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Giurisprudenza civile

LAVORO - ATTIVITA' ANTISINDACALE
-Tribunale di Nola, decreto del 18.07.05 - Giudice Dott.ssa Monica Galante-

Ricorso ex art. 28 Statuto Lavoratori.  Sciopero breve - messa in libertà dei lavoratori in assenza di impossibilità assoluta della produttività - onere probatorio - antisindacalità della condotta del datore di lavoro - legittimazione ad agire del sindacato ricorrente - requisito della diffusione nazionale del sindacato sul territorio nazionale - ammissibilità dell'azione quando la singola condotta sia esaurita - rilevanza probatoria delle deposizioni.

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IL TRIBUNALE DI NOLA
in funzione di Giudice del Lavoro

nel giudizio n.199/2004, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.06.2005, letti ed esaminati gli atti,

OSSERVA
Con ricorso ex art. 28 Statuto Lavoratori, il Sindacato Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale, S.L.A.I. COBAS in persona del coordinatore provinciale di Napoli e legale rappresentante, Tizio, adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, affinché fosse accertato il carattere antisindacale della condotta della società XXXXzeta S.p.a. e fosse ordinato di cessare il comportamento antisindacale, di rimuovere gli effetti, di ordinare alla convenuta di corrispondere ad ogni lavoratore "messo in libertà" la retribuzione relativa alla normale giornata lavorativa, con affissione della parte dispositiva del decreto nelle bacheche esistenti nei reparti produttivi per un periodo non inferiore a 10 giorni.
A sostegno della spiegata domanda deduceva, in via preliminare, la diffusione in ambito nazionale dell'organizzazione sindacale istante, che aveva costituito proprie articolazioni organizzative in cinquantasette province e tredici regioni e che si era fatta promotrice del referendum abrogativo dell'art. 19 della L. n. 300 del 1970 nonché delle rivendicazioni sindacali aventi ad oggetto la rivalutazione dell'indennità di mancata mensa, il ripristino degli automatismi della contingenza, le sospensioni in cassa integrazione guadagni straordinaria del gruppo XXXX, la computabilità del tempo necessario ad indossare gli indumenti di lavoro nell'orario di lavoro.
Nel merito, esponeva in fatto che, in data 06.04.2004, l'OO.SS. ricorrente aveva indetto uno sciopero di 30 minuti dalle 06,00 alle 06,30 al reparto carrozzeria montaggio autovetture Zeta GT e Zeta 147 contro la nuova metrica "TMC2" e che alle ore 06,20 i capo UTE avevano comunicato a tutti i lavoratori del reparto la messa in libertà con effetto immediato e sino alla fine del turno - ore 14,00 - invitandoli a lasciare il lavoro e a tornare a casa.
Precisava, inoltre, che già il giorno precedente (05.04.2004) nel medesimo reparto era stato indetto uno sciopero dalle ore 13,00 alle ore 14,00 e il datore aveva invitato i lavoratori ad abbandonare le postazioni e a tornare a casa; analogo provvedimento era stato adottato nel secondo turno (dalle 14,00 alle 22,00), con messa in libertà dalle 15,15 alle 22,00.
Riferiva, poi, che il giorno 07.04.2004 la società (a mezzo del capo UTE TXX2 ) aveva considerato in sciopero per tutta la durata dell'intero turno (e, dunque, sino alle ore 14,00) chi aveva scioperato il giorno 6 dalle 06,00 alle 06,30, contraddicendo in tal modo la messa in libertà comunicata alle 06,20.
Ciò premesso, l'istante lamentava la illegittimità della condotta della convenuta che aveva messo in libertà tutti i lavoratori alle 06,20 durante lo sciopero proclamato per 30 minuti; contestava la "messa in libertà" sino alle 14,00 di tutti i lavoratori, anche i non scioperanti, che avrebbero potuto garantire la prosecuzione della produzione; eccepiva la mancata accettazione, a cura della controparte, del lavoro reso disponibile dagli scioperanti al termine dell'astensione breve e parziale.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società resistente eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva e attualità di interesse; nel merito, la piena legittimità del contegno datoriale, a causa dell'intero blocco della produttività aziendale durante lo sciopero.
In particolare, precisato che la prestazione lavorativa è articolata in due turni (dalle ore 6 alle 14 e dalle 14 alle 22) nel reparto montaggio, riferiva che il processo produttivo è caratterizzato da un flusso continuo nelle tre unità produttive di lastratura, verniciatura e montaggio, le cui lavorazioni sono strettamente connesse, interdipendenti e coordinate. Le linee produttive, cioè, sono organizzate in modo da realizzare lo scorrimento sequenziale delle scocche/vetture sulle quali vengono effettuate le operazioni previste. I modelli prodotti (Zeta 156, Zeta 147 e Zeta GT) scorrono su una linea comune nelle unità della lastratura e verniciatura; l'impianto produttivo, poi, si suddivide su due linee distinte di montaggio, l'una per il modello Zeta 156 e l'altra per i modelli Zeta 147 e Zeta GT.
Quanto allo sciopero, esponeva che già il 5 aprile 2004 sulla linea di montaggio Zeta 147 erano stati attuati diversi scioperi (dalle 7,30 alle 8,30; dalle 13,00 alle 14,00; dalle 15,30 alle 22,00); precisava che, nel contempo, il flusso produttivo delle linee di lastratura e verniciatura poste a monte del reparto montaggio era proseguito normalmente e che la stretta connessione e la interdipendenza delle fasi aveva determinato l'intasamento del flusso produttivo, tanto che la società alle 17,15 fu costretta a dichiarare l'impossibilità oggettiva di proseguire la normale attività produttiva.
Inoltre, precisato che nel reparto montaggio i lavoratori addetti al primo turno (dalle 6 alle 14) ereditano le condizioni lavorative e di produzione venutesi a creare alla fine dell'ultimo turno del giorno precedente (dalle 14 alle 22), dichiarava che l'astensione indetta il giorno 6 aprile all'inizio del turno mattutino sulla linea di montaggio Zeta 147 a tempo indeterminato (con inizio alle ore 6,00 e senza dichiarazione di termine finale) aveva determinato l'oggettiva impossibilità di smaltire il carico di lavoro arretrato rinveniente nella giornata del 5 aprile.
Per tali motivi, era da considerarsi quale evento eccezionale l'oggettiva impossibilità di proseguire l'ordinaria attività produttiva che, ad ogni modo, non era consistita nella comunicazione ai dipendenti della volontà della società di ritenerli liberi per l'intera durata del turno lavorativo dall'obbligo di rendere la prestazione, ma nella mera dichiarazione dell'impossibilità sopravvenuta di continuare l'ordinaria attività produttiva a causa degli eventi, essendo da escludere che la convenuta abbia rifiutato di ricevere la prestazione lavorativa per l'intera durata del turno. Esponeva anche che la integrazione salariale era stata richiesta all'Inps solo per i non scioperanti; gli scioperanti, infatti, erano stati ritenuti in astensione per tutta la durata del turno ed esclusi dal trattamento di integrazione salariale, trovando causa la mancata prestazione nell'adesione volontaria all'iniziativa di protesta e non nell'impossibilità del corretto funzionamento delle linee di produzione causata dallo sciopero.
