tutela degli interessi locali.
La dizione letterale dell'art. 28 richiamato trova del resto corrispondenza
nella stessa ratio della legge. Nell'art. 19 lettera a, nella sua originaria
formulazione - prima dell'abrogazione del 1995 - si poneva, infatti,
esclusivamente la questione dell'ammissibilità della costituzione
di rappresentanze sindacali aziendali e, quindi, tale diritto - per
la delicata interferenza nella vita interna dell'azienda - era riconosciuto
agli organismi (tra i non firmatari di contratti nazionali o provinciali)
ritenuti più responsabili. Nell'art. 28, invece, viene indicata
solamente la legittimazione alla speciale procedura per la repressione
di ogni condotta antisindacale. Tale legittimazione va, tuttavia, conciliata
col rispetto del libero sviluppo dell'attività sindacale (art.
39, comma 1, Costituzione), per cui la legittimazione stessa è
attribuita a tutte le associazioni sindacali nazionali interessate,
a prescindere dalla loro confluenza in confederazioni o comunque dalla
loro intercategorialità.
Proprio la Corte Costituzionale, del resto, con la sentenza 24 marzo
1988 n. 334 ha rilevato, tra l'altro, che l'art. 28 è espressione
della garanzia, nel nostro ordinamento, del libero sviluppo di una "normale
dialettica sindacale", perché "il suo impiego presuppone
una dimensione organizzativa - quella nazionale - che, per non essere
legata nè ad una aggregazione a livello confederale intercategoriale,
nè alla stipulazione di contratti collettivi, consente concreti
spazi di operatività anche alle organizzazioni che dissentono
dalle politiche sindacali maggioritarie".
Ciò premesso, deve ritenersi che lo SLAI COBAS, di cui è
incontestato il carattere sindacale, ha tra i suoi compiti istituzionali
"l'autorganizzazione sindacale collettiva dei lavoratori dipendenti
italiani" nonché la "promozione delle idonee azioni
collettive e non, a difesa delle condizioni lavorative e sociali dei
lavoratori" (art. 3 dello Statuto, versato in atti in copia).
Quanto alla ricorrenza del requisito della nazionalità - che
parte resistente assume non potersi ravvisare, non essendo lo S.L.A.I.
Cobas diffuso nella totalità o nella quasi totalità delle
Regioni dello Stato - rileva la diffusione dei comitati provinciali
dello S.L.A.I. Cobas in ben 57 Province e 13 Regioni, non contestata
in fatto da parte resistente, indice di consistente presenza del Sindacato
in varie parti del territorio dello Stato ed ampiamente avvalorata dai
precedenti giurisprudenziali (tra cui Cass. 5765/2002; 1312/2000; Trib.
Nola, 10/07/2001; Trib. Milano, 06/07/1996; Pret. Milano, 09/12/1994),
nonché la promozione ad opera dello stesso di significative iniziative
di respiro nazionale, quale quella volta al sostegno del referendum
abrogativo dell'art. 19 della L. n. 300/1970, oltre a quelle volte al
ripristino di meccanismi di adeguamento automatico di salari e stipendi
alle variazioni del costo della vita, che ne fanno un'organizzazione
a vocazione senza dubbio nazionale.
Irrilevante, poi, è l'affermazione - contenuta nella memoria
difensiva della convenuta - del carattere sostanzialmente aziendale
e categoriale del sindacato ricorrente, perché si tratta di una
mera deduzione di parte, contrastante con le risultanze istruttorie
richiamate e sfornita di qualsiasi supporto probatorio.
In ogni caso, appare opportuno richiamare l'indirizzo della Suprema
Corte secondo cui "la legittimazione ad agire è riconosciuta
agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali ... anche
se non maggiormente rappresentative, né intercategoriali o aderenti
a confederazioni, essendo invece sufficiente il solo requisito della
diffusione del sindacato sul territorio nazionale" (Cass. 3917/2004,
10114/90, 9027/91, 2392/87).
La questione della legittimazione attiva deve, pertanto, essere risolta
in senso favorevole all'OO.SS. ricorrente.
***
Quanto, poi, alla possibilità per l'OO.SS. ricorrente di domandare
la condanna della convenuta al pagamento, in favore dei lavoratori messi
in libertà, delle retribuzioni relative all'intera giornata lavorativa,
va preliminarmente precisato che l'art. 28 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, detta una norma di natura esclusivamente processuale, contemplando
uno strumento di tutela privilegiato di reazione alla lesione della
libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto
di sciopero.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che la lesione
di queste situazioni soggettive del sindacato si ha in presenza di atti
e comportamenti del datore di lavoro che meritano la qualificazione
di antigiuridicità in quanto impediscono, compromettono in vario
modo, limitano l'esercizio delle libertà e attività garantite
al sindacato, con l'ulteriore precisazione che rileva esclusivamente
la lesione oggettiva degli interessi collettivi di cui il sindacato
è portatore, restando privo di rilievo, ai fini della concessione
della tutela inibitoria, l'intento del datore di lavoro, sia nel senso
che la tutela non può essere negata in presenza di situazioni
di buona fede dell'autore del comportamento, sia nel senso che l'intento
di nuocere al sindacato non è idoneo ad integrare condotta antisindacale
ove manchi la lesione degli interessi collettivi considerati dalla norma
(Cass., sez. un., 12 giugno 1997, n. 5295).
La definizione del concetto di libertà e attività sindacale
poi si ottiene, in positivo, riconducendo a tale ambito tutte le attribuzioni
di cui il sindacato è titolare ai fini della tutela di interessi
collettivi; in negativo, collocando fuori del suo ambito, la sfera degli
interessi morali e patrimoniali dei singoli lavoratori.
Donde l'univoco orientamento della giurisprudenza della Corte, secondo
cui la condotta del datore di lavoro violatrice di diritti individuali,
derivanti dalla legge (anche dalla Costituzione, come il diritto alla
retribuzione o alle ferie) o dai contratti collettivi, non può
mai realizzare una condotta antisindacale, fermo restando che al pregiudizio
del diritto individuale potrebbe accompagnarsi anche il pregiudizio
di interessi collettivi, come, ad esempio, nel caso di inadempimenti
retributivi connessi a scioperi, di reazioni disciplinari all'esercizio
di attività sindacali, ecc. (Cass., 8 maggio 1990, n. 3780; 9
febbraio 1991, n. 1364, n. 1364; 18 aprile 2001, n. 5657).