Precisata alla prima udienza la domanda a cura del procuratore dell'OO.SS., il Giudice sentiva a libero interrogatorio il coordinatore provinciale dell'OO.SS. ricorrente ed il procuratore speciale della XXXXzeta s.p.a.; all'esito, escussi sei testi (di cui due d'ufficio ai sensi dell'art. 257 c.p.c. in quanto testi di riferimento), invitava i procuratori alla discussione e all'udienza del 23.06.2005 riservava la decisione.
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Preliminarmente, va esaminata la questione della legittimazione ad agire del sindacato ricorrente.
L'art. 28 dello statuto dei lavoratori attribuisce in modo univoco la legittimazione ad agire per il procedimento di repressione della condotta antisindacale alle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, richiedendo pertanto solo il requisito della diffusione nazionale del sindacato sul territorio nazionale, senza esigere che l'associazione faccia parte di una confederazione e che sia maggiormente rappresentativa. L'individuazione degli organismi locali delle associazioni nazionali deputati ad agire ai sensi del predetto art. 28 St. Lav. deve desumersi dagli statuti interni delle associazioni stesse, dovendosi quindi fare riferimento alle strutture zonali o provinciali che detti statuti ritengono maggiormente idonee alla tutela degli interessi locali.
La dizione letterale dell'art. 28 richiamato trova del resto corrispondenza nella stessa ratio della legge. Nell'art. 19 lettera a, nella sua originaria formulazione - prima dell'abrogazione del 1995 - si poneva, infatti, esclusivamente la questione dell'ammissibilità della costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e, quindi, tale diritto - per la delicata interferenza nella vita interna dell'azienda - era riconosciuto agli organismi (tra i non firmatari di contratti nazionali o provinciali) ritenuti più responsabili. Nell'art. 28, invece, viene indicata solamente la legittimazione alla speciale procedura per la repressione di ogni condotta antisindacale. Tale legittimazione va, tuttavia, conciliata col rispetto del libero sviluppo dell'attività sindacale (art. 39, comma 1, Costituzione), per cui la legittimazione stessa è attribuita a tutte le associazioni sindacali nazionali interessate, a prescindere dalla loro confluenza in confederazioni o comunque dalla loro intercategorialità.
Proprio la Corte Costituzionale, del resto, con la sentenza 24 marzo 1988 n. 334 ha rilevato, tra l'altro, che l'art. 28 è espressione della garanzia, nel nostro ordinamento, del libero sviluppo di una "normale dialettica sindacale", perché "il suo impiego presuppone una dimensione organizzativa - quella nazionale - che, per non essere legata nè ad una aggregazione a livello confederale intercategoriale, nè alla stipulazione di contratti collettivi, consente concreti spazi di operatività anche alle organizzazioni che dissentono dalle politiche sindacali maggioritarie".
Ciò premesso, deve ritenersi che lo SLAI COBAS, di cui è incontestato il carattere sindacale, ha tra i suoi compiti istituzionali "l'autorganizzazione sindacale collettiva dei lavoratori dipendenti italiani" nonché la "promozione delle idonee azioni collettive e non, a difesa delle condizioni lavorative e sociali dei lavoratori" (art. 3 dello Statuto, versato in atti in copia).
Quanto alla ricorrenza del requisito della nazionalità - che parte resistente assume non potersi ravvisare, non essendo lo S.L.A.I. Cobas diffuso nella totalità o nella quasi totalità delle Regioni dello Stato - rileva la diffusione dei comitati provinciali dello S.L.A.I. Cobas in ben 57 Province e 13 Regioni, non contestata in fatto da parte resistente, indice di consistente presenza del Sindacato in varie parti del territorio dello Stato ed ampiamente avvalorata dai precedenti giurisprudenziali (tra cui Cass. 5765/2002; 1312/2000; Trib. Nola, 10/07/2001; Trib. Milano, 06/07/1996; Pret. Milano, 09/12/1994), nonché la promozione ad opera dello stesso di significative iniziative di respiro nazionale, quale quella volta al sostegno del referendum abrogativo dell'art. 19 della L. n. 300/1970, oltre a quelle volte al ripristino di meccanismi di adeguamento automatico di salari e stipendi alle variazioni del costo della vita, che ne fanno un'organizzazione a vocazione senza dubbio nazionale.
Irrilevante, poi, è l'affermazione - contenuta nella memoria difensiva della convenuta - del carattere sostanzialmente aziendale e categoriale del sindacato ricorrente, perché si tratta di una mera deduzione di parte, contrastante con le risultanze istruttorie richiamate e sfornita di qualsiasi supporto probatorio.
In ogni caso, appare opportuno richiamare l'indirizzo della Suprema Corte secondo cui "la legittimazione ad agire è riconosciuta agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali ... anche se non maggiormente rappresentative, né intercategoriali o aderenti a confederazioni, essendo invece sufficiente il solo requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale" (Cass. 3917/2004, 10114/90, 9027/91, 2392/87).
La questione della legittimazione attiva deve, pertanto, essere risolta in senso favorevole all'OO.SS. ricorrente.
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Quanto, poi, alla possibilità per l'OO.SS. ricorrente di domandare la condanna della convenuta al pagamento, in favore dei lavoratori messi in libertà, delle retribuzioni relative all'intera giornata lavorativa, va preliminarmente precisato che l'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, detta una norma di natura esclusivamente processuale, contemplando uno strumento di tutela privilegiato di reazione alla lesione della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che la lesione di queste situazioni soggettive del sindacato si ha in presenza di atti e comportamenti del datore di lavoro che meritano la qualificazione di antigiuridicità in quanto impediscono, compromettono in vario modo, limitano l'esercizio delle libertà e attività garantite al sindacato, con l'ulteriore precisazione che rileva esclusivamente la lesione oggettiva degli interessi collettivi di cui il sindacato è portatore, restando privo di rilievo, ai fini della concessione della tutela inibitoria, l'intento del datore di lavoro, sia nel senso che la tutela non può essere negata in presenza di situazioni di buona fede dell'autore del comportamento, sia nel senso che l'intento di nuocere al sindacato non è idoneo ad integrare condotta antisindacale ove manchi la lesione degli interessi collettivi considerati dalla norma (Cass., sez. un., 12 giugno 1997, n. 5295).
La definizione del concetto di libertà e attività sindacale poi si ottiene, in positivo, riconducendo a tale ambito tutte le attribuzioni di cui il sindacato è titolare ai fini della tutela di interessi collettivi; in negativo, collocando fuori del suo ambito, la sfera degli interessi morali e patrimoniali dei singoli lavoratori.
Donde l'univoco orientamento della giurisprudenza della Corte, secondo cui la condotta del datore di lavoro violatrice di diritti individuali, derivanti dalla legge (anche dalla Costituzione, come il diritto alla retribuzione o alle ferie) o dai contratti collettivi, non può mai realizzare una condotta antisindacale, fermo restando che al pregiudizio del diritto individuale potrebbe accompagnarsi anche il pregiudizio di interessi collettivi, come, ad esempio, nel caso di inadempimenti retributivi connessi a scioperi, di reazioni disciplinari all'esercizio di attività sindacali, ecc. (Cass., 8 maggio 1990, n. 3780; 9 febbraio 1991, n. 1364, n. 1364; 18 aprile 2001, n. 5657).
Il sindacato, in particolare, agisce non come rappresentante dei suoi associati, bensì come titolare e gestore autonomo dell'interesse collettivo alla realizzazione dei diritti sociali dei lavoratori. Il ricorso ex art. 28 St. Lav. e l'azione individuale, pur essendo diretti a reprimere una medesima condotta del datore di lavoro, restano azioni del tutto distinte ed autonome (Cass. civ., sez. lav., 21/10/1997, n. 10339) in ragione della diversità dei soggetti legittimati a proporle, della diversità degli interessi tutelati (interessi collettivi sindacali l'una e diritti individuali l'altra) e della diversità dei profili di illiceità della condotta (Corte cost. ord. 21/07/1988, n. 860). Nei due giudizi, infatti, la condotta del datore è esaminata, ricostruita e valutata da angolazioni e con finalità del tutto differenti, atteso che nel procedimento repressivo speciale occorre verificare se l'atto o il comportamento del datore di lavoro abbia leso gli interessi collettivi di cui sono titolari esclusive le associazioni sindacali, laddove nel procedimento individuale occorre controllare la legittimità del medesimo atto o comportamento sul terreno della disciplina del rapporto di lavoro.
Quindi, nel caso in cui il comportamento del datore di lavoro sia contemporaneamente offensivo degli interessi collettivi di cui è titolare l'associazione sindacale e dell'interesse individuale del lavoratore, la tutela dei diritti individuali del lavoratore può realizzarsi nell'ambito del procedimento ex art. 28 solo nei limiti in cui essa sia strumentale alla tutela dei diritti sindacali. Il soddisfacimento di pretese contrattuali (di natura patrimoniale o morale) del singolo dipendente non può, dunque, essere conseguito con il procedimento speciale in esame, atteso che il relativo procedimento consente soltanto di ottenere, nell'interesse del sindacato ricorrente, la rimozione della condotta lesiva delle prerogative giuridiche di quest'ultimo.
Ciò premesso, va rilevato che nel caso di specie, secondo la prospettazione della ricorrente, si versa nell'area della compromissione del diritto di sciopero e, dunque, di lesione delle prerogative sindacali: in tal caso, la lesione di diritti individuali dei lavoratori, ove contemporaneamente pregiudichi l'esercizio della libertà e della attività sindacale, può esser fatta valere dal sindacato al limitato scopo della tutela dei diritti sindacali offesi (principio affermato altresì dalla Corte di Cass. - sent. 1364/1991 - con riguardo ad un caso analogo relativo ad una condotta antisindacale consistita nel rifiuto della prestazione lavorativa, con trattenuta del salario, a seguito dello sciopero parziale effettuato nelle stesse giornate).
Trattandosi, dunque, di prerogativa imprescindibile delle organizzazioni sindacali quella di tutelare le posizioni soggettive dei propri aderenti e, in generale, del complesso dei lavoratori, un comportamento atto a produrre la sospensione dell'attività lavorativa (e, dunque, una diminuzione patrimoniale nella sfera dei singoli lavoratori) come conseguenza di una indebita interferenza del datore di lavoro nel diritto a liberamente scioperare, si pone su un piano strettamente sindacale e configura l'interesse ad agire del sindacato per rimuoverne gli effetti, con le ovvie conseguenze mediate - in caso di successo - sulle posizioni soggettive dei singoli danneggiati.
Questi ultimi, quindi, qualora il datore di lavoro non ottemperi all'ordine ex art. 28 St. Lav. non potranno vantare un titolo personale per ottenere l'adempimento di un eventuale giudicato, in quanto risultano portatori di un interesse non diretto, inidoneo a legittimare l'intervento, bensì soltanto ed eventualmente a proporre domande fondate su causa petendi (inadempimento contrattuale) del tutto diversa e disomogenea rispetto a quella come qui fatta valere dal sindacato.
Sussiste, dunque, la legittimazione attiva dell'OO.SS. sotto il profilo della denuncia dell'antisindacalità della condotta del datore, consistita nella dedotta messa in libertà dei lavoratori in assenza di impossibilità assoluta della produttività, posto che, colpendo i lavoratori per uno sciopero attuato su proclamazione del sindacato ed in conformità delle modalità dallo stesso indicate, necessariamente si lede l'interesse del sindacato e, comunque, si penalizza l'esercizio del diritto di sciopero.
Diversamente, il sindacato non appare legittimato a far valere in nome proprio il diritto dei singoli lavoratori specificamente individuati alla retribuzione non percepita, in quanto costituirebbe una deroga alla regola rigorosa della stretta correlazione tra legittimazione e titolarità dell'interesse sostanziale azionato. Il pagamento delle retribuzioni ai singoli lavoratori, dei quali è stata rifiutata esplicitamente o implicitamente la prestazione, costituisce, invero, un effetto mediato dell'ordine di rimozione degli effetti in favore dei singoli, i quali - essendo gli unici legittimati - potranno in un diverso procedimento instaurato ex art. 409 c.p.c. domandare la condanna al pagamento delle somme.
Nel caso di specie, interpretando la domanda del sindacato, deve ritenersi che l'istante non abbia inteso fare valere un diritto del singolo lavoratore: a prescindere dal rilevante profilo della legittimazione attiva, va osservato che nel presente ricorso non risultano allegati nè il nominativo del singolo lavoratore, in favore del quale ordinare il pagamento, né la causa petendi (inadempimento contrattuale) che sosterrebbe una siffatta azione. Appare, dunque, che il sindacato abbia individuato in concreto l'effetto da rimuovere al fine di ripristinare la sua sola immagine (e non anche il diritto del singolo), pregiudicata dalla dedotta condotta antisindacale, consistita nella sospensione dell'attività produttiva e, dunque, nella mancata retribuzione dei lavoratori. La circostanza dell'eventuale coincidenza, in fatto, del petitum mediato tra l'interesse del sindacato e il diritto del singolo lavoratore, quindi, non pone un problema di legittimazione attiva del primo, non essendo consentito al secondo - come già precisato - di azionare il pagamento delle somme in caso di accoglimento della domanda ex art. 28 St. lav. dell'OO.SS. contro il datore.
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Quanto all'attualità della condotta, come è noto, un prevalente indirizzo giurisprudenziale circoscrive l'esperibilità del procedimento ex art. 28 St. Lav. a quelle condotte datoriali che presentino il requisito dell'attualità, quanto meno sub specie di persistenza degli effetti negativi (ab origine, Cass. SS.UU., 3.7.84, n. 3894; conforme, Cass. lav., 21.10.97, n. 10339). Si argomenta che, nell'eventualità di comportamento inattuale e difettando un qualche effetto da rimuovere, sarebbero precluse sia pronunce soltanto dichiarative sia condanne in futuro.
Sul rilievo, tra l'altro, che un orientamento troppo rigoroso in tal senso condurrebbe all'assoluta insindacabilità delle condotte perfezionatisi uno actu o comunque non produttive di effetti permanenti, si è fatta strada la tesi dell'ammissibilità dell'azione anche quando la singola condotta sia esaurita, purchè l'illegittimo comportamento del datore di lavoro, valutato globalmente, risulti idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell'attività sindacale (Cass. 1684 del 05.02.2003; Cass., sez. lav., 02-06-1998, n. 5422; Cass., sez. lav., 2.9.96, n. 8032).