Il sindacato, in particolare, agisce non come rappresentante dei suoi
associati, bensì come titolare e gestore autonomo dell'interesse
collettivo alla realizzazione dei diritti sociali dei lavoratori. Il
ricorso ex art. 28 St. Lav. e l'azione individuale, pur essendo diretti
a reprimere una medesima condotta del datore di lavoro, restano azioni
del tutto distinte ed autonome (Cass. civ., sez. lav., 21/10/1997, n.
10339) in ragione della diversità dei soggetti legittimati a
proporle, della diversità degli interessi tutelati (interessi
collettivi sindacali l'una e diritti individuali l'altra) e della diversità
dei profili di illiceità della condotta (Corte cost. ord. 21/07/1988,
n. 860). Nei due giudizi, infatti, la condotta del datore è esaminata,
ricostruita e valutata da angolazioni e con finalità del tutto
differenti, atteso che nel procedimento repressivo speciale occorre
verificare se l'atto o il comportamento del datore di lavoro abbia leso
gli interessi collettivi di cui sono titolari esclusive le associazioni
sindacali, laddove nel procedimento individuale occorre controllare
la legittimità del medesimo atto o comportamento sul terreno
della disciplina del rapporto di lavoro.
Quindi, nel caso in cui il comportamento del datore di lavoro sia contemporaneamente
offensivo degli interessi collettivi di cui è titolare l'associazione
sindacale e dell'interesse individuale del lavoratore, la tutela dei
diritti individuali del lavoratore può realizzarsi nell'ambito
del procedimento ex art. 28 solo nei limiti in cui essa sia strumentale
alla tutela dei diritti sindacali. Il soddisfacimento di pretese contrattuali
(di natura patrimoniale o morale) del singolo dipendente non può,
dunque, essere conseguito con il procedimento speciale in esame, atteso
che il relativo procedimento consente soltanto di ottenere, nell'interesse
del sindacato ricorrente, la rimozione della condotta lesiva delle prerogative
giuridiche di quest'ultimo.
Ciò premesso, va rilevato che nel caso di specie, secondo la
prospettazione della ricorrente, si versa nell'area della compromissione
del diritto di sciopero e, dunque, di lesione delle prerogative sindacali:
in tal caso, la lesione di diritti individuali dei lavoratori, ove contemporaneamente
pregiudichi l'esercizio della libertà e della attività
sindacale, può esser fatta valere dal sindacato al limitato scopo
della tutela dei diritti sindacali offesi (principio affermato altresì
dalla Corte di Cass. - sent. 1364/1991 - con riguardo ad un caso analogo
relativo ad una condotta antisindacale consistita nel rifiuto della
prestazione lavorativa, con trattenuta del salario, a seguito dello
sciopero parziale effettuato nelle stesse giornate).
Trattandosi, dunque, di prerogativa imprescindibile delle organizzazioni
sindacali quella di tutelare le posizioni soggettive dei propri aderenti
e, in generale, del complesso dei lavoratori, un comportamento atto
a produrre la sospensione dell'attività lavorativa (e, dunque,
una diminuzione patrimoniale nella sfera dei singoli lavoratori) come
conseguenza di una indebita interferenza del datore di lavoro nel diritto
a liberamente scioperare, si pone su un piano strettamente sindacale
e configura l'interesse ad agire del sindacato per rimuoverne gli effetti,
con le ovvie conseguenze mediate - in caso di successo - sulle posizioni
soggettive dei singoli danneggiati.
Questi ultimi, quindi, qualora il datore di lavoro non ottemperi all'ordine
ex art. 28 St. Lav. non potranno vantare un titolo personale per ottenere
l'adempimento di un eventuale giudicato, in quanto risultano portatori
di un interesse non diretto, inidoneo a legittimare l'intervento, bensì
soltanto ed eventualmente a proporre domande fondate su causa petendi
(inadempimento contrattuale) del tutto diversa e disomogenea rispetto
a quella come qui fatta valere dal sindacato.
Sussiste, dunque, la legittimazione attiva dell'OO.SS. sotto il profilo
della denuncia dell'antisindacalità della condotta del datore,
consistita nella dedotta messa in libertà dei lavoratori in assenza
di impossibilità assoluta della produttività, posto che,
colpendo i lavoratori per uno sciopero attuato su proclamazione del
sindacato ed in conformità delle modalità dallo stesso
indicate, necessariamente si lede l'interesse del sindacato e, comunque,
si penalizza l'esercizio del diritto di sciopero.
Diversamente, il sindacato non appare legittimato a far valere in nome
proprio il diritto dei singoli lavoratori specificamente individuati
alla retribuzione non percepita, in quanto costituirebbe una deroga
alla regola rigorosa della stretta correlazione tra legittimazione e
titolarità dell'interesse sostanziale azionato. Il pagamento
delle retribuzioni ai singoli lavoratori, dei quali è stata rifiutata
esplicitamente o implicitamente la prestazione, costituisce, invero,
un effetto mediato dell'ordine di rimozione degli effetti in favore
dei singoli, i quali - essendo gli unici legittimati - potranno in un
diverso procedimento instaurato ex art. 409 c.p.c. domandare la condanna
al pagamento delle somme.
Nel caso di specie, interpretando la domanda del sindacato, deve ritenersi
che l'istante non abbia inteso fare valere un diritto del singolo lavoratore:
a prescindere dal rilevante profilo della legittimazione attiva, va
osservato che nel presente ricorso non risultano allegati nè
il nominativo del singolo lavoratore, in favore del quale ordinare il
pagamento, né la causa petendi (inadempimento contrattuale) che
sosterrebbe una siffatta azione. Appare, dunque, che il sindacato abbia
individuato in concreto l'effetto da rimuovere al fine di ripristinare
la sua sola immagine (e non anche il diritto del singolo), pregiudicata
dalla dedotta condotta antisindacale, consistita nella sospensione dell'attività
produttiva e, dunque, nella mancata retribuzione dei lavoratori. La
circostanza dell'eventuale coincidenza, in fatto, del petitum mediato
tra l'interesse del sindacato e il diritto del singolo lavoratore, quindi,
non pone un problema di legittimazione attiva del primo, non essendo
consentito al secondo - come già precisato - di azionare il pagamento
delle somme in caso di accoglimento della domanda ex art. 28 St. lav.
dell'OO.SS. contro il datore.
§§§§§
Quanto all'attualità della condotta, come è noto, un prevalente
indirizzo giurisprudenziale circoscrive l'esperibilità del procedimento
ex art. 28 St. Lav. a quelle condotte datoriali che presentino il requisito
dell'attualità, quanto meno sub specie di persistenza degli effetti
negativi (ab origine, Cass. SS.UU., 3.7.84, n. 3894; conforme, Cass.
lav., 21.10.97, n. 10339). Si argomenta che, nell'eventualità
di comportamento inattuale e difettando un qualche effetto da rimuovere,
sarebbero precluse sia pronunce soltanto dichiarative sia condanne in
futuro.