Si è giunti anche a ritenere la proponibilità della domanda di una condanna in futuro, qualora le circostanze di fatto rendano probabile la reiterazione della condotta antisindacale (Pret. Napoli, 5.4.95; Pret. Venezia, 31.10.95; Pret. Cividale del Friuli, 4.12.95; Pret. Bologna, 5.5.92).
In tale prospettiva, si segnala la sentenza della Suprema Corte secondo cui, nel settore del pubblico impiego, è particolarmente configurabile l'interesse del sindacato ad una pronuncia di mero accertamento della condotta antisindacale del datore di lavoro pubblico, che abbia violato il diritto di informazione e consultazione del sindacato sulla qualità dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, previsto dall'art. 10 d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29 (nel testo originario, poi sostituito dall'art. 10 d.leg. n. 80 del 1998), così incidendo sulla sfera patrimoniale del medesimo, intesa quale comprensiva del suo diritto all'immagine e al rispetto della sua funzione (nella specie, il sindacato ricorrente aveva lamentato la mancata previa consultazione delle organizzazioni sindacali in occasione della modifica dell'orario di lavoro degli impiegati di un comune; la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, con cui il giudice di merito aveva rigettato il ricorso, per la non attualità di comportamento sindacale ormai esaurito e la impossibilità di una pronuncia di mero accertamento; Cass., sez. lav., 08-10-1998, n. 9991).
In riferimento specifico allo sciopero con trattenuta sulla retribuzione, la Corte di Cassazione ha precisato che "L'attualità della condotta antisindacale (consistita, nella specie, nel rifiuto della prestazione lavorativa, con trattenuta del salario, a seguito dello sciopero parziale effettuato nelle stesse giornate) e dei suoi effetti, che costituisce condizione per la pronuncia del provvedimento di cui all'art. 28, l. n. 300 del 1970, deve essere verificata e valutata, dal giudice del merito, nella concretezza del suo modo di essere e della sua attitudine ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale o del diritto di sciopero, se del caso anche attraverso prove presuntive ma non mediante mere illazioni o asserzioni" (Cass. 1364/1991) e che "Il comportamento antisindacale - l'attualità del quale o, almeno, dei relativi effetti, è necessaria ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 28 l. n. 300 del 1970 - è integrato da ogni atto volto ad impedire, a colpire o a limitare l'esercizio delle libertà e delle attività sindacali, sicché, se non è mai identificabile con una condotta violatrice di meri interessi patrimoniali o morali di singoli, dovendo risultare di pregiudizio agli interessi collettivi di una larga sfera di lavoratori, può essere integrato anche da un comportamento che, pur lesivo di interessi di singoli lavoratori, sia altresì diretto a limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero; pertanto, nel caso in cui il datore di lavoro abbia effettuato trattenute retributive in relazione non solo alle giornate di sciopero, attuato su indicazione e secondo la disciplina del sindacato, ma anche alle giornate, ricadenti nel turno interessato dallo sciopero, per le quali vi sia stata l'offerta delle prestazioni lavorative, non accettata dal datore di lavoro, l'esclusione dell'antisindacalità del comportamento di quest'ultimo postula l'accertamento dell'impossibilità di utilizzazione delle dette prestazioni, configurandosi altrimenti il rifiuto di esse come esercizio di un inammissibile controdiritto di serrata e l'ingiustificata corresponsione della relativa retribuzione come fatto obiettivamente idoneo, di per sé solo, a ledere il bene protetto dal cit. art. 28" (Cass. 3780/1990).
Orbene, nel caso concreto - ove si discute della reazione datoriale ad una agitazione sindacale attuata (per come dedotto in ricorso) sospendendo la produzione e, quindi, addossando al proprio personale oneri economici ben superiori a quelli direttamente discendenti dall'astensione lavorativa volontaria - va considerato che la condotta indicata è idonea a produrre ancora effetti duraturi rispetto alla lesione della libertà di esercizio del diritto di sciopero del sindacato.
In primis, va precisato che il ricorso ex art. 28 risulta depositato (in data 03.05.2004) dopo meno di un mese dalla cessazione della dedotta condotta ed appare, pertanto, tempestivamente presentato al chiaro scopo di ottenere un provvedimento costitutivo eziologicamente e cronologicamente collegato ai fatti contestati e non già diretto a far emettere dal giudice meri ordini per il futuro o di semplice accertamento (cfr. Cass. 19 agosto 1987, n. 6946) svincolati da una situazione antigiuridica in via di attualità produttiva di conseguenze - anche - sfavorevoli.
Inoltre, non può ritenersi priva di attualità la azione in esame, atteso che la sussistenza di tale requisito non è esclusa dall'esaurirsi della singola azione antisindacale del datore di lavoro, ove il comportamento illegittimo di quest'ultimo risulti, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell'attività sindacale.
Anche un accertamento giudiziale può, dunque, essere funzionale allo scopo di porre fine ad una situazione di illegittima compressione della libertà sindacale (Cass. 11741/2005) e del diritto di sciopero sul quale possano interferire - e continuare a spiegare effetti ancora rimuovibili - prese di posizione di parte datoriale con le quali si sovrapponga fittiziamente ed aprioristicamente alla volontà dei lavoratori quella diretta ad una pretesa tutela delle prerogative imprenditoriali, anche con trattenute salariali e vanificazione delle forme legittime di astensione dal lavoro dei dipendenti.
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Venendo al merito della controversia, va preliminarmente precisato che essa riguarda la pretesa antisindacalità della condotta del datore di lavoro, il quale durante lo sciopero breve di 30 minuti (dalle ore 06,00 alle ore 06,30) avrebbe "messo in libertà" tutti i lavoratori del reparto, invitandoli ad abbandonare la postazione di lavoro e ad andare a casa sin dalle ore 06,20 circa (e, dunque, prima della fine dello sciopero), nonostante l'idoneità dei lavoratori non aderenti all'astensione ad assicurare la prosecuzione della produzione e la ripresa della prestazione a cura dei lavoratori scioperanti al termine dello sciopero, con conseguente mancata retribuzione delle prestazioni lavorative rifiutate.
In base alla ricostruzione dell'OO.SS. ricorrente, quindi, il datore avrebbe realizzato una serrata di ritorsione con sospensione di fatto delle prestazioni lavorative durante lo sciopero breve, consistente nel rifiuto di ricevere le prestazioni lavorative dei propri dipendenti, pur in assenza dei limiti esterni dello sciopero (coincidenti coi diritti costituzionalmente garantiti sovra-ordinati o para-ordinati, quali i diritti inerenti alla vita e all'integrità fisio-psichica dell'individuo e la produttività aziendale).
La società resistente si è difesa sostenendo, in primis, che nessuna comunicazione sulla durata dello sciopero vi era stata; inoltre, che la sospensione della attività lavorativa era giustificata dalla impossibilità assoluta di riavviare la normale attività produttiva; infine, che nessun invito ad abbandonare la postazione lavorativa è stato rivolto dalla società ai dipendenti, essendosi la prima limitata a dichiarare la impossibilità sopravvenuta di continuare l'ordinaria attività produttiva.
Orbene, va preliminarmente osservato che - non essendo in discussione tra le parti la legittimità dello sciopero, ma la sola legittimità della reazione datoriale - il datore di lavoro, che ha il diritto di organizzare l'impresa (art. 41 Cost, 2082 e 2086 c.c.) anche per quanto riguarda la particolare tecnologia e il funzionamento degli impianti nonché di rifiutare ogni prestazione incompatibile con la predisposta organizzazione (art. 1460, 2094, 2104 c.c.), non incorre in mora accipiendi ove non accetti la prestazione irregolare offertagli ed è liberato dall'obbligo di corrispondere la correlativa retribuzione, determinandosi una sopravvenuta impossibilità delle contrapposte obbligazioni (fra le altre v.: Cass. n. 4893 del 1978, 2179 del 1979, 2934 del 1982, 3167 e 3290 del 1983, 4292 del 1984, n. 61 del 1986 e conformi). Incombe sul datore di lavoro, quindi, l'onere di provare che l'astensione lavorativa si è tradotta non in una mera difficoltà, ma in una vera e propria impossibilità obiettiva, tale da costituire ai sensi dell'art. 1265 c.c. motivo legittimo per il rifiuto della prestazione dei non scioperanti.
Il criterio di valutazione di siffatta impossibilità di utilizzare le maestranze non coinvolte nello sciopero può poi dipendere anche dal metodo di organizzazione del lavoro, che rientra nella sfera di autonomia decisionale dell'imprenditore, quale titolare dell'attività produttiva ed economica costituzionalmente tutelata dall'art. 41 della Costituzione; sicché - in presenza di un'organizzazione produttiva a ciclo integrato, ossia cadenzata su ritmi prefissati delle varie linee e caratterizzato, quindi, da notevole rigidità quanto alle varie fasi di lavorazione, tutte fra loro coordinate - la ripercussione dello sciopero di alcuni lavoratori di un reparto sul funzionamento degli altri si pone come conseguenza ineludibile di tale assetto; il che, tuttavia, non importa che ricorra sempre una obiettiva impossibilità di adempimento da parte dell'imprenditore al quale è offerta la prestazione né, al contrario, che tale organizzazione in sé e per sé considerata confligga in assoluto con il diritto di sciopero parziale e, quindi, impedisca in ogni caso al datore di lavoro di rifiutare le prestazioni non più proficue. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. nn. 1331 e 2282/87, 84/88, 8574/92), infatti, il datore di lavoro non è tenuto a cambiare in conseguenza dello sciopero i programmi di lavoro o a predisporre misure implicanti perdite economiche o spese ulteriori, atte a consentirgli di utilizzare le prestazioni lavorative degli altri settori non scioperanti, essendo ciò in contrasto con la cennata autonomia organizzativa, sicché egli non incorre in mora accipiendi ove rifiuti la prestazione che gli venga offerta e ciò appunto per la obiettiva impossibilità di utilizzarla nel particolare contesto produttivo.
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Ciò premesso, deve osservarsi che il datore di lavoro - nella presente fase sommaria - non ha assolto agli oneri probatori e, dunque, non può ritenersi sussistente un'impossibilità obiettiva, tale da costituire ai sensi dell'art. 1265 c.c. motivo legittimo per il rifiuto, a cura dello stesso datore, della prestazione dei non scioperanti.
Quanto al momento temporale in cui la sospensione dell'attività lavorativa è stata disposta dal datore, le parti congiuntamente sostengono che è intervenuta in costanza di sciopero, ma mentre l'OO.SS. ha riferito che la sospensione è stata disposta alle 06,20 e, dunque, circa 10 minuti prima della fine dello sciopero breve, la società resistente ha dichiarato che la sospensione è stata attuata dalle 06,30 durante lo sciopero per il quale non era stata comunicata la durata.
Le prove raccolte inducono a ritenere che la sospensione è stata disposta dalla società alle ore 06,30.
Preliminarmente, va precisato che il legale rappresentante dell'OO.SS., durante il libero interrogatorio, ha dapprima riferito che la "messa in libertà" era stata disposta prima della conclusione dello sciopero, per come appreso dal delegato sindacale Mevio; poi, ha dichiarato di non sapere con precisione se la messa in libertà della società, effettuata intorno alle ore 06,15 - 06,20, aveva avuto efficacia immediata o successiva al termine dello sciopero, cioè dopo le ore 06,30; infine, ha ammesso che il rifiuto della prestazione da parte della società era stato reso efficace dalle ore 06,30 ("i lavoratori hanno protestato perché la società non ha consentito di lavorare dopo le 06,30"), come del resto sostenuto dalla società.
Orbene, poiché le eventuali ammissioni fatte dalla parte in sede di interrogatorio libero non costituiscono prova piena in danno della parte medesima, deve attribuirsi alle stesse solo un valore indiziario (Cass. civ., sez. lav., 15/05/2002, n. 7596; Cass. civ., sez. lav., 15/05/2003, n. 7596; Cass. civ., sez. lav., 02/08/1996, n. 6996; Cass. civ., 26/05/1981, n. 3454; Cass. civ., 16/01/1981, n. 374).
Tale indizio ha trovato, comunque, conforto nella deposizione dei testi intimati da parte resistente, avendo, in modo omogeneo, sostenuto che il "senza lavoro" era stato disposto dalla società con efficacia dalle ore 06,30.
In particolare, il teste TXX1, responsabile del ciclo produttivo dello stabilimento di Kkxx , ha riferito di avere comunicato a TXX3 (dirigente XXXXzeta) la deliberazione del senza lavoro alle ore 06,30 a mezzo telefono cellulare.
Precisamente, il teste ha riferito che il giorno 6 aprile 2004 era in ufficio sin dalle ore 06,00 e che, dopo qualche minuto, aveva ricevuto una telefonata dal responsabile dell'unità montaggio, TXX3 , il quale lo aveva informato sulla proclamazione dello sciopero alle ore 06,00 all'interno della linea della Zeta 147, con adesione di circa 150 lavoratori su 600 operai presenti nel reparto montaggio. Ha, poi, dichiarato di avere chiesto più volte a TXX3 se era stata comunicata la motivazione e la durata dello sciopero e che quest'ultimo, come appreso dai capo UTE, non era stato informato né sulla motivazione nè sulla durata dello sciopero. Ha, quindi, precisato di avere valutato, unitamente a TXX3, le condizioni di produttività dell'intero flusso; di avere informato il responsabile Metello, direttore dello stabilimento, il quale lo aveva autorizzato a dare il senza lavoro, cioè a comunicare ai lavoratori che - per l'assenza delle condizioni di producibilità - l'azienda non avrebbe dato più il lavoro; di avere comunicato, infine, a TXX3 la deliberazione del senza lavoro alle ore 06,30.