Sul rilievo, tra l'altro, che un orientamento troppo rigoroso in tal
senso condurrebbe all'assoluta insindacabilità delle condotte
perfezionatisi uno actu o comunque non produttive di effetti permanenti,
si è fatta strada la tesi dell'ammissibilità dell'azione
anche quando la singola condotta sia esaurita, purchè l'illegittimo
comportamento del datore di lavoro, valutato globalmente, risulti idoneo
a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria,
sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare
una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell'attività
sindacale (Cass. 1684 del 05.02.2003; Cass., sez. lav., 02-06-1998,
n. 5422; Cass., sez. lav., 2.9.96, n. 8032).
Si è giunti anche a ritenere la proponibilità della domanda
di una condanna in futuro, qualora le circostanze di fatto rendano probabile
la reiterazione della condotta antisindacale (Pret. Napoli, 5.4.95;
Pret. Venezia, 31.10.95; Pret. Cividale del Friuli, 4.12.95; Pret. Bologna,
5.5.92).
In tale prospettiva, si segnala la sentenza della Suprema Corte secondo
cui, nel settore del pubblico impiego, è particolarmente configurabile
l'interesse del sindacato ad una pronuncia di mero accertamento della
condotta antisindacale del datore di lavoro pubblico, che abbia violato
il diritto di informazione e consultazione del sindacato sulla qualità
dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti
di lavoro, previsto dall'art. 10 d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29 (nel testo
originario, poi sostituito dall'art. 10 d.leg. n. 80 del 1998), così
incidendo sulla sfera patrimoniale del medesimo, intesa quale comprensiva
del suo diritto all'immagine e al rispetto della sua funzione (nella
specie, il sindacato ricorrente aveva lamentato la mancata previa consultazione
delle organizzazioni sindacali in occasione della modifica dell'orario
di lavoro degli impiegati di un comune; la Cassazione ha annullato con
rinvio la sentenza impugnata, con cui il giudice di merito aveva rigettato
il ricorso, per la non attualità di comportamento sindacale ormai
esaurito e la impossibilità di una pronuncia di mero accertamento;
Cass., sez. lav., 08-10-1998, n. 9991).
In riferimento specifico allo sciopero con trattenuta sulla retribuzione,
la Corte di Cassazione ha precisato che "L'attualità della
condotta antisindacale (consistita, nella specie, nel rifiuto della
prestazione lavorativa, con trattenuta del salario, a seguito dello
sciopero parziale effettuato nelle stesse giornate) e dei suoi effetti,
che costituisce condizione per la pronuncia del provvedimento di cui
all'art. 28, l. n. 300 del 1970, deve essere verificata e valutata,
dal giudice del merito, nella concretezza del suo modo di essere e della
sua attitudine ad impedire o limitare l'esercizio della libertà
e dell'attività sindacale o del diritto di sciopero, se del caso
anche attraverso prove presuntive ma non mediante mere illazioni o asserzioni"
(Cass. 1364/1991) e che "Il comportamento antisindacale - l'attualità
del quale o, almeno, dei relativi effetti, è necessaria ai fini
della sussistenza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 28 l. n.
300 del 1970 - è integrato da ogni atto volto ad impedire, a
colpire o a limitare l'esercizio delle libertà e delle attività
sindacali, sicché, se non è mai identificabile con una
condotta violatrice di meri interessi patrimoniali o morali di singoli,
dovendo risultare di pregiudizio agli interessi collettivi di una larga
sfera di lavoratori, può essere integrato anche da un comportamento
che, pur lesivo di interessi di singoli lavoratori, sia altresì
diretto a limitare l'esercizio della libertà e dell'attività
sindacale nonché del diritto di sciopero; pertanto, nel caso
in cui il datore di lavoro abbia effettuato trattenute retributive in
relazione non solo alle giornate di sciopero, attuato su indicazione
e secondo la disciplina del sindacato, ma anche alle giornate, ricadenti
nel turno interessato dallo sciopero, per le quali vi sia stata l'offerta
delle prestazioni lavorative, non accettata dal datore di lavoro, l'esclusione
dell'antisindacalità del comportamento di quest'ultimo postula
l'accertamento dell'impossibilità di utilizzazione delle dette
prestazioni, configurandosi altrimenti il rifiuto di esse come esercizio
di un inammissibile controdiritto di serrata e l'ingiustificata corresponsione
della relativa retribuzione come fatto obiettivamente idoneo, di per
sé solo, a ledere il bene protetto dal cit. art. 28" (Cass.
3780/1990).
Orbene, nel caso concreto - ove si discute della reazione datoriale
ad una agitazione sindacale attuata (per come dedotto in ricorso) sospendendo
la produzione e, quindi, addossando al proprio personale oneri economici
ben superiori a quelli direttamente discendenti dall'astensione lavorativa
volontaria - va considerato che la condotta indicata è idonea
a produrre ancora effetti duraturi rispetto alla lesione della libertà
di esercizio del diritto di sciopero del sindacato.
In primis, va precisato che il ricorso ex art. 28 risulta depositato
(in data 03.05.2004) dopo meno di un mese dalla cessazione della dedotta
condotta ed appare, pertanto, tempestivamente presentato al chiaro scopo
di ottenere un provvedimento costitutivo eziologicamente e cronologicamente
collegato ai fatti contestati e non già diretto a far emettere
dal giudice meri ordini per il futuro o di semplice accertamento (cfr.
Cass. 19 agosto 1987, n. 6946) svincolati da una situazione antigiuridica
in via di attualità produttiva di conseguenze - anche - sfavorevoli.
Inoltre, non può ritenersi priva di attualità la azione
in esame, atteso che la sussistenza di tale requisito non è esclusa
dall'esaurirsi della singola azione antisindacale del datore di lavoro,
ove il comportamento illegittimo di quest'ultimo risulti, alla stregua
di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, tuttora
persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per
la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che
ne consegue, tale da determinare una restrizione o un ostacolo al libero
svolgimento dell'attività sindacale.