Il teste TXX3, dirigente XXXX presso lo stabilimento di Kkxx e responsabile della unità montaggio delle vetture Zeta 147 e Zeta GT, ha confermato il contenuto della deposizione del teste TXX1i riportata. Ha, infatti, riferito di essere stato informato dopo le ore 6,00 dai gestori operativi TXX4 e TGGX dello sciopero in atto nel capannone 147; di avere chiamato alcuni capo UTE (TXX5 e TXX2) per conoscere le modalità dell'astensione collettiva; di avere informato il responsabile TXX1 dello sciopero; di essere stato informato dai gestori operativi (a loro volta informati dai capo UTE) che circa 150 lavoratori su 600 presenti avevano aderito allo sciopero e che nessuna risposta era stata fornita allorché i capo UTE avevano domandato agli scioperanti notizie sulla durata dello sciopero medesimo; di avere riferito tali notizie a TXX1, unitamente all'impossibilità di avviare la linea produttiva in tali condizioni (numero degli scioperanti e loro disposizione sulla linea con scopertura di interi tratti di linea; scioperi del giorno precedente e comunicazione del senza lavoro il giorno 5 aprile intorno alle ore 17,00 sino alle 22,00, pari alla fine del secondo turno giornaliero; sussistenza durante la giornata del 6 aprile delle stesse condizioni del giorno precedente con accumulo di scocche - 800 - pari al numero massimo realizzabile tra la unità verniciatura e l'unità montaggio). Ha, quindi, dichiarato che alle ore 06,20 TXX1 - sulla base delle notizie ricevute e dell'assenza di cognizione sulla durata dello sciopero - gli aveva detto che avrebbe dovuto comunicare il senza lavoro dalle ore 06,30; che aveva avvisato i gestori operativi che - a loro volta - avevano avvertito i capo UTE e, quindi, i relativi lavoratori.
Inoltre, sia il teste TXX1 che il teste TXX3 hanno precisato che per "senza lavoro" doveva intendersi l'assenza delle condizioni di producibilità e, dunque, l'impossibilità per l'azienda di dare lavoro (teste TXX1); in particolare, con tale comportamento la società aveva semplicemente rilevato l'assenza delle condizioni tecniche organizzative per fare proseguire la produzione con sospensione dell'attività e della retribuzione sino a quando tali condizioni non fossero state superate (teste TXX3).
Ancora, va precisato che i testi di riferimento TXX2 (capo UTE su un tratto di linea nel reparto montaggio Zeta 147) e TXX4 (gestore operativo dell'unità montaggio Zeta 147) hanno confermato le circostanze riferite dai testi prima citati, in ordine all'orario del senza lavoro.
Il teste TXX2, infatti, ha riferito che il gestore operativo TXX4 lo aveva chiamato intorno alle ore 06,00 - 06,10 per conoscere le modalità dello sciopero; di avere parlato anche con il capo unità, ingegnere TXX3; di avere appreso verso le ore 06,30 da TXX4 la decisione della società di adottare il senza lavoro, per assenza delle condizioni di produrre le vetture, e di avere in concreto comunicato ai lavoratori il senza lavoro, senza tuttavia invitare i lavoratori ad andare a casa e a lasciare la postazione lavorativa.
Il teste TXX4 ha dichiarato di avere parlato, intorno alle 06,00 - 06,05 con alcuni capo UTE dell'unità montaggio Zeta 147 (tra cui TXX2 ) e di avere appreso dello sciopero di circa 150 lavoratori senza indicazione di durata, per come richiesto dai capo UTE ai lavoratori; di avere riferito a TXX3 quanto avveniva; di essere stato informato alle 06,30 da TXX3 dell'intenzione della società di disporre il senza lavoro e di avere riferito tale notizia ai capo UTE immediatamente. Ha, poi, precisato che col "senza lavoro" la società non invita i lavoratori ad abbandonare la postazione, ma comunica soltanto che non ci sono le condizioni per lavorare; in tal caso il lavoratore, se lo ritiene opportuno, può autonomamente scegliere di allontanarsi e di lasciare il posto di lavoro, non essendo richiesto nessun permesso scritto per uscire dallo stabilimento.
Le deposizioni testimoniali sino ad ora riportate non risultano contraddette dalle dichiarazioni dei testi intimati dalla ricorrente.
In particolare, il teste Mevio ha riferito che, durante lo sciopero, alle 06,15 - 06,20 i capo UTE avevano comunicato ai lavoratori della messa in libertà e che tutti dovevano andare a casa, come appreso dagli stessi lavoratori non scioperanti; che i lavoratori aderenti allo sciopero si erano recati presso i loro posti di lavoro e i capo UTE avevano riferito anche a loro che la società aveva disposto la messa in libertà; che aveva parlato intorno alle 6,30 - 6,45 con il capo UTE TXX2, il quale gli aveva riferito che tutti i lavoratori avrebbero dovuto lasciare le postazioni di lavoro e andare a casa.
Il teste ha, quindi, precisato di non avere personalmente visto i capo UTE informare i lavoratori della messa in libertà, ma di avere appreso tale circostanza dai lavoratori (Lsxx e Ltxz ).
Sul punto, va precisato che in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, la testimonianza de relato integra una prova meramente indiretta la quale può essere utilizzata, al fine della formazione del convincimento del giudice, solo in concorso di altri elementi oggettivi e concordanti - il cui riscontro deve avere quindi adeguata consistenza - che ne suffraghino la credibilità nel caso in cui provenga da soggetti estranei al giudizio (Trib. Napoli, 16/12/2002; Cass. civ., sez. lav., 24/03/2001, n. 4306 ; Cass. civ., sez. lav., 04/06/1999, n. 5526; Cass. civ., sez. II, 05/01/1998, n. 43 ; Cass. civ., sez. III, 12/12/1994, n. 10603 ; Cass. civ., sez. I, 08/08/1989, n. 3636).
Nel caso concreto non sono rinvenibili riscontri oggettivi per i seguenti motivi.
In primis, vi è la deposizione contraria dei testi intimati dalla resistente e da quelli sentiti dal giudice come testi di riferimento.
Inoltre, il teste ha dichiarato di avere parlato personalmente con il capo UTE TXX2 (sebbene quest'ultimo abbia poi smentito ciò) solo alle 06,30 - 06,45 e, dunque, di avere appreso personalmente la messa in libertà all'ora indicata dalla società.
Infine, come già precisato precedentemente lo stesso legale rappresentante sentito a libero interrogatorio ha, dopo varie contraddizioni, riferito che il rifiuto della prestazione da parte della società è stato reso efficace dalle ore 06,30.
Nessun valore probatorio deve, pertanto, attribuirsi alla dichiarazione del teste Mevio in ordine al tempo della sospensione del lavoro a cura del datore.
Alle medesime conclusioni deve giungersi anche in riferimento alla deposizione del teste intimato dalla ricorrente, Caio , componente del coordinamento provinciale che riguarda il direttivo della ricorrente.
Il teste Caio, infatti, ha dichiarato che, durante l'assemblea e precisamente intorno alle 06,25, alcuni lavoratori non scioperanti gli avevano riferito che la società aveva disposto la messa in libertà; che alla fine dell'assemblea i lavoratori che lo avevano informato della messa in libertà erano aumentati; che aveva cercato invano i gestori operativi, tra cui TXX4 e un altro, di cui non ha ricordato il nome.
Orbene, va rilevato che, anche in tale caso, il teste non ha appreso direttamente la notizia della messa in libertà da parte della società, avendo ricevuto tale informazione dai lavoratori: tuttavia, l'omessa indicazione dei nominativi dei lavoratori e dei capo UTE rende la deposizione assolutamente inidonea ad assurgere a prova piena o meramente indiziaria nella parte de qua.
§§§§§
Precisato, dunque, il momento (ore 06,30, come affermato dalla stessa resistente) in cui la società ha disposto la sospensione dell'attività lavorativa, occorre verificare se la sospensione medesima sia stata adottata realmente per la obiettiva impossibilità di utilizzare la prestazione dei lavoratori nel particolare contesto produttivo, tale da costituire ai sensi dell'art. 1265 c.c. motivo legittimo per il rifiuto della prestazione.
Ed invero, deve ritenersi provata sulla base della prova testimoniale la indizione dello sciopero il giorno stesso in cui esso è stato esercitato e, dunque, l'assenza di previsione per il datore di tale evento; l'adesione di 150 lavoratori su 600 presenti; la scopertura di interi tratti di linea durante lo sciopero; l'inizio della astensione coincidente con l'inizio del turno lavorativo (ore 06,00); il carattere continuo del processo produttivo nelle tre unità di lastratura, verniciatura e montaggio, le cui lavorazioni sono strettamente connesse, interdipendenti e coordinate; l'intasamento del flusso produttivo, realizzatosi per i diversi scioperi del giorno precedente.
In particolare, premesso che nel reparto montaggio Zeta 147 e GT sono previsti due turni lavorativi (6-14 e 14-22) e viene effettuato l'assemblaggio dei particolari della vettura sullo scheletro (cd. scocca), risulta provato che il ciclo produttivo è determinato da sequenze interdipendenti e connesse. Esiste, cioè, una linea produttiva in movimento su cui scorrono le scocche; tale linea è divisa per stazioni di lavoro ove si montano i singoli particolari. Trattandosi di produzione a ciclo continuo, l'arresto della singola stazione determina l'arresto delle altre stazioni e, dunque, dell'intera linea; inoltre, le condizioni sussistenti all'ultimo turno di una giornata restano inalterate per la giornata successiva e, quindi, al turno mattutino del giorno successivo la linea continua riparte dal punto in cui si è arrestata il giorno precedente (teste TXX1).
L'attività produttiva nel sito di Kkxx , per ottenere un'auto completa, parte dal reparto lastro-saldatura, ove i singoli pezzi di lamiera vengono saldati per formare la scocca; in modo continuo la scocca arriva nel reparto verniciatura: qui le scocche vengono sigillate, viene fatto il trattamento anticorrosione e poi vengono verniciate; in modo continuo le scocche - una dietro l'altra - arrivano nel reparto montaggio ove si diramano nei due reparti (Zeta 156 e Zeta 147-GT). In tal modo, se esiste un fermo produttivo nel reparto montaggio, a monte (cioè negli altri reparti di verniciatura e lastrosaldatura) l'attività continua; quindi, in caso di arresto nel reparto montaggio, le scocche iniziano a saturare la linea di trasferimento del reparto verniciatura-montaggio. Quando la linea di trasferimento è satura, allora l'attività svolta nel reparto verniciatura si arresta automaticamente tra i due reparti di verniciatura e montaggio.
Ciò premesso, il giorno 6 aprile, come riferito dal teste TXX1, la quantità di scocche presente sulla linea di trasferimento tra il reparto verniciatura e il reparto montaggio era proprio superiore a 800, individuato quale limite massimo di funzionamento.
Il numero di scocche presenti è stato confermato anche dal teste TXX3, il quale ha precisato che il giorno 6 la linea di montaggio - che non era stata avviata - si trovava nelle stesse condizioni del giorno precedente alle ore 15,15 (quando era stato adottato dalla società il senza lavoro sino alle ore 22,00), sussistendo un accumulo di scocche tra l'unità precedente a monte, verniciatura, e a valle, l'unità montaggio. C'erano cioè 800 scocche a monte, per come rilevato dal teste citato a mezzo computer, che corrisponde al numero individuato come massimo di scocche realizzabile tra la unità verniciatura e l'unità montaggio.
Inoltre, il teste citato ha anche riferito di avere verificato la scopertura di diverse postazioni consecutive o meglio di tratti interi di linea che rendevano impossibile qualsiasi temporanea organizzazione e, nello specifico, il teste TXX2 ha riferito che, su un tratto di linea con 14 postazioni lavorative (ad ogni postazione c'è un lavoratore) consecutive, circa 12 postazioni non erano occupate dai lavoratori perché in sciopero mentre, sulle restanti 2 postazioni, i lavoratori c'erano, poiché non aderenti all'astensione, ma erano fermi perché la linea di lavorazione era ferma.
Quanto agli scioperi del giorno precedente, non è in contestazione tra le parti che sulla linea di montaggio Zeta 147 le astensioni si sono verificate dalle 7,30 alle 8,30, dalle 13,00 alle 14,00 e dalle 15,30 alle 22,00 e che la società dalle 17,15 ha sospeso la attività produttiva.
La prova sulle circostanze indicate (indizione dello sciopero il giorno 6 dalle ore 06,00 senza preavviso; l'adesione di 150 lavoratori su 600; la scopertura di interi tratti di linea durante lo sciopero; il carattere continuo del processo produttivo; l'intasamento del flusso produttivo), tuttavia, non è sufficiente a ritenere impossibile la normale attività produttiva. La stessa società, infatti, nel descrivere le cause che hanno determinato la sospensione del lavoro, ha precisato che esse si sono verificate in costanza di sciopero, del quale non sarebbe stata dichiarata nessuna durata, nonostante la richiesta specifica a cura della società.
Dunque, la legittimità del rifiuto della società di ricevere la prestazione potrebbe essere effettivamente valutata se, unitamente alle circostanze di fatto descritte e provate, effettivamente lo sciopero si fosse protratto alle ore 06,30 (momento nel quale è stato disposto il "senza lavoro", per come affermato e provato dalla resistente) in assenza di determinazione di durata.
Tale prova non è stata, tuttavia, offerta dalla società.
In particolare, il teste TXX1 ha riferito di non essere stato presente nel reparto montaggio Zeta 147 al momento della proclamazione dello sciopero né successivamente nel corso dello sciopero; il teste, infatti, ha dichiarato di avere appreso le notizie sull'astensione, sul numero degli aderenti e sulle postazioni di lavoro lasciate libere da questi ultimi dal responsabile TXX3, il quale - a sua volta - è stato informato dai gestori operativi e dai capo UTE.
I due testi intimati dalla società, quindi, hanno riferito di avere appreso da altri (TXX1 da TXX3; TXX3 dai gestori operativi e dai capo UTE, tra cui TXX4 e TXX2) che nessuna comunicazione sulla durata dello sciopero era stata data e che, anzi, nonostante le richieste specifiche formulate dai capo UTE, nessuna risposta era stata loro fornita dai lavoratori (teste TXX3).
Tali conoscenze indirette di un fatto controverso, tuttavia, non risultano confermate da elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità.
Sentito il gestore operativo TXX4, questi ha confermato quanto già riferito da TXX3, nel senso che nessuna comunicazione sulla durata dello sciopero era stata data, nonostante le specifiche richieste rivolte dai capo UTE. Tale circostanza, tuttavia, non è stata - anche in tal caso - percepita direttamente dal teste, il quale è stato informato dai capo UTE presenti nello stabilimento.