Anche un accertamento giudiziale può, dunque, essere funzionale
allo scopo di porre fine ad una situazione di illegittima compressione
della libertà sindacale (Cass. 11741/2005) e del diritto di sciopero
sul quale possano interferire - e continuare a spiegare effetti ancora
rimuovibili - prese di posizione di parte datoriale con le quali si
sovrapponga fittiziamente ed aprioristicamente alla volontà dei
lavoratori quella diretta ad una pretesa tutela delle prerogative imprenditoriali,
anche con trattenute salariali e vanificazione delle forme legittime
di astensione dal lavoro dei dipendenti.
***
Venendo al merito della controversia, va preliminarmente precisato che
essa riguarda la pretesa antisindacalità della condotta del datore
di lavoro, il quale durante lo sciopero breve di 30 minuti (dalle ore
06,00 alle ore 06,30) avrebbe "messo in libertà" tutti
i lavoratori del reparto, invitandoli ad abbandonare la postazione di
lavoro e ad andare a casa sin dalle ore 06,20 circa (e, dunque, prima
della fine dello sciopero), nonostante l'idoneità dei lavoratori
non aderenti all'astensione ad assicurare la prosecuzione della produzione
e la ripresa della prestazione a cura dei lavoratori scioperanti al
termine dello sciopero, con conseguente mancata retribuzione delle prestazioni
lavorative rifiutate.
In base alla ricostruzione dell'OO.SS. ricorrente, quindi, il datore
avrebbe realizzato una serrata di ritorsione con sospensione di fatto
delle prestazioni lavorative durante lo sciopero breve, consistente
nel rifiuto di ricevere le prestazioni lavorative dei propri dipendenti,
pur in assenza dei limiti esterni dello sciopero (coincidenti coi diritti
costituzionalmente garantiti sovra-ordinati o para-ordinati, quali i
diritti inerenti alla vita e all'integrità fisio-psichica dell'individuo
e la produttività aziendale).
La società resistente si è difesa sostenendo, in primis,
che nessuna comunicazione sulla durata dello sciopero vi era stata;
inoltre, che la sospensione della attività lavorativa era giustificata
dalla impossibilità assoluta di riavviare la normale attività
produttiva; infine, che nessun invito ad abbandonare la postazione lavorativa
è stato rivolto dalla società ai dipendenti, essendosi
la prima limitata a dichiarare la impossibilità sopravvenuta
di continuare l'ordinaria attività produttiva.
Orbene, va preliminarmente osservato che - non essendo in discussione
tra le parti la legittimità dello sciopero, ma la sola legittimità
della reazione datoriale - il datore di lavoro, che ha il diritto di
organizzare l'impresa (art. 41 Cost, 2082 e 2086 c.c.) anche per quanto
riguarda la particolare tecnologia e il funzionamento degli impianti
nonché di rifiutare ogni prestazione incompatibile con la predisposta
organizzazione (art. 1460, 2094, 2104 c.c.), non incorre in mora accipiendi
ove non accetti la prestazione irregolare offertagli ed è liberato
dall'obbligo di corrispondere la correlativa retribuzione, determinandosi
una sopravvenuta impossibilità delle contrapposte obbligazioni
(fra le altre v.: Cass. n. 4893 del 1978, 2179 del 1979, 2934 del 1982,
3167 e 3290 del 1983, 4292 del 1984, n. 61 del 1986 e conformi). Incombe
sul datore di lavoro, quindi, l'onere di provare che l'astensione lavorativa
si è tradotta non in una mera difficoltà, ma in una vera
e propria impossibilità obiettiva, tale da costituire ai sensi
dell'art. 1265 c.c. motivo legittimo per il rifiuto della prestazione
dei non scioperanti.
Il criterio di valutazione di siffatta impossibilità di utilizzare
le maestranze non coinvolte nello sciopero può poi dipendere
anche dal metodo di organizzazione del lavoro, che rientra nella sfera
di autonomia decisionale dell'imprenditore, quale titolare dell'attività
produttiva ed economica costituzionalmente tutelata dall'art. 41 della
Costituzione; sicché - in presenza di un'organizzazione produttiva
a ciclo integrato, ossia cadenzata su ritmi prefissati delle varie linee
e caratterizzato, quindi, da notevole rigidità quanto alle varie
fasi di lavorazione, tutte fra loro coordinate - la ripercussione dello
sciopero di alcuni lavoratori di un reparto sul funzionamento degli
altri si pone come conseguenza ineludibile di tale assetto; il che,
tuttavia, non importa che ricorra sempre una obiettiva impossibilità
di adempimento da parte dell'imprenditore al quale è offerta
la prestazione né, al contrario, che tale organizzazione in sé
e per sé considerata confligga in assoluto con il diritto di
sciopero parziale e, quindi, impedisca in ogni caso al datore di lavoro
di rifiutare le prestazioni non più proficue. Secondo la giurisprudenza
della Corte di Cassazione (Cass. nn. 1331 e 2282/87, 84/88, 8574/92),
infatti, il datore di lavoro non è tenuto a cambiare in conseguenza
dello sciopero i programmi di lavoro o a predisporre misure implicanti
perdite economiche o spese ulteriori, atte a consentirgli di utilizzare
le prestazioni lavorative degli altri settori non scioperanti, essendo
ciò in contrasto con la cennata autonomia organizzativa, sicché
egli non incorre in mora accipiendi ove rifiuti la prestazione che gli
venga offerta e ciò appunto per la obiettiva impossibilità
di utilizzarla nel particolare contesto produttivo.
§§§§§
Ciò premesso, deve osservarsi che il datore di lavoro - nella
presente fase sommaria - non ha assolto agli oneri probatori e, dunque,
non può ritenersi sussistente un'impossibilità obiettiva,
tale da costituire ai sensi dell'art. 1265 c.c. motivo legittimo per
il rifiuto, a cura dello stesso datore, della prestazione dei non scioperanti.
Quanto al momento temporale in cui la sospensione dell'attività
lavorativa è stata disposta dal datore, le parti congiuntamente
sostengono che è intervenuta in costanza di sciopero, ma mentre
l'OO.SS. ha riferito che la sospensione è stata disposta alle
06,20 e, dunque, circa 10 minuti prima della fine dello sciopero breve,
la società resistente ha dichiarato che la sospensione è
stata attuata dalle 06,30 durante lo sciopero per il quale non era stata
comunicata la durata.
Le prove raccolte inducono a ritenere che la sospensione è stata
disposta dalla società alle ore 06,30.
Preliminarmente, va precisato che il legale rappresentante dell'OO.SS.,
durante il libero interrogatorio, ha dapprima riferito che la "messa
in libertà" era stata disposta prima della conclusione dello
sciopero, per come appreso dal delegato sindacale Mevio; poi, ha dichiarato
di non sapere con precisione se la messa in libertà della società,
effettuata intorno alle ore 06,15 - 06,20, aveva avuto efficacia immediata
o successiva al termine dello sciopero, cioè dopo le ore 06,30;
infine, ha ammesso che il rifiuto della prestazione da parte della società
era stato reso efficace dalle ore 06,30 ("i lavoratori hanno protestato
perché la società non ha consentito di lavorare dopo le
06,30"), come del resto sostenuto dalla società.
Orbene, poiché le eventuali ammissioni fatte dalla parte in sede
di interrogatorio libero non costituiscono prova piena in danno della
parte medesima, deve attribuirsi alle stesse solo un valore indiziario
(Cass. civ., sez. lav., 15/05/2002, n. 7596; Cass. civ., sez. lav.,
15/05/2003, n. 7596; Cass. civ., sez. lav., 02/08/1996, n. 6996; Cass.
civ., 26/05/1981, n. 3454; Cass. civ., 16/01/1981, n. 374).
Tale indizio ha trovato, comunque, conforto nella deposizione dei testi
intimati da parte resistente, avendo, in modo omogeneo, sostenuto che
il "senza lavoro" era stato disposto dalla società
con efficacia dalle ore 06,30.
In particolare, il teste TXX1, responsabile del ciclo produttivo dello
stabilimento di Kkxx , ha riferito di avere comunicato a TXX3 (dirigente
XXXXzeta) la deliberazione del senza lavoro alle ore 06,30 a mezzo telefono
cellulare.
Precisamente, il teste ha riferito che il giorno 6 aprile 2004 era in
ufficio sin dalle ore 06,00 e che, dopo qualche minuto, aveva ricevuto
una telefonata dal responsabile dell'unità montaggio, TXX3 ,
il quale lo aveva informato sulla proclamazione dello sciopero alle
ore 06,00 all'interno della linea della Zeta 147, con adesione di circa
150 lavoratori su 600 operai presenti nel reparto montaggio. Ha, poi,
dichiarato di avere chiesto più volte a TXX3 se era stata comunicata
la motivazione e la durata dello sciopero e che quest'ultimo, come appreso
dai capo UTE, non era stato informato né sulla motivazione nè
sulla durata dello sciopero. Ha, quindi, precisato di avere valutato,
unitamente a TXX3, le condizioni di produttività dell'intero
flusso; di avere informato il responsabile Metello, direttore dello
stabilimento, il quale lo aveva autorizzato a dare il senza lavoro,
cioè a comunicare ai lavoratori che - per l'assenza delle condizioni
di producibilità - l'azienda non avrebbe dato più il lavoro;
di avere comunicato, infine, a TXX3 la deliberazione del senza lavoro
alle ore 06,30.
Il teste TXX3, dirigente XXXX presso lo stabilimento di Kkxx e responsabile
della unità montaggio delle vetture Zeta 147 e Zeta GT, ha confermato
il contenuto della deposizione del teste TXX1i riportata. Ha, infatti,
riferito di essere stato informato dopo le ore 6,00 dai gestori operativi
TXX4 e TGGX dello sciopero in atto nel capannone 147; di avere chiamato
alcuni capo UTE (TXX5 e TXX2) per conoscere le modalità dell'astensione
collettiva; di avere informato il responsabile TXX1 dello sciopero;
di essere stato informato dai gestori operativi (a loro volta informati
dai capo UTE) che circa 150 lavoratori su 600 presenti avevano aderito
allo sciopero e che nessuna risposta era stata fornita allorché
i capo UTE avevano domandato agli scioperanti notizie sulla durata dello
sciopero medesimo; di avere riferito tali notizie a TXX1, unitamente
all'impossibilità di avviare la linea produttiva in tali condizioni
(numero degli scioperanti e loro disposizione sulla linea con scopertura
di interi tratti di linea; scioperi del giorno precedente e comunicazione
del senza lavoro il giorno 5 aprile intorno alle ore 17,00 sino alle
22,00, pari alla fine del secondo turno giornaliero; sussistenza durante
la giornata del 6 aprile delle stesse condizioni del giorno precedente
con accumulo di scocche - 800 - pari al numero massimo realizzabile
tra la unità verniciatura e l'unità montaggio). Ha, quindi,
dichiarato che alle ore 06,20 TXX1 - sulla base delle notizie ricevute
e dell'assenza di cognizione sulla durata dello sciopero - gli aveva
detto che avrebbe dovuto comunicare il senza lavoro dalle ore 06,30;
che aveva avvisato i gestori operativi che - a loro volta - avevano
avvertito i capo UTE e, quindi, i relativi lavoratori.
Inoltre, sia il teste TXX1 che il teste TXX3 hanno precisato che per
"senza lavoro" doveva intendersi l'assenza delle condizioni
di producibilità e, dunque, l'impossibilità per l'azienda
di dare lavoro (teste TXX1); in particolare, con tale comportamento
la società aveva semplicemente rilevato l'assenza delle condizioni
tecniche organizzative per fare proseguire la produzione con sospensione
dell'attività e della retribuzione sino a quando tali condizioni
non fossero state superate (teste TXX3).
Ancora, va precisato che i testi di riferimento TXX2 (capo UTE su un
tratto di linea nel reparto montaggio Zeta 147) e TXX4 (gestore operativo
dell'unità montaggio Zeta 147) hanno confermato le circostanze
riferite dai testi prima citati, in ordine all'orario del senza lavoro.
Il teste TXX2, infatti, ha riferito che il gestore operativo TXX4 lo
aveva chiamato intorno alle ore 06,00 - 06,10 per conoscere le modalità
dello sciopero; di avere parlato anche con il capo unità, ingegnere
TXX3; di avere appreso verso le ore 06,30 da TXX4 la decisione della
società di adottare il senza lavoro, per assenza delle condizioni
di produrre le vetture, e di avere in concreto comunicato ai lavoratori
il senza lavoro, senza tuttavia invitare i lavoratori ad andare a casa
e a lasciare la postazione lavorativa.
Il teste TXX4 ha dichiarato di avere parlato, intorno alle 06,00 - 06,05
con alcuni capo UTE dell'unità montaggio Zeta 147 (tra cui TXX2
) e di avere appreso dello sciopero di circa 150 lavoratori senza indicazione
di durata, per come richiesto dai capo UTE ai lavoratori; di avere riferito
a TXX3 quanto avveniva; di essere stato informato alle 06,30 da TXX3
dell'intenzione della società di disporre il senza lavoro e di
avere riferito tale notizia ai capo UTE immediatamente. Ha, poi, precisato
che col "senza lavoro" la società non invita i lavoratori
ad abbandonare la postazione, ma comunica soltanto che non ci sono le
condizioni per lavorare; in tal caso il lavoratore, se lo ritiene opportuno,
può autonomamente scegliere di allontanarsi e di lasciare il
posto di lavoro, non essendo richiesto nessun permesso scritto per uscire
dallo stabilimento.
Le deposizioni testimoniali sino ad ora riportate non risultano contraddette
dalle dichiarazioni dei testi intimati dalla ricorrente.
In particolare, il teste Mevio ha riferito che, durante lo sciopero,
alle 06,15 - 06,20 i capo UTE avevano comunicato ai lavoratori della
messa in libertà e che tutti dovevano andare a casa, come appreso
dagli stessi lavoratori non scioperanti; che i lavoratori aderenti allo
sciopero si erano recati presso i loro posti di lavoro e i capo UTE
avevano riferito anche a loro che la società aveva disposto la
messa in libertà; che aveva parlato intorno alle 6,30 - 6,45
con il capo UTE TXX2, il quale gli aveva riferito che tutti i lavoratori
avrebbero dovuto lasciare le postazioni di lavoro e andare a casa.
Il teste ha, quindi, precisato di non avere personalmente visto i capo
UTE informare i lavoratori della messa in libertà, ma di avere
appreso tale circostanza dai lavoratori (Lsxx e Ltxz ).
Sul punto, va precisato che in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni
di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso,
la testimonianza de relato integra una prova meramente indiretta la
quale può essere utilizzata, al fine della formazione del convincimento
del giudice, solo in concorso di altri elementi oggettivi e concordanti
- il cui riscontro deve avere quindi adeguata consistenza - che ne suffraghino
la credibilità nel caso in cui provenga da soggetti estranei
al giudizio (Trib. Napoli, 16/12/2002; Cass. civ., sez. lav., 24/03/2001,
n. 4306 ; Cass. civ., sez. lav., 04/06/1999, n. 5526; Cass. civ., sez.
II, 05/01/1998, n. 43 ; Cass. civ., sez. III, 12/12/1994, n. 10603 ;
Cass. civ., sez. I, 08/08/1989, n. 3636).
Nel caso concreto non sono rinvenibili riscontri oggettivi per i seguenti
motivi.
In primis, vi è la deposizione contraria dei testi intimati dalla
resistente e da quelli sentiti dal giudice come testi di riferimento.
Inoltre, il teste ha dichiarato di avere parlato personalmente con il
capo UTE TXX2 (sebbene quest'ultimo abbia poi smentito ciò) solo
alle 06,30 - 06,45 e, dunque, di avere appreso personalmente la messa
in libertà all'ora indicata dalla società.
Infine, come già precisato precedentemente lo stesso legale rappresentante
sentito a libero interrogatorio ha, dopo varie contraddizioni, riferito
che il rifiuto della prestazione da parte della società è
stato reso efficace dalle ore 06,30.
Nessun valore probatorio deve, pertanto, attribuirsi alla dichiarazione
del teste Mevio in ordine al tempo della sospensione del lavoro a cura
del datore.
Alle medesime conclusioni deve giungersi anche in riferimento alla deposizione
del teste intimato dalla ricorrente, Caio , componente del coordinamento
provinciale che riguarda il direttivo della ricorrente.
Il teste Caio, infatti, ha dichiarato che, durante l'assemblea e precisamente
intorno alle 06,25, alcuni lavoratori non scioperanti gli avevano riferito
che la società aveva disposto la messa in libertà; che
alla fine dell'assemblea i lavoratori che lo avevano informato della
messa in libertà erano aumentati; che aveva cercato invano i
gestori operativi, tra cui TXX4 e un altro, di cui non ha ricordato
il nome.
Orbene, va rilevato che, anche in tale caso, il teste non ha appreso
direttamente la notizia della messa in libertà da parte della
società, avendo ricevuto tale informazione dai lavoratori: tuttavia,
l'omessa indicazione dei nominativi dei lavoratori e dei capo UTE rende
la deposizione assolutamente inidonea ad assurgere a prova piena o meramente
indiziaria nella parte de qua.
§§§§§
Precisato, dunque, il momento (ore 06,30, come affermato dalla stessa
resistente) in cui la società ha disposto la sospensione dell'attività
lavorativa, occorre verificare se la sospensione medesima sia stata
adottata realmente per la obiettiva impossibilità di utilizzare
la prestazione dei lavoratori nel particolare contesto produttivo, tale
da costituire ai sensi dell'art. 1265 c.c. motivo legittimo per il rifiuto
della prestazione.
Ed invero, deve ritenersi provata sulla base della prova testimoniale
la indizione dello sciopero il giorno stesso in cui esso è stato
esercitato e, dunque, l'assenza di previsione per il datore di tale
evento; l'adesione di 150 lavoratori su 600 presenti; la scopertura
di interi tratti di linea durante lo sciopero; l'inizio della astensione
coincidente con l'inizio del turno lavorativo (ore 06,00); il carattere
continuo del processo produttivo nelle tre unità di lastratura,
verniciatura e montaggio, le cui lavorazioni sono strettamente connesse,
interdipendenti e coordinate; l'intasamento del flusso produttivo, realizzatosi
per i diversi scioperi del giorno precedente.
In particolare, premesso che nel reparto montaggio Zeta 147 e GT sono
previsti due turni lavorativi (6-14 e 14-22) e viene effettuato l'assemblaggio
dei particolari della vettura sullo scheletro (cd. scocca), risulta
provato che il ciclo produttivo è determinato da sequenze interdipendenti
e connesse. Esiste, cioè, una linea produttiva in movimento su
cui scorrono le scocche; tale linea è divisa per stazioni di
lavoro ove si montano i singoli particolari. Trattandosi di produzione
a ciclo continuo, l'arresto della singola stazione determina l'arresto
delle altre stazioni e, dunque, dell'intera linea; inoltre, le condizioni
sussistenti all'ultimo turno di una giornata restano inalterate per
la giornata successiva e, quindi, al turno mattutino del giorno successivo
la linea continua riparte dal punto in cui si è arrestata il
giorno precedente (teste TXX1).
L'attività produttiva nel sito di Kkxx , per ottenere un'auto
completa, parte dal reparto lastro-saldatura, ove i singoli pezzi di
lamiera vengono saldati per formare la scocca; in modo continuo la scocca
arriva nel reparto verniciatura: qui le scocche vengono sigillate, viene
fatto il trattamento anticorrosione e poi vengono verniciate; in modo
continuo le scocche - una dietro l'altra - arrivano nel reparto montaggio
ove si diramano nei due reparti (Zeta 156 e Zeta 147-GT). In tal modo,
se esiste un fermo produttivo nel reparto montaggio, a monte (cioè
negli altri reparti di verniciatura e lastrosaldatura) l'attività
continua; quindi, in caso di arresto nel reparto montaggio, le scocche
iniziano a saturare la linea di trasferimento del reparto verniciatura-montaggio.
Quando la linea di trasferimento è satura, allora l'attività
svolta nel reparto verniciatura si arresta automaticamente tra i due
reparti di verniciatura e montaggio.
Ciò premesso, il giorno 6 aprile, come riferito dal teste TXX1,
la quantità di scocche presente sulla linea di trasferimento
tra il reparto verniciatura e il reparto montaggio era proprio superiore
a 800, individuato quale limite massimo di funzionamento.
Il numero di scocche presenti è stato confermato anche dal teste
TXX3, il quale ha precisato che il giorno 6 la linea di montaggio -
che non era stata avviata - si trovava nelle stesse condizioni del giorno
precedente alle ore 15,15 (quando era stato adottato dalla società
il senza lavoro sino alle ore 22,00), sussistendo un accumulo di scocche
tra l'unità precedente a monte, verniciatura, e a valle, l'unità
montaggio. C'erano cioè 800 scocche a monte, per come rilevato
dal teste citato a mezzo computer, che corrisponde al numero individuato
come massimo di scocche realizzabile tra la unità verniciatura
e l'unità montaggio.
Inoltre, il teste citato ha anche riferito di avere verificato la scopertura
di diverse postazioni consecutive o meglio di tratti interi di linea
che rendevano impossibile qualsiasi temporanea organizzazione e, nello
specifico, il teste TXX2 ha riferito che, su un tratto di linea con
14 postazioni lavorative (ad ogni postazione c'è un lavoratore)
consecutive, circa 12 postazioni non erano occupate dai lavoratori perché
in sciopero mentre, sulle restanti 2 postazioni, i lavoratori c'erano,
poiché non aderenti all'astensione, ma erano fermi perché
la linea di lavorazione era ferma.
Quanto agli scioperi del giorno precedente, non è in contestazione
tra le parti che sulla linea di montaggio Zeta 147 le astensioni si
sono verificate dalle 7,30 alle 8,30, dalle 13,00 alle 14,00 e dalle
15,30 alle 22,00 e che la società dalle 17,15 ha sospeso la attività
produttiva.
La prova sulle circostanze indicate (indizione dello sciopero il giorno
6 dalle ore 06,00 senza preavviso; l'adesione di 150 lavoratori su 600;
la scopertura di interi tratti di linea durante lo sciopero; il carattere
continuo del processo produttivo; l'intasamento del flusso produttivo),
tuttavia, non è sufficiente a ritenere impossibile la normale
attività produttiva. La stessa società, infatti, nel descrivere
le cause che hanno determinato la sospensione del lavoro, ha precisato
che esse si sono verificate in costanza di sciopero, del quale non sarebbe
stata dichiarata nessuna durata, nonostante la richiesta specifica a
cura della società.
Dunque, la legittimità del rifiuto della società di ricevere
la prestazione potrebbe essere effettivamente valutata se, unitamente
alle circostanze di fatto descritte e provate, effettivamente lo sciopero
si fosse protratto alle ore 06,30 (momento nel quale è stato
disposto il "senza lavoro", per come affermato e provato dalla
resistente) in assenza di determinazione di durata.
Tale prova non è stata, tuttavia, offerta dalla società.
In particolare, il teste TXX1 ha riferito di non essere stato presente
nel reparto montaggio Zeta 147 al momento della proclamazione dello
sciopero né successivamente nel corso dello sciopero; il teste,
infatti, ha dichiarato di avere appreso le notizie sull'astensione,
sul numero degli aderenti e sulle postazioni di lavoro lasciate libere
da questi ultimi dal responsabile TXX3, il quale - a sua volta - è
stato informato dai gestori operativi e dai capo UTE.
I due testi intimati dalla società, quindi, hanno riferito di
avere appreso da altri (TXX1 da TXX3; TXX3 dai gestori operativi e dai
capo UTE, tra cui TXX4 e TXX2) che nessuna comunicazione sulla durata
dello sciopero era stata data e che, anzi, nonostante le richieste specifiche
formulate dai capo UTE, nessuna risposta era stata loro fornita dai
lavoratori (teste TXX3).
Tali conoscenze indirette di un fatto controverso, tuttavia, non risultano
confermate da elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la
credibilità.
Sentito il gestore operativo TXX4, questi ha confermato quanto già
riferito da TXX3, nel senso che nessuna comunicazione sulla durata dello
sciopero era stata data, nonostante le specifiche richieste rivolte
dai capo UTE. Tale circostanza, tuttavia, non è stata - anche
in tal caso - percepita direttamente dal teste, il quale è stato
informato dai capo UTE presenti nello stabilimento.
Escusso il teste presente ai fatti oggetto di causa, il capo UTE TXX2
ha dichiarato, dapprima, di non ricordare chi aveva proclamato lo sciopero
e, poi, di avere sentito Mevio proclamare l'astensione a mezzo di un
megafono; tuttavia, sul contenuto delle dichiarazioni di Mevio ha riferito:
"Non ricordo cosa diceva. Non ricordo quando ho sentito Mevio parlare
al megafono; non ricordo se l'ho sentito prima di prendere le presenze
o prima che i miei lavoratori si allontanassero". Inoltre, il teste,
dopo avere dichiarato di avere parlato sia con il gestore operativo
TXX4 che con il capo unità TXX3 e dopo avere escluso di avere
parlato con Mevio, ha precisato nuovamente: "Nessuno il giorno
6.4.04 mi ha riferito qualcosa sulla durata dello sciopero; io non l'ho
chiesto; desumo che nessuno abbia comunicato la durata dello sciopero
perché ho visto allontanarsi i lavoratori in corteo che non mi
hanno detto nulla sulla durata. Non ho sentito quello che Mevio diceva
il 6.4.04 al megafono; quindi non so se ha individuato una durata".
Escluso che possa attribuirsi rilevanza probatoria alle valutazioni
personali del teste ("desumo che nessuno abbia comunicato la durata
dello sciopero perché ho visto allontanarsi i lavoratori in corteo
che non mi hanno detto nulla sulla durata"), tra l'altro non coincidenti
con presunzioni oggettive, con tali dichiarazioni, quindi, il teste
TXX2 ha contraddetto il contenuto delle deposizioni rese dai testi TXX3
e TXX4, quanto meno sotto il profilo della specifica richiesta ai lavoratori
sulla durata dello sciopero; ha, inoltre, comunque dichiarato - pur
essendo presente nello stabilimento - di non ricordare cosa aveva detto
Mevio che aveva proclamato lo sciopero a mezzo megafono o, comunque,
di non avere sentito il contenuto delle sue parole: è da escludere,
quindi, che alle testimonianze indirette di TXX1, TXX3 e TXX4 possa
attribuirsi una rilevanza probatoria, non essendo - nella parte che
interessa - state confermate dal teste di riferimento.
Inoltre, deve anche precisarsi che i testi intimati dalla ricorrente
hanno riferito espressamente che la durata dello sciopero era stata
comunicata sin dalle ore 06,00 e, dunque, contestualmente alla proclamazione
dello sciopero.
Il teste Mevio ha, infatti, dichiarato che "Alle ore 06,00 con
il megafono all'interno del reparto montaggio ho comunicato in presenza
dei capo UTE dell'azienda lo sciopero. Ho precisato che lo sciopero
avrebbe avuto inizio alle ore 06,00 della stessa mattina sino alle ore
06,30
".
Il teste Caio ha, poi, confermato la comunicazione della durata dello
sciopero, avendo dichiarato: "Sono a conoscenza dello sciopero
del 06.04.2004. So che nel reparto carrozzeria montaggio Zeta 147 in
data 06.04.04 è stato indetto lo sciopero dall'OO.SS. Slai Cobas
di 30 minuti dalle ore 06,00 alle ore 06,30 con un'assemblea al centro
del capannone. Io ero presente ed ho esercitato il mio diritto di sciopero
in tale occasione. Sono arrivato all'interno del capannone intorno alle
06,10 circa perché prima di tale ora ero all'ingresso n. 2 dello
stabilimento a distribuire alcuni volantini nei quali si indicava la
necessità di porre in atto iniziative sindacali dell'OO.SS. ricorrente
per il TMC2. In tali volantini non era indicato lo sciopero. Io ho deciso
unitamente al signor Mevio , componente del Comitato Direttivo e ad
altri lavoratori XXXXzeta e società collegate che doveva essere
indetto lo sciopero. Tale decisione è stata presa all'ingresso
dello stabilimento e subito dopo il signor Mevio ha comunicato nel capannone
147 con megafono i 30 minuti di sciopero con assemblea. Io non ero presente
quando Mevio ha comunicato lo sciopero all'interno del capannone; sono
sopraggiunto ad assemblea già avviata. Mevio, quando io mi sono
recato all'interno del capannone all'assemblea, ha comunque ribadito
in mia presenza la durata dello sciopero con il megafono".
Rilevato che la qualità rivestita dai citati testi (appartenenti
al Comitato direttivo dell'OO.SS. ricorrente) e la promozione di cause
da parte del teste Mevio contro la resistente non costituiscono ex se
elementi sufficienti per ritenere non corrispondenti al vero le dichiarazioni
rese, in difetto altresì di prova contraria, deve ritenersi che
sia stata provata la comunicazione della durata dello sciopero di 30
minuti dalle ore 06,00 alle ore 06,30 prima della adozione del "senza
lavoro" a cura della società.
Tale prova smentisce, allora, la protrazione dello sciopero al momento
della comunicazione ai lavoratori del senza lavoro alle ore 06,30 sostenuta
dal datore e, soprattutto, non rende impossibile la normale produttività,
che avrebbe potuto essere garantita sia dai lavoratori che non hanno
aderito allo sciopero sia da quelli che, invece, hanno esercitato tale
diritto sino alle ore 06,30. In tal modo, le valutazioni di natura tecnica
operate prima delle 06,30 dai testi TXX1 e TXX3 sulle condizioni di
produttività dell'intero flusso non legittimano il rifiuto di
ricevere le prestazioni da parte della società, essendo venuta
meno la circostanza - richiamata dai citati testi, non presenti nel
reparto montaggio - della non prevedibilità della durata dello
sciopero.
Non avendo allora la società assolto all'onere probatorio circa
la sopravvenuta impossibilità obiettiva di offrire il lavoro
ex art 1256 c.c., va accolta la domanda della ricorrente e va, pertanto,
dichiarata l'antisindacalità del contegno datoriale, consistito
nella sospensione dell'attività lavorativa nel reparto montaggio
Zeta 147 dello stabilimento di Kkxx dalle ore 06,30 alle ore 14,00 del
giorno 06.04.2004, in occasione dello sciopero indetto nello stesso
giorno dalle 06,00 alle 06,30; va, quindi, ordinato alla società
convenuta di cessare immediatamente dalla condotta illegittima e di
rimuoverne gli effetti, anche mediante la corresponsione delle relative
retribuzioni.
Quanto alla richiesta di pubblicazione, si ritiene non necessaria alla
riparazione del danno arrecato all'immagine del sindacato istante la
pubblicazione della parte dispositiva del presente decreto, tenuto conto
della sommarietà del procedimento e della non obbligatorietà
della pubblicazione.
La particolare complessità delle questioni trattate e dell'accertamento
dei fatti rendono equa una compensazione parziale delle spese di lite
nella misura della metà, con condanna della società resistente
al pagamento del residuo nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando
sul ricorso ex art. 28 St. Lav. 300/1970, promosso dal Sindacato Lavoratori
Autorganizzati Intercategoriale, S.L.A.I. COBAS in persona del coordinatore
provinciale di Napoli e legale rappresentante, Tizio, nei confronti
della XXXXzeta s.p.a., in persona del legale rappresentante, così
provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'antisindacalità
del contegno datoriale, consistito nella sospensione dell'attività
lavorativa nel reparto montaggio Zeta 147 dello stabilimento di Kkxx
dalle ore 06,30 alle ore 14,00 del giorno 06.04.2004, in occasione dello
sciopero indetto nello stesso giorno dalle 06,00 alle 06,30;
- ordina alla società convenuta di cessare immediatamente dalla
condotta illegittima e di rimuoverne gli effetti;
- compensa per metà le spese di lite e condanna la società
resistente al pagamento, in favore dell'istante, del residuo che liquida
in complessivi € 1.300,00, oltre I.V.A. e C.p.a. come per legge.
Si comunichi a cura della Cancelleria alle parti costituite.
Nola, 18.07.2005
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Monica Galante
---------------------------Lancio
del 14.04.2006 ---------------------------
Avvertenze legali