Escusso il teste presente ai fatti oggetto di causa, il capo UTE TXX2 ha dichiarato, dapprima, di non ricordare chi aveva proclamato lo sciopero e, poi, di avere sentito Mevio proclamare l'astensione a mezzo di un megafono; tuttavia, sul contenuto delle dichiarazioni di Mevio ha riferito: "Non ricordo cosa diceva. Non ricordo quando ho sentito Mevio parlare al megafono; non ricordo se l'ho sentito prima di prendere le presenze o prima che i miei lavoratori si allontanassero". Inoltre, il teste, dopo avere dichiarato di avere parlato sia con il gestore operativo TXX4 che con il capo unità TXX3 e dopo avere escluso di avere parlato con Mevio, ha precisato nuovamente: "Nessuno il giorno 6.4.04 mi ha riferito qualcosa sulla durata dello sciopero; io non l'ho chiesto; desumo che nessuno abbia comunicato la durata dello sciopero perché ho visto allontanarsi i lavoratori in corteo che non mi hanno detto nulla sulla durata. Non ho sentito quello che Mevio diceva il 6.4.04 al megafono; quindi non so se ha individuato una durata".
Escluso che possa attribuirsi rilevanza probatoria alle valutazioni personali del teste ("desumo che nessuno abbia comunicato la durata dello sciopero perché ho visto allontanarsi i lavoratori in corteo che non mi hanno detto nulla sulla durata"), tra l'altro non coincidenti con presunzioni oggettive, con tali dichiarazioni, quindi, il teste TXX2 ha contraddetto il contenuto delle deposizioni rese dai testi TXX3 e TXX4, quanto meno sotto il profilo della specifica richiesta ai lavoratori sulla durata dello sciopero; ha, inoltre, comunque dichiarato - pur essendo presente nello stabilimento - di non ricordare cosa aveva detto Mevio che aveva proclamato lo sciopero a mezzo megafono o, comunque, di non avere sentito il contenuto delle sue parole: è da escludere, quindi, che alle testimonianze indirette di TXX1, TXX3 e TXX4 possa attribuirsi una rilevanza probatoria, non essendo - nella parte che interessa - state confermate dal teste di riferimento.
Inoltre, deve anche precisarsi che i testi intimati dalla ricorrente hanno riferito espressamente che la durata dello sciopero era stata comunicata sin dalle ore 06,00 e, dunque, contestualmente alla proclamazione dello sciopero.
Il teste Mevio ha, infatti, dichiarato che "Alle ore 06,00 con il megafono all'interno del reparto montaggio ho comunicato in presenza dei capo UTE dell'azienda lo sciopero. Ho precisato che lo sciopero avrebbe avuto inizio alle ore 06,00 della stessa mattina sino alle ore 06,30 …".
Il teste Caio ha, poi, confermato la comunicazione della durata dello sciopero, avendo dichiarato: "Sono a conoscenza dello sciopero del 06.04.2004. So che nel reparto carrozzeria montaggio Zeta 147 in data 06.04.04 è stato indetto lo sciopero dall'OO.SS. Slai Cobas di 30 minuti dalle ore 06,00 alle ore 06,30 con un'assemblea al centro del capannone. Io ero presente ed ho esercitato il mio diritto di sciopero in tale occasione. Sono arrivato all'interno del capannone intorno alle 06,10 circa perché prima di tale ora ero all'ingresso n. 2 dello stabilimento a distribuire alcuni volantini nei quali si indicava la necessità di porre in atto iniziative sindacali dell'OO.SS. ricorrente per il TMC2. In tali volantini non era indicato lo sciopero. Io ho deciso unitamente al signor Mevio , componente del Comitato Direttivo e ad altri lavoratori XXXXzeta e società collegate che doveva essere indetto lo sciopero. Tale decisione è stata presa all'ingresso dello stabilimento e subito dopo il signor Mevio ha comunicato nel capannone 147 con megafono i 30 minuti di sciopero con assemblea. Io non ero presente quando Mevio ha comunicato lo sciopero all'interno del capannone; sono sopraggiunto ad assemblea già avviata. Mevio, quando io mi sono recato all'interno del capannone all'assemblea, ha comunque ribadito in mia presenza la durata dello sciopero con il megafono".
Rilevato che la qualità rivestita dai citati testi (appartenenti al Comitato direttivo dell'OO.SS. ricorrente) e la promozione di cause da parte del teste Mevio contro la resistente non costituiscono ex se elementi sufficienti per ritenere non corrispondenti al vero le dichiarazioni rese, in difetto altresì di prova contraria, deve ritenersi che sia stata provata la comunicazione della durata dello sciopero di 30 minuti dalle ore 06,00 alle ore 06,30 prima della adozione del "senza lavoro" a cura della società.
Tale prova smentisce, allora, la protrazione dello sciopero al momento della comunicazione ai lavoratori del senza lavoro alle ore 06,30 sostenuta dal datore e, soprattutto, non rende impossibile la normale produttività, che avrebbe potuto essere garantita sia dai lavoratori che non hanno aderito allo sciopero sia da quelli che, invece, hanno esercitato tale diritto sino alle ore 06,30. In tal modo, le valutazioni di natura tecnica operate prima delle 06,30 dai testi TXX1 e TXX3 sulle condizioni di produttività dell'intero flusso non legittimano il rifiuto di ricevere le prestazioni da parte della società, essendo venuta meno la circostanza - richiamata dai citati testi, non presenti nel reparto montaggio - della non prevedibilità della durata dello sciopero.
Non avendo allora la società assolto all'onere probatorio circa la sopravvenuta impossibilità obiettiva di offrire il lavoro ex art 1256 c.c., va accolta la domanda della ricorrente e va, pertanto, dichiarata l'antisindacalità del contegno datoriale, consistito nella sospensione dell'attività lavorativa nel reparto montaggio Zeta 147 dello stabilimento di Kkxx dalle ore 06,30 alle ore 14,00 del giorno 06.04.2004, in occasione dello sciopero indetto nello stesso giorno dalle 06,00 alle 06,30; va, quindi, ordinato alla società convenuta di cessare immediatamente dalla condotta illegittima e di rimuoverne gli effetti, anche mediante la corresponsione delle relative retribuzioni.
Quanto alla richiesta di pubblicazione, si ritiene non necessaria alla riparazione del danno arrecato all'immagine del sindacato istante la pubblicazione della parte dispositiva del presente decreto, tenuto conto della sommarietà del procedimento e della non obbligatorietà della pubblicazione.
La particolare complessità delle questioni trattate e dell'accertamento dei fatti rendono equa una compensazione parziale delle spese di lite nella misura della metà, con condanna della società resistente al pagamento del residuo nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso ex art. 28 St. Lav. 300/1970, promosso dal Sindacato Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale, S.L.A.I. COBAS in persona del coordinatore provinciale di Napoli e legale rappresentante, Tizio, nei confronti della XXXXzeta s.p.a., in persona del legale rappresentante, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'antisindacalità del contegno datoriale, consistito nella sospensione dell'attività lavorativa nel reparto montaggio Zeta 147 dello stabilimento di Kkxx dalle ore 06,30 alle ore 14,00 del giorno 06.04.2004, in occasione dello sciopero indetto nello stesso giorno dalle 06,00 alle 06,30;
- ordina alla società convenuta di cessare immediatamente dalla condotta illegittima e di rimuoverne gli effetti;
- compensa per metà le spese di lite e condanna la società resistente al pagamento, in favore dell'istante, del residuo che liquida in complessivi € 1.300,00, oltre I.V.A. e C.p.a. come per legge.
Si comunichi a cura della Cancelleria alle parti costituite.
Nola, 18.07.2005
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Monica Galante


---------------------------Lancio del 14.04.2006 ---------------------------
Avvertenze legali

 

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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